Incarti n. 11.2017.6 11.2017.7
Lugano 13 giugno 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2015.116 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 settembre 2015 da
AP 1 (1999), (già rappresentati dalla madre RA 1 e già patrocinati dall' PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 12 gennaio 2017 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 30 dicembre 2016 (inc. 11.2017.6) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2017.7);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 novembre 2007 il Tribunale circondariale di __________ ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1965) e RA 1 (1973), cittadina rumena, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio che prevedeva l'affidamento dei gemelli AP 1 e AP 2 (nati il 13 giugno 1999) alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, e l'obbligo per AO 1 di versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 800.– mensili per ogni figlio sino al 12° anno di età, aumentato a fr. 1000.– mensili fino alla conclusione della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi). A quel tempo AO 1 era agente della polizia cantonale di . In procinto di ottenere un diploma commerciale, RA 1 era impiegata a tempo parziale come traduttrice. Nel gennaio del 2009 essa si è trasferita con i figli a . Nel 2010 AO 1 si è risposato con __________ B (1963). Nel marzo del 2015 RA 1 è stata assunta come segretaria dalla S di __________.
B. Il 14 settembre 2015 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – di modificare la sentenza di divorzio nel senso di aumentare dal settembre del 2014 il contributo alimentare in loro favore a fr. 1860.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi, e di obbligare il padre a coprire la metà delle loro spese straordinarie (fr. 5085.55 complessivi) sostenute fino ad allora dalla madre. L'aumento del contributo alimentare è stato postulato già in via cautelare. All'udienza del 5 ottobre 2015, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo nondimeno il pagamento di spese straordinarie per fr. 811.50 in favore di AP 1 e per fr. 697.65 in favore di AP 2. Gli istanti hanno replicato, il convenuto ha duplicato. Entrambe le parti hanno notificato prove.
C. L'istruttoria cautelare si è conclusa il 10 maggio 2016 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 1° luglio 2016 gli istanti hanno chiesto di aumentare il contributo alimentare in loro favore a fr. 1860.– mensili ciascuno dal settembre al dicembre del 2015 e a fr. 1835.– mensili ciascuno da allora in poi, assegni familiari non compresi. Nel proprio allegato, del 27 giugno 2016, AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza e con rettifica del 30 giugno 2016 ha rivendicato un'indennità per ripetibili di fr. 15 000.–. Entrambe le parti hanno presentato osservazioni spontanee in cui hanno mantenuto il rispettivo punto di vista. Statuendo con decreto cautelare del 30 dicembre 2016, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza senza prelevare tasse né spese. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli istanti è stata respinta.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 gennaio 2017 nel quale chiedono che, conferito loro il gratuito patrocinio, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la loro istanza cautelare e di ammetterli al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2017 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 20 febbraio 2017 AP 1 e AP 2 hanno presentato una replica spontanea, confermando le loro richieste. In una duplica spontanea del 24 febbraio 2017 AO 1 ha contestato la tempestività della replica.
E. Su richiesta del presidente di questa Camera, RA 1 ha trasmesso il 20 marzo 2017 un aggiornamento dei propri redditi, precisando di avere cominciato a lavorare nel gennaio del 2017 per la società S__________ AG, , impiego di cui il 21 marzo 2017 ha annunciato la cessazione. L'11 settembre 2017 essa ha poi comunicato di essere stata assunta dalla I SA di __________. In memoriali del 18 settembre, 2 ottobre e 5 ottobre 2017 le parti si sono espresse sui nuovi fatti e sulla nuova documentazione assunta.
F. Constatato che nel frattempo gli istanti erano diventati maggiorenni, il vicepresidente della Camera ha invitato i medesimi a far seguire una procura che abilitasse la loro legale a patrocinarli in giudizio, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come mancato rilascio della procura. AP 1 e AP 2 non hanno reagito.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2018.36 del 26 aprile 2018, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nell'ambito di simili azioni sono retti – come di norma – dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigioso essendo l'aumento del contributo alimentare per i figli da fr. 1000.– mensili a fr. 1860.– mensili ciascuno dal settembre al dicembre del 2015 e a fr. 1835.– mensili dal gennaio del 2016 fino al termine della formazione scolastica o professionale. Se una parte in causa poi ricorre anche contro un eventuale rifiuto del gratuito patrocinio, la relativa censura va fatta valere nel quadro dell'appello medesimo. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice degli istanti il 2 gennaio 2017. Introdotto il 12 gennaio successivo (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.
I. Sul contributo di mantenimento per i figli
Riguardo a AO 1, il Pretore aggiunto ne ha determinato il reddito in fr. 8763.35 mensili (stipendio fr. 7954.90, locazione di un capannone fr. 600.–, locazione di un posteggio, di uno spazio pubblicitario e di una stalla fr. 208.35 complessivi) e il fabbisogno minimo in fr. 4737.– mensili (metà del minimo esistenziale per coniugi fr. 850.–, oneri ipotecari fr. 676.–, premio della cassa malati fr. 235.–, spese mediche fr. 81.80, ‟terzo pilastroˮ fr. 638.50, manutenzione della casa fr. 100.–, assicurazione ‟coseˮ fr. 25.–, assicurazione ‟mobiliˮ fr. 104.–, ‟elettricità, acqua casaˮ fr. 421.65, tassa di canalizzazione e depurazione fr. 68.50, costi ‟auto ass., tassa circ. leasingˮ fr. 878.65, ‟pagamento debitoˮ fr. 263.–, imposte fr. 395.75), accertando un margine disponibile di fr. 2024.50 mensili dopo il versamento del contributo per i figli (di fr. 2000.– mensili).
Quanto agli istanti, il Pretore aggiunto ha stimato il loro fabbisogno in denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella (edizione 2015) di fr. 1860.– mensili, egli ha adattato il costo dell'alloggio e ha dedotto l'assegno familiare. Ha appurato così il fabbisogno in denaro di AP 2 in fr. 1813.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1680.– mensili. Dal dicembre del 2015 egli ha stralciato inoltre la posta per cura e educazione, la madre disoccupata potendo provvedere in natura, e ha adeguato gli assegni familiari, stabilendo il fabbisogno in denaro di AP 2 in fr. 1568.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1435.– mensili. Accertato ciò, per il primo giudice gli istanti non versano in una situazione di ammanco, sicché non vi è alcuna urgenza di aumentare in via cautelare il contributo alimentare in loro favore. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.
Chiamato a statuire già a titolo cautelare in una causa volta alla modifica di contributi di mantenimento dovuti per sentenza di divorzio, il giudice può modificare o sopprimere tali contributi solo eccezionalmente e con grande cautela, ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale 5A_274/2016 del 26 agosto 2016 consid. 4.1 in SJ 139/2017 pag. 41). Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della procedura (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 4 con rinvii). Un provvedimento cautelare può essere pertanto adottato ove appaia urgente e indispensabile, in analogia con quanto prevede l'art. 303 CPC (art. 281 segg. vCC: I CCA, sentenze inc. 11.1999.26 del 22 giugno 2001 e inc. 11.1999.102 del 25 luglio 2000 consid. 3 con rinvio a Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 53 ad art. 134 CC; v. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 7 ad art. 286; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 96 ad art. 286 CC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 190 ad art. 157 vCC; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 48 ad art. 157 vCC). Tale è il caso ove il figlio debba far capo senza indugio a un contributo alimentare più elevato (urgenza), e ciò per il sensibile aumento dei suoi bisogni (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore.
Nella fattispecie, per il Pretore aggiunto “non può essere seriamente posto in dubbio” che il fabbisogno in denaro di un figlio sedicenne non sia più quello di uno di 8 anni. Il che è vero. Ma ciò ancora non significa che giustifichi un aumento già in via cautelare dei contributi di mantenimento destinati ai figli nella sentenza di divorzio. A maggior ragione ove si pensi che la sentenza di divorzio contemplava già un adeguamento dei fabbisogni in denaro secondo le progressive fasce d'età sulla base delle note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo e che i contributi sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per il che seguono automaticamente l'evoluzione del rincaro. Quale sia l'urgenza e quale circostanza particolare sia intervenuta gli appellanti non spiegano né si evince dagli atti. Sia come sia, e come si vedrà in appresso, si volesse pur presumere che i fabbisogni in denaro non siano più congrui e si volesse tenere conto degli accresciuti bisogni dei figli applicando ex novo la tabella 2015 delle note raccomandazioni, il fabbisogno in denaro dei ragazzi pendente causa risulta garantito. Nella situazione descritta giova esaminare prioritariamente, pertanto, la situazione economica di RA 1.
a) Gli appellanti lamentano che il Pretore aggiunto abbia considerato anche il certificato di salario del dicembre 2015, mentre il rapporto di lavoro con la S__________ è terminato il 30 novembre 2015. Si dolgono inoltre che il primo giudice ha incluso nella media dei redditi un bonus occasionale versato in settembre, così come il pagamento delle vacanze non godute riconosciute in novembre. Per il periodo successivo, gli appellanti criticano il reddito ipotetico imputato alla madre come traduttrice, ricordando che eventuali entrate accessorie non si aggiungono all'indennità di disoccupazione.
b) In merito allo stipendio percepito dalla S__________, è vero che il Pretore aggiunto ha indicato di avere considerato la media “da settembre a dicembre 2015”. Se non che, la ‟busta pagaˮ del 3 dicembre 2015 riguarda pacificamente lo stipendio del novembre precedente. Al proposito non soccorre pertanto diffondersi.
c) Quanto al bonus/premio di fr. 1875.– indicato nel conteggio di settembre 2016, è vero che nel reddito di un dipendente non vanno considerati introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017 consid. 4a). In concreto, tuttavia, i conteggi di stipendio prodotti dagli istanti attestano che la lavoratrice ha ottenuto bonus/premi anche nei mesi di aprile (fr. 500.–) e maggio 2015 (fr. 714.–: doc. S, 5° e 6° foglio). A un sommario esame tale indennità supplementare appare quindi un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Non è tale, per contro, l'indennità in denaro per vacanze non godute, la quale può essere versata solo dopo la fine del rapporto di lavoro, ovvero quando diventa impossibile fruire delle vacanze perché il contratto d'impiego è terminato (art. 329d cpv. 2 CO; DTF 136 III 94 consid. 3.1 con rinvii; II CCA, sentenza inc. 12.2016.206 del 12 settembre 2017 consid. 5.1).
d) Visto quanto precede, dallo stipendio di novembre 2015 andrebbe dedotta la citata indennità per complessivi fr. 1800.–. Non va trascurato tuttavia che, come risulta dal relativo conteggio, nel settembre precedente l'interessata aveva beneficiato di un anticipo di fr. 1912.50 non considerato dal primo giudice nel calcolo della media. Ne segue che, nel complesso, a un sommario esame il reddito da attività dipendente di fr. 4350.– mensili accertato dal Pretore aggiunto resiste alla critica. A tale importo vanno addizionati fr. 160.– per l'attività d'interprete, per complessivi fr. 4510.– mensili.
e) Riguardo al reddito dal 1° dicembre 2015, dagli atti istruttori assunti in pendenza di appello si evince che nel 2016 RA 1 ha guadagnato in media fr. 125.– mensili come traduttrice (conteggi allegati alla lettera del 20 marzo 2017). Comunque sia, si volesse anche tenere conto di un reddito di lei di soli fr. 3600.– mensili, la situazione degli istanti non muterebbe, come si vedrà oltre (consid. 10).
a) Il mero rinvio degli appellanti a memoriali di prima sede non è una motivazione sufficiente nel senso dell'art. 311 CPC e rende finanche irricevibile l'appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto 2017 consid. 7c). Inoltre gli interessati nemmeno cifrano l'ammontare del fabbisogno minimo materno, il che rende l'appello una volta di più irricevibile (DTF 142 III 104 consid. 3.3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015 consid. 6).
b) A parte quanto precede, in merito all'onere fiscale è possibile che il Pretore aggiunto si sia fondato sulla tassazione del 2014, la quale attestava un reddito inferiore (doc. U). Sta di fatto che se in quell'anno la contribuente esercitava soltanto un'attività lucrativa a tempo parziale, essa era ancora tassata per il contributo di mantenimento ricevuto. Tenuto conto che tale prestazione è in seguito venuta a cadere, il maggior reddito del 2015 può dirsi tutto sommato compensato. A un sommario esame non si scorgono ragioni quindi per scostarsi dalla stima del Pretore aggiunto.
c) Quanto alle spese d'automobile, il primo giudice non ne ha tenuto calcolo perché “a detta della stessa madre degli istanti, al momento dell'introduzione della causa, non ne possedeva causa ristrettezze finanziarie”. Con tale argomentazione gli appellanti non si confrontano minimamente. Certo, in pendenza di appello essi hanno addotto che la loro madre ha dovuto acquistare un'automobile per recarsi sul nuovo posto di lavoro a __________ (lettera dell'11 settembre 2017). Se non che, per tacere del fatto che i costi di fr. 914.30 mensili andrebbero riconosciuti solo dall'aprile 2017, da tale data il reddito di lei andrebbe rivalutato ad almeno fr. 5000.– mensili.
d) Per quel che attiene ai corsi di formazione infine, nulla rende verosimile la necessità di aggiornamenti, di modo che la spesa non rientra nel fabbisogno minimo, che può rimanere invariato a fr. 2695.– mensili.
a) Relativamente alla posta “cura e educazione” prevista dalle note raccomandazioni, il Pretore aggiunto ha rilevato che si giustificava di togliere l'importo figurante nella tabella poiché, trovandosi in disoccupazione, la madre può fornire tali prestazioni in natura. Ora, che una persona alla ricerca di un impiego debba rispettare gli obblighi imposti dalla legge sulla disoccupazione è pacifico. L'importo per cura e educazione delle citate raccomandazioni, tuttavia, si riferisce solo a persone attive professionalmente. In tal caso si monetizza la relativa posta contemplata dalle raccomandazioni secondo il grado d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018 consid. 10). In concreto RA 1 non lavora. Inoltre, salvo generici rinvii alle disposizioni della legge sulla disoccupazione, nulla è dato di sapere in merito a passi concreti da lei intrapresi durante il relativo periodo. Il solo obbligo di partecipare a colloqui e ricerche di lavoro non basta, a un sommario esame, per ritenere che essa non potesse prestare cura e educazione ai figli.
b) Non si disconosce che il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), la quale si applica anche alle cause già pendenti (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC). Da allora la posta per cura e educazione della tabella correlata alle menzionate raccomandazioni va sostituita così da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettivamente al figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale importo fosse quello esemplificato da Jungo/Aebi-Müller/ Schweighauser (Der Betreuungsunterhalt in: FamPra.ch 2017 pag. 171), Stoudmann (Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste, in: RMA/ZKE 2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla madre affidataria nel caso specifico per coprire il proprio fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018 consid 11). Nella fattispecie tuttavia RA 1 è in grado di sopperire autonomamente alle proprie necessità. Non può farsi questione dunque di contributo di accudimento.
II. Sul gratuito patrocinio e sulle spese
Basilea 2010, n. 27 ad art. 276; Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art. 276 CC). L'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne comprende invero – per principio – anche il finanziamento di spese giudiziarie, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari; l'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr. DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). In concreto gli istanti non pretendono che i loro genitori versino in gravi ristrettezze, men che meno ove si pensi che a loro dire il padre ha una disponibilità di oltre fr. 5000.– mensili. Nulla impediva loro perciò di chiedere la condanna del convenuto a elargire una congrua indennità che consentisse loro di finanziare le spese di patrocinio. Ciò preclude, già di primo acchito, il conferimento del beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).
III. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2308.50 complessivi per ripetibili alla controparte.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
–; –; – avv..
Comunicazione a:
– avv. (dispositivi n. 1 e 3);
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).