Incarto n. 11.2018.19
Lugano 30 agosto 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SE.2014.17 (azione di paternità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 aprile 2014 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 14 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza del 18 gennaio 2018 con cui il Pretore ha accertato la tempestività dell'azione;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è nato l'8 maggio 1987 a __________ ed è stato iscritto nel registro dello stato civile come figlio della sola __________ A__________ (1952), cittadina svizzera, non risultando alcuna filiazione paterna. Il 25 aprile 2014 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1941), cittadino turco domiciliato a __________. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2015 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, sostenendo in particolare che l'azione era perenta. Con replica del 15 ottobre e duplica del 23 novembre 2015 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
B. All'udienza del 22 febbraio 2016, indetta per le prime arringhe, il Pretore ha limitato il procedimento al quesito della perenzione. AO 1 ha notificato prove. L'istruttoria, cominciata seduta stante, si è chiusa il 26 maggio 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'11 luglio 2017 l'attore ha chiesto di respingere l'eccezione di “prescrizione”. Nel suo allegato del 6 luglio 2017 il convenuto ha proposto una volta ancora di rigettare la petizione. Il 14 agosto 2017 il Pretore ha riaperto d'ufficio l'istruttoria, assegnando all'attore un termine per produrre copia delle comunicazioni di posta elettronica e dei messaggi telefonici scambiati con Y__________ __________, figlia del convenuto. Il 17 novembre 2017 inoltre egli ha interrogato un'altra volta l'attore. Invitate
a presentare nuovi memoriali conclusivi, le parti hanno ribadito il 7 e 18 dicembre 2017 i loro punti di vista.
C. Statuendo con sentenza del 18 gennaio 2018, il Pretore ha
accertato la tempestività dell'azione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 6600.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 febbraio 2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato dichiarando perenta l'azione di paternità. Con osservazioni del 23 aprile 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (RtiD I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). La decisione incidentale è impugnabile a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC; RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1b), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività della petizione
metterebbe subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto non si pone, un'azione di accertamento di paternità non essendo una controversia di natura patrimoniale (DTF 129 III 290 consid. 2.2). La sentenza impugnata infine è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 19 gennaio 2018 (tracciamento dell'invio n. __________). Introdotto il 14 febbraio 2018, l'appello in esame è dunque ricevibile.
Nella fattispecie l'appellante riassume preliminarmente le risultanze dell'istruttoria già illustrate nel giudizio impugnato e si dilunga sul diritto internazionale privato applicabile, confermando l'opinione del Pretore. Si tratta di un'introduzione superflua. Comunque sia, e come si vedrà ancora (consid. 4), egli non manca di confrontarsi in modo sufficientemente chiaro con le conclusioni del Pretore quanto all'esistenza di “gravi motivi” che giustifichino il ritardo con cui l'attore ha promosso causa, in particolare affermando che il comportamento della figlia Y__________ non gli è imputabile e che, in ogni caso, l'attore non ha reagito sollecitamente. Il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
Verificata la propria competenza e l'applicabilità della legge svizzera, il Pretore ha ricordato che secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC il diritto dell'attore di promuovere azione di paternità è decaduto di per sé l'8 maggio 2006, un anno dopo la maggiore età. Egli ha ravvisato nondimeno nel caso in esame gravi motivi che “scusano il ritardo” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC, poiché fino al novembre del 2013 l'attore è stato indotto a non adire vie legali dal comportamento del convenuto, il quale lo ha illuso, attraverso la figlia, con la promessa – non mantenuta – di stabilire un rapporto familiare. Per il Pretore, inoltre, il convenuto abusa dei suoi diritti invocando la tardività della petizione, giacché le sue promesse erano apparse tanto concrete da indurre l'attore a organizzare due viaggi in Turchia, nella speranza di un formale riconoscimento di paternità da parte del convenuto. Tutto ciò osta in ultima analisi, secondo il Pretore, alla prospettata perenzione del-l'azione.
Per l'appellante il fatto che l'attore possa essersi fatto condizionare da Y__________ __________ non costituisce un “motivo grave” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC, dato che egli personalmente non lo ha mai illuso, l'attore medesimo ammettendo di non averlo più visto né sentito dopo il 2002. Del resto, egli prosegue, l'attore ha dichiarato che Y__________ __________ gli avrebbe fatto credere che egli intendeva riallacciare i contatti con lui, ma non che lo avrebbe riconosciuto come figlio. In ogni modo, secondo il convenuto, i gravi motivi dell'art. 263 cpv. 3 CC non concedono un termine supplementare. Anzi, incombe all'attore agire senza indugio al momento in cui tali motivi vengono meno. L'appellante ripete inoltre di essersi sempre opposto a riconoscere la propria paternità, di modo che obiettare la perenzione dell'azione non è abusivo e non raffigura un comportamento contraddittorio. Il convenuto rimprovera infine all'attore di non avere reagito dopo il 2002 e di avere atteso il 2009 per incontrarsi con Y__________ __________, scrivendogli solo nel 2012 e aspettando il novembre del 2013 per rivolgersi a un patrocinatore. E quel patrocinatore lo ha avvertito che in mancanza di riscontri da parte sua avrebbe proceduto legalmente contro di lui entro la fine di gennaio 2014, tranne agire soltanto il 25 aprile successivo, il che esclude gli estremi per ravvisare “gravi motivi” (a norma dell'art. 263 cpv. 3 CC) suscettibili di giustificare un'azione di paternità promossa 12 anni dopo l'unico incontro con lui.
La competenza internazionale e per territorio del Pretore, così come l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, è già stata verificata dal primo giudice e non è in discussione. Basti ricordare che, dandosi un'azione di accertamento della paternità promossa dopo l'entrata in vigore della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), il 1° gennaio 1989, anche il diritto applicabile è regolato da tale legge, a prescindere dalla data di nascita del figlio (art. 196 cpv. 2 LDIP; DTF 118 II 471 consid. 4a; Geiser/Jametti in: Basler Kommentar, IPR, 3ª edizione, n. 30 ad art. 196 LDIP con rinvii). La legge federale del 25 giugno 1981 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dimoranti non entra più pertanto in considerazione.
L'attore fa valere nelle osservazioni all'appello che il convenuto non si confronta con l'applicazione – a suo parere fondamentale – degli art. 163, 164 e 165 CPC. Egli sostiene che il rifiuto di AP 1 di rispondere alle domande rivoltegli per rogatoria va esaminato secondo la legge svizzera e che “se il convenuto fosse il padre, allora avrebbe potuto invocare quell'articolo, ma allora è il padre, appunto” e che “la stessa cosa dicasi per la sorella”. L'argomento non è di facile comprensione. A prescindere dal fatto che AP 1 e la figlia Y__________ si sono rifiutati di rispondere alle questioni loro poste per rogatoria invocando disposizioni del diritto processuale turco (lettera dell'8 dicembre 2016 dell'avv. I. E__________ , nel fascicolo “rogatoria convenuto”) e che l'art. 165 CPC riguarda il diritto assoluto di rifiuto di terzi, il diritto di una parte che si rifiuta di cooperare valendosi dell'art. 163 CPC è indipendente da un eventuale rapporto familiare con la controparte. Quanto alle conseguenze dell'indebito rifiuto, il Pretore ha già tenuto conto dell'art. 164 CPC dando per “provate le affermazioni rilasciate dall'attore in sede di interrogatorio” (sentenza impugnata pag. 3). Né il rifiuto di cooperare del convenuto può essere assimilato a un riconoscimento di paternità davanti al giudice in conformità all'art. 260 cpv. 3 CC, tale norma richiedendo una dichiarazione esplicita (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 132 ad art. 260 CC; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 13 ad art. 260; Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2011, n. 21 ad art. 260). Relativamente a Y __________, infine, il suo diritto assoluto di rifiuto a cooperare dipenderebbe, se mai, dalla sua parentela con il convenuto e non da un'eventuale parentela con l'attore.
a) Nella fattispecie l'azione di paternità è stata introdotta il 25 aprile 2014, quando il termine legale di un anno dopo la maggiore età (8 maggio 2006) era ampiamente decorso. Secondo l'attore, il “grave motivo” del ritardo si riconduce al fatto che il convenuto gli “ha lasciato credere (…), con il suo comportamento, un possibile riavvicinamento” (replica del 15 ottobre 2015, pag. 3). È anche quanto il Pretore rimprovera al convenuto e alla di lui figlia, i quali avrebbero tenuto un comportamento tale da indurre l'attore “a non intraprendere la via giudiziaria sino verso la fine del 2013” (sentenza impugnata, pag. 4). Ora, come ha accertato il Pretore (senza essere contraddetto dall'una né dall'altra parte), AO 1 sa almeno dal 2002 che il convenuto può essere suo padre. E non risulta che prima della scadenza del termine dell'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC AP 1 abbia tenuto comportamenti tali da dissuaderlo a procedere per tempo. La mera circostanza che quegli avesse manifestato – l'unica volta che lo ha incontrato – l'intenzione di riallacciare i rapporti con lui e avesse affermato di volerlo rivedere, salvo disdire poi l'appuntamento, non bastano per integrare un “grave motivo” atto a giustificare l'avvio tardivo dell'azione. Né l'attore pretende che “la delusione, anzi la rabbia” provata dopo la disdetta dell'incontro abbia costituito un ostacolo psicologico insormontabile alla volontà di agire giudizialmente.
b) Quanto ai contatti con Y__________ , figlia del convenuto, dopo l'incontro con quest'ultimo nel 2002 in concomitanza con il soggiorno di lui ad __________ (prima della scadenza del termine), lo stesso AO 1 ha riconosciuto di averla sentita solo sporadicamente, un paio di volte per telefono, e di averle scritto una volta per posta elettronica in occasione di una ricorrenza (interrogatorio del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 2 in fondo; interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Nemmeno al riguardo si può dire perciò che prima dell'8 maggio 2006 simili contatti potessero legittimamente illudere l'attore circa un possibile riconoscimento di paternità da parte del convenuto. Tanto meno ove si pensi che, sempre a dire dell'attore, in sostanza egli ha potuto parlare a Y per la prima volta solo durante un incontro a __________ nel 2008 (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 in alto). Ne segue che, anche volendosi attenere alle affermazioni rilasciate dall'attore durante i suoi interrogatori, se si è verificato indugio nel promuovere l'azione di paternità, ciò non può attribuirsi all'affidamento destato nell'attore dal convenuto o dalla di lui figlia. Il giudizio sulla tempestività dell'azione potrebbe quindi esaurirsi nelle considerazioni che precedono, il termine per l'azione di paternità essendo irrimediabilmente decorso.
c) Sia come sia, si volesse anche tenere conto degli avvenimenti successivi all'incontro dell'attore con Y__________ __________ a , del 2008 o 2009, l'esito del giudizio non muterebbe. L'attore ha affermato che in tale occasione costei gli aveva fatto capire come vi fossero “margini per ricostruire un rapporto” e come il padre si fosse “pentito di come si era comportato e voleva riallacciare un rapporto” con lui, incaricando lei stessa di “organizzare un incontro in Turchia” (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 a metà). L'attore ha poi riferito di essersi recato due volte in Turchia, sempre su sollecitazione di Y __________, per incontrare il convenuto, il quale però non si è fatto vedere, benché essa gli avesse confermato che tali soggiorni erano stati organizzati su richiesta del convenuto (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3).
Ciò posto, pur volendo addebitare al convenuto comportamenti e assicurazioni della di lui figlia, la questione è che, venuto meno il “grave motivo”, l'interessato deve agire con sollecitudine (sopra, consid. 7 in fine). Nella fattispecie invece l'attore si limita a dichiarare che dopo il secondo tentativo infruttuoso di incontro organizzato da Y__________ __________ in Turchia nel 2012, il suo rapporto con quest'ultima “è diventato meno frequente, fino a quando non l'ha più sentita”, per lo meno dopo il novembre del 2013, periodo in cui si è rivolto a un legale (interrogatorio del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 3). Questi poi ha scritto a AP 1, invitandolo a mettersi in relazione con lui entro il 31 gennaio 2014 per discutere un riavvicinamento familiare, in difetto di che avrebbe adito vie legali (doc. E). Sta di fatto che, scaduto quel termine, l'attore ha aspettato ancora fino al 25 aprile 2014 per promuovere causa senza che nel frattempo nulla lo impedisse di agire. E una simile remora non è scusabile, tanto meno se si considera che la giurisprudenza impone di attivarsi di regola entro un mese dalla cessazione del motivo del ritardo (DTF 132 III 5 consid. 3.2; v. anche la casistica in: Bohnet, op. cit., § 24 n. 39), al punto che un'attesa di sette settimane è stata giudicata troppo lunga (DTF 85 II 312 consid. 2). Anche nelle circostanze descritte l'azione di paternità risulta dunque tardiva.
d) Dato tutto quanto precede, mal si intravede come si possa imputare al convenuto di abusare dei propri diritti per avere eccepito la tardività dell'azione. Si rammenti che, dopo la disdetta di un nuovo incontro nel 2002, il convenuto nulla ha intrapreso per dissuadere l'attore dal promuovere causa. E quand'anche si volessero ascrivere al convenuto comportamenti della figlia, non consta che questa abbia rilasciato serie assicurazioni degne di affidamento o abbia assunto comportamenti atti a destare fondate aspettative in vista di un riconoscimento di paternità. Non si ravvisano dunque estremi per ritenere che il convenuto abbia agito in malafede. A maggior ragione ove si pensi che, secondo giurisprudenza, “gravi motivi” non sono dati nemmeno qualora una parte attrice abbia intentato tardivamente azione di paternità in seguito a vaghe promesse del convenuto (DTF 83 II 93).
Sempre nelle sue osservazioni all'appello l'attore fa valere che la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo tende a relativizzare i termini di perenzione del diritto interno entro cui avviare un'azione di paternità, la verità materiale dovendo prevalere su questioni di procedura. Per tacere del fatto nondimeno che tale prassi non comporta la preminenza della realtà biologica su principi giuridici come la sicurezza del diritto (sentenze del Tribunale federale 5A_423/2016 del 7 marzo 2017 consid. 5.1.2; sentenza 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2015 pag. 476), il fatto che un'azione di paternità sia soggetta a termini di perenzione secondo la legge nazionale non è di per sé contrario alla CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A_541/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 4.3; sentenza 5A_780/2016 del 9 giugno 2017 consid. 6.3). In concreto l'attore sapeva della paternità del convenuto già nel 2002, ma ha atteso 12 anni per promuovere causa senza dimostrare l'esistenza di “gravi motivi”. Si seguisse l'opinione dell'attore, ogni azione di paternità sarebbe proponibile senza limiti di tempo, in aperto contrasto con il dettato univoco dell'art. 263 cpv. 1 CC. Ciò non sarebbe manifestamente ammissibile.
In definitiva l'appello del convenuto merita accoglimento, nel senso che la petizione dev'essere respinta per perenzione. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno profuso per la redazione del memoriale di appello. L'esito del presente giudizio impone altresì la conseguente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.
Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), un'azione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 6600.– per ripetibili.
II. Le spese di appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).