Incarti n. 11.2020.103 11.2020.107

Lugano 15 dicembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa SE.2017.5 (filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 gennaio 2017 da

AO 1 ora in (NL) per sé e in rappresentanza della figlia AO 2 (2009) (entrambe patrocinate dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 7 agosto 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 luglio 2020 (inc. 11.2020.103) e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello del 17 agosto 2020 (inc. 11.2020.107);

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 aprile 2009 AO 1 (1987) ha dato alla luce una figlia, M__________, che è stata riconosciuta il 17 luglio 2009 da AP 1 (1985). Con sentenza del 23 maggio 2019 questa Came­ra, riformando parzialmente una decisione emanata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, ha autorizzato il tra-sferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme con la madre, alla quale la figlia è affidata con esercizio congiunto del­l'autorità parentale, non appena il primo giudice avesse regolato mediante decisione esecutiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per AO 2 dopo l'espatrio. Questa Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la figlia sino al trasferimen­to, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando fino all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quin­dici giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle ore 19.00, con estensione durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc. 11.2018.99, 11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

B. Nel frattempo, con petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la fissazione di un contributo alimentare per la figlia dopo il trasferimento nei Paesi Bassi. AP 1 ha proposto l'11 dicembre 2019 di respingere l'istanza cautelare e con una sua istanza cautelare ha chiesto, tra l'altro, di vietare a AO 1 ‒sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di modificare il domicilio della figlia. Statuendo con decreto cautelare del 28 luglio 2020 nelle more istruttorie, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza delle attrici, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno

e fissato un contributo alimentare per la figlia dopo l'espatrio.

L'istanza cautelare di AP 1 è stata respinta. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.

C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 7 agosto 2020 perché, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il decreto in questione fosse annullato (o almeno sospeso) e fosse vietato in via cautelare alla madre di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di merito, subordinatamente perché la figlia fosse affidata a lui o, in via di ulterio­re subordine, a lui e a AO 1 in custodia alternata, incaricando il curatore educativo di definire i tempi di permanen­za di AO 2 presso ciascun genitore. Il 15 agosto 2020 AP 1 ha introdotto un complemento all'appello che, tardivo, non è stato intimato alle istanti. AO 1 e AO 2 sono state chiamate a esprimersi unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo, che il 17 agosto 2020 hanno proposto di respingere, postulando il beneficio del gratuito patrocinio.

D. Con decreto del 19 agosto 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello di AP 1 effetto sospensivo, rinviando il giudizio sulle spese alla decisione finale. Avverso tale decreto AO 1 e AO 2 hanno introdotto al Tribunale federale il 24 agosto 2020 un ricor­so in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Una loro richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal Tribunale federale con decreto del 26 agosto 2020. Statuendo poi il 30 marzo 2021, il Tribunale federale ha respinto il primo ricorso nella misura in cui era ammissibile e ha dichiarato inammissibile il secondo. Le spese giudiziarie di fr. 1000.‒ sono state poste a carico delle ricorrenti, tenute a rifondere a AP 1 fr. 300.‒ a titolo di ripetibili per le osservazioni all'istanza di effet­to sospensivo. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalle ricorrenti è stata respinta (sentenza 5A_678/2020).

E. Il Pretore ha giudicato nel merito il 1° giugno 2021, accogliendo parzialmente la petizione, nel senso che ha regolato in via definitiva il diritto di visita paterno a AO 2 e il contributo alimentare in favore della figlia dopo l'espatrio. Le spese processuali di complessivi fr. 13 800.– sono state poste per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico delle attrici, alle quali AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte (inc. SE.2017.5). Le attrici sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 2 luglio 2021. La Camera ha statuito con sentenza odierna, respingendo l'appello in quan­to ricevibile e conferman­do la decisione del Pretore. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 3000.– complessivi per ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dalle attrici è stata dichiarata senza oggetto (inc. 11.2021.92 e 11.2021.99).

F. Nelle circostanze descritte rimane ancora da decidere sull'appel­lo esperito da AO 1 e AO 2 il 7 agosto 2020 contro il decreto cautelare del 28 luglio 2020 (sopra, lett. C), tuttora pendente.

Considerando

in diritto: 1. Nell'appello del 7 agosto 2020 AP 1 chiedeva che, previa concessione dell'effetto sospensivo, in riforma del decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 luglio 2020 l'istanza di AO 1 e AO 2 fosse respinta e fosse vietato alla madre di trasferire la residen­za abituale della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di merito. Subordinatamente l'appellante sollecitava l'affidamento esclusivo della figlia o, in via di ulterio­re subordine, l'affidamento alternato della figlia a lui e a AO 1, incaricando il curatore educativo di definire i tempi di permanen­za di AO 2 presso ciascun genitore. AO 1 e AO 2 sono state chiamate a esprimersi unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo, che il 17 agosto 2020 hanno proposto di respingere, postulando il beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente di questa Camera ha conferito all'appello il 18 agosto 2020 effetto sospensivo, di modo che il decreto cautelare impugnato (sul dirit­to di visita paterno e contributo alimentare in favore di AO 2 do­po l'espatrio) non è entrato in vigore.

  1. Statuendo nel merito il 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente ‒ come detto ‒ la petizione di AO 1 e AO 2, nel senso che ha regolato in via definitiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare in favore di AO 2 dopo l'espatrio. Tale sentenza è stata confermata con decisione odierna da questa Camera, che ha respinto in quanto ricevibile un appello di AP 1 (inc. 11.2021.92). Ora, con il passaggio in giudica­to di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza, che non ha carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; in materia di mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che tale decisio­ne, presa in data odierna, passa in giudicato con la notifica, ciò che rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.

  2. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi, sommariamente, quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

  1. In concreto AP 1 chiedeva in via principale che, previo conferimento del­l'effetto sospensivo all'appello, il decreto cautelare impugna­to fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e fosse vietato in via cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di merito. La richiesta non poteva dirsi priva di giustificazione. Nella sentenza del 23 maggio 2019 questa Came­ra aveva autorizzato invero il trasferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme con la madre non appena il primo giudice avesse disciplinato mediante “decisione esecutiva” il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per la figlia dopo l'espatrio (sopra, lett. A).

Con petizione del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno poi chiesto al Pretore di disciplinare entrambe le questioni già in via cautelare, nelle more istruttorie, richiesta che il Pretore ha sostanzialmente accolto (sopra, lett. B). Se non che, questa Camera aveva stabilito nella sentenza di rinvio che il trasferimento della figlia sarebbe potuto avvenire previa “decisio­ne esecutiva”. Per decisione esecutiva la Camera intendeva manifestamente un pronunciato di merito, ciò che il Pretore aveva compreso (decreto cautelare impugnato, lett. J). L'emanazione di un decreto cautelare non era quindi conforme alle indicazioni vincolanti contenute nella sentenza di rinvio, cui il Pretore era tenuto. Onde il verosimile fondamento del­l'appello inoltrato da AP 1.

  1. Nelle condizioni illustrate, dopo quanto si è visto, le spese dell'attuale stralcio della causa dal ruolo andrebbero a carico di AO 1 e AO 2. Sta di fatto ch'esse sono state chiamate a determinarsi unicamente sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello (sopra, lett. C), mentre sul contenuto del ricorso non sono state invitate a esprimersi. E siccome non hanno chiesto di respingere l'appello, esse non possono considerarsi soccombenti (nel senso dell'art. 106 cpv. 1 CPC). Per l'appello conviene quindi rinunciare al prelievo di spe­se e all'attribuzione di ripetibili.

A tor­to invece AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo che figurava nell'appello (i loro argomenti sono stati respinti anche dal Tribunale federale: sopra, lett. D). In tale misura vanno loro addebitate pertanto le spese e le ripetibili che nel decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto sospensivo erano state rinviate alla decisione finale. Quanto al gratuito patrocinio postulato da AO 1 e AO 2, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Una loro resistenza all'appello sarebbe verosimilmente apparsa infatti ‒ come si è spiegato ‒ priva di esito favorevole, mentre le loro osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo si sono rivelate prive di consistenza e non avevano possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è divenuto senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

  1. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili per l'appello. Le spese inerenti al decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto sospensivo, di fr. 350.‒, sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.‒ complessivi per ripetibili.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 e AO 2 nelle osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo è respinta.

  3. Notificazione:

‒ ; ‒ .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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