Incarto n. 11.2016.42
Lugano, 17 marzo 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2015.1139 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 dicembre 2015 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 19 maggio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 6 maggio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario della particella n. 1853 RFD di __________ (1500 m²), sezione di __________, sulla quale sorge uno stabile il cui pianterreno è adibito a carrozzeria e il primo piano ad abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. 355 (5390 m²). Quest'ultima confina, sempre a nord, con la particella n. 1979 (1945 m²), la quale costeggia la strada cantonale __________ (planimetria in: I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, pag. 4). Sulla particella n. 355 si trova un autocentro e sulla particella n. 1979 un'area di servizio. Entrambi i fondi appartengono a AP 1.
B. La particella n. 1853 beneficia di una servitù ‟di passo pedonale e con ogni veicoloˮ sulle particelle n. 355 e 1979, lungo una striscia di terreno al limite ovest dei due fondi che permette di raggiungere la strada cantonale. Il 20 novembre 2015 AP 1 ha posto sulla sua particella n. 355, praticamente a confine con la particella n. 1853, una barriera metallica sulla striscia di terreno gravata della servitù e ha consegnato ad AO 1 due telecomandi per azionare il sollevamento. AO 1 ha chiesto il 1° dicembre 2015 a AP 1 di togliere la barriera. Senza esito.
C. Il 14 dicembre 2015 AO 1 ha promosso con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti un'azione di manutenzione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere la barriera “con tutti i suoi accessori” e di non ostacolare in nessun altro modo l'esercizio del diritto di passo sui suoi fondi. Chiamato a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del 31 dicembre 2015 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. AO 1 ha replicato il 22 gennaio 2016, su invito dal Pretore aggiunto, confermando la propria richiesta. Con duplica del 10 febbraio 2016 AP 1 ha sollecitato una volta ancora la reiezione dell'istanza.
D. All'udienza del 3 marzo 2016 non sono state notificate prove, di modo che il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che avrebbe deciso sulla base degli atti. Statuendo con sentenza del 6 maggio 2016, egli ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, nel senso che ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere la barriera “e tutti i relativi accessori” entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di fr. 1700.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte
fr. 5500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 maggio 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza. Nei motivi dell'appello egli propone inoltre che, eventualmente, l'ordine nei suoi confronti sia limitato all'obbligo di lascare la barriera sempre alzata e contesta l'ammontare delle ripetibili, postulandone la riduzione a fr. 1000.–. Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2016 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'istante ha indicato tale valore in fr. 50 000.– (lettera al Pretore aggiunto del 14 gennaio 2016), cifra che non ha dato adito a reazioni e che a prima vista può apparire verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 9 maggio 2016. Introdotto il 19 maggio 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
In concreto il Pretore aggiunto ha constatato che la servitù prediale gravante le particelle n. 355 e 1979 è l'unica via d'accesso alla particella n. 1853, la contigua particella n. 1764 (a sud) appartenente alla moglie di AO 1 non essendo gravata da alcuna servitù di passo. Inoltre – egli ha continuato – la servitù è sempre stata esercitata liberamente, senza barriere né restringimenti. Tale è dunque lo stato di fatto che va ripristinato. Sapere se nel caso specifico la posa di una barriera munita di telecomando rispetti la servitù non è un problema che può essere risolto nel quadro di un giudizio sommario, per tacere del fatto che l'istante non può interrompere il lavoro ogni qual volta occorra sollevare la barriera per far passare un conoscente, un fornitore o un cliente della carrozzeria. A un giudizio sommario sfugge anche la questione di sapere – ha ritenuto il Pretore aggiunto – quale sia la larghezza effettiva del passo, la barriera limitando il calibro a tre metri. Onde in definitiva, nell'ambito di un'azione di manutenzione, l'esigenza di ristabilire la situazione anteriore alla posa della barriera e l'ordine al convenuto di rimuovere l'intralcio.
L'appellante insta nell'unica sua richiesta di giudizio ritualmente formulata perché l'istanza di AO 1 sia “integralmente respinta”. Tale domanda è improponibile già di primo acchito, poiché ove non siano date le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria “il giudice non entra nel merito” (art. 257 cpv. 3 CPC), ovvero dichiara l'istanza irricevibile. In nessun caso egli può respingere l'azione, l'istante conservando la possibilità di far valere i suoi diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo (FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere l'appello, di conseguenza, questa Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza di AO 1 inammissibile, ma non respingerla nel merito.
L'appellante sostiene che qualsiasi turbativa dovuta alla posa della barriera sulla particella n. 355 è venuta meno in seguito all'emanazione di un decreto superprovvisionale nel quadro di una procedura separata (inc. CA.2015.33), per ora non sorretta da alcuna azione di merito, in cui il Pretore aggiunto gli ha ordinato il 17 dicembre 2015, su istanza cautelare di AO 1, di lasciare l'asta della barriera “sempre alzata”. Il Pretore aggiunto avendo accolto l'istanza, comminandogli finanche una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni violazione dell'ordine, l'azione di manutenzione andrebbe respinta già per tale motivo. In realtà l'argomentazione, nuova, è di dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, essa non è seria. Intanto il convenuto dimentica che la barriera, pur sollevata, limita a 3 m la larghezza del passo. Inoltre, e soprattutto, non si vede come un provvedimento cautelare potrebbe rendere senza oggetto una causa di merito (per altro non ancora introdotta). Al proposito l'appello non merita ulteriore disamina.
L'appellante afferma che il suo comportamento non raffigura una turbativa del possesso nel senso dell'art. 928 cpv. 1 CC, dal momento ch'egli ha consegnato ad AO 1 due telecomandi per sollevare la barriera, ciò che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto considerare pur nell'ambito di una procedura sommaria improntata alla verosimiglianza. A suo parere, l'istante non è dunque intralciato nell'esercizio della servitù, potendo egli alzare l'asta della barriera anche a distanza, dall'interno della sua carrozzeria o dell'abitazione soprastante. Quanto alla larghezza del passo, essa è sufficiente per il transito di qualsiasi veicolo. L'accoglimento dell'azione di manutenzione – egli assevera – non poteva quindi entrare in linea di conto.
a) La procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4, in: SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che possono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 consid. 5.1.1). Tali principi sono già stati ricapitolati anche da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c).
Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC inoltre se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Il convenuto in ogni modo non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27 luglio 2016, consid. 2.1).
b) L'art. 928 CC (azione di manutenzione) prevede che, quando sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, un possessore può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1). L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento del danno (cpv. 2). Essa mira alla conservazione di uno stato di fatto o al ripristino della situazione anteriore ed è assimilabile per tale motivo a un provvedimento cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra azione possessoria, l'azione di reintegra (che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di far valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.103 del 30 dicembre 2015, consid. 2).
c) Come ha ricordato il Pretore aggiunto, un'azione di manutenzione compete – come un'azione di reintegra (art. 927 CC) – anche al beneficiario di una servitù. L'art. 919 cpv. 2 CC dispone per vero che in caso di servitù prediale l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso. L'azione possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della servitù nel registro fondiario (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3 con rinvii; Lindemann/ Stark, Berner Kommentar, 4ª edizione n. 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e n. 5 ad art. 928 CC; Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 68-69 ad art. 919). Nella fattispecie è pacifico nondimeno che la servitù figura a registro fondiario (doc. A e B) e che l'istante la esercita, AP 1 non contestando più in appello l'uso del passo. Entrambi i presupposti sono dunque dati.
d) La turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un intralcio intollerabile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in cui tale diritto è stato esercitato in precedenza (Ernst in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 928 con richiami; Lindemann/Stark, op. cit, n. 23 ad art. 928 CC). Nella fattispecie l'istante ha reso verosimile di avere beneficiato sulla particella n. 355, fino alla posa della barriera, di un passo pedonale e veicolare libero da impedimenti e senza particolari restrizioni di larghezza. La planimetria agli atti sembra attestare, per altro, che la superficie gravata dalla servitù è una striscia di terreno larga circa 5 m (doc. C). Nelle circostanze descritte la posa di una barriera che limita la larghezza transitabile a 3 m e che dev'essere alzata a ogni passaggio configura già a un sommario esame una turbativa per rapporto alla situazione anteriore. Basti pensare che sul fondo dominante AO 1 gestisce una carrozzeria, la quale dev'essere raggiungibile anche per clienti, conoscenti e fornitori, i quali non dispongono di un telecomando. L'istante dovrebbe quindi interrompere il proprio lavoro per azionare il sollevamento ad ogni arrivo o partenza, come rileva il Pretore aggiunto. Per di più, nemmeno l'appellante spiega come potrebbero annunciarsi gli utenti che intendono raggiungere la carrozzeria se non lasciando il veicolo davanti alla barriera e proseguendo a piedi. Quanto alla larghezza del passo, la riduzione del calibro è manifesta (doc. D) rispetto alla situazione anteriore.
e) Un'azione di manutenzione tende unicamente – come si è spiegato (consid. b) – a ripristinare lo stato di fatto precedente la turbativa. Poco importa che il convenuto pretenda di agire con diritto, come stabilisce esplicitamente l'art. 928 cpv. 1 CC. Tale questione andrà esaminata se mai – ed è quanto ha ricordato anche il Pretore aggiunto – nell'ambito di una causa di merito da un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014, consid. 3.1 e 3.2). È vero che l'esistenza di una turbativa può essere esclusa, dandosene gli estremi, già a un sommario esame. Nella fattispecie però il convenuto si limita a obiettare che il suo intervento non disturba l'esercizio della servitù, mentre in realtà esso rende più difficile il transito veicolare già a un giudizio di verosimiglianza. Ammesso e non concesso poi che si possa vagliare in qualche modo la legittimità di tale intervento nonostante il dettato dell'art. 928 cpv. 1 CC, egli non pretende che l'atto costitutivo della servitù prevedesse la posa di una barriera o che la superficie gravata della servitù sia larga soli 3 m. Tanto meno egli ha addotto documenti o – al limite – testimonianze in tal senso. Non ha quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso.
Secondo l'appellante il decreto cautelare in questione è ad ogni modo sproporzionato, poiché quand'anche l'azione di manutenzione fosse stata da accogliere sarebbe bastato ordinargli di lasciare la barriera sollevata, evitandogli costi di rimozione prima ancora che egli abbia modo di promuovere un'azione di merito volta a far accertare il suo buon diritto. Se non che, l'asta sollevata non impedisce una larghezza del passo inferiore a quella precedente l'installazione del manufatto. Quanto all'avvio di un'azione di merito, mal si comprende che cosa abbia trattenuto AP 1 dal procedere finora nelle vie ordinarie. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
Da ultimo l'appellante censura l'indennità di fr. 5500.– per ripetibili che il Pretore aggiunto ha assegnato all'istante, rimproverando al primo giudice di non avere motivato l'ammontare della somma e chiedendo di ridurre tale importo a fr. 1000.–. Ora, un giudice non è tenuto a motivare l'entità delle ripetibili attribuite alla parte vittoriosa, se non ove si scosti dai parametri abituali o dalla tariffa applicabile (DTF 111 Ia 1; sentenza del Tribunale federale 4A_223/2016 del 29 luglio 2016 consid. 5). E nella fattispecie non risulta che il Pretore abbia inteso distanziarsi da quanto prevede il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).
Per quel che è dell'indennità, l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento fissa, in cause ordinarie aventi un valore litigioso sino a fr. 50 000.– (sopra, consid. 1), indennità per ripetibili alla parte vittoriosa varianti dal 10 al 20% del valore medesimo. In concreto l'azione possessoria poteva definirsi, nel complesso, di media complessità fattuale e giuridica. Giustificava così di applicare
l'aliquota del 15%. Nelle “procedure civili speciali” (ovvero quelle che il vecchio Codice di procedura civile ticinese regolava nel libro terzo sui “procedimenti civili speciali”), tra cui le procedure sommarie, l'indennità va ridotta nondimeno “tra il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett. b del menzionato regolamento). Ne segue, considerato una volta ancora il caso di media difficoltà (45%), che l'indennità per ripetibili in favore dell'istante ammontava a fr. 3375.–. Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%), si ottiene un risultato di fr. 4000.– (arrotondati). In tale misura l'appello merita accoglimento.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sull'indennità per ripetibili (che va ridotta da fr. 5500.– a fr. 4000.–, ancorché non a fr. 1000.–), mentre esce sconfitto sull'azione di manutenzione. È giusto dunque che sopporti nove decimi dei costi e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili (commisurata all'art. 11 cpv. 2 lett. a del noto regolamento), ridotta di conseguenza.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 1700.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 4000.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese di appello di complessivi fr. 1700.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante stesso e per il resto a carico della controparte. L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'indennità di fr. 1400.– per ripetibili ridotte.
Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).