Incarto n. 11.2016.32
Lugano 29 novembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pontarolo, giudice supplente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SE.2015.25 (ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 20 gennaio 2015 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello 2 maggio 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 marzo 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'aprile del 2014 la AP 1 ha commissionato alla __________ SA varie opere per la ristrutturazione di suo immobile posto sulla particella n. 24 RFD di __________, al prezzo a corpo di fr. 50 000.–, IVA non compresa. Constatati
difetti nella piastrellatura dei pavimenti al pianterreno, l'__________ SA ha incaricato nel luglio del 2014 la ditta AO 1 di posare un rivestimento in resina, come pure di procedere alla “resinatura” di una spalla di un muro nella cucina e alla posa di zoccolini. Versato un primo acconto, l'__________ SA non ha corrisposto alla AO 1 né il secondo acconto di fr. 8976.95 né la fattura a saldo di fr. 7688.50.
B. Adito il 20 novembre 2014 dalla AO 1, con sentenza del 19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 16 665.45 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2014 sulla particella n. 24 RFD di __________. All'istante egli ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. SO.2014.4941).
C. Il 20 gennaio 2015 la AO 1 ha convenuto la AP 1 per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 16 665.45 con interessi al 5% dal 25 ottobre 2014 sulla particella n. 24 RFD di __________. Nella sua risposta del 25 febbraio 2015 la AP 1 ha proposto di respingere la petizione e ha denunciato la lite alla __________ SA, che non si è costituita in giudizio. All'udienza del 14 aprile 2015 indetta per le prime arringhe le parti hanno confermato le loro posizioni. Nel corso dell'istruttoria, cominciata seduta stante, la convenuta ha chiesto il 16 giugno 2015 di acquisire agli atti una lettera dello stesso giorno in cui essa notificava alla controparte e alla __________ SA la recente scoperta di difetti “riguardanti le opere di riparazioni eseguite dalla sua mandante, su incarico della __________ SA”. L'attrice ha contestato la ricevibilità del documento, che il Pretore ha rifiutato il 30 luglio 2015 di versare agli atti.
D. Respinte le rimanenti prove offerte, il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 31 luglio 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo con sentenza del 16 marzo 2016, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 16 665.45 con interessi al 5% dal 25 ottobre 2014. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1250.– (compresa quella dell'iscrizione provvisoria), sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 maggio 2016 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione e di cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, subordinatamente che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2016 la AO 1 propone di respingere l'appello.
F. Nel frattempo, con sentenza non motivata del 26 maggio 2015 il Pretore ha condannato la __________ SA a versare alla AO 1 l'importo di fr. 16 665.45 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2014 (inc. SE.2015.122). Tale decisione è passata in giudicato.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori è retta fino al valore litigioso di fr. 30 000.– dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). La decisione è appellabile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, l'ammontare dell'ipoteca litigiosa ammontando ancora alle arringhe finali a fr. 16 665.45. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 17 marzo 2016. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3 aprile 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe scaduto la domenica 1° maggio 2016, salvo protrarsi al lunedì 2 maggio successivo (art. 142 cpv. 3 CPC e art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone). Introdotto l'ultimo giorno utile (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha riepilogato anzitutto le premesse per ottenere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori, ricordando che un subappaltatore è legittimato a postulare un'iscrizione del genere anche senza convenire simultaneamente l'appaltatore (imprenditore generale), ovvero senza pretendere il pagamento della mercede. Ciò posto, egli ha accertato che in concreto i lavori svolti dall'attrice, oltre a non essere stati contestati, erano comprovati “dal doc. Q, dall'audizione del teste __________ B__________ nonché dalle emergenze della causa creditoria inc. SE.2015.122”, senza dimenticare che l'attrice aveva emesso le relative fatture “doc. F–H allestite sulla base del preventivo doc. E”. Inoltre l'iscrizione provvisoria era avvenuta nel termine dei quattro mesi dalla fine dei lavori, le ultime opere (posa di silicone per la formazione di una “guscia” tra pavimento e muri e fornitura zoccolini) essendo state eseguite l'8 settembre 2014. Ne ha concluso, il Pretore, che in mancanza di altri elementi “suscettibili di portare a diversa conclusione”, l'ipoteca annotata in via provvisoria andava iscritta in via definitiva.
Nell'appello la convenuta si duole anzitutto che il Pretore abbia rifiutato il 30 luglio 2015 di acquisire agli atti il documento nuovo da essa prodotto (la lettera del 16 giugno 2015 in cui essa notificava alla __________ SA e alla AO 1 di avere rinvenuto difetti), così come di eseguire un sopralluogo. Essa sostiene che, così facendo, il primo giudice le ha impedito di dimostrare la cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'attrice e di contestare l'estensione del pegno. Tanto più – essa continua – che in una procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale anche il proprietario del fondo può valersi delle eccezioni proprie del debitore per contestare la pretesa del creditore e, di conseguenza, l'estensione del pegno. In caso contrario – essa conclude – un proprietario non potrebbe difendersi in modo adeguato, soprattutto quando l'appaltatore, messo in liquidazione, riconosca senza riserve il credito del subappaltatore.
a) Nella misura in cui lamenta la mancata assunzione di prove da parte del primo giudice, l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Non si vede dunque perché in concreto gli atti dovrebbero essere rinviati al Pretore, tanto meno ove si pensi che la convenuta non invoca estremi a norma dell'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a; I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016, consid. 8). La richiesta subordinata intesa a far annullare la sentenza impugnata e a far tornare la causa in prima sede per nuovo giudizio non può quindi entrare in linea di conto.
b) Si aggiunga che, comunque sia, in concreto né la lettera in questione né il sopralluogo gioverebbero alla causa dell'appellante. Certo, il Pretore sbaglia quando crede che il credito di un artigiano o imprenditore vada “esaminato nell'ambito di un processo separato dipendente da un'azione creditoria contro l'appaltatore principale, unico abilitato a eccepire eventuali difetti dell'opera verso il subappaltatore”. Benché la procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non abbia lo scopo di accertare il credito dell'artigiano o dell'imprenditore, per determinare la somma garantita dall'ipoteca il giudice deve vagliare nondimeno – a titolo pregiudiziale – l'esistenza e l'ammontare della pretesa (DTF 138 III 135 consid. 4.2.2, 126 III 472 consid. 3b/cc; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 3.2.2). Già nell'ambito di tale azione il proprietario del fondo può contestare quindi l'esistenza o l'ammontare del credito, oltre che l'entità della somma garantita dall'ipoteca (I CCA, sentenze inc. 11.2013.71 del 23 gennaio 2015, consid. 5, inc. 11.2009.204 del 30 dicembre 2011, consid. 4, inc. 11.2009.84 del 18 luglio 2011, consid. 3 con rinvio a Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.; v. anche Bohnet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, Basilea 2012, pag. 92, n. 132). E il giudice è sicuramente in grado di statuire, almeno in situazioni “liquide” (ZR 109/2010 pag. 289 consid. 3.3; LGVE 2006 n. 13 pag. 23 segg; AGVE 1967 n. 5 pag. 30). Resta il fatto che in concreto né la citata lettera né, tanto meno, l'esecuzione di un sopralluogo consentono di definire in che misura i pretesi difetti dell'opera riducano l'ammontare del credito. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 6b).
a) Che una sentenza civile debba essere motivata, anche solo su richiesta di parte, non fa dubbio (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii).
b) Nella fattispecie la motivazione del giudizio è invero succinta, ma con riferimento alle risultanze istruttorie il Pretore si è pur sempre espresso sulla tempestiva dell'iscrizione, sulla qualità di artigiano della ditta attrice, sulle opere eseguite e sul credito fatto valere dalla AO 1. Tale motivazione permette di capire senza equivoci per quali ragioni egli ha accolto la petizione. Che poi essa non aggradi o dispiaccia alla convenuta ancora non significa che quest'ultima non fosse in grado di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa Camera – munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto (art. 310 CPC). Al proposito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
a) Nella fattispecie risulta dal preventivo allestito l'8 luglio 2014 dalla AO 1 e accettato dalla __________ SA che l'intervento dell'attrice concerneva “la fornitura e posa di pavimenti in resina interna”, “la fornitura e posa di pavimenti in resina esterno”, “la resinatura a un muro dietro il piano della cucina” e “la fornitura e posa di zoccolino in alluminio” (doc. E). Sentito personalmente, __________ B__________ ha confermato di essersi occupato della posa della resina sulla pavimentazione piastrellata “in tutto il piano terra, sul balcone esterno fronte lago, e di un'alzata dietro la cucina”. Egli ha confermato altresì una sua dichiarazione scritta prodotta dall'attrice (doc. M) in cui precisava che la posa dei pavimenti era terminata il 24 luglio 2014, che egli era ancora intervenuto nell'agosto del 2014 per “lavori extra” e che lo zoccolino, come pure il “silicone poliuretanico bianco per formazione guscia tra pavimento e muri” è stato posato l'8 settembre 2014 (deposizione dell'11 maggio 2015: verbali, pag. 1, 2 e 4).
b) L'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è avvenuta nel caso specifico il 21 novembre 2014 e l'appellante non contesta che la posa della pavimentazione in resina sia stata ultimata il 24 luglio 2014. L'ipoteca legale è stata iscritta perciò nel termine di quattro mesi dal compimento dei lavori previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. In simili circostanze poco importa la natura delle opere eseguite nei mese di agosto e settembre, senza dimenticare che – come si è visto – la posa dello zoccolino era esplicitamente contemplata dal contratto (doc. E, ultimo foglio).
c) Quanto a __________ B__________, egli ha rilasciato il 16 luglio 2014 una dichiarazione in cui, riscontrata l'esistenza di “numerose zone, interne e esterne [preesistenti all'esecuzione dell'appalto] non perfettamente ancorate al supporto sottostante che provocano il classico suono a vuoto”, respingeva ogni responsabilità “della ditta scrivente (…) se a opera conclusa e nel proseguo del tempo si dovessero verificare degli stacchi del supporto, fessurazioni o deformazioni che compromettono l'integrità dell'opera (doc. 3). L'esecuzione di un singolo intervento, che può rientrare nell'ordinaria sfera di gestione, non basta tuttavia per connotare la qualità di organo di fatto (sulla nozione: DTF 136 III 21 consid. 2.4 con rinvii). Del resto non risulta né è preteso che __________ B__________ abbia assunto sotto sua responsabilità una competenza duratura – e non solo isolata – per determinate decisioni che trascendono il quadro degli affari correnti e che influiscono sul risultato aziendale (DTF 128 III 33 consid. 3c). Riguardo agli altri atti firmati dall'interessato, essi consistono in sue dichiarazioni sulla natura dell'intervento e in sue constatazioni eseguite sul luogo (doc. M e R), dichiarazioni che egli ha confermato in udienza (deposizione dell'11 maggio 2015: verbali, pag. 2 a metà).
Quanto alla deposizione di __________ B__________ in sé, la convenuta non si è opposta all'escussione del testimone, facendo valere che materialmente egli è organo della ditta attrice (art. 159 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 9 ad art. 159). Nemmeno ha sollevato obiezioni quando __________ B__________ ha dichiarato di non avere interesse nella lite e di essere indifferente all'esito della causa. Altra è la questione di sapere come il giudice apprezzi poi una simile testimonianza (art. 157 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_673/2016 del 3 luglio 2017 consid. 2.1.2 con riferimenti in: RSPC 2017 pag. 435). Ma l'appellante non asserisce che le dichiarazioni di lui, confermate davanti al Pretore, siano inveritiere, né ha recato elementi suscettibili di metterne in forse l'attendibilità. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
a) Già si è detto che nella procedura d'iscrizione definitiva che oppone un subappaltatore a un proprietario quest'ultimo può contestare l'esistenza e l'ammontare del credito (consid. 2b). Ora, dandosi difetti di costruzione l'art. 368 CO il committente può, oltre che chiedere il risarcimento del danno, ricusare l'opera (cpv. 1), esigere la riparazione gratuita della medesima o pretendere una riduzione della mercede contrattualmente pattuita (cpv. 2). Così facendo, egli esercita un diritto formatore, di regola irrevocabile e per principio vincolante. Tutto ciò presuppone tuttavia una tempestiva verifica dell'opera eseguita e una altrettanto tempestiva notifica degli eventuali difetti (art. 367 cpv, 1 CO). In caso contrario l'opera si ritiene approvata e l'appaltatore è liberato dalle sue responsabilità, salvo che si tratti di difetti occulti o scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Ove i difetti si manifestino più tardi, il committente deve avvertire l'appaltatore non appena li abbia stati scoperti, altrimenti l'opera si reputa approvata (art. 370 cpv. 3 CO). Dimostrare la tempestiva notifica dei difetti incombe al committente (DTF 118 II 147 consid. 3a con rinvii), cui spetta di dimostrare anche il minor valore dell'opera (Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 90 e 93 ad art. 368; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 75 ad art. 368; sentenza del Tribunale federale 4C.147/2006 del 7 luglio 2006 consid. 3.2 con rinvii).
b) Si conviene che per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori le opere compiute devono, salvo casi particolari estranei alla fattispecie, conferire un maggior valore all'immobile. L'appellante asserisce che in concreto l'opera svolta dalla AO 1 è inservibile, ma la tesi si esaurisce in un assunto apodittico. Anche volendo tenere conto del fatto che il 16 giugno 2015 la AP 1 ha notificato all'__________ SA e alla AO 1 la scoperta di “crepe e fessurazioni della copertura in resina” (sopra, consid. 3), intanto, in quella notifica la convenuta pretendeva unicamente la riparazione dei difetti, ma non ricusava l'opera. Quanto all'eventuale minor valore dell'intervento, la convenuta non ne ha mai preteso la rifusione, tant'è che non lo ha mai quantificato. Nondimeno toccava proprio alla AP 1 – come si è spiegato – dimostrare quale sarebbe la differenza tra il valore oggettivo dell'opera difettosa e il valore della medesima senza difetti, fermo restando che il prezzo convenuto si presume corrispondere al valore oggettivo della prestazione e il costo della riparazione al minor valore dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_667/2016 del 3 aprile 2017, consid. 5.2.1 con rinvio a DTF 116 II 305). Né si può supporre, in mancanza di qualsiasi altro indizio, che il valore della riparazione sia pari all'ammontare della mercede chiesta dall'attrice. In circostanze siffatte poco giova il documento di cui l'attrice sollecitava l'acquisizione agli atti e ancor meno il postulato sopralluogo, prove che sarebbero servite forse a sostanziare l'esistenza di difetti, ma inidonee a dimostrare il minor valore dell'opera e, quindi, il minor valore del pegno. A una conclusione del genere avrebbe potuto condurre solo una perizia, prova tuttavia mai offerta dalla convenuta. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).