Incarto n. 11.2018.56
Lugano 2 agosto 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2017.969SO.2017.969 (esecuzione di decisioni: multa disciplinare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 novembre 2017 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 aprile 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 10 maggio 2017 AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che AP 1 fosse tenuta, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a consentire il suo diritto di visita ai figli É__________ e L__________ (nati entrambi il 25 agosto 2012), così fissato mediante sentenza del 2 novembre 2016 dal Pretore medesimo a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2013.1027, dispositivo n. 4):
– un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00,
– una settimana a Natale,
– una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,
– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e
– tre settimane durante le ferie estive,
con obbligo di andare a prendere e di riportare i figli a domicilio, potendo egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze persone”. L'istante ha chiesto inoltre che alla convenuta fosse comminata una multa disciplinare di fr. 1000.– in caso di disobbedienza. RE 1 ha proposto il 12 giugno 2017 di respingere l'istanza.
B. Con decisione del 13 luglio 2017 il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato ad AP 1 “di mettere a disposizione di AO 1 i figli É__________ e L__________ per
l'esercizio del diritto di visita stabilito al dispositivo n. 4 della decisione del 2 novembre 2016 inc. SO.2013.1027”. Alla convenuta egli ha comminato l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza, come pure l'inflizione di una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento (inc. SO.2017.421). Un reclamo presentato da contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 3 agosto 2017 (inc. 11.2017.71).
C. L'8 novembre 2017 CO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore perché, in esecuzione alla decisione 13 luglio 2017, fosse inflitta ad RE 1 una multa disciplinare di fr. 7000.–, avendogli essa impedito di vedere i figli dopo il 26 agosto 2017 e di esercitare il diritto di visita nei fine settimana del 2/3 e del 16/17 settembre 2017, come pure i sabati 23 settembre, 7 ottobre e 4 novembre 2017. Contestualmente egli si è riservato di denunciare la moglie per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP). Il 15 dicembre 2017 egli ha segnalato al Pretore un'ulteriore trasgressione della decisione 13 luglio 2017, intervenuta sabato 8 dicembre 2017, chiedendo di aumentare a fr. 8000.– la multa da irrogare alla convenuta. Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2018 RE 1 ha proposto di respingere
l'istanza. CO 1 ha replicato il 22 febbraio 2018, riconfermandosi nell'istanza. La convenuta ha duplicato il 9 aprile 2018, mantenendo il suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 10 aprile 2018, il Pretore ha accolto l'istanza e ha inflitto ad RE 1 una multa disciplinare di fr. 7000.–. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018 per ottenere che – accordato effetto sospensivo al ricorso – il giudizio impugnato sia annullato. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2018 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo.
F. Nel frattempo, il 27 aprile 2018, questa Camera, adita il 14 novembre 2016 con appello da RE 1, ha riformato il dispositivo n. 4 della decisione pretorile del 2 novembre 2016, nel senso che ha regolato il diritto di visita del padre, in caso di disaccordo, come segue:
– un pomeriggio la settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sotto sorveglianza, in un punto d'incontro nel Canton Argovia designato dalla curatrice;
– dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un pomeriggio ogni settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, senza sorveglianza;
– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, una giornata ogni settimana, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00, senza sorveglianza;
– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, come pure una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (inc. 11.2016.118).
Con decreto del 13 dicembre 2018 il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli siccome privo di oggetto un ricorso in materia civile presentato da RE 1 contro quest'ultima sentenza (inc. 5A_470/2018).
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con il n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo, in concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta l'11 aprile 2018 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 21 aprile 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 23 aprile 2018, ultimo giorno utile, il reclamo in rassegna è dunque tempestivo.
Ciò posto, il primo giudice ha accertato che la sentenza del 2 novembre 2016 fissava diritti di visita minimi in maniera chiara ed eseguibile, che CO 1 rivendicava l'esercizio delle relazioni personali per il 2/3 settembre del 2017 e che in esito ai due rifiuti opposti dalla convenuta senza valido motivo per quel fine settimana, come pure per il fine settimana del 16/17 settembre, egli aveva chiesto di esercitare un diritto di visita di almeno un giorno la settimana successiva. Tale richiesta essendo assimilabile a una domanda di ricupero, le scadenze bisettimanali potevano validamente ripartire – ha soggiunto il Pretore – dal 23 settembre 2017. Il Pretore non ha considerato invece ai fini del giudizio il mancato incontro dell'8 dicembre 2017, giacché CO 1 si era limitato a postulare nella replica la conferma dell'istanza. Senza rilievo è stata ritenuta infine l'impugnazione della decisione del 2 novembre 2016, il ricorso non sospendendo l'esecuzione dell'assetto ivi fissato.
Quanto ai motivi addotti dalla convenuta per giustificare la mancata consegna dei figli al padre, il Pretore ha rilevato che le asserite malattie dei bambini non erano state rese verosimili, mentre gli altri argomenti invocati (disinteresse e incapacità del padre di occuparsi dei figli, carente conoscenza dei figli) esulavano dal quadro della procedura esecutiva, onde in definitiva l'accoglimento dell'istanza.
La reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato in maniera manifestamente erronea e in contrasto con la decisione del 2 novembre 2016 i giorni di visita spettanti al padre dal 23 settembre 2017. Essa contesta che, in difetto di un'esplicita richiesta, il diritto di visita rivendicato dopo i due fine settimana del 2/3 e del 16/17 settembre 2017 potesse trattarsi alla stregua di un ricupero di quelli non esercitati. Piuttosto – essa afferma – il primo giudice avrebbe dovuto qualificare la richiesta dell'istante volta a esercitare il diritto di visita solo il sabato anziché nei due giorni consecutivi previsti dalla decisione come una violazione – da parte di lui – dell'assetto del 2 novembre
A parte ciò, essa sostiene che i giorni rivendicati da CO 1 spettavano in realtà a lei. Partendo dalla richiesta del 16/17 settembre 2017, l'istante avrebbe dovuto – secondo lei – postulare l'esercizio quindicinale delle relazioni personali per il 30 settembre e per il 14 e il 28 ottobre 2017, a prescindere dalle richieste di recupero che “non liberano (…) dall'esercizio dei diritti di visita futuri”. Tali scadenze non essendo state rispettate, il Pretore non poteva infliggerle una multa disciplinare. Per il resto, la convenuta ribadisce l'impossibilità dei figli di recarsi dal padre nel periodo in questione, non solo per via del loro cagionevole stato di salute, ma anche per mancanza di “esperienza diretta” di lui con i figli, come pure per il fatto che la curatrice avrebbe consigliato un esercizio dei diritti di visita accompagnato.
Nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la sentenza da eseguire o le misure di esecuzione previste in quella sentenza. Davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a far valere solo vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere esecutivo della sentenza. Per quanto concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la comunicazione della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione, essendo intervenuto l'adempimento (o l'impossibilità oggettiva di adempimento: Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 33 ad art. 341), la concessione di una dilazione oppure la prescrizione o la perenzione (RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c), fermo restando che l'adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti (art. 341 cpv. 3 CPC) e che l'onere della prova incombe alla “parte soccombente” (sentenza del Tribunale federale 5D_124/2015 del 15 maggio 2016, consid. 2.3.3 con richiami).
Per quel che è della doglianza secondo cui in difetto di un'esplicita domanda di CO 1 il diritto di visita rivendicato per il 23 settembre 2017 non poteva interpretarsi come richiesta di ricupero per gli incontri non avvenuti in precedenza, il reclamo è destinato all'insuccesso. Il Pretore ha già spiegato, con riferimento alla prassi di questa Camera (pubblicata in: RtiD II-2010 pag. 629 consid. 5b), che gli incontri mancati possono – “nell'interesse del figlio a costruire un rapporto con il genitore non affidatario” – essere ricuperati, segnatamente ove ciò sia dovuto non a cause imputabili al titolare del diritto di visita o al caso fortuito (come una malattia del figlio o un impegno scolastico), bensì a ragioni imputabili al detentore della custodia parentale (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). E la reclamante non discute
che il mancato svolgimento dei due incontri previsti per il 2/3 e il 16/17 settembre 2017 si riconduceva – come ha accertato il Pretore – a “due rifiuti senza valido motivo” da parte sua. Poco importa di conseguenza che CO 1 non abbia qualificato l'intenzione di esercitare un diritto di visita il 23 settembre 2017 come esplicita richiesta di ricupero.
Certo, l'interessata ribadisce che É__________ e L__________ sarebbero stati “sovente ammalati” dal settembre al dicembre del 2017. Sta di fatto che neppure i documenti da lei esibiti davanti al Pretore (doc. 5 a 8) rendono verosimile un'impossibilità degli incontri a quelle due date (2/3 e 16/17 settembre 2017) per motivi di salute. Né la reclamante spiega perché, nonostante ciò, l'istante non potesse – come ha ritenuto il primo giudice (loc. cit., pag. 5) – prendersi cura convenientemente dei figli “quand'anche [essi fossero stati] malaticci”, limitandosi essa a pretendere su questo punto che un incontro con il padre “sarebbe stato problematico”. Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo il reclamo si rivela finanche irricevibile.
Quanto all'obiezione secondo cui l'istante non avrebbe esercitato correttamente il diritto di visita, ma lo avrebbe ridotto unilateralmente a un giorno in luogo dei due giorni stabiliti nella sentenza del 2 novembre 2016, il reclamo cade manifestamente nel vuoto. Il Pretore ha illustrato, con riferimento ai “rifiuti senza valido motivo” opposti dalla madre, perché CO 1 ha “ridotto ad un solo giorno” il diritto di visita (sentenza impugnata, pag. 4) e con tale argomentazione la reclamante non si confronta neppure di scorcio. Inoltre sfugge d'acchito a ogni disamina la censura secondo cui i giorni rivendicati dal padre spettavano in realtà a lei. Davanti al primo giudice la convenuta non ha rimproverato all'istante di avere preteso l'esercizio del diritto di visita per giorni in cui, secondo il calendario, i figli dovessero essere affidati a lei. Sollevata per la prima volta in questa sede, l'eccezione è dunque improponibile (art. 326 cpv. 1 CPC).
Circa la pretesa impossibilità d'esecuzione della sentenza 13 luglio 2017, già si è detto che la doglianza correlata allo stato di salute dei figli nel periodo in esame è inconsistente (sopra, consid. 5). Al proposito non soccorre ripetersi. Nella misura in cui fa leva invece sulla mancata “esperienza diretta” del padre con i figli, come pure sul fatto che la curatrice avrebbe consigliato un esercizio dei diritti di visita accompagnato, la reclamante omette una volta di più di confrontarsi con la decisione impugnata. Al riguardo il primo giudice, confermando quanto già figurava nella decisione del 13 luglio 2017 confermata da questa Camera (sentenza inc. 11.2017.71 del 3 agosto 2017, consid. 3), ha ricordato che l'asserito disinteresse del padre e la pretesa incapacità di lui di occuparsi dei figli riguardano il merito, le obiezioni essendo volte a ridiscutere la disciplina – esecutiva – delle relazioni personali regolata nella sentenza del 2 novembre 2016. Invano si cercherebbe nel memoriale un confronto critico con tale motivazione. Al proposito il reclamo si rivela così improponibile.
Ad ogni buon conto, RE 1 dimentica che, pur essendo la materia governata dalla procedura sommaria, la prova richiesta nel presente ambito dev'essere piena e non può limitarsi alla semplice verosimiglianza (Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n. 11 ad art. 339; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 8 ad art. 339 e n. 13 ad art. 341). Poco importa di conseguenza che essa pretenda di avere “sufficientemente reso verosimile l'impossibilità dei figli di potersi recare dal padre” nei periodi in questione. Tanto meno incide sull'esito della causa la parziale riforma, per altro neppure invocata dalla convenuta, della sentenza pretorile del 2 novembre 2016 da parte di questa Camera (sentenza inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018). Per quanto già spiegato dal primo giudice, l'impugnazione della sentenza 2 novembre 2016 non ha sospeso – in difetto di una richiesta in tal senso dell'interessata – l'esecuzione dell'assetto ivi stabilito (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 CPC). E trattandosi di provvedimenti cautelari (DTF 137 III 475), essi andavano ottemperati (fino al momento della loro modifica o soppressione) anche se in seguito si sono rivelati parzialmente ingiustificati (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Se ne conclude che, comunque lo si esamini, nella fattispecie il reclamo vede la sua sorte segnata.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (di fr. 7000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).