Incarto n. 11.2019.80
Lugano 31 luglio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2019.75 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 febbraio 2019 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 5 luglio 2019 in materia di spese processuali presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 27 giugno 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo con sentenza a tutela dell'unione coniugale del 21 giugno 2016, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1957) e RE 1 (1971) a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale di Bidogno al marito (con mobili e suppellettili), al quale ha affidato i figli R__________ (nato il 28 ottobre 2002), L__________ (nato il 30 dicembre 2004), M__________ (nata il 10 agosto 2006) e N__________ (nata il 2 luglio 2010), riservato un ampio diritto di visita materno, ha esonerato RE 1 da contributi alimentari per i figli e ha obbligato CO 1 a versare alla medesima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal gennaio del 2016. Adita dal marito con appello del 4 luglio 2016, con sentenza del 24 gennaio 2018 questa Camera ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 4340.– mensili (inc. 11.2016.59).
B. L'11 gennaio 2019 CO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto, dichiarando di assumere l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e il relativo mantenimento, esclusi contributi alimentari per la moglie. Egli ha sollecitato altresì da quest'ultima il rimborso di fr. 23 900.– in liquidazione di rapporti di dare e avere e la suddivisione a metà degli averi di previdenza maturati dalla medesima durante il matrimonio, come pure la separazione delle partite fiscali e AVS, senza accrediti per compiti educativi (inc. DM.2019.6). Egli ha postulato inoltre, già a titolo cautelare, una riduzione a fr. 190.48 mensili del contributo alimentare per la convenuta (inc. CA.2019.12).
C. All'udienza del 25 febbraio 2019, indetta per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio provvisionale, CO 1 ha ritirato la propria istanza cautelare “dopo discussione informale”. RE 1, che aveva preparato per la discussione un memoriale di 10 pagine, ha preteso un'indennità per ripetibili di fr. 3000.–. Contestualmente essa ha fatto registrare a verbale una propria istanza cautelare per ottenere un aumento del contributo alimentare a suo tempo stabilito a protezione dell'unione coniugale e tenere conto così “dell'onere fiscale a suo carico, dei leasing contratti e del corretto contributo per i figli durante la custodia alla madre”, chiedendo che le fosse fissato un termine di 60 giorni per motivare l'istanza. Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo l'istanza cautelare del marito per desistenza (inc. CA.2019.12), ha posto le spese processuali di fr. 400.– a carico di lui, obbligandolo a rifondere alla moglie fr. 2800.– per ripetibili, e ha impartito alla moglie un termine di 30 giorni per presentare la risposta di merito, come pure un termine di 60 giorni per motivare la richiesta cautelare (inc. CA.2019.75).
D. Il 18 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha concesso a RE 1, con l'assenso del marito, una proroga di 60 giorni del termine per motivare la richiesta cautelare e il 26 aprile seguente ha accolto una domanda di rateazione di lei riguardante l'anticipo per le spese processuali presumibili di fr. 1500.– (tre pagamenti di fr. 500.– ciascuno entro il 30 aprile, il 31 maggio e il 25 giugno 2019). Versate le prime due rate, il 25 giugno 2019 l'interessata ha ritirato la propria istanza cautelare, accennando a un “probabile sviluppo delle discussioni fra le parti”. Con decreto del 27 giugno 2019 il Pretore aggiunto ha tolto così la procedura dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di RE 1, senza assegnazione di ripetibili.
E. Contro il decreto di stralcio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 luglio 2019 per ottenere che gli oneri processuali a suo carico siano ridotti a fr. 100.– e che per la procedura di reclamo le siano riconosciuti fr. 300.– a titolo di ripetibili. Il reclamo non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Se esso è stato emanato – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato a RE 1 il 28 giugno 2019. Introdotto il 5 luglio 2019, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
cato seguito di una sua richiesta del 1° luglio 2019 di rivedere – per la precarietà della sua situazione finanziaria – il giudizio sulle spese le avrebbe causato, obbligandola così a presentare reclamo.
La dichiarazione unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare alle proprie richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, chi desiste deve assumere le spese giudiziarie da lui causate (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), indipendentemente dai motivi che possono averlo spinto a recedere dalla lite (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Se mai una ripartizione delle spese può giustificarsi per equità, nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). In concreto tuttavia RE 1 non pretende che parte delle spese vadano addebitate alla controparte. In proposito non soccorre dunque attardarsi.
Quanto all'ammontare delle spese processuali riscosse dal primo giudice, nella fattispecie l'interessata ha presentato a verbale, il 25 febbraio 2019, un'istanza volta a ottenere l'aumento immediato del contributo alimentare per sé (stabilito in fr. 4340.– mensili a tutela dell'unione coniugale) in modo da tenere conto dell'onere fiscale, dei contratti leasing e delle spese di custodia dei figli durante i diritti di visita. Seppure non quantificate, simili voci di spesa figuravano nel memoriale che l'interessata ha presentato in udienza, dal quale si evince un carico fiscale di fr. 435.15 mensili, rate per il leasing (dell'automobile e degli elettrodomestici) di fr. 705.95 mensili complessivi e oneri per il sostentamento dei figli di fr. 1552.85 mensili (doc. 1). Tali esborsi non erano stati considerati nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018, consid. 3 e 7d). E siccome in quella occasione il contributo alimentare si limitava a coprire il fabbisogno minimo di lei (loc. cit., consid. 12), l'istanza cautelare 25 febbraio 2019 della medesima mirava – all'atto pratico – a ottenere l'aumento del contributo alimentare da fr. 4340.– mensili ad almeno fr. 7033.95 mensili per una durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), onde un valore litigioso di ben fr. 646 548.–.
a) Secondo l'art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–. Essa si determina in funzione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Il principio dell'equivalenza vuole infatti che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per il richiedente e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria (DTF 141 I 108 consid. 3.3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017, consid. 4). Se la causa termina anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG).
b) Al momento in cui il Pretore aggiunto ha emanato il decreto di stralcio, nella fattispecie la procedura si trovava ancora agli esordi. RE 1 aveva chiesto di verbalizzare la propria richiesta cautelare e di assegnarle un termine di 60 giorni per motivare l'istanza. Dal verbale si evince nondimeno che metà dell'udienza tenutasi il 25 febbraio 2019 (durata 2 ore e 15 minuti) è stata destinata proprio alla discussione della richiesta cautelare presentata dalla moglie. Il Pretore aggiunto ha dovuto poi redigere due ordinanze: una il 18 aprile 2019 in cui ha accolto la richiesta di proroga del termine (60 giorni) per motivare l'istanza cautelare e l'altra, il 26 aprile 2019, in cui ha concesso all'interessata di depositare in tre rate mensili di fr. 500.– l'anticipo delle spese processuali di fr. 1500.–. Infine egli ha emesso il decreto di stralcio impugnato.
c) Ciò posto, quand'anche l'intervento del primo giudice possa ritenersi effettivamente contenuto, un emolumento di fr. 400.– (comprensivo della tassa di giustizia e delle spese), corrisponde a non più di un quarto delle presumibili spese che avrebbe richiesto l'emanazione della decisione finale e rientra ancora nell'ambito di quanto il Pretore aggiunto poteva riscuotere valendosi del suo legittimo potere di apprezzamento. Contrariamente all'opinione della reclamante, tale emolumento non può dirsi eccessivo, considerato anche il cospicuo valore litigioso e l'utilità che RE 1 intendeva trarre dalla propria istanza. Quanto alla pretesa precarietà finanziaria che avrebbe indotto l'interessata a rivolgersi il 1° luglio 2019 al Pretore aggiunto perché fossero ridotte al minimo le spese processuali, nel reclamo manca ogni argomentazione al riguardo, sicché in proposito non è possibile diffondersi oltre.
In merito all'indennità per ripetibili di fr. 300.– che la reclamante rivendica in questa sede per non avere, il primo giudice, esaminato la sua richiesta del 1° luglio 2019 tendente a ridurre da fr. 400.– a fr. 100.– l'ammontare degli oneri processuali di primo grado, obbligandola così a rivolgersi a questa Camera, v'è da domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia subordinata all'accoglimento del reclamo. Ad ogni buon conto, la reclamante non spiega in virtù di quale norma il Pretore aggiunto avrebbe potuto rivedere e modificare la propria decisione. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, il reclamo vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).