Incarto n. 11.2016.19

Lugano, 7 novembre 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.2 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 16 febbraio 2012 da

AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AP 1 (già patrocinato dall'avv.),

giudicando sull'appello dell'8 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 febbraio 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1967) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 25 maggio 1994. Dal matrimonio sono nati G__________ (il 24 settembre 1995), A__________ (il 25 febbraio 1997) e L__________ (il 1° gennaio 2000). Il marito, elettrotecnico, lavorava a __________ per la __________ AG, __________, come delegato alla manutenzione delle antenne dei programmi radiotelevisivi __________. La moglie, disegnatrice edile, ha esercitato la professione fino alla nascita dei figli, dopo di che si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. Nel 2007 essa ha ripreso l'attività lucrativa, svolgendo impieghi amministrativi per varie ditte.

B. I coniugi si sono separati nel maggio del 2007, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 657 RFD di __________, di proprietà del marito) per trasferirsi con i figli in un apparta­mento, sempre a __________. In seguito a disturbi cardiaci AP 1 è poi stato riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 100% e dal 1° ottobre 2010 riceve prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, oltre che dalla sua cassa pensione. Nell'aprile del 2011 la moglie si è trasferita a __________, dal suo nuovo compagno, e il 3 luglio 2014 è stata riconosciuta anch'essa inabile al lavoro nella misura del 100% retroattivamente dal 1° luglio 2012 con diritto di percepire rendite dell'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla sua cassa pensione.

C. Nel frattempo, il 16 febbraio 2012, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia. Statuendo con sentenza del 24 febbraio 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio L__________ (il solo ancora minorenne) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita materno, ha respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie, ha condannato AP 1 a versare alla moglie fr. 323 034.– in liquidazione del regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha autorizzato il medesimo a far cancellare la restrizione della facoltà di disporre gravante la particella n. 657 RFD di __________ non appena avesse versato la somma, ha obbligato l'attrice a pagare al convenuto fr. 40 500.– complessivi per contributi alimentari arretrati entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha riconosciuto a AO 1 un'indennità adeguata di fr. 50 000.– in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC e ha ordinato lo sblocco dei conti bancari intestati al marito. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 aprile 2016 per ottenere la rifor­ma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta la petizione di divorzio. Subordinatamente, nel caso in cui fosse confermato il divorzio, egli chiede di ridurre a fr. 80 000.– il credito dell'attrice in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016 AO 1 propone di dichiarare l'appello irricevibile nella misura in cui tende al rigetto dell'azione di divorzio e di respingerlo per il resto. Il 27 giugno 2016 AP 1 ha inoltrato una replica spontanea, confermando le sue richieste. In una duplica spontanea del 12 luglio 2016 AO 1 ha ribadito le proprie domande.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche il principio del divorzio, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Circa la tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è giunta all'ex patrocinatrice di AP 1 il 26 febbraio 2016 (attestazione Track & Trace n. __________). Introdotto l'8 aprile 2016, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello il convenuto acclude una serie di documenti nuovi. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile produrli nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie ciò non risulta essere il caso. La ‟domanda d'aiuto federale, attestato di finanziamentoˮ del 22 febbraio 2001 (doc. DD), la lettera 18 mar­zo 2013 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sui parametri di rimborso del sussidio (doc. FF), lo scritto – verosimilmente del 2013 – dell'Ufficio federale delle abitazioni (doc. GG), l'estratto 31 dicembre 1997 di un conto intestato all'appellante presso la Banca __________ e l'avviso di accreditamento 24 mar­zo 1995 della Società di Banca __________ (doc. RR) precedono la chiusura del­l'istruttoria, avvenuta il 9 gen­naio 2015, e potevano quindi essere esibiti al Pretore, né l'appellante pretende il contrario. Altri documenti sono finanche anteriori alla petizione di divorzio, come lo scambio di corrispondenza intercorso fra patrocinatori delle parti dal 16 novembre 2007 al 7 marzo 2011 (doc. CC, HH a QQ).

Quanto alla registrazione di un colloquio tra l'appellante e l'attrice del 4 marzo 2016, successivo alla sentenza del Pretore (doc. EE), essa è stata eseguita senza l'assenso della controparte e costituisce addirittura un mezzo di prova illecito (art. 179ter CP), che potrebbe essere versato agli atti solo a condizioni “assai restrittive” (art. 152 cpv. 2 CPC; FF 2006 pag. 6685 in alto), nemmeno adombrate dall'appellante. Infine il convenuto chiede a questa Camera di ascoltare i tre figli, i quali hanno udito conversazioni tra lui e la moglie e possono testimoniare circa la veridicità di quanto egli espone circa il finanziamento dell'abitazione coniugale. Ancora una volta però l'assunzione di nuove prove in appello (art. 316 cpv. 3 CPC) è ammissibile unicamente – come si è detto – ove tali prove non fossero esperibili dinanzi al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). E l'audizione dei figli poteva essere chiesta al Pretore. Di per sé non una sola delle prove nuove proposte dall'appellante appare così ricevibile. Comunque sia, e come si vedrà in seguito (consid. 7c), simili mezzi istruttori non inciderebbero sull'esito del giudizio. Al proposito non è il caso pertanto di soffermarsi oltre.

  1. Alle osservazioni all'appello la convenuta unisce, da parte sua, uno scambio di posta elettronica intervenuto fra i patrocinatori delle parti dal 20 al 23 maggio 2016. Successiva all'emanazione della sentenza impugnata, tale corrispondenza è di per sé ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Non è tuttavia di sussidio ai fini della decisione.

  2. Dal profilo formale l'appellante sembra rimproverare al Pretore di avere disatteso l'art. 69 CPC per averlo diffidato a munirsi di un avvocato solo cinque mesi dopo l'avvio della causa, quando ormai egli aveva redatto il memoriale di risposta e aveva partecipato alle prime arringhe. Si tratta di una doglianza fuori luogo. L'appellante era regolarmente patrocinato già prima di essere convenuto in giudizio, come dimostrano le lettere da lui accluse all'appello (doc. CC, HH a QQ). Ha rinunciato al patrocinio in primo grado (finché il Pretore non lo ha diffidato a farsi rappresentare) per libera scelta. Né egli appariva incapace, almeno all'inizio, di difendersi o di discutere la propria causa con la necessaria chiarezza. Ancora in appello, del resto, egli procede da sé solo e il suo ricorso è perfettamente comprensibile. Certo, chi agisce senza l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere errori. Deve assumere tuttavia la responsabilità delle sue scelte processuali. Nelle circostanze descritte conviene dare avvio senza indugio alla trattazione del ricorso.

I. Sul principio del divorzio

  1. Litigiosi rimangono in questa sede il principio del divorzio e la liquidazione del regime dei beni. La prima questione va, con ogni evidenza, trattata prioritariamente. Nelle sue osservazioni AO 1 chiede finanche a questa Camera di statuire sul principio del divorzio in via preliminare, la contestazione del marito essendo – a mente sua – manifestamente vessatoria, abusiva e volta solo a ritardarle la possibilità di risposarsi. Contrariamente alla sua opinione, però, la fattispecie non denota estremi per frazionare la sentenza di appello. Certo, “per motivi gravi” il giudice può rinviare la liquidazione del regime dei beni a un apposito procedimento (art. 283 cpv. 2 CPC). I motivi gravi sono dati unicamente però “nel caso di condizioni complesse, al fine di non ritardare oltre misura il giudizio sul principio del divorzio (quando sono stati rac­colti tutti gli elementi per statuire in merito)” (FF 2006 pag. 6734 in fondo). Il solo fatto che un coniuge debba attendere il giudizio di secondo grado sullo scioglimento del matrimonio ancora non configura un “caso grave”. Ciò premesso, giova statuire sull'appello nel suo intero.

a) Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato, in merito al principio dell'art. 114 CC, che ogni coniuge può chiedere il divorzio se al momento della litispendenza i coniugi vivono separati da almeno due anni. Accertato che nella fattispecie le parti vivevano separate da quasi cinque anni, egli ha ritenuto che nulla ostasse allo scioglimento del matrimonio, tanto più che il convenuto non vi si opponeva (sentenza impugnata, consid. 5).

b) L'appellante rimette in discussione il suo consenso al divorzio (art. 289 CPC), invocando ‟un vizio della volontà nel senso del­l'errore essenziale” e “un vizio della volontà nel senso del doloˮ. Sostiene di non avere ben capito all'udienza del 4 luglio 2013 davanti al Pretore (destinata all'interrogatorio delle parti) la portata delle conseguenze finanziarie e affettive del divorzio, presumendo in particolare una determinata liquidazione del regime dei beni. La sentenza impugnata lo costringe invece a vendere l'alloggio coniugale, ciò che crea un grave problema a lui e ai tre figli che tuttora vi abitano. Asserisce così di avere aderito al divorzio per errore essenziale e che, avesse immaginato “i risultati devastanti” cui sarebbe andato incontro, mai avrebbe accettato simile prospettiva. Non solo: a suo avviso, rinnegando fatti decisivi, l'istante ha causato “un'errata decisione del giudice”, inducendo lui medesimo a confidare per dolo in una situazione, quando all'atto pratico essa ne perseguiva un'altra.

c) Così argomentando, il convenuto sorvola su quanto ha rilevato il Pretore, ossia che dopo due anni di vita separata ogni coniuge ha il diritto di ottenere il divorzio (art. 114 CC), senza riguardo al consenso dell'altro (RtiD II-2005 pag. 700 n. 31c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.34 del 16 luglio 2015, consid. 6 con rinvio a DTF 126 III 405 consid. 3a). Né l'appellante contesta che al momento in cui AO 1 ha promosso azione di divorzio sulla base dell'art. 114 CC, il 16 febbraio 2012, le parti vivessero separate da quasi cinque anni. Anzi, egli stesso ha riconosciuto che la separazione risaliva al maggio del 2007 (risposta, pag. 2 punto 2; memoriale conclusivo, pag. 2 punto 2). Quand'anche egli avesse rifiutato o revocato il proprio consenso al divorzio, di conseguenza, nulla avrebbe potuto impedire alla moglie di chiedere ugualmente lo scioglimento del matrimonio (cfr. DTF 142 III 713). Tant'è che qualora il motivo di divorzio sussista (e in concreto le parti vivevano separate da ben oltre due anni), la causa prosegue su azione di un coniuge e non passa alla procedura di divorzio su richiesta comune (art. 292 cpv. 2 CPC). Su questo punto, pertanto, l'appello si rivela già di primo acchito destinato al­l'insuccesso.

II. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. L'appellante contesta dapprima, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, la liquidazione degli averi bancari e postali. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato l'esistenza di tre conti intestati al convenuto: due presso __________ (n. __________ e n. __________), rispettivamente con un saldo di fr. 31 089.85 e di fr. 79 537.40, e uno presso la Banca __________ di __________ (n. __________), con un saldo di fr. 96.50. Di tutti e tre egli ha respinto la divisione a metà chiesta dall'attrice: il primo perché già liquidato in separata sede e gli altri due perché oggetto di pretese tardive, formulate dall'attrice soltanto nel memoriale conclusivo. Di altre tre relazioni bancarie intestate al marito, qualificate alla stregua di acquisti (art. 200 cpv. 3 CC), il Pretore ha ordinato invece il riparto a metà: un conto n. __________ pres­­so la Banca __________ di __________, un conto n. __________ presso la __________ a __________ e un conto n. __________ presso la succursale della Banca __________ a __________, tutti e tre colpiti da un blocco cautelare risalente al 15 maggio 2007 decretato dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2007.81). Di tali conti il Pretore non ha accertato il saldo. Ha ricordato tuttavia che durante il suo interrogatorio del 4 luglio 2013 il convenuto aveva ammesso di possedere “un conto di fr. 93 000.–”. Ha ritenuto così di riconoscere all'attrice una spettanza pari alla metà di tale cifra, ossia fr. 46 500.– (sentenza impugnata, consid. 6.3.2).

a) Nell'appello il convenuto non nega di avere ammesso, durante il suo interrogatorio, l'esistenza di un non meglio precisato “conto di fr. 93 000.–” (verbale del 4 luglio 2013, pag. 6 a metà). Obietta però – in sintesi – che quel denaro è stato investito nel­l'abitazione coniugale, sottolineando come l'attrice medesima riconosca che nella casa sono stati profusi circa fr. 100 000.– di acquisti. A suo avviso quel capitale non poteva più, di conseguenza, essere diviso in natura, ciò che ha ordinato il Pretore, salvo conteggiarlo in doppio.

b) L'argomentazione non manca di lasciare perplessi. All'interrogatorio del 4 luglio 2013 infatti il convenuto ha ammesso esplicitamente l'esistenza di un “conto di fr. 93 000.–”. Ne segue che al momento in cui il perito giudiziario ha consegnato il proprio referto del 24 aprile 2013 sul valore del fondo, calcolato in fr. 965 446.– (fascicolo “atti procedurali”, n. 27), il preteso investimento non era ancora avvenuto. Già per tale ragione non appare verosimile che la somma di fr. 93 000.– possa reputarsi compresa in quel valore di stima, come asserisce l'appellante. Se nella casa sono stati profusi circa fr. 100 000.– di acquisti, ciò che l'attrice riconosce, non si tratta pertanto degli stessi fr. 93 000.– che il convenuto aveva in conto. E che i fr. 93 000.– dichiarati dal convenuto siano finiti nell'abitazione dopo l'esecuzione della perizia giudiziaria non è preteso nemmeno dall'interessato. Nel suo esito la decisione del Pretore, che ha suddiviso a metà la somma di fr. 93 000.– reputandola un acquisto tuttora disponibile, resiste dunque alla critica.

c) Si aggiunga, indipendentemente a quanto precede, che la spettanza di fr. 46 500.– riconosciuta dal Pretore all'attrice si giustifica anche per un altro motivo. Fossero pur confluiti i citati fr. 93 000.– nell'abitazione coniugale, in effetti, l'appellante non contesta che i tre conti bancari menzionati dal Pretore andassero suddivisi a metà. E il saldo di quei conti al momento della liquidazione del regime dei beni (art. 214 cpv. 1 CC) non ammontava solo a fr. 93 000.–, come reputa il Pretore. Secondo gli ultimi dati agli atti, il conto n. __________ pres­­so la Banca __________ di __________ registrava il 31 dicembre 2012 un saldo di fr. 35 011.80, il conto n. __________ presso la __________ a __________ un saldo il 10 dicembre 2012 di fr. 61 889.– e il conto n. __________ presso la succursale della Banca __________ a __________ un saldo il 31 dicembre 2012 di fr. 70 521.17 (estratti conto nella rubrica “doc. IV, documenti e/o richiami della parte convenuta”), per fr. 167 421.97 complessivi. Che tali conti sussistessero ancora al momento della liquidazione del regime dei beni è indubbio, risultando essi soggetti a blocco cautelare sin dal 15 maggio 2007 (sentenza impugnata, pag. 7). E la metà di fr. 167 421.97, ovvero fr. 83 710.98, è una somma ben più cospicua della spettanza di fr. 46 500.– che il Pretore ha riconosciuto all'attrice.

d) Non si disconosce che formalmente le richieste di giudizio avanzate al Pretore dall'attrice erano manchevoli. In relazione ai tre conti bancari appena evocati AO 1 non ha formulato infatti pretese numeriche, ma si è limitata a chiedere al Pretore di ordinare ai singoli istituti di credito la divisione a metà degli averi in conto, con obbligo di versarle direttamente la sua spettanza. Richieste del genere sono di dubbia ricevibilità. Pretese che hanno per oggetto una somma di denaro devono essere cifrate o, per lo meno, univocamente desumibili nel loro ammontare dalla motivazione del ricorso (DTF 133 III 415 consid. 1.4.2 in fine con rinvio; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno 2017, consid. 2.1). In altri termini: non basta chiedere al giudice di accertare una pretesa nel suo principio, lasciando a terzi il compito di definirla. Sta di fatto che l'appellante non ha reagito quando si è visto notificare il memoriale conclusivo della moglie contenente simili richieste (davanti al Pretore le parti hanno rinunciato alle arringhe finali) e nemmeno muove critiche alla ricevibilità delle medesime nell'appello. Anche sulla liquidazione dei conti bancari e postali l'impugnazione manca perciò di consistenza.

  1. Sostiene inoltre l'appellante, con riferimento alla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere tra coniugi, che la moglie deve assumere la metà della spesa necessaria (fr. 24 479.60) per cure ortodontiche in favore dei figli (nota d'onorario del dott. __________ T__________, __________) e corrispondere la metà (fr. 17 245.–) di quanto da lui corrisposto in sua vece per “prestito, auto, tassa RC, premi cassa malati, tasse e imposte pagate dal marito dopo la separazione. Il Pretore ha respinto tali rivendicazioni, “ritenuto l'insufficiente riscontro probatorio fornito da lui agli atti in relazione a dette pretese” (sentenza impugnata, consid. 6.3.3 in fine). Avesse inteso contendere l'opinione del Pretore, l'appellante avrebbe dovuto spiegare perché essa si rivela erronea o, per lo meno, contraria alle risultanze istruttorie. Invano si cercherebbe una spiegazione qualsiasi nel memoriale. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

  2. Quanto alla liquidazione del bene immobile, essa riguarda la nota particella n. 657 RFD di Vacallo, intestata all'appellante, su cui sorge l'abitazione coniugale. Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che il marito chiede l'attribuzione del fondo. Ciò posto, egli ha accertato che l'immobile ha attualmente un valore venale di fr. 965 000.– (arrotondati) e che il convenuto ne è divenuto proprietario nell'ottobre del 2000 grazie a un finanziamento di fr. 803 000.–: fr. 440 000.– ottenuti con ­l'accensione di un mutuo ipotecario, fr. 20 000.– provenienti da beni propri della moglie, fr. 93 000.– da risparmi dei coniugi e fr. 250 000.– da denari che il marito pretendeva essere beni propri. Il Pretore ha rilevato nondimeno a quest'ultimo riguardo che nulla dimostra trattarsi di beni propri, di modo che ha considerato anche l'investimento di fr. 250 000.– sovvenzionato da acquisti. A AO 1 egli ha riconosciuto così il diritto di vedersi rifondere l'ammontare dei beni propri (fr. 20 000.– più il maggior valore di fr. 4034.– maturato fino al momento della liquidazione) e la metà degli acquisti (fr. 252 500.–, ovvero fr. 965 000.– meno fr. 440 000.– meno fr. 20 000.–, diviso due), per complessivi fr. 276 534.–. A tali condizioni egli ha ritenuto che il convenuto possa rivendicare la proprietà dell'immobile, la moglie non opponendosi a tale attribuzione (consid. 6.3.1).

a) L'appellante contesta che il capitale di fr. 250 000.– investito nella casa sia costituito da acquisti. Afferma che fr. 202 000.– erano beni suoi, risalenti a prima del matrimonio, e fr. 50 000.– denaro donatogli dal padre, come egli ha dichiarato all'interrogatorio del 4 luglio 2013 senza essere contraddetto, onde l'inutilità di recare prove al riguardo. In realtà la questione merita più attenta disamina. Nella petizione del 16 febbraio 2012 la moglie allegava che per l'abitazione coniugale, costata a suo dire fr. 625 000.– (rispetto ai fr. 803 000.– accertati dal Pretore), i coniugi avevano investito fr. 100 000.– di acquisti e fr. 20 000.– di beni propri di lei, senza spiegare come fosse stata finanziata la differenza (pag. 7, punto VI). Nella sua risposta del 24 marzo 2012 il marito aveva dichiarato (quarto foglio, punto III):

L'importo di fr. 20 000.– donato dai genitori di AO 1 è riconosciuto, purché venga riconosciuto il fatto che anche i miei genitori mi hanno donato fr. 50 000.–. Inoltre ritengo di aver investito nell'edificazione della casa una cifra maggiore.

L'attrice non ha replicato. Alle prime arringhe del 18 aprile 2012 il Pretore ha dato modo alle parti “di esporre le rispettive pretese e motivazioni, segnatamente alla luce degli allegati di petizione (motivata) e di risposta” (verbale, pag. 1 in fondo). È quanto prevede, del resto, l'art. 228 cpv. 1 CPC. Non risulta che l'uno o l'altro coniuge abbia dato seguito all'invito. Nel corso di una successiva udienza del 4 luglio 2013, destinata all'interrogatorio delle parti, il Pretore ha poi domandato a AP 1 con che beni fosse stata finanziata l'abitazione coniugale. Il convenuto ha risposto (verbale, pag. 6 a metà):

Tutti miei; si tratta di importi che provenivano da miei risparmi fatti prima del matrimonio. Si tratta circa di fr. 202 000.– miei e di fr. 50 000.– che mi aveva regalato mio padre.

Infine nel memoriale conclusivo del 4 maggio 2015 l'attrice ha ripetuto quanto esposto nella petizione, soggiungendo: “Il convenuto ha indicato come nella proprietà siano confluiti anche suoi beni propri, senza che tale sua asserzione sia stata tuttavia minimamente comprovata, né per quanto riguarda l'effettivo ammontare di ulteriori somme di denaro né per la loro origine e, dun­que, per la loro qualifica giuridica” (pag. 5 in fondo). Nel proprio memoriale di quello stesso 4 maggio 2015 il convenuto ha ribadito, da parte sua, di avere finanziato l'alloggio coniugale con fr. 200 000.– di “risparmi conseguiti prima del matrimonio” e con fr. 50 000.– donatigli dal padre (pag. 9 in fondo). Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato.

b) Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). La riserva dell'art. 55 cpv. 2 CPC (principio inquisitorio) non si applica alla liquidazione del regime dei beni, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 2 CPC). Requisiti formali identici a quelli della petizione valgono per la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC). In concreto AP 1 ha dichiarato nella risposta del 24 marzo 2012, come detto, di riconoscere fr. 20 000.– di beni propri investiti dalla moglie nel­l'alloggio coniugale a condizio­ne che la moglie riconoscesse l'investimento di fr. 50 000.– da lui fatto valere con beni propri di sua pertinenza. L'attrice non ha replicato né ha dato seguito all'invito del Pretore alle prime arringhe, il 18 aprile 2012, “di esporre le rispettive pretese e motivazioni”, segnatamente alla luce del­l'allegato di risposta. Tanto meno essa ha rinunciato a rivendicare l'investimento di fr. 20 000.– da lei preteso con beni propri. Un interpello del Pretore non sarebbe stato superfluo. Sta di fatto che a quell'udienza AO 1 non ha contestato l'investimento di fr. 50 000.– con beni propri addotto dal marito. Non a torto costui allega dunque di non avere avuto motivo, alle prime arringhe, di notificare prove a sostegno della propria affermazione. E la contestazione sollevata dall'attrice nel memoriale conclusivo del 4 maggio 2015, potendo essere mossa quel 18 aprile 2012, era ormai fuori tempo. Su questo punto l'appello risulta dunque provvisto di buon diritto.

c) Diversa si presenta la situazione per quanto concerne l'investimento di fr. 200 000.– (o di fr. 202 000.–) con beni propri fatto valere dal convenuto. Nella risposta del 24 marzo 2012, in effetti, AP 1 si era limitato a “ritenere” di avere “investito nell'edificazione della casa una cifra maggiore” rispetto ai fr. 50 000.– donatigli dal padre. Si trattava di una mera impressione, tanto soggettiva e ipotetica quanto va­ga e indeterminata. Almeno alle prime arringhe del 18 aprile 2012, di fronte al sollecito del Pretore che lo invitava a “esporre le rispettive pretese e motivazioni”, segnatamente alla luce della petizione motivata, egli avrebbe dovuto indicare concretamente quale cifra intendesse rivendicare a titolo investimento con i suoi risparmi anteriori alla celebrazione del matrimonio. Sarebbe spettato poi all'attrice contestare l'allegazione. E in caso di contestazione sarebbe toccato al convenuto, a quelle prime arringhe, offrire prove atte a dimostrare la sua pretesa. Nulla di tutto ciò è avvenuto. Alle prime arringhe il convenuto è rimasto silente e solo un anno dopo, all'interrogatorio del 4 luglio 2013, ha dichiarato – su richiesta del Pretore – di avere profuso nell'abitazione coniugale fr. 202 000.– (“tutti miei”). Ammesso e non concesso però che la pretesa potesse ancora essere avanzata (e quantificata) nel corso del.'istruttoria, l'attrice non l'ha riconosciuta. Neppure l'appellante invoca, per altro, una qualsiasi dichiarazione di lei in tal senso. Anzi, alla successiva occasione che ha avuto di esprimersi, nel memoriale conclusivo, l'attrice l'ha contestata. A torto il convenuto asserisce quindi che nella fattispecie “non vi era motivo di chiedere prove”. Su tal punto l'appello cade nel vuoto.

Davanti a questa Camera l'appellante cerca invero di dimostrare che il citato investimento di fr. 200 000.– (o fr. 202 000.–) è avvenuto per mezzo di risparmi da lui accantonati prima del matrimonio. A parte il fatto però che le prove nuove recate in appello sono irricevibili (sopra, consid. 3), il convenuto avrebbe dovuto spiegare prima di tutto dov'erano depositati quegli averi, quando il denaro è stato investito nel­l'abitazione e a chi è stato destinato, ciò di cui tutto si ignora. Un coniuge che pretende di avere investito beni propri in un'altra massa patrimoniale deve dimostrare il flusso concreto dei pagamenti (DTF 138 III 203 consid. 6.2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5). Semplici proposte formulate da legali per trovare un accordo amichevole o conversazioni fra coniugi riferite dai figli possono costituire indizi, ma non sono prove. E in mancanza di prove continua a valere l'art. 200 cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti. Nel risultato la decisione impugnata sfugge di conseguenza alla critica.

d) Indipendentemente da quanto precede, l'appellante fa valere che, dovesse vendere il fondo su cui sorge l'alloggio coniugale “prima dei 25 anni” a un prezzo più alto di fr. 637 000.–, egli dovrebbe rimborsare fr. 37 926.– di sussidi cantonali e fr. 51 471.– di sussidi federali per l'aiuto all'abitazione, senza dimenticare il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari. In realtà il Pretore non ha affrontato il tema e l'appellante non censura la sentenza impugnata come carente di motivazione, né indica quando egli avrebbe posto la questione dinanzi al primo giudice. Sia come sia, il convenuto non pretende di voler concretamente alienare l'immobile, a breve o a medio termine, tant'è che in esito alla liquidazione del regime dei beni chiede l'assegnazione del fondo e non la vendita del medesimo. Del resto, egli non precisa neppure quando scadrebbero i 25 anni per il rimborso dei sussidi. Oggi come oggi, quindi, la proprietà immobiliare non può reputarsi gravata di un onere che ne sminuisca il valore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.104 del 12 agosto 2014, consid. 3 con richiami). La vendita del fondo rimanendo un'ipotesi del tutto aleatoria, non può intravedersi nemmeno un deprezzamento stimato su un arco di tempo prevedibile. Ciò vale, analogamente, per l'imposta sugli utili immobiliari. Quanto il convenuto intende porre in compensazione nei confronti della moglie è un credito futuro, incerto e indeterminato (come egli ammette: “ad oggi non è possibile cifrare detto importo”). Non può dunque entrare nel calcolo della liquidazione del regime matrimoniale.

e) Soggiunge l'appellante che, dovesse corrispondere alla moglie la liquidazione del regime fissata dal Pretore, egli dovrebbe vendere l'abitazione coniugale, con grave pregiudizio per il figlio L__________, le cui condizioni di salute sono precarie. La doglian­za sembra ispirarsi all'art. 218 cpv. 1 CC, secondo cui il coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento im­mediato gli arrecasse serie difficoltà. Nondimeno, se le difficoltà si riconducono alla presenza di figli minorenni, l'unica agevolazione in merito alla liquidazione della partecipazione agli acquisti consta nell'attribuire un diritto di abitazione a un coniuge sull'abitazione familiare in proprietà

del­l'altro (art. 121 cpv. 3 CC). In concreto l'alloggio coniugale rimane intestato all'appellante, genitore affidatario, di modo che quest'ultima norma non è pertinente. Sta di fatto che, si volesse anche prefigurare una dilazione di pagamento in favore dell'appellante per la presenza nell'abitazione coniugale del figlio L__________, questi diverrà maggiorenne il 1° gennaio 2018. Differire la liquidazione del regime non appare dunque necessario.

  1. Se ne conclude che all'appellante va riconosciuto un investimento di fr. 50 000.– nell'abitazione coniugale fornito con beni propri in virtù di una donazione ottenuta dal padre. Gli altri accertamenti del primo giudice in merito alla liquidazione dell'immobile non sono controversi. Non è revocato in dubbio che l'investimento iniziale dei coniugi sia stato di fr. 803 000.– né è in discussione che la proprietà fondiaria sia stata comperata dai coniugi grazie a un mutuo ipotecario di fr. 440 000.–, a beni propri della moglie per fr. 20 000.– e ad acquisti (dell'uno o del­l'altro coniuge) per fr. 93 000.–. Il resto dell'investimento è stato finanziato, dopo quanto si è visto, con beni propri del marito (donazione del padre) per fr. 50 000.– e con acquisti del marito per fr. 200 000.–. Pacifico è infine il valore venale del fondo al momento della liquidazione, di fr. 965 000.–. Ciò posto, se un bene è comperato durante il matrimonio, esso è considerato appartenere alla massa patrimoniale del coniuge che maggiormente ha finanziato

l'operazione (sentenza del Tribunale federale 5A_707/2016 del 3 maggio 2017, consid. 2.1 con richiami), mentre le eventuali altre masse che hanno concorso al finanziamento si vedono riconoscere un “compenso variabile” (art. 209 cpv. 3 CC ove si tratti di masse patrimoniali del coniuge cui appartiene il bene, art. 206 cpv. 1 CC ove si tratti di masse patrimoniali facenti capo all'altro coniuge).

a) Nel caso specifico l'investimento immobiliare di fr. 803 000.– risulta essere stato finanziato, oltre che con il citato mutuo ipotecario, prevalentemente da acquisti, sicché il fondo va qualificato come acquisto. Accertato che al momento della liquidazione del regime dei beni il valore venale del medesimo era di fr. 965 000.–, risulta un plusvalore (“maggior valore congiunturale”) di fr. 162 000.–. Quest'ultimo va suddiviso proporzionalmente tra le masse patrimoniali che hanno sopportato il rischio del mutuo, sulla base della rispettiva partecipazione all'investimento (DTF 132 III 149 consid. 2.2.1 e 2.2.2 con riepilogo e nota di Sandoz in: JdT 2007 I 38; analogamente: DTF 123 III 160 consid. 6c; riferimenti di dottrina in: Steinauer, Un déménagement et un divorce, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2016, pag. 53 nota 14). Ciò vale, per altro, anche trattandosi di un plusvalore generato dal versamento anticipato di una prestazione di libero passaggio: fino al sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato va assimilato a un prestito della cassa pensione, sicché allo scioglimento del regime matrimoniale il plusvalore relativo al versamento anticipato è trattato come il plusvalore legato a un prestito ipotecario non ancora rimborsato (DTF 141 III 145).

b) In concreto la massa patrimoniale degli acquisiti ha concorso alla compravendita del fondo con fr. 293 000.– (fr. 93 000.– più fr. 200 000.–), i beni propri del marito con fr. 50 000.– e i beni propri della moglie con fr. 20 000.–, per fr. 363 000.– complessivi. Gli acquisiti beneficiano dunque del plusvalore nella proporzione dell'80.72% (fr. 130 766.40), i beni propri del marito nella proporzione del 13.77% (fr. 22 307.40) e i beni propri della moglie nella proporzione del 5.51% (fr. 8926.20). Per conservare l'immobile AP 1 deve rifondere così all'attrice l'equivalente dei beni propri con la plusvalenza (fr. 20 000.– più fr. 8926.20) e la metà degli acquisti con la plusvalenza (fr. 293 000.– più fr. 130 766.40, diviso due). A AO 1 spettano così fr. 240 809.40 (fr. 28 926.20 più fr. 211 883.20).

  1. Se ne conclude che in liquidazione del regime dei beni matrimoniali il convenuto deve versare all'attrice fr. 287 309.40 complessivi (fr. 46 500.– dai conti bancari e postali, fr. 240 809.40 per l'attribuzione della proprietà immobiliare) rispetto ai fr. 323 034.– stabiliti dal Pretore. Entro tali limiti l'appello merita quindi accoglimento.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla richiesta di giudizio principale (reiezione del divorzio), mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla richiesta subordinata, giacché vede ridurre da fr. 323 034.– a fr. 287 309.40 la somma dovuta alla moglie in liquidazione della partecipazione agli acquisti, per quanto la cifra rimanga lontana dai fr. 80 000.– da lui offerti in appello. Tutto ponderato, si giustifica perciò che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato. Davanti al Pretore il contenzioso non verteva infatti sul solo principio del divorzio e sulla liquidazione del regime matrimoniale, ma coinvolgeva tutti gli effetti correlati allo scioglimento del matrimonio (comprese le relazioni personali della moglie con il figlio L__________ e l'adeguata indennità dovuta all'attrice in forza dell'art. 124 cpv. 1 CC), i coniugi non avendo trovato alcuna intesa. Nel diritto di famiglia, poi, il giudice può prescindere dal precetto della soccombenza e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non si può certo dire che nel caso precipuo il giudizio sulle spese e le ripetibili di primo grado appaia iniquo nonostante la riforma del dispositivo n. 3 in forza della presente sentenza.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), un ricorso in materia civile è esperibile tanto sul principio del divorzio (impugnabile senza riguardo a questioni di valore) quanto sulla liquidazione del regime matrimoniale, il valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in liquidazione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, la somma di fr. 287 309.40 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesimo e

per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

  1. Notificazione:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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