Incarto n. 11.2017.35

Lugano 29 dicembre 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2016.177 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 maggio 2016 dall'

AO 1 (patrocinato dagli avvocati PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 13 marzo 2017 presentato dalla AP 1 contro la decisione cautelare emessa dal Pretore il 24 febbraio 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Il 21 aprile 2016 __________ G__________, giornalista della AP 1, ha chiesto allAO 1 di rilasciare un'intervista sul tema delle società offshore nel sistema finanziario svizzero nell'ambito della trasmissione __________, che va in onda ogni mercoledì in prima serata sul canale svizzero-tedesco . Ottenuta la disponibilità dell'interlocutore, il giornalista ha precisato l'indomani che intendeva sentirlo in qualità di esperto e professore di diritto bancario e finanziario, come pure quale personalità della piazza finanziaria svizzera avente legami con istituti bancari privati (, __________, __________).

B. L'intervista si è tenuta il 28 aprile 2016, in lingua tedesca, negli uffici dell'avvocato AO 1 a __________. Affrontato il tema delle società offshore e degli obblighi di diligenza delle banche in generale, il giornalista ha portato il discorso sullo scandalo di corruzione e riciclaggio che aveva investito il gruppo petrolifero brasiliano __________ e sui presunti collegamenti che la vicenda aveva con alcuni istituti finanziari svizzeri, in particolare con la __________, di cui l'intervistato era presidente del consiglio d'amministrazione. Dagli atti penali pubblicati dalle autorità brasiliane emergeva infatti l'esistenza, presso tali istituti, di conti intestati a società offshore che i responsabili dello scandalo avevano creato e usato per dissimulare la provenienza illecita del denaro. L'avvocato AO 1 ha risposto alle domande del giornalista, espri­mendosi sui documenti che gli sono stati esibiti, pur non mancando di definire unfair il comportamento dell'intervistatore, cui aveva dichiarato in partenza di non voler parlare di casi specifici. Il 4 maggio 2016 l'avvocato AO 1 ha revocato il proprio accordo alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista e ha invitato l'ente radiotelevisivo a confermargli che non avrebbe usato, pubblicato e/o reso accessibile a terzi la registrazione. La AP 1 non ha dato seguito alla richiesta.

C. AO 1 si è rivolto il 10 maggio 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza cautelare affinché vietasse alla AP 1 – già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “trasmettere nell'ambito della trasmissione __________ dell'11 maggio 2016 o nell'ambito di altre trasmissioni proposte da controparte, di pubblicare altrimenti o rendere accessibile al pubblico tramite Internet o in altra forma e di consegnare a terzi parte o l'intera intervista del 28 aprile 2016 e/o di riferirsi in qualsiasi modo a quest'ultima e/o al suo contenuto e/o di riferirsi alla presente istanza”. Con decreto cautelare emesso quello stesso giorno senza contraddittorio il Pretore ha accolto la richiesta, comminando alla convenuta una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di disobbedienza. Le spese processuali sono state rinviate alla decisione da prendere dopo il contraddittorio. Contestualmente la convenuta è stata invitata a formulare eventuali osservazioni scritte entro dieci giorni (inc. CA.2016.178).

D. L'indomani la AP 1 ha mandato in onda – senza l'intervista all'avvocato AO 1 – un servizio intitolato __________, il quale riferiva, nell'ambito della trasmissione __________, delle presunte implicazioni, segnatamente della __________, nella vicenda __________. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2016 la convenuta ha poi proposto di respingere l'istanza cautelare. AO 1 ha replicato il 20 giugno 2016 e la convenuta ha duplicato il 1° luglio 2016, entrambi mantenendo il proprio punto di vista. Il 29 luglio 2016 il Pretore ha confermato nelle more istruttorie il provvedimento “supercautelare” del 10 maggio 2016. L'assunzione delle prove è iniziata seduta stante ed è terminata il 14 ottobre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 12 dicembre 2016 l'istante ha postulato la conferma del decreto cautelare emesso senza contraddittorio e di quello intermedio. In un allegato dello stesso giorno la convenuta ha ribadito la sua posizione.

E. Statuendo il 24 febbraio 2017, il Pretore ha confermato – senza riprodurne il contenuto – il provvedimento emesso inaudita parte il 10 maggio 2016 e la “decisione intermedia” del 29 luglio 2016. All'istante egli assegnando un termine di 30 giorni per intentare l'azione di merito. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili. Il termine per avviare la causa di merito è poi stato prorogato di 30 giorni il 23 marzo 2017 e di altri 10 gior­ni il 20 aprile 2017.

F. Contro il decreto appena citato la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 marzo 2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2017 AO 1 propone di respingere l'appello. L'8 maggio 2017 egli ha promosso davanti al medesimo Pretore l'azione di merito nei confronti dell'ente radiotelevisivo per ottenere – fra l'altro – la conferma del provvedimento cautelare. La causa si trova attualmente allo stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. OR.2017.106).

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 1° marzo 2017, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 11 marzo 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 13 marzo 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che la personalità di un soggetto filmato senza autorizzazione è potenzialmente lesa e che, trattandosi di un'intervista, il consenso deve riferirsi in modo chiaro anche ai temi che si intendono affrontare. Egli si è domandato così se la convenuta potesse valersi di un chiaro accordo dell'istante per la trattazione dell'argomento __________ e delle sue implicazioni per la banca __________, presieduta dallo stesso istante. Se non che, a parere del Pretore le allegazioni della convenuta dimostravano se mai il contrario. Sempre secon­do il Pretore inoltre la convenuta non poteva giovarsi di un'autorizzazione in corso d'intervista, il fatto che l'istante avesse accettato di parlare in generale della vicenda __________ “quale avvenimento finanziario del tempo” non significando ch'egli consentisse anche all'associazione con le banche __________ e __________. Certo, l'istante non aveva interrotto l'intervista, ma da tale circostanza la convenuta non poteva desumere un chiaro accordo dell'istante a esprimersi su quei temi, tanto meno ove si consideri che l'avvocato AO 1 aveva ribadito di non voler parlare della __________ e deplorava il comportamento scorretto del giornalista. Non ravvisando un valido consenso, il Pretore non si è interrogato nemmeno su un'eventuale revoca. Quanto all'ipotesi che l'istante si fosse riservato il diritto di non autorizzare la pubblicazione dopo averne preso visione (consenso condizionato), il primo giudice l'ha ritenuta non comprovata, ancorché – ormai – senza rilievo.

Ciò posto, il Pretore si è interrogato se la lesione della personalità fosse giustificata da un prevalente interesse pubblico. Al riguardo egli non ha revocato in dubbio che il controllo del buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera rientri nei compiti d'informazione della convenuta. Ciò nondimeno, egli ha soggiunto, il pubblico ha anche diritto di ricevere informazioni vere e comprovate, non come nel caso del servizio specifico (pur senza l'intervista dell'avvocato AO 1) di __________, che ha messo frettolosamente “sul banco degli imputati” la banca __________ e l'istante medesimo. Per il resto il primo giudice ha accertato i presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici (art. 266 CPC), ovvero l'esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (essendo in gioco la reputazione di “una persona di spessore nell'ambito finanziario e societario”), l'urgenza della misura (data l'intenzione di mandare al più presto in onda l'intervista), come pure la proporzionalità della misura (in difetto di altre soluzioni praticabili meno incisive).

  1. Riassunta la cronistoria della vicenda, l'appellante afferma che l'istante ha validamente consentito all'intervista, prima, durante e anche dopo la sua realizzazione. L'avvocato AO 1 – essa adduce – ha risposto a tutte le domande, comprese quelle sul tema __________. Egli si è lamentato invero del comportamento del giornalista quando gli sono stati esibiti documenti relativi ai rapporti tra la __________ e il gruppo petrolifero, ma non ha interrotto l'intervista, come era libero di fare. Ancora nei giorni successivi all'intervista – soggiunge la convenuta – l'istante sapeva che il materiale sarebbe stato diffuso, ma non ha sollevato opposizione al riguardo. Dandosi un valido consenso alla realizzazione dell'intervista, neppure entrava in linea di conto la possibilità di una revoca, poiché non erano stati trattati temi inerenti alla sfera intima o privata. Revoca che, intervenuta soltanto il 4 maggio 2016, sarebbe stata in ogni modo tardiva.

A parte ciò – prosegue la ricorrente – la diffusione dell'intervista risponde a un preminente interesse pubblico d'informazione. Quanto ai requisiti dell'art. 266 CPC (“misure nei confronti dei mass media”), già i dubbi riguardo all'esistenza del consenso inducono al rigetto dell'istanza cautelare, l'adozione di un divieto preventivo nei confronti di un organo di comunicazione legittimandosi unicamente in caso di illiceità manifesta e chiaramente comprovata. Il Pretore avrebbe rovesciato invece l'onere della prova, facendole sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione circa il consenso e la veridicità delle informazioni diffuse nel servizio di __________ Per di più, il divieto sarebbe sproporzionato, dal momento che l'istante potrebbe valersi di un diritto di risposta per “rimediare” alla diffusione dell'intervista.

  1. I presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mezzi di comunicazione a carattere periodico sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 266 CPC il giudice può ordinare un provvedimento siffatto soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da poter causare a quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre condizioni sono cumulative. La norma riprende la disciplina dell'abrogato art. 28c CC e ha lo scopo di evitare che misure cautelari, come il divieto di pubblicare o l'ordine di rimuovere un articolo o un servizio che contenga – o che si supponga contenere – affermazioni lesive della personalità, si traducano in provvedimenti censori, incompatibili con la libertà di stampa. Provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici vanno presi perciò con grande riserbo e, dandosene i presupposti, emanati con una procedura rapida, sommaria e provvisoria che non precorre in alcun caso il sindacato di merito (I CCA, sentenze inc. 11.2014.14 del 25 luglio 2016, consid. 5, e inc. 11.2014.34 del 2 maggio 2016, consid. 5 con rimandi).

  2. Nella fattispecie l'appellante contesta l'adempimento delle tre condizioni cumulative previste dall'art. 266 CPC, a cominciare dalla circostanza che manifestamente non vi era alcun motivo suscettibile di giustificare la lesione (lett. b). L'esame di tale censura potendo rivelarsi decisivo, conviene trattare la questione prioritariamente.

a) L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di essersi dipartito da premesse erronee, poiché non spettava all'ente radiotelevisivo rendere verosimile che sussistesse un chiaro consenso dell'istante in relazione ai temi affrontati nell'intervista, bensì all'istante rendere altamente verosimile che la presunta lesione della personalità (non coperta dal consenso) fosse manifesta e indubbia. Ora, una lesione della personalità è “manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti palese già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità deve riuscire evidente e palmare. Incombe all'istante non solo renderla verosimile, ma farla apparire pressoché certa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.34 del 25 luglio 2016, consid. 7 con rinvio alla sentenza del

Tribunale federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012, consid. 7.1 in fine). In altri termini, la mancanza di ogni giustificazione per la diffusione di un servizio giornalistico suscettivo di ledere la personalità deve risultare evidente, mentre le giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire escluse già di primo acchito.

b) Alla luce di ciò, l'opinione del Pretore, secondo cui le allegazioni addotte dalla convenuta per giustificare il proprio operato e il disappunto espresso a più riprese dall'avvocato AO 1 durante l'intervista non dimostrano un chiaro consenso del­l'istante a colloquiare sui temi affrontati, muove da fallaci premesse. Per giustificare un divieto cautelare incombeva all'istante rendere altamente verosimile la manifesta e indubbia assenza di consenso, non il contrario. Sta di fatto che in concreto l'intervista è stata portata a termine, nonostante le doglianze dell'intervistato. Che il giornalista non abbia rispettato i patti, evocando lo scandalo __________ invece di tenere il discorso sulle generali, è vero. Nulla impediva all'istante, tuttavia, di rifiutare una risposta o di chiudere la conversazione, a maggior ragione ove si consideri che egli non è sicuramente un neofita in materia di interviste televisive. Soltanto all'indomani dell'intervista (29 aprile 2016) l'istante ha inviato al giornalista un messaggio di posta elettronica, biasimandolo per il comportamento piuttosto scorretto (assez “unfair”), e raccomandandogli di “faire en sorte que ce que vous utiliserez reflète fidèlement l'ensemble (et non seulement une partie) du message dont j'ai tenté de vous faire passer en répon­se à vos questions” (doc. E). Nelle circostanze descritte non può dirsi evidente che mancasse ogni consenso alla realizzazione dell'intervista. Mancava il consenso a parlare di casi concreti come lo scandalo __________, ma per finire l'intervistato ha risposto ugualmente. Sotto questo profilo l'assunto del Pretore non resiste pertanto alla critica.

c) Non si disconosce che nel messaggio di posta elettronica testé citato l'istante ha chiesto al giornalista di poter visionare il supporto con le immagini e il sonoro prima dell'emissione (“Comme convenu, vous voudrez bien m'adresser, suffisam­ment à l'avance avant l'impression, les images et le texte que vous avez sélectionné afin que je puisse le cas échéant vous fare part de mes observations”). Non avendo ottenuto soddisfazione, il 4 maggio 2016 egli ha dichiarato all'ente radiotelevisivo di revocare il consenso alla diffusione dell'intervista (sopra, lett. A). Il problema è che – come fa valere l'appellante (che invoca quanto pubblicato in DTF 136 III 401) – una revoca del consenso è possibile solo nell'ipotesi in cui l'intervista trattasse temi inerenti alla sfera intima o privata (Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 48 in fine ad art. 28 con rimandi; Schweizer, op. cit., pag. 173 n. 284). E in concreto non si ravvisano estremi del genere.

d) Diversa sarebbe potuto essere il caso qualora il giornalista e l'intervistato si fossero messi d'accordo previamente sul fatto che la diffusione del servizio sarebbe stata possibile solo al momento in cui l'intervistato avesse rilasciato il proprio consenso, dopo avere visionato il servizio in anteprima. Ma ciò non risulta nella fattispecie. Nel citato messaggio di posta elettronica l'istante sembrava alludere invero a un simile accordo (“Comme convenu, …”). In realtà, egli medesimo ammette nelle osservazioni all'appello che la richiesta di esaminare il servizio prima della diffusione è stata da lui formulata solo “al termine dell'intervista” (pag. 4 in fondo), quando cioè il consenso all'intervista era già stato rilasciato. Una revoca poteva intervenire unicamente perciò alle condizioni enunciate dianzi, che non si riscontrano nella fattispecie.

  1. Quanto precede rende superfluo esaminare se, a un giudizio di verosimiglianza, la prospettata lesione fosse anche – cumulativamente – suscettibile di causare all'istante un pregiudizio particolarmente grave e se il divieto giudiziale, che non si è limitato a proibire solo i passaggi critici della registrazione, non apparisse sproporzionato (art. 266 lett. a e c CPC). Provvisto di buon diritto, l'appello merita così accoglimento. La reiezione dell'istanza cautelare rende senza oggetto anche la comminatoria di sanzioni in caso di inosservanza.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte.

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:

  1. L'istanza cautelare è respinta. I decreti cautelari del 10 maggio e del 29 luglio 2016 sono revocati.

  2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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