Incarto n. 11.2016.106

Lugano, 30 maggio 2018/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2014.116 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 5 giugno 2014 dall'

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 , e AO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 14 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Il quotidiano C__________ ha pubblicato in prima pagina, il 14 dicembre 2012, un riquadro intitolato “Nei guai l'avvocato del N__________”. Il riquadro rinviava al seguente articolo, scritto da AO 4, che occupava buona parte della pag. 21:

Inchiesta – Contratto sospetto: guai per l'avvocato del N__________

Indagato il legale che seguiva le pratiche civili della società

Continua a riservare sorprese l'inchiesta “M__________” che ormai tre mesi or sono vide finire in carcere i titolari del N__________ club per una serie di sospette irregolarità finanziarie e presunte violenze contro i clienti. L'ultima in ordine di tempo è sicuramente tra le più delicate emerse fino ad oggi ed è ancora tutta da chiarire, viste le implicazioni in ballo. Stando a nostre informazioni è stato infatti aperto un procedimento che vede al centro il legale che si occupava di seguire la causa civile sulla chiusura e il fallimento del locale (avvocato AP 1). Parallelamente, pur non essendo coinvolto in alcun modo, ma per ragioni di opportunità, è stato sospeso a titolo cautelativo dall'incarto penale il difensore (avvocato __________ I__________) dell'ex responsabile marketing della casa da gioco nonché socio del N__________, __________ G__________.

Le cifre che non tornano

Al centro di quest'ultima vicenda vi sono alcuni dubbi sorti agli inquirenti intorno a un contratto allestito quando la bufera N__________ non era ancora scoppiata. Ebbene, secondo quanto ricostruito, in uno degli allegati del contratto che sarebbe stato presentato dall'avv. AP 1 vi sarebbe stato un bilancio con alcune cifre poco chiare, forse non conformi alla realtà. Una circostanza su cui polizia e magistratura vogliono vederci chiaro e che sarà al centro nei prossimi giorni di un interrogatorio di fronte al __________. Un interrogatorio durante il quale l'imputato avrà modo di fornire la propria versione e le sue spiegazioni rispetto a quanto contestato. Il documento con il sospetto allegato avrebbe in particolare visto come controparte il facoltoso ginevrino (già sentito come persona informata sui fatti) che a suo tempo partecipò al finanziamento dell'attività del locale notturno entrando anche per alcuni mesi a far parte della società prima di abbandonarla. Per avere maggiori dettagli e dare una lettura della vicenda (che resta circondata da stretto riserbo) occorrerà adesso che le verifiche facciano il loro corso e che le forze dell'ordine raccolgano tutte le eventuali prove a carico e discarico. I sospetti venuti alla luce in questi giorni hanno già, come detto, dato il via ad una serie di approfondimenti per cercare di ricostruire quanto accaduto in ogni suo particolare. Elementi importanti ai fini degli accertamenti potrebbero giungere anche dalla documentazione sequestrata. Occorrerà insomma comprendere cosa sia esattamente successo e se ci si trovi di fronte ad una serie di malintesi, a comportamenti leciti o a qualcosa d'altro.

Nel frattempo, visto quanto sta accadendo, anche il patrocinatore di G__________ (che a questa vicenda è estraneo ma che ha legami di parentela col collega imputato) è di conseguenza stato sospeso temporaneamente dalla difesa.

Si attendono altri sviluppi

Intanto gli accertamenti sul filone principale dell'inchiesta vanno avanti e non si escludono nuovi sviluppi. Come noto, G__________ contesta i reati contro la persona, mentre ha fornito parziali ammissioni per quanto riguarda le irregolarità finanziarie. Più complessa la posizione di H__________ B__________ (difeso dall'avvocato __________ B__________) per cui oltre ad incassi in nero si sospetta un coinvolgimento in episodi di violenza ai danni di clienti.

La notizia è stata ripresa lo stesso 14 dicembre 2012 nella versione elettronica del giornale.

B. Il sito internet ‹www.__________.ch› ha diffuso la medesima informazione, quello stesso 14 dicembre 2012, nei seguenti termini:

N__________: avvocato nei guai

L'avvocato che si occupava delle questioni civili del locale, AP 1, al centro di un procedimento per un contratto poco chiaro

Per il N__________ non c'è pace. Di oggi la notizia riportata sul C__________ che contro l'avvocato che si occupava di seguire la causa civile dopo il fallimento del locale, AP 1, è stato aperto un procedimento.

A titolo precauzionale, pur non essendo coinvolto in nulla, è stato sospeso anche l'avvocato che si occupava della difesa dal punto di vista penale di __________ G__________ ex responsabile marketing del __________ e socio del N__________, ossia __________ I__________.

Il procedimento è stato aperto in quanto ci sarebbe un contratto poco chiaro, redatto prima che scoppiasse la bufera del N__________. In allegato al contratto un bilancio con delle cifre poco chiare, forse non reali.

Il contratto sarebbe stato stipulato con il ginevrino che partecipò al finanziamento dell'attività del locale. L'indagine di polizia dovrà stabilire se si tratta solo di malintesi oppure qualche cosa di più, come un comportamento illecito o altro.

C. La notizia è stata resa nota anche dal sito ‹www.__________.ch›, il medesimo giorno, come segue:

Aperto un procedimento contro l'avvocato del N__________

Gli inquirenti indagano su un contratto sospetto con un bilancio di cifre poco chiare

__________ – Un procedimento sarebbe stato aperto nei confronti del legale che si occupava di seguire la causa civile sulla chiusura e il fallimento del N__________. Secondo quanto scrive oggi il C__________ la vicenda ruota attorno a un contratto presentato dall'avvocato e che presenterebbe un bilancio con alcune cifre poco chiare, – secondo il giornale – non conformi alla realtà. Il contratto sospetto avrebbe visto come controparte il facoltoso ginevrino che a suo tempo partecipò al finanziamento dell'attività del locale notturno entrando anche per alcuni mesi a far parte della società prima di abbandonarla.

Inoltre, scrive ancora il giornale, pur non essendo coinvolto in alcun modo, ma per ragioni di opportunità, è stato sospeso a titolo cautelativo dall'incarto penale il difensore (avvocato __________ I__________) dell'ex responsabile marketing della casa da gioco nonché socio del N__________, __________ G__________.

D. Quello stesso 14 dicembre 2012 AP 1 ha inviato al giornale una smentita, facendo valere di non essersi mai occupato del contratto cui era allegato il bilancio citato nell'articolo (“N__________ SA – Una colossale bufala”). L'indomani il giornale ha pubblicato in prima pagina un trafiletto (“L'ex legale del N__________ si difende: Quelle accuse sono infondate”) che rinviava a un articolo, sempre di AO 4, in una pagina interna intitolato: N__________ – “Estraneo a tutte le accuse” (“Accordo sospetto: l'ex legale della discoteca si difende e respinge gli addebiti contestati. Interrogato ha sostenuto di non aver mai redatto il contratto al centro dell'indagine”). La notizia è stata riprodotta anche dai citati siti internet. Infine il 1° febbraio 2013, facendo seguito a un comunicato stampa del Ministero pubblico ticinese, il C__________ ha pubblicato un riquadro in prima pagina (“La Procura scagiona l'ex legale del N__________”) che rinviava a un articolo di R.L. in una rubrica interna (“N__________ – L'avvocato non c'entrava nulla”) in cui si annunciava che “gli addebiti contestati dalla Procura a AP 1 si sono rivelati privi di fondamento. Il legale che seguiva la causa civile del locale è risultato estraneo ad ogni ipotesi di reato”.

E. Il 23 settembre 2013, il 2 ottobre 2013, il 25 novembre 2013, il 9 aprile 2014 e il 14 aprile 2014 l'avvocato AP 1 ha scritto alla

T__________ SA, al C__________, alla T__________ H__________ SA, alla R__________ e alla S__________ AG per far rimuovere dai siti internet la notizia originaria del 14 dicembre 2012. Il 5 novembre 2013 egli ha chiesto inoltre a AO 4, al AO 2, alla AO 2, al direttore responsabile del giornale AO 3 e al AO 1 una riparazione del torto morale per l'ammontare di fr. 40 000.–, “riservata la pretesa relativa al danno patrimoniale”. Senza esito.

F. Decaduto infruttuoso il 10 marzo 2014 il tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, il 5 giugno 2014 AP 1 ha adito il Pretore per ottenere la condanna solidale di AO 4, della AO 2, di AO 3, di AO 5 (responsabile della redazione del quotidiano), di AO 6 (“web supervisor”) e del AO 1 al versamento di complessivi fr. 59 500.– con interessi per risarcimento del danno e riparazione del torto morale. Nella loro risposta del 1° luglio 2014 i convenuti hanno chiesto di respingere

l'azione. L'attore ha replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mantenendo il proprio punto di vista. Alle prime arringhe, del 13 novembre 2014, le parti hanno confermato una volta ancora le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 22 dicembre 2014 e si è chiusa il 28 settembre 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali ciascuna ha riproposto le proprie domande. Statuendo con sentenza del 9 settembre 2016, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 3500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 5900.– complessivi per ripetibili.

G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 ottobre 2016 in cui postula l'accoglimento della sua petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 9 dicembre 2016 i convenuti propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, visto l'ammontare di fr. 59 500.– complessivi litigioso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata ritirata dal legale dell'attore all'ufficio postale di __________ lunedì 19 settembre 2016 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 14 ottobre 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. L'azione di risarcimento del danno per lesione della personalità cui si riferisce l'art. 28a cpv. 3 CC è disciplinata dagli art. 41 segg. CO e presuppone l'esistenza di un danno (diminuzione del patrimonio della vittima), l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore (anche solo dovuta a negligenza: Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 16 ad art. 28a) e un nesso di causalità fra la lesione e il danno (Deschenaux/Stei­nauer: Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 208 n. 611 e 612; Meier/ de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zuri­go/ Basilea 2014, n. 782 pag. 372). La riparazione del torto morale per lesione della personalità, menzionata anch'essa dal­l'art. 28a cpv. 3 CC, è retta dall'art. 49 CO e presuppone, oltre all'illiceità della lesione e a una colpa dell'autore, un torto morale in capo alla vittima, un nesso di causalità fra la lesione e il torto morale, come pure la circostanza che la gravità dell'offesa giustifichi il versamento di un indennizzo o un altro modo di riparazione (Meier/de Luze, op. cit., n. 791 pag. 376; v. DTF 131 II 26 consid. 12.1).

  2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che, di regola, una cronaca giudiziaria va redatta in forma anonima, a meno che sussista un legittimo bisogno di identificazione. Ove si tratti di reati, poi, la pubblicazione deve indicare con chiarezza, per rispettare la presunzione d'innocenza, che si narra di meri sospetti. Posto ciò, il Pretore ha ritenuto che l'articolo pubblicato il 14 dicembre 2012 dal C__________ fosse veritiero, un procedimento penale essendo stato effettivamente aperto nei confronti dell'avvocato AP 1, e quando il Ministero pubblico si attiva a carico di qualcuno mette per forza “nei guai” l'interessato. Secon­do il Pretore, inoltre, dall'articolo di giornale non risultava, a un lettore medio, che l'attore avesse perpetrato illeciti penali (tanto meno ove si consideri che una sua smentita aveva fatto seguito il giorno successivo), ma soltanto ch'egli era chiamato a giustificare un bilancio aziendale apparentemente dubbio. Quanto alla notizia in sé – ha continuato il Pretore – essa era senz'altro di interesse generale, mentre un avvocato che non intende correre il rischio di essere citato da organi di stampa può sempre cambiare mestiere o cessare l'attività. Per altro – ha soggiunto il primo giudice – in concreto l'attore è stato scagionato nel giro di un mese e mezzo, quando il giornale ha correttamente pubblicato un comunicato stampa del Ministero pubblico ticinese che liberava l'attore da ogni sospetto.

Riguardo alla pubblicazione del nome per esteso nell'articolo del 14 dicembre 2012, secondo il Pretore la sola indicazione delle iniziali sarebbe servita a poco, essendo notorio che l'avvocato AP 1 era il legale del N__________, come lui stesso si era presentato “in precedenti occasioni” e com'era già apparso “precedentemente” in organi di stampa. Anzi, le sole iniziali avrebbero potuto creare confusione con l'avv. __________ I__________, estraneo alla vicenda, difensore di un socio del N__________. Per di più, secondo il Pretore, l'attore non ha dimostrato alcun danno, né come diminuzione del suo patrimonio, né come perdita di clienti o perdita di tempo per l'impossibilità di dedicarsi al patrocinio di qualche assistito. E neppure può entrare in considerazione – a mente del primo giudice – un'indennità per torto morale, non ravvisandosene gli estremi. Basti a tal fine, ha epilogato il Pretore, “riferirsi alle deposizioni rese dai testimoni ascoltati in fase dibattimentale, come pure al fatto che la questione è stata di breve durata, ha riguardato un evento che ha velocemente perso ogni interesse, senza che l'attore abbia dimostrato gli strascichi da lui argomentati nelle conclusioni”. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione, tanto per quel che era del risarcimento del danno quanto per la riparazione del torto morale.

  1. Circa il risarcimento del danno, intanto, l'attore ribadisce nell'appello di aver dovuto adottare in buona fede tutti i provvedimenti necessari per mitigare gli effetti riconducibili alla pubblicazione dell'articolo da parte dell'organo di stampa. Egli afferma di aver dovuto prendere contatto con la sua clientela e i propri ausiliari (corrispondenti, istituti di credito, assicurazioni, fiduciarie e società di servizi in genere) per confutare la notizia, di aver dovuto redigere la smentita, individuando le testate giornalistiche e i portali online cui trasmetterla, di aver dovuto verificare la diffusione in rete della pubblicazione intervenuta il 14 dicembre 2012, di aver dovuto scrivere almeno sette lettere e tenere colloqui di vario genere per ottenere la cancellazione della notizia dal web, investendo tempo per capire come interagire con i siti informatici e i motori di ricerca, “fatto tutt'altro che semplice”. Infine egli ha dovuto stilare quattro lettere per chiedere il risarcimento del danno. L'attore rileva che, come hanno confermato i suoi colleghi di studio avv. M__________ P__________ e avv. P__________ P__________, nel­l'ope­ra­zione egli ha profuso almeno 39 ore di lavoro, rinunciando in tal modo ad altrettante ore di lavoro nel­l'ambito della propria attività professionale. Ore che, come intermediario finanziario, egli avrebbe potuto fatturare fr. 500.– l'una. Ciò giustifica, a suo avviso, la richiesta di fr. 19 500.– in rifusione del danno.

a) Si è ricordato dianzi che una pretesa risarcitoria per lesione della personalità presuppone, anzitutto, l'esistenza di un danno inteso come diminuzione del patrimonio della vittima (sopra, consid. 2). Tocca a quest'ultima spiegare e dimostrare in che consista l'entità e l'ampiezza del pregiudizio. Trattandosi di mancato guadagno, essa deve comprovare quali e quante entrate la lesione della personalità le ha concretamente ridotto o precluso (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2004.102 del 22 mag­gio 2007, consid. 26). Trattandosi – come in concreto – di provvedimenti adottati per mitigare gli effetti della lesione, l'attore deve dimostrare quante e quali misure egli ha concretamente preso, anche perché nella nozione di danno rientra solo il costo di misure oggettivamente necessarie. Nella fattispecie non è dato di sapere quali prestazioni l'appellante abbia concretamente eseguito, le sue allegazioni limitandosi a indicazioni di carattere generale. Tutto si ignora su quanti e quali contatti egli abbia avuto con la clientela e i propri ausiliari, come pure quante e quali ricerche egli abbia svolto per individuare i portali online cui far pubblicare la smentita o cancellare la notizia. A parte la stesura della smentita (doc. I) e delle 11 lettere testé menzionate, sette per far togliere la pubblicazione dalla rete (doc. Q a Z) e quattro per chiedere il risarcimento del danno (doc. AA a DD), invano si cercherebbe una distinta del suo operato. I convenuti eccepiscono che in concreto il danno non è stato dimostrato. In realtà non si sa neppure precisamente in che cosa esso sia consistito.

b) Certo, l'attore invoca le testimonianze dei suoi colleghi di stu­dio, l'uno confermando ch'egli ha impiegato 40 ore per mitigare le conseguenze della lesione (deposizione dell'avv. M__________ P__________ del 17 marzo 2015, verbali pag. 3) e l'altro che di ore ne ha investite anche 50 (deposizione dell'avv. P__________ P__________ del 9 giugno 2015, verbali pag. 3). Ammesso e non concesso tuttavia che ciò basti per dimostrare le 39 ore di lavoro dichiarate, non è dato di conoscere concretamente a quali prestazioni tale dispendio temporale si riferisca. Sarà anche vero che l'attore ha dovuto prendere contatto con la clientela e i propri ausiliari, individuare le testate giornalistiche e i portali online cui trasmettere la smentita, verificare la diffusione in rete della pubblicazione intervenuta il 14 dicembre 2012, investire tempo per capire come interagire con i siti informatici e i motori di ricerca. Sta di fatto che manca qualsiasi elenco delle prestazioni. Per sostanziare l'esistenza di un danno non basta enunciare a grandi linee l'opera svolta e indicare il totale delle ore di lavoro eseguite (appello, pag. 23). Occorre specificare con un minimo di precisione quali prestazioni siano state effettuate e qual è stata la loro durata. Solo in tal modo è possibile valutare, del resto, se la pretesa di risarcimento è congrua per rapporto all'opera svolta. Nel caso in esame le uniche prestazioni concretamente individuate sono la stesura della smentita e delle 11 lettere cui si è accennato poc'anzi. L'attore non indica tuttavia quanto tempo abbia richiesto la loro redazione. Anche sotto tale profilo manca qualsiasi riscontro per apprezzare l'ampiezza e l'entità del danno. Con ciò fa difetto già il primo requisito a sostegno della pretesa risarcitoria, la quale, prima ancora che non comprovata, non risulta nemmeno sostanziata. Già per tale motivo essa è destinata al­l'insuccesso.

c) Si aggiunga che, fossero pur state debitamente elencate nella fattispecie le prestazioni eseguite per rimediare agli effetti della lesione, l'esistenza e l'ampiezza del danno non risulterebbero ancora per ciò solo dimostrate. Invero delle due l'una: o l'appellante chiede un com­penso di fr. 500.– orari per l'esecuzione dei provvedimenti ritenuti necessari al fine di mitigare gli effetti riconducibili alla pubblicazione dell'articolo da parte del giornale (e in tal caso andrebbe valutata la congruità del dispendio orario e della retribuzione esposta, contestata dai convenuti: osservazioni all'appello, pag. 11 in basso) o egli postula la rifusione del mancato gua­dagno di fr. 500.– orari per essersi dovuto dedicare all'esecuzione di quei provvedimenti (e in tal caso avrebbe dovuto dimostrare il reddito professionale di fr. 500.– l'ora come intermediario finanziario, che non risulta comprovato). Quanto alla pretesa risarcitoria, il caso sfugge pertanto a ulteriore disamina.

  1. Per quel che è del torto morale, l'appellante chiede una riparazione di fr. 40 000.– evocando la sofferenza arrecatagli dalla lesione della personalità, attestata dallo specialista in psichiatria e psicoterapia dott. __________ C__________ in un certificato del 30 agosto 2014 (doc. II) e nella relativa deposizione testimoniale (verbale del 25 marzo 2015, pag. 1 segg.), come pure dai due colleghi di studio avv. M__________ P__________ (verbale del 17 marzo 2015, pag. 1 segg.) e avv. P__________ P__________ (verbale del 9 giugno 2015, pag. 1 segg.). Egli sottolinea inoltre la gravità dell'offesa, il pubblico avendo continuato ad associare la sua persona all'inchiesta N__________ anche dopo il non luogo a procedere decretato dal Procuratore generale, non da ultimo perché egli è riuscito a far cancellare l'articolo del 14 dicembre 2012 dai siti internet solo dopo mesi. Ciò gli ha recato grande imbarazzo nei confronti di clienti, conoscenti e amici, obbligandolo ad avvilenti smentite e cagionandogli profondo scoramento.

a) L'art. 49 cpv. 1 CO condiziona il versamento di un'indennità per torto morale – fra l'altro – all'esistenza di una lesione

della personalità oggettivamente grave (DTF 131 III 29 consid. 12.1, 120 II 98 consid. 2). Soggettivamente inoltre le sofferenze patite dal richiedente devono avere superato per intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice. Se lo stanziamento di una somma di denaro si giustifica, il relativo ammontare va determinato tenendo conto in particolare di due criteri: anzitutto occorre distinguere tra lesioni con effetti durevoli e lesioni che svaniscono con il tempo, come sogliono essere le offese al diritto della personalità, nel senso che le prime vanno indennizzate con somme più elevate delle seconde. Inoltre occorre distinguere, dandosi offese all'onore o al credito, lesioni della personalità derivanti da un unico atto e lesioni della personalità diffuse mediante organi di stampa, le seconde giustificando indennizzi maggiori rispetto alle prime (DTF 138 III 347 consid. 6.3.6 citato in: I CCA, sentenza inc. 11.2010.84 del 14 gennaio 2013 consid. 7a). Il versa­mento di una somma in denaro, ad ogni modo, non è la regola: esso si legittima solo nella misura in cui alla grave offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO).

b) Nella fattispecie il Pretore ha escluso una grave lesione della personalità richiamandosi “alle deposizioni rese dai testimoni ascoltati in fase dibattimentale, come pure al fatto che la questione è stata di breve durata, ha riguardato un evento che ha velocemente perso ogni interesse, senza che l'attore abbia dimostrato gli strascichi da lui argomentati nelle conclusioni”. A quali “deposizioni rese dai testimoni ascoltati in fase dibattimentale” alluda il primo giudice non è chiaro. Comunque sia, il problema è di sapere, in effetti, se nel caso specifico si ravvisi un'offesa alla personalità dell'attore oggettivamente grave. Se ciò non è il caso, un'indennità per torto morale non entra in considerazione già per tale motivo.

c) Trattandosi di applicare norme sulla protezione della personalità alla luce dei principi dedotti dall'art. 17 Cost. (libertà dei media), vige il principio per cui la pubblicazione di fatti veri è lecita, essendo generalmente giustificata dal mandato d'infor­mazione ricoperto dalla stampa (DTF 143 III 308 consid. 6.4.2). Un'eccezione è data solo qualora l'informazione non persegua alcun interesse legittimo oppure riguardi fatti legati alla sfera privata o alla segretezza (DTF 138 III 643 consid. 4.1.1 e 4.1.2; analogamente: RtiD II-2007 pag. 660 consid. 8, II-2006 pag. 682 consid. 3 con rimandi) oppure svilisca la persona in maniera inam­missibile per la forma della presentazione inutilmente offensiva (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 248 n. 627 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2012.95 del 29 dicembre 2014 consid. 8). Nel caso di cronache giudiziarie – e per cronache giudiziarie si intendono non solo quelle di un processo, come crede il Pretore, ma anche quelle dell'iter procedurale che antecede l'eventuale processo (I CCA sentenza 11.2014.40 del 6 ottobre 2015, consid. 8a con rinvio a Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2ª edizione, pag. 466 n. 1534) – l'interesse del pubblico all'informazione si contrappone all'interesse delle parti coinvolte alla tutela della loro personalità. Di regola quindi in tali cronache il nome delle parti non deve figurare (DTF 137 I 213 consid. 4.4 con richiami), a meno che sussista un interesse preminente all'identificazione del soggetto per la sua posizione nella vita pubblica o nella funzione pubblica (Barrelet/Werly, op. cit., pag. 465 n. 1533).

d) In concreto l'articolo diffuso dal C__________ il 14 dicem­bre 2012 riferisce di un fatto vero, giacché l'attore ha visto effettivamente aprire quello stesso giorno un'inchiesta penale a suo carico (doc. FF). E siccome l'informazione è corretta anche nella forma, l'appellante non può lamentare una violazione della personalità, il fatto riportato dal giornale non essendo legato né alla sfera privata né a vincoli di segretezza. Quanto al contenuto dell'articolo, in nessun punto si affer­ma che l'appellante ha allestito il bilancio aziendale nel mirino degli inquirenti (“sospetto”), ma solo che il bilancio “sarebbe stato presentato” da lui, il quale ad ogni buon conto avrebbe avuto modo di spiegarsi e di fornire la propria versione dei fatti al Procuratore generale nei giorni successivi. Ciò che, una volta ancora, risponde a verità e non offende in alcun modo la presunzione di innocenza, poiché il Procuratore pubblico intendeva effettivamente chiarire l'origine di quel bilancio.

e) Può prestare il fianco alla critica invero la circostanza che nell'articolo del 14 dicembre 2012 nome e cognome dell'appellante figurino a tutte lettere. È vero che persone appartenenti a categorie professionali soggette ad autorizzazione (come medici, avvocati o notai) beneficiano di una fiducia particolare. Gli organi di stampa possono quindi menzionare nome e cognome di uno di loro ove annuncino che contro l'uno o l'altro sia stato aperto un procedimento penale, a condizione però che i fatti riferiti per­mettano di ritenere tale persona un importante pericolo per il pubblico (I CCA, sentenza inc. 11.2014.40 del 6 ottobre 2015, consid. 8a con rinvii). Quest'ultima ipotesi non risultava incombere nel caso in rassegna. Il Pretore giustifica nome e cognome per esteso dell'attore con l'argomento che questi era notoriamente l'avvocato del N__________, come lui stesso si era presentato “in precedenti occasioni” e com'era già apparso “precedentemente” in organi di stampa. L'appellante nega tuttavia di avere mai concesso interviste a giornali e di essere mai comparso come legale del N__________ su organi di stampa (memoriale, pag. 8 a metà), senza che gli accertamenti del Pretore trovino conforto agli atti. L'argomento secondo cui un avvocato che non intenda correre “il rischio di essere citato sui media nei termini oggetto del doc. B” non ha che da cambiare mestiere (sentenza impugnata, pag. 4 in alto), oltre che ingenerosa, non è sostenibile, poiché anche un avvocato ha diritto alla tutela della propria personalità nei limiti sopra enunciati. L'assunto poi che le sole iniziali D.I. avrebbero potuto creare confusione con la persona dell'avv. __________ I__________ non è condivisibile, lo stesso giornalista ammettendo che l'avv. __________ I__________ era totalmente estraneo alla vicenda. Bastava quindi precisare, a scanso di equivoci, che questi non era l'oggetto dell'articolo.

f) Perplessi può lasciare altresì l'affermazione nell'articolo, secondo cui si prospettavano “guai” per l'attore, “al centro di un procedimento penale”. Contrariamente all'opinione del Pretore, non può infatti definirsi nei guai chi si vede aprire un procedimento penale senza avere ancora avuto modo di esprimersi davanti all'autorità inquirente, tant'è che nella fattispecie il decreto di non luogo a procedere è seguito dopo appena un mese e mezzo (il tempo necessario per disgiungere il procedimento a carico dell'attore dal procedimento principale nei confronti del N__________, previo consenso delle altre parti coinvolte). Tanto meno poteva dirsi aperto un proce­dimento penale che vedeva “al centro” il legale che si occupava di seguire la causa sulla chiusura e il fallimento del locale, “al centro” di quel procedimento essendo se mai i titolari del N__________ club, mentre la posizione dell'attore era meramente accessoria.

g) Precisato ciò, non si deve trascurare che non tutti gli errori, le imprecisioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come lesivo della personalità. A tal fine occorre ch'esso sia complessivamente viziato nei suoi tratti essenziali (DTF 138 III 641 consid. 4.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1), ciò che non è il caso in concreto. Affermare che l'attore fosse nei “guai”, “al centro” di un'inchiesta penale, era obiettivamente esagerato, ma l'informazione che l'inchiesta fosse stata aperta era pur sempre legittima e veritiera. L'indicazione di nome e cognome del legale per esteso non si giustificava (per lo meno in mancanza di elementi probatori che facessero apparire la sua identità come notoria), ma nel caso specifico non può qualificarsi alla stregua di una lesione grave dal profilo oggettivo, avuto riguardo alle particolarità del caso. Lo stesso appellante riconosce che “l'inchiesta N__________ ha fatto versare fiumi d'inchiostro”, “ha catturato l'interesse del grande pubblico ed è stata per svariati mesi al centro dell'attualità di tutti i media” (memoriale, pag. 25 in alto). Determinante – quella che l'attore definisce lo scoop – era l'informazione relativa all'apertura di un procedimento penale accessorio nei confronti del patrocinatore del N__________, di interesse generale. Scoprire a quel momento chi fosse il patrocinatore non sarebbe stato arduo, vista l'eco che l'inchiesta principale aveva suscitato nell'opinione pubblica ticinese. E che la diffusione della notizia sia stata soggettivamente sofferta dall'attore – come risulta dal fascicolo processuale – non basta per integrare anche gli estremi di una lesione oggettiva. Nel risultato, quindi, la sentenza del Pretore merita conferma anche per quanto si riferisce al torto morale.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

  2. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 3500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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