Incarto n. 11.2017.39
Lugano 29 gennaio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2016.537 (vigilanza sull'esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, promossa con istanza del 6 luglio 2016 da
AP 1 (patrocinato dagli avvocati PA 1 e PA 1 )
contro
AO 1 ), e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 )
quali esecutori testamentari di
B__________ (1941-2006), già in __________,
giudicando sull'appello del 30 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 marzo 2017;
Ritenuto
in fatto: A. B__________ (1941), cittadina germanica con ultimo domicilio a , è deceduta a __________ il 29 novembre 2006, lasciando il marito I (1961), sposato il 7 ottobre 2005. Prima del matrimonio, l'8 settembre 2005 i fidanzati avevano stipulato un contratto matrimoniale e successorio in cui dichiaravano – fra l'altro – di adottare la separazione dei beni (art. 247 segg. CC), di rinunciare alla rispettiva porzione legittima riservandosi la facoltà di disporre liberamente dei propri beni mediante disposizione di ultima volontà e, in caso di premorienza della moglie o di morte del marito, designavano AO 1 e AO 2 quali esecutori testamentari. In un testamento olografo del 21 settembre 2005, integrato il 4 novembre 2005, B__________ ha disposto vari legati e ha istituito suoi eredi il (futuro) marito I__________ unitamente a un nipote di lei, AP 1 (1962). Per il resto essa ha confermato la nomina a esecutori testamentari di AO 1 e AO 2, i quali sono stati chiamati anche a rivestire funzioni dirigenziali in tutte le società e persone giuridiche facenti parte della successione, in modo da rappresentare la maggioranza delle quote sociali e garantire l'esecuzione delle volontà di lei.
B. Il contratto matrimoniale e successorio dell'8 settembre 2005, come pure il testamento olografo del 21 settembre 2005 e il codicillo del 4 novembre 2005, sono stati pubblicati il 15 dicembre 2006 dal notaio __________ N__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Il 3 settembre 2008 I__________ e AP 1 hanno sottoscritto, unitamente ai due esecutori testamentari, un contratto di divisione ereditaria in cui elencavano partitamente i beni assegnati all'uno e all'altro erede, specificando che i valori patrimoniali non attribuiti dalla disponente all'uno o all'altro erano destinati, secondo la volontà della medesima, alla __________ I__________ und W__________ (Liechtenstein), costituita il 9 febbraio 2007. Il contratto di divisione è stato regolarmente eseguito.
C. Il 27 ottobre 2015 AP 1 ha presentato all'Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni, per il tramite della I__________ SA di , una denuncia spontanea in cui dichiarava beni non dichiarati al fisco e si riservava di completare l'istanza non appena avesse avuto accesso agli atti della successione fu B, chiesti invano ai due esecutori testamentari. In seguito all'autodenuncia l'Ufficio delle procedure speciali ha invitato l'istante, il 30 marzo 2016, a trasmettere entro un mese svariati documenti menzionati nel contratto di divisione, e in specie:
– copia completa degli allegati n. 1, 4 e 5 dell'atto di divisione (Teilungsvertrag, pag. 28).
– dichiarazione di garanzia (Sicherstellung der Schuldverpflichtung) in favore della Banca __________ per € 5 000 000.– (Teilungsvertrag, punto 5.5) con:
atto di garanzia a favore della banca __________;
contratto di prestito al beneficio della garanzia bancaria rilasciata in favore della Banca __________;
saldo del debito il 31 dicembre di ogni anno dal 2007 al 2015;
ammontare degli interessi passivi annui conteggiati e/o addebitati nel medesimo decennio;
indicazione del debitore al quale gli interessi passivi sono addebitati;
copia degli estratti conti per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito di citati € 5.0 milioni presso una fondazione (come indicato nel Teilungsvertrag, punto 5.5).
– riguardo alla fondazione (Teilungsvertrag, punto 5.5, dichiarata essere dall'istante essere la __________):
atto costitutivo;
statuto e statuto aggiuntivo (Beistatut);
elenco beneficiari;
qualifica dei versamenti incassati annualmente, se reddito, consumo di sostanza o altro;
estratti conto fiscali il 31 dicembre di ogni anno, dal 2006 al 2015 dei conti bancari.
– riguardo alla B__________, I__________ und W__________, come da testamento, punto 7, e dal Teilungsvertrag, punto 6:
dichiarazione di uno degli esecutori testamentari in merito ai diritti dell'istante quale beneficiario della B__________, I__________ und W__________, rispettivamente ammontare di eventuali elargizioni percepite nel periodo 2007/2015;
copia dello statuto e/o statuto aggiuntivo e/o regolamento interno che disciplina i diritti dell'istante e quelli dei suoi figli quali beneficiari della fondazione;
documentazione relativa a tutti i versamenti (beni mobili e immobili) effettuati alla fondazione dal 2006 a oggi;
– riguardo all'attribuzione di fr. 70 000.– alla Fondazione B__________, I__________ und W__________ (Teilungsvertrag, punto 10 cpv. 2):
dichiarazione di attribuzione di fr. 70 000.– alla citata fondazione e comprova dell'avvenuto accredito dal Nachlasskonto, come indicato nel Teilungsvertrag;
– riguardo al saldo attivo (Kontoguthaben) presso la società S__________ come da Teilungsvertrag, punto 9:
saldo del conto il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008;
interessi attivi maturati e/o incassati su quel conto per il medesimo biennio;
destinazione dei fondi depositati sul conto (copia degli addebiti bancari per l'uscita) nel periodo dal decesso della defunta B__________ all'estinzione;
– riguardo all'investimento di € 250 000.– gestito dalla W__________ & P__________ AG:
dichiarazione/attestazione di deposito e stato dell'investimento il 31 dicembre di ogni anno, dal 2007 al 2014;
dettaglio dei rendimenti generati dall'investimento nel medesimo periodo;
– altri eventuali elementi (reddito e sostanza) non ancora dichiarati.
D. Il 22 aprile 2016 AP 1 ha chiesto agli esecutori testamentari l'invio della documentazione elencata. Senza esito, di modo che il 6 luglio 2016 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché, come autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari, ordinasse a AO 1 e AO 2 la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti dall'Ufficio delle procedure speciali, così come l'accesso a qualsiasi documento o riscontro economico di rilevanza fiscale, la messa a disposizione del giudice dei documenti relativi a terze persone e infine, ove fosse necessaria un'attivazione presso terzi, la comunicazione delle indicazioni d'accesso a quei documenti. In subordine egli ha invitato il Pretore ad applicare nei confronti degli esecutori testamentari i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi suoi di fronte all'Ufficio delle procedure speciali.
E. All'udienza del 27 settembre 2016, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza, notificando prove. L'istruttoria, cominciata il 7 ottobre 2016, si è chiusa il 21 ottobre 2016. Le parti hanno rinunciato ad arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2016 l'istante ha ribadito le proprie domande, non senza specificare – nel senso di quanto sollecitato dall'Ufficio delle procedure speciali (sopra, lett. C) – le informazioni e i documenti chiesti agli esecutori testamentari. Nel loro allegato del 12 dicembre 2016 i convenuti hanno nuovamente proposto di respingere l'istanza. Ritenuto necessario un secondo scambio di atti scritti, il Pretore ha invitato le parti il 27 dicembre 2016 a presentare osservazioni ai rispettivi memoriali conclusivi. L'istante ha replicato il 18 gennaio 2017 e i convenuti hanno duplicato il 20 gennaio 2017, tutti mantenendo il rispettivo punto di vista.
F. Statuendo il 20 marzo 2017, il Pretore ha respinto l'istanza, reputando le richieste dell'istante esulare dal suo ambito d'intervento quale autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari. Le spese processuali di fr. 1900.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 marzo 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua istanza e vedere ordinata ai convenuti la trasmissione delle informazioni richieste dall'Ufficio delle procedure speciali. In subordine egli postula il rinvio degli atti al Pretore perché adotti nei confronti degli esecutori testamentari i provvedimenti opportuni per la tutela dei suoi interessi davanti all'Ufficio delle procedure speciali. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2017 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. Con replica spontanea del 10 maggio 2017 l'appellante ha ribadito la propria posizione. Altrettanto hanno fatto i convenuti in una duplica spontanea del 1° giugno 2017.
Considerando
in diritto: 1. Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (Piller in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 183 ad art. 518). La procedura applicabile agli atti di volontaria giurisdizione è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applicabile il Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225). Nel Cantone Ticino il Pretore (e il Pretore aggiunto) “giudicano in tutte le cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). Per gli atti di volontaria giurisdizione il diritto ticinese non prevede una procedura speciale. In concreto si applicano così gli art. 252 segg. CPC.
Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato di un esecutore testamentario. ll valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o non intende compiere (I CCA, sentenza inc. 11.2017.94 del 20 dicembre 2017, consid. 2 con riferimenti). Nella fattispecie manca ogni dato al riguardo. Ove appena si consideri nondimeno la differenza fra il valore netto del compendio ereditario indicato nell'inventario fiscale (fr. 55 654 955.–) e quello figurante nell'inventario allestito il 3 settembre 2008 dagli esecutori testamentari (fr. 98 799 425.–), che ha indotto l'istante a presentare l'autodenuncia e che è all'origine della richiesta di informazioni (memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016, pag. 3), si può presumere che il valore di fr. 10 000.– sia sicuramente raggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione in esame è pervenuta ai patrocinatori dell'istante il 21 marzo 2017. Introdotto il 30 marzo 2017, l'appello è pertanto ricevibile.
Il Pretore ha rilevato anzitutto come in concreto l'attività degli esecutori testamentari non sia ancora terminata. Posto ciò, egli ha ricordato che all'autorità di vigilanza compete solo il controllo preventivo e/o disciplinare della correttezza formale e dell'opportunità dei provvedimenti adottati (o non adottati) dall'esecutore testamentario, mentre le è sottratta la possibilità di prendere decisioni di diritto sostanziale, seppure la distinzione fra i due ambiti non sia sempre facile. Quanto ai poteri discrezionali dell'esecutore testamentario nell'adempimento dei suoi compiti (art. 518 cpv. 2 CC), il primo giudice ha sottolineato che essi non sono illimitati e che il ricorso all'autorità di vigilanza tutela gli eredi da provvedimenti arbitrari e manifestamente inopportuni, suscettibili di recare pregiudizio alla successione. Fra i motivi di ricorso più frequenti – egli ha soggiunto – figurano quelli relativi all'inattività dell'esecutore o alla carente informazione degli eredi.
Quanto alla carente informazione degli eredi, il Pretore ha distinto tra informazioni che l'esecutore deve rilasciare periodicamente e spontaneamente nello svolgimento del proprio ufficio (Informationspflicht), da un lato, e l'obbligo di fornire agli eredi, su richiesta, i necessari ragguagli su circostanze legate all'esecuzione del mandato (Auskunftspflicht), dall'altro. Soltanto violazioni dei doveri di informazione – egli ha soggiunto – sono censurabili dinanzi all'autorità di vigilanza, mentre violazioni dell'obbligo di fornire ragguagli su richiesta vanno sottoposte al giudice ordinario. Nella fattispecie, ha continuato il Pretore, le indicazioni sollecitate dall'istante attengono a quest'ultima categoria e non all'obbligo spontaneo d'informazione dell'esecutore testamentario, nulla mutando il fatto che quest'ultimo sia tenuto a collaborare e a fornire all'autorità preposta le informazioni necessarie. Secondo il Pretore, l'istante avrebbe dovuto promuovere pertanto un'azione di merito verso i convenuti e non adire l'autorità di vigilanza. Del resto – egli ha epilogato – neppure l'istante ha mai sostenuto che le informazioni da lui richieste gli andassero fornite spontaneamente dagli esecutori testamentari.
l'istanza – egli conclude – il Pretore ha seguito invece la tesi delle controparti, “secondo cui la fattispecie sarebbe da interpretare come una semplice e singola richiesta di rendiconto o relativa prodromica azione cautelare”.
Dall'ultima argomentazione testé riassunta va subito sgombrato il campo. Il Pretore ha chiaramente escluso che l'istanza in esame andasse intesa come richiesta di misure cautelari “pregresse ad una eventuale successiva azione di rendiconto giusta l'art. 400 cpv. 1 CO (afferente al diritto materiale)”. Tanto meno egli l'ha trattata come tale. Quanto alla tesi secondo cui l'istanza si inserirebbe in un contesto più ampio di inadempienze da parte degli esecutori testamentari, l'appellante si limita a rimproveri d'ordine generale, non minimamente sostanziati. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre.
Si conviene con l'appellante invece che la distinzione tra Informationspflicht e Auskunftspflicht al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è evidente. In giurisprudenza si trovano precedenti che demandano la decisione sul diritto di accesso agli atti e sul relativo obbligo di edizione da parte di un esecutore testamentario tanto al giudice ordinario (per esempio: DTF 90 II 365 e 82 II 555) quanto all'autorità di vigilanza (ZR 91/1992 pag. 241; sentenze dell'Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio 2016 e del 22 aprile 2013, citate dall'appellante; BJM 2006 pag. 309 seg.; RVJ/ZWR 2005 pag. 242). Nemmeno la dottrina è univoca, gli stessi autori menzionati dal Pretore per sostenere la competenza del giudice ordinario non escludendo la possibilità di adire l'autorità di vigilanza (in tal senso Künzle in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 528 e n. 538 ad art. 517 e 518 CC; Cotti in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 138 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 89 ad art. 518). In realtà, come si vedrà senza indugio, il discrimine tra Informationspflicht e Auskunftspflicht al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è determinante. Il criterio è, piuttosto, quello tra aspetti formali e aspetti sostanziali dell'esecuzione testamentaria.
All'autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari spetta il controllo delle questioni formali relative all'operato degli esecutori. Essa deve garantire una procedura conforme alla legge e un esercizio irreprensibile del mandato (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518 CC; Piller, op. cit., n. 161 e n. 170 ad art. 518 CC). Suo compito è esaminare – seppure con riserbo (Piller, op. cit., n. 172 ad art. 518 CC) – la regolarità e l'adeguatezza delle misure prese o non prese dall'esecutore testamentario (I CCA, sentenza inc. 11.1998.76 del 17 febbraio 2000, consid. 1 con riferimenti), non la fondatezza delle decisioni che l'esecutore testamentario ha preso o ha tralasciato di prendere nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22 ad art. 595). L'esame di problemi sostanziali compete al giudice ordinario (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518 CC; Piller, op. cit., n. 161 e n. 170 ad art. 518 CC; Christ/Eichner in: Abt/Weibel, [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 89 ad art. 518 CC). L'autorità di vigilanza non può pronunciarsi così su questioni che incidono sulla portata materiale e sulla determinazione definitiva dei diritti degli eredi (DTF 91 II 56; v. anche Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22 ad art. 595 CC; Künzle, op. cit., n. 451 ad art. 517 e 518 CC). Né essa può intervenire, secondo taluni autori, se ciò comporta un'ingerenza diretta nella posizione giuridica di terzi (Nonn/Engler in: Abt/ Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 39 ad art. 595). La distinzione tra questioni formali e sostanziali non è invero sempre agevole e può dare adito a incertezze (Rep. 1982 pag. 370; Künzle, op. cit., n. 523 ad art. 518 CC), al punto che parte della dottrina suggerisce di adire, nel dubbio, entrambe le vie (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22 ad art. 595 CC con richiami).
Ciò premesso, occorre vagliare se in concreto le informazioni e i documenti chiesti dall'autorità fiscale ed elencati nell'istanza del 6 luglio 2016 riguardino il profilo formale dell'esecuzione testamentaria, che compete all'autorità di vigilanza esaminare, oppure investano la soluzione di problemi sostanziali, che compete al giudice ordinario trattare. I vari documenti e informazioni vanno esaminati singolarmente.
a) Per quanto riguarda la trasmissione completa degli allegati n. 1 (elenco dello stato patrimoniale alla data della morte, il 9 ottobre 2007), n. 4 (stato patrimoniale il 31 luglio 2008) e n. 5 (elenco dei quadri e degli oggetti d'arte scelti dall'erede I__________) del contratto di divisione (doc. E, pag. 28), l'appellante giustifica la richiesta con il fatto che essa si riconduce al contratto medesimo. Da parte loro i convenuti ritengono temeraria la domanda, giacché l'istante avrebbe ammesso di possedere quegli atti. Come sottolinea l'appellante però nella sua replica spontanea (pag. 3 seg.), il richiamo dei convenuti al punto 22 dell'istanza è superato dalla precisazione fornita in sede di conclusioni, allorché egli ha dichiarato di necessitare degli allegati n. 1, 4 e 5 dell'atto di divisione, essendo in possesso solo degli allegati n. 2 e 3. Con tale argomento – desumibile dagli atti (memoriale del 18 gennaio 2017, pag. 6 in fondo) – i convenuti non si confrontano nella duplica.
A parte ciò, quand'anche gli esecutori testamentari avessero già trasmesso gli annessi in questione, nulla impediva ad AP 1 di farne nuovamente richiesta. Gli atti in rassegna sono parte integrante del contratto di divisione e vanno messi a disposizione dell'erede istituito, fermo restando l'eventuale obbligo di retribuire il lavoro supplementare cagionato. Ne segue che la censura relativa alla mancata trasmissione degli allegati pertiene alla correttezza formale dell'esecuzione testamentaria. Su questo punto l'appello merita accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
b) Per quel che è degli altri documenti, l'appellante sostiene – come per gli allegati n. 1, 4 e 5 – che la richiesta si fonda direttamente sul contratto di divisione, sottoscritto dagli esecutori testamentari e dagli eredi. I convenuti obiettano che l'assunto è nuovo e, come tale, irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Oltre a ciò, essi fanno notare che il contratto di divisione è già stato eseguito senza contestazione da parte dell'erede. Non corrisponderebbe al vero inoltre che le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità fiscale sono contemplati nel contratto di divisione del 3 settembre 2008. Né il testamento né il contratto di divisione menzionano infatti, per quanto riguarda la fondazione citata dall'appellante durante l'audizione fiscale, la M__________ Fondazione, a loro del tutto sconosciuta ed estranea alla successione fu B__________.
L'eccezione di irricevibilità cade nel vuoto, già in prima sede l'istante avendo precisato che tutta la documentazione richiesta si riferiva al contratto di divisione (istanza, pag. 6 seg. e pag. 10 seg.; memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016, pag. 9, 11 seg.). Per il resto, sarà anche vero che il contratto di divisione è già stato attuato, ma poco importa. Nemmeno i convenuti pretendono in effetti che il loro mandato sia terminato e che con ciò sia venuta meno la possibilità d'intervento dell'autorità di vigilanza. Va esaminata invece separatamente per ogni gruppo d'informazioni l'obiezione secondo cui le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità fiscale – che gli esecutori testamentari sono tenuti a fornire se riferiti alla successione (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 33 ad art. 518 CC) – non sono menzionati in realtà dal contratto di divisione del 3 settembre 2008.
c) Con riferimento alla “dichiarazione di garanzia” in favore della Banca __________ per € 5 000 000.–, come pure al contratto di mutuo al beneficio di tale garanzia (con indicazione della situazione debitoria dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015, dell'ammontare degli interessi passivi conteggiati in quel periodo e della persona cui gli interessi passivi sono stati addebitati) e agli “estratti conto per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito di detti € 5.0 Mio presso una fondazione a lei nota”, il contratto di divisione è chiaro. Il punto 5.5 cui rinvia l'istante per fondare la propria richiesta prevedeva che per l'acquisto dell'immobile “__________ 55/59” di __________ la Banca __________ di __________ concedesse alla U__________ __________ AG di __________, il 28 febbraio 2006, un credito di
€ 5 000 000.– al tasso d'interesse del 4.99913%. La de cuius aveva garantito personalmente tale credito e AP 1, con l'imminente acquisto di tutte le quote societarie della U__________ __________ AG (punto 4.5 dell'atto di divisione), ha ripreso quella garanzia nella consapevolezza, tuttavia, che una somma corrispondente era depositata per il rimborso presso una fondazione “a lui nota” (doc. E, pag. 22).
Nelle condizioni descritte è fuori dubbio che i documenti e le informazioni indicati al punto 5.5 del contratto di divisione sono a loro volta parte integrante di quest'ultimo e devono essere messi a disposizione dell'erede che ne fa richiesta. La controversia fra gli esecutori testamentari e l'erede istituito sulla consegna di tali informazioni verte, una volta di più, sulla correttezza formale dell'esecuzione testamentaria e non su una questione di diritto sostanziale. Né del resto i convenuti invocano – per avventura – motivi di segretezza suscettibili di impedire la consegna di determinati documenti e di rinviare la soluzione del quesito a una procedura separata (ZR 91/1992 pag. 241 consid. c). Neppure su questo punto, perciò, il Pretore poteva declinare la propria competenza come autorità di vigilanza.
Certo, i convenuti eccepiscono che l'istante avrebbe identificato la fondazione “a lui nota” nella M__________ Fondazione, la quale nulla avrebbe a che vedere con la successione. Già davanti al Pretore, tuttavia, l'istante aveva precisato che la M__________ Fondazione, da lui indicata nel verbale di autodenuncia fiscale del 27 ottobre 2015 quale intestataria di depositi bancari mai dichiarati in precedenza ma a lui riconducibili (doc. P), è estranea all'esecuzione testamentaria, tant'è che l'istanza del 6 luglio 2016 non la menziona (memoriale del 18 gennaio 2017). A prescindere da ciò, la fondazione cui accenna il punto 5.5 dell'atto di divisione sembrerebbe essere la P__________ S__________ (doc. G, pag. 2). Sia come sia, i convenuti, che hanno elaborato essi medesimi il contratto di divisione con tutti i particolari del punto 5.5, non possono sottrarsi al loro obbligo d'informazione e pretendere che l'istante si rivolga alla banca o alla fondazione per ottenere ragguagli e documenti ch'essi sono tenuti a fornire indipendentemente da eventuali obblighi di terzi (BJM 2006 pag. 309 seg.; sentenza PF150068 dell'Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio 2016, consid. 4.4.1, pubblicato in: Fasel, Erbrecht, Entwicklungen 2016, Berna 2017, pag. 52). Anche al riguardo l'appello merita dunque accoglimento.
d) Più delicata è la questione di sapere se, in aggiunta alle informazioni relative al deposito di € 5 000 000.– di cui si è appena detto (consid. c), l'autorità di vigilanza possa ordinare anche la consegna degli ulteriori documenti (atto costitutivo, statuti, elenco dei beneficiari, qualifica dei versamenti incassati, estratti conto fiscali dal 2006 al 2015) concernenti la
P__________ S__________ con sede nel __________. Di fronte alla contestazione dei convenuti, secondo cui tali documenti non riguardano il contratto di divisione del 3 settembre 2008, l'appellante si è limitato ad affermare il contrario. Egli non menziona neppure di scorcio però tale fondazione né spiega – tanto meno nella replica spontanea – in che misura le informazioni richieste vertano sull'amministrazione della successione (Cotti, op. cit., n. 118 ad art. 518 CC). Non spetta a questa Camera svolgere indagini al proposito, men che meno nei casi in cui la richiesta d'informazioni riguardi un terzo (sopra, consid. 6) non citato dal contratto di divisione richiamato dall'istante (doc. E, pag. 22). La domanda sfuggiva così alla cognizione dell'autorità di vigilanza. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
e) Diversa è la situazione per quanto attiene alla richiesta d'informazioni sui diritti che spettano ad AP 1 nella B__________, I__________ und __________ (), alla consegna degli statuti della fondazione e del regolamento interno, così come all'ammontare di eventuali elargizioni da lui percepite nel periodo 2007/2015 e a tutti i versamenti eseguiti alla fondazione dal 2006 in poi. Anche al proposito la motivazione dell'appello è invero laconica. Dal rinvio al punto 7 del testamento si evince con chiarezza nondimeno l'esistenza di una fondazione così denominata e il nesso di quest'ultima con l'eredità fu B. Ciò si desume in particolare dall'attribuzione a tale fondazione, nella citata clausola, di tutti i beni dei quali la de cuius non ha disposto e dalla menzione di AP 1 fra i beneficiari (doc. D, punto 7). Il mancato seguito alla richiesta dell'istante offende così l'obbligo d'informare gli eredi nella misura necessaria per l'esercizio dei loro diritti e tale violazione poteva essere censurata davanti all'autorità di vigilanza (Künzle, op. cit., n. 528 ad art. 517 e 518 CC con riferimento a RVJ 2005 pag. 242). Al riguardo l'appello risulta provvisto, una volta ancora, di buon diritto.
f) Identiche considerazioni valgono per la richiesta d'informazione circa l'attribuzione alla B__________, I__________ und W__________ di fr. 70 000.– e l'accredito di tale somma dal Nachlasskonto in conformità al punto 10 del contratto di divisione. Checché dicano i convenuti, le informazioni e i documenti in rassegna sono menzionati nella clausola n. 10 del contratto di divisione del 3 settembre 2008, la quale attesta che il 16 maggio 2006 la de cuius ha versato un acconto di fr. 70 000.– sul prezzo di acquisto di una F__________ “” del valore di fr. 402 350.– e che dopo la morte di lei gli esecutori testamentari hanno trasferito il contratto, con l'assenso di I, a un terzo, il quale ha rimborsato il 26 ottobre 2007 l'acconto sul conto della successione. In quella disposizione le parti al contratto di divisione hanno concordato di trasferire il citato importo dal conto della successione alla B__________, I__________ und W__________ (doc. E, pag. 24). Alla luce di ciò, è palese già a un sommario esame che la richiesta dell'istante volta a ottenere la documentazione comprovante l'avvenuto accredito alla fondazione pertiene alla correttezza formale dell'operato degli esecutori testamentari e non a una questione di diritto sostanziale.
g) Né può concludersi diversamente, nonostante le perplessità espresse dal Pretore il 7 ottobre 2016 nell'ordinanza sulle prove (pag. 2 in fondo), per quanto concerne l'edizione della documentazione relativa al saldo del conto (il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S__________, gli interessi maturati e/o incassati e la destinazione (con copia degli addebiti bancari in uscita) dei fondi tra la morte della de cuius e l'estinzione del conto. La richiesta si riconduce manifestamente al contratto di divisione, dalla cui clausola n. 9 si evince che in passato B__________ era intestataria presso la S__________ di conti aventi un saldo a sette cifre, poi ridottosi il 31 dicembre 2008 a fr. 812.60 prima di essere trasferito alla B__________, I__________ und W__________ (doc. E, pag. 23 seg.). Che alla luce di ciò la richiesta di edizione riguardi la corretta amministrazione del patrimonio successorio è indiscutibile.
h) Da ultimo l'appellante insta per avere accesso ai documenti che riguardano un non meglio precisato investimento di € 250 000.– gestito dalla W__________ & P__________ AG, come pure le relative attestazioni di deposito per gli anni dal 2007 al 2014 e il dettaglio dei rendimenti generati in quel periodo. Inoltre egli sollecita informazioni su eventuali “altri elementi (reddito e sostanza) non ancora dichiarati”. Tanto nell'appello quanto nella replica spontanea manca tuttavia qualsiasi riferimento all'esecuzione testamentaria e, in specie, al contratto di divisione del 3 settembre 2008. Insufficientemente motivato, su questi punti l'appello sfugge così a ulteriore disamina.
L'appellante chiede che l'ordine di rilasciare le informazioni e di consegnare i documenti sia impartito ai convenuti sotto pena dell'art. 292 CP. Una simile comminatoria però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine del giudice (RtiD I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti; v. anche Nonn/Engler, op. cit., n. 41 ad art. 595 CC). In concreto non si scorgono elementi per supporre che AO 1 e AO 2 abbiano a disattendere l'ingiunzione di questa Camera. L'art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'accesso agli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione (consid. 8a), l'accesso alla dichiarazione di garanzia nei confronti della Banca __________ e ai relativi annessi (consid. 8c), come pure agli specifici documenti della B__________, I__________ und W__________ (consid. 8e e consid. 8f) e a quelli relativi ai conti della de cuius presso la S__________ (consid. 8g). Egli soccombe invece sul diritto di accesso alle informazioni riguardanti la P__________ S__________ (consid. 8d, nella misura in cui non si riferiscono al noto deposito di € 5 milioni), l'investimento gestito dalla W__________ & P__________ AG e altri eventuali elementi non dichiarati (consid. 8h), oltre che sulla comminatoria dell'art. 292 CP. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dei convenuti in solido, i quali hanno postulato la reiezione dell'appello e rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue la medesima ripartizione.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
a) copia completa degli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione del 3 settembre 2008;
b) l'atto di garanzia in favore della Banca __________ per € 5 000 000.– (contratto di divisione, punto 5.5) con:
– contratto di prestito al beneficio della citata garanzia bancaria;
– saldo del debito il 31 dicembre di ogni anno dal 2007 al 2015;
– ammontare degli interessi passivi annui conteggiati e/o addebitati nel medesimo decennio;
– indicazione del debitore al quale gli interessi passivi sono stati addebitati;
– copia degli estratti conto per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito dei € 5 000 000.– come indicato nel punto 5.5 del contratto di divisione;
c) una dichiarazione in merito ai diritti dell'istante quale beneficiario della B__________, I__________ und W__________ (come da testamento, punto 7 e contratto di divisione, punto 6) e all'ammontare di eventuali elargizioni percepite nel periodo 2007/2015, con:
– copia dello statuto e/o statuto aggiuntivo e/o regolamento interno che disciplina i diritti dell'istante e quelli dei suoi figli come beneficiari della citata fondazione;
– la documentazione relativa a tutti i versamenti (beni mobili e immobili) eseguiti alla fondazione dal 2006 a oggi;
d) la dichiarazione di attribuzione di fr. 70 000.– alla Fondazione B__________, Ingmar und W__________ e comprova dell'avvenuto accredito dal Nachlasskonto, come indicato nel contratto di divisione, punto 10 cpv. 2;
e) il saldo attivo del conto (il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S__________ (come da contratto di divisione, punto 9) con indicazione degli interessi attivi maturati e/o incassati su tale conto per il medesimo biennio e della destinazione dei fondi depositati sul conto (copia degli addebiti bancari per l'uscita) dal decesso della defunta B__________ fino all'estinzione del conto.
Nella misura in cui le informazioni e i documenti che precedono dovessero coinvolgere terze persone, gli esecutori testamentari sono tenuti a fornire le indicazioni d'accesso presso i terzi in questione.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– avvocati e ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).