Incarto n. 11.2015.45

Lugano 25 aprile 2016/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OR.2013.11 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 27 marzo 2013 da

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sul reclamo del 9 giugno 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2015;

Ritenuto

in fatto: A. In parziale accoglimento di una petizione presentata il 27 marzo 2013 da RE 1, con sentenza del 20 maggio 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ingiunto a CO 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di modificare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione l'angolo di inquadratura di determinate sue telecamere “in modo tale che non riprendano più, neppure parzialmente il fondo di proprietà dell'attore nemmeno nel loro angolo di ripresa massimo di 70°”, con obbligo di far verificare dal perito giudiziario a sue spese e in contraddittorio fra le parti la nuova inquadratura entro 30 giorni dalla mo­difica. Al convenuto il Pretore ha ordinato altresì di fissare meccanicamente tutte le telecamere installate sul suo fondo entro 20 giorni e di far verificare dal perito a sue spese e in contraddittorio fra le parti il sistema di blocco, da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione. CO 1 è stato condannato infine a versare all'attore un franco simbolico in riparazione del torto morale. Le spese processuali di fr. 4101.– sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 3300.– per ripetibili ridotte.

B. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2015 nel quale chiede di aumentare l'indennità per ripetibili in suo favore a fr. 4950.–. Il ricor­so non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria. In concreto la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore il 21 maggio 2015. Introdotto il 9 giugno 2015, il reclamo è pertanto ricevibile.

  1. Il Pretore ha ritenuto l'attore vittorioso nell'azione inibitoria, in quella volta alla cessazione della turbativa e nella riparazione (simbolica) del torto morale, ma non nel risarcimento del danno. Egli ha posto così le spese processuali per un quarto a carico di lui e per il resto a carico del convenuto. Quanto alle ripetibili, il primo giudice si è dipartito dalle note professionali prodotte dal patrocinatore di RE 1 per l'attività preprocessuale e processuale, di complessivi fr. 6857.59. Considerando che in caso di vittoria integrale l'attore avrebbe avuto diritto a un'indennità piena di fr. 6600.–, egli ha ridotto l'importo a fr. 3300.– “in ragione della reciproca soccombenza”.

  2. Il reclamante non contesta il grado di vicendevole soccombenza fissato dal Pretore, ma reputa che dimezzare l'ammontare delle ripetibili in suo favore significhi scostarsi dalla chiave di riparto applicata alla suddivisione delle spese processuali. Ove si fosse fatto capo alla medesima proporzione sulla scorta della quale si sono suddivise le spese, a suo avviso l'indennità in suo favore sarebbe ammontata a fr. 4950.–, ovvero a “tre quarti delle ripetibili piene determinate dallo stesso giudice in fr. 6600.–”.

a) Secondo l'art. 106 cpv. 2 CPC in caso di reciproca soccombenza le spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono ripartite secondo l'esito della procedura. In linea di principio il grado di sconfitta – e di conseguenza la suddivisione dei costi – è determinato dal raffronto tra le richieste di giudizio e l'esito del processo. Occorre determinare pertanto in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente e poi suddividere le spese compensando totalmente o parzialmente i rispettivi crediti (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 432; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4A_175/2008 del 19 giugno 2008, consid, 2.5 con riferimenti e sentenza 5C.155/2005 del 2 febbraio 2006, consid. 5).

b) Nella fattispecie il reclamante non contesta di essere uscito soccombente dalla causa per un quarto. Gli spetta quindi un'indennità per ripetibili pari a tre quarti di quella che gli sarebbe spettata se avesse avuto causa vinta per intero. Parallelamente tuttavia egli deve versare al convenuto un quarto di tale somma. Tenuto conto che l'indennità piena ammonta pacificamente a fr. 6600.–, in concreto egli avrebbe dovuto ricevere così dal convenuto fr. 4950.–, ma nel contempo versare a quest'ultimo fr. 1650.–. Ne segue che a ragione il Pretore ha determinato le ripetibili a favore dell'attore, per compensazione, in fr. 3300.– (si vedano analoghi esempi di calcolo in: A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 16 n. 35; Schmid in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 4 ad art. 106; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 6 ad art. 106; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 280, n. 10.38; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ª edizione, pag. 162 n. 654). Destituito di fondamento, il reclamo vede quindi la sua sorte segnata.

  1. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.

  2. Quanto ai mezzi di ricorso esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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