11.2015.55

Incarto n. 11.2015.55

Lugano 27 febbraio 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2015.38 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 22 gennaio 2015 da

AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 13 luglio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 giugno 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Il 22 gennaio 2015 AO 1, titolare della ditta individuale __________ di __________, ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 16 782.18, corrispondente all'ammontare del saldo ancora scoperto per la fornitura e posa di serramenti in alluminio, su ognuna delle proprietà per piani n. 8237 (24/1000), 8239 (193/1000) e 8242 (258/1000) appartenenti al convenuto del fondo base n. 2646 RFD di __________. Con decreto del 23 gennaio 2015, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2015.39).

B. Chiamato a esprimersi, il 10 febbraio 2015 il convenuto ha presentato osservazioni scritte in cui ha proposto di respingere l'istanza. Il 25 febbraio 2015 e il 6 marzo 2015 le parti hanno replicato e duplicato ribadendo le proprie posizioni. L'istruttoria è terminata il 13 maggio 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 3 giugno 2015 nelle quali hanno mantenuto il loro punto di vista.

C. Statuendo il 25 giugno 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria limitatamente a fr. 5594.– su ognuna delle tre proprietà per piani in rassegna. Contestualmente egli ha disposto il mantenimento dell'annotazione "sino alla scadenza del termine di 15 giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in difetto di che sarà cancellata l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria". Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 luglio 2015 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la cancellazione delle ipoteche legali provvisorie o, in subordine, il mantenimento della sola iscrizione a carico dell'unità n. 8237 limitatamente a fr. 767.10. Nelle sue osservazioni del 10 agosto 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

E. Il giudice delegato di questa Camera ha impartito il 17 gennaio 2017 un termine di dieci giorni a AO 1 per documentare di avere ottemperato al termine assegnatole dal Pretore, nel decreto impugnato, per avviare l'azione di merito. In difetto di una risposta scritta, il giudice delegato si è rivolto al Pretore, il quale l'8 febbraio 2017 ha comunicato che l'istante non ha inoltrato l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, né ha chiesto una sospensione del termine impartitole il 25 giugno 2015. Le parti non hanno reagito a questa presa di posizione del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– "secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione" impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2 luglio 2015, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto domenica 12 luglio 2015 salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 13 luglio 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.

  1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari). Il giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5a edizione, n. 14 in fine ad art. 961 con richiamo a DTF 98 Ia 245).

  2. Un appello contro provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata anche la decisione impugnata (DTF 137 III 567 seg.), non sospende l'esecutività dei medesimi (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC), a meno che non decida altrimenti l'autorità di ricorso (art. 315 cpv. 5 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_706/2011 del 21 agosto 2012, consid. 2.2). Analoga disciplina valeva del resto, nella materia in esame, anche sotto l'egida del vecchio Codice di procedura civile cantonale (art. 370 cpv. 3 CPC ticinese; Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12). L'artigiano o imprenditore che ottenuta l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale si vedeva impartire nella decisione il termine per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca doveva già allora sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo all'appello (avversario) ove non intendesse promuovere, in pendenza di appello, causa per l'iscrizione definitiva, l'iscrizione provvisoria perdendo altrimenti efficacia (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del 1° settembre 2011, consid. 5b). In concreto AP 1 non ha chiesto che al suo appello fosse accordato effetto sospensivo. Né la concessione dell'effetto sospensivo è stata sollecitata – almeno per quanto riguardava il termine di 60 giorni – da AO 1. La quale neppure ha chiesto altrimenti al Pretore – prima della scadenza – una sospensione dello stesso. La decisione impugnata era dunque immediatamente esecutiva sin dalla sua notificazione (Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 113 ad art. 839). E nel frattempo quei 60 giorni sono ampiamente scaduti senza che l'istante abbia promosso l'azione per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, come ha confermato il Pretore l'8 febbraio

  3. L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che possono avere indotto l'interessata a rimanere inattiva. Ne segue che la procedura d'appello si rivela ormai priva d'interesse giuridico, ovvero pratico e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 242 CPC).

  4. La decisione impugnata precisa che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria – tuttora iscritta a registro fondiario – "dovrà essere mantenuta sino alla scadenza del termine di 15 giorni dopo la decisione definitiva della causa di merito intesa a ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva". Sta di fatto che in esito alla omessa introduzione di tale azione viene a mancare una data precisa, decorsa la quale l'ufficiale del registro fondiario sarebbe abilitato a radiare l'annotazione d'ufficio. La cancellazione richiede quindi un accertamento previo circa la decadenza infruttuosa del termine per opera del giudice (DTF 112 II 498 consid. 3 con riferimenti; Mooser in: Commentaire romand, op. cit., n. 20 ad art. 961; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad art. 976). Contestualmente giova invitare l'ufficiale del registro fondiario a cancellare, ad avvenuto passaggio in giudicato del presente decreto, le iscrizioni provvisorie. Il dispositivo sarà comunicato quindi all'ufficiale del registro fondiario solo con la relativa attestazione.

  5. Rimane da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza interesse vanno fissate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). Nel caso specifico la caducazione della procedura si riconduce al fatto che AO 1 ha lasciato trascorrere il termine assegnatole dal Pretore senza chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca, né postulare una proroga prima che il termine scadesse o quanto meno il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Ciò ha provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati (art. 108 CPC). Le spese vanno nondimeno ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina con un decreto di stralcio (art. 21 LTG). AP 1, che ha introdotto appello per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

  6. Relativamente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, rispettivamente ha compensato, tale addebito presupponeva che l'istante promuovesse l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno a carico dell'artigiano o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 516 n. 1407 segg.). Secondo giurisprudenza questa Camera provvede essa medesima a modificarne l'attribuzione ove siano state poste – almeno in parte – a carico del proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2008.182 del 27 febbraio 2009, consid. 5). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio. Ora, per quel che è delle ripetibili, l'istante chiedeva che l'ipoteca legale di fr. 16 782.18 gravasse le tre proprietà per piani n. 8237, 8239 e 8242 del convenuto. L'indennità in favore del convenuto va compresa pertanto tra il 15 e il 25% del valore litigioso, fermo restando che, trattandosi in concreto di un rito sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una "procedura civile speciale", l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di tale importo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1). La controversia in rassegna potendosi definire sostanzialmente di media difficoltà, senza dimenticare le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, al convenuto si legittima così di riconoscere un indennizzo di fr. 1800.–.

  7. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse per decadenza delle iscrizioni provvisorie formanti oggetto del giudizio impugnato e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, ad avvenuto passaggio in giudicato di questo decreto, l'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare il 23 gennaio 2015 senza contraddittorio dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, in favore di AO 1 per l'ammontare di fr. 16 782.18 a carico delle proprietà per piani n. 8237 (pari a 24/1000 della particella n. 2646), n. 8239 (pari a 193/1000 della particella n. 2646) e n. 8242 (pari a 258/1000 della particella n. 2646) RFD di __________, intestate a AP 1.

  2. Le spese processuali di appello di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

  3. Gli oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di fr. 350.– sono posti a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 1800.– per ripetibili.

  4. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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