Incarti n. 11.2018.124 11.2018.130

Lugano 30 dicembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2010.154 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 agosto 2010 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 )

contro

AP 1 , e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2018 in materia di spese giudiziarie presentato

dalla AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 ottobre

2018 (inc. 11.2018.124),

e sull'appello del 19 novembre 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro la medesima sentenza (inc. 11.2018.130);

Ritenuto

in fatto: A. Il 28 febbraio 1994 la AP 1 di __________ si è aggiudicata a un'asta pubblica per la realizzazione forzata del fondo la particel­la n. 615 RFD (1100 m²) di __________ (ora: __________, sezione di __________) sulla quale sorgono due fabbricati attigui in cui esercitano la loro attività la ditta d'impianti telefonici ed elettronici

AO 1 e l'autofficina __________ Sagl. Il fondo non ha accessi alla pubblica via. Sino al frazionamento, avvenu­to il 2 giugno 1992, esso formava un tutt'uno con le particelle n. 919 (364 m²) e n. 920 (456 m²), poste a sud, in favore delle quali è gravato per altro di un diritto di passo veicolare. La particella n. 920 lambisce per circa 20 m una stradina comunale asfaltata (la via ai S__________, particella n. 454). Larga circa 3 m, sen­za limitazioni di carico, questa costeggia l'argine insommergibile del fiume . Essa ha due sbocchi: l'uno circa 200 m verso ovest rispetto alla particella n. 920 e l'altro circa 400 m verso est, sempre rispetto alla medesima particella, i quali danno entrambi su un'altra strada comunale, la via a, collegata alla cantonale . Sulle particelle n. 919, proprietà di A L__________ (dal novembre del 1995) e n. 920, proprietà di

E__________ L__________ (dal novembre del 1999), si trova la C__________ __________ Sagl con abitazione annessa. Lungo le due particel­le n. 919 e 920 corre una striscia di terreno asfaltata, larga circa 4.7 m e lunga poco più di 40 m, usata dalla carrozzeria come deposito di autoveicoli. Passando su tale striscia sareb­be possibile raggiungere, dalla stradina comunale (la via ai S__________), la particella n. 615.

B. Fin dagli anni Ottanta l'accesso alla particella n. 615 avviene invece da nord, lungo un percorso parzialmente sterrato largo 4 m e lungo oltre 85 m che dalla via __________ P__________ attraversa l'originaria particella n. 430 (corrispondente oggi alle particelle n. 993 e 994, scorporate dalla particel­la n. 430, come si vedrà in appresso), la quale apparteneva allo Stato del Cantone Ticino. Inizialmente l'uso di tale accesso era regolato da un “contratto d'affitto” stipulato il 14 gen­naio 1983 fra i precedenti proprietari della particella n. 615 e il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Ufficio strade nazionali. Tale contratto è poi stato disdetto dal Cantone per il 31 dicembre 1989, prospettandosi la vendita della particella n. 430 al Comune di __________, transazione che però non è mai avvenuta. L'accesso alla particella n. 615 è continuato nondime­no a esercitarsi da nord, pacificamente. Venuta a sape­re che il Cantone Ticino intendeva alienare la particella n. 430 a privati, nel gennaio-febbraio del 2001 la AP 1 ha interpellato l'Ufficio strade nazionali e il Comune di __________ perché fosse garantito l'accesso al suo fondo. Entrambi gli enti tuttavia hanno demandato la questione ai futuri proprietari del terre­no. Il Municipio di __________ ha precisato da parte sua, nel febbraio 2001, che il piano regolatore allora vigente non prevedeva un acces­so specifico alla particella n. 615, come non prevedeva un accesso specifico il piano regolatore allo studio.

C. Il 1° marzo 2001 lo Stato del Cantone Ticino ha scorporato dalla particella n. 430 le nuove particelle n. 993 (1620 m²) e n. 994 (1120 m²), sulle quali corre il percorso in uso fin dagli anni Ottan­ta per raggiungere la particella n. 615. La particella n. 993 è sta­ta comperata da AO 1, la particella n. 994 da AO 2. Contestualmente la particella n. 993 (che lambisce la via P__________) è stata gravata di una servitù di passo veicolare lun­go il citato percorso in favore della particella n. 994. I nuovi proprietari dei fondi n. 993 e 994 hanno poi informato il 16 maggio 2001 la E__________ SA di essere pronti a concedere un diritto di passo veicolare alla particella n. 615, previo versamento di fr. 100 000.– a titolo di indennità. Non si fosse trovata un'intesa, essi si sono riservati di vietare il transito sui loro fondi, invitando la ditta a postulare un accesso dai proprietari delle particelle n. 919 e 920, staccate dall'originaria particella n. 615. Non aven­do raggiunto un accordo con la E__________ SA, il 7 giugno 2001 AP 1 e AP 2 hanno comunicato a quest'ultima che dal 31 luglio 2001 non avrebbero più consentito l'accesso

attraverso i loro fondi e che avrebbero chiuso il passaggio tra la particella n. 994 e la particella n. 615.

D. Il 13 luglio 2001 la E__________ SA ha convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che, dietro versamento di un'indennità da definire, fos­se iscritto a carico delle particelle n. 993 e 994 un accesso veicolare largo 4 m in favore della sua particella n. 615 da esercitare sul percorso stradale esistente fin dagli anni Ottanta. Nella loro risposta del 12 ottobre 2001 i convenuti hanno postulato il rigetto della petizione, consentendo – in subordine – l'iscrizione a spese del­l'attrice di una servitù di pas­so necessario largo non più di 3 m sul percorso esistente, previo versamen­to di fr. 55 627.15 a AP 1 e di fr. 56 194.35 ad AO 2 a titolo di indennità. Nei successivi allegati le parti han­no ribadito i rispettivi punti di vista.

E. In pendenza di causa, il 10 settembre 2003, la E__________ SA ha venduto la particella n. 615 alla AO

  1. La ditta è poi stata sciolta per deliberazione dell'assemblea generale il 12 novembre 2003 e posta in liquidazione. Nel corso del proces­so AP 1 ha edificato sulla particella n. 993 stabili artigianali e industriali per complessivi 687 m². AP 2 ha costruito a sua volta sulla particella n. 994 un capanno­ne prefabbricato di 474 m² che ospita una minuteria meccanica al primo piano con uffici e magazzini al secondo. Il percorso stradale che corre lungo i due fondi non ha subìto modifiche.

F. Statuen­do il 9 febbraio 2004 sull'azione di accesso necessario,

il Pretore l'ha respinta (inc. OA.2001.134). Tale sentenza è stata confermata il 19 febbraio 2007 da questa Camera, che ha respinto un appello presentato il 24 febbraio 2004 dalla E__________ SA in liquidazione (inc. 11.2004.21). Un ricorso in materia civile presentato da quest'ultima è stato nondimeno accolto parzialmente il 30 novembre 2007 dal Tribunale federale, che ha annullato la sentenza d'appello e rinviato gli atti a questa Camera per accertamenti peritali cui davanti al Pretore la ditta aveva rinunciato (sentenza 5A_174/2007). Il 9 marzo 2009 la E__________ SA in liquidazio­ne è poi stata radiata dal registro di commercio. Preso atto di ciò, questa Camera ha constatato il 10 giugno 2010 che in pendenza di causa la E__________ SA in liquidazione aveva perduto la qualità di parte, sicché ha dichiarato l'appello del 24 febbraio 2004 irricevibile (sentenza inc. 11.2008.24).

G. Nel frattempo, il 30 novembre 2009, la AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse in via cautelare a AP 1 e AP 2 di “liberare immediatamente il passo esistente sulla striscia a fianco dei mappali (...) n. 993 e 994 di loro proprietà”, in modo da consentirle l'uso del percorso stradale. Essa ha invitato altresì il Pretore a fissarle un termi­ne entro cui promuovere la causa di merito. Con decreto cautelare emesso il 1° dicembre 2009 senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza, ha impartito ai convenuti le ingiunzioni richieste e ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni per intentare la causa di merito (inc. DI.2009.419). Quel termine è poi stato prorogato fino al 17 agosto 2010.

H. Il 9 agosto 2010 la AO 1 ha promosso causa davanti al medesimo Pretore contro AP 1 e AP 2 per ottenere che, previo allestimento di una planimetria e versamento di indennità da definire, fosse iscritto a carico delle particelle n. 993 e n. 994 un accesso veicolare largo 4 m in favore della particella n. 615 da esercitare sul percorso stradale esistente, con spese di iscrizione e del geometra assunte da essa medesima. L'attrice ha chiesto inoltre la conferma del decreto superprovvisionale emesso senza contraddittorio dal Pretore il 1° dicembre 2009. Nella loro risposta del 30 novembre 2010 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, consentendo tutt'al più – in subordine – l'iscrizione a spese dell'attri­ce di una servitù di passo necessario largo non più di 3 m sul percorso stradale esistente, previo versamen­to di fr. 52 066.– a AP 1 e di fr. 93 600.– ad AP 2 a titolo di indennità, con riserva di adeguamen­to, previa posa di un cancello a spese dell'attrice per impedire il transito ai non aventi diritto.

I. L'attrice ha replicato il 10 gennaio 2011, ribadendo la propria domanda. I convenuti hanno duplicato il 2 febbraio 2011, sostenen­do – tra l'altro – che la sentenza emessa dal Pretore il 9 febbraio 2004 era passata in giudicato non solo nei confronti della E__________ SA in liquidazione, ma anche verso la AO 1 co­me acquirente del fondo. Con decreto cautelare del 28 gennaio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare e ha ingiunto ai convenuti di consentire l'accesso pedonale e veicolare alla particella n. 615 lungo il percorso stradale esistente, ordinando nondimeno alla AO 1 di depositare in tribunale una garanzia di fr. 15 000.– entro 15 giorni dal passaggio in giudicato del decreto (inc. DI.2009.419). Un appello presentato da AP 1 e AP 2 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera l'8 ottobre 2013 (inc. 11.2011.22). Nel frattempo, sta­tue­ndo il 19 maggio 2011 sulla questione della res iudicata, il Preto­re ha respinto l'obiezione. Un appello presentato da AP 1 e AP 2 contro tale decisione è sta-

­to respinto da questa Camera il 5 luglio 2011 (inc. 11.2011.92) e un ricorso in materia civile introdotto dai medesimi contro la sentenza della Camera è stato respinto dal Tribunale federale nella misura in cui era ammissibile (sentenza 5A_603/2011 del 10 luglio 2012).

L. L'udienza preliminare nella causa di merito ha avuto luogo il 3 settembre 2013 e in quell'occasione le parti hanno notificato mezzi di prova. L'istruttoria è cominciata seduta stante e si è chiusa il 18 aprile 2017. Nel proprio memoriale conclusivo del 24 maggio 2017 l'attrice ha poi mantenuto le richieste iniziali, offrendo a AP 1 un'indennità di fr. 15 825.– e ad AP 2 un'indennità di fr. 6975.– per la concessione del diritto di passo. Nel loro allegato conclusivo del 31 maggio 2017 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizio­ne, chiedendo la revoca del provvedimento cautelare decretato dal Pretore il 28 gennaio 2011 e postulando la condanna della AO 1 a versare ad AP 2 fr. 3000.– annui dal 1° dicembre 2009 per avere egli dovuto lasciare all'attrice libero transito sul percorso stradale. In via subordinata i convenuti hanno dichiarato di consentire l'iscrizione a spese del­l'attrice di una servitù di pas­so necessario largo non più di 3 m sul percorso esistente, previo versamen­to di fr. 54 167.50 a AP 1 e di fr. 121 241.30 ad AP 2 a titolo di indennità, con obbli­go per l'attrice di posare un cancello “idoneo a impedire il transito dei non aventi diritto”. Al dibattimento finale del 6 giugno 2017 è comparso davanti al Pretore aggiunto il solo patrocinatore dell'attrice, il quale si è confermato nelle proprie conclusioni.

M. Statuendo con sentenza del 19 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere in favore della particella n. 615 una servitù di passo con ogni veicolo lungo il percorso stradale esistente sulle particelle n. 993 e n. 994 per la larghezza 3 m, con uno slargo sulla particella n. 993 destinato a favorire l'imbocco dalla via P__________. L'iscrizione è stata condizionata al pagamento da parte della AO 1 di un'indennità di fr. 15 825.– a AP 1 e di fr. 6975.– ad AP 2. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 9500.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.

N. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 19 novembre 2018 nel quale chiedono di riformare la sentenza impu-gnata respingendo la petizione e revocando il decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 gennaio 2011. In subordine essi ribadiscono di consentire l'iscrizione, a spese del­l'attrice, di una servitù di pas­so necessario largo non più di 3 m sul percorso stradale esistente, previo versamen­to di un'indennità di fr. 54 167.50 a AP 1 e di fr. 121 241.30 ad AP 2, con obbligo per l'attrice di posare un cancello “idoneo a impedire il transito dei non aventi diritto”. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2019 la AO 1 propone di respingere l'appello.

O. Nel frattempo è insorta a questa Camera contro il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili della sentenza pretorile anche la AO 1, la quale con un reclamo del­l'8 novembre 2018 postula la modifica del dispositivo in questio­ne nel sen­so di vedere addebitata la tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 9500.– ai convenuti in solido, con obbligo di rifonderle fr. 10 000.– complessivi per ripetibili. In una lettera del 15 gennaio 2019 AP 1 e AP 2 propongono di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto: 1. I due rimedi giuridici sono diretti contro la medesima decisione e riguardano lo stesso oggetto: l'appello verte sul merito, il reclamo sulle spese giudiziarie. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

I. Sull'appello di AP 1 e AP 2

  1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, le cau­se pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero continuavano a essere disciplinate dal­la vecchia procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono

appellabili quin­di entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo fissato il valore litigioso in fr. 90 000.– (sentenza impugnata, consid. 1), importo finanche inferiore all'indennità chiesta da AP 2 (senza nemmeno considerare l'indennità chiesta da AP 1) nel memoriale conclusivo qualora “a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità” l'accesso necessario avesse gravato il suo fondo (art. 694 cpv. 2 CC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 20 ottobre 2018. Introdotto il 19 novembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.

  1. Con le osservazioni all'appello la AO 1 produce un'istanza di iscrizione riguardante

    una permu­ta di terreno intervenuta del 4 marzo 1992 fra lo Stato del Cantone

    Ticino e i proprietari di fondi vicini, permuta

    grazie alla quale la particella n. 430 (dalla quale sono poi state

    scorporate nel 2001 le particelle n. 993 e 994) è passata da 1364 m² a

    4962 m² (doc. 1). Essa acclude inoltre il “contratto d'affitto” risalente al 14 gennaio

    1983 fra il Dipartimen­to delle pubbliche costruzioni, Ufficio strade nazionali,

    e i precedenti proprietari della particella

    1. 615 (doc. 2; sopra, lett. B), come pure un'istanza di iscrizione del 21 maggio 1992 allorché dalla particella
    2. 615 sono state scorporate le particelle n. 919 e 920 (doc. 3) con il relativo piano di mutazione del 6 giugno 1992 (doc. 4).

    Alle osservazioni all'appello essa unisce altresì un estratto della risposta

    presentata dai convenuti nell'ottobre del 2001 alla petizione della E__________

    SA (doc. 5), tre planimetrie dei luoghi (doc. 6 a 8), una serie di fotografie

    (doc. 9 a 11), una richiesta d'iscrizio­ne del 5 febbraio 2001 relativa al

    frazionamento dell'originaria particella n. 430 (doc. 12), un estratto delle

    norme di applicazio­ne del piano regolatore comunale (doc. 13), un plico di

    fotografie (doc. 14 e 14/1), una licenza edilizia del 24 aprile 2001 inerente

    al fabbricato eretto da AP 2 sulla particella n. 994 (doc. 9), un ulteriore plico

    di fotografie (doc. 16 e 17) e un'istanza di iscrizione di compravendita del 2 settembre

    2014 concernente un fondo vicino (doc. 18). Tali documenti figurano

    già nel carteggio di merito (inc. OA.2010.154) o nei carteggi

    richiamati (inc. OA.2001.134 e DI.2009.415). La loro produzione si rivela

    dunque superflua.

  2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che in concreto il piano regolatore comunale non prevede alcun collegamento della particella n. 615 alla pubblica via. Tale fondo è rimasto senza acces­so quando nel giugno del 1992 l'allora proprietario E__________ D__________ ha scorporato dal medesimo le particelle n. 919 e 920. Accertato un cosiddet­to “stato di necessità” che giustifica l'applicazio­ne dell'art. 694 cpv. 1 CC, il primo giudice ha riassun­to così i presupposti per ottenere un accesso

necessario a nor­ma del­l'art. 694 cpv. 2 CC, rilevando che al momento in cui è divenuta proprietaria della particella n. 615, nel 1994, la AO 1 sape­va dell'inesistente accesso del fondo alla rete viaria e che a tale mancanza essa può rimediare, secondo i convenuti, chieden­do di passare sulle particelle n. 919 e 920, oppure chiedendo di passare sulla particella n. 451, contigua anch'essa alla particella n. 615. Ciò posto, il primo giudice ha esaminato le tre possibilità di accesso che si offrono alla particella n. 615: quella lungo le particelle n. 993 e 994 dei convenu­ti, quella lungo le particelle n. 919 e 920 proprietà di terzi (stacca­te nel giugno del 1992, come detto, dalla particella n. 615), e quella lungo la particella n. 451, proprietà di una comunione ereditaria e contigua alla particella n. 615.

Riguardo al primo tracciato, il Pretore aggiunto ha constatato che esso graverebbe un percorso stradale già esistente e permet­te-rebbe l'accesso anche ad autocarri lunghi 10 m senza reca­re inconvenienti maggiori ai fondi dei convenuti, neppure per quel che è dello sfruttamento edilizio. Le indennità a carico dell'attrice non eccederebbero inoltre il valore venale della superficie gravata, ovvero fr. 15 825.– per quanto concerne la particel­la n. 993 e fr. 450.– (recte: fr. 6975.–) per quanto concerne la particella n. 994, mentre nessun indennizzo spetterebbe ai convenuti per minore razionalità dell'uso commerciale dei fondi, la striscia di terreno in questione essendo già usata oggi co­me strada sotto la quale sono posate anche talune condotte.

Quanto al secondo tracciato, il Pretore aggiunto ha appurato che la striscia di terreno asfaltata suscettibile di esse­re destinata al transito sulle particelle n. 919 e 920 sarebbe nettamente più breve rispetto al percorso stradale che corre sulle particelle dei convenuti, ma sarebbe agibile solo per automezzi lunghi non più di 6 m e privereb­be la C__________ __________ Sagl dello spazio necessario per lo stallo di veicoli in lavorazione, pregiudican­do seriamente l'attività dell'officina. L'attrice dovrebbe quindi indennizza­re il proprietario della particella n. 919 con fr. 4800.– per l'ottenimento del diritto, più fr. 22 517.40 per ridotta razionalità dell'uso commerciale del fondo, e il proprietario della particella n. 920 con fr. 19 950.– per l'ottenimento del diritto, più fr. 93 588.– per ridotta razionalità dell'uso commerciale del fondo.

A proposito infine del terzo tracciato, lungo la particella n. 451 (proprietà di una comunione ereditaria), confinante a est con la particella dell'attrice, l'attore ha accertato che quel fondo è un vasto terreno edificabile (oltre 5000 m²) usato per il deposito di veicoli e materiali di ogni genere. La lunghezza del percor­so per raggiungere la particella n. 615 dalla pubblica via sarebbe anche in questo caso nettamente più breve (meno della metà) rispetto alla stra­da che cor­re sulle particelle dei convenuti, ma una volta ancora l'accesso sarebbe possibile solo per mezzi lunghi non più di 6 m. Tale fascia di terreno essendo adoperata attualmente come deposito di veicoli, l'indennità a carico dell'attri­ce ammon-terebbe a fr. 21 150.– per la creazione della strada (di cui fr. 450.– spettanti al proprietario della particella n. 920 per l'invito di 3 m² necessario all'imbocco), più fr. 97 106.30 per minore razio­nalità dell'uso commerciale del fondo.

Nelle circostanze descritte il Pretore aggiunto ha ritenuto che delle tre opzioni testé evocate la prima sia “la via più razionale e meno onerosa”, quella rettilinea che consente di transitare anche a veicoli di oltre 6 m, mentre le altre due, seppure più brevi, comportano per i proprietari dei fondi “un pregiudizio sproporzionato”. Circa l'indennità da versare ai convenuti, il primo giudice ha fatto proprio il calcolo del perito giudiziario, giungendo al risultato di fr. 15 825.– per il deprezzamento della particella n. 993 (211 m² di strada a fr. 75.–/m²) e di fr. 6975.– (erroneamente indicati dal perito in fr. 450.–) per il deprezzamento della particella n. 994

(93 m² di strada a fr. 75.–/m²). Il primo giudice ha respinto inoltre la pretesa di fr. 3000.– avanzata da AP 2 in rifusione di quanto da lui pagato per la locazione di cinque posteggi sulla vicina particella n. 2028, pretesa giudicata irrita poiché formulata per la prima volta nel memoriale conclusivo e, ad ogni modo, priva di fondamento perché AP 2 avreb­be dovuto lasciare libera la strada anche per l'accesso alla particella n. 994. Il Pretore aggiunto ha respinto infine la richiesta dei convenuti volta a far sì che l'attrice installi a sue spese un cancello a confine, richiesta che non poteva essere avanzata per la prima volta nel memoriale conclusivo.

  1. Gli appellanti sostengono in primo luogo che l'attrice non ha dimostrato di essersi attivata per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via facendo capo agli strumenti del diritto pubblico. Ricordano che quando il Consiglio comunale di __________ ha adottato l'attuale piano regolatore, l'8 marzo 2005, la AO 1 era già proprietaria della particella n. 615, avendola acquistata dalla E__________ SA nel settembre del 2003. Eppure essa “non è intervenuta a chiedere, ad esempio a mezzo di ricorso, che venisse previsto il vincolo per una pubblica via a garantire l'accesso al proprio fondo”. Già per tale ragione – essi affermano – la petizione era quindi da respingere (appello, punto 2).

a) Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare nella sentenza del 19 febbraio 2007 (sopra, lett. F), un proprietario ha diritto, di regola, a un accesso suscettibile di garantire, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del proprio fondo, conforme alla relativa destinazione (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 6 in fine ad art. 694 con rinvii). Trattandosi di un terreno edificato posto all'inter­no di un'area abitativa, in linea di principio l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con rinvii; più recentemente: sentenza 5A_345/2021 del 14 settembre 2021 consid. 3.1.1; v. anche Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi).

b) Secondo giurisprudenza, un proprietario che intende ottene­re un accesso necessario a un fondo edificato (o edificabile) deve valersi anzitutto degli stru­men­ti offerti dal diritto pubbli­co. Se egli può sollecitare l'ur­banizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stra­dali e degli allacciamenti previsti dal­l'art. 19 cpv. 2 LPT, non sussiste per principio uno stato di necessità che giustifichi l'applicazione del­l'art. 694 CC. Ove il diritto pubblico consenta di ottenere un accesso idoneo, in altri termini, non si legittima una richiesta di passo necessario in virtù del diritto privato. Anche perché occorre evitare la creazione di accessi privati che risultino poi offendere le previsioni del piano regolatore, intralciando lo svilup­po pianificatorio. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario invocando l'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via facendo capo ai rimedi del diritto amministrativo (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richia­mi; analogamente: RtiD I-2012 pag. 892 consid. 7; I CCA, sentenza inc. 11.2015.37 del 3 marzo 2017, consid. 4 con riferimenti). La questione è di sapere quali iniziative egli debba intraprendere per dimostrare al giudice civile di avere esaurito le possibilità offerte dagli strumenti del­l'ordinamento pianificatorio.

c) Per trovarsi in una zona edificabile un terreno deve, secondo il diritto pubblico, es­sere urbanizzato (art. 15 cpv. 4 lett. a e b, art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). E un fondo urbanizzato dovreb­be già essere provvisto di accesso sufficiente, poiché urbanizza­ti sono i fondi che, ai fini della prevista utilizzazione, hanno – per l'appunto – un accesso sufficiente, come pure le necessarie “condotte d'acqua, d'ener­gia e d'eva­cuazione dei liqua­mi così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispen­dio rilevante” (art. 19 cpv. 1 LPT). I fondi compresi nelle zone edificabili di un piano regolatore sono urbanizzati dal­l'ente pubblico in conformità a un cosiddetto “programma di urbanizzazione”, che può esse­re scaglionato nel tempo (art. 19 cpv. 2 prima frase LPT). Il diritto cantonale disciplina poi i contributi dei proprietari fondiari (art. 19 cpv. 2 seconda frase LPT). La legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà dispone inoltre che “l'urbanizzazione generale e quella particolare nelle zone edilizie destinate alla costruzio­ne di abitazioni dev'essere eseguita conformemente al bisogno, in fasi adeguate, in un termine massimo di 10 a 15 an­ni” (art. 5 cpv. 1 LCAP: RS 843). Il diritto cantonale può affidare l'urbanizzazione generale ai proprietari e prevedere in tal ca­so l'esecuzione sussidiaria per opera degli enti di diritto pubblico (art. 5 cpv. 2 seconda frase LCAP).

d) Nel Cantone Ticino i programmi di urbanizzazione fanno par­te dei piani regolatori comunali (art. 29 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale: RL 701.110) e sono elaborati dai Municipi, i quali li coordinano con il piano finanziario (art. 36 della legge sullo sviluppo territoriale [Lst]: RL 701.100). Il proprietario di un fondo edificato o edificabile privo di ac-cesso deve dunque sollecitare anzitutto il Comune a concre-tare il programma di urbanizzazione. Tale è lo strumento pianificatorio messo a disposizione dal diritto pubblico. Se l'autorità comunale non procede all'urbanizzazione della zona nei termini previsti dal programma, i proprietari hanno la possibilità “di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale” (art. 19 cpv. 3 LPT, ripreso dall'art. 38 Lst). Nel Ticino i proprietari fondiari possono finanche “chiedere al Comune di realizzare le opere d'urbanizzazione pri­ma dei termini stabiliti dal programma”, purché anticipino le spese (art. 39 Lst).

e) Ciò premesso, può accadere che un programma di urbanizzazio­ne non contempli la realizzazione di accessi a fondi edi-ficati (o edificabili) sprovvisti di collegamento. In condizioni del genere questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che, ove il programma di urbanizzazione nulla preveda, il diritto pubblico non concede veri rimedi a un proprietario che lamenti la mancata pianificazio­ne del suo fondo (sentenza inc. 11.2005.22 del 7 marzo 2007, consid. 10c). L'art. 2 LPT, ripreso anche dal­l'art. 3 Lst, si limita a obbligare i Cantoni e i Comuni a pianificare. Il proprietario può insistere presso il Comune, richiamandogli le sue responsabilità urbanistiche, le quali non possono semplicemente essere delegate ai privati (I CCA, sentenza inc. 11.2009.87 del 18 febbraio 2013 consid. 5).

Il proprietario non dispone ad ogni modo di mezzi giuridici coercitivi contro l'ente pubblico che non inserisca un fondo edificato (o edificabile) nel programma di urbanizzazio­ne. Può solo chiedere al Comu­ne di adegua­re il piano regolatore invocando un notevole cambiamento delle circostanze (art. 21 LPT; Tanquerel, Commentaire ASPAN de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurigo 1999, n. 53 ad art. 21 con rinvii), sempre che le circostanze siano muta­te. Se mai potrebbe rivolgersi al Consiglio di Sta­to, autorità di vigilanza sugli enti locali, ove siano dati gli estremi per un intervento (art. 195 LOC: RL 181.100). E qualora, nonostante un chiaro ordine, il Comune procrastinasse ulteriormente la pianificazione rimanendo inattivo, egli potrebbe ricorrere una volta ancora al Consiglio di Stato per diniego di giustizia (RtiD

I-2006 pag. 179 n. 45). Se tutto risulta inutile, comunque sia, non rimane che pretendere dal Comune un'indennità per espropriazione materiale (DTF 131 II 75 consid. 3).

f) Finora la giurisprudenza cantonale non ha preteso che per dimostrare di ave­re fatto “tutto il possibile” ai fini del­l'art. 694 CC il proprietario di un fondo non compreso in un program­ma di urbanizzazione instauri un contenzioso con il Comune. Esige nondimeno che il proprietario interpelli il Comu­ne sulla possibilità di vedere realizzato un accesso pubblico in tempi ragionevoli e documenti la risposta negativa. Accertato ciò, il giudice civile esamina se sussistano le altre condizioni per l'ottenimen­to di un accesso necessario in virtù del­l'art. 694 CC. Nella fattispecie non risulta che prima di intentare causa la AO 1 abbia interpellato il Comune di __________ sulla possibilità di vedere collegata la particella n. 615 alla pubblica via. L'unico documento agli atti è una lettera risalente al 22 febbraio 2001 in cui il Comune precisava alla E__________ SA, nell'ambito della precedente causa, che né il piano regolatore di allora né il piano regolatore allo studio prevedevano la formazione di una strada pubblica per raggiungere la particella n. 615, sicché per il Comune “la regolamentazione dell'acces­so al fon­do particella n. 615 è questio­ne di diritto privato” (doc. F nel­l'inc. OA.2001.134 richiamato).

g) Il piano regolatore allo studio è stato approvato – come detto – nel marzo del 2005. E la situazione relativa all'urbanizzazione della particella n. 615 è rimasta invariata. Questa Camera ha interpellato il 18 marzo 2020 l'ufficio tecnico della Città di __________, cui il Comune di __________ è stato accorpato il 1° aprile 2017, chiedendo ragguagli sull'eventuale realizzazio­ne di un accesso pubblico al fondo e, in caso affermativo, sui possibili tempi di attuazione. Il Municipio della Città di __________ ha risposto il 3 aprile 2020 che “il piano del traffico del quartiere di __________ non prevede un allacciamento diretto alla rete stradale pubblica del mappale in oggetto” e che “non si prospettano modifiche pianificatorie per allacciare direttamente il fondo alla rete stradale pubblica”. Ne segue che a tutt'oggi nessun cambiamento è intervenuto dal momento in cui l'attuale causa è stata promossa, il 9 agosto 2010. Avesse interpellato il Comu­ne, di conseguenza, la AO 1 avrebbe ottenuto la stessa risposta pervenuta a questa Camera. In mancanza di un piano di urbanizzazione che includa la particella n. 615 non si può pretendere così che la AO 1 instaurasse un contenzio­so con il Comune, per altro dall'esito incerto. E siccome l'attrice non può sollecitare l'ur­banizzazio­ne del proprio fondo mediante l'esecuzione di un raccordo stradale a norma del­l'art. 19 cpv. 2 LPT, sussiste uno stato di necessità che giustifica l'applicazione del­l'art. 694 CC.

h) Obiettano gli appellanti che quando il Consiglio comunale di __________ ha adottato l'odierno piano regolatore, nel marzo del 2005, la AO 1 era già proprietaria della particella n. 615, ma non ha ricorso contro il mancato allac-ciamento stradale del fondo. L'attrice non contesta ciò. Sta di fatto ch'essa non era tenuta a impugnare l'approvazione del piano regolatore. Poteva anche rinviare la richiesta di urba-nizzazione in tempi successivi. E ove il Comune non avesse inteso procedere ad alcuna urbanizzazio­ne (com'è accadu­to), le rimaneva la possibilità del­l'art. 694 CC, fermo restan­do che l'accesso necessario del diritto privato non è per forza quello del diritto pubblico. Esso non garantisce un percor­so ideale né assicura il tracciato più comodo o confor­tevo­le, né il più breve o il più economico, né quello che consenta di arrivare più vicino possibile alla porta di casa (DTF 120 II 186 consid. 2a, 110 II 126 consid. 4, 107 II 329 consid. 3, 105 II 180 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017, consid. 8 con rinvii). Assicura solo un accesso di necessità. Nella misura in cui pretendono che, non avendo impugnato l'approvazione del piano regolatore, l'attrice non ha più diritto ad acces­so alcu­no, gli appellanti non possono in ogni modo esse­re seguiti.

  1. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 694 CC, gli appellanti rammentano che una richiesta di accesso necessario va diretta “in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo” e solo “in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno” (art. 694 cpv. 2 CC), mentre il Pretore aggiunto ha esaminato le tre possibilità di accesso nel caso specifico come se fossero tutte sullo stesso piano. In realtà – essi proseguono – l'azione andava rivolta in primo luogo contro i proprietari delle particelle n. 919 e 920, il cui scorporo nel giugno del 1992 ha privato la particella n. 615 del fronte stradale lungo la via dei S__________, e se

a costoro il passo avesse recato un pregiudizio sproporzionato l'azione sarebbe stata da promuovere contro i proprietari della particella n. 451.

Gli appellanti contestano poi che l'accesso necessario riconosciuto dal Pretore aggiunto (e il cui esercizio è stato autorizzato pendente causa in via cautelare) non arrechi ai loro fondi inconvenienti maggiori. Sulla particella n. 993 – essi adducono – esso comporterebbe un maggior transito motorizzato e alla particella n. 994 sottrarrebbe una superficie preziosa, necessaria per le operazio­ni di carico e scarico dei mezzi pesanti, oltre che per il posteggio di veicoli (alla cui carenza AP 2 ha dovuto ovviare locando cinque parcheggi su una particella vicina). Sen­za dimenticare che lungo quel percorso si è già verificato un incidente del­la circolazione e che il libero accesso ai fondi agevola i furti sulla particella n. 994. A conforto delle loro allegazioni i convenuti invocano le testimonianze di A__________ P__________, il quale ha confermato la necessità di caricare e scaricare mezzi pesanti sulla particella n. 994 dieci o quindici volte al me­se, la testimonianza di M__________ V__________, il quale ha dichiarato di avere trasferito il suo emporio dalla particella n. 994 in un fabbricato vicino proprio per la difficoltà di caricare e scaricare mer­ci, operazione all'origine di continui disagi e litigi con automobilisti che dovevano raggiungere il fondo dell'attrice, e la testimonian­za di D__________ B__________, il quale ha ribadito che durante quel­le operazioni autocarri lunghi 10 m sono costretti a sostare sul­la stra­da di accesso.

Quanto alle particelle n. 919 (di A__________ L__________) e n. 920 (di E__________ L__________), sulle quali si trova la C__________ __________ Sagl con abitazione annessa, gli appellanti rilevano che gli autoveicoli in lavorazione sono depositati lungo la striscia di terreno che potrebbe servire da accesso alla particella n. 615 solo perché l'attrice non fa capo a quel passaggio. Identico sarebbe il caso per la particella n. 994 – essi soggiungono – qualora AP 2 non fosse costretto a tollerare il transito cautelare conces­so all'attrice dal primo giudice, sicché anche ad AP 2 il perito avrebbe dovuto riconoscere un indennizzo per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo. Né l'esistenza della carrozzeria dipende – secondo gli appellanti – dal­l'uso della citata striscia di terreno, i responsabili dell'officina avendo potuto locare tempo addietro un'area di circa 2000 m² sulla particella n. 451 proprio per il deposito di veicoli, di modo che ai proprietari delle particelle n. 919 e 920 il perito non avreb­be nemmeno dovuto riconoscere un indennizzo per minore razionalità del­l'uso commerciale del fondo. Analogo ragionamento – continuano gli appellanti – vale per la particella n. 451, la quale si trova nella stessa situazione della particella n. 994.

A mente dei convenuti, nulla giustifica dunque di scostarsi da quanto prevede l'art. 694 cpv. 2 CC. Che l'accesso alla particella n. 615 attraverso i loro fondi sia percorribile anche a veicoli lunghi più di 6 m poco giova, l'attrice non avendo dimostrato di esercitare un'attività che richieda trasporti con automezzi più lunghi di 6 m. Il percorso sulle particelle n. 919 e 920 inoltre è assai più corto rispetto a quello sui loro fondi (la metà: circa 45 m). Né consta, secon­do gli appellanti, che il pregiudizio arrecato ai pro-prietari delle particelle n. 919 e 920 si rivelerebbe eccessivo al punto da risultare sproporzionato rispetto a quanto dovrebbero sopporta­re essi medesimi nel caso in cui i loro fondi fossero gra-vati del passo, il perito giudiziario non avendo stimato il deprezzamento che subirebbero le loro particelle per ridotta razionalità dell'uso commerciale dei fondi.

  1. A norma dell'art. 694 cpv. 2 CC una richiesta di accesso necessario va diretta in primo luogo – come fanno valere gli appellanti – contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprie­tà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo e solo in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno. Che fino al 2 giugno 1992 (doc. A), data in cui sono state scorporate le particelle n. 919 e 920, la particella n. 615 lambisse per una ventina di metri la via ai S__________ (particella n. 454) è pacifico. Il fondo aveva di conse-guenza un accesso stradale adeguato, ancorché non particolarmente comodo. Come ha già rilevato questa Camera nella sen-tenza del 19 febbraio 2007 (inc. 11.2004.21, consid. 7), poco importa che dopo il 2 giugno 1992 le particelle n. 919 e 920 siano passate in proprietà di terzi. Di per sé l'accesso necessario alla particella n. 615 va chiesto ai titolari di queste ultime. La questio­ne è di sapere se nella fattispecie siano date le premes­se per derogare a tale principio. In caso affermativo bisognerà valutare per quali altri fondi l'accesso sia di minor danno, avuto “riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC).

Non si disconosce che fin dagli anni Ottanta l'accesso alla particella n. 615 avviene da nord, lungo quella che era l'originaria particella n. 430, proprietà dello Stato del Cantone Ticino. Si trattava però di un diritto meramente contrattuale, che il Cantone ha disdetto per il 31 dicembre 1989, come questa Camera ha accertato nella sentenza del 19 febbraio 2007 (consid. 8). Dopo di allora l'accesso alla particella n. 615 è continuato a esercitarsi da nord, per tacita compiacenza del Cantone Ticino, ma è altrettan­to vero che dopo di allora lo Stato ha rifiutato ogni rinnovo del contratto. Quando l'attrice ha acquistato la particella n. 615, il 28 febbraio 1994, il fondo godeva dunque di un sempli­ce permesso precario, ma di nessun diritto sulla particella n. 430. E per apprezzare lo stato preesistente delle proprie­tà fa stato solo l'esistenza di diritti reali o obbligatori da parte di chi postula l'acces­so, non quella di permessi liberamente revocabili in ogni momen­to (Rep. 1999 pag. 64 consid. 3b con rimandi).

Dal principio secondo cui una richiesta di accesso necessario va diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello sta-to preesistente della proprie­tà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo è lecito scostar­si in due evenienze: nel caso in cui simile accesso comporterebbe per il richiedente costi di costruzione e di manutenzione spropor-zionati, oppure nel caso in cui quell'accesso cagionerebbe al proprietario del fondo serviente un pregiudizio esagerato, mentre potrebbe essere costituito su un altro fondo, estraneo allo stato preesistente della proprietà e della viabilità, ma che arrechereb­be al proprietario svantaggi notevolmen­te minori (sentenza del Tribunale federale 5A_174/2007 del 30 novembre 2007 consid. 3 con rinvii). Non a torto gli appellanti rimproverano perciò al Pretore aggiunto di avere semplicemente scelto fra tre opzioni di accesso possibili, senza dipartirsi da quella che sarebbe dovuta entrare per prima in linea di conto, ovvero l'accesso attraverso le particelle n. 919 e 920. Tale soluzione sarebbe stata da scartare soltanto se, rispet­to alle altre due, fosse risultata eccessivamen­te gravosa per l'attrice o per i convenuti.

  1. Nella perizia giudiziaria del luglio 2014 l'ing. G__________ S__________ ha determinato come segue la “piena indennità” giusta l'art. 694 cpv. 1 CC spettante ai proprietari dei fondi gravati, secondo le tre possibilità di accesso esaminate dal Pretore aggiunto (sopra, consid. 4):

a) Prima variante: accesso secondo lo sta­to preesistente della proprie­tà e della viabilità

Particella n. 919

Valore venale stimato del fondo: fr. 300.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 150.–/m² x 32 m² = fr. 4800.–

Indennità per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo:

fr. 30.–/m² x 32 m² x 23.4556 = fr. 22 517.40

Quest'ultima indennità è stata calcolata in base a un “affitto di fr. 30.–/m² per lo spazio esterno, normalmente percepito nella zona per attività similari, attualizzato per 50 anni (durata di vita del capannone) al tasso del 3.5% (fattore di attualizzazione = 23.4556)” (referto, pag. 1).

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 27 317.40.

Particella n. 920

Valore venale stimato del fondo: fr. 300.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 150.–/m² x 133 m² = fr. 19 950.–

La stima di fr. 150.–/m² corrisponde, secondo il perito, “al 50% del valore del sedime libero, edificabile”.

Indennità per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo:

fr. 30.–/m² x 133 m² x 23.4556 = fr. 93 588.–

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 113 538.–.

b) Seconda variante: accesso lungo i fondi dei convenuti

Particella n. 993

Valore venale stimato del fondo: fr. 300.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 75.–/m² x 211 m² = fr. 15 825.–

La stima di fr. 75.–/m² corrisponde, secondo il perito, “al 25% del valore del sedime libero, edificabile”.

Indennità per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo: nessuna.

Particella n. 994

Valore venale stimato del fondo: fr. 300.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 75.–/m² x 93 m² = fr. 450.– (recte: fr. 6975.–)

Indennità per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo: nessuna.

c) Terza variante: accesso lungo la particella n. 451

Particella n. 451

Valore venale stimato del fondo: fr. 300.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 150.–/m² x 138 m² = fr. 20 700.–

La stima di fr. 150.–/m² corrisponde, secondo il perito, “al 50% del valore del sedime libero, edificabile”.

Indennità per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo:

fr. 30.–/m² x 138 m² x 23.4556 = fr. 97 106.30

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 117 806.30.

A ciò si aggiunge un'indennità di fr. 450.– dovuta al proprietario della particella n. 920 (fr. 150.–/m² x 3 m²) per formare l'invito stradale lungo la via ai S__________ (perizia, pag. 2).

  1. Gli appellanti contestano le risultanze del referto, rimproverando al perito di non avere determinato quanto vale effettivamente, sul mercato, la particella n. 994 con e senza l'onere dell'accesso. Fanno valere di avere formulato tale richiesta al Pretore aggiunto sin dal 31 agosto 2015, instando perché il perito chiarisse “quale attività veniva svolta sulla particella n. 994 e l'impatto su tale attività dal procurato passo”, ma di non essere stati ascoltati. Eppu­re – essi sottolineano – la striscia di terreno accanto al capannone sulla particella n. 994 non consente di accostare mezzi pesanti al fabbricato per le operazioni di carico e scarico lascian­do spazio sufficiente per il transito veicolare di accesso alla particella n. 615. A torto il perito ha rifiutato quindi ogni indennità ad AP 2 “per minore razionalità del­l'uso commerciale del fondo”. Tanto più – essi soggiungono – che l'accesso alla particella n. 615 potrebbe essere organizzato senza problemi e con pochi accorgimenti lungo la particella n. 451.

Fosse anche da iscrivere sui loro fondi l'accesso necessario in questione, continuano gli appellanti, il valore di fr. 300.–/m² in base al quale il perito ha determinato l'indennità in favore del proprietario della particella n. 993 non è realistico e va rivalutato ad almeno fr. 435.–/m², sicché per 211 m², al 50% del loro valore, spettano a AP 1 almeno fr. 48 892.50, più fr. 5275.– per la sistemazione del tracciato. Quanto alla particella n. 994 – essi proseguono – il metodo di calcolo adottato dal perito è inattendibile proprio perché non determina quanto vale sul mercato tale particella con e senza l'onere litigioso. Comunque sia, a parere dei convenuti il terreno occupato dall'accesso richiesto vale alme­no fr. 600.–/m², che per 93 m² danno diritto a un'indennità di fr. 55 800.–. A essa si aggiunge, secondo i convenuti, un'indennità per minore razionalità dell'uso commerciale del fondo di fr. 65 441.30 (fr. 30.–/m² x 93 m² x 23.4556), onde una spettanza di complessivi fr. 121 241.30.

Infine – epilogano gli appellanti – fosse riconosciuto all'attrice un accesso necessario lungo i loro fondi, va fissato all'attrice mede-sima un termine di 15 giorni per versare l'indennità complessiva, così come va imposto alla stessa l'obbligo di posare un cancello a confine della particella n. 615 in modo da impedire il transito a terzi e “garantire maggior sicurezza”.

  1. Per definire la “piena indennità” cui si riferisce l'art. 694 cpv. 1 CC fanno stato, in via analogica, i principi del diritto espropriati­vo (RtiD II-2017 pag. 810 n. 15c; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 26 ad art. 694 con riferimenti). Chi si vede gravare un fondo di un accesso necessario in favore di una proprietà altrui ha diritto perciò a un indennizzo che gli rifon­da la differenza tra il valore venale del fondo con e senza l'onere di acces­so (Rey/Strebel, loc. cit.; DTF 129 II 425 consid. 3.1.1 con richia­mi; 121 II 445, 120 II 424). L'eventuale vantaggio che il beneficiario del­l'accesso trae non è di rilievo (DTF 120 II 424 in alto), come non è di rilievo l'eventua­le colpa del proprietario che ha causato lo stato di necessità (Meier- Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 78 ad art. 694 CC; Caroni Rudolf, Der Not­weg, tesi, Berna 1969, pag. 134 in bas­so). Se inoltre il passo necessario va a gravare una strada che già esiste, soprattutto su un fondo già edificato, l'indennità può limitarsi a “una partecipazione finanziaria appropriata al valore venale della superficie concretamen­te toccata dall'acces­so necessario” (DTF 120 II 423; critico: Rey in: ZBJV 132/1996 pag. 307). L'indennizzo può limitarsi in tal caso alla metà del valore venale del sedime stradale (RDAT I-1993 pag. 141 in alto). E se le servitù di passo che gravano già la strada sono tali, per numero o estensione, da assimilare la superficie a una via aper­ta al pubbli­co, l'indennità può finanche tendere a zero (RtiD I-2007 pag. 767 consid. 12a con rimandi), co­me questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD II-2017 pag. 809 n.15c).

  2. Per principio la “piena indennità” dovuta secondo l'art. 26 cpv. 2 Cost. in caso di espropriazione o di restrizione equivalen­te della proprie­tà consiste dunque, come si è spiegato, in un compenso che rifonda al proprietario gravato dell'accesso la differenza tra il valore venale del fondo con e senza l'onere imposto. Il proprietario non deve subire perdite né conseguire profitti dal­l'espropriazione e dev'essere posto sot­to il profilo economico come se la cessione di terreno non fosse avvenuta (DTF 122 I 177 consid. 4b/aa). Ora, secondo l'art. 11 della legge ticinese di espropriazione (RL 710.100) – che ricalca in sostan­za il diritto federale (art. 19 LEspr) – l'indennità deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti all'espropriato in seguito all'estinzione o alla limitazione dei suoi diritti, e segnatamente le tre voci che seguono.

a) In primo luogo l'indennità deve rifondere il valore venale del­l'accesso necessario determinato in base al valore della superficie che tale accesso occu­pa (art. 11 lett. a della legge cantonale di espropriazione per analogia), fermo restando che ove la superficie sia già gravata di una servitù di passo

il valore dell'indennizzo si riduce della metà (sopra, consid. 10; il fattore del 50% è applicato anche in altri Cantoni: Pradervand-Kernen, La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 262 n. 944 e 945 in alto). Il valore venale del fondo è il ricavo che il proprietario del terreno espropriato potrebbe oggettivamen­te ottenere venden­do il terre­no sul libero mercato il giorno determinante a un qualsiasi potenziale compratore (sentenza del Tribunale federale 1C_272/2015 del 29 settembre 2015 consid. 3.3 con riferimenti in: in: RtiD I-2016 pag. 87).

b) In secondo luogo l'indennità deve compensare il deprezzamento subìto dalla porzione residua del fondo calcolata secondo il cosiddetto “metodo della differenza”, ovvero deducendo dal valore venale del fondo senza l'accesso necessario il valore venale del fondo gravato dell'accesso (DTF 141 I 119 consid. 6.5.1), ciò che corrisponde per finire alla svalutazione della particella. L'imposizione di un accesso necessario configura in pratica, come ogni imposizione di servitù, un'espro-priazione parzia­le (art. 11 lett. b della legge cantonale di espropriazione; DTF 141 I 118 in alto con rinvio a DTF 129 II 425 consid. 3.1.1). Ne discende che la “piena indennità” dell'art. 694 cpv. 1 CC deve compensare anche la riduzione del valore venale del terreno rimanente. Oltre a ciò, il pro-prietario del fondo va risarcito per il dan­no derivan­te dalla perdita o dalla diminuzione di vantaggi che influiscono sul valore venale dell'immobile, vantaggi che la porzione residua avrebbe conservato con ogni probabilità senza l'imposizione dell'onere (art. 15 della legge ticinese di espropriazione, corrisponden­te all'art. 22 cpv. 2 LEspr). Rientra in tale previsio­ne, per esempio, la perdita di uno schermo protettivo contro molestie del vicina­to, la perdita di una veduta aperta sul paesaggio oppu­re la perdita di un divieto di costruzione su un fondo vicino in forza di una servitù (DTF 141 I 119 consid. 6.5.1).

c) In terzo luogo l'indennità deve garantire un corrispettivo per tutti gli altri pregiudizi subìti dal proprietario dell'accesso necessario, in quanto prevedibili secondo l'ordinario andamento delle cose come conseguenza necessaria dell'espropriazione (art. 11 lett. c della legge ticinese di espropriazione). Si tratta degli “altri pregiudizi patrimoniali” che in concreto il proprietario gravato deve sopportare in relazione al proprio patrimonio, diversamente dai pregiudizi ch'egli deve sopportare in relazione al diritto a lui imposto, con particolare riguar­do alle spese che l'accesso necessario rende inevitabili. Sono “altri pregiudizi patrimoniali”, per esempio, la perdita di futuri guadagni da parte di un'azienda costretta a cessare l'attività, oppure i costi di dislocazione o di reinstallazio­ne di una ditta, così come la rimunerazione di un architetto incaricato di adattare nuovi locali in seguito all'espropriazione oppure l'ammortamento di installazio­ni divenute inutili (DTF 141 I 119 consid. 6.4 con rinvii). Per finire, calcolato il deprezzamento, il giudice fissa l'indennità complessiva che spetta al proprietario del fondo serviente in un ammontare globale determinato ex aequo et bono (Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 263 n. 946).

  1. Nella fattispecie occorre definire in primo luogo, dopo quanto si è spiegato, l'indennità per “l'intero valore venale del diritto espropriato”, ovvero il valore del­l'accesso necessario determinato in base alla superficie che l'accesso occupa sui singoli fondi. Dalla perizia dell'ing. G__________ S__________ risulta che l'area destinata all'accesso necessario sarebbe di 32 m² sulla particella n. 919 e di 133 m² sulla particella n. 920 (accesso secondo lo sta­to pree-sistente della proprie­tà e della viabilità), di 211 m² sulla particella n. 993 e di 93 m² sulla particella n. 994 (accesso lungo i fondi dei convenu­ti), rispettivamen­te di 138 m² sulla particella n. 451 e di 3 m² sulla particella n. 920 (accesso alternativo).

Quanto al “valore venale del diritto espropria­to”, il perito ha ritenuto che l'imposizione dell'accesso necessario riduce della me­tà il valore venale del terreno gravato, onde un indennizzo di fr. 150.–/m² per quan­to riguarda le particelle n. 919 e 920, pari al “50% del valore del sedime libero, edificabile” (referto, pag. 1), come pure un indennizzo di fr. 150.–/m² per quan­to riguarda la particella n. 451 (referto, pag. 2). Il perito ha limitato invece a fr. 75.–/m² l'indennizzo per quanto riguarda le particelle n. 993 e 994, pari al “25% del valore del sedi­me libero, edificabile”, poiché sui due fondi l'area da gravare è già adibita a strada (referto, pag. 3). Ne è risultata un'indennità di fr. 4800.– in favo­re del

proprietario della particella n. 919 e di fr. 19 950.– in favore del proprietario della particella n. 920 (accesso secondo lo sta­to preesistente della proprie­tà e della viabilità), rispettivamente di fr. 15 825.– in favore del proprietario della particella n. 993 e di fr. 6975.– in favo­re della particella n. 994 (accesso lungo i fondi dei convenuti), oppure di fr. 20 700.– in favore del proprietario della particella n. 451 e di fr. 450.– in favore del proprietario della particella n. 920 (accesso alternativo).

Gli appellanti sostengono che i loro fondi valgo­no ben più di fr. 300.–/m², ove appena si consideri che un terreno vicino è stato alienato il 3 settembre 2014 per fr. 448.65/m² (memoriale, pag. 20 in bas­so) e che a ben vedere la particella n. 994 può valere anche fr. 600.–/m². L'argomentazione sarà trattata in appresso, quando si passerà in rassegna il complemento di perizia. V'è da domandarsi inoltre se in concreto si giustifichi di limitare l'indennizzo, per quanto riguarda la particella n. 994, al “25% del valore del sedi­me libero, edificabile”, poiché su quel fondo l'area da gravare è già adibita a strada (referto, pag. 3). In realtà solo la particella n. 993 è gravata di un accesso (quello in favore, appunto, della particella n. 994). La particella n. 994 non è gravata di alcuna servitù di passo. Su di essa corre unicamen­te il passaggio decretato senza contraddittorio dal Pretore a titolo cautelare il 1° dicembre 2009 (e confermato il 28 gennaio 2011) in favore della particella n. 615. Comunque sia, e come si vedrà sen­za indugio, i valori venali dei fondi in causa vanno aggiornati in base ai criteri del diritto espropriativo. Non è il caso dunque di attardarvisi ora.

  1. Il secondo elemento da determinare nel caso specifico è il deprezzamento subìto dalla porzione residua dei singoli fondi su-scettibili di essere gravati dall'accesso, deprezzamento che va calcolato secondo il citato “metodo della differenza”, ovvero deducendo dal valore venale di ogni fondo senza l'acces­so necessario il valore venale del fondo gravato dell'accesso. A tal fine entrano in considerazione, oltre alla natura edificabile o non edificabile del terreno, la dimensione e la configurazione di ogni singola particella, gli stabili esistenti su ciascun fon­do, l'orientamento degli accessi, l'importanza e l'uso cui è adibito il terreno complementare (posteg­gi, deposito di merci, area di carico e scarico), l'attività commerciale svolta su ogni singola particella, gli inconvenienti legati al maggior transito di veicoli, senza dimenticare che l'accesso lungo la particella n. 920 potrebbe servire anche alla particella n. 919, priva di collegamento alla pubblica via.

Per determinare simile deprezzamento il perito ing. G__________ S__________ si è fondato su “un affitto di fr. 30.–/m² per lo spazio esterno, normalmente percepito nella zona per attività similari, attualizzato per 50 anni (durata di vita del capannone) al tasso del 3.5% (fattore di attualizzazione = 23.4556)” (sopra, consid. 8). Il “fattore di attualizzazione” è il risultato di una formula matematica (delucidazione scritta, pag. 2) di cui non è nota l'origine. Il deprezzamento è stato calcolato così in base a criteri astratti per tutti e cinque i fondi che entrano in linea di conto, senza cenni apparenti né ai principi del diritto espropriativo né al cosiddetto “metodo della differenza”. Eppure tali criteri erano già stati richiamati esplicitamente da questa Camera nel­l'ordinanza del 3 ottobre 2008 con cui si era disposta l'assunzio­ne di una perizia nell'identica causa 11.2008.24 promossa a suo tem­po dalla E__________ SA (sopra, lett. D), e ciò in ossequio alla sentenza 30 novembre 2007 del Tribunale federale (sopra, lett. F). Per di più, nell'attuale procedura il primo giudice non ha impartito al perito alcuna indicazio­ne. Anzi, agli atti non figura nemmeno un chiaro elenco dei quesiti. La Camera si è trovata così nella necessità di ordinare essa medesima un complemento istruttorio (art. 316 cpv. 3 CPC).

  1. Infine il terzo elemento da prendere in considerazione ai fini del­l'indennità spettante al proprietario gravato di un accesso necessario è – come si è visto (consid. 11c) – il risarcimento di “tutti gli altri pregiudi­zi” subìti nel corso ordinario delle cose come conseguen­za dovuta all'imposizione dell'accesso (art. 11 lett. c della legge ticinese di espropriazione). Si tratta degli “altri pregiudizi patrimoniali” che in concreto un proprietario gravato dell'accesso necessario subisce per quanto riguarda il proprio patrimonio, diversamente dai pregiudizi ch'egli deve sopportare per quanto riguarda il diritto a lui imposto, con particolare riguardo alle spese che l'onere rende inevitabili. In concreto non risulta che l'imposizione dell'accesso veicolare comporti, in sé, spese particolari o perdite di guadagno per i proprietari in questione. Gli appellanti sembra­no ricondurre a un “altro pregiudizio” il costo per sistemare la pavimentazione del percorso stradale lungo la particella n. 993, ma dimenticano che qualora per l'esercizio della servitù occorra costruire determinate opere, spetta per principio al beneficiario della servitù costruirle, indipendentemente dal fatto che tali opere servano anche gli interessi del fondo serviente (RtiD II-2006 pag. 699 n. 48c con richiami). Sotto questo profilo il proprietario della particella n. 993 non subisce dunque alcun pregiudizio.

  2. Chiamato a rispondere circa il valore venale degli accessi necessari determinato secondo i princi­pi del diritto espropriativo in base alla superficie che tali accessi occuperebbero su ogni singolo fondo (art. 11 lett. a della legge cantonale di espropriazione per analogia; sopra, consid. 12), come pure il deprezzamento subìto dalla porzione residua di ogni singolo fondo suscettibile di essere gravato dal­l'accesso, deprezzamento da calcolare secondo il citato “metodo della differenza” (art. 11 lett. b della legge cantonale di espropriazione per analogia; sopra, consid. 13), il perito arch. F__________ R__________ ha accertato anzitutto nel suo referto dell'aprile 2021 il valore venale dei terreni interessati compiendo un'ispezione presso l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona sulle transazioni immobiliari avvenute nel comparto tra la via ai S__________ e la via P__________, non senza interpellare un imprenditore loca­le. Fondandosi anche sulla sua esperien­za professionale, egli è giunto così a una stima “prudenziale” di fr. 700.–/m² (refer­to, pag. 1). In seguito egli ha diversificato tale stima per ogni singolo fondo sulla scorta di un “parametro restrittivo o espansivo” ponderato fra il 50 e il 110% in funzione della distanza dall'accesso principa­le (coefficiente usato per prassi dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino), come pure della dimensio­ne e della forma del fondo stesso (delucidazione scritta, pag. 1).

Quanto al deprezzamento subìto dalla porzione residua dei fondi suscettibili di essere gravati dall'accesso, su indicazione di questa Camera egli ha passato in rassegna le singole particelle individualmente, considerando:

– la dimensione e la configurazione della particella da gravare;

– la superficie interessata dal diritto di passo;

– la circostanza che, tranne la particella n. 993, i fondi non sono gravati da altri diritti di passo e che, senza l'accesso litigioso, il proprietario potrebbe anche ottimizzare l'uso della relativa superficie;

– gli stabili esistenti sul fondo, l'orientamento degli accessi a tali stabili, l'importanza e l'uso cui è adibito il terreno complementare (posteggi, deposito di merci, area di carico ecc.);

– l'attività commerciale svolta sulla particella da gravare;

– gli inconvenienti derivanti dal maggior transito di veicoli;

Altre specificità, partitamente enunciate, il perito è stato invitato a valutare relativamente a singole particelle (decreto presidenziale del 22 luglio 2020, agli atti).

Infine il perito ha ravvisato i presupposti per un risarcimento di “tutti gli altri pregiudi­zi” subìti nel corso ordinario delle cose come conseguen­za dovuta all'imposizione dell'accesso (art. 11 lett. c della legge cantonale di espropriazione per analogia; sopra, consid. 14) nel caso delle particelle n. 993, 994 e 451 (delucidazione scritta, pag. 2).

  1. Nella sua circostanziata disamina il perito giudiziario è pervenuto in sintesi alle conclusioni che seguono:

a) Prima variante: accesso secondo lo sta­to preesistente della proprie­tà e della viabilità

Particella n. 919

Valore venale stimato del fondo: fr. 350.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 175.–/m² x 38 m² = fr. 6650.–

Indennità per il deprezzamento subìto dalla porzione residua del fondo:

fr. 350.–/m² x 38 m² = fr. 13 300.–

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 19 950.–

Particella n. 920

Valore venale stimato del fondo: fr. 595.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 297.50/m² x 133 m² = fr. 39 567.50

Indennità per il deprezzamento subìto dalla porzione residua del fondo:

fr. 595.–/m² x 133 m² = fr. 79 135.–

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 118 702.50

b) Seconda variante: accesso lungo i fondi dei convenuti

Particella n. 993

Valore venale stimato del fondo: fr. 700.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 175.–/m² x 211 m² = fr. 36 925.–

Indennità per il deprezzamento subìto dalla porzione residua del fondo:

nessuna

Indennità per il risarcimento di tutti gli altri pregiudi­zi subìti nel corso ordinario delle cose come conseguen­za dovuta all'imposizione dell'accesso (“aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”): fr. 5000.–

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 41 925.–

Particella n. 994

Valore venale stimato del fondo: fr. 630.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 315.–/m² x 93 m² = fr. 29 295.–

Indennità per il deprezzamento subìto dalla porzione residua del fondo:

nessuna

Indennità per il risarcimento di tutti gli altri pregiudi­zi subìti nel corso ordinario delle cose come conseguen­za dovuta all'imposizione dell'accesso (“aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”): fr. 5000.–

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 34 295.–

c) Terza variante: accesso lungo la particella n. 451

Particella n. 451

Valore venale stimato del fondo: fr. 770.–/m²

Indennità per l'ottenimento del diritto di passo:

fr. 385.–/m² x 138 m² = fr. 53 150.–

Indennità per il deprezzamento subìto dalla porzione residua del fondo:

nessuna

Indennità per il risarcimento di tutti gli altri pregiudi­zi subìti nel corso ordinario delle cose come conseguen­za dovuta all'imposizione dell'accesso (“aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”): fr. 7500.–

Indennità complessiva dovuta al proprietario: fr. 60 650.–

Invitato a precisare in che consistano gli “aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”, il perito ha risposto trattarsi di ”altri pregiudizi” nel senso dell'art. 11 lett. c della legge ticinese di espropriazione, in specie di “costi per l'iscrizione nel registro fondiario, possibili costi legati alla nuova situazione giuridica del fondo, costi di verifica tecnica (ad esempio legati a prove di carico sul fondo stradale maggiormente sollecitato o eseguito a nuovo”). Contestualmente egli ha rettificato in fr. 7500.– l'indennità per “aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente” che riguardano la particella n. 451, da lui originariamente fissata in fr. 15 000.– (delucidazione scritta, pag. 2).

  1. Le parti sono state autorizzate il 9 agosto 2021 a esprimersi sulle risultanze peritali relative all'applicazione analogica dei principi del diritto espropriativo nel caso specifico e sul cosiddetto “meto-­

do della differenza” in materia di indennizzo. Esse non sono sta­te abilitate a rimettere in discussione gli accertamenti del primo giudice né l'applicazio­ne del diritto oltre quanto esse avevano già avuto modo di fare con ­l'appello e con le osservazioni all'appello. Questioni estranee alla determinazione delle indennità in applicazio­ne analogica dei principi del diritto espropriativo nel caso specifico e sul cosiddet­to “meto­do della differenza” esulano dal tema del complemento istruttorio e non possono più trovare ascolto.

a) Nel loro allegato del 2 settembre 2021 gli appellanti chiedo­no una volta ancora di respingere la petizione; subordinatamen­te di concedere all'attrice l'accesso litigioso dietro versamen­to delle “piene indennità” fissate dal perito F__________ R__________ (fr. 41 925.– in favore del proprietario della particella n. 993, fr. 34 225.– [recte: fr. 34 295.–] in favore del proprietario della particella n. 994), aggiungendo però interessi al 5% dal 12 apri­le 2021, con obbligo inoltre per la AO 1 di posare a proprie spese un cancello a confine della particella n. 615. Nella motivazio­ne essi tornano a criticare la sentenza del Pretore aggiunto nel merito e l'accesso necessario loro imposto, ciò che tuttavia esula con tutta evidenza dai limiti del diritto di essere sentiti loro conferito e non può più entrare in considerazione ai fini del giudizio. Riguardo all'ammontare delle indennità dovute in applicazione analogica dei principi del diritto espropriativo nella fattispecie e sul cosiddet­to “meto­do della differenza”, i convenuti non muovono critiche. Altrettanto vale per un successivo memoria­le del 22 settembre 2021, in cui essi difendono finanche le risultanze della perizia complementare.

b) In un suo memoriale di quello stesso 2 settembre 2021 la AO 1 afferma da parte sua che “il Pretore [aggiun­to] ha seguito correttamente il metodo della differen­za” ed è giunto alle indennità stabilite dal perito ing. S__________, per cui prevalgono quelle”. Identiche conclusioni essa formula in ulteriori memoriali spontanei del 10 e 13 settembre 2021. L'attrice non discute il valore venale di base (fr. 700.–/m²) stimato dal perito F__________ R__________ per i fondi del comparto e dichiara di non ave­re “nessuna obiezione” da muovere al “parametro restrittivo o espansivo” cui ha fatto capo il perito. Essa contesta invece l'indennità per “aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”, facen­do valere che l'accesso necessario non comporterebbe spese per i proprietari delle particel­le n. 993 o 994 (loc. cit.). L'obiezione è fondata, giacché i “costi per l'iscrizione nel registro fondiario, i possibili costi legati alla nuova situazione giuridica del fondo e i costi di verifica tecnica (ad esempio legati a prove di carico sul fondo stradale maggiormente sollecitato o eseguito a nuovo)” cui si riferisce il perito sono destinati alla costruzione della strada e vanno pertanto a carico del beneficiario dell'acces­so, non dei proprietari dei fondi gravati (sopra, consid. 14). Per il resto in quel memoriale l'attrice critica l'indennità complessiva determinata dal perito F__________ R__________ in favore delle particelle n. 993 e n. 994, ritenuta “eccessiva”, ma non espone concretamente alcun calcolo che giunga a un risultato diverso, sal­vo riprendere le cifre finali fissate dall'ing. G__________ S__________, il quale tuttavia non alludeva ai principi del diritto espro-priativo né, tanto meno, al cosiddetto “metodo della differen­za”. L'argomentazione cade pertanto nel vuoto.

Nei successivi memoriali spontanei del 10 e 13 settembre 2021 l'attrice rimprovera al perito F__________ R__________ di non avere applicato il “metodo della differenza”. Nelle motivazio­ni tuttavia essa non fa che ripetere quanto ha addotto nell'allegato del 2 settembre 2021, senza spiegare nemmeno di scorcio quali sarebbero i risultati cui condurrebbe – a suo avviso – la corretta applicazione di tale metodo. L'attrice torna a riproporre una volta ancora le risultanze del­l'ing. G__________ S__________ e, addirittura, quelle del maggio 2003 cui era giunto l'arch. G__________ F__________ nella causa 11.2008.24 promossa a suo tem­po dalla E__________ SA (sopra, lett. D), risultan­ze ritenute però insufficienti ai fini del giudizio dal Tribunale federa­le, che proprio per tale ragione aveva annullato la sentenza 19 febbraio 2007 di questa Camera (sopra, lett. F). Invano si cercherebbe di capire, in definitiva, quali errori o quali mancanze l'attrice ascriverebbe concretamente al perito F__________ R__________. I due memoriali si rivela­no di conseguenza inconcludenti.

  1. Accertato l'ammontare della “piena indennità” determinata secon­do i principi del diritto espropriativo che spetta ai proprietari dei fondi suscettibili di esse­re gravati dall'accesso necessario in favore della particella n. 615 (art. 694 cpv. 1 CC), giova richiamare le regole che disciplinano la richiesta di un simile acces­so. Già si è visto che nella fattispecie l'accesso va chiesto anzitutto, “a causa dello sta­to preesistente della proprietà e della viabilità” (art. 694 cpv. 2 CC), ai titolari delle particelle n. 919 e 920, scor-porate nel giugno del 1992 dalla particella n. 615, la quale lambiva fino ad allora la via ai S__________ (sopra, consid. 7). Si è visto altresì che ai titolari delle particelle n. 993, 994 o 451 l'attrice può rivolgersi in due ipotesi: nel caso in cui l'accesso lungo le particelle n. 919 e 920 comporterebbe per essa costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati, oppure nel caso in cui tale ac-cesso cagionerebbe ai proprietari delle particelle n. 919 e 920 un pregiudizio esagerato, mentre l'accesso lungo le particelle n. 993 e 994 o 451, benché estraneo allo stato preesistente della proprietà e della viabilità, arrechereb­be a quei proprietari svantaggi notevolmen­te minori (sopra, consid. 7). L'accesso necessario lungo le particelle n. 919 e 920 va scartato, in altri termini, se rispetto alle altre due possibilità (lungo le particelle n. 993 e 994 o
  1. esso risulterebbe eccessivamen­te gravoso per l'attrice o per i convenuti.

a) Sulle particelle n. 919 e 920 sorge – come noto – una carrozzeria con abitazione annessa. Il perito F__________ R__________ ha ritenuto che “per il corretto andamento del lavoro di carroz-ziere risulta sostanzialmente necessario poter usufruire di aree esterne di manovra e di sosta temporanea di veicoli” e che la creazione del passo veicolare lungo la particella n. 919 “provocherebbe non pochi disagi alla conduzione (già limitata per la limitatezza di aree esterne) dell'attività della carrozzeria” (referto complementare, pag. 10). Il perito G__________ S__________ ha finanche definito “vitale” per l'attività dell'azienda la striscia di terreno su cui correrebbe l'accesso necessario in favore della particella n. 615 (referto, pag. 1 a metà). La “piena indennità” dell'art. 694 cpv. 2 CC ammonterebbe così a fr. 19 950.– complessivi per la particella n. 919 (38 m² a fr. 175.–/m², più fr. 13 300.– per il deprezzamento della porzione residua del fondo) e a ben fr. 118 702.50 per la particella n. 920 (133 m² a fr. 297.50/m², più fr. 79 135.– per il deprezzamento della porzione residua del fondo). Il problema è di sapere se tale pregiudizio risulti sproporzionato rispetto a quanto sarebbero chiamati a sopportare i proprietari delle particelle n. 993 e 994 o 451 nel caso in cui l'accesso necessario attraversasse i loro fondi.

b) Riguardo alla particella n. 993, su di essa si trova uno stabile a uso artigianale e abitativo (cinque aziende). Tutti i parcheg­gi e le zone di carico e scarico dell'edificio sono sul lato ovest. Lungo il confine est del fondo corre la strada di acces­so alla particella n. 994. Il perito F__________ R__________ ha reputato che il maggior transito di veicoli qualora la strada servisse da accesso anche alla particella n. 615 non creereb­be inconvenienti, non deprezzerebbe ulteriormente la porzio­ne residua del fondo e sarebbe “pressoché ininfluente” per il carico veicolare (referto complementare, pag. 2 in basso), an-che perché una zona artigianale genera un traffico irregolare e poco intenso (loc. cit., pag. 3). Il proprietario del fondo non perderebbe nemmeno la possibilità di spostare la strada lungo il lato ovest della particella, già per il fatto che ciò non sarebbe immaginabile a causa dei costi. La “pie­na indennità” si limita perciò al valore del­l'accesso necessario determinato in base alla superficie occupata (fr. 36 925.–: 211 m² a fr. 175.–/m²). Non si giustifica per altro, come si è anticipato (consid. 17b), l'indennizzo di fr. 5000.– previsto dal perito F__________ R__________ per “aspetti amministrativi incombenti al fon­do serviente”: i “costi per l'iscrizione nel registro fondiario, i possibili costi legati alla nuova situazione giuridica del fondo e i costi di verifica tecnica (ad esempio legati a prove di cari­co sul fondo stradale maggiormente sollecitato o eseguito a nuovo)” vanno infatti a carico del beneficiario del­l'accesso, non del proprietario del fondo gravato. Così come incombono al proprietario di eventuali condotte i costi per riparazioni e sostituzioni di tubature poste sotto il sedime dell'accesso necessario.

La contigua particella n. 994 si apparenta alla particella n. 993. Su di essa sorge uno stabile a uso artigianale (un'officina metalmeccanica e un laboratorio di accessori medici). L'entrata principale, così come quella per le operazioni di carico e scarico sono sul lato ovest, mentre un ulteriore ingres­so è posto a sud. Lungo il confine est del fondo prosegue la strada di accesso proveniente dalla particella n. 993, ma tale striscia di terreno non è gravata da alcuna servitù di passo ed è percorsa dall'attrice per raggiungere la particella n. 615 solo grazie al citato decreto “superprovvisionale” emesso dal Pretore il 1° dicembre 2009 (e confermato il 28 gennaio 2011). Essa serve nondimeno come “strada di servizio all'attività svolta sul fondo n. 994”. Se tale striscia di terreno fosse gravata, per la larghezza di 3 m, dall'accesso necessario in favore della particella n. 615 il perito ha ritenu­to che l'inconveniente sarebbe “limitato” e non deprezzereb­be ulteriormente la porzio­ne residua del fondo. Nemmeno in questo caso il proprietario perderebbe la possibilità di spostare la strada lungo il lato ovest della particella, poiché l'operazione sarebbe difficilmente immaginabile e cagionerebbe una “limitazione importante dell'uso degli spazi esterni”. La “piena indennità” si limita perciò, una volta ancora, al valore del­l'accesso necessario determinato in base alla superficie occu-pata (fr. 29 295.–: 93 m² a fr. 315.–/m², il fondo non essendo gravato da altre servitù di passo). Non si giustifica invece, come nel caso della particella n. 993, l'indennizzo di fr. 5000.– previsto dal perito F__________ R__________ per “aspetti amministrativi incombenti al fon­do serviente”.

c) La particella n. 451 infine è un vasto appezzamento edificabile di 5051 m², sulla cui porzione nord sorge un “capanno­ne-tettoia a uso deposito” di 365 m². Il resto del terreno è incolto e sulla porzione sud il perito ha notato un gran numero di macchinari e veicoli per lo più in disuso, come pure una congerie di rottami e materiali di ogni genere. Lungo il confine con le particelle n. 919 e 920 si potrebbe costruire una strada di accesso larga 3 m che raggiungerebbe la particella n. 615. Un'area di 75 m² cinta da rete metallica (5 m x 15 m) lungo il confine con la particella n. 920, su cui passerebbe l'accesso necessario, è concessa in uso come giardino al proprietario della particella n. 920. Il transito veicolare sul­l'accesso necessario non sarebbe in ogni modo “rilevante” per motivi identici a quelli che riguardano le particelle n. 993 e 994. Inoltre la costruzione dell'opera non deprezzereb­be ulteriormente la porzio­ne residua del fondo. Quanto all'indennità di fr. 7500.– riconosciuta dal perito F__________ R__________ per “aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”, non contestata dalle parti, essa risulta legittima, ove appena si pensi alla mole di relitti e di materiali che i proprietari dovrebbero sgomberare per fare spazio al cantiere. La “piena indennità” ammonta così a complessivi fr. 60 650.– (fr. 53 150.–: 138 m² a fr. 385.–/m², più fr. 7500.–). Senza dimenticare un'indennità di fr. 892.50 dovuta al proprietario della particella n. 920 (3 m² a fr. 297.50/m²) per formare l'invito stradale previsto dall'ing. G__________ S__________ lungo la via ai S__________ (perizia, pag. 2).

  1. Alla luce di quanto precede risulta chiaramente che l'accesso necessario in favore della particella n. 615 secondo “lo sta­to preesistente della proprietà e della viabilità” arrecherebbe dal profilo economico un pesante pregiudizio al proprietario della particella n. 920, sia per l'entità dell'importo come tale (fr. 118 702.50) sia in proporzione a quanto sarebbero chiamati a sopportare i proprietari delle particelle n. 993 e 994 (fr. 66 220.–, ossia poco più della metà i due titolari messi insieme) o i proprietari della particella n. 451 (fr. 60 650.– più fr. 892.50 dovuti al proprietario della particella n. 920). Inoltre l'attività della carrozzeria incontrerebbe gravi disagi e sarebbe verosimilmente a rischio per carenza di spazio. In condizioni del genere sussistono i presupposti per scostarsi dal principio secondo cui un accesso necessario va chiesto anzitutto “al vicino dal quale, a causa dello stato preesi-stente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 CC). Rimane da esaminare se l'accesso in questione sarebbe “di minor dan-

­no” per i proprietari delle particelle n. 993 e 994 o per i proprietari della particella n. 451.

a) Da due considerazioni non determinanti ai fini del giudizio è bene intanto sgombrare il campo. L'art. 694 cpv. 1 CC garantisce unicamente un “accesso sufficiente” alla pubblica via, ovvero un collegamento che assicuri dal punto di vista oggettivo uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione. L'“accesso sufficien­te” non è per forza quello ideale né quello più comodo, più conveniente, più rapido o più rettilineo (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_356/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 3.4.1 con rinvii, in: SJ 2018 I 333). Nella fattispecie non risulta che la particella n. 615 debba essere raggiunta, per le attività artigianali che vi si svolgono normalmente, con mezzi pesanti lunghi 10 m. Poco importa dunque che l'accesso necessario lungo la particella n. 451 consentirebbe l'entrata unicamente a mezzi pesanti lunghi non più di 6 m, come fa notare il Pretore aggiunto (sentenza impugna­ta, consid. 7.2 e 7.3). Poco importa altresì che l'accesso necessario attraverso le particelle n. 993 e 994 consenta di raggiungere più celermente la via P__________ rispetto all'accesso necessario sulla particella n. 415. Tanto meno ove si pensi che l'accesso necessario lungo le particelle n. 919 e 920 non sarebbe più diretto.

b) Ciò posto, confrontando l'accesso necessario in favore della particella n. 615 lungo le due particelle n. 993 e 994 rispetto a quello lungo la particella n. 415 si desume immediatamente dalla perizia complementare che dal profilo economico il primo arreca ai due proprietari un pregiudizio lievemente maggiore rispetto al secondo (fr. 66 220.– di indennità complessiva contro fr. 60 650.–, più fr. 892.50 dovuti al proprietario della particella n. 920). Il criterio dell'indenniz­zo non è tuttavia l'unico che entra in linea di conto. Non bisogna trascurare in effetti che la formazione dell'accesso necessario sulla particella n. 451 richiederebbe il sacrificio di 138 m² di terre­no per la costruzione della strada. Lungo la particella n. 993 invece esiste già una strada che serve per raggiungere la contigua particella n. 994. Sulla particella n. 994 vi è soltanto una strada di servizio destinata a raggiungere l'entrata sud dello stabile situato su quel fondo, ma tale percorso potrebbe fungere anche da accesso necessario largo 3 m alla particel­la n. 615, come già avviene da anni in forza del decreto “su-perprovvisionale” emesso dal Pretore il 1° dicembre 2009 (e confermato il 28 gennaio 2011). Quanto al maggior transito veicolare dovuto all'accesso necessario, il perito l'ha ritenuto “irregolare e poco intenso”, tanto sulle particelle n. 993 e 994 quanto sulla particella n. 451. Né l'una né l'altra variante poi deprezzereb­be la porzione residua dei fondi.

Nelle circostanze descritte il sacrificio di 138 m² di terreno per la costruzione di una strada ex novo sulla particella n. 415 appare un pregiudizio più grave rispetto alla maggiore indennità dovuta ai proprietari delle particelle n. 993 e 994 giusta l'art. 694 cpv. 2 CC (meno di fr. 5000.– di differenza, se si considera anche quanto dovuto al proprietario della particella n. 920 per i 3 m² destinati all'imbocco stradale). Inoltre la moltiplicazione di accessi viari non previsti dal piano regolatore va limitata per quanto possibile, anche perché rischierebbe di creare doppioni e di intralciare future scelte pianificatorie. Già vent'anni addietro il Tribunale federale aveva avuto mo­do di ricordare che la formazione di accessi non previsti dal piano regolatore potrebbe condurre a “una situazione contraddittoria” con spreco di territorio e con imposizione al vicino di una servitù di passo non necessaria dal profilo urbanistico (sentenza 5C.64/2000 del 4 aprile 2000 consid. 3a in: RDAT II- 2001 pag. 151 n. 34). Tali principi rimangono validi. Che l'acces­so necessario sulla particella n. 415 potrebbe servire anche, in futuro, alla particella n. 919 priva di sbocco sulla pubblica via, è una congettura (referto del perito F__________ R__________, pag. 16). Ne discende che, seppure per motivi diversi da quelli addotti, l'esito cui pervenuto il Pretore aggiunto nella sentenza impugnata resiste alla critica.

  1. Se ne conclude che l'appello di AP 1 e AP 2 risulta infondato nella misura in cui tende a far respingere la petizione introdotta dalla AO 1. L'appello merita parziale accoglimento invece nella richiesta subordinata, volta

a ottenere che le “piene indennità” fissa­te dal Pretore aggiunto di

fr. 15 825.– per AP 1 e di fr. 6975.– per AP 2 siano aumentate fino a concorrenza di quanto ha stabilito il perito F__________ R__________. Tali ammontari vanno nondimeno ricondotti, come si è spiegato (consid. 18b), a fr. 36 925.– in favore di AP 1 e a fr. 29 295.– in favore di AP 2, non giustificandosi il corrispettivo di fr. 5000.– per “aspetti amministrativi incombenti al fondo serviente”.

Quanto alla richiesta di obbligare l'attrice di posare un cancello a confine della particella n. 615 per “impedire il transito dei non aventi diritto”, il Pretore aggiunto l'ha ritenuta improponibile per-ché formulata soltanto nel memoriale conclusivo (sentenza impu-gnata, consid. 10 in fine). Con tale argomentazione gli appellanti non si confrontano neppure di sfuggita. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra perciò irricevibile.

Irricevibile è inoltre la richiesta degli appellanti intesa a ottenere interessi al 5% dal 12 aprile 2021 sulle indennità in loro favore, pretesa che è formulata nel memoriale del 2 settembre 2021 destinato a esprimersi sulle risultanze peritali relative all'applicazione analogica dei principi del diritto espropriativo nel caso specifico e sul cosiddetto “metodo della differenza”. Mai adombrata in precedenza, simile richiesta non può ricondursi al contenuto della perizia complementare, che non sfiora nemmeno tale questione. La pretesa non può quindi essere avanzata per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 2 CPC).

  1. Le spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), fermo restando che nel memoriale di appello i convenuti rivendicavano ancora indennità per complessivi fr. 175 408.80, il che influisce sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili. Ora, gli appellanti vedono respingere la loro richiesta principale, tendente al rigetto della petizione presentata dalla AO 1. Escono parzialmente vittoriosi invece per quanto riguarda l'ammontare delle “piene indennità” loro dovute, la cui entità è di poco inferiore alle stime della perizia complementare. È vero che nel memoriale di appello i convenuti rivendicavano cifre più elevate. È altrettanto vero però che a quel momento la perizia complementare dell'arch. F__________ R__________ non era ancora stata assunta e che alle relative risultanze essi si sono conformati senza indugio, rinunciando ai calcoli da loro elaborati. Di ciò va tenuto conto.

I convenuti soccombono invece – come si è appena visto – sulla richiesta di obbligare l'attrice a posare un cancello a confine della particella n. 615 per “impedire il transito dei non aventi diritto”, come pure sulla richiesta di interessi al 5% sulle indennità in loro favo­re, domande che si rivelano entrambe irricevibili. Tutto ponderato, si giustifica così che sopportino due terzi delle spese processuali e che rifondano al­l'attrice un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

II. Sul reclamo della AO 1

  1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – nell'ambito di una procedura ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisio­ne impugnata è giunta all'attrice il 25 ottobre 2018 (busta di intimazione acclusa al memoriale), di modo che, presentato il 12 novembre 2018, il recla­mo in oggetto è tempestivo.

  2. Al reclamo la AO 1 acclude alcune fotografie (doc. H e N), così come una lettera del 13 giugno 2001 in cui la E__________ SA proponeva a AP 1 e AP 2 un accordo sul transito cautelare lungo le particelle n. 993 e 994 (doc. N; recte: M). Si tratta di documenti già rubricati nel fascicolo di primo grado e negli incarti richiamati (inc. OA.2001.134 e DI.2009.131). Non giova dunque interrogarsi sulla loro proponibilità (art. 326 cpv. 1 CPC).

  3. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha richiamato la vecchia prassi cantonale secondo cui, in analogia con i principi applicabili in materia espropriativa, quand'anche il convenuto soccombesse in un'azione tenden­te a ottenere un accesso necessario, spese e ripetibili andavano di regola a carico dell'atto­re. La procedura attuale essendo la ripetizione della causa promossa il 13 luglio 2001 dalla E__________ SA, il primo giudice ha ritenuto di attenersi tuttora a quella giurisprudenza, giustificata anche – a suo avviso – perché “i convenuti si vedono gravati loro malgrado da un onere sui propri fondi, ancorché dietro versamento di un'indennità” (consid. 11).

  4. Nel reclamo la AO 1 invoca la sentenza pubblicata in DTF 143 III 261, chiedendo di porre spese processuali e ripetibili a carico dei convenuti in solido. A questi ultimi essa rimprovera di essersi “tenacemente” opposti alla petizione, rifiutan­do con pervicacia l'unico ragionevole accesso necessario su una strada che già esiste e formulando in subordine richieste di indennità esagerate. L'attrice si duole inoltre che i convenuti l'abbiano costret­ta a rivolgersi al Pretore per essere autorizzata a transitare sui loro fondi in via cautelare e a sistemare essa medesima il sedime stradale in cattivo stato. Quanto alla causa promossa nel 2001 dalla E__________ SA, l'attrice sottolinea che quel processo è terminato nel 2004 e non ha alcuna incidenza sulla causa odierna, mentre il fatto che i convenuti si vedano gravare i loro fondi da un accesso necessario è compensato dal fatto che essa dovrà partecipare alla manutenzione della strada. Nella fattispecie non si giustifica pertanto, essa conclude, di derogare al precetto della soccombenza.

  5. Con la sentenza pubblicata in DTF 143 III 261, invocata dai reclamanti, il Tribunale federale ha stabilito che, pur nelle cause vertenti sulla concessione di un accesso necessario (ispirate al diritto espropriativo), le spese giudiziarie vanno poste di regola a carico del soccombente, come prevede l'art. 106 cpv. 1 CPC. Eccezioni fondate sul­l'art. 107 CPC, ovvero sull'equità, devono giustificarsi alla luce di “circostanze particolari”. “In presen­za di più tracciati praticabili” quali accessi necessari – ha proseguito il Tribunale federale – “un'opposizione apparirà legittima e potrà condurre a una ripartizione delle spese per metà, ripetibili compensate”. Inversamen­te – esso ha precisato – “un'opposizione a oltranza e/o una richiesta spropositata di indennizzo saranno ulteriori motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della parte convenuta soccombente”. L'applicazione del­l'art. 107 CPC è possibile tuttavia per il solo giudizio di primo gra­do. In appello continua a valere senza eccezioni il precetto della soccombenza (pag. 270 in basso).

  6. Nel precedente giudicato dal Tribunale federale il Pretore aveva respinto l'azione di accesso necessario. Questa Camera aveva riformato tale sentenza, riconoscendo all'attore un accesso necessario con ogni veicolo sui fondi del convenuto. Essa aveva accertato – in sintesi – che non esisteva in quella fattispecie un vicino dal quale si potesse ragionevolmente esigere la concessio­ne del passo a cau­sa dello stato preesistente della proprietà e della via­bilità (art. 694 cpv. 1 CC), poiché il fondo non aveva mai avuto un collegamento stradale. Si potevano immaginare nondimeno tre possibilità di accesso veicolare e alla luce di una perizia assunta in prima sede il tracciato di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC) era risultato, per finire, quello attraverso i fondi del convenuto (I CCA, sentenza inc. 11.2012.86 del 17 giugno 2015). Il Tribunale federale ha ritenuto che in presen­za di più tracciati praticabili sussistessero i presupposti equitativi del­l'art. 107 CPC (“circostanze particolari”) e ha suddiviso le spese processuali di primo grado a metà, compensando le ripetibili (salvo per quanto riguardava una perizia inutile, i cui costi so­no stati addebitati a chi l'aveva chiesta). Le spe­se e le ripetibili di appello sono state poste invece a carico del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC).

  7. Il caso in esame si presenta sostanzialmente analogo. Anche in concreto si sono individuate tre possibilità di accesso necessa-rio, tutte di per sé fattibili. Le risultanze peritali hanno consentito di accertare nondimeno che il vicino dal quale si sareb­be potuta esigere la concessione del passo a cau­sa dello stato preesisten­te della proprietà e della via­bilità avrebbe subìto un grave pregiu-dizio economico, sproporzionato rispetto a quello che avrebbero dovuto sopportare i proprietari degli altri fondi che entravano in considerazione per i due tracciati alternativi. La scelta non è risultata agevole, tant'è che nell'identica causa promossa il 13 luglio 2001 dalla E__________ SA gli accertamenti del perito di allora erano stati ritenuti insufficienti dal Tribunale federale. Solo le perizie assunte nell'ambito della presente causa hanno permes­so di individuare quale dei due tracciati rimanenti fosse di minor danno per i proprietari interessati. “In presen­za di più tracciati praticabili” si giustificava così di far capo ai presupposti equitativi del­l'art. 107 CPC (“circostanze particolari”) e di suddividere le spese processuali a metà, compensando le ripetibili. Poco importa che il processo di primo grado fosse retto ancora dal vecchio diritto di procedura. La citata sentenza del Tribunale federale, del 14 marzo 2017, andava applicata dal Pretore aggiunto sin dalla sua emanazione. E non poteva essere ignorata, poiché era apparsa nella raccolta ufficiale il 5 ottobre 2017, un anno prima che fosse presa la decisione impugnata. Al proposito il reclamo si dimostra così parzialmente fondato.

  8. La reclamante rimprovera ai convenuti “un'opposizione a oltran­za e/o una richiesta spropositata di indennizzo come “motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della parte convenuta soccombente”. Contrariamente all'opinione della reclamante, non si può dire tuttavia che nella fattispecie in convenuti abbiano formulato pretese spropositate. Certo, ancora nell'atto di appello AP 1 postulava un indennizzo di fr. 54 167.50 e AP 2 di fr. 121 241.30, tuttavia a quel momento mancavano ancora risultanze peritali sull'applicazione analogica dei principi del diritto espropriativo e sul cosiddetto “metodo della differenza” in materia di indennizzo. La perizia ordinata dal Pretore aggiunto non accennava a simili criteri, ciò che ha indotto i convenuti a formulare cifre a beneplacito (e nell'appello costoro lamentano che il Pretore aggiunto abbia respinto ogni approfondimento per opera del perito). Viste poi le risultanze della perizia complementare, nel memoriale del 2 settembre 2021 essi vi si sono adeguati senza indugio (sopra, consid. 21).

  9. Per il resto è vero che nel corso della procedura i convenuti non si sono dimostrati concilianti né accomodanti. A prescindere dal fatto però ch'essi non erano tenuti ad accettare senz'altro le ri-chieste dell'attrice, tanto meno ove si considerino le delicate e non prevedibili risultanze della perizia complementare, una cau­sa dura e combattuta ancora non giustifica un diverso riparto di spese e ripetibili, a meno che una parte ecceda o abusi dei pro-pri diritti, ciò che non è il caso nella fattispecie. Quanto al fatto che la AO 1 si sia dovuta rivolgere al Pretore per essere autorizzata a transitare in via cautelare sui fondi dei convenuti e a sistemare il sedime stradale in cattivo stato, tali procedimenti sono estranei (e precedenti) l'attuale causa. Ne segue che, per concludere, non si ravvisano in concreto i presupposti per scostarsi da quanto il Tribunale federale ha deciso in DTF 143 III 261 e addebitare ai convenuti la totalità delle spese giudiziarie.

  10. Le spese del reclamo seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Vanno poste perciò a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la sentenza odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del merito raggiunge agevolmente il minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Relativamente al recla­mo, il valore litigioso delle spese giudiziarie di primo grado non raggiunge invece tale soglia.

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2018.124 e 11.2018.130 sono congiunte.

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nella sua domanda subordinata e il dispositivo n. 1 secondo paragrafo della sentenza impugnata è riformato come segue:

L'iscrizione nel registro fondiario avverrà dietro ricevuta del pagamento eseguito dalla ditta AO 1 di un'indennità di fr. 36 925.– a AP 1 e di fr. 29 295.– ad AP 2.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese di appello, di fr. 11 000.– (compresi fr. 3900.– di onorari peritali), da anticipare dagli appellanti, sono poste solidalmente per due terzi a carico degli appellanti medesimi e per il

resto a carico della AO 1, cui gli appellanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2650.– per ripetibili ridotte.

  1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 9500.– sono poste per metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

  1. Le spese del reclamo, di fr. 2000.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per metà a carico della reclamante medesima e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

  2. Notificazione:

– ; – avv. dott. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2018.130
Entscheidungsdatum
30.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026