Incarto n. 11.2017.19
Lugano 11 febbraio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa OA.1995.1640 (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 7 dicembre 1995 da
avv. AO 1 , e dott. AO 2 (ora patrocinato dallo stesso avv. PA 2 ) e
AO 3 (patrocinata dall'avv. PA 3 )
contro
AP 3
AP 5 , e
T M († 2015), già in (Como)
al quale sono subentrati in qualità di eredi
AP 1, (Como)
A M, (Como), e
F M, (Como)
(tutti patrocinati dall'avv. PA 1 )
F F († 2005),
giudicando sull'appello del 1° febbraio 2017 presentato da AP 3, AP 5, AP 4, AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 luglio 1994 è deceduta a __________ M__________ M__________ (1897), cittadina italiana domiciliata a , vedova fu R P__________ e in precedenza fu A__________ A__________. Essa ha disposto del proprio patrimonio mobiliare in Svizzera in più testamenti, e in particolare in un testamento pubblico rogato il 3 dicembre 1989 dal notaio __________ P__________ di . Con tale disposizione di ultima volontà, pubblicata il 28 settembre 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, M M__________ ha istituito eredi dei beni posseduti in Svizzera AO 2 e il di lui figlio PA 2. Essa ha previsto inoltre vari legati, beneficiando in particolare i nipoti F__________ F__________, A__________ M__________ (cui sono subentrati i figli AP 3 e AP 5), T__________ e F__________ M__________ di fr. 50 000.– ciascuno, come pure S__________ e G__________ M__________ di fr. 30 000.– ognuna e assegnando fr. 10 000 000.– alla costituenda “AO 3 M__________ e A__________ A__________”. Per i beni in Italia la defunta non ha invece lasciato disposizioni.
B. Il 7 aprile 1995 è stato rinvenuto nell'appartamento della defunta a __________ un testamento olografo datato 18 novembre 1936 nel quale il primo marito A__________ A__________, deceduto a __________ il 20 dicembre 1936, dichiarava di lasciare tutti i suoi averi alla moglie M__________ “e poi ai nostri amati nipoti, figli di tuo fratello A__________, cui sono grato per l'aiuto prestato sia a me che ai miei cari genitori”. Tale disposizione di ultima volontà è stata pubblicata davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 19 maggio 1995.
C. Il 7 dicembre 1995 AO 2, PA 2 e la AO 3 M__________ e A__________ A__________ hanno convenuto AP 3, AP 5, F__________ M__________, T__________ M__________ e F__________ F__________ davanti al medesimo Pretore chiedendo che fosse accertata la nullità del testamento a firma di A__________ A__________. In seguito all'apertura di un procedimento penale contro ignoti per sospetta falsità del documento, la causa è rimasta sospesa dal 2 febbraio 1996 al 13 novembre 1996 per consentire al Ministero pubblico di ordinare una perizia calligrafica, che è stata esperita il 15 aprile 1996 da __________ Z__________, diplomata in polizia scientifica e criminologia. Non essendosi individuati eventuali responsabili di falso, il procedimento penale è terminato con un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico il 25 aprile 2000.
D. Nel frattempo, dinanzi al Pretore i convenuti hanno postulato con le loro risposte del 15 gennaio 1997 il rigetto della petizione, contestando in via preliminare la legittimazione e l'interesse legittimo degli attori all'accertamento della nullità. Tali questioni sono state discusse all'udienza preliminare del 7 maggio 1997. Il 9 ottobre 1997 il Pretore ha ordinato una nuova sospensione della causa fino al termine di una parallela azione di nullità – subordinatamente di annullamento – del testamento pubblico lasciato da M__________ M__________ promossa da F__________ e T__________ M__________ davanti al Tribunale di __________. In accoglimento di un ricorso di diritto pubblico presentato dagli attori, con sentenza del 27 gennaio 1998 il Tribunale federale ha annullato tuttavia la sospensione ordinata dal Pretore.
E. Statuendo il 2 luglio 1998, il Pretore ha respinto le eccezioni litigiose e ha posto la tassa di giustizia con le spese, di complessivi fr. 1000.–, a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili. Contro tale decreto AO 2, PA 2 e la AO 3 M__________ e A__________ A__________ sono insorti a questa Camera con un appello del 14 settembre 1998 nel quale hanno chiesto di fissare la tassa di giustizia con riguardo al valore litigioso e rivendicando un'indennità di fr. 50 000.– per ripetibili. Con sentenza del 30 novembre 1999 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello, riconoscendo agli attori un'indennità per ripetibili di fr. 7200.– (inc. 11.1998.154).
F. L'11 gennaio 2000 il Pretore ha statuito sull'ammissibilità di talune prove offerte dalle parti all'udienza preliminare del 7 maggio 1997. Gli attori hanno chiesto il 7 febbraio 2000 di indire un'udienza per discutere sull'utilità di assumere una perizia giudiziaria, agli atti figurando già tre referti peritali. All'udienza del 10 maggio 2000 i convenuti hanno mantenuto la richiesta di perizia e con ordinanza dell'8 agosto 2000 il Pretore ha ammesso anche tale prova, da esperire prima delle altre. AO 2, AO 1 e la AO 3 M__________ e A__________ A__________ hanno presentato il 2 ottobre 2000 un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore. Questa Camera ha respinto l'istanza con decisione del 5 febbraio 2001 (inc. 11.2000.123) e il Tribunale federale ha rigettato il 15 giugno 2001 un ricorso di diritto pubblico introdotto da PA 2 contro tale sentenza (inc. 1P.206/2001).
G. Definiti quesiti e controquesiti peritali, il 21 novembre 2002 il Pretore ha designato il perito giudiziario nella persona del dott. __________ P. M__________, esperto in documenti e tecnica criminale. La procedura è stata quindi sospesa il 19 ottobre 2005 per la morte di F__________ F__________, in attesa di chiarire chi fossero gli eredi. Il 23 dicembre 2005 il dott. __________ P. M__________ ha consegnato il proprio referto (Schriftgutachten [Echtheitsprüfung] e Untersuchungsbericht [Altersbestimmung]). Il Pretore ha intimato la perizia alle parti il 20 giugno 2006, precisando che il termine per chiedere la completazione o la delucidazione della medesima sarebbe stato assegnato solo dopo la riattivazione della causa.
H. L'11 giugno 2007 gli attori hanno comunicato al Pretore di avere denunciato il dott. __________ P. M__________ per falsa perizia. Il sostituto Procuratore pubblico ha ordinato il 6 luglio 2007 e il 28 maggio 2008 il sequestro della documentazione presentata dal perito. Egli ha sottoposto poi per analisi la perizia a un esperto della polizia scientifica del Canton Zurigo, dott. T__________ O__________, il quale ha riscontrato nel referto lacune “non indifferenti”. Se non che, il dott. __________ P. M__________ è deceduto il 5 giugno 2008. Preso atto di ciò, il sostituto Procuratore pubblico ha emesso il 16 giugno 2010 un decreto di non luogo a procedere, ritornando al Pretore il 7 dicembre 2010 la documentazione sequestrata.
I. Accertato che il 22 dicembre 2010 era deceduta anche F__________ M__________, il 9 novembre 2011 il Pretore ha chiarito che all'erede F__________ F__________ erano subentrati PI 1, AP 3 e AP 5 (questi ultimi già convenuti), mentre a F__________ M__________ erano subentrati come eredi PI 3 e PI 2. A un'udienza del 15 dicembre 2011, convocata per discutere il seguito della procedura, gli attori hanno postulato il richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto penale a carico del dott. __________ P. M__________. Alla domanda si sono opposti i convenuti, salvo PI 1 che si è rimessa al giudizio del Pretore. Il quale con decisione del 29 febbraio 2012 ha respinto la richiesta e, rilevando l'impossibilità di procedere alla delucidazione della perizia rilasciata dal dott. __________ P. M__________, ha ordinato l'assunzione di un nuovo referto, invitando le parti a (ri)presentare i quesiti peritali.
L. Con ordinanza del 9 gennaio 2013 il Pretore ha confermato i quesiti peritali già ammessi nel 2002, mentre ha respinto quelli nuovi presentati da PA 2 e da AO 2 nella misura in cui si riferivano alla perizia del dott. __________ P. M__________. L'11 aprile 2013 è stato designato quale nuovo perito giudiziario M__________ W__________, esperto in materia presso la __________ AG di __________, il quale ha consegnato la propria relazione il 21 gennaio 2014. Il Pretore ha respinto il 25 giugno 2014 una richiesta di delucidazione della perizia presentata dai convenuti. L'istruttoria è proseguita con l'escussione dei testimoni.
M. Il 28 agosto 2015 è deceduto T__________ M__________, cui sono subentrati nel processo la moglie AP 1 con i figli
F__________ M__________ e AP 2. L'istruttoria è terminata il 25 maggio 2016. Nel suo memoriale conclusivo del 29 settembre 2016 la AO 3 M__________ e A__________ A__________ ha riproposto l'accoglimento della petizione, così come hanno fatto AO 2 e AO 1 in un loro allegato del 30 settembre 2016. Tranne PI 1, i convenuti hanno ribadito la loro posizione il 3 ottobre 2016. Al dibattimento finale del 10 ottobre 2016 le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.
N. Statuendo il 20 dicembre 2016, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il testamento olografo a firma di A__________ A__________. La tassa di giustizia di fr. 52 000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere per ripetibili, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 21 000.– a AO 2, fr. 34 500.– a PA 2 e fr. 41 000.– alla AO 3 M__________ e A__________ A__________.
O. Contro la sentenza appena citata AP 3, AP 5, AP 4, AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. In subordine essi chiedono di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio o, quanto meno, di rivedere il dispositivo sulle spese. Nelle loro osservazioni del 6 dicembre 2017 gli attori propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata raggiungesse fr. 10 000.–(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, questa Camera avendo già avuto modo di stabilire il valore della causa in fr. 16 712 000.– (da ultimo: sentenza inc. 11.2000.123 del 5 febbraio 2001, consid. 9). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 23 dicembre 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017, esso sarebbe scaduto così mercoledì 1° febbraio 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è quindi ricevibile.
Nella fattispecie il Pretore ha ricordato, da parte sua, di avere ordinato due perizie: l'una al dott. __________ P. M__________ e l'altra a M__________ W__________. Per quel che è della prima, tuttavia, la morte del perito ha reso impossibile una delucidazione o una completazione del referto, che solo l'autore avrebbe potuto eseguire. Incompiuta, quella perizia non può essere considerata come mezzo di prova a tutti gli effetti, ciò che ha imposto l'esecuzione di una nuova perizia da parte di M__________ W__________. E la nuova perizia è l'unica che soddisfi le esigenze del Codice di procedura civile. Quanto alla forza probatoria della medesima – ha soggiunto il primo giudice – il referto ben spiega perché non sia possibile accertare la datazione della carta e dell'inchiostro usati e perché l'analisi debba limitarsi all'aspetto grafologico. Nelle circostanze descritte il Pretore ha constatato l'assenza di elementi idonei a comprovare che il testamento sia autentico, ovvero che sia stato redatto da A__________ A__________, seppure una “risposta concludente” non sia “oggettivamente sostenibile” a causa di una base analitica non ottimale. Alla luce di ciò e del fatto che nemmeno le audizioni testimoniali e l'interrogatorio formale di AO 1 concorrevano a dimostrare la genuinità del documento, il Pretore ha reputato insufficientemente comprovata tale autenticità, di modo che ha accolto la petizione e annullato il testamento.
Gli appellanti si dolgono inoltre che il Pretore non ha tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il dott. __________ P. M__________. La circostanza che per un evento fortuito (la morte del perito) non sia stato possibile assegnare alle parti il termine per chiedere una delucidazione o una completazione del referto non può – a loro parere – vanificare la prova. Neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere o sottoporre a un confronto – essi adducono – determinerebbe l'automatica estromissione della testimonianza dagli atti, così come gli accertamenti di un sopralluogo conservano la loro qualità, seppure la situazione reale si modifichi in corso di procedura. Per analogia, una perizia, ancorché non oggetto di delucidazione o completazione, rappresenta così a mente loro un importante “elemento conoscitivo” che fornisce risposte compiute, chiare ed esaurienti, tanto che in concreto
l'esperto è stato in grado di pronunciarsi per l'autenticità del testamento, riconducendo la carta e l'inchiostro a un'epoca precedente il 1936.
Gli interessati ravvisano per di più una lesione della buona fede processuale nel fatto che il Pretore, pur respingendo la richiesta degli attori di espungere dall'incarto le risultanze peritali del dott. __________ P. M__________, ha lasciato nondimeno intendere che avrebbe preso ugualmente in considerazione il referto secondo un suo “prudente apprezzamento”. A prescindere da ciò – essi affermano – il Pretore avrebbe dovuto almeno ammettere l'idoneità di quel referto, eseguito nel rispetto del contraddittorio, per ristabilire la presunzione di autenticità del testamento, tant'è che ha ordinato una seconda perizia giudiziaria invece di una controperizia sui risultati raggiunti dal dott. __________ P. M__________, rimasti acquisiti all'incarto.
Quanto alla perizia di M__________ W__________, che ha limitato la sua verifica all'aspetto grafologico poiché non in grado di esprimersi sulla datazione della carta né dell'inchiostro, secondo gli appellanti essa non è idonea nella sua inconcludenza a mettere in dubbio l'autenticità del testamento. Il Pretore non poteva di conseguenza far sopportare loro l'onere di una “prova diabolica”. Ad ogni buon conto – essi assumono – se avesse reputato viziata la perizia del dott. __________ P. M__________, il primo giudice avrebbe dovuto non solo rifiutarla, ma anche chiedere la restituzione dei costi e rendere “responsabile civilmente il perito giudiziario designato per i danni arrecati” ai convenuti, obbligati al pagamento di una perizia che non è stata tenuta in alcun conto. Infine gli interessati censurano un difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere, il Pretore, negato ogni valore di prova alle ulteriori risultanze istruttorie.
Litigiosa è nella fattispecie l'autenticità del testamento olografo a firma di A__________ A__________, datato 18 novembre 1936. Ora, come ha ricordato il Pretore, per principio l'autenticità di un atto di cui una parte si vale in un processo rientra nella sfera di esistenza del documento medesimo; chi ne invoca l'autenticità deve pertanto dimostrarla (RtiD II-2013 pag. 813 consid. 5 con numerosi richiami). Al proposito nondimeno la dottrina, pur riconoscendo che di regola l'autenticità di un documento va comprovata da chi invoca l'atto, istituisce a favore di documenti apparentemente corretti nella forma una presunzione di fatto circa la loro autenticità. La presunzione di fatto non influisce sull'onere della prova; ne agevola soltanto l'assunzione. Essa permette di supporre come esistenti determinate circostanze secondo l'esperienza generale della vita e l'ordinario andamento delle cose. Così, di fronte a un testamento che adempie le forme e i requisiti di legge, il giudice può senz'altro presumerne l'autenticità. Tale presunzione però non è irrefragabile. Può essere smentita da elementi atti a insinuare sull'autenticità considerevoli dubbi. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'atto (loc. cit.).
Nel caso in esame è pacifico che il testamento litigioso adempie formalmente i requisiti di legge, di modo che sussiste una presunzione di fatto circa la sua autenticità. Né è contestato che, in simili condizioni, spettasse agli attori vincere tale presunzione per mezzo di elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sulla sua validità. Gli appellanti sembrano escludere che le perizie assunte in sede penale possano scalfire simile presunzione, anche se riconoscono nel ricorso, non senza contraddirsi, di avere chiesto l'assunzione di una nuova perizia al Pretore perché l'apertura di un procedimento penale e le perizie ordinate in quella sede “potevano sovvertire la presunzione di fatto dell'autenticità del testamento olografo ritrovato”. Comunque sia, gli appellanti ribadiscono l'inutilizzabilità delle perizie ordinate dall'autorità penale, inconcludenti e assunte nel mancato rispetto del contraddittorio.
Così argomentando, gli interessati trascurano tuttavia che per vincere una presunzione di autenticità non occorrono elementi idonei a dimostrare il contrario. Bastano elementi che destino seri dubbi (RtiD II-2013 pag. 814 consid. 6). La contestazione dev'essere sì fondata su motivi sufficienti, ma al riguardo non vanno poste esigenze troppo severe (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 seg. all'attuale art. 178). In concreto le conclusioni cui è pervenuta il 15 aprile 1996 l'esperta __________ Z__________ nell'ambito del procedimento aperto dal Ministero pubblico contro ignoti per sospetta falsità del documento (sopra, lett. C) insinuano seri dubbi sull'autenticità del testamento. E quelle conclusioni trovano anche riscontro – come fanno notare gli attori – in una consulenza tecnologica e merceologica dell'8 novembre 1999 commissionata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como allo Studio __________ di __________ nell'ambito di un parallelo procedimento penale aperto in Italia, relazione in esito alla quale sono state ravvisate “significative incoerenze” suscettibili di far ritenere il testamento datato 18 novembre 1936 “ascrivibile ad una gestualità operante estranea a quella del defunto signor A__________ A__________” (referto, pag. 85 nell'inc. 1995/6206 del Ministero pubblico, richiamato).
Quanto al mancato contraddittorio e alla pretesa inconcludenza della perizia di __________ Z__________ sull'autenticità del documento, le censure degli appellanti cadono nel vuoto. Per insinuare seri dubbi sull'autenticità di un documento non occorre infatti una perizia allestita secondo i crismi della procedura civile. Del resto, ne esistesse già una, non vi sarebbe stata ragione di ordinarne un'altra, come ha lasciato intendere il Pretore nella ricordata ordinanza dell'8 agosto 2000 (sopra, lett. F). E che il referto di __________ Z__________ non dispensi certezze sull'autenticità del testamento, ma si limiti a formulare l'ipotesi più verosimile poco giova, non essendo esso destinato a dimostrare l'autenticità del testamento, ma solo a fondare seri dubbi. Incombeva ai convenuti, a quel momento, comprovare l'autenticità dell'atto, come ha rilevato il Pretore. In proposito l'appello si rivela privo di consistenza.
Per quel che è del rapporto allestito dal dott. __________ P. M__________, gli appellanti non contestano che la morte di quest'ultimo – intervenuta durante la sospensione della causa civile – abbia reso impossibile una delucidazione o completazione dei referti 8 giugno 2005 (Schriftgutachten [Echtheitsprüfung]) e 17 ottobre 2005 (Untersuchungsbericht [Altersbestimmung]), consegnati il 23 dicembre 2005. Né contestano che in seguito a ciò la perizia sia rimasta “incompleta sotto il profilo processuale”. Sostengono nondimeno che di quelle conclusioni si deve tenere conto perché, oltre a essere compiute, chiare ed esaurienti, esse rappresentano pur sempre un elemento conoscitivo importante. L'asserto è inconcludente, ove si consideri che – comunque sia – “l'elemento conoscitivo importante” invocato dagli appellanti non è passato al vaglio del contraddittorio, le parti non avendo avuto la possibilità di chiedere una delucidazione né una completazione della perizia. E anche volendo attribuire all'“elemento conoscitivo importante” invocato dagli appellanti qualche rilievo, esso non eccede quello di un indizio. Indizio cui si contrappone l'esito di una perizia ritualmente assunta secondo le regole del processo civile (art. 252 cpv. 1 CPC ticinese, corrispondente all'odierno art. 187 cpv. 4 CPC) come quella di M__________ W__________, esperto presso la P__________ AG di __________ (sopra, lett. L). Anche al riguardo non soccorre dunque diffondersi.
Per gli appellanti neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere o sottoporre a un confronto vanifica la deposizione da lui rilasciata, così come gli accertamenti di un sopralluogo conservano la loro qualità, seppure la situazione reale si modifichi in corso di procedura. Il confronto con il caso in esame non ha pertinenza. Tanto una testimonianza quanto un sopralluogo infatti sono prove piene, passate al vaglio del contraddittorio, indipendentemente dal fatto che possano essere riassunte oppure no. Una perizia di cui le parti non hanno potuto chiedere una delucidazione né una completazione non è invece una prova, ma un embrione di prova. Può essere considerato tutt'al più – come detto – alla stregua di un indizio.
Riguardo alla doglianza secondo cui il Pretore avrebbe lasciato intendere in buona fede, respingendo la richiesta degli attori volta a estromettere il referto del dott. __________ P. M__________ dal carteggio, che di quel referto egli avrebbe in qualche modo tenuto conto, gli attori stessi oppongono a ragione che in realtà essi si sono visti rifiutare a più riprese l'assunzione di prove atte a confutare quel referto proprio perché il Pretore reputava il referto irrilevante. Il mero fatto che il Pretore abbia lasciato il referto agli atti ancora non poteva seriamente lasciar credere del resto che quel referto sarebbe stato considerato come un mezzo di prova. Anche su tal punto non è il caso pertanto di attardarsi.
Assumono gli appellanti che il Pretore avrebbe dovuto ritenere sufficiente il referto del dott. __________ P. M__________ almeno per ristabilire la presunzione di autenticità del testamento. La tesi è doppiamente erronea. Intanto perché, dandosi seri dubbi, l'autenticità di un documento va dimostrata con una prova e non solo con un indizio. Inoltre perché in concreto non si trattava più – come sottolineano AO 1 e AO 2 – di ristabilire la presunzione di autenticità del documento, bensì di dimostrare l'autenticità del documento stesso. Proprio per tale motivo il primo giudice ha fatto capo a una nuova perizia, assunta in conformità alle esigenze del Codice di procedura civile. Se egli non ha ordinato una “controperizia” non è dunque perché riteneva il referto del dott. __________ P. M__________ alla stregua di una perizia, ma perché avrebbe avuto senso disporre una “controperizia” a fronte di un indizio. Anche al riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.
Con riferimento alla perizia di M__________ W__________, gli appellanti asseverano che essa non accerta in modo definitivo e concludente l'autenticità del testamento. E siccome il perito non sostiene che il testamento sia falso o che sussistano seri dubbi sulla sua genuinità, quella perizia non sovverte la presunzione legata all'autenticità del documento. A loro avviso perciò il primo giudice è caduto in errore affermando che i convenuti non hanno recato la prova necessaria, un tale onere risultando finanche “diabolico” dopo che il dott. __________ P. M__________ aveva già dichiarato autentico il documento. La critica degli appellanti muove, una volta ancora, da premesse fallaci. La perizia sollecitata dai convenuti non era intesa difatti a smentire la presunzione legata all'autenticità del testamento, già minata dagli elementi emersi nei procedimenti penali, bensì – è il caso di ripetere – a recare la prova di tale autenticità, che nelle condizioni illustrate incombeva ai convenuti addurre.
Ciò posto, poco importa che la perizia di M__________ W__________, assunta secondo i crismi processuali, non sia stata in grado di assodare l'autenticità e la paternità del testamento per effetto di una base analitica non ottimale (“ist eine schlüssige Beantwortung der Echtheits- bzw. Identitätsfrage aufgrund der nicht optimalen Analysenbasis […] nicht vertretbar”; rapporto del 16 gennaio 2014, pag. 14, 16 e 17). Non spettava invero agli attori dimostrare la falsità del testamento, bensì ai convenuti provarne l'autenticità (almeno con verosimiglianza preponderante: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 178 CPC). Ad ogni buon conto, come ha accertato il primo giudice, il perito M__________ W__________ ha considerato le basi analitiche dell'esame – se non ottimali – sufficienti, se non addirittura buone (referto, pag. 11 seg.), rilevando per finire che nulla consentiva di ricondurre il documento ad A__________ A__________ (loc. cit., pag. 14, 16 e 17). E gli appellanti non contestano l'opinione di quel perito. Si volesse anche considerare l'opposta valutazione del dott. __________ P. M__________ come indizio contrario, di conseguenza, un simile elemento non basta per mettere in dubbio una prova. La decisione del Pretore resiste anche sotto questo profilo alla critica.
Relativamente alla censura secondo cui il Pretore avrebbe rifiutato “sbrigativamente” senza alcuna motivazione l'apprezzamento di ulteriori risultanze istruttorie (testimonianze e interrogatorio formale di AO 1), l'appello si esaurisce in una recriminazione. A parte il fatto che, seppure in maniera telegrafica, il primo giudice ha spiegato come le altre prove assunte non concorressero a dimostrare l'autenticità del testamento olografo, gli appellanti non indicano quali altri atti istruttori sarebbero suscettibili di mettere in dubbio l'attendibilità della perizia giudiziaria. Né, a ben vedere, essi pretendono che la corretta valutazione di tali atti imporrebbe un diverso apprezzamento. Al proposito l'appello sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.
Non è destinata a miglior sorte la richiesta degli appellanti di vedersi restituire il costo del referto del dott. __________ P. M__________ e di rendere “responsabile civilmente il perito giudiziario designato per i danni arrecati” ove fosse confermata l'irrimediabilità dei vizi ad essa correlati. Presentata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta si rivela d'acchito irricevibile già per tale motivo.
Da ultimo gli appellanti contestano il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le ripetibili.
a) Il Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 52 000.– sulla base del valore litigioso di fr. 16 712 000.– accertato da questa Camera nelle citate sentenze del 30 novembre 1999 (inc. 11.1998.154) e del 5 febbraio 2001 (inc. 11.2000.123). Analogo metodo egli ha adottato per il calcolo delle ripetibili giusta l'art. 9 cpv. 1 vTOA, ancora applicabile ai procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 16 cpv. 2; RL 178.310). Ha constatato però che il risultato così ottenuto appariva esorbitante per rapporto al lavoro effettivamente svolto dai legali, di modo che l'ha corretto facendo capo alla formula cui ricorreva il Consiglio di moderazione, il quale in caso di onorario sproporzionato del patrocinatore combinava il criterio ad valorem con quello ad horam.
Sulla base di quanto precede il Pretore ha accertato che AO 2 è stato assistito dall'introduzione della causa fino al 4 dicembre 2009 dagli avvocati __________ C__________, A__________ C__________ e PA 3, mentre dopo il 13 maggio 2016 è stato difeso dal figlio AO 1 (nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2009 e il 12 maggio 2016 egli parrebbe essere rimasto senza patrocinatore). Il primo giudice ha stimato il dispendio di tempo profuso dai legali nel patrocinio in complessive 60 ore per il primo periodo (da suddividere tra AO 2, AO 1 e la AO 3 M__________ e A__________ A__________, rappresentati dagli stessi legali) e di 20 ore per il secondo (da suddividere unicamente tra AO 2 e PA 2), a una tariffa di fr. 350.– l'ora (la stessa applicata da questa Camera nelle note sentenze del 30 novembre 1999 e del 5 febbraio 2001), onde un onorario ad horam di fr. 10 500.– rapportato al solo AO 2. Quanto all'onorario ad valorem, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 835 600.– (il 5% di
fr. 16 712 000.–) in base allo stesso saggio fissato da questa Camera nelle ricordate sentenze. Combinato il risultato orario con quello in base al valore litigioso, egli è giunto così a stabilire un'indennità per ripetibili in favore di AO 2 di fr. 21 000.–. Al litisconsorte PA 2 il Pretore ha riconosciuto poi un'indennità per ripetibili di fr. 34 500.–, pari a complessive 50 ore di lavoro, e alla AO 3 M__________ e A__________ A__________ un'indennità di fr. 41 000.– per un patrocinio di 60 ore complessive.
b) Gli appellanti cercano di ridiscutere il valore litigioso, asserendo che un'azione volta a far invalidare un testamento non ha un valore determinato. Come ha ricordato il primo giudice, tuttavia, al riguardo questa Camera si è già diffusa ampiamente sulla questione nelle citate sentenze del 30 novembre 1999 (inc. 11.1998.154, consid. 4) e del 5 febbraio 2001 (inc. 11.2000.123, consid. 9). Al proposito non è necessario pertanto ripetersi.
c) Con riferimento all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC gli appellanti invocano una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità, facendo valere di avere avuto in buona fede motivo di piatire. Rilevano in particolare che il testamento olografo è stato rinvenuto nell'appartamento della defunta M__________ M__________, che esso godeva della presunzione di autenticità, che nemmeno in sede penale esso è risultato falso e che essi non avevano le conoscenze per ritenerlo tale con certezza, senza contare che tutto lasciava presumerne l'autenticità. Dati simili presupposti, essi soggiungono, un prudente atteggiamento li ha indotti a chiedere una perizia giudiziaria, affidata poi al dott. __________ P. M__________, la quale ha finanche confermato l'autenticità dell'atto.
Invano gli appellanti evocano l'art. 107 CPC, al caso specifico applicandosi se mai l'art. 148 cpv. 2 vCPC, che abilitava il giudice a "ripartire parzialmente o per intero” le spese e le ripetibili se vi era soccombenza reciproca o concorrevano “altri giusti motivi”. Ora, ammesso e non concesso che le ragioni addotte connotino “altri giusti motivi”, toccava agli appellanti indicare a quanto ammonterebbero le indennità per ripetibili in circostanze del genere. Contestazioni pecuniarie vanno cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con riferimenti), e ciò valeva già sotto il vecchio diritto di procedura (RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Gli appellanti non quantificano la richiesta neppure per ordine di grandezza, il che rende la pretesa irricevibile. Né a tale mancanza può rimediare la domanda subordinata di annullare il dispositivo impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
d) Gli appellanti si dolgono che nel calcolo delle ripetibili il Pretore abbia trattato ogni attore separatamente, ma sulla base degli stessi criteri (e soprattutto del valore litigioso complessivo). Essi invocano una sentenza del Tribunale federale (5P.452/2005 del 14 febbraio 2007) che in un caso come quello concreto imporrebbe di ridefinire le ripetibili in proporzione “all'interessenza di ogni attore nel presunto valore litigioso”. Ancora una volta, però, gli interessati omettono completamente di cifrare la loro richiesta. Il generico richiamo alla quota proporzionale di ogni attore alla di lui spettanza nel valore litigioso non è determinabile, non foss 'altro perché essi non quantificano minimamente tale interessenza. In condizioni del genere non occorre risolvere la questione di sapere se la citata sentenza del Tribunale federale, riferita a controversie fra proprietari riguardanti una divisione della comproprietà (cfr. Trezzini, op. cit., n. 20 e 21a ad art. 106 CPC), si applichi anche al caso precipuo.
e) Quanto al fatto che gli appellanti siano chiamati ad assumere le spese di una prova (la perizia commissionata al dott. __________ P. M__________) rivelatasi praticamente inservibile, vale la regola per cui le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). E ciò anche qualora una prova risulti inutilizzabile per caso fortuito, rischio di cui non risponde lo Stato. Sapere poi a quanto ammonti l'onorario del perito M__________ W__________ (nota professionale del 17 gennaio 2014 della P__________ AG, nel fascicolo “perizia W__________”) e chi l'abbia saldata interessa poco o punto ai fini del giudizio, gli appellanti non traendo alcuna conclusione dell'interrogativo. Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
L'indennità per ripetibili spettante a AO 2 e alla AO 3 M__________ e A__________ A__________ è commisurata all'aliquota media del 45% riferita all'indennità calcolata dal Pretore per un patrocinio completo dinanzi al primo grado di giurisdizione (art. 11 cpv. 2 lett. a del menzionato regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), pari a fr. 41 000.– (come quella assegnata alla AO 3 M__________ e A__________ A__________), indennità che gli appellanti hanno impugnato senza esito. Da un lato si deve considerare infatti il valore cospicuo del contenzioso e quindi la grande responsabilità in cui sono incorsi i legali nell'esecuzione del mandato, ma dall'altro anche la circostanza che le osservazioni all'appello concernono a una causa già nota, che i patrocinatori hanno potuto seguire fin dall'inizio. Non si attribuiscono ripetibili invece all'avv. AO 1, che nel diritto attuale avrebbe diritto se mai a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale tuttavia non entra in linea di conto perché egli ha potuto difendere sé stesso patrocinando simultaneamente suo padre, la cui posizione processuale era identica alla propria.
litigioso supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 40 000.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno un'indennità per ripetibili di fr. 20 000.– complessivi a AO 2 e di fr. 20 000.– complessivi alla AO 3 M__________ e A__________ A__________. Non si attribuiscono ripetibili all'avv. AO 1.
Notificazione:
– avv. – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).