Incarto n. 11.2017.93
Lugano, 21 novembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2016.4281 (procedimento di volontaria giurisdizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 febbraio 2017 dall'
avv. CO 1
per ottenere il certificato di esecutore testamentario nella successione fu
G (1924-2016), già in,
certificato al cui rilascio si è opposto il 2 marzo 2017
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello (subordinatamente reclamo) del 16 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio CO 1 ha pubblicato il 28 ottobre 2016 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 10 luglio 2011, un testamento pubblico del 4 agosto 2014 e un altro testamento pubblico del 27 agosto 2014 lasciati da M__________ (1924), vedova fu A__________, deceduta senza discendenti al suo ultimo domicilio di __________ il 18 agosto 2016. Un ulteriore testamento pubblico del 2 maggio 2014 è stato pubblicato il 10 febbraio 2017 davanti al medesimo Pretore dal notaio __________ C__________ di __________.
B. Con istanza del 22 febbraio 2017 il notaio CO 1 ha chiesto al Pretore un certificato di esecutore testamentario, la disponente avendolo designato in tale qualità nel testamento olografo del 10 luglio 2011 e nel testamento pubblico del 4 agosto 2014, confermato con il testamento pubblico del 27 agosto 2014. Al rilascio del certificato si è opposto il 2 marzo 2017 AP 1, istituito erede universale nel testamento pubblico del 2 maggio 2014, revocato dalla disponente con il testamento pubblico del 4 agosto 2014.
C. All'udienza del 21 agosto 2017, indetta per il contraddittorio sull'emissione del certificato di esecutore testamentario, il notaio CO 1 ha confermato la sua richiesta. AP 1 ha ribadito l'opposizione, non senza soggiungere di voler impugnare i testamenti pubblici del 4 e del 27 agosto 2014. Statuendo il 5 ottobre 2017, il Pretore ha deciso di rilasciare il certificato di esecutore testamentario al momento in cui la propria sentenza fosse passata in giudicato. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere al notaio CO 1 fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (subordinatamente: reclamo) per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il certificato di esecutore testamentario rechi le seguenti menzioni:
– il testamento su cui si fonda la nomina è stato impugnato con un'azione di nullità promossa anche contro l'esecutore stesso;
– il presente attestato ha natura provvisoria;
– l'esecutore è legittimato unicamente alla raccolta di informazioni e al pagamento di fatture correnti, ad eccezione di fatture per prestazioni legali/d'avvocato (in subordine: in favore dell'avv. __________ P__________, __________), come pure ad altre misure strettamente conservative secondo legge.
AP 1 chiede inoltre che le spese processuali di fr. 500.– siano poste a carico del notaio istante, senza assegnazione di ripetibili. Il memoriale non è stato notificato al notaio CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un esecutore testamentario ha diritto di ottenere dall'autorità, per diritto federale, il rilascio di un certificato che attesti le sue credenziali (DTF 91 II 180 consid. 1). Il provvedimento è di volontaria giurisdizione (loc. cit.). Nondimeno, qualora le facoltà dell'esecutore siano limitate per disposizione testamentaria o qualora i diritti degli eredi istituiti siano contestati (art. 559 cpv. 1 CC) o siano contestati quelli dell'esecutore testamentario oppure il testamento sia impugnato mediante azione di nullità, il certificato
di esecutore testamentario deve farne espressa menzione (DTF 91 II 181 consid. 3; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 18 ad art. 517 con rinvii; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 593 n. 1165f).
Nella fattispecie il certificato di esecutore testamentario non è ancora stato emanato, né è dato di sapere come esso sarà formulato. Il Pretore indica soltanto che il documento sarà rilasciato al passaggio in giudicato della propria sentenza. Dato però che si ignora quale sarà il contenuto dell'atto, non è possibile sapere nemmeno se sussista un reale contenzioso a proposito delle menzioni, cui la sentenza nemmeno allude. Certo, il primo giudice ricorda che “l'operato dell'avv. CO 1 (…) dovrà giocoforza limitarsi all'amministrazione conservativa del patrimonio relitto” (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Che un esecutore testamentario debba limitarsi per principio, ove il testamento sia contestato (o sia contestata la sua designazione a esecutore), a provvedimenti conservativi dell'eredità e a misure di amministrazione corrente è manifesto (DTF 91 II 181 in fondo). Un esecutore testamentario agisce, del resto, sotto propria responsabilità e il suo operato è suscettibile di ricorso (DTF 91 II 182 in alto). Se non che, tutto si continua a ignorare in concreto su quanto il Pretore menzionerà – o non menzionerà – nel futuro certificato. Questa Camera non ha modo dunque di statuire al riguardo.
Si aggiunga che la decisione di condizionare il rilascio di un certificato di esecutore testamentario al passaggio in giudicato di una sentenza previa circa le intenzioni dell'autorità adita non può essere condivisa. Chiamato a emanare un certificato di esecutore testamentario, il Pretore ha due possibilità: o reputa adempiute le premesse per il rilascio ed emette il documento (dandosi contestazione, mediante decisione motivata) oppure, non ravvisandone le condizioni, respinge l'istanza. La sua decisione sarà poi impugnabile con appello (o reclamo). Se rilascia il certificato, deciderà l'autorità di appello (o di reclamo), su richiesta del ricorrente, se concedere effetto sospensivo all'impugnazione e inibire gli effetti dell'attestato per la durata della causa. Il rilascio di un certificato di esecutore testamentario è equiparato infatti a una “decisione in materia di misure cautelari”, per lo meno nel senso dell'art. 98 LTF (Piller in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 50 ad art. 517), sicché un appello non ha – come un reclamo – effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). Posticipando invece l'emanazione del certificato di esecutore testamentario al passaggio in giudicato di una sua previa dichiarazione d'intenti, il Pretore rende – senza esserne abilitato – l'appello (o il reclamo) provvisto di effetto sospensivo automatico. Ciò non è ammissibile.
Nelle circostanze descritte la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Pretore perché sciolga l'alternativa: o egli emana concretamente il certificato di esecutore testamentario provvisto di eventuali menzioni (dandosi il caso, con decisione motivata) oppure, non riscontrando gli estremi per il rilascio del certificato, respinge l'istanza. In esito al giudizio egli statuirà nuovamente anche sulle spese processuali e le ripetibili, ciò che rende senza oggetto la doglianza sollevata davanti a questa Camera da AP 1, il quale sostiene che in una procedura di volontaria giurisdizione le spese processuali rimangono a carico dell'istante, mentre un'indennità per ripetibili può essere riconosciuta solo su esplicita richiesta.
Le particolarità della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare il notaio istante a presentare osservazioni su un ricorso in merito alla formulazione di un certificato di esecutore testamentario non ancora emesso. Dall'altro questa Camera rinuncia a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio (analogamente: sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016, consid. 1.3 in fine con rinvio alla sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4). Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.
Le singolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali. Quanto alle ripetibili chieste da AP 1, non se ne legittima l'attribuzione, il ricorrente chiedendo invano a questa Camera di giudicare sulla formulazione di un certificato di esecutore testamentario che ancora non esiste. Né la Camera è un'autorità di vigilanza abilitata a indicare previamente all'autorità di primo grado come statuire in un determinato caso ove tale autorità si sia limitata a una dichiarazione d'intenti. Nelle condizioni descritte conviene, in definitiva, soprassedere alla riscossione di costi e rinunciare all'assegnazione di indennità.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un ricorso in materia civile concernente il rilascio o il diniego di un certificato di esecutore testamentario può vertere solo sulla violazione di diritti costituzionali, indipendentemente dal valore litigioso, come un ricorso sussidiario in materia costituzionale (Piller, op. cit., n. 50 in fine ad art. 517 CC).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).