Incarto n. 11.2016.86
Lugano 24 gennaio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2016.2928 (riconoscimento e dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 30 giugno 2016 da
CO 1 (I) (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 luglio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 dicembre 1992 il Tribunale ecclesiastico regionale emiliano di Modena ha annullato il “matrimonio concordatario” contratto il 19 maggio 1990 da RE 1 (1965) e CO 1 (1967), cittadini italiani, per incapacità del marito di assumere gli oneri del matrimonio in ragione della sua tossicodipendenza. La decisione è stata confermata il 21 aprile 1993 dal Tribunale ecclesiastico di appello di Bologna. Su iniziativa di RE 1, con sentenza del 1° dicembre 1995 la Corte di appello di Milano ha delibato la decisione delle autorità ecclesiastiche. A CO 1, che chiedeva in via riconvenzionale un'indennità di risarcimento in virtù dell'art. 129bis del Codice civile italiano, la Corte d'appello ha riconosciuto provvisoriamente 110 milioni di lire (corrispondenti a un contributo di mantenimento di 10 milioni di lire mensili per tre anni), rimettendo le parti al giudice competente per la decisione definitiva. Il 5 novembre 1996 CO 1 si è rivolta così al Tribunale di Lucca, che con sentenza del 17 giugno 2004 ha condannato RE 1 a versarle un'indennità di € 160 000.– (“al lordo della somma ottenuta”). Tale sentenza è stata confermata il 16 novembre 2006 dalla Corte di appello di Firenze, prima sezione civile. Un ricorso di RE 1 alla Corte suprema di cassazione, prima sezione civile, è stato dichiarato inammissibile il 4 giugno 2010.
B. Il 17 dicembre 2015 CO 1 ha escusso RE 1, nel frattempo trasferitosi in Svizzera, per la somma di fr. 298 307.04 più interessi del 5% dall'11 luglio 2004 a titolo di “recupero credito da risarcimento su sentenza con relative spese legali”. RE 1 avendo sollevato opposizione al precetto esecutivo, CO 1 si è rivolta il 30 giugno 2016 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere il riconoscimento e l'esecutività delle sentenze italiane, come pure “il proseguimento della procedura esecutiva”. Con decisione del 29 luglio 2016, emanata senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la prima domanda, riconoscendo e dichiarando esecutive in Svizzera le sentenze del Tribunale di Lucca, della Corte di appello di Firenze e della Corte suprema di cassazione, mentre ha dichiarato irricevibile, poiché non chiara, la seconda richiesta. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico dell'istante.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 in cui chiede di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2016 CO 1 propone il rigetto del reclamo. Il 21 e il 31 ottobre 2016 le parti hanno replicato e duplicato spontaneamente, entrambe mantenendo il proprio punto di vista.
Considerando
in diritto: 1. ll riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Trattandosi di riconoscere una decisione estera riguardante prestazioni in denaro che emani da uno Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano (CLug), il creditore può chiedere – come nella fattispecie – che senza contraddittorio il giudice pronunci un formale exequatur (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2014.4 del 13 febbraio 2014, consid. 1 con riferimento). Nel Cantone Ticino l'istanza va presentata, senza riguardo a questioni di valore, al Pretore competente secondo l'art. 339 cpv. 1 CPC (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). La decisione del Pretore non è suscettibile di appello (art. 309 lett. a CPC), ma solo di reclamo (art. 319 lett. a CPC).
In concreto il Pretore ha trattato l'istanza di CO 1 sulla scorta della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (RU 1991 pag. 2436), le decisioni da eseguire essendo state pronunciate nello Stato d'origine anteriormente al 1° gennaio 2011. In effetti la versione riveduta della Convenzione di Lugano, del 30 ottobre 2007 (RS 0.275.12), entrata in vigore per la Svizzera a quella data, non è applicabile in casi del genere (sentenza del Tribunale federale 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, consid. 5.1 con riferimento all'art. 63 CLug). Ora, la decisione di esecutività è stata notificata a RE 1 non prima del 9 agosto 2016, alla scadenza infruttuosa del termine di giacenza postale (tracciamento dell'invio n. __________). Il termine d'impugnazione essendo di un mese (art. 36 CLug), il reclamo introdotto il 5 settembre 2016 a questa Camera (competente a norma dell'art. 48 lett. a n. 8 LOG) è tempestivo.
Al memoriale di duplica CO 1 acclude nuova documentazione: varie note professionali che attestano gli sforzi intrapresi dai suoi legali in Italia fra il 2011 e il 2014 per l'incasso del noto credito, un estratto 30 giugno 2011 della Gazzetta __________ in cui la società __________ di __________ diffida il proprio azionista RE 1 a pagare un residuo di € 1 500 000.– per l'integrale liberazione delle azioni da lui sottoscritte in esito a un aumento di capitale, varie ricerche catastali sul conto dell'interessato, un certificato 28 ottobre 2016 dell'ufficiale dell'anagrafe del Comune di __________ che attesta il di lei stato civile (nubile) e un estratto 14 agosto 1993 relativo al fallimento della __________ S.p.A. (doc. E a H). Se non che, come si vedrà dalla motivazione in appresso, tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio. Non giova attardarsi quindi sulla loro proponibilità.
Il Pretore ha accertato che le sentenze italiane di cui è postulato l'exequatur (doc. D a F) sono conformi all'originale e sono state dichiarate esecutive nello Stato richiesto (recte: d'origine), come prescrive l'art. 47 n. 1 CLug. Quanto ai motivi che potrebbero ostare al riconoscimento in applicazione degli art. 27 e 28 CLug, egli non ne ha ravvisati. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha riconosciuto e dichiarato le tre sentenze esecutive in Svizzera.
Il reclamante sostiene che il riconoscimento delle sentenze italiane offende il sentimento di giustizia. Afferma che il fatto di essere stato sanzionato per avere contratto matrimonio pur essendo tossicodipendente è contrario ai fondamenti giuridici svizzeri del diritto matrimoniale, i quali non prevedono la possibilità di condannare una parte a rifondere un'indennità all'altra in caso di nullità del matrimonio. Nemmeno il diritto svizzero del divorzio – egli prosegue – contempla sanzioni imputabili a un coniuge dichiarato in malafede, avendo esso abolito da tempo la nozione di colpa “nel contesto dello scioglimento del vincolo matrimoniale”. A parere del reclamante le decisioni italiane sono contrarie perciò all'ordine pubblico svizzero, sia per la motivazione su cui fondano l'attribuzione dell'indennità risarcitoria (“mala fede colpevole”), sia per l'entità di quest'ultima, che appare urtante alla luce delle circostanze del caso. La vita matrimoniale, di breve durata e senza figli, egli soggiunge, non ha inciso in modo rilevante sull'esistenza delle parti, a quel tempo giovanissime, né ha impedito loro di risposarsi. Onde la necessità di riformare la decisione impugnata, respingendo l'istanza di exequatur.
Come ha ricordato il Pretore, un'istanza di esecutività può essere respinta solo per i motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CLug (art. 34 par. 2 CLug). E siccome i motivi di rifiuto costituiscono un'eccezione al principio del riconoscimento automatico (art. 26 par. 1 CLug), spetta alla parte che si oppone all'esecutività provare la loro esistenza (DTF 143 III 409 consid. 5.2.3). Tali motivi vanno interpretati in modo restrittivo, ancor più che nel caso in cui si tratti di applicare direttamente il diritto straniero, e sono dati soltanto in via eccezionale, poiché in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di riesame nel merito (art. 34 par. 3 CLug, espressione del favor recognitionis che permea la CLug). Litigiosa è, nella fattispecie, l'applicazione della riserva dell'ordine pubblico (art. 27 n. 1 CLug), la cui definizione si apparenta a quella dell'art. 27 LDIP. Perché possa essere rifiutato, sotto questo profilo, il riconoscimento di una sentenza straniera deve offendere in modo tanto manifesto i principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero e il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi. In altri termini, il riconoscimento deve apparire urtante (DTF 143 III 409 consid. 5.2.3; 142 III 184 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3.1; Walther in: Gasser/Oberhammer [curatori], Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, Berna 2008, n. 3 e n. 7 ad art. 27).
Fanno parte dei principi che, secondo la concezione dominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico, in particolare, la lealtà contrattuale e la buona fede, il divieto dell'abuso di diritto e di discriminazione, la tutela delle persone incapaci di agire, come pure – a determinate condizioni – la culpa in contrahendo (DTF 132 III 392 consid. 2.2.1). Una condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti è pertanto incompatibile con tali valori (Walther, op. cit., n. 26 ad art. 27; BJM 1991 pag. 31 consid. 4c). Non basta invece che la decisione straniera diverga da norme imperative del diritto svizzero. Ad ogni modo, l'esame di compatibilità con l'ordine pubblico non va svolto in astratto, ma tenendo conto degli effetti del riconoscimento in concreto. Confrontata con rapporti giuridici definitivamente acquisiti all'estero, l'autorità svizzera deve evitare – per quanto possibile – di creare rapporti giuridici “claudicanti”. La riserva dell'ordine pubblico è ancor più eccezionale qualora il legame della fattispecie con la Svizzera sia tenue o casuale e quanto più tempo separi la decisione da eseguire dall'esame di esecutività (DTF 141 III 338 consid. 5.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2014.93 del 2 settembre 2015, consid. 4b con rinvii).
Premesso ciò, non si può dire che nel caso specifico il riconoscimento dell'indennità risarcitoria sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero. Intanto, contrariamente a quanto figura nel memoriale, il reclamante non è stato sanzionato per avere contratto matrimonio in condizioni di tossicodipendenza, bensì per avere sottaciuto con menzogne e sotterfugi a CO 1, anche dopo le nozze, tale stato di cose, e ciò pur essendo in grado di intendere e di volere (doc. E, pag. 5 segg.). Quali principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero sarebbero lesi in maniera urtante, nelle circostanze descritte, riconoscendo le sentenze italiane il reclamante non spiega, né è dato a divedere. Certo, il diritto svizzero non annovera una norma paragonabile a quella dell'art. 129bis del Codice civile italiano, che obbliga “il coniuge a cui sia imputabile la nullità del matrimonio (…) a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza del danno sofferto”, pari almeno al mantenimento per tre anni. Una differenza sia pure importante rispetto al diritto svizzero non basta tuttavia per ravvisare un'offesa all'ordine pubblico (DTF 126 III 538 consid. 2c). L'interessato dimentica poi che, comunque sia, in caso di nullità del matrimonio il diritto svizzero prevede l'applicazione per analogia, al coniuge e ai figli, delle disposizioni relative al divorzio (art. 109 cpv. 2 CC), ovvero la possibilità di assegnare contributi di mantenimento (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 109). E che il diritto svizzero più non preveda, se non nelle ipotesi degli art. 115 e 125 cpv. 3 CC, alcuna indagine sulla responsabilità del divorzio ancora non significa che una legge estera non possa fare altrimenti (I CCA, sentenza inc. 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 4). Al proposito il reclamo denota pertanto la sua inconsistenza.
Quanto alla censurata contrarietà all'ordine pubblico della motivazione (“mala fede colpevole”) su cui le decisioni estere fondano l'indennità risarcitoria, essa non osta alla loro esecutività. Per non essere riconosciute in Svizzera le decisioni straniere devono essere incompatibili con l'ordine pubblico (sostanziale) svizzero non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (sentenza
del Tribunale federale 4P.154/2006 del 13 novembre 2006, consid. 3.1). Al riguardo il reclamante fa valere invero che l'ammontare dell'indennità riconosciuta dai giudici italiani sarebbe urtante perché il matrimonio, breve e senza figli, non ha inciso in modo rilevante sull'esistenza delle parti. Egli perde di vista tuttavia che l'indennità assegnata a CO 1 è stata limitata, sotto il profilo temporale, al minimo inderogabile di tre anni di mantenimento prescritto dal diritto italiano ed è stata commisurata alle capacità economiche di lui, senza ch'egli sia stato in grado di dimostrarne “la irragionevolezza” (sentenza della Corte d'appello di Firenze: doc. E, pag. 8 seg.).
Per il resto, l'autorità svizzera non è abilitata a riesaminare il merito delle decisioni di cui è chiesto il riconoscimento (sopra, consid. 6). Non può quindi ridiscutere gli ulteriori argomenti, addotti per altro fuori tempo utile del reclamante nell'allegato di replica, circa la presunta conoscenza, da parte dell'interessata, della tossicodipendenza di lui o il riferimento del Tribunale di Lucca alla situazione patrimoniale della sua famiglia anziché a quella personale di lui). Quand'anche l'indennità di risarcimento avesse natura sanzionatoria, ciò che è controverso (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 10ª edizione, n. III ad art. 129bis), le decisioni italiane non sono equiparabili a un'inammissibile condanna al pagamento punitivo di danni esorbitanti. Se si aggiungono infine il tempo intercorso tra la sentenza di cassazione italiana e la richiesta di exequatur (quasi sei anni), come pure il tenue nesso della fattispecie con la Svizzera, dove RE 1 si è trasferito solo nel 2013, la decisione dal Pretore non può dirsi di certo urtante. Se ne conclude che, destituito di fondamento, il reclamo vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore e che è stata indotta a duplicare, un'equa indennità per ripetibili.
Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).