Incarto n. 11.2016.120
Lugano 15 febbraio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2016.2 (protezione della personalità: torto morale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 23 marzo 2016 da
AP 1 (già patrocinata dall'avv.)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
statuendo sull'appello (“reclamo”) del 16 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 14 ottobre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 2011 si è verificato a __________ un incidente della circolazione, risoltosi con soli danni materiali, che ha coinvolto AP 1 e AO 1. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 13 febbraio 2014 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per ottenere il pagamento di fr. 10 000.– oltre interessi al 10% dal 27 settembre 2011 comprendenti spese di riparazione del veicolo (fr. 7541.20), aumento del premio assicurativo sull'arco di cinque anni (fr. 1013.25), costo di un veicolo sostitutivo (fr. 324.–) e riparazione del torto morale, avendo “il convenuto durante l'udienza di conciliazione invitato l'attrice a promuovere la causa a Mendrisio”. AO 1 ha proposto il 13 marzo 2014 di respingere l'azione. Statuendo il 20 ottobre 2014, il Pretore ha respinto la petizione. Adita dall'attrice, con sentenza del 27 marzo 2015 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha confermato la decisione impugnata (inc. 12.2014.205).
B. Decaduto infruttuoso il 3 febbraio 2016 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.16), il 23 marzo 2016 AP 1 ha nuovamente convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il pagamento di fr.10 000.– oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2014, motivando la richiesta come riparazione del torto morale per le seguenti affermazioni proferite dal convenuto e dal suo legale nel corso della precedente causa:
– “promuovere la causa a Mendrisio”;
– “malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto] si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della signora AP 1”;
– “si tratta di un ricorso [di AP 1] chiaramente defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere” e
– “temerarietà dell'opposizione [di AP 1 al precetto esecutivo]”.
Invitato a formulare osservazioni, AO 1 ha proposto l'8 aprile 2016 di respingere l'azione. Al dibattimento dell'11 maggio 2016, indetto per le prime arringhe, le parti hanno riconfermato le rispettive posizioni ed entrambe hanno offerto prove. Il 13 maggio 2016 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove, respingendo le testimonianze offerte dall'istante, così come gli interrogatori o le deposizioni delle parti. Un reclamo introdotto il 27 maggio 2016 da AP 1 contro tale disposizione ordinatoria processuale è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza dell'11 luglio 2016 (inc. 13.2016.39). L'istruttoria della causa è poi terminata il 14 luglio 2016. Alle arringhe finali del 31 agosto 2016 le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
C. Statuendo il 22 settembre 2016 senza motivazione, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 2500.– per ripetibili. Dando seguito a una richiesta presentata il 28 settembre 2016 da AP 1, il Pretore ha motivato la decisione il 14 ottobre 2016.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 16 novembre 2016 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua petizione. Il memoriale non è stato comunicato al convenuto per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, visto l'ammontare della riparazione per torto morale chiesta dall'appellante (fr. 10 000.–). Il reclamo di AP 1 dev'essere trattato perciò come appello. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata all'ex patrocinatore dell'attrice il 18 ottobre 2016. Introdotto il 16 novembre 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Al memoriale l'appellante acclude una dichiarazione del 10 novembre 2016 in cui W__________ riferisce di quanto accaduto all'udienza di conciliazione in Pretura il 14 novembre 2013 e un certificato medico del 13 novembre 2016 rilasciato dal dott. S__________, psichiatra a __________. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l'interessata non pretende che le sarebbe stato ragionevolmente impossibile procurarsi prima i due documenti e sottoporli al Pretore. Del resto tali atti scritti non possono sostituire le deposizioni dei loro estensori, rifiutate dal primo giudice (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 18 n. 134). Se mai l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di escutere essa medesima i due testimoni (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), ciò che tuttavia non ha fatto. Comunque sia, in concreto né l'uno né l'altro documento appare incidere sull'esito del giudizio. Sulla ricevibilità dei medesimi non è il caso dunque di attardarsi oltre.
Riassunte le condizioni poste dalla giurisprudenza per l'assegnazione di un'indennità in riparazione del torto morale, nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che il disagio dell'attrice, ancorché “in una situazione personale difficile e in uno stato di malessere”, come pure bisognosa dell'ausilio di un terapeuta per alleviare le sue sofferenze”, non può essere messo in relazione “con quanto scritto per AO 1 negli allegati di causa o detto nel corso delle varie udienze in Pretura”. Il Pretore ha riconosciuto che il memoriale di risposta presentato dal convenuto nella causa inerente all'infortunio stradale conteneva passaggi “coloriti” e che i toni usati nel corso delle udienze “andavano oltre l'ordinaria tranquillità”, ma ha reputato che ciò non fosse oggettivamente suscettibile di creare turbamento a una “controparte di comune sensibilità”. A mente sua il convenuto, che nemmeno conosceva AP 1 personalmente, si è limitato a difendersi e giustificarsi “tramite affermazioni forti, ma finalizzate a contestare con vivacità la versione dei fatti esposta dall'attrice”. Il che non è insolito nelle aule giudiziarie, “anche perché è manifestato esclusivamente durante le udienze e negli allegati, destinati alla sola lettura di professionisti”.
Posto ciò, il Pretore ha altresì rimproverato all'attrice di non avere reagito immediatamente, “ossia nell'ambito della causa relativa all'incidente, ma solo dopo avere ottenuto la prima decisione di merito, mentre invece, durante la prima vertenza, [essa] non ha obiettato né rivendicato alcunché”. Per di più – ha soggiunto il primo giudice – AP 1 ha partecipato attivamente ai dibattimenti, “segno questo che non va certamente a favore della tesi sostenuta della particolare gravità (art. 49 CO) della sofferenza da lei patita”. Il Pretore ha constatato infine che quanto scritto negli allegati e detto alle udienze nemmeno può imputarsi al convenuto, “il quale si è rivolto ad un patrocinatore, che, a sua volta, lo ha difeso in causa redigendo gli allegati di suo pugno ed esprimendosi direttamente in udienza, senza che si possa con questo dedurre che PA 1 abbia espressamente acconsentito su ogni dettaglio della strategia messa in atto dal professionista da lui incaricato”. Il Pretore ha ricordato, anzi, di non avere mai ravvisato gli estremi e nemmeno di essersi sentito chiedere “d'intersecare determinati passaggi dagli allegati, per sconvenienza o inutile aggressività, cosicché non si può neanche per questo motivo partire dal presupposto che gli stessi siano stati eccessivamente irrispettosi”.
L'appellante ribadisce che la sua personalità è stata lesa dall'affermazione “andiamo a far causa a Mendrisio” proferita dal convenuto, confermata da W__________ nella dichiarazione unita al memoriale, ciò che “stante la sua situazione psicologica ha disturbato il suo fragile equilibrio”, come risulta dal certificato del dott. S__________, anch'esso accluso all'appello. Essa respinge poi i rimproveri del Pretore, contestando di avere dimostrato una temeraria e defatigatoria condotta processuale, come pure di non avere mai lamentato nulla in precedenza o di non avere sofferto durante la partecipazione alle udienze, non senza sottolineare di non avere mai raccontato a nessuno dei ricoveri coatti da lei subìti nel 2004 e nel 2012. Che le affermazioni offensive siano state scritte dal legale del convenuto – essa prosegue – nulla mutano al fatto che il convenuto ne debba rispondere in virtù del rapporto di mandato tra avvocato e cliente. In definitiva, epiloga l'attrice, le condizioni per il riconoscimento di una riparazione del torto morale sono adempiute, ciò che giustifica la condanna di AO 1 a versarle un'indennità di fr. 10 000.–.
Secondo l'art. 60 CPC il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui l'assenza di regiudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il giudice non può, in altri termini, entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata decisa tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale 4A_258/2016 dell'8 agosto 2016, consid. 3.3).
a) Nella causa concernente il risarcimento del danno subìto in esito all'incidente della circolazione del 27 settembre 2011 AP 1 aveva chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10 000.–, comprensivi di una riparazione per torto morale dovuto al fatto che il convenuto “durante l'udienza di conciliazione aveva invitato l'attrice a promuovere la causa a Mendrisio” (petizione, pag. 5 in alto). La pretesa è stata ribadita nel memoriale conclusivo (pag. 5 in basso). Nella sentenza del 20 ottobre 2014 il Pretore ha respinto la petizione, trascurando però la questione del torto morale. AP 1 ha censurato tale disattenzione con appello del 20 novembre 2014 (pag. 10, punto 11), che tuttavia è stato respinto su questo punto dalla seconda Camera civile per ragioni d'ordine e perché la pretesa “appariva del tutto infondata per la palese assenza delle condizioni richieste dall'art. 49 CO, neppure allegate in prima sede” (sentenza inc. 12.2024.205 del 27 marzo 2015, consid. 8 ).
b) Con la petizione del 23 marzo 2016 AP 1 ha nuovamente convenuto AO 1 per ottenere il pagamento di fr. 10 000.– in riparazione del torto morale arrecatole – tra l'altro – dall'affermazione “promuovere la causa a Mendrisio”, proferita dal legale del convenuto all'udienza di conciliazione il 14 novembre 2013 (petizione, pag. 2 in alto). Che la seconda causa opponga le stesse parti della prima è manifesto, così come non fa dubbio che essa verta sul medesimo oggetto, ove si confrontino i fatti su cui poggiano le conclusioni delle due azioni e l'identità del fondamento giuridico, in entrambi i casi ancorato all'art. 49 CO. In condizioni del genere l'attrice non poteva avanzare per la seconda volta, in una nuova procedura tra le medesime parti, una pretesa identica già definitivamente giudicata (cfr. DTF 142 III 212 consid. 2.1, 139 III 128 consid. 3.1). Su questo punto la petizione del 23 marzo 2016 andava finanche respinta in ordine.
Nel merito, una riparazione del torto morale per lesione della personalità è retta dall'art. 49 CO (art. 28a cpv. 3 CC), il quale prevede il versamento di un'indennità “quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo”. La norma subordina il versamento di un indennizzo a una lesione della personalità che sia oggettivamente e soggettivamente grave, allorché le sofferenze subìte dal richiedente superino per intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice. Né lo stanziamento di una somma in denaro è la regola: esso si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO). Incombe al richiedente allegare e dimostrare le circostanze dalle quali si desume, per la grave lesione patita, la sua personale sofferenza (I CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7).
Nell'appello l'attrice ribadisce che al momento dell'incidente il convenuto era senza patente, che costui non le risulta avere subìto danni e che essa non ha mai riferito a nessuno dei propri ricoveri coatti a __________ e a __________, ignoti al convenuto. Sta di fatto che non è dato da divedere quale incidenza avrebbero simili circostanze sull'esito della lite, la quale verte sulla riparazione del torto morale in seguito a una pretesa violazione della personalità. In proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
Sostiene l'appellante che la sua personalità è stata lesa dalle seguenti affermazioni contenute in memoriali della precedente causa:
– “malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto] si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della signora AP 1”;
– “si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere” e
– “temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]”.
Che affermazioni del genere, seppure inutilmente polemiche e di nessun rilievo per il buon esito del processo, siano oggettivamente lesive della personalità dell'attrice è dubbio. Gli allegati forensi possono distinguersi anche per il tono acceso, combattivo, litigioso e finanche provocatorio, senza che ciò trascenda necessariamente gli usi processuali. Sia come sia, l'attrice non ha reso verosimile l'intensità dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero negli atti elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o tribolazioni. Il certificato medico dello psichiatra S__________ attesta che la frase “andiamo allora a Mendrisio a dibattere la causa” ha turbato il fragile equilibrio della paziente, da lui seguita sin dal 18 dicembre 2012, ma ciò non basta per sostanziare una sofferenza psichica tanto grave da giustificare una riparazione pecuniaria. Circa le altre affermazioni di cui si duole l'appellante, lo specialista non si è neppure espresso. Certo, la vicenda avrà anche irritato l'attrice, la quale denota una fragile situazione psichica, ma non consta – né l'interessata pretende – che ciò abbia avuto un impatto notevole e duraturo sulle sue relazioni sociali. Il che appare ancor meno verosimile ove si consideri che l'accaduto non ha avuto alcuna eco fuori delle aule giudiziarie. Sfornito di buon diritto, in ultima analisi l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato trasmesso al convenuto per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione a:
–;
– avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).