11.2015.68

Incarti n. 11.2015.68 11.2015.69

Lugano, 2 maggio 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2015.253 (successione estera: provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 23 giugno 2015 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

AP 2 e AP 3 (patrocinate dall'avv. PA 3),

giudicando sull'appello del 7 settembre 2015 presentato da AP 2 e AP 3 contro il decreto cautelare (“decisione”) emesso dal Pretore il 31 agosto 2015 (inc. 11.2015.69),

come pure sull'appello del 9 settembre 2015 presentato dall'avv. AP 1 contro il medesimo decreto cautelare (inc. 11.2015.68);

Ritenuto

in fatto: A. Il dott. __________ S__________, cittadino italiano nato il 19 dicembre 1936, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 15 febbraio 2009. Con testamento olografo dell'11 luglio 2008, pubblicato il 13 marzo 2009, egli ha lasciato i suoi beni in territorio italiano alla figlia AO 1, nata dal suo primo matrimonio,

alla seconda moglie AP 2 e alla figlia AP 3, nata dal secondo matrimonio. AO 1 è poi venuta a sapere che il padre possedeva attivi anche fuori del territorio italiano. Il 23 giugno 2015 essa si è rivolta così con un'istanza cautelare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse immediatamente all'avv. AP 1, ai tempi mandatario del padre, ad AP 2 e a AP 3 – sotto comminatoria penale – “di disporre o permettere di disporre in qualunque modo degli attivi riconducibili alla proprietà economica diretta o indiretta del defunto dott. __________ S__________”.

B. Con decreto cautelare emesso il 24 giugno 2015 senza contraddittorio il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha vietato all'avv. AP 1, “in qualunque delle sue funzioni individuali o professionali”, ad AP 2 e a AP 3 (recte: AP 3) “di disporre o permettere di disporre in qualunque modo degli attivi riconducibili alla proprietà economica diretta o indiretta del defunto dott. __________ S__________, riserva fatta dei beni oggetto del testamento olografo datato 11 luglio 2008 e pubblicato in data 13 marzo 2009”. Ai convenuti egli ha comminato, in caso di violazione dell'ordine, l'applicazione dell'art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 5000.–. L'addebito delle spese processuali (fr. 200.–) è stato rinviato al decreto cautelare che sarebbe stato emanato dopo il contraddittorio. Contestualmente il Pretore ha invitato l'avv. AP 1, AP 2 e AP 3 a esprimersi per scritto sull'istanza cautelare.

C. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2015 l'avv. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto “supercautelare”. Il 17 luglio 2015 AP 2 e AP 3 hanno formulato conclusioni identiche a quelle dell'altro convenuto. AO 1 ha replicato spontaneamente il 3 agosto 2015, ribadendo il suo punto di vista. Con duplica del 10 agosto 2015 l'avvocato AP 1 ha chiesto di dichiarare la replica irricevibile o, in subordine, di dichiarare irricevibili i documenti acclusi al memoriale, confermando la propria posizione per il resto. In una duplica del 10 agosto 2015 AP 2 e AP 3 hanno formulato, una volta ancora, conclusioni identiche a quelle dell'altro convenuto.

D. Il Pretore non ha indetto udienze. Statuendo il 31 agosto 2015, egli ha respinto anzitutto le prove non documentali offerte da AP 2 e AP 3 (dispositivo n. 1). Contestualmente egli ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha confermato, pur senza riprodurne il contenuto, il decreto “supercautelare” del 24 giugno 2015 (dispositivo n. 2). Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste solidalmente a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere al­l'istante fr. 2000.– complessivi per ripetibili (dispositivo n. 3).

E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 2 e AP 3 sono insorte il 7 settembre 2015 a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – l'istanza di AO 1 sia respinta e la decisione impugnata sia riformata di conseguenza, subordinatamente sia annullata con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio (inc. 11.2015.69). La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 21 settembre 2015. Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2015 AO 1 ha proposto poi di respingere l'appello. AP 2 e AP 3 hanno introdotto il 27 ottobre 2015 una replica spontanea nella quale chiedono di dichiarare irricevibili le osservazioni del­l'istante e riaffermano le loro allegazioni. Con duplica spontanea del 5 novembre 2015 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista.

F. Contro il decreto cautelare del Pretore è insorto a questa Camera anche l'avv. AP 1, il quale in un appello del 9 settembre 2015 avanza conclusioni identiche a quelle delle altre due convenute, postulando a sua volta la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 5 ottobre 2015. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2015 AO 1 ha proposto di respingere anche l'appello dell'avvocato AP 1. Questi ha introdotto il 27 ottobre 2015 una replica spontanea nella quale chiede di dichiarare irricevibili le osservazioni del­l'istante e riafferma le sue argomentazioni. Con duplica spontanea del 5 novembre 2015 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista.

Considerando

in diritto: 1. Le impugnazioni in esame sono dirette contro la stessa decisione, vertono sull'identico oggetto e tendono a un risultato analogo. Si giustifica così di congiungere le due cause e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

  1. Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'istante stima in oltre € 90 000 000 l'ammontare del patrimonio paterno posto fuori del territorio italiano (istanza, pag. 4 in alto; replica, pag. 2 a metà). I convenuti non hanno ritenuto di esprimersi al proposito nelle loro comparse scritte, ma l'indicazione potrebbe non essere inverosimile. Il presupposto del valore litigioso può dunque reputarsi dato. Quanto alla tempestività degli appelli, il decreto del Pretore è pervenuto ai legali dei convenuti il 1° settembre 2015. Introdotti il 7 e il 9 settembre 2015, i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.

  2. Nel loro appello AP 2 e AP 3 chiedono di acquisire agli atti i documenti prodotti da AO 1 nel­l'“incartamento cautelare parallelo avente per oggetto un'azione di rendiconto nei confronti dell'avv. AP 1”. Anche l'istante aveva postulato davanti al Pre­tore il richiamo di tale “incarto cautelare parallelo” (istanza del 23 giugno 2015, pag. 2 segg.). Il fascicolo dell'inc. SO.2015.252 della Pretura figura effettivamente agli atti, ma non contiene più i documenti esibiti dall'istante, verosimilmente restituiti alla medesima. Comunque sia, quanto AP 2 e AP 3 intendono rendere verosimile con il richiamo dei citati documenti è che AO 1 sapesse del patrimonio lasciato dal padre in Svizzera sin dal 26 ottobre 2012 o, al più tardi, dal 6 novembre 2014 (relazioni del dott. __________ N__________). E AO 1 ha riconosciuto nel­l'istanza davanti al Pretore che dalla prima relazione si evince un patrimonio relitto in Svizzera di quasi € 80 000 000. Anzi, di quasi € 90 000 000 secondo la relazione successiva. Simili documenti sono stati prodotti, per altro, da lei medesima. Richiamarli nelle condizioni descritte si rivelerebbe dunque superfluo.

  3. Le autorità svizzere del luogo di situazione dei beni sono competenti per trattare procedimenti successori e controversie ereditarie riguardanti un de cuius con ultimo do­micilio all'estero, limitatamente ai beni situati in Svizzera, a condizione che di tali beni le autorità estere non si occupino (art. 88 cpv. 1 LDIP). Se le autorità estere se ne occupano ‒ e in concreto ciò non fa dubbio ‒ le autorità svizzere del luogo di situazione sono competenti solo per emanare provvedimenti d'urgenza (“provvedimenti conservativi” secondo il titolo marginale dell'art. 89 LDIP, lex specialis del­l'art. 10 LDIP) a tutela dei beni che il de cuius ha lasciato in Svizzera. Il trattato di domicilio e consolare con l'Italia, del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), non prevede altro (Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 25 ad art. 551). I provvedimenti d'urgenza dell'art. 89 LDIP sono intesi a salvaguardare unicamente valori patrimoniali, non a proteggere la devoluzione ereditaria (RtiD II-2016 pag. 685 consid. 2 con svariati richiami). Il giudice svizzero dei provvedimenti d'urgenza applica inoltre la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), sep­pure provvedimenti del genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causæ: RtiD II-2016 pag. 685 consid. 2 con rinvio a RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4).

Provvedimenti d'urgenza nel senso dell'art. 89 LDIP sono – per esempio – blocchi di valori patrimoniali, di documentazione bancaria o di particelle del registro fondiario, come pure restrizioni della facoltà di disporre riguardanti beni mobili o immobili posti in Svizzera. Provvedimenti d'urgenza sono altresì obblighi imposti a terzi di rilasciare informazioni o rendiconti agli eredi, per lo meno nella misura in cui tali obblighi preludano al blocco di conti bancari (RtiD II-2016 pag. 687 consid. 4 con richiami di dottrina). La giurisprudenza di questa Camera al proposito è invalsa, citata dalla dottrina (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 1 ad art. 89 LDIP con riferimenti) e compendiata in pubblicazioni che ne sintetizzano la rassegna (CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 1 segg.; Bernasconi, Provvedimenti conservativi e di volontaria giurisdizione riguardanti eredità aperte all'estero, con particolare riferimento ai rapporti italo-svizzeri, in: Piotet/Tappy, L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Ginevra/Zu­rigo/Basilea 2006, pag. 345 segg.). Data la loro indole cautelare, i provvedimenti d'urgenza sono accessori alla causa di merito. Se questa non è ancora pendente (all'estero), occorre assegnare al­l'istante un termine per promuoverla, con la com­minatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inos­servanza del termine (art. 263 CPC).

  1. I provvedimenti d'urgenza a tutela della successione non vanno confusi con i provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC). Provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria sono l'apposizione dei sigilli (art. 552 CC), l'inventario assicurativo (art. 553 CC), la nomina di un amministratore ufficiale (art. 554 CC), la grida per la ricerca di eredi ignoti (art. 555 CC), la pubblicazione di testamenti (art. 556 a 558 CC), il rilascio di certificati ereditari (art. 559 CC). L'art. 551 cpv. 2 CC non esclude altri provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria, come – per esempio – la vendita urgente di merci deperibili, l'im­missione in possesso e la custodia di titoli o di scritti, la sorveglianza di un fondo o di uno stabilimento, la nomina di un direttore commerciale a un'impresa, il divieto all'amministratore unico di una società anonima che appartiene presumibilmente all'asse ereditario di compiere atti di disposizione sugli attivi aziendali fino alla confezione di un inventario, la provvisoria limitazione dei poteri di un esecutore testamentario e così via (RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con richiamo di dottrina).

I provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria sono atti di volontaria giurisdizione (RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con richiami di dottrina) che in svariati Cantoni competono ad autorità amministrative (RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con riferimento di dottrina). Essi riguardano “il procedimento successorio” (nell'accezione del­l'art. 86 cpv. 1 LDIP: RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5C.263/2004 del­l'8 marzo 2005, consid. 4 con rinvii) e, ricorrendone gli estremi, possono essere adottati anche d'ufficio. Spettano però all'autorità competente per l'apertura della successione, all'ultimo domicilio del defunto (RtiD II-2016 pag. 685 consid. 3 con richiamo di dottrina). E se l'ultimo domicilio del defunto era all'estero, non toccano alle autorità svizzere. Possono emanare dalle autorità svizzere solo qualora le autorità estere non si occupino della successione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 16 all'introduzione degli art. 551–559; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 29 ad art. 551).

  1. Sussistono invero provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria che sono assimilabili, secondo la dottrina più recente, a provvedimenti d'urgen­za: l'apposizione dei sigilli (art. 552 CC), l'inventario (art. 553 CC) e ‒ ma la questione è controversa (RtiD II-2016 pag. 686 consid. 3 con rimando a Heini in: Zürcher Kom­mentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 1 ad art. 89) ‒ l'amministrazione ufficiale (art. 554 CC), sempre per quanto concerne beni posti in Svizzera (RtiD II-2016 pag. 685 consid. 3 con citazioni). Tali misure potrebbero dunque emanare dal giudice svizzero, limitatamente al compendio ereditario in Svizzera, quand'anche il de cuius avesse l'ultimo domicilio all'estero e le autorità estere si occupino dei beni lasciati in Svizzera (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 17 in fine all'introduzione degli art. 551–559).

  2. Nella fattispecie il Pretore ha vietato sotto comminatoria di pena all'avv. AP 1, “in qualunque delle sue funzioni individuali o professionali”, come pure ad AP 2 e a AP 3, “di disporre o permettere di disporre in qualunque modo degli attivi riconducibili alla proprietà economica diretta o indiretta del defunto dott. __________ S__________, riserva fatta dei beni oggetto del testamento olografo datato 11 luglio 2008 e pubblicato in data 13 marzo 2009”. Simile ingiunzione si apparenta manifestamente a un blocco di valori patrimoniali e appare dunque un provvedimento d'urgenza nel senso del­l'art. 89 LDIP, non un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria, nemmeno fondato sull'art. 551 cpv. 2 CC (sopra, consid. 5). La citazione addotta dal Pretore (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 3 ad art. 551 CC e n. 4 ad art. 552 CC) nel decreto impugnato (pag. 2 in basso) non dice altro. A torto il primo giudice ha statuito pertanto, nel caso in rassegna, facendo capo al­l'art. 551 cpv. 2 CC. Trattandosi di decidere un provvedimento conservativo, egli avrebbe dovuto applicare ­l'art. 261 cpv. 1 CPC (lex fori: sopra, consid. 4), come del resto sostengono gli appellanti. La misura richiesta era, in altri termini, un provvedimento cautelare, non un atto di volontaria giurisdizione (per l'emanazione del quale sarebbe verosimilmente mancata finanche la competenza: sopra, consid. 5 e 6).

  3. Ciò premesso, l'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e

b) la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

I due requisiti sono cumulativi. A ciò si aggiunge la necessità di procedere con urgenza, poiché ai due requisiti dev'essere connessa un'esigenza temporale (RtiD II-2016 pag. 642 consid, 2). Infine il provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (sul principio: Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.97 del 28 aprile 2016, consid. 6).

  1. Un provvedimento cautelare che impone di fare, di omettere o di tollerare deve – come qualsiasi decisione che comporti ordini o divieti – essere inoltre sufficientemente definito perché la sua esecuzione non richieda di far capo a elementi estrinseci di interpretazione (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4 e pag. 743 consid. 6 in fine con rinvii). Ordini e divieti devono sempre essere determinati in modo tale da formare oggetto di esecuzione diretta. O sulla prestazione richiesta la decisione è chiara, formale ed esplicita o essa non è eseguibile. A maggior ragione ove la decisione sia munita – come in concreto – di comminatorie penali o disciplinari (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). Detto altrimenti, il giudice del merito non può emanare generiche diffide e lasciare poi al giudice dell'esecuzione o all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento del convenuto violi o no la diffida (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.75 del 17 marzo 2017, consid. 6 con rinvii).

Nella fattispecie il Pretore ha vietato ai convenuti, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, “di disporre o permettere di disporre in qualunque modo degli attivi riconducibili alla proprietà economica diretta o indiretta del defunto dott. __________ S__________”. A giusto titolo gli appellanti si dolgono di una diffida del tutto indeterminata. Mal si potrebbe immaginare invero una formulazione più generica, già per il fatto che nulla sarebbe dato di sapere né al giudice dell'esecuzione né all'autorità penale, qualora si rimproverasse ai convenuti una disattenzione del divieto, circa i beni concretamente riconducibili alla proprietà diretta o indiretta del defunto. A tal fine occorrerebbero non solo elementi estrinseci di interpretazione, ma addirittura accertamenti per appurare se i beni di cui i convenuti possano avere disposto appartengano o no al compendio della successione. Ciò non sarebbe ammissibile. Chiamato a emanare un ordine ineseguibile all'atto pratico, in concreto il Pretore avrebbe dovuto quindi respingere l'istanza cautelare già per tale motivo.

  1. Si aggiunga che nel caso in rassegna l'istanza di AO 1 andava respinta anche per un'altra ragione. L'art. 261 cpv. 1 CPC stabilisce – come si è visto (consid. 8) – che provvedimenti cautelari sono decretati solo ove si dia urgenza. L'art. 89 LDIP, del resto, evoca esplicitamente provvedimenti “d'urgenza”. E come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento cautelare rischia di vedersi respingere l'istanza (RtiD II-2016 pag. 687 n. 59c consid. 6f non pubblicato). Sotto questo profilo un'attesa di sei mesi risulta già eccessiva (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 13 ad art. 261, nota 30), a meno che tra le parti siano in corso trattative per comporre la lite, che sia stato fissato all'avversario un ultimo termine per adempiere la prestazione o che l'istante abbia dovuto impiegare tempo per chiarire una situazione complessa in fatto o in diritto (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 44 ad art. 261).

Nella fattispecie AO 1 non nega di essere stata a conoscenza sin da quando ha ricevuto la relazione 26 ottobre 2012 del dott. __________ N__________ o – al più tardi – la relazione successiva, del 6 novembre 2014, che il padre aveva lasciato deter­minati averi in Svizzera, tant'è che gli appellanti le imputano di essersi attivata tardivamente. La questione è di sapere, in condizioni del genere, come mai essa abbia aspettato fino al 23 giugno 2015 per rivolgersi al Pretore. L'istante afferma di avere sco­perto proprio allora, grazie a quanto le aveva riferito il dott. __________ N__________, che AP 2 e AP 3 stavano per trasferire il compendio ereditario nel Principato di Monaco, ciò che avrebbe reso il patrimonio irreperibile. Fa valere inoltre di avere avuto un interesse diretto e immediato a conoscere subito, ai fini della sua Voluntary Disclosure, il destino degli averi paterni, e ciò senza rincorrere un patrimonio “in fase di movimento e occultamento”.

La prima giustificazione manca di qualsiasi verosimiglianza. I convenuti negano di avere inteso trasferire attivi della successione nel Principato di Monaco e l'istante non ha suffragato la propria affermazione di alcun elemento a sostegno, neppure offrendo – per ipotesi – la testimonianza del dott. __________ N__________. Tanto meno nelle osservazioni all'appello essa si vale di indizi concreti che indurrebbero ad avvalorare la tesi di una dislocazione patrimoniale. Nulla conforta pertanto l'urgenza del provvedimento richiesto. Quanto alla seconda giustificazione, non se ne scorge la logica. Se mai per partecipare al programma di Voluntary Disclosure (e mettersi in regola con il fisco italiano) sarebbe occorso all'istante un inventario completo della successione. Non è dato a divedere – né l'interessata spiega – come sarebbe potuto giovare il divieto ai convenuti di ogni atto di disposizione sui beni del­l'eredità senza indicare alle autorità valutarie italiane l'entità di quanto costei riteneva essere la propria spettanza. Anche al riguardo la prospettata urgenza non trova così alcun elemento a suffragio. Ne segue che l'istanza cautelare andava respinta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche in applicazione dell'art. 261 cpv. 1 CPC.

  1. Le spese processuali e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Le cause 11.2015.68 e 11.2015.69 sono congiunte.

II. Gli appelli sono accolti e il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

  1. L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso il 24 giugno 2015 senza contraddittorio è revocato.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà fr. 2000.– per ripetibili a AP 1 e fr. 2000.– complessivi per ripetibili ad AP 2 e AP 3.

III. Le spese di appello, di fr. 2000.– complessivi, da anticipare dai convenuti, sono poste a carico dell'istante, la quale rifonderà fr. 4000.– per ripetibili a AP 1 e fr. 4000.– complessivi per ripetibili ad AP 2 e AP 3.

IV. Notificazione:

– avv.; – avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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