Incarto n. 11.2017.68

Lugano, 8 maggio 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2016.14 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 3 maggio 2016 dall'

AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 5 luglio 2017 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 giugno 2017;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1, avvocato in proprio, è stato titolare dal 13 febbraio all'11 ottobre 2009 di una procura con diritto di firma individuale su quattro conti intestati presso la A__________ AG alla società __________ con recapito a . Beneficiario economico dei conti era __________ S, cittadino italiano residente a . Tali relazioni sono state estinte l'11 ottobre 2009 con un saldo di US$ 6 671 385.00, US$ 12 979 325.00, US$ 774 999.00 e US$ 563 991.00. La A AG è stata ripresa per fusione il 12 dicembre 2011 dal­l'AP 1.

B. Il 23 marzo 2015 ­l'AP 1 ha scritto al­l'AO 1 di avere aderito al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks pubblicato il 29 agosto 2013 dal Dipartimento di giustizia americano (The United States Departement of Justice, DoJ) d'intesa con il Consiglio federale. Tale programma (Joint Statement) prevede la collaborazione di banche svizzere e la trasmissione ad autorità americane di dati relativi a persone che per un valore di oltre 50 000 dollari potevano disporre di conti indiziati di avere un nesso con gli Stati Uniti (US Related Accounts), conti che sono stati chiusi tra il 1° agosto 2008 e il 31 dicembre 2014. Nella lettera la banca informava così AO 1 che, salvo opposizione da parte sua entro venti giorni, essa avrebbe comunicato al Dipartimento di giustizia americano il nome di lui e la funzione da lui svolta come procuratore dei conti. AO 1 ha comunicato alla banca il 14 aprile 2015 di opporsi a ogni forma di trasmissione. La banca ha confermato il 6 novembre 2015 l'intenzione di far seguire le informazioni citate.

C. AO 1 ha introdotto l'11 novembre 2015 un'istanza di conciliazione davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse vietato all'­AP 1 “e a tutte le sue succursali” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di comunicare al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (…) qualsia­si dato personale (nome, funzione ecc.)” che lo riguardas­se. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 5 febbraio 2016, di modo che il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.115). Il 3 maggio 2016 AO 1 ha adito così il Pretore con un'azio­ne ordinaria dal medesimo contenuto. Nella sua risposta del 6 giugno 2016 l'AP 1 ha postulato il rigetto della petizione. L'attore ha replicato l'11 luglio 2016 e la convenuta ha duplicato il 7 settembre 2016, ognuno mantenendo le proprie posizioni. Alle prime arringhe del 4 ottobre 2016 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è chiusa il 17 gennaio 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinun­ciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 aprile 2017 l'attore ha riaffermato la richiesta di giudizio iniziale. Nel proprio allegato del 27 aprile 2017 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con sentenza del 2 giugno 2017, il Pretore ha accolto la petizione e ha vietato all'AP 1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di comunicare al Dipartimento di giustizia americano “qualsiasi dato personale (nome, funzione ecc.) di AO 1”. Le spese processuali di

fr. 1500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al­l'at­tore fr. 5350.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2017 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto AO 1 censurava nella petizione sia una lesione della propria personalità (art. 28 cpv. 2 CC) sia una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (petizione, pag. 2 n. 2 in fine). Ora, un'azione a tutela della personalità non ha – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – carattere patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), come non ha indole patrimoniale – di regola – un'azio­ne tendente a impedire la consegna di dati personali ad autorità straniere da parte di istituti di credito (DTF 142 III 149 consid. 6). La riserva dell'art. 308 cpv. 2 CPC non riguarda quindi il caso precipuo. Quanto alla tempestività del rimedio, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 6 giugno 2017. Introdotto il 5 luglio 2017 l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello la convenuta acclude un messaggio di posta elettronica del 3 maggio 2017 in cui __________ M. , legale del Dipartimento di giustizia americano, comunica ad __________ D e a __________ H__________, patrocinatori della banca, che l'autorità statunitense non rinuncia all'ottenimento dei dati in questione. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in rassegna è anteriore alla sentenza impugnata, del 2 giugno 2017, ma susseguente al memoriale conclusivo della convenuta, del 27 aprile 2017. E dopo le arringhe finali non era più possibile sottoporre nuovi atti al Pretore (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 229). Nelle condizioni illustrate il documento in oggetto va dunque ritenuto ammissibile.

  2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la convenuta ha aderito al citato Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2, destinata agli istituti che non possono escludere di avere infranto il diritto interno americano. Ciò prevede la trasmissione al Dipartimento di giustizia statunitense di dati riguardanti consulenti finanziari, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, legali, contabili ecc. correlati a relazioni d'affari di almeno 50 000 dollari con clienti americani esistenti il 1° agosto 2008. A tal fine – ha continuato il Pretore – la banca ha ottenuto il 24 gennaio 2014 dal Dipartimento federale delle finanze un'autorizzazione a norma del­l'art. 271 CP per cooperare con le autorità statunitensi, onde la sua lettera del 23 marzo 2015 in cui essa informava l'attore di essere intenzionata a comunicare il nome di lui e la di lui funzione con riferimento ai quattro conti identificabili come US Related Accounts. AO 1 disponeva in effetti – ha accertato il Pretore – di una procura su relazioni intestate a una società panamense, estinte l'11 ottobre 2009 e facenti capo a un avente diritto economico residente negli Stati Uniti almeno fino al 26 settembre 2008.

Posto ciò, ha continuato il primo giudice, la comunicazione di dati personali all'estero non è lecita qualora la personalità dell'interes­sato possa subire grave pregiudizio, in particolare per l'assen­za nel Paese estero di una legislazione che assicuri una protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD). Gli Stati Uniti non assicurano un livello adeguato in materia di protezione dei dati, né il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks conferisce garanzie supplementari sotto questo profilo. La comunicazione di dati personali all'estero è dunque possibile – ha soggiunto il Pretore – unicamente se nella fattispecie ricorre una delle eccezioni previste dal­l'art. 6 cpv. 2 LPD (lex specialis del­l'art. 13 LPD). In concreto la banca si vale del­l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui la comunicazione di dati personali al­l'estero è consentita quando “la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”. Se non che – ha proseguito il Pretore – il solo interesse preponderante della banca non basta per sostanziare l'eccezione. La convenuta avrebbe dovuto dimostrare che la mancata trasmissione dei dati da parte sua potrebbe pregiudicare l'interesse pubblico nazionale o della piazza finanziaria svizzera, rispettivamente che le possibili ritorsioni americane (anche gravi) a carico suo, istituto che non è di importanza sistemica, sarebbero di pregiudizio per l'interesse pubblico nazionale o per la piazza finanziaria svizzera.

Sia come sia, il Pretore ha escluso che in concreto la mancata trasmissione dei dati da parte della convenuta al Dipartimento di giustizia americano possa implicare la denuncia dell'accordo di non perseguimento penale intercorso fra la banca e le autorità statunitensi (Non-Prosecution Agreement, NPA). L'attore – egli ha rilevato – ha svolto un ruolo marginale, limitandosi a eseguire decisioni prese dal beneficiario economico dei conti d'intesa con i funzionari dell'istituto di credito. Infine – egli ha epilogato – si volesse anche considerare il solo interesse della convenuta alla trasmissione dei dati, prescindendo dall'interesse pubblico nazionale o dall'interesse per la piazza finanziaria svizzera, esso non risulterebbe “preponderante” rispetto a quello dell'attore, il quale si troverebbe esposto al rischio che i dati in questione siano usati per scopi non prevedibili, compresi interrogatori, detenzioni e obblighi di cauzione a suo carico nel caso in cui egli venisse a trovarsi su suolo americano. E che probabilmente le autorità statunitensi già conoscano il nome di lui, il titolare dei conti aven­do aderito nel frattempo a una Voluntary Disclosure americana, rimane una congettura. Tutto ponderato, il Pretore ha ritenuto così provvista di buon diritto la richiesta di giudizio dell'attore e ha accolto la petizione.

  1. Nell'appello la convenuta sostiene in primo luogo che la trasmissione di dati al Dipartimento di giustizia americano non lede la personalità dell'attore seppure in materia di protezione dei dati gli Stati Uniti non assicurino un livello equiparabile a quello svizzero. L'accordo di non perseguimento penale intercorso fra la banca e le autorità americane – essa sottolinea – prevede che i dati oggetto del programma “vengono trasmessi in un quadro ben definito e regolamentato”, “verranno eventualmente utilizzati nel­l'ambito di possibili procedure giudiziarie negli Stati Uniti, volte in particolare al rispetto del diritto americano, e ciò con particolare riguardo alle pretese eventualmente vantate dal fisco americano nei confronti dei propri contribuenti”, e infine “verranno conservati solo il tempo necessario per l'avvio/svolgi­mento di tali procedure” (memoriale, punto 23).

In secondo luogo l'appellante fa valere che, fosse pure inadeguato il livello di protezione riservato dal diritto americano alla protezione dei dati personali, nel caso specifico la comunicazione al Dipartimento di giustizia statunitense si giustifica siccome “indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD. Il che non richiede, a suo parere, alcuna ponderazione d'interessi. La convenuta si duole inoltre che, pur avendo regolarmente sollevato il problema davanti al Pretore, la sua argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego di giustizia suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo (memoriale, punti 24 a 28).

In terzo luogo l'appellante allega che, non fosse indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia, nella fattispecie la comunicazione dei dati personali è “indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”, come prevede l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD in principio. A mente sua la comunicazione di dati personali nel caso specifico si impone per salvaguardare non solo la posizione della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della piazza finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una denuncia da parte americana dell'accordo di non perseguimento penale. Poco importa dunque che l'AP 1 sia o non sia di importanza sistemica, senza dimenticare che il gruppo vanta circa 1700 dipendenti e amministrava alla fine del 2016 un patrimonio di 118 miliardi di franchi. E ancor meno importa, soggiunge l'appellante, che l'attore abbia svolto un ruolo marginale nella gestione dei conti, l'obbligo di comunicazione alle autorità americane non dipendendo dall'importanza della funzione assunta dal soggetto. L'incriminazione della banca negli Stati Uniti – essa afferma – riaccen­derebbe il contenzioso fiscale con la Svizzera, onde l'interesse pubblico (e non solo della banca) a comunicare il nome di AO 1 al Dipartimento di giustizia americano (memoriale, punti 29 a 32).

Da ultimo l'appellante adduce che la comunicazione dei dati al Dipartimento di giustizia americano è sicuramente sorretta da un interesse pubblico “preponderante” nel senso del citato art. 6 cpv. 2 lett. d LPD. Se davvero ha svolto un ruolo puramente marginale nella gestione dei conti bancari – prosegue la convenuta – l'attore non corre alcun rischio concreto di essere perseguito negli Stati Uniti, tant'è che nessun impiegato o ex dipendente di una banca aderente al Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2 risulta essere stato indagato finora dalle autorità americane. Per di più, ­l'AP 1 non aveva neppure un US Desk negli Stati Uniti. Del resto, epiloga la convenuta, non fosse comunicato dalla banca, il nome dell'avvocato AO 1 potrà essere comunicato alle autorità statunitensi dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, cui l'autorità americana può sempre rivolgersi in via di assistenza amministrativa internazionale, per tacere del fatto che il nome di AO 1 è verosimilmente già noto all'amministrazione americana poiché il titolare dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a una Voluntary Disclosure (memoriale, punto 33).

La contestata trasmissione di dati personali al Dipartimento di giustizia americano non viola dunque – conclude l'appellante – l'art. 4 cpv. 2 e 3 LPD né il principio della proporzionalità (memoriale, punti 34 e 35).

  1. L'art. 6 cpv. 1 LPD stabilisce che i dati personali – ovvero tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile (art. 3 lett. a LPD) – “non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata”. Per protezione adeguata si intende un livello assimilabile a quello disposto dal protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (“Convenzione STE 108”: RS 0.235.11), entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2008. La disciplina della convenzione è stata ripresa anche dal­l'Unione europea nella Direttiva 95/46/CE. Se nel Paese di destinazione manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, possono essere comunicati dati personali dalla Svizzera unicamente alle condizioni previste dall'art. 6 cpv. 2 LPD.

a) Gli Stati Uniti assicurano una protezione adeguata alle persone fisiche solo nel caso di aziende che, avendo aderito allo Swiss-US Privacy Shield, figurano nell'elenco del Ministero del Commercio degli Stati Uniti (Department of Commerce, DOC) per avere assolto una procedura di certificazione americana relativamente ai dati personali che provengono dalla Svizzera (‟elenco dei Paesi” stilato dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza [IFPDT] in: ‹https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html›). Gli standard posti dal Privacy Shield per l'esportazione di dati personali dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sono gli stessi di quelli che regolano l'esportazione di dati provenienti dall'Unione europea. La procedura di certificazione, possibile dal 12 aprile 2017, riguarda tuttavia la trasmissione di dati personali ad aziende private americane. Le autorità americane non possono ottenere simile certificazione (sentenza del Tribunale di commercio del Canton Zurigo HG150229 dell'8 gen­­naio 2018, consid. 2.3.4; Reber, Datenlieferungen durch Banken an die USA bleiben unzulässig, in: Jusletter 28 mag­gio 2018, n. 6 con rinvio alla nota 15).

b) Ne deriva che, non garantendo gli Stati Uniti un livello di protezione adeguato in materia di dati personali, la trasmissione di tali dati ad autorità americane reca già di per sé un grave pregiudizio alla personalità dell'attore (nel senso del­l'art. 28 cpv. 2 CC), come stabilisce l'art. 6 cpv. 1 LPD, tranne che la comunicazione sia lecita in virtù di una delle eccezio­ni (esau­stive) contemplate dall'art. 6 cpv. 2 LPD. Contrariamente all'opinione della banca, non occorre dunque che nella fattispecie l'attore dimostri un grave pregiudizio. Tocca se mai all'appellante dimostrare che la trasmissione di dati personali si giustifica eccezionalmente in forza dell'art. 6 cpv. 2 LPD. La convenuta reputa – come detto – che, seppure il diritto americano non assicuri una tutela adeguata dei dati personali, una protezione sufficiente è garantita dall'accordo di non perseguimento penale intercorso fra AP 1 e le autorità statunitensi. Così argomentando, essa sembra invocare l'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD, stando al quale la comunicazione di dati personali può giustificarsi se “garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero”. In realtà, come si vedrà senza indugio, tale asserzione cade nel vuoto.

c) “Garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali” a norma del­l'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD sono i contratti modello o le clausole standard allestiti o riconosciuti dall'IFPDT, in particolare le clausole contrattuali standard dell'Unione europea, il contratto modello del Consiglio d'Europa per la garanzia di un'adeguata protezione nell'ambito del flusso di dati transfrontaliero e il contratto modello dello stesso IFPDT per l'esternalizzazione (outsourcing) di trattamenti di dati all'estero (IFPDT, La trasmissione dei dati all'estero in breve, dicembre 2018, n. 12, (‹https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html›). Il Pretore ha escluso che l'accordo di non perseguimento pena­le intercorso fra ­l'AP 1 e le autorità statunitensi sia equiparabile ai citati contratti o alle citate clausole standard, il suo punto n. 5 consentendo l'uso dei dati trasmessi “per ogni e qualsiasi scopo previsto dalla legge americana”, senza che il Dipartimento di giustizia statunitense abbia assunto alcun impegno in materia di protezione dei dati (sentenza impugnata, consid. 10.1). Con tale motivazione la convenuta non tenta nemmeno di confrontarsi. Ciò basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile.

d) Si aggiunga ad ogni buon conto che il menzionato punto n. 5 del­l'accordo fra ­l'AP 1 e le autorità statunitensi si limita a disporre (doc. 14):

Noting the importance attached by both sides to providing a high level of personal data and privacy protection for all individuals as provided in their laws, the signatories understand that, if personal data are provided, they should only be used for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in the United States or as otherwise permitted by U.S. law. Personal data should only be retained for so long as necessary for these purposes.

[Compte tenu de l'importance accordée par chaque partie à la protection des données personnelles et de la vie privée des personnes telle que requise par leurs lois respectives, les signataires entendent, en cas d'échan­ge de données personnelles, n'utiliser ces données que dans le cadre de procédures visant le respect du droit (qui peuvent comprendre des actions réglementaires) engagées aux États-Unis ou autorisées par le droit américain. Les données personnelles ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que nécessaire pour ces buts.]

In sostanza, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'autorità americana non fa che rinviare alla propria legge, la quale non garantisce però – come si è spiegato – un adeguato livello di protezione. Che i dati personali possano essere usati solo nel rispetto della legge nulla aggiunge alla protezione inadeguata dell'ordinamento americano. Anzi, la possibilità da parte americana di conservare i dati a tempo indeterminato, finché ciò sia necessario, va in tutt'altro senso. Ne deriva che il punto n. 5 del noto accordo non può manifestamente considerarsi una garanzia contrattuale sufficiente nell'accezione dell'art. 6 cpv. 2 lett. a LPD.

  1. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se la contestata trasmissione di dati personali al Dipartimento di giustizia americano si legittimi – sempre in via d'eccezione – alla luce dell'art. 6 cpv. 2 lett. d prima ipotesi LPD, qualora la comunicazione sia “indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”. A tal fine occorrono nondimeno tre requisiti cumulativi: che sussista un interesse pubblico, che l'interesse pubblico sia preponderante e che la comunicazione dei dati al­l'estero sia indispensabile per la tutela di tale interesse pubblico preponderante (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2).

a) L'interesse pubblico è dato ove sia in gioco la stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria svizzera. Di per sé l'interesse della banca alla propria sopravvivenza non è sufficiente, trattandosi di un interesse pubblico e non privato (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.1 con rinvio).

L'interesse pubblico dev'essere inoltre preponderante rispetto all'interesse del terzo chiedente che i suoi dati personali non siano comunicati all'estero. In tale ambito il giudice deve ponderare equamente i contrapposti interessi del caso specifico (art. 4 CC), tenendo conto di tutte le particolarità concrete al momento di prendere la decisione (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.2 con rinvio).

La comunicazione infine dev'essere indispensabile per salvaguardare l'interesse pubblico preponderante. Trattandosi di trasmettere dati personali al Dipartimento di giustizia americano nel quadro di un accordo di non perseguimento pena­le stipulato con una banca, la comunicazione deve risultare strettamente necessaria nel senso che, senza tale comunicazione, il contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati Uniti tornerebbe ad acuirsi, l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne risentirebbe e ciò nuocerebbe alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3 con rinvio).

b) Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, sottoscrivendo il programma di collaborazione tra banche svizzere e autorità statunitensi (Joint Statement), il Consiglio federale ha assicurato al Dipartimento di giustizia americano che il diritto svizzero consente la partecipazione effettiva delle banche a tale programma. Esso ha garantito, in altri termini, che materialmente la legge svizzera autorizza le banche a comunicare dati personali di terzi (consulenti finanziari o della clientela, gestori patri­moniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali, contabili) in conformità alle condizioni poste dal programma americano. Ciò non significa che le banche debbano comunicare dati personali di terzi, astrattamente e automaticamente, anche in assenza di qualsiasi minaccia per l'interesse pubblico nazionale. Occorre esaminare piuttosto se la comunicazione dei dati sia indispensabile nel caso specifico. La legge sulla protezione dei dati tutela la personalità e i diritti fondamentali delle persone che sono oggetto – appunto – di un trattamento di dati (consulenti finanziari o della clientela, gestori patri­moniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali, contabili). Ammettere sistematicamente la comunicazione di tali dati significherebbe lasciare indifesa la personalità dei soggetti quand'anche ciò non fosse necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Incombe perciò alla banca dimostrare che, al momento della decisione, nella fattispecie la mancata comunicazione dei dati comporterebbe necessariamente una nuova ascesa del contenzioso fiscale con gli Stati Uniti e costituirebbe una minaccia per la piazza finanziaria elvetica, oltre che per la reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale (sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3 con rinvio).

c) Nel caso specifico l'appellante ripete che la comunicazione dei dati litigiosi al Dipartimento di giustizia americano si impone per salvaguardare non solo la posizione della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della piazza finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una denuncia da parte americana dell'accordo di non perseguimento penale. Anzi, un'incriminazione della banca negli Stati Uniti riacuirebbe proprio il contenzioso fiscale con la Svizzera. Ora, che in concreto la trasmissione dei dati possa – almeno in linea di principio – giovare alla stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria elvetica è possibile. Che tale interesse pubblico prevalga sull'interesse dell'attore a non vedere trasmessi i propri dati personali a uno Stato estero, il quale non assicuri adeguata protezione a tali dati, è già più opinabile. Ma che la comunicazione sia indispensabile perché senza di essa il contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati Uniti tornerebbe ad acuirsi, l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne soffrirebbe e ciò nuocerebbe alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale non si desume da alcun elemento agli atti.

Certo, l'appellante evoca il rischio che la mancata comunicazione al Dipartimento di giustizia americano induca le autorità statunitensi a denunciare l'accordo di non perseguimento pena­le stipulato con la banca e ad avviare una procedura penale (o amministrativa) nei suoi confronti. A parte il fatto però che un perseguimento della banca non corrobora, di per sé, il rischio di un nuovo inasprimento del contenzioso fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, nemmeno risulta che la comunicazione dei dati in questione sia “indispensabile” per la sopravvivenza della banca. Intanto non risulta che quest'ultima abbia subìto particolari pressioni dal Dipartimento di giustizia americano. Inoltre le autorità statunitensi si sono impegnate, nel caso in cui ravvisino la violazione di un accordo di non perseguimento penale con una banca, a interpellare quest'ultima per scritto prima di procedere a incriminazioni. La banca ha allora la possibilità di illustrare per scritto entro 30 giorni la natura e le circostanze del caso, come pure i provvedimenti adottati per rimediare alla situazione (sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019). Non consta che nella fattispecie si sia arrivati a tanto.

Del resto, neppure il messaggio di posta elettronica prodotto per la prima volta in appello con cui il legale del Dipartimento di giustizia americano conferma ai patrocinatori della banca che l'autorità statunitense non rinuncia all'ottenimento dei dati sui conti in questione (sopra, consid. 2) prospetta sanzioni nel caso in cui la legge svizzera impedisca alla convenuta di comunicare il nome del procuratore dei conti. A torto poi l'appellante asserisce che le autorità americane potrebbero ottenere il nome del procuratore dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito di una richiesta di assistenza amministrativa internazionale. Se intende trasmettere documenti negli Stati Uniti in virtù del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks su richiesta di autorità americane l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve infatti annerire tutti gli elementi che permettono di identificare impiegati bancari, avvocati o notai (DTF 144 II 29). Se fosse vero infine che il nome di AO 1 è verosimilmente già noto alle autorità americane perché il titolare dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a una Voluntary Disclosure, tanto meno il carattere della comunicazione può dirsi “indispensabile” (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 4A_174/2018 del 22 agosto 2018, consid. 4.1). Anche a tale proposito l'appello manca perciò di consistenza.

  1. Rimane da esaminare se la comunicazione al Dipartimento di giustizia statunitense si giustifichi siccome “indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD. Al riguardo la convenuta si duole preliminarmente che, pur avendo regolarmente invocato la norma davanti al Pretore, la sua argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego di giustizia suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo.

a) Una violazione del diritto d'essere sentito comporta – per principio – l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, tuttavia, che una simile violazione può ritenersi sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto. Ciò vale in particolare ove l'inosservanza del diritto d'essere sentito non risulti particolarmente grave, sicché l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice apparirebbe un provvedimento sproporzionato, suscettibile di causare inutili perdite di tempo (v. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, con rinvii; analogamente: Sut­ter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Ha­sen­­­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO, 3ª edi­zione, n. 27 ad art. 53).

b) Nel caso in esame l'appellante ha avuto modo di far valere liberamente le sue ragioni dinanzi a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Cassare l'intera sentenza impugnata per rimediare unicamente a un difetto di motivazione su un singolo punto riuscirebbe inoltre sproporzionato e dilazionerebbe inutilmente il processo. Conviene quindi vagliare la doglianza nell'ambito del presente giudizio. Ora, l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD concede la possibilità – tra le note eccezioni – di trasmettere dati personali in un Paese estero che non garantisce un livello di protezione adeguato qualora tale comunicazione sia indispensabile “per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia”. La norma si riferisce alla trasmissione di dati personali concernenti un terzo a un'autorità giudiziaria o a un tribunale arbitrale in vista di far valere nei confronti del terzo (o di difendere da pretese del terzo) determinati diritti in una causa civile, penale o am­mi­nistrativa.

Anche nel caso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD la trasmissione dev'essere ad ogni modo “indispensabile” e i dati personali devono essere strettamente correlati al procedimento in corso. Prima di eseguire la comunicazione occorre così – contrariamente a quanto sostiene la convenuta – ponderare gli interessi in campo. Se il diritto in questione può essere fatto valere (o può essere difeso) anche senza la trasmissione dei dati personali, l'interesse del terzo alla protezione delle infor­mazioni che lo riguardano prevale. Inoltre, se sussistono dubbi sul rispetto del principio della finalità da parte dell'autorità estera, occorre rinunciare alla comunicazione (IFPDT, Spiegazioni concernenti la comunicazione di dati a carattere personale all'estero secondo la LPD riveduta, gennaio 2017, pag. 8 in basso (‹https://www.edoeb.admin. ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/ uebermittlung-ins-aus­land.html›).

c) In concreto l'appellante non indica per far valere o per difendere quale diritto si giustificherebbe di trasmettere dati personali dell'attore a un Paese estero che non garantisce a tali dati un livello di protezione adeguato. Essa sembrerebbe alludere – implicitamente – alla necessità di difendersi dal rischio di una denuncia dell'accordo di non perseguimento penale da parte del Dipartimento di giustizia americano. Ammesso e non concesso tuttavia che una tale eventualità (per altro astratta) rientri nella nozione di “accertare, eser­citare o far valere un diritto in giustizia” nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD, anche la comunicazione di dati personali per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia deve risultare “indispensabile”. E la convenuta non pretende che il carattere indispensabile della comunicazione abbia un significato diverso nelle due eventualità previste dal­l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui “indispensabile” equivale a “strettamente necessario”. Non giova ripetere perciò quanto si è esposto nel consid. 6c, cui si rinvia.

  1. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. È vero che PA 2 è contitolare dello studio legale in cui opera AO 1, ma è altrettanto vero ch'essa non può presumersi dipendente o semplice ausiliaria del medesimo, come se questi avesse patrocinato sé stesso, né l'appellante ha adombrato un'evenienza del genere nel quadro di una possibile replica spontanea.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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