Incarto n. 11.2017.52
Lugano, 27 luglio 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2016.107 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu
(1922–2014), già in (D),
giudicando sull'appello (Widerspruch, Einsprache) del 12 marzo 2017 presentato da
AP 1 (F)
(con recapito presso __________ BL)
contro la decisione del 4 febbraio 2016 con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratrice della successione per i beni situati in Svizzera l'
avv.
successione di cui risultano eredi legittimi, oltre all'appellante,
AO 1 (D)
AO 2 (D) e
AO 3 (D);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con decisione del 4 febbraio 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato un amministratore alla successione fu __________ __________ (deceduto il 1° dicembre 2014 con ultimo domicilio a __________, nel __________), per i beni situati in Svizzera, nella persona dell'avv. __________ __________;
che, venuta a conoscenza di tale decisione, AP 1, figlia del defunto, ha scritto il 12 marzo 2017 al Pretore di opporsi alla designazione dell'amministratrice;
che il Pretore ha fatto seguire lo scritto a questa Camera per competenza;
che il 10 maggio 2017 AP 1 è stata invitata dal presidente della Camera a depositare entro il 12 giugno 2017 un anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC);
che AP 1 ha chiesto il 28 maggio 2017 di ricevere una copia della decisione impugnata, di sospendere la procedura di appello e di prorogare la scadenza del termine per il versamento dell'anticipo fino al momento in cui essa avesse avuto modo di esprimersi sulla decisione del Pretore;
che con decreto del 7 giugno 2017 il presidente di questa Camera ha trasmesso alla richiedente una copia della decisione impugnata, ma ha respinto la postulata sospensione della procedura di appello e la dilazione del termine per il deposito dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presunte;
che il 13 giugno 2017, non risultando alcun versamento, il presidente di questa Camera ha impartito a AP 1 un ultimo termine improrogabile fino al 26 giugno successivo per depositare l'anticipo di fr. 1000.– con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico (art. 101 cpv. 3 CPC);
che con decreto del 27 giugno 2017, scaduto anche il termine di grazia, il presidente della Camera ha invitato AP 1 a documentare l'avvenuto versamento, precisandole che il silenzio sarebbe stato interpretato come mancato versamento dell'anticipo entro la scadenza fissata;
che AP 1 ha inoltrato il 2 luglio 2017 al Tribunale d'appello un “reclamo contro le decisioni in materia di anticipazione di fr. 1000.– (art. 99, 103 CPC)” in cui ha chiesto di ridurre l'anticipo per le spese processuali presumibili a fr. 200.–;
che il Tribunale d'appello ha fatto seguire il “reclamo” al Tribunale federale per competenza;
che con sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha trattato il “reclamo” come ricorso, l'ha dichiarato inammissibile e ha posto le spese giuridiziarie di fr. 200.– a carico dell'interessata;
che, ripristinando la decisione del Tribunale federale la litispendenza del caso sul piano cantonale, si può solo constatare come AP 1 non abbia dato seguito alla richiesta di depositare l'anticipo per le spese processuali presumibili nemmeno entro il termine di grazia;
che nelle circostanze descritte l'appello del 12 marzo 2017 (Widerspruch, Einsprache) sfugge a ogni esame, come si era specificato esplicitamente nel decreto presidenziale del 13 giugno 2017;
che le spese dell'attale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che la riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario cantonale, onde l'opportunità di rinunciare – eccezionalmente – a prelievare costi, mentre non si pone problema di ripetibili, il rimedio giuridico non essendo stato notificato agli altri eredi fu __________ __________ per osservazioni;
che per quanto riguarda i rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
che nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile in ogni modo far valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 11 all'introduzione degli art.551–559 CC);
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a.
Comunicazione:
–(D); –(D); –(D); – – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).