Incarto n. 11.2015.4

Lugano, 11 febbraio 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.5305 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 dicembre 2014 da

AO 1 (2004), (rappresentato dalla madre RA 1, e patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AP 1,

giudicando sull'appello del 16 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore il 15 gennaio 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Il 2 febbraio 2004 RA 1 (1986) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto il 16 gennaio 2004 da AP 1 (1980). A quel tempo i due vivevano insieme. Il 12 maggio 2004 la Commissione tutoria regionale 5 ha approvato una convenzione del 27 marzo 2004 in cui AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 900.– mensili dal 7° al 12° anno di età, di fr. 1000.– mensili dal 13° al 16° anno di età, di fr. 1200.– mensili dal 17° al 18° anno di età e di fr. 1500.– mensili dal 19° anno di età ove il figlio stesse “compiendo un ciclo regolare di studi o una formazione professionale (art. 277 cpv. 2 CC)”, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva che l'obbligo di versamento sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale convivenza è cessata all'inizio del 2006.

B. Nel luglio del 2008 AP 1 si è trasferito nel Canton __________ e il 31 gennaio 2014 è diventato padre di L__________, avuta da C__________. Il 27 agosto 2014 egli si è rivolto al Tribunal d'arrondissement de la Côte, __________ per ottenere che il contributo alimentare in favore di AO 1 fosse ridotto a fr. 300.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 350.– mensili in seguito, riservato dopo la maggiore età l'art. 277 cpv. 1 CC, e che il suo diritto di visita fosse fissato nella metà della vacanze scolastiche. Se non che, il 17 ot­tobre 2014 AP 1 ha ritirato l'azione e la vicepresidente del tribunale ha stralciato la causa dal ruolo.

C. Il 15 dicembre 2014 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla __________ di __________, presso cui AP 1 lavorava, di trattenere dallo stipendio di lui fr. 900.– mensili e di riversarli a sua madre come contributo alimentare. Qualora il convenuto riscuotesse indennità di disoccupazione, egli ha postulato un'identica trattenuta nei confronti della Cassa disoccupazione __________ a __________. Il Pretore aggiunto ha citato le parti a un'udienza del 15 gennaio 2015 per il contraddittorio. In tale occasione le parti hanno firmato, “dopo discussione informale”, il seguente accordo:

TRANSAZIONE

  1. Da subito è fatto ordine alla __________, __________ __________ di trattenere mensilmente dallo stipendio e da ogni altra indennità di pertinenza di AP 1 l'importo di fr. 900.– mensili, riversando detto importo sul conto corrente postale n. __________

(__________) intestato a RA 1.

L'ordine è immediatamente esecutivo. Il destinatario dello stesso è avvertito che qualsiasi pagamento eseguito in dispregio alla trattenuta non comporterà effetto liberatorio.

  1. A far tempo dal 1° febbraio 2015 è fatto ordine ad __________, __________, __________ , di trattenere mensilmente da ogni indennità di pertinenza di AP 1 l'importo di fr. 900.– mensili, riversando detto importo sul conto corrente postale n. __________ () intestato a RA 1.

L'ordine è immediatamente esecutivo. Il destinatario dello stesso è avvertito che qualsiasi pagamento eseguito in dispregio alla trattenuta non comporterà effetto liberatorio.

  1. Le spese processuali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il convenuto partecipa alle spese di patrocinio dell'istante con fr. 900.–.

Al termine dell'udienza il Pretore aggiunto, “visto l'accordo delle parti, sentite le loro spiegazioni, vista la documentazione prodotta” ha ordinato la trattenuta a verbale nei modi e nei termini pattuiti. Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo per AP 1 di parteci­pare alle spese di patrocinio dell'istante fino a concorrenza di fr. 900.–, come prevedeva l'accordo.

D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2015 nel quale chiede che la trattenuta di stipendio sia annullata e che le spese con le ripetibili siano addebitate al figlio. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata – come in concreto – al di fuori di un

processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC), onde l'appellabilità della decisione entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'appello è sicuramente tempestivo, essendo stato intro­dotto dal convenuto il giorno dopo l'udienza del 15 gennaio 2015. Dubbio appare il valore litigioso, ove si pensi che nei confronti della __________ la trattenuta di stipendio chiesta da AO 1 era destinata a decadere già il 31 gennaio 2015 (per licenziamento: doc. 3 e 3a, primo foglio in basso) e che dagli atti non risulta a quante indennità giornaliere di disoccupazione l'appellante abbia diritto dal 1° feb­braio 2015 in poi (art. 27 cpv. 2 LADI). Dato che l'esito del ricorso appare segnato, non giova tuttavia approfondire la questione.

  1. All'appello il convenuto acclude una serie di documenti (dal n. 1 al n. 26), tutti già prodotti davanti al Pretore aggiunto. Non trattandosi di prove nuove, tali atti sono pacificamente ricevibili, ancorché superflui perché già rubricati nel fascicolo di primo grado.

  2. Accertata l'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 15 gennaio 2015, con decisione presa seduta stante a verbale il Pretore aggiunto ha ordinato nella fattispecie alla __________ e, dal 1° febbraio 2015, alla Cassa di disoccupazione __________ una trattenuta di fr. 900.– mensili dalle spettanze del convenuto, con obbligo di riversare la somma a RA 1 quale contributo alimentare per il figlio AO 1. Ora, di regola una transazione contenuta in un verbale firmato dalle parti – così come un'acquiescenza o una desistenza – ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC), sicché in tal caso il giudice si limita a stralciare la procedura dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E un decreto di stralcio, meramente dichiarativo, non è suscettibile di rimedi giuridici (RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio a DTF 139 III 133 consid. 1.2 e a numerosi richiami di dottrina). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). Tutt'al più si può contestare l'efficacia della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di revisione (RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio a DTF 139 III 133 consid. 1.3 con rimandi). Altrettanto vale per l'acquiescenza o la desistenza, che sotto questo profilo sono equiparate a una transazione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).

  3. In concreto l'accordo del 15 gennaio 2015 siglato dalle parti non implicava – diversamente da una qualsiasi transazione che pone fine alla lite – lo stralcio della procedura dal ruolo, ma regolava proprio le condizioni alle quali sarebbe stata emanata la diffida ai debitori. Non esonerava quindi il giudice dal pronunciare la trattenuta a norma dell'art. 291 CC, che come tale rimane un atto impugnabile. Ciò premesso, l'appellante si duole di un'udienza svoltasi il 15 gen­naio 2015 “in modo molto sorprendente”, sostenendo che il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto emanare alcuna ingiunzione perché egli versava in oggettive difficoltà finanziarie in seguito alla nascita della seconda figlia L__________, perché RA 1 gli è debitrice di almeno fr. 7900.–, perché a fronte del suo minimo esi­stenziale di fr. 4843.55 mensili gli rimanevano a disposizione fino al licenziamento solo fr. 706.45 mensili per entrambi i figli, che tale mar­gine si è azzerato da quando egli è senza impiego e che in simili condizioni spetta a RA 1 far capo agli aiuti sociali, tanto più ch'egli ha chiesto il 16 gennaio 2015 alla Commissione tutoria regionale 5 (ora Autorità regionale di protezione dei minorenni 5) di ridurre a fr. 250.– mensili il contributo alimentare fissato in favore di AO 1 nella convenzione del 27 marzo 2004.

  4. Nessuna delle argomentazioni enunciate nell'appello è stata sollevata dal convenuto all'udienza del 15 gennaio 2015. Al Pretore aggiunto AP 1 aveva invero scritto una lettera il 5 gennaio 2015 (prima dell'udienza), accennando di scorcio pro­blemi simili, ma al contraddittorio del 15 gennaio 2015 tutto si è esaurito in una “discussione informale” (verbale d'udienza, pag. 1), cui ha fatto seguito la firma della transazione. I fatti di cui il convenuto si vale ora in appello non sono dunque stati allegati dinanzi al Pretore aggiunto. Fatti non allegati in prima sede però possono essere invocati in appello soltanto “se vengono immediatamente addotti” e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esi­gibile tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). A tale principio non sfuggono nemmeno le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato che disciplina il diritto di filiazione (DTF 138 III 376 consid. 4.3.2 e 4.4.2). Nel caso specifico l'interessato non afferma che gli sarebbe stato impossibile invocare all'udien­za le argomentazioni di cui si vale ora, né asserisce che ciò non si sarebbe potuto pretendere da lui. D'altro lato non incombe a questa Camera giudicare per la prima volta questioni di fatto che l'interessato avrebbe potuto sottoporre al primo giudice. Ne segue che, fondato su argomentazioni irricevibili, l'appello va respinto in ordine già per tale motivo.

  5. Si aggiunga, per abbondanza, che gli argomenti esposti dal convenuto nel memoriale sarebbero in ogni modo destinati alla reiezione quand'anche potessero essere esaminati.

a) Intanto l'appellante non nega di avere corrisposto, nella seconda metà del 2014, solo parte il contributo alimentare fissato per convenzione in favore di AO 1. Evoca oggettive difficoltà finanziarie dovute alla nascita della seconda figlia L__________, ma così giustificandosi egli non fa che confermare ormai l'impossibilità di adempiere gli obblighi assunti nei confronti di AO 1, al quale pretende di non poter versare più di fr. 350.– mensili, finanche ridotti a zero dopo il suo licenziamento da parte della __________, tanto che spetterebbe a RA 1 chiedere aiuto ai servizi sociali. In condizioni del genere la trascuranza dell'obbligo alimentare appare durevole, non solo sporadica o transitoria, mentre poco importano i motivi per cui il convenuto abbia disatteso i propri obblighi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 768 nota 2715). Un genitore che non è più in grado di onorare contributi di mantenimento dovuti a un figlio non può limitarsi infatti a non pagare e a lamentare difficoltà finanziarie. Se il figlio non è d'accordo di rinunciare – in tutto o in parte – ai contributi, tocca al genitore far modificare dal giudice l'obbligo alimentare a suo carico (art. 286 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa verso RA 1 per versamenti in esubero di fr. 7900.– (doc. E), l'appellante non contesta di avere corrisposto la somma volontariamente e non asserisce di avere pagato credendosi erroneamente debitore (art. 63 cpv. 1 CO). Non può quindi compensare quell'importo con il dovuto.

b) Per quel che riguarda il fabbisogno minimo, è vero che un genitore oggetto di una diffida ai debitori ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_223/2014 del 30 aprile 2014, consid. 2). Ma solo per quanto concerne la sua persona. Trattan­dosi di un debitore sposato, convivente o in unione domestica registrata, tale minimo consiste nella metà del minimo esistenziale per coppia, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il consegui­mento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il pre­mio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 con­sid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella mezza locazione dell'abitazione comune, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali accordi interni fra conduttori sul riparto delle spese (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro conduttore non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), co­me non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).

Nella fattispecie l'appellante vive in comunione domestica con C__________. Il suo fabbisogno minimo personale secondo il diritto esecutivo è pertanto di fr. 850.– mensili (la metà di quello per coppia, di fr. 1700.– mensili, ch'egli non pretende scostarsi nel __________ da quello ticinese: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3). A ciò si aggiunge la metà del costo dell'alloggio (in totale fr. 1500.– mensili di interessi ipotecari e fr. 298.40 mensili di spese accessorie: appello, pag. 2), meno un terzo già compreso nel fabbisogno in denaro della figlia L__________ che vive nella stessa economia domestica (racco­mandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________, cui la giurispruden­za ticinese si orienta da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), per complessivi fr. 635.– mensili, AP 1 non pretendendo che la convivente non sia in grado di finanziare la propria metà. Inoltre occorre conteggiare il premio della cassa malati obbligatoria (fr. 228.15 mensili: appello, pag. 2). Opinabile appare riconoscere nel fabbisogno minimo del convenuto il leasing dell'automobile (fr. 463.30 mensili) e le spese del veicolo (fr. 66.50 mensili), un disoccu­pato non necessitando di usare un mezzo privato, ma tant'è (appello, pag. 2). Non possono in ogni modo essere riconosciuti oneri fiscali. Ne deriva che il convenuto non può vedersi garantire un fabbisogno minimo più alto di fr. 2245.– mensili (arrotondati).

Quanto al proprio reddito, l'appellante medesimo lo precisa dal 1° febbraio 2015 in fr. 4400.– mensili (indennità di disoccupazione: memoriale, pag. 2). Anche dopo di allora egli conserva così un margine di fr. 2195.– mensili che può destinare ai due figli, vedendosi salvaguardato il fabbisogno minimo personale del diritto esecutivo. Non soccorrono i presupposti in simili circostanze perché l'ordine di trattenuta sia inferiore al contributo alimentare da lui dovuto al figlio AO 1. Certo, l'appellante fa valere di avere chiesto il 16 gennaio 2015 all'Autorità regionale di protezione dei minorenni 5 una riduzione a fr. 250.– mensili il contributo alimentare fissato per AO 1 nella convenzione del 27 marzo 2004. Finché quel contributo non sarà stato modificato egli non può sottrarsi tuttavia ai propri obblighi, di modo che a nulla sussidia l'obiezione. Il convenuto eccepisce altresì che “la legge prevede un calcolo tra il 10–15% del reddito mensile netto per un figlio”. A parte il fatto però che la legge non prevede nulla del genere, non compete al giudice di una diffida ai debitori scostarsi da quanto è stato pattuito in una convenzione di mantenimento in vigore. Come si è spiegato, tocca al debitore far modificare l'obbligo contenuto un quell'accordo. Il giudice della diffida ai debitori verifica unicamente che, nonostante l'ordine di trattenuta, il debitore possa conservare il proprio fabbisogno minimo personale del diritto esecutivo. Tale garanzia è assicurata in concreto.

  1. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Privo di formazione giuridica, l'appellante ha agito nondimeno di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Eccezionalmente si giustifica così, per equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC), di prescindere da ogni incasso. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

  2. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.4
Entscheidungsdatum
11.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026