Incarto n. 11.2016.55
Lugano, 5 luglio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente per statuire nella causa DM.2015.179 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 23 dicembre 2015 da
PI 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
giudicando sul reclamo del 27 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione con cui il Pretore ha fissato il 16 giugno 2016 in fr. 898.15 la retribuzione spettante all'avv. PA 1 quale sua patrocinatrice d'ufficio;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 maggio 2016 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra RE 1 (1978) e PI 1 (1975), omologando una convenzione stipulata dai coniugi il 17 febbraio precedente. Non sono state riscosse spese. Le ripetibili sono state compensate. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Statuendo il 16 giugno 2016, il Pretore ha poi fissato in fr. 898.15 la retribuzione spettante all'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio di RE 1, riservato l'obbligo per il convenuto di rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino nel caso in cui la sua situazione economica migliorasse e consentisse il rimborso.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto al Tribunale d'appello con un reclamo del 27 giugno 2016 per ottenere che il compenso della sua patrocinatrice sia portato da fr. 898.15 a fr. 1380.55 (maggiorando le spese riconosciute da fr. 75.60 a fr. 522.30 e l'ammontare dell'IVA da fr. 66.55 a fr. 102.25), con relativa modifica della decisione impugnata. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso del convenuto è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile del Tribunale d'appello, la quale si occupa di reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso dell'art. 121 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 4f ad art. 121). È vero che gli art. 110 e 111 sono simmetrici agli art. 121 e 122, gli uni riferendosi alla liquidazione delle spese giudiziarie in generale e gli altri alla liquidazione delle spese in tema di gratuito patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG evoca il solo art. 110 CPC e che nemmeno i materiali legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 (messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). La motivazione della sentenza emanata il 20 febbraio 2015 da questa Camera (RtiD II-2015 pag. 866 consid. 1) va precisata di conseguenza. Il reclamo in oggetto andrebbe così sottoposto alla terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Se da tale trasmissione si prescinde, ciò si deve alla manifesta irricevibilità dell'atto, che induce a prescindere da esercizi di giurisdizione.
Un reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato secondo taluni autori entro 10 giorni (Bühler, op. cit., n. 42 in fine ad art. 122; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1413 a metà) e secondo altri entro 30 giorni, a meno che la decisione non sia stata presa nel quadro di una procedura sommaria o di una disposizione ordinatoria processuale (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 122 e n. 10 ad art. 110). Nel caso specifico il reclamo è stato introdotto, comunque sia, entro 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, sicché la questione può continuare a rimanere irrisolta. Al riguardo non giova dunque attardarsi.
Come questa Camera ha avuto modo di rilevare nella citata sentenza pubblicata in RtiD II-2015 pag. 867 n. 40c (consid. 2), legittimato a inoltrare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente (sentenza del Tribunale federale 5P.135/2005 del 22 luglio 2005, consid. 4 in: SZZP/RSPC 2006 pag. 55; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122; Bühler, op. cit., n. 46 ad art. 122 con richiami). Il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva (Tappy, loc. cit.; Bühler, op. cit., n. 47 ad art. 122 CPC), lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC; Bühler, op. cit., n. 48 ad art. 122 CPC; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122). Il principio non è nuovo. È già stato enunciato da questa Camera il 14 maggio 2014 (sentenza inc. 11.2011.159, consid. 3) ed era stato illustrato finanche dal Consiglio di moderazione, sotto l'egida della vecchia procedura ticinese, in una decisione del 7 ottobre 2005 (in: BOA n. 30, pag. 44).
Nel caso in esame RE 1 chiede di portare il compenso della sua patrocinatrice d'ufficio – come detto – da fr. 898.15 a fr. 1380.55 maggiorando le spese riconosciute
da fr. 75.60 a fr. 522.30 e l'ammontare dell'IVA da fr. 66.55 a fr. 102.25. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua legale, egli si vedrebbe costretto a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorino, un importo più elevato di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'egli non è legittimato a contestare la decisione del primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa l'interessato, si rinuncia nondimeno a prelevare oneri. Non si pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione all'avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).