Incarto n. 11.2019.138

Lugano 8 febbraio 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2013.375 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 19 dicembre 2013 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 25 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emesso dal Pretore aggiunto il 24 ottobre 2019

e sull'appello incidentale presentato da AO 1 il 30 gennaio 2020 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1957) e AP 1 (1959) si sono sposati a __________ il 26 luglio 1991, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati R__________ (1991) e G__________ (1994), ora maggioren­ni. Radiotecnico riqualificato nell'ambito dell'elettronica e dell'informatica, dopo il matrimonio il marito si è occupato della gestio­ne e della digitalizzazione in società attive nel settore odontoiatrico facenti capo al suocero, __________ V__________, per poi dedicarsi dal 2008/2009 all'amministrazione di immobili appartenenti allo stes­so __________ V__________, alla moglie e al fratello di lei W__________ V__________, tanto ad __________ (‟C__________ˮ) quanto a __________ (‟Casa D__________ˮ) e a __________ (‟Casa R__________ˮ a ). AO 1, di formazione aiuto dentista, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2011, quan­do il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 898 RFD, intestata alla moglie) per trasferirsi in una casa poco distante, sempre a __________ (particella n. 798 RFD, proprietà del suocero). Il 19 dicembre 2011 __________ V ha donato i propri immobili ai figli AO 1 e W__________ V__________ in ragione di metà ciascuno, conservando l'usufrutto della “Casa D__________” a __________. AO 1 ha continuato ad amministrare gli stabili della moglie e del cognato per conto di questi ultimi.

B. Il 19 dicembre 2013 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di non stabilire contributi alimentari fra coniugi, di obbliga­re il marito a versarle un'indennità (nel senso dell'art. 124 vCC) di fr. 30 000.– in liquidazione delle prestazioni previdenziali maturate dalle parti durante il matrimonio e di ordinare al marito di lasciare l'appartamento di via __________ a __________ entro 30 giorni dalla sentenza di divorzio. All'udienza di conciliazione del 20 febbraio 2014 il Pretore aggiunto, accertata la separazio­ne biennale e la mancata intesa sugli effetti del divorzio, ha invitato le parti a intavolare trattative in vista di un accordo almeno parziale. Non essendo intervenuta alcuna intesa, il Pretore aggiunto ha chiamato il convenuto a presentare il memoriale di risposta. Licenziato dalla moglie e dal cognato per il 15 maggio 2014, AP 1 ha proposto il 1° ottobre 2014 di respingere la petizione, pur aderendo al divorzio. Da parte sua egli ha rivendicato fr. 300 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, così come fr. 80 000.– e fr. 150 000.– in risarcimento di eventuali lacu­ne previdenziali (LAVS e LPP), ha sollecitato dal 1° gennaio 2014 un contributo alimentare a vita di fr. 12 000.– mensili indicizzati, oltre a un importo da definire per le perdite pensionistiche, e ha postulato lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 18 900.–.

C. Con replica del 17 febbraio 2015 AO 1 ha ribadito le proprie conclusioni, salvo adeguare a fr. 75 000.– la richiesta di “equa indennità” nel senso dell'art. 124 vCC e chiedere l'omologazione di una convenzione prematrimoniale del 23 luglio 1991 in cui le parti rinunciavano – in sintesi – a ogni pretesa patrimoniale in caso di separazione o divorzio. In una duplica del 29 maggio 2015 AP 1 ha riaffermato le proprie richieste. Alle prime arringhe del 29 settembre 2015 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 22 febbraio 2017.

D. Nel frattempo, con decreto cautelare del 13 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente un'istanza 24 marzo 2014 di AP 1 e ha condannato AO 1 a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 4980.– mensili retroattivamente dal 19 dicembre 2013 (inc. CA.2014.108). Egli ha respin­to per contro la postulata provvigione ad litem (inc. CA.2014.114). Un appello presentato da AO 1 il 24 febbraio 2017 contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 16 luglio 2018 da questa Camera, che ha ridotto a fr. 3925.– mensili il contributo alimentare dovuto a AP 1 in pendenza di divorzio (inc. 11.2017.28).

E. Il 19 febbraio 2018 AO 1, preso atto che l'autorità fiscale aveva rimborsato al marito quanto essa aveva pagato in eccesso per gli anni dal 2012 al 2014, ha formulato un'istanza di mutazione dell'azione (nel senso dell'art. 230 CPC) e di assunzione di nuovi mezzi di prova volta a ottenere anche, in liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la condanna del marito a versarle fr. 70 980.– più interessi del 5% dal 19 febbraio 2018. Avversata dal marito, l'istanza di completazione dell'azione e di assunzione di nuovi mezzi di prova è stata accolta dal Pretore aggiunto il 19 ottobre 2018.

F. L'istruttoria si è chiusa il 9 novembre 2018. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 febbraio 2019 la moglie ha riaffermato le proprie richieste. In un allegato del 1° marzo 2019 il marito ha ribadito il suo punto di vista, tranne aumentare a fr. 1 326 000.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni e adeguare dal 1° gennaio 2019 a fr. 6342.50 mensili (fino al momento in cui egli avrebbe occupato l'abitazione di __________), rispettivamente a

fr. 8842.50 mensili (in seguito) il contributo alimentare in suo favore. L'attrice ha contestato Il 7 mar­zo 2019 la ricevibilità delle nuove richieste. Il 12 marzo 2019 il convenuto ha ribadito la propria posizione.

G. Statuendo il 24 ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, respingendo la richiesta del marito volta ad annullare o dichiarare nulla la separazione dei beni e accertare l'applicabilità della partecipazione agli acquisti. Di riflesso egli ha rigettato anche la domanda di lui volta a ottenere fr. 1 326 000.– in liquidazione del regime dei beni. Inoltre il Pretore aggiunto ha condannato il convenuto a versare alla moglie fr. 70 980.– con interessi del 5% dal 19 febbraio 2018 in liquidazione dei rapporti di dare e avere, rifiutando l'omologazione dell'accordo prematrimoniale del 23 luglio 1991. Infine egli ha obbligato il convenuto a lasciare

l'abitazione di __________ al passaggio in giudicato (parzia­le) della sentenza di divorzio, ha rinunciato in virtù dell'art. 124b cpv. 1 CC a suddividere la prestazione di libero passaggio maturata dal medesimo durante il matrimonio (lasciando al marito l'intero ave­re previdenziale) e ha condannato la moglie a versare al coniuge un contributo alimentare indicizzato di fr. 3460.– mensili fino al 31 agosto 2022 e di fr. 660.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 8000.–, sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 14 000.– per ripetibili ridotte.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 novembre 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere annullata o dichiarata nulla la convenzione di separazione dei beni e accertata la validità della partecipazione agli acquisti, ritornando gli atti al Pretore aggiunto per statuire sulle sue pretese in liquidazione di tale regime. Egli ha chiesto altresì di respingere siccome estinta per compensazione la pretesa della moglie tenden­te al pagamento di fr. 70 980.–, di condannare la medesima a erogargli i contributi alimentari indicati nel memoriale conclusivo (fr. 6342.50 mensili fino al momento in cui egli avrebbe occupato l'abitazione di __________ e fr. 8842.50 mensili in seguito), dai quali dedurre la rendita AVS ch'egli percepirà dopo il pensionamento, e di ripartire a metà le spese processuali di primo grado, compensando le ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato omologando l'accordo prematrimoniale del 23 luglio 1991, rifiutando ogni contributo alimentare al marito e addebitando a lui tutte le spese processuali, con obbligo di rifonderle fr. 25 000.– per ripetibili di primo grado. In subordine essa sollecita l'accoglimen­to delle ultime due richieste. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale. Il 12 ottobre 2020 AO 1 ha comunicato a questa Camera di avere ripre­so il cognome da nubile.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in discussione davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni e contributo di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al convenuto non prima del 25 ottobre 2019, di modo che il termine di ricorso è scaduto al più presto domenica 24 novembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta il 25 novembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello principale è quindi tempestivo. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato all'attrice al più presto il 28 dicembre 2019. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto sabato 1° febbraio 2020, tranne protrarsi al lunedì successivo a norma dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 30 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto ricevibile.

  1. Litigiosi rimangono, in appello, la validità della separazione dei beni e dell'accordo prematrimoniale del 23 luglio 1991, la liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi e il contributo alimentare per il marito. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate alla liquidazione dei rapporti patrimoniali vanno esaminate prima delle

questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020, consid. 4). Non v'è ragione per scostarsi in concreto da tale principio.

I. Sulla validità della separazione dei beni

  1. Il Pretore aggiunto ha accertato che il 23 luglio 1991, tre giorni prima del matrimonio, le parti avevano pattuito per atto pubblico la separazione dei beni (doc. E) e con atto separato in forma scritta avevano stipulato una convenzione secondo cui – per

l'essenziale – in caso di separazione o divorzio ciascun coniuge avrebbe provveduto da sé al proprio mantenimento e rinunciato a pretese patrimoniali (doc. 2). Il primo giudice ha scartato la tesi del convenuto, stando al quale quegli accordi dovevano essere trattati come un ‟pacchetto contrattuale unico” e andavano ritenuti nulli (art. 20 CO in relazione con l'art. 27 cpv. 2 CC) per avere egli rinunciato a ogni diritto. A mente del Pretore aggiunto si tratta di pattuizioni distinte che hanno per oggetto due diversi aspetti: la scelta del regime matrimoniale, da un lato, e la regolamentazione di determinati rapporti fra coniugi in caso di separazione o divorzio, dall'altro. Nulla induce a ritenere – per il primo giudice – che la validità dell'una fosse condizionata alla validità dell'altra. La coincidenza temporale nell'imminenza del matrimonio, tipica dell'agi­re di chi si accinge a sposarsi e intende disciplinare gli aspetti patrimoniali ed eventualmente “divorzili”, non basta per considerare i due patti “alla stregua di componenti inscindibili, totalmente interdipendenti, di un unico contratto”. Né gli atti suffragano l'assunto del convenuto, l'istruttoria – neppure sollecitata dall'interessato – non avendo recato alcun elemento in tal senso. E siccome la tesi del “pacchetto contrattuale” risulta sprovvista di consistenza, la convenzione matrimoniale di separazione dei beni non può essere annullata (sentenza impugnata, pag. 3 seg.).

Il Pretore aggiunto ha vagliato poi la validità della convenzione matrimoniale, che il convenuto revocava in dubbio, sotto il profilo dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO. AP 1 affermava infatti di essere incorso in errore essenziale, avendo egli aderito alla separazione dei beni nell'intento – poi non concretatosi – di assicurarsi con il matrimonio un tenore di vita analogo a quello sostenuto in precedenza grazie alla sua attività bancaria, attività che egli ha lasciato in vista delle nozze. In realtà – ha constatato il primo giudice – nulla indizia una siffatta volontà del marito, il quale non ha, una volta di più, sollecitato alcuna assunzione di prove. L'asserita rinuncia al lavoro in banca in cambio della medesima tutela economica – egli ha argomentato – oltre a non trovare riscontro agli atti è totalmente estranea al contenuto della convenzione di separazione dei beni e attiene, se mai, ai motivi soggettivi che hanno indotto il convenuto alla stipulazione del contratto. Ciò non connota un errore essenziale nemmeno qualora, per ipotesi, si trattasse di motivi riconoscibili dalla controparte. Il regime matrimoniale che disciplina i rapporti patrimoniali tra i coniugi risultando quello della separazione dei beni, il Pretore aggiunto ha respinto così – siccome priva d'oggetto – la richiesta del marito di vedersi riconoscere fr. 1 326 000.– in liqui-dazione del regime ordinario della partecipazione agli acquisti (sentenza impugnata, pag. 4 a 6).

  1. AP 1 ribadisce che gli accordi sottoscritti il 23 luglio 1991 erano “accomunati” dall'imminente matrimonio ed erano stati voluti dalla moglie allo scopo di fargli rinunciare a tutto. Che la formalizzazione di quegli accordi apparisse a qualsiasi terzo come una contrattazione unica e non si spiegasse altrimenti si desume – secondo il convenuto – non solo dalla contemporaneità degli accordi medesimi, ma anche dal fatto che la seconda convenzione richiama quella relativa alla separazione dei beni nella misura in cui intendeva “regolare ulteriormente i (…) rapporti futuri in caso di separazione o di divorzio” (doc. 2, premessa punto c). Egli ribadisce pertanto che quel “pacchetto contrattuale” è nullo siccome contrario alla legge e ai buon costumi, né potrebbe ottenere l'omologazione giudiziaria, che l'attrice neppure ha richiesto. Tanto meno dopo che il Pretore aggiunto ha reputato nulla, e dunque non omologabile poiché poco chiara e superata dalla situazione sopraggiunta vent'anni dopo, la convenzione sugli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio.

L'interessato reitera poi la doglianza dell'errore essenziale, contestando che le ragioni da lui addotte siano di natura meramente soggettiva, come ha reputato il primo giudice. L'errore – egli prosegue – riguardava “l'essenza stessa del pacchetto contrattuale”, ovvero la tutela economica che l'entrata nella famiglia della moglie e nelle varie importanti attività del suocero gli avrebbe garantito a vita, inducendolo nell'imminenza delle nozze a licenziar­si dalla __________ per la fine del 1991. Che la motivazione non fosse solo soggettiva è dimostrato dal fatto – prosegue l'appellante principale – che la moglie non ha mai lavorato e che la famiglia avrebbe potuto vivere grazie all'attività prospettatogli dal suocero e alle donazioni che quegli ha elargito durante tutta la vita coniugale. AP 1 non si ritiene vincolato pertanto al “pacchetto contrattuale” che contempla “la sua totale votazione alla sua futura sposa ed alla di lei Famiglia in cambio di una completa tutela economica”, ciò ch'egli ha validamente impugnato il 1° ottobre 2015 (doc. 5).

  1. Relativamente all'invocata nullità della separazione dei beni conclusa il 23 luglio 1991 (doc. E) per avere il marito rinunciato a ogni suo diritto (art. 20 CO), ci si può domandare se la questione non risulti superata, il Pretore aggiunto avendo reputato non omologabile il patto prematrimoniale sugli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio (doc. 2). Comunque sia, il fatto che una convenzione matrimoniale (art. 182 cpv. 1 CC) sia stipulata contestualmente a un patto prematrimoniale destinato a regolare le conseguenze patrimoniali in caso di separazione o divorzio ancora non significa che le due convenzioni formino un tutt'uno, come sembra credere l'appellante principale. Un patto prematrimoniale sulle conseguenze patrimoniali in caso di divorzio rimane, per quel che è dei requisiti di forma e della sua validità, di principio indipendente da un'eventuale convenzione che regola il regime dei beni durante il matrimonio (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3 e 8 ad art. 182). Certo, gli sposi possono anche intendere le due convenzioni come un “pacchetto unico”. Devono però specificare che un contratto non dispieghe­rà effetti se l'altro risulterà nullo per ragioni di forma o di merito oppure se sarà rimesso in causa, segnatamente nel processo di omologazione della convenzione di divorzio. In caso contrario il nesso tra le due convenzioni risulta difficilmente comprovabile (Meier, Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 35 n. 73).

In concreto una clausola di collegamento fra le due convenzioni del 23 luglio 1991 non sussiste, né il convenuto può seriamente dedurre un'interdipendenza degli accordi dal fatto che questi sono coevi, fatto tipico per altro di regolamentazioni prematrimoniali come quelle in rassegna. Riguardo al fatto che la convenzio­ne sugli effetti del divorzio richiami la convenzione sulla separazione dei beni, ciò non basta – e da lungi – per concludere nel senso inteso dal convenuto. Quel richiamo si limitava infatti a ricordare, nella premessa, che le parti avevano stipulato lo stesso 23 luglio 1991 una convenzione di separazione dei beni e intendevano regolare ulteriormente i loro rapporti in caso di separazione o divorzio (doc. 2). Nulla lascia intendere – come ha ritenuto il Pretore aggiunto – che la validità di una convenzione fosse condizionata alla validità dell'altra. A parte ciò, l'appellante principale neppure discute l'accertamento del primo giudice circa la mancanza di riscontri probatori in favore della sua tesi e il fatto che egli non ha sollecitato alcuna istruttoria al riguardo.

Priva di consistenza riesce anche l'obiezione secondo cui il “pacchetto contrattuale” non poteva ottenere l'omologazione giudiziaria, non foss'altro perché solo una convenzione di divorzio soggiace all'obbligo di omologazione (nell'accezione dell'art. 279 CPC). Una convenzione sul regime matrimoniale a norma del­l'art. 182 CC non è subordinata invece a un controllo del genere, a meno che non sia fatto valere un motivo che la renda nulla (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 3a ad art. 182 CC; Sutter-Somm/Gut in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 279; Hausheer/Steck, Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen – mehr Privatautonomie bei verstärkter Inhaltskontrolle ein dringendes Reformanliegen?, in: ZBJV 144/2008 pag. 934 seg.). In proposito l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. Circa l'errore essenziale invocato dal convenuto, è pacifico che, come ogni contratto, anche una convenzione matrimoniale può essere impugnata per vizio della volontà nel senso degli art. 23 segg. CO (Jungo in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht [CHK], 3ª edizione, n. 19 ad art. 182 CC; Mooser, Séparation de biens/Inventaire matrimonial, in: Symposium zum Familienrecht der Universität Freiburg 2008, pag. 136). Una convenzione matrimoniale non vincola pertanto la parte che l'ha firmata per errore, dolo o timore, a meno che il lungo tempo trascorso abbia sanato il difetto (I CCA, sentenza inc. 11.1997.197 del 9 dicembre 1998, consid. 4 con rinvii). Come fa notare l'attri­ce, nella fattispecie v'è da interrogarsi anzitutto se AP 1, dichiarando il 1° ottobre 2014 di non ritenersi vincolato dalla citata convenzione (doc. 5), abbia notificato tempestivamente il preteso errore entro un anno dalla conoscenza (art. 31 cpv. 1 e cpv. 2 CO). Si può quanto meno dubitare del fatto invero che un coniuge si renda conto solo al momento del divorzio delle conseguenze dovute a una separazione dei beni adottata, per atto pubblico (art. 184 CC) e quindi previa informazione da parte del notaio rogante, oltre vent'anni prima (Mooser, op. cit., pag. 136 seg.; Bornhauser, Der Ehe- und Erbvertrag, Dogmatische Grundlage für die Praxis, Zurigo 2012, pag. 21 n. 42).

Sia come sia, in concreto il Pretore aggiunto non si è limitato a considerare che le ragioni addotte dal convenuto attengono “solo a motivi soggettivi, personali, che in quanto tali non sono costitutivi di errore essenziale quand'anche riconoscibili da controparte”. Egli ha accertato altresì che nel carteggio processuale non figura alcun riscontro oggettivo suscettibile di indiziare la tesi secondo cui il marito ha sottoscritto la convenzione matrimoniale (e rinunciato al proprio impiego in banca) nell'erronea convinzione che la moglie o la di lei famiglia lo avrebbe tutelato finanziariamente (sentenza impugnata, pag. 5). La sentenza del Pretore aggiunto poggiava così su due motivazioni indipendenti e l'appellante principale avrebbe dovuto contestarle entrambe (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con richiami). Per di più, l'asserito errore riguardava – se mai – un fatto futuro che la stipulazione, quel 23 luglio 1991, del noto patto prematrimoniale sulle conseguenze patrimoniali in caso di separazione o divorzio (in cui i promessi sposi si davano atto che ciascuno avrebbe provveduto con le sue sole forze al proprio mantenimento, rinunciando a far valere ogni pretesa patrimoniale nei confronti dell'altro: doc. 2) rendeva ancor più aleatorio (sui requisiti restrittivi per far valere un errore essenziale che riguarda un evento futuro: DTF 118 II 297; più recentemente 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 5.1.1 con rinvii). Non potendo così entrare in linea di conto nemmeno un errore essenziale, la decisione del primo giudice che ha ritenuto applicabile nella fattispecie il regi­me convenzionale della separazione dei beni resiste alla critica. Ciò rende senza oggetto il prospettato rinvio degli atti al Pretore aggiunto, avanzata dal­l'appellante principale, perché statuisca sulle sue pretese in liquidazione della partecipazione agli acquisti.

II. Sulla liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi

  1. Il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta della moglie volta a ottenere la restituzione dei rimborsi che l'autorità fiscale le ha riconosciuto per gli anni 2013 e 2014, ma che sono stati accreditati sul conto del marito (fr. 70 980.–). Appurato che quest'ultimo non contestava la “titolarità della moglie di tali averi”, il primo giudice ha condannato il convenuto a riversare quell'ammontare alla

moglie con gli interessi moratori dal 19 febbraio 2018 (giorno dell'istanza di mutazione dell'azione: sentenza impugnata, pag. 6 in basso).

  1. AP 1 obietta che il debito “non è dato allo sta­to attuale del processo”, poiché la moglie lo ha compensato “trattenendo mensilmente la totalità del contributo alimentare corrente” in favore di lui. Onde la richiesta di dichiarare il debito compensato con il suo credito alimentare. L'attrice sottolinea, da parte sua, la mancanza di ogni prova in proposito, prova che incombeva al marito recare, e postula su questo punto la conferma del giudizio impugnato.

  2. L'appellante principale avanza l'argomentazione per la prima vol­ta in appello. Pur sapendo sin dal febbraio del 2018 che l'attrice pretende la restituzione dei ristorni fiscali (sopra, lett. E) ed eccepisce sin dal 23 maggio 2018 la compensazione del credito di lui con il debito alimentare (act. LVI), egli non pretende che la nuo­va richiesta sia fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Né egli precisa quale contributo alimentare sarebbe stato trattenuto (se quello cautelare o quello definitivo) e da quando. Oltre a ciò, manca ogni prova al riguardo. Su questo punto l'appello principale sfugge così a ulteriore disamina. Nulla impedisce in ogni modo al convenuto di porre in esecuzione i contributi alimentari arretrati ove questi non fossero stati corrisposti.

III. Sull'omologabilità della convenzione prematrimoniale

  1. Il Pretore aggiunto, accertato che la moglie chiede di omologare il ricordato accordo prematrimoniale del 23 luglio 1991, ha esaminato se in concreto ne siano date le condizioni. Rammentato come anche una convenzione del genere, per essere omologata, dev'essere chiara, completa e non manifestamente iniqua (art. 279 cpv. 2 CPC), egli ha passato al vaglio il testo dell'accordo, che prevede quanto segue:

  2. (…) se dovessero un giorno interrompere la vita in comune in seguito a separazione di fatto giudiziale, o in seguito al divorzio, ciascun [coniuge] provvederà con le sue sole forze al proprio mantenimento e

  3. in caso di divorzio, inoltre, ciascun coniuge rinuncerà a far valere nei confronti dell'altro qualsivoglia pretesa patrimoniale. In modo particolare, ciascun coniuge già ora rinuncia a far valere a titolo d'indennità per la perdita del diritto al mantenimento, per la perdita delle aspettative ereditarie e delle aspettative derivanti dalle assicurazioni sociali.

Secondo il Pretore aggiunto la formulazione è poco chiara. Se in essa i promessi sposi si davano atto di voler provvedere da sé soli al rispettivo mantenimento in caso di separazione o divorzio e di rinunciare a ogni rivendicazione patrimoniale, per il primo giudice ciò non permette ancora di concludere con la necessaria chiarezza, se non nel senso di una mera possibilità, per una reciproca rinuncia anche a contributi di mantenimento. Considerata l'incisività della privazione – egli ha proseguito – se avessero davvero voluto escludere qualsiasi sostegno postmatrimoniale le parti si sarebbero valse di una formulazione univoca. A parte ciò, neppure l'istruttoria, non sollecitata dai coniugi, chiarisce tale aspetto. Ma anche sotto il profilo del “paragone tra la soluzione convenzionale e la probabile decisione del giudice in caso di disaccordo” – ha continuato il Pretore aggiunto – l'esito non cambia, giacché a distanza di vent'anni la situazione è radicalmente e durevolmente mutata. Il lungo matrimonio – egli ha soggiunto – ha influito in maniera determinante sulla vita dei coniugi, al punto da rendere plausibile la necessità di un contributo alimentare in caso di divorzio. E in siffatte circostanze la validazione dell'assetto stabilito a suo tempo priverebbe un coniuge in età profes-sionalmente avanzata del sostegno economico di cui egli abbisogna e che la solidarietà postconiugale gli potrebbe assicurare (art. 125 cpv. 1 CC). Ne è seguito il rifiuto di omologare la convenzione (sentenza impugnata, pag. 8 seg.).

  1. Nell'appello incidentale AO 1 ribadisce anzitutto la validità della convenzione prematrimoniale. Rileva che la chiarezza dell'accordo non è mai stata messa in discussione (pag. 12 pun­to 1a), che la rinuncia a ogni pretesa patrimoniale comprendeva anche il contributo alimentare e che l'accenno alle “indennità per la perdita del diritto al mantenimento” era solo esemplificativo. Quanto alla manifesta iniquità dell'accordo, essa sostiene che il matrimonio non è stato lebensprägend. Oltre a ciò, l'attrice ricor­da che il marito è prossimo alla pensione e che a quel momento percepirà fr. 1633.– mensili di AVS e potrà disporre del conto di libero passaggio (fr. 148 000.–), come pure di una sostanza di fr. 351 021.–. La convenzione va quindi omologata, poiché non può considerarsi urtante. Da parte sua, AP 1 oppone che la richiesta di omologazione è stata presentata solo tardivamente, con il memoriale conclusivo. Per il resto, egli ritiene che la rinuncia non si estenda anche a contributi di mantenimento.

a) Per quel che riguarda la pretesa tardività della richiesta di omologazione, l'obiezione del convenuto cade nel vuoto, l'attrice avendo postulato l'approvazione dell'accordo (doc. 2) già nell'allegato di replica (pag. 23). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

b) Per quanto attiene all'omologabilità dell'accordo, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, a parte il caso in cui un coniuge invochi mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione dell'atto (ipotesi per vero riscontrata dal primo giudice nella fattispecie), la dottrina reputa che di fronte a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice procede come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se è convinto che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la convenzione è chiara, comple­ta e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 pri­ma frase CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid. 11 con riferimento a Meier, op. cit., pag. 29 n. 63; cfr. anche DTF 145 III 474).

c) Trattandosi in concreto della chiarezza dell'accordo, si conviene che – come osserva l'attrice – essa non è stata posta in dubbio dal marito davanti al Pretore aggiunto e che la formulazione non può dirsi ambigua. I promessi sposi si sono dati atto che in caso di divorzio ciascuno di loro avreb­be provveduto da sé al proprio sostentamento e rinunciava ad avanzare “qualsivoglia pretesa patrimoniale” nei confronti dell'altro. Ciò posto, non si vede perché la rinuncia non dovesse comprendere anche i contributi di mantenimento (sui criteri per interpretare la clausola di una convenzione prematrimoniale: I CCA, sentenza inc. 11.2015.27 del 18 maggio 2017, consid. 6a). La questione non è tuttavia decisiva. Intanto l'attrice non contesta che rispetto ai tempi della convenzione sia intervenuta una radicale e durevole modifica delle circostanze. Inoltre la rinuncia del marito, che nel caso specifico è la parte economicamente più debole, a ogni contributo di mantenimento rende il patto manifestamente inadeguato, poiché denota una sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto a quanto risulterebbe equo per legge in mancanza di accordo (RtiD II-2014 pag. 877 consid. 6a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 7a con riferimenti: infra, consid. 20). Poco importa che la convenzione non risulti “scioccante”. Quanto all'obiezione secondo cui il matrimonio non avrebbe influito concretamente sulla situazione finanziaria del convenuto, essa sarà ripresa nei considerandi che seguono.

IV. Sul contributo alimentare per il marito

  1. Il Pretore aggiunto ha riscontrato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata, dal quale sono nati due figli, che unitamente alla dipendenza professionale dalla famiglia della moglie ha influito concretamente sulla situazione del convenuto, conferendogli il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. In mancanza di prove circa il livello di vita condotto dalle parti al momento della separazione, il primo giudice ha stabilito che il convenuto può vedersi riconoscere soltanto la copertura del fabbisogno minimo. Scartata l'eventualità che gli si possa imputare un reddito ipotetico, visto anche il suo stato di salute psichico, egli ha determinato il reddito di lui in fr. 300.– mensili (dalla sostan­za mobiliare) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3760.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cas­sa malati fr. 574.45, assicurazione RC dell'automobile fr. 262.60, dentista fr. 50.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 23.60, onere fiscale fr. 350.–: sentenza impugnata, pag. 9 a 12).

Quanto alla moglie, il Pretore aggiunto ha appurato un reddito

di fr. 15 500.– mensili (dalla sostanza) e un fabbisogno minimo

di fr. 9220.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, acqua potabile fr. 16.75, aiuto domestico fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 825.40, assicurazione mobilio, stabile e RC privata fr. 181.75, tassa d'uso della fognatura fr. 31.55, tassa rifiuti fr. 22.50, assicurazione RC dell'automobile fr. 198.15, imposta di circolazione fr. 116.25, assicurazione infortuni fr. 27.60, onere fiscale fr. 5100.–). Ne ha concluso, il Pretore aggiunto, che fino al pensionamento (agosto del 2022) AP 1 registra un ammanco di fr. 3460.– mensili, ammanco che la moglie è in grado di finanziare grazie a un'eccedenza di fr. 6280.– mensili. Dopo di allora il primo giudice ha stabilito che il marito potrà contare su una rendita AVS di fr. 1633.– mensili, su un conto di libe­ro passaggio di fr. 148 000.– e su una sostanza di fr. 351 021.–, la quale potrà essere consumata per la metà (fr. 175 500.–).

Calcolato così, in aggiunta alla rendita AVS, un consumo di fr. 1350.– mensili (sostanza di fr. 323 500.–) e un reddito dal capitale residuo di fr. 145.– mensili, il Pretore aggiunto ha accertato che al momento del pensionamento le entrate del convenuto ammonteranno a fr. 3100.– mensili, mentre l'ammanco si ridurrà a fr. 660.– mensili. E la moglie sarà in grado di coprire tale importo a vita, poten­do essa fruire verosimilmente, dopo il pensionamento, di un margine disponibile di fr. 7500.– mensili (vista l'aggiunta di una propria rendita AVS di fr. 1235.– mensili: sentenza impugnata, pag. 13 a 15).

  1. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio giovi ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (lebensprägend). Ciò è il caso, di regola, quando la comunione domestica è durata a lungo (oltre dieci anni) o se dal matrimonio sono nati figli comuni, nel qual caso entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare dopo il divorzio – per principio – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 7c; esempi di matrimoni con e senza influsso concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14 e pag. 238 n. 05.16). Se invece la comunione domestica è durata meno di cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli, il coniu­ge richiedente ha diritto unicamente di vedersi reintegrare nel tenore di vita avuto prima di sposarsi (RtiD II-2011 pag. 685 n. 9c consid. 4a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 7c). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il Tribunale federale si è posto la questione di sapere se la presunzione legata ai due criteri (lunga comunione domestica o nascita di figli comuni) possa essere confermata, ma ha lasciato il quesito aperto, precisando che in ogni modo l'applicazione di quei criteri non dev'essere troppo schematica e deve tenere conto delle circostanze concrete (sentenza 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.3).

  2. Nella fattispecie è litigiosa la questione di sapere se il matrimonio ha influi­to in modo concreto sulla situazione finanziaria del convenuto. L'appellante incidentale esclude ciò, rilevando che la lunga durata del matrimonio o la nascita dei figli crea solo una presunzione, la quale può essere sovvertita. Il marito – essa adduce – ha sempre lavorato durante il matrimonio, prima in banca e poi in aziende riconducibili solo in parte alla di lei famiglia. La capacità lavorativa di lui è così rimasta così intatta e “se [egli] non si fosse sposato avrebbe avuto la stessa identica situazione lavorativa”. A suo parere il matrimonio non può dunque considerarsi lebensprägend. Il fatto di avere lavorato per la “ditta di famiglia” nulla muta al proposito né si ripercuote negativamen­te sulla situazione finanziaria del marito dopo il divorzio, se non nella misura in cui costui è stato licenziato per essere terminata la loro unione. Se mai – essa precisa – la circostanza attiene alla capacità del coniuge di provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia se il matrimonio non ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del convenuto, poco importa che quegli sia in grado di mantenersi e sia stato licenziato. Da ciò l'interessata desume che – già per tale motivo – nessun contributo alimentare può essere riconosciuto al marito. A sostegno della sua tesi l'attrice richiama la sentenza del Tribunale federale 5A_275/2009 e 5A_308/2009 del 25 novembre 2009.

Nelle sue osservazioni all'appello incidentale AP 1 ribadisce invece di avere lasciato l'impiego in banca contestualmente al matrimonio nell'intento di lavorare per la famiglia della moglie in un ambito professionale del tutto diverso da quello da lui appreso. Il matrimonio – egli argomenta – ha avuto quindi importanti effetti sulla sua situazione lavorativa e gli rende impossibile un reinserimento in un'attività dalla quale egli è assente da oltre vent'anni.

a) Con l'attrice si conviene che la presunzione creata da una lunga durata della vita in comune o dalla nascita dei figli è refragabile (DTF 141 III 468 consid. 3.1, 135 III 59 consid. 4.1). AO 1 trascura tuttavia che nella fattispecie la presunzione è finanche doppia, la vita in comune dei coniugi essen­do durata pacificamente oltre vent'anni e avendo dato origine a due figli. E quand'anche ciò non bastasse per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente, come si vedrà in appresso le circostanze del caso concreto non vincono la presunzione.

b) Il Pretore aggiunto ha accertato che nei vent'anni di comunione domestica i coniugi hanno sì organizzato la loro vita in base a un riparto tradizionale dei ruoli (con il marito che esercitava un'attività lucrativa e la moglie che si occupava della casa e dei figli), ma hanno tratto le risorse per il loro sostentamento dall'attività imprenditoriale e dal patrimonio di __________ V__________, padre dell'attrice. Dopo avere lavorato con mansio­ni d'informatico in società attive nel settore odontoiatrico facenti capo al suocero, il convenuto si è dedicato dal 2008 all'amministrazione del patrimonio immobiliare della famiglia V__________ in Ticino (sopra, lett. A). A ciò si aggiungevano “puntuali aiuti finanziari in forma di donazioni in danaro” secondo le esigen­ze della famiglia. Il primo giudice ha constatato altresì che l'attività del marito come amministratore del patrimonio familiare si è progressivamente ridotta dopo la separazione per cessare completamente nell'aprile del 2014. La lunga durata della vita in comune e la dipendenza del marito dall'offerta lavorativa della famiglia della moglie configurano così circostanze che hanno “profondamente influito sulla vita” di AP 1. Considerata la sovrapposizione di ruoli e funzioni, la perdita del posto di lavoro assume una valenza diversa rispetto a un “normale licenziamento ad opera di un datore di lavoro terzo”. L'allontanamento a 57 anni da un contesto professionale ventennale “nell'alveo della famiglia acquisita” (e da ultimo alle dipendenze dello stesso coniuge) equivaleva – a prescindere dalle sue ragioni – a un “radicale cambiamento dell'impostazione data dal matrimonio alla vita professionale” del marito, che ne comprometteva la possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Ciò dimostra – ha concluso il Pretore aggiunto – che il matrimonio ha eserci-tato un influsso concreto sulla situazione finanziaria del marito (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

c) Nella misura in cui sostiene che durante il matrimonio il convenuto ha lavorato in banca, l'appellante incidentale dimentica che il marito si è dimesso poco prima delle nozze, nel giugno del 1991, proprio per entrare alle dipendenze del suocero (deposizione di AP 1 del 15 dicembre 2015, nell'inc. CA.2014.107/108/114). Quanto al fatto che il convenuto abbia inizialmente lavorato per un'azienda italiana di cui il suocero non era l'unico socio, ciò non modifica l'esito della valutazione complessiva. Considerata la particolare situazio­ne lavorativa degli ultimi vent'anni in un settore diverso da quello in cui il marito si era formato e aveva operato prima del matrimonio, al servizio della famiglia acquisita, l'opinione dell'attrice secondo cui il convenuto avrebbe avuto la stessa identica situazione lavorativa qualora non si fosse sposato non può essere condivisa. Tutto induce a ritenere per contro che senza il matrimonio il convenuto avrebbe continuato a svolgere la propria attività in banca e non si ritroverebbe ora, alla soglia della pensione e con problemi depressivi (deposizione del dott. __________ M__________ dell'8 giugno 2017), a incontrare serie difficoltà di ricollocamento in un normale mercato del lavoro dal quale è lontano da una ventina d'anni.

Nelle circostanze descritte l'attività “per la ditta di famiglia” non ha influito pertanto sulla situazione del marito solo per l'aspetto del licenziamento, come cerca di relativizzare l'attrice, ma ne ha anzi improntato in maniera determinante se non decisiva – come ha reputato il primo giudice – la vita professionale. Del resto l'appellante incidentale non discute l'accertamento del primo giudice, stando al quale l'allontanamento a 57 anni da un ambito professionale ventennale “nell'alveo della famiglia acquisita” equivaleva a un “radicale cambiamento dell'impostazione data dal matrimonioˮ. Non si scorgono dunque motivi sufficienti per escludere che il matrimonio non abbia influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del convenuto, il quale può fare assegnamento così sulla continuazione del tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 141 III 468 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.1).

d) L'appellante incidentale invoca la sentenza del Tribunale federale 5A_275/2009 e 5A_308/2009 del 25 novembre 2009, ma invano. In quel precedente, nonostante una vita in comu­ne di 12 anni, il Tribunale federale ha ritenuto che il matrimonio, senza figli, non avesse influito sulla situazione del marito perché questi, pur beneficiando di un elevato tenore di vita finanziato grazie ai cospicui redditi della moglie, aveva continuato a esercitare secondo le stesse modalità la sua attività di artista. Nella fattispecie la situazione dei coniugi non è paragonabile. Non solo perché, contrariamente al precedente evocato, dal matrimonio sono nati due figli, ma anche e soprattutto perché, a differenza di quel caso, per quanto si è esposto dianzi il matrimonio ha avuto un impatto decisivo sulla vita professionale del convenuto, il quale ha cambiato genere di attività ed è uscito dal normale circolo del mercato del lavoro per entrare al servizio della famiglia acquisita. Anche su tale questione la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

e) Si aggiunga, per abbondanza, che quand'anche in concreto il matrimonio non fosse – per ipotesi – qualificabile alla stregua di lebensprägend, AP 1 avrebbe diritto di vedersi reintegrare, comunque sia, nel tenore di vita sostenuto prima di sposarsi (sopra, consid. 13). E nulla induce a presumere, né l'attrice pretende, che quel tenore di vita fosse inferiore al fabbisogno minimo calcolato dal Pretore aggiunto.

  1. Ciò posto, per definire il contributo alimentare dovuto a un coniu­ge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazio­ne finanziaria del medesimo si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livel­lo che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 29 ottobre 2020, consid. 14).

  2. Per quel che concerne il primo stadio del ragionamento testé riassunto, il Pretore aggiunto ha escluso che in concreto il tenore di vita sostenuto da __________ B__________ durante il matrimonio ammontasse a fr. 3925.– mensili più le spese per l'alloggio, come quegli asseriva. Tale somma corrisponde al contributo alimentare riconosciuto al beneficiario durante la causa di divorzio (in virtù del metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza: I CCA, sentenza inc. 11.2017.28 del 16 luglio 2018, consid. 4) e non al di lui fabbisogno minimo di fr. 2610.65 mensili calcolato in quella sede per voci di spesa successive al 2011 né, tanto meno, al livello di vita sostenuto durante la comunione domestica. Il primo giudice ha poi scartato l'eventualità, addotta dal convenuto, di ricavare il tenore di vita determinante (indicato in fr. 115 000.– a testa) dalle entrate complessive della famiglia. In difetto di altra prova che spettava al marito recare, egli ha riconosciuto così al convenuto il solo fabbisogno minimo di fr. 3760.– mensili (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

L'appellante principale riconosce che per stabilire il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica non entra in linea di conto il periodo della separazione, inferiore a dieci anni. Fa valere tuttavia di avere fruito fino alla sentenza di un contributo alimentare di fr. 3925.– mensili, come pure dell'uso dell'immobile della moglie nel quale egli si è sistemato dopo essere stato espulso dall'alloggio coniugale. La poco trasparente situazione finanziaria gli avrebbe impedito inoltre di documentare il dispendio della famiglia durante la vita in comune. A mente sua una “quantificazione sommaria” di fr. 380 000.– complessivi e di almeno fr. 100 000.– per sé rimarrebbe invero possibile sulla scorta dei dati fiscali accertati per gli anni dal 2009 al 2011. Egli dichiara di accomodarsi nondimeno del tenore di vita condotto durante la separazione, ovvero di fr. 3925.– mensili, cui si aggiungono fr. 2500.– mensili per un alloggio adeguato, onde un totale di complessivi fr. 6500.– mensili.

  1. Che il tenore di vita sostenuto durante la separazione non coincida con quello – determinante ai fini del presente giudizio – avuto durante la comunione domestica è pacifico, come ammet­te il convenuto stesso. Contrariamente all'opinione di lui, quel tenore di vita non può tuttavia essere invocato neppure per giustificare la rinuncia al maggior livello di vita cui egli avrebbe diritto in virtù dei dati fiscali. A parte il fatto che non si comprende come l'interessato giunga al dispendio familiare di fr. 380 000.– annui complessivo e a quello individuale di almeno fr. 100 000.– sulla base dei dati fiscali relativi agli anni dal 2009 al 2011, AP 1 non può seriamente pretendere di determinare il tenore di vita facendo totale astrazione dai fabbisogni familiari (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018, consid. 11a). Certo, egli oppone di non aver potuto documentare il dispendio effettivo durante la vita in comune poiché l'opaca situazione finanziaria della famiglia non glielo ha consentito, ma ciò non abilita il giudice a decidere a beneplacito. Se in materia di contributi alimentari fra coniugi non riesce ad accertare né a escludere determinate allegazioni, il giudice deve applicare l'art. 8 CC e procedere co­me nel caso di fatti non provati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid. 11c). In condizioni del genere non rimane che dipartirsi, nel caso in oggetto, dalle voci documentate del fabbisogno minimo del convenuto, come ha ritenuto il primo giudice.

  2. L'appellante principale contesta talune poste del suo fabbisogno minimo, dolendosi in particolare che non gli siano state riconosciute le spese d'automobile né gli oneri sociali e che il costo dell'alloggio è inadeguato, così come il carico fiscale. Egli ribadisce, in sintesi, l'ammontare del fabbisogno minimo “esposto e preteso in sede conclusionale”. Le voci controverse vanno esaminate singolarmente.

a) In merito alle spese d'automobile il Pretore aggiunto ha addotto che il costo dovrebbe reputarsi compreso nel minimo esistenziale, ma che in concreto non si giustifica perché il marito, senza impiego, non necessita di un veicolo per ragioni professionali (senten­za impugnata, pag. 11). AP 1 fa notare di avere sempre fruito di un'automobile durante la vita in comu­ne e che l'uso professionale del veicolo non è necessario per giustificare la spesa. L'automobile in sua dotazione gli consentirebbe inoltre – egli soggiunge – di cercare lavoro. Ora, l'argomentazione del primo giudice sarà anche discutibile. L'appellante principale omette però di indicare la spesa che vorrebbe vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo per l'uso del mezzo, mentre pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Indeterminata, la richiesta non è perciò ricevibile.

b) Riguardo al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha rilevato che tutto si ignora al proposito per quanto concerne l'abitazione di via __________ a __________ (comproprietà della moglie), che il marito dovrà lasciare dopo il divorzio. In simili condizioni una spesa di fr. 1300.– mensili appare a mente sua sufficiente per un appartamento adeguato alle esigenze di una persona sola (sentenza impugnata, pag. 11). Il convenuto allega che il costo di un alloggio analogo a quello da lui occupato non è inferiore a fr. 2000.– mensili, come egli ha sempre affermato nella procedura cautelare senza che la moglie muovesse contestazioni. E siccome il valore dell'attuale abitazione è “ben inferiore” a quello dell'alloggio coniugale, una spesa di fr. 2500.– mensili è conforme al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Che il convenuto abbia diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica anche dal profilo locativo è indubbio. È pacifico inoltre che dopo il divorzio egli dovrà riconsegnare l'immobile di via __________ a __________ e trovare una nuova sistemazione. Spettava a lui tuttavia dimostrare quanto gli occorre per locare un'abitazione analoga. Nel memoriale conclusivo invece egli si è limitato a indicare il valore locativo dell'abitazione attuale in fr. 2500.– mensili (pag. 9) allorché nella risposta lo aveva stimato in fr. 1500.– mensili (pag. 28). A parte ciò, egli non ha suffragato la propria allegazione di alcun elemento probatorio. Né consta che l'attrice abbia in qualche modo avallato la valutazione del marito. Nella replica costei aveva rilevato infatti che nessun onere abitativo andava riconosciuto al marito per l'alloggio che questi occupava gratuitamente (pag. 20), mentre nel memoriale conclusivo essa ha stimato in fr. 1200.– mensili la pigione necessaria per locare un appartamento di 70 m², corrispondente all'abitazione di cui il marito fruisce (pag. 14). Ne segue che la decisione del primo giudice di riconoscere nel fabbisogno minimo del marito, in difetto di elementi più precisi, una spesa di fr. 1300.– mensili non è censurabile. L'interessato non contesta per altro che una spesa del genere sia adeguata alle esigenze di una persona sola. In proposito l'appello principale manca di consistenza.

c) Quanto al carico fiscale, l'interessato lamenta essergli stato riconosciuto un onere troppo basso, di appena fr. 350.– mensili. Una volta di più, tuttavia, egli non quantifica la somma che intende veder inserire nel proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. a). Indeterminata, la pretesa si rivela una volta ancora irricevibile.

d) L'appellante principale lamenta infine che, senza darne ragione, il primo giudice non ha incluso nel fabbisogno minimo di lui gli oneri sociali necessari per finanziare il “primo” e il “secondo pilastro” previdenziale. Stimata un'aliquota del 12.5% per il primo e una del 18.54% per il secondo, egli chiede così che gli sia riconosciuto un esborso di fr. 2092.50 mensili (pari al 31% del contributo rivendicato di fr. 6750.–), giustificato anche dal fatto che dalle tassazioni risulta un obbligo contributivo alla Cassa AVS/AI/IPG di fr. 4415.–. L'attrice obietta che una pretesa in tal sen­so è stata formulata solo nel memoriale conclusivo e va considerata tardiva, oltre che infondata.

Nel memoriale di risposta e nella di duplica (pag. 3) davanti al primo giudice il convenuto instava per un contributo alimentare di almeno fr. 12 000.– mensili vita natural durante, contributo cui chiedeva di aggiungere un “congruo importo compensatorio delle perdite pensionistiche (che sarà calcolato sulla base delle risultanze peritali)ˮ. Alle prime arringhe egli ha chiesto di allestire una perizia sulla sua situazione pensionistica, in particolare sulle perdite previdenziali dovute al matrimonio e sulle modalità d'integrazione dei suoi averi fino al pensionamento (elenco prove annesso al verbale del 29 settembre 2015). Nell'ordinanza sulle prove del 7 agosto 2017 il Pretore aggiunto ha stabilito che, vista la documentazione prodotta dal marito sugli averi LPP e data la richiesta alla cassa pensione di valutare la rendita AVS, non occorrevano indagini peritali sulle asserite perdite pensionistiche in seguito al matrimonio e sulle modalità di integrazione fino al pensionamento, “ambiti sui quali sarà semmai statuito in sentenza” sulla base del reddito e del fabbisogno agli atti. Nel memoriale conclusivo AP 1 ha poi chiesto di inserire nel proprio fabbisogno minimo fr. 2092.50 mensili di perdita previdenziale, applicando con rinvio al sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (‹http://www.bsv/it/home/ assicurazioni-sociali/ueberblick/ beitraege.html›) un tasso del 12.55% (AVS) e del 18.54% (LPP) sul contributo alimentare richiesto (fr. 6750.– mensili: memoriale, pag. 10).

Che nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto abbia dimenticato di statuire sulla richiesta del convenuto, pur aven­do assicurato nell'ordinanza sulle prove che avrebbe giudicato al proposito nella sentenza finale, è fuori discussione. Né si può dire che la pretesa avanzata da AP 1 nel memoriale conclusivo sia tardiva, come assevera l'attrice, il marito essendosi visto rifiutare la perizia da lui sollecitata appunto per quantificare la rivendicazione. Il problema è che non è dato di comprendere come nel memoriale egli giunga alle cifre richieste. Nemmeno la consultazione del sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, da lui menzionato, è di qualche aiuto. A ben vedere non si capisce nemme­no se le percentuali esposte siano quelle di un lavoratore dipendente o di persona senza attività lucrativa. L'esborso di fr. 4415.– per la Cassa AVS/AI/IPG, poi, è addotto per la prima volta in appello e sembra finanche contraddire il calcolo proposto. Accertato nella tassazione del 2014 (doc. 9),

il dato non figura più nelle dichiarazioni del 2015 (fascicolo "Richiamo da ufficio tassazioni") e del 2016 (doc. 10). Ne discende che per finire mancano elementi affidabili in base ai quali sindacare la pretesa. Del resto, si fosse trovato in difficoltà nell'illustrare il proprio calcolo, l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di ordinare la perizia rifiutata dal Pretore aggiunto (art. 316 cpv. 3 CPC). In definitiva, il “debito mantenimento” del marito va confermato così in fr. 3760.– mensili.

  1. Con riferimento alla possibilità per AP 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del noto metodo di calcolo), le parti non contestano l'accertamento del primo giudice circa il reddito del convenuto prima del pensionamento (fr. 300.– mensili) né l'entità del suo ammanco (fr. 3460.– mensili). Litigiosa è la capacità del marito di finanziare il proprio “debito mantenimento” dopo l'agosto del 2022.

a) Il Pretore aggiunto ha ricordato che un contributo alimentare è dovuto, in linea di massima, solo fino al pensionamento del beneficiario. Se in seguito il creditore alimentare non è in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento – egli ha soggiunto – il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti. Per quel che è della possibilità di attingere alla propria sostanza, il primo giudice ha rilevato che dopo il pensionamento ciascun coniuge deve far capo ai propri averi per il mantenimento, a meno che la sostanza sia difficilmente realizzabile, sia stata ricevuta in eredità oppure sia stata investita nell'abitazione. Un'eventuale assistenza postmatrimoniale da parte dell'altro coniuge entra così in linea di conto solo a titolo sussidiario. Il Pretore aggiunto ha accertato così che all'età del pensionamento AP 1 percepirà una rendita AVS di fr. 1633.– mensili e potrà disporre del suo capitale LPP di fr. 148 000.–, come pure di una sostanza mobiliare (titoli, numerario ecc.) di fr. 351 021.–. Quanto al di lui fabbisogno minimo, il Pretore aggiunto lo ha confermato in fr. 3760.– mensili (sentenza impugnata, pag. 13).

Alla luce di quanto precede il primo giudice ha obbligato il convenuto a consumare, dopo il divorzio, l'intero capitale di libero passaggio accumulato a fini di previdenza. Per quanto concerne invece i mezzi liquidi (fr. 351 021.–), egli ne ha ordinato l'uso della metà. Pur trattandosi per l'essenziale di risparmi costituiti durante il matrimonio, e quindi suscettibili di essere utilizzati dopo il pensionamento, per il Pretore aggiun­to non sarebbe equo né conforme all'uguaglianza di trattamento imporre al convenuto di adoperare l'intera somma. Considerata la ragguardevole disponibilità di cui AO 1 continuerà a fruire anche dopo l'età del pensionamento (fr. 7500.– mensili), egli ha reputato equo obbligare il marito a intaccare la metà dei risparmi liberi e la moglie ad attingere, se non alla cospicua sostanza (soprattutto immobiliare, donatale dal padre e come tale preservata da un eventuale consumo in favore dell'ex coniuge), quanto meno al di lei reddito. Calcolati così, in aggiunta alla rendita AVS di fr. 1633.– mensili, un consumo di sostanza di fr. 1350.– mensili (tenuto conto di un capitale di fr. 323 500.–, come pure un'aspettativa di vita a 65 anni di 20 anni) e un reddito dal capitale residuo di fr. 145.– mensili, il primo giudice ha accertato che all'età del pensionamento le entrate del convenuto ammonteranno a fr. 3100.– mensili e il suo ammanco a fr. 660.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14).

b) L'appellante principale contesta che dopo i 65 anni gli si possa imporre un parziale consumo della sostanza. Se è vero che un contributo alimentare è dovuto, in linea di massima, solo fino al pensionamento del beneficiario, è altrettanto vero – egli adduce – che ciò si deve non al raggiungimento dell'età pensionabile, bensì al fatto che di norma a quel momento subentra una modifica dei redditi delle parti. Determinante può essere solo, dunque, una modifica effettiva dei redditi. E nel caso specifico – egli prosegue – l'unica variazione al proposito riguarda le rendite AVS che le parti percepiranno a breve, sicché una riduzione del contributo si giustifica unicamente in ragione di tale rendita. Inoltre l'appellante principale soggiunge che, foss'anche possibile attingere alla sua sostanza dopo il pensionamento, la propria “disponibilità patrimoniale” è una frazione minima (5%) della sostanza imponibile della moglie (circa fr. 4.2 milioni), per non parlare della sproporzione tra il suo reddito e quello dell'attrice (fr. 15 500.– mensili, che aumenteranno a fr. 16 735.– mensili dopo il pensionamento di lei). Imporgli di intaccare in circostanze del genere la sostanza – seppure in parte – per finanziare il sostentamento sarebbe contrario all'art. 125 CC e lesivo dell'uguaglianza di trattamento tra coniugi. Tanto più che la moglie non avrebbe difficoltà a corrispondergli il contributo alimentare anche dopo l'agosto del 2022, conservando un ampio margine disponibile.

c) La possibilità che un coniuge sia chiamato a erodere il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso dopo il pensionamento è già stata evocata a più riprese da questa Camera. Chiamato a fissare importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri enunciati – in modo non esaustivo – dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi (n. 5). Ora, se prima del pensionamento un coniuge divorziato non è tenuto – di norma – a consumare il proprio patrimonio per mantenere sé stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare senza erodere il proprio, dopo il pensionamento le cose cambiano, nel senso che il coniuge creditore può anche essere tenuto a usare averi personali (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2016, consid. 6b con riferimenti). Nella misura in cui lamenta un'erronea applicazione dell'art. 125 CC per avergli il primo giudice imposto – di principio – una parziale erosione della sostanza dopo i 65 anni, l'appello principale manca pertanto di consistenza.

Il richiamo alle sentenze del Tribunale federale 5A_726/2011 dell'11 gennaio 2017 e 5A_643/2015 del 15 marzo 2016 non sussidia al convenuto. Nel primo caso, riscontrando l'obiezio­ne di un marito secondo cui l'obbligo contributivo doveva cessare all'età pensionabile della moglie siccome essa sarebbe stata in grado di mantenersi da sé, il Tribunale federale ha precisato che determinante non è il raggiungimento dell'età della pensione, bensì la prevedibile modifica dei redditi a quel momento, ciò che il marito non era riuscito a dimostrare (consid. 3.2 e 4.3). A differenza del caso in esame però non v'era traccia, in quel precedente, di una sostanza del creditore alimentare che permettesse al medesimo di finanziare da sé il proprio debito mantenimento dopo la pensione. Privo di pertinenza è anche il richiamo alla seconda sentenza in cui il Tribunale federale si è limitato a constatare che il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria non giustifica una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 CC).

Nella fattispecie poco importa che la situazione finanziaria dell'appellante principale non sia paragonabile a quella della moglie. La possibilità di far fronte da sé solo con propri mezzi – in concreto con la sostanza – al debito mantenimento dopo i 65 anni preclude al convenuto la possibilità di invocare la solidarietà postmatrimoniale (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4 con richiami). Per di più, il convenuto dimen-tica che il Pretore aggiunto ha rinunciato per equità (art. 124b CC) a suddividere i suoi averi della previdenza professionale, in modo da consentirgli di disporre di una “risorsa fondamentale per la copertura del fabbisogno cui [egli] dovrà a quel momento far fronte” (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Almeno nella misura in cui si oppone al consumo del capitale accumulato ai fini della previdenza professionale, l'appello si rivela dunque al limite del pretesto.

Per il resto non risulta che l'uguaglianza di trattamento sia un criterio da applicare in casi come quello in rassegna, quanto piuttosto in situazioni in cui il debitore alimentare sia chiama­to a finanziare con la propria sostanza il debito mantenimen­to dell'ex coniuge dopo il pensionamento, nel qual caso si giustifica di esigere, nei limiti del possibile, un sacrificio analogo da parte di entrambi (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2; RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rimandi). Come rileva l'attrice, non si scorge del resto quale altro scopo debba assolvere la sostanza accantonata da AP 1 se non quello di sopperire alle necessità nella vecchiaia. Né il convenuto fa valere che – per ipotesi – il consumo di fr. 323 500.– a lui imposto dal Pretore aggiunto, il quale gli ha lasciato a disposizione fr. 175 000.–, lo priverebbe di una riserva di emergenza o riguarderebbe una sostanza difficilmente realizzabile. Ne discende che in definitiva l'appello principale vede la sua sorte segnata.

d) Con l'appello incidentale l'attrice chiede che la sostanza del convenuto sia consumata, dopo il pensionamento di lui, per intero e non solo in parte. Essa fa valere che il principio di uguaglianza tra coniugi non entra in linea di conto se il consumo della sostanza riguarda – come in concreto – il periodo dopo la pensione. A suo avviso, poco giova quale sia la situazione economica di lei dopo di allora, la questione essen­do di rilievo se mai per valutare la proporzione di una sua partecipazione a un mantenimento, che però nella fattispecie non è dovuto. Né è possibile – essa continua – derogare alla giurisprudenza per motivi di equità. L'appellante incidentale osserva che al pensionamento il convenuto potrà disporre di una liquidità complessiva di fr. 499 000.– (cioè fr. 148 000.– più fr. 351 021.–) che potrà consumare progressivamente (considerata un'aspettativa di vita di vent'anni) nella misura di fr. 2079.– mensili. In tal modo egli non registrerà dopo

l'agosto del 2022 alcun ammanco, “potendo contare su un aumento graduale della rendita AVS e [su]gli interessi sulla sostanza che dovrà consumare solo gradualmen­te”, oltre che su una riduzione sostanziale del carico fiscale. Onde, per finire, la richiesta di respingere ogni obbligo contributivo a carico di lei.

L'argomentazione dell'attrice è fondata, come si è spiegato dianzi con riferimento al caso in cui un coniuge sia in grado di sovvenire con propri mezzi – come in concreto – al mantenimento dopo la pensione (consid. c). Accertato un capitale disponibile di AP 1, al compimento dei 65 anni, di fr. 499 021.– (non contestato) e un'aspettativa di vita a quel momento di vent'anni (non contestata), seppure si obbligas­se l'interessato a consumare fr. 470 000.– per tenere conto di una riserva di emergenza (cui sembra alludere la stessa attrice: osservazioni, pag. 11 e pag. 17), il convenuto potrà disporre pur sempre di fr. 1958.– mensili e della rendita AVS di fr. 1633.– mensili, oltre che degli interessi che nel frattempo il capitale residuo continuerà a produrre. Considerato inoltre che dall'agosto del 2022 l'onere fiscale, in assenza di un contributo alimentare, passerà verosimilmente dagli attuali fr. 350.– mensili a non più di fr. 230.– mensili (al lordo di eventuali deduzioni fiscali: ‹https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Reddito

Sostanza.php›) e tenderà a diminuire ulteriormente con il progressivo consumo della sostanza, AP 1 dispor­rà a quel momento di mezzi sufficienti per finanziare il proprio debito mantenimento. Entro questi limiti l'appello incidentale si dimostra dunque provvisto di buon diritto.

  1. Quanto alla capacità di AO 1 di finanziare con il proprio margine disponibile di fr. 6280.– mensili l'ammanco (fr. 3460.– mensili: consid. 18) accusato dal convenuto sul debito mantenimento fino all'età pensionabile (agosto del 2022), essa è fuori discussione. Può darsi dunque per acquisita.

V. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese dell'appello principale seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 verserà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Le spese dell'appello incidentale vanno invece suddivise (art. 106 cpv. 2 CPC). AO 1 ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per il convenuto (soppressione dell'obbligo di corrispondere fr. 660.– mensili dall'agosto del 2022 vita natural durante, ma non anche dell'obbligo contributivo di fr. 3460.– mensili per il lasso di tempo precedente), mentre esce sconfitta sulla richiesta di omologare la convenzione prematrimoniale del 23 luglio 1991. Tutto ponderato si giustifica così di suddividere gli oneri processuali dell'appello incidentale a metà e di compensare le ripetibili.

Nel complesso l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto), il quale riguardava, oltre al contributo alimentare per il marito (principio, ammontare e durata), la nullità della convenzione sulla separazione dei beni, la liquidazione del regime matrimoniale, il risarcimento per una lacuna previdenzia­le del marito, l'abitazione di via __________ a __________, il rimborso di acconti fiscali, il riparto delle prestazioni pensionistiche maturate dal marito in costanza di matrimonio e l'omologazione del patto prematrimoniale (sentenza impugnata, pag. 15). Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.

VI. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in concreto la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è respinto.

II. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 8000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili.

III. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è condannata a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3460.– mensili fino al pensionamento ordinario del beneficiario (agosto del 2022).

IV. Le spese dell'appello incidentale, di complessivi fr. 5000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

V. Notificazione:

– ; – . .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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