Incarto n. 11.2016.114
Lugano 8 agosto 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SE.2014.289 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'8 agosto 2014 da
AO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 2 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 640 RFD di __________ (1961 m²), su cui sorge la loro abitazione. A ovest di tale fondo si trova la particella n. 638 (365 m²), appartenente a AP 1, anch'essa edificata, con un terrapieno a confine che funge da posteggio. Le due particelle sono separate, nella parte più a monte del confine, da una scalinata appartenente a un sentiero comunale (particella n. 639 [19 m²]) che si allaccia alla pubblica via (via __________, particella n. 555). Lungo la parte inferiore della scalinata sorge, sulla particella n. 638, una siepe di lauroceraso messa a dimora circa quarant'anni or sono.
B. Il 10 gennaio 2014 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, lamentando un'esagerata altezza della siepe e la renitenza del vicino a potarla. Essi hanno chiesto così di essere autorizzati, previo tentativo di conciliazione, a promuovere causa contro AP 1 e a ottenere, entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il taglio della siepe “in modo che la stessa non superi l'altezza di 1.25 m dal terreno più alto”, con l'autorizzazione a provvedere direttamente a spese del convenuto in caso di inadempienza. Decaduto infruttuoso il 25 aprile 2014 il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato seduta stante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.9).
C. AO 2 e AO 1 hanno promosso causa l'8 agosto 2014 davanti al medesimo Pretore, avanzando le richieste prospettate in sede di conciliazione. Nella sua risposta del 15 settembre 2014 il convenuto ha proposto respingere la petizione. All'udienza del 18 novembre 2014, indetta per il dibattimento, le parti hanno replicato e duplicato, entrambe confermandosi nelle rispettive posizioni e notificando prove. L'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia per misurare l'altezza della siepe e la distanza dal confine con le particelle n. 639 e 640, si è chiusa il 15 aprile 2016.
D. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 26 aprile 2016 gli attori hanno ribadito le proprie domande, salvo chiedere in subordine che la siepe fosse tagliata e mantenuta a un'altezza non superiore alla “base della ringhiera/parapetto di metallo” del terrapieno vicino adibito a posteggio, con la comminatoria dell'art 292 CP. Nel suo allegato del 4 maggio 2014 (recte: 2016) il convenuto ha mantenuto il proprio punto di vista.
E. Statuendo il 29 settembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha obbligato AP 1 a “potare la siepe fino all'altezza del posteggio degli attori” (recte: del suo posteggio) entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, in modo che essa “non dovrà mai superare in altezza la base della ringhiera/parapetto di metallo che si vede nelle fotografie allegate alla perizia giudiziaria”. Contestualmente egli ha autorizzato gli attori o chi per loro, in caso di inottemperanza, a eseguire la potatura a spese del convenuto. Gli oneri processuali di fr. 450.– sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2016 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, addebitando le spese processuali e le ripetibili agli attori. Nelle loro osservazioni del 21 dicembre 2016 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello. In una replica spontanea del 17 gennaio 2017 l'appellante ha ribadito la propria richiesta. Con duplica spontanea del 19 gennaio 2017 gli attori hanno riaffermato la loro posizione.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Ora, contrariamente all'opinione degli attori, il valore litigioso nella procedura in oggetto non equivale al costo del taglio della siepe negli anni (verbale del 18 novembre 2014, pag. 1), ma alla rivalutazione che dal taglio della siepe deriverebbe alla loro proprietà oppure, ove fosse maggiore, al deprezzamento che il provvedimento comporterebbe per il fondo del convenuto (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2015 del 5 giugno 2015 consid. 1.1.1.1 con riferimenti). Al riguardo la sentenza impugnata non contiene il minimo dato. Sta di fatto che l'intervento richiesto mira a ridare piena insolazione e vista al fondo degli attori (doc. C a E e doc. I). In simili condizioni il valore litigioso di fr. 10 000.– può pertanto ritenersi dato.
Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 3 ottobre 2016. Introdotto il 2 novembre 2016, l'appello in esame è quindi ricevibile. Gli attori contestano la tempestività della replica spontanea che l'appellante ha depositato il 17 gennaio 2017, le osservazioni all'appello essendogli state intimate il 22 dicembre 2016. V'è da domandarsi se, in effetti, tale replica possa ancora considerarsi introdotta in tempo utile, anche tenendo eventuale conto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Comunque sia, nella fattispecie il contenuto del memoriale non è di rilievo né, tanto meno, determinante per l'esito del giudizio. La questione della tempestività può dunque rimanere irrisolta.
All'appello AP 1 acclude una dichiarazione del 4 aprile 2016 in cui __________ V__________ sostiene che la siepe di lauroceraso sulla particella n. 638 esisteva già negli anni Sessanta e che già allora essa si elevava a protezione della privacy del giardino. L'appellante postula inoltre l'audizione dello stesso V__________ e lo svolgimento di un sopralluogo perché questa Camera accerti direttamente la situazione. Ora, per quel che è della dichiarazione 4 aprile 2016, l'appellante non pretende che gli fosse impossibile esibire il documento – il quale si esaurisce per altro in una mera dichiarazione di parte – davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC), di modo che l'offerta di prova si rivela improponibile. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di sentire in appello __________ V__________, la cui audizione non è stata postulata in prima sede. Quanto al sopralluogo, la richiesta è di per sé ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC), ma la situazione sul terreno è chiaramente documentata dalle fotografie e dalle planimetrie agli atti (doc. C a E, H e I; doc. 1 a 6 e documenti allegati alla perizia). Altre indagini non porterebbero dunque elementi di apprezzabile rilievo per il giudizio. In simili circostanze giova procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 688 CC riserva ai Cantoni la competenza di legiferare in materia di piantagioni e che secondo l'art. 140 cpv. 3 LAC una siepe viva a confine non può superare, nel Ticino, l'altezza di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto, l'inosservanza della norma presumendosi costituire un'immissione eccessiva. Egli ha richiamato nondimeno l'art. 160 LAC, il quale prevede l'obbligo di tollerare senza indennità piante del vicino lasciate crescere senza diritto a una distanza inferiore rispetto a quella di legge se non sia stata fatta opposizione entro dieci anni. A suo avviso, inoltre, anche in difetto di un termine nel diritto cantonale, la rimozione di piante non potrebbe essere chiesta dopo una pacifica tolleranza di trent'anni, una pretesa siffatta connotandosi a quel momento come un abuso di diritto.
Ciò posto, il Pretore si è interrogato sull'interesse degno di protezione delle parti, individuando quello del convenuto – per ammissione del medesimo – nella schermatura del muro che sorregge il terrazzino degli attori, e quello degli attori nella rimozione di ogni ostacolo alla piena vista e insolazione del loro fondo. Accertato che entrambi gli interessi sarebbero salvaguardati se la siepe fosse tagliata “a filo del posteggio” del convenuto, il Pretore ha accolto la richiesta subordinata degli attori, dichiarando irricevibili gli altri argomenti delle parti per carenza di interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Quanto all'obiezione del convenuto, secondo cui gli attori avrebbero tollerato per anni un'altezza della siepe superiore alla base della ringhiera, il Pretore l'ha respinta.
Ad ogni buon conto – prosegue il convenuto – l'altezza di 1.25 m andrebbe misurata dalla superficie del terreno più alto. E siccome il terreno degli attori è “morfologicamente rialzato”, essa andrebbe rilevata dalla quota sistemata. Ciò significa, a suo parere, che “la siepe si trova a 0.80 m dal livello della terrazza dei resistenti, ad altezza di poco superiore rispetto a quella della ringhiera”, sicché la proprietà degli attori non subisce immissioni eccessive per limitazione di insolazione o di aerazione, tanto meno ove si consideri che lo stabile non ha finestre lungo il lato della siepe. Circa l'interesse degno di protezione – epiloga l'appellante – il Pretore ha trascurato che questo non si esaurisce nello schermare l'inestetico muro sotto il terrazzino degli attori, ma si estende nell'interesse di tutti a un'esistenza pacifica e alla tutela da “contatti visivi” tra le parti, il che giustifica l'altezza della siepe oltre il profilo del posteggio.
Nella fattispecie la motivazione del giudizio è a dir poco succinta e si esaurisce in una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, in esito alla quale il Pretore ha ritenuto che una limitazione dell'altezza della siepe al livello del posteggio del convenuto tiene adeguatamente conto sia dell'interesse degli attori a una piena vista e insolazione, sia di quello del convenuto a schermare il muro sotto il terrazzino degli attori. Anche se non specifica su quale base legale si fondi, tale motivazione consente di capire – almeno al limite – per quali ragioni il primo giudice ha parzialmente accolto la petizione. Che poi la motivazione non si confronti partitamente con le censure o non aggradi al convenuto ancora non significa che questi non fosse in grado di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa Camera – munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto (art. 310 CPC). Al proposito l'appello è destinato dunque all'insuccesso.
Sempre in ordine, gli attori revocano in dubbio – dal canto loro –che il convenuto possa valersi di un interesse degno di protezione all'accoglimento dell'appello (osservazioni del 21 dicembre 2016, pag. 2). Sostengono che costui non ha alcun interesse a opporsi al taglio della siepe nella misura in cui questa si innalza oltre la ringhiera del posteggio, poiché lui stesso ha riconosciuto che il lauroceraso serve a schermare la vista del loro muro di sostegno e tale muro non è più alto del suo posteggio. L'opinione non può essere condivisa. Che AP 1 abbia o non abbia un interesse legittimo a lasciar crescere la siepe oltre la ringhiera del suo posteggio è una questione che andrà giudicata, se mai, dalla Camera. Sta di fatto che oltre quel livello il Pretore ha imposto al convenuto di tagliare la siepe e che a tale obbligo il convenuto non intende attenersi. Gli va dunque riconosciuto il diritto di appellare.
Nel merito l'art. 140 cpv. 3 LAC prescrive – come detto – che una siepe viva non può elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto. Dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince tuttavia in modo chiaro perché il Pretore non abbia applicato tale norma, né si comprende che pertinenza abbia in concreto l'art. 160 LAC sulla tolleranza decennale delle piante (che riguarda la distanza da confine, non l'altezza) e ancor meno si desume su quale norma si fondi l'ordine di “potare la siepe fino all'altezza del posteggio degli attori” (recte: del convenuto). In proposito soccorre dunque richiamare alcuni principi.
a) A ragione il Pretore ricorda anzitutto che in materia di piantagioni l'art. 688 CC riserva al diritto cantonale la facoltà di “prescrivere determinate distanze dal fondo vicino” e che l'art. 697 cpv. 2 CC abilita il diritto cantonale a legiferare “relativamente all'obbligo ed al modo di cintare i fondi”. Per quel che riguarda le opere di cinta in particolare, il Cantone Ticino le ha regolate agli art. 133 segg. LAC, riprendendo sostanzialmente quanto prevedevano i Codici civili ticinesi del 1837/38 e del 1874, influenzati dal Codice napoleonico, come pure il Codice civile ticinese del 1882, che si ispirava al Codice civile italiano del 1865 (CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 8b con riferimenti). Ora, l'art. 139 cpv. 1 LAC stabilisce che nessuno può né piantare né mantenere una “siepe viva” (per opposizione a una “siepe morta” secondo l'art. 141 LAC, che consiste di solito in una staccionata o in una recinzione metallica) se non alla distanza di 50 cm dal fondo vicino. L'art. 140 dispone inoltre che le siepi vive, escluse quelle di gelsi, “devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed altezza prescritte” (cpv. 1), altezza che non può elevarsi più di 1.25 m “dalla superficie del terreno più alto” (cpv. 3). Che in concreto regolamenti edilizi del Comune di Lugano prevedano norme diverse non risulta (cfr. RtiD I-2008 pag. 999 consid. 5).
b) Ciò premesso, le norme degli art. 133 segg. LAC sulle opere di cinta si applicano nei rapporti tra fondi limitrofi. Per quanto riguarda l'altezza delle “siepi vive”, infatti, si può presumere che un'altezza superiore a 1.25 m sia suscettibile di togliere al fondo attiguo insolazione e vista. Il proprietario del fondo contermine può dunque esigere il rispetto della norma anche senza dover dimostrare un pregiudizio concreto. E il diritto alla manutenzione di una siepe (taglio e rimonda annui: art. 140 cpv. 1 LAC) è imprescrittibile (Roos, Pflanzen im Nachbarrecht, Zurigo 2002, pag. 224 seg.). Non si può presumere invece che l'altezza di una “siepe viva” oltre 1.25 m cagioni automatico pregiudizio a fondi non contigui (CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 10b).
c) Nella fattispecie la porzione della particella n. 638 su cui si trova la siepe di AP 1 non è limitrofa alla particella n. 640 degli attori, i due fondi essendo separati, lungo quel segmento, dalla scalinata di un sentiero pubblico. Ne segue che l'art. 140 LAC non trova applicazione nel caso specifico. Quanto all'art. 160 LAC (tolleranza decennale), esso è estraneo alla fattispecie già per la circostanza che – come si è visto – il disposto riguarda le distanze di piantagioni, non le altezze, senza dimenticare che simile norma nemmeno concerne le siepi (RtiD I-2008 pag. 998 consid. 6d; Rep. 2000 pag. 175 n. 18). Se ne conclude che, in concreto, gli attori non potevano semplicemente invocare l'art. 140 LAC per ottenere la potatura della siepe litigiosa. A tal fine dovevano valersi di altre norme.
Sapere poi se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, che va apprezzata secondo criteri oggettivi (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime circostanze. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale, ma deve tenere conto anche delle particolarità del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, cioè eccessive, che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.62 del 2 agosto 2013, consid. 8b con richiami).
a) Che nella fattispecie la siepe litigiosa potesse togliere, quanto meno al momento in cui è stata introdotta l'azione, sole e luce al fondo degli attori e potesse quindi essere fonte di immissioni negative è possibile. Nonostante il convenuto respinga l'ipotesi, le fotografie agli atti (doc. C, D, E e I) non escludono simile eventualità. Il problema è che tutto si ignora sull'intensità, la durata e la frequenza di tali immissioni, come pure sulla superficie toccata dall'ombreggiamento. E in mancanza di accertamenti non si può dire che l'ombra causata dalla siepe fosse tale da configurare un eccesso lesivo dell'art. 684 cpv. 2 CC (cfr. DTF 126 III 461 consid. 4a e 4b). Men che meno ove si pensi che, pur avendo chiesto inizialmente una “perizia sulla riduzione dell'insolazione” (petizione, pag. 2 in basso), gli attori non hanno contestato la decisione del Pretore di limitare l'accertamento alla misurazione dell'altezza e della distanza della siepe dal confine con le particelle n. 639 e 640 (decreto del 22 dicembre 2014). Che il convenuto abbia eseguito “tagli importanti” della siepe poco prima del 25 marzo 2015, evitando che il perito giudiziario accertasse la situazione precedente, è plausibile se appena si confrontano le fotografie agli atti (doc. C, D, E) con le immagini accluse alla perizia. Sta di fatto che sulle immissioni mancano riscontri oggettivi.
b) È vero che il Pretore ha motivato la propria decisione anche in base all'interesse degli attori alla tutela della vista dal loro fondo. Davanti a lui tuttavia gli attori non hanno mai invocato la privazione del panorama a sostegno della loro richiesta, ma hanno sempre solo deplorato che la siepe togliesse sole e luce, in estate e soprattutto in inverno, riducendo di almeno 30 minuti il soleggiamento della loro proprietà (petizione, pag. 2; riassunto scritto di replica accluso al verbale del 18 novembre 2014, pag. 1; memoriale conclusivo, pag. 3). Il fatto inoltre che l'art. 684 cpv. 2 CC accenni alla privazione d'insolazione o luce, ma non menzioni la vista, dimostra che la privazione del panorama per opera di una piantagione integra solo eccezionalmente un eccesso pregiudizievole, segnatamente ove si tratti di una vista particolarmente pregiata oppure ove la vista sia legata a particolari esigenze del fondo vicino (per esempio quale azienda alberghiera; sentenza del Tribunale federale 5A_415/2008 del 15 marzo 2009, consid. 3.1 in: RNRF 91/2010 pag. 156). Estremi del genere non possono semplicemente essere dati per presunti (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto 2012 consid. 5 con riferimento).
c) Mancando nel caso specifico accertamenti oggettivi che consentano l'applicazione dell'art. 684 cpv. 2 CC, unico criterio decisivo ai fini del giudizio dal momento che gli attori non possono valersi dell'art. 140 cpv. 3 LAC, poco importa sapere quale interesse abbia il convenuto a non potare la siepe, in particolare se – come costui fa valere per la prima volta in appello – l'altezza del lauroceraso oltre il profilo del posteggio serva a evitare “contatti visivi” con il vicinato. Quanto agli attori, non si disconosce che essi si sono visti precludere la possibilità di esperire prove sull'intensità, la durata e la frequenza delle possibili immissioni della siepe, come pure sulla superficie della loro proprietà toccata dall'ombreggiamento, in seguito ai “tagli importanti” eseguiti dal convenuto poco prima che il perito constatasse la situazione, il 25 marzo 2015. Ciò non impedirà loro, comunque sia, di rivolgersi nuovamente al giudice (e di chiedere allora l'assunzione delle prove necessarie) nel caso in cui il convenuto lasciasse ancora crescere la siepe a livelli da loro ritenuti suscettibili di immissioni eccessive.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si deve trascurare tuttavia che la procedura si riconduce anche al comportamento contraddittorio del convenuto prima e durante il processo di primo grado. Dopo avere rifiutato infatti ogni potatura della siepe e avere indotto gli attori a procedere nelle vie giudiziarie (doc. C, D, E e I), egli ha eseguito “tagli importanti” poco prima che il perito giudiziario visitasse i luoghi. In tal modo egli ha contribuito a provocare l'insorgere del litigio (art. 108 CPC). Si giustifica perciò che partecipi alle spese giudiziarie, assumendone la metà. Per la stessa ragione l'attuale giudizio non incide sugli oneri processuali di primo grado (dispositivo n. 3), posti dal Pretore a carico delle parti nella proporzione di metà ciascuno con compensazione delle ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà agli attori, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono riformati nel senso che la petizione è respinta. Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è confermato.
Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico degli attori, compensate le ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).