Incarto n. 11.2015.100
Lugano 4 marzo 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa OA.2009.11 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 aprile 2009 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 13 novembre 2015 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 7 ottobre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. La ditta AO 1, attiva nell'estrazione e nella lavorazione del granito, è proprietaria dal 10 dicembre 2002 della particella n. 4650 (14 931 m²) RFD di __________, sezione di __________. Il fondo, inserito dal piano regolatore quasi interamente nella zona forestale, salvo un comparto a valle di 1870 m² compreso nella zona di estrazione e lavorazione del granito, confina con la particella n. 4649 (263 099 m²), proprietà del AP 1. Quest'ultimo fondo è suddiviso nella porzione a valle in lotti corrispondenti a cave per l'estrazione del granito che sono affittate a privati. Il 1° gennaio 1991 la AO 1 ha ottenuto in
affitto la cava n. 9 (segnata in rosa sulla planimetria, 8100 m²), ora in disuso, che le permetteva di accedere alla pubblica via comunale (particelle n. 4642, 2196 m²) e cantonale
(particella n. 4365, 22 709 m²) mediante una strada di cantiere lungo la cava stessa e transitando poi sulle particelle n. 4647, 4646, 4645, 4641 e 4640, tutte proprietà di __________ A__________ e affittate alla AO 1 per la lavorazione e il deposito del granito. In seguito alla disdetta, da parte del AP 1, del contratto d'affitto riguardante la cava n. 9 per il 31 dicembre 2002, la ditta AO 1, proprietaria della particella n. 4650, non ha più diritto di attraversare il fondo n. 4649 per accedere alla pubblica via.
B. Un tentativo di garantire un accesso veicolare alla particella n. 4650 con gli strumenti del diritto pubblico è decaduto infruttuoso per il mancato inserimento nel piano regolatore comunale di una strada di collegamento tra le particelle n. 4649 e 4650 (risoluzione del Consiglio di Stato n. 4631, del 10 settembre 2008, e successivo ricorso, dichiarato irricevibile il 16 gennaio 2009 dal Tribunale cantonale amministrativo). Di conseguenza il 2 aprile 2009 la AO 1 ha promosso causa contro il AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera perché l'ufficiale del registro fondiario fosse tenuto a iscrivere una servitù di accesso necessario pedonale e veicolare a carico della particella n. 4649 in favore della propria particella n. 4650 “in corrispondenza della cava n. 9, e meglio come alla planimetria allegata”. A tal fine la ditta ha offerto un'indennità “stabilita dal Pretore, secondo il suo apprezzamento, rispettivamente fissata sulla base di una perizia”. Con risposta del 4 maggio 2009 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato l'8 giugno 2009, confermando le proprie richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato l'8 luglio 2009, sollevando varie eccezioni processuali e postulando il rigetto della petizione in ordine, subordinatamente nel merito.
C. All'udienza preliminare del 30 settembre 2009 le parti hanno notificato mezzi istruttori e con decreto del 22 giugno 2010 il Pretore ha respinto le eccezioni processuali. Un appello del 13 luglio 2010 presentato dal AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 agosto 2010 (inc. 11.2010.90). L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia volta a chiarire le possibilità di accesso alla particella n. 4650, si è chiusa il 23 settembre 2014. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre 2014 l'attrice ha chiesto di accogliere la petizione senza corrispettivo o, in subordine, dietro versamento di un'indennità di fr. 4000.–. Nel suo allegato del 28 novembre 2014 il Patriziato ha instato una volta ancora per il rigetto dell'azione.
D. Statuendo con sentenza del 7 ottobre 2015, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo necessario pedonale e con veicoli da cantiere in favore della particella n. 4650 sulla particella n. 4649 in corrispondenza della cava n. 9, conformemente a una planimetria allestita dall'ing. __________ A__________ annessa alla decisione. Egli ha fissato in fr. 4000.– l'indennità da versare al AP 1 e ha accertato l'obbligo dell'attrice di provvedere a proprie spese alle opere di costruzione, come pure all'eventuale spostamento e alla manutenzione della strada lungo la cava oggetto del diritto di passo necessario. Le spese processuali di fr. 19 926.25 (comprese quelle peritali di fr. 14 238.75) sono state poste a carico dell'attrice, tenuta inoltre a rifondere al convenuto fr. 4500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata il AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 novembre 2015 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione. In via subordinata esso postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice “affinché inviti l'attrice a completare la petizione, riprendere gli (atti) omessi, integrare l'istruttoria ed emanare un nuovo giudizio secondo i considerandi, in particolare applicando l'art. 737 cpv. 2 CC”. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2016 l'attrice conclude per il rigetto dell'appello.
F. Interpellato dal giudice delegato di questa Camera per una delucidazione della sua perizia del 15 maggio 2014, il dott. __________ B__________ ha presentato un complemento del 23 novembre 2017. Sulla scorta di un referto commissionato privatamente all'ing. __________ M__________, il AP 1 ha criticato i nuovi accertamenti del perito. Ne è seguita un'ulteriore delucidazione peritale. Definiti l'11 giugno 2018 i nuovi quesiti e controquesiti peritali, le parti sono state citate, su loro richiesta, per un sopralluogo che si è tenuto il 27 agosto 2018. La procedura è poi stata sospesa fino al 30 novembre 2018 per consentire alle parti di trovare un accordo amichevole. Decaduto infruttuoso quel termine, il dott. __________ B__________ è stato chiamato a consegnare un'ultima delucidazione della perizia, che egli ha presentato il 14 gennaio 2019. Le parti non hanno formulato osservazioni a quest'ultimo documento.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili quindi entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 30 000.– (sentenza impugnata, pag. 35), importo che non appare inverosimile e che non è messo in discussione dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 14 ottobre 2015. Introdotto il 13 novembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile. Tardive e perciò inammissibili sono invece le osservazioni della AO 1, depositate solo l'8 marzo 2016 (timbro postale sulla busta d'invio), oltre 30 giorni dopo la notifica dell'appello, risalente – per ammissione dell'attrice medesima – al 3 febbraio 2016.
Riepilogati i criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario, il Pretore ha accertato così che il fondo n. 4650 è – almeno in parte – situato nella zona di estrazione del granito, sicché per essere sfruttato conformemente alla sua destinazione necessita di un collegamento alla strada pubblica. Ricordati i vani tentativi di conseguire l'accesso con gli strumenti offerti dal diritto pubblico, il primo giudice ha ammesso quindi uno stato di necessità (sentenza impugnata, consid. 4 e 5). Quanto all'esistenza di un accesso alternativo a quello proposto dall'attrice – egli ha soggiunto – il Patriziato non aveva contestato negli allegati preliminari l'asserto dell'attrice, secondo cui l'unico percorso ipotizzabile è quello attraverso il suo fondo. Né, di conseguenza, è stata approfondita durante l'istruttoria la possibilità di un collegamento a monte, avanzata dal Patriziato soltanto con l'allegato conclusivo (sentenza impugnata, consid. 6a, 6b, 6c e 6d). A parte ciò – ha proseguito il Pretore – il passaggio attraverso la cava n. 9 risulta il più idoneo anche in ragione della configurazione dei luoghi e della situazione anteriore, oltre che essere quello meno pregiudizievole per i fondi vicini (consid. 6e). Senza contare che l'interesse dell'attrice a proseguire l'attività di estrazione prevarrebbe, comunque sia, su quello del convenuto, al quale il ripristino della strada esistente non toglierebbe nulla. Anche sotto questo profilo non vi sarebbe dunque ragione – ha soggiunto il Pretore – di derogare all'ordine di priorità dell'art. 694 cpv. 2 CC (consid. 7).
Relativamente all'indennità dovuta, il primo giudice l'ha fissata in fr. 4000.–, rilevando che il perito non aveva saputo prendere posizione in proposito, ma che la costituzione di un diritto di passo esclusivo e adattabile, secondo le esigenze estrattive, su tutta l'area della cava n. 9 non poteva rimanere senza compenso. E siccome il convenuto non ha contestato l'offerta dell'attrice, quantunque formulata solo con l'allegato conclusivo, tale offerta doveva reputarsi accettata (sentenza impugnata, consid. 8 e 9). Per quel che riguarda infine l'esecutività della sentenza – ha epilogato il Pretore – il fatto che l'attrice abbia “chiesto un passo necessario coinvolgente l'intero sedime afferente alla cava 9, in considerazione della peculiarità della strada di cava, la quale deve poter essere spostata a dipendenza delle esigenze estrattive” imponeva di estendere – sulla scorta di una planimetria confezionata da un geometra – la servitù all'intera area di quella cava (sentenza impugnata, consid. 10).
L'argomentazione non può essere condivisa. __________ A__________ ha dichiarato – come detto – che la ditta attrice “potrà sempre usufruire” della libera circolazione sulle sue particelle. Non si è limitato quindi a un permesso precario, ma ha assicurato all'attrice un diritto personale di passo che secondo la giurisprudenza più aggiornata è sufficiente sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC (DTF 136 III 138 consid. 5.3). Certo, un diritto personale è meno sicuro di un diritto reale. La giurisprudenza precisa tuttavia che, fosse il diritto personale disdetto o soppresso, si ricreerebbe uno stato di necessità da far valere in primo luogo – in ragione dello stato preesistente della proprietà e della viabilità (art. 694 cpv. 2 CC) – proprio nei confronti di chi quel diritto aveva concesso (DTF 136 III 139 consid. 5.3 v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_796/2013 del 17 marzo 2014 consid. 4.1). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di prescindere dalla citazione in giudizio di __________ A__________ resiste così alla critica. Poco importa di conseguenza che l'attuale Codice di procedura civile ascriva la figura del litisconsorzio necessario non più alla forma, bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito (ICCA, sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con riferimento).
L'appellante rimprovera inoltre al primo giudice di non avere esaminato, quantunque vi sia stato reso attento, se il fondo dell'attrice possa essere raggiunto da monte senza pregiudicare la proprietà patriziale. La doglianza è al limite del pretesto. Intanto il Pretore ha rilevato come negli allegati preliminari il Patriziato non avesse contestato che l'unico accesso carrozzabile alla particella n. 4650 sia quello attraverso il proprio fondo, come sosteneva l'attrice. Inoltre egli ha constatato che il passaggio attraverso la cava n. 9 è più idoneo (per la configurazione dei luoghi, per la situazione e per le vie d'accesso preesistenti), oltre che meno pregiudizievole rispetto alla strada carrozzabile asfaltata a monte, menzionata dal Patriziato nel memoriale conclusivo, “che si dipana dalla strada cantonale all'altezza di __________, passando dai fondi n. 4858, 4861 e 4860” (sentenza impugnata, pag. 16 a 21). Con tali argomentazioni il convenuto non si confronta neppure di scorcio, sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
L'appellante fa valere dipoi che quand'anche la ponderazione degli interessi in campo inducesse a concedere un accesso necessario alla particella n. 4650, l'aggravio di oltre 8000 m² del fondo serviente è arbitraria e lesiva del principio della proporzionalità, oltre che contraria all'art. 737 cpv. 2 CC che obbliga un avente diritto a usare ogni possibile riguardo nell'esercizio della servitù. Il Patriziato assevera che una simile estensione lo priverebbe della facoltà di disporre di un'area importante e finanziariamente interessante, idonea a fruttare almeno fr. 10 000.– all'anno. Che l'attrice intenda accedere al proprio fondo per estrarre granito – esso allega – ancora non giustifica un simile sacrificio da parte del Patriziato. Spetta se mai all'attrice adottare sul proprio fondo i provvedimenti necessari all'attività estrattiva (sempre che la ditta abbia ancora un interesse). In caso contrario il diritto di passo trascenderebbe in un'espropriazione abusiva. Quanto al fatto che in una cava le strade d'accesso vengano spostate in funzione delle esigenze estrattive, per l'appellante ciò non può andare a scapito del fondo serviente. Il convenuto lamenta infine che il Pretore si sia sospinto oltre le richieste di giudizio, l'attrice non avendo indicato con chiarezza dove intenda transitare esattamente e non avendo mai preteso un diritto “mobile”, da esercitare a piacimento.
a) Per quanto attiene alla ponderazione d'interessi operata dal Pretore per la concessione dell'accesso necessario, l'appellante non pretende che essa sia erronea né spiega perché andrebbe rivista. In proposito non giova dunque attardarsi. Quanto all'art. 737 cpv. 2 CC, la norma non definisce il contenuto di una servitù, ma regola solo il suo esercizio una volta che il contenuto è stato fissato (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 1 ad art. 737). L'applicabilità di tale norma al caso specifico è quindi dubbia, dovendosi statuire in concreto sull'esistenza e l'estensione del passo e non solo sul suo esercizio. Ad ogni buon conto la questione può rimanere irrisolta perché la censura di esercizio eccessivo si confonde nella fattispecie con quella relativa alla estensione del passo, su cui si tornerà oltre (consid. 6).
b) Riguardo alla presunta privazione della facoltà di disporre di un'area importante e finanziariamente interessante, il AP 1 omette una volta di più di confrontarsi con la motivazione del Pretore, il quale ha accertato come la cava n. 9 non sia più sfruttabile almeno nella parte bassa e come, ad ogni modo, una strada di cava “non pregiudica l'utilizzo del sedime riferito alla cava 9, ma semmai lo valorizza” (sentenza impugnata, consid. 7.2). Privo della necessaria motivazione, al proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
c) Che poi un accesso necessario debba garantire una sufficiente raggiungibilità del fondo e non assicurare l'attività economica che l'avente diritto intende esercitare su quel fondo è indubbio. Nondimeno un “accesso sufficiente” presuppone un collegamento alla pubblica via atto a consentire, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del 10 giugno 2016 consid. 3.3.1 con rinvii in: SJ 2017 I 123; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 5 con rinvii). E in concreto neppure l'appellante revoca più in dubbio che la particella n. 4650, inserita per un'area di 1870 m² nella zona di estrazione e lavorazione del granito, sia priva di un collegamento siffatto. Quanto all'adombrata perdita d'interesse dell'attrice per l'attività estrattiva, essa si riconduce a una mera affermazione che non trova riscontro agli atti, ma è anzi smentita dagli accertamenti del primo giudice con i quali, ancora una volta, il convenuto non si confronta neppure di sfuggita (sentenza impugnata, consid. 7.1). Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi.
d) Relativamente al timore che il diritto di passo “mobile” concesso dal Pretore esponga il Patriziato a fisime dell'attrice, la quale potrebbe aprire fronti di estrazione a piacimento, esso riguarda il problema legato all'estensione dell'accesso. Su questo punto il Pretore ha constatato che l'attrice chiede un passo necessario sull'intera superficie di 8100 m² perché una strada di cava deve poter essere spostata secondo le esigenze dell'estrazione (sentenza impugnata, consid. 10). L'appellante rimprovera al primo giudice di avere statuito ultra petita, l'attrice non avendo indicato espressamente dove esercitare il diritto di passo né avendo mai preteso un diritto di natura “mobile”.
Nella misura in cui sembra censurare nuovamente un'insufficiente indicazione del percorso da parte dell'attrice, la doglianza è già stata dichiarata irricevibile da questa Camera nella citata sentenza del 30 agosto 2010 (inc. 11.2010.90, consid. 3). Non può dunque essere riesaminata. Più delicata è l'obiezione secondo cui la AO 1 non ha mai preteso un diritto di passo “mobile” ed esercitabile “ad esclusivo piacimento dell'avente diritto”. Negli allegati preliminari invero l'attrice sosteneva che il tracciato dell'accesso necessario doveva coincidere con la strada già esistente lungo la cava n. 9 (petizione, pag. 11 e 13; replica, pag. 16). Ancora nell'allegato conclusivo, preso atto della perizia del dott. __________ B__________, essa aveva ribadito che “il fondo n. 4650 (recte: 4649) sul quale si chiede la concessione del passo necessario è già percorso da una strada di cava che, con interventi di minima entità, permette di raggiungere il fondo n. 4650 della ditta attrice” (pag. 12).
Certo, nel memoriale conclusivo l'interessata offriva anche, in subordine, un'indennità di fr. 4000.– per tenere conto del fatto che “per la sua natura e la sua utilizzazione la strada di cava potrebbe in futuro subire delle modifiche di terreno” (pag. 17). Che ciò abilitasse il Pretore a ravvisare una richiesta di accesso su tutta l'area di 8100 m² è nondimeno dubbio. Anche perché il perito aveva accertato come la strada esistente sia più che sufficiente come pista di cantiere e, una volta sistemata e prolungata, permetterebbe di raggiungere la particella n. 4650 per l'estrazione e il trasporto a valle del materiale (referto del 15 maggio 2014, pag. 28). Ad ogni buon conto la questione di sapere se il primo giudice si sia sospinto oltre le conclusioni delle parti può rimanere irrisolta, la decisione impugnata dovendo essere riformata già per un altro motivo, come si vedrà senza indugio.
a) Per principio l'art. 694 cpv. 3 CC conferisce al richiedente il diritto a un accesso meramente necessario, non al collegamento veicolare che più gli accomoda. Né fa dubbio che tra i vari percorsi entranti in linea di conto vada privilegiato quello meno pregiudizievole per il fondo serviente, sempre che esso non risulti sproporzionatamente oneroso per il richiedente (I CCA, sentenza inc. 11.2014.81 del 1° dicembre 2016, consid. 11a con rinvii). Alla luce di ciò il riconoscimento all'attrice di un accesso necessario sull'intera area della cava n. 9 non si giustifica. Per avvicinarsi alla particella n. 4650 la AO 1 può usare senza costi eccessivi, come ha rilevato il perito, la pista esistente lungo la cava n. 9, da essa medesima realizzata a proprie spese – secondo l'accertamento incontestato del Pretore (sentenza impugnata, consid. 8 in fine) – quando essa aveva in affitto tale porzione di terreno. Tanto più che l'attrice medesima l'ha invocata a varie riprese (sopra, consid. 5d).
b) Quanto all'esigenza – sottolineata dal Pretore – di spostare le strade di cantiere, per loro natura provvisorie in funzione dell'attività estrattiva, essa trova sì riscontro nelle premesse di carattere generale della perizia 15 maggio 2014 (pag. 7 e 28, punto 6). Contrariamente all'opinione del primo giudice (sentenza impugnata, pag. 29 seg.), tuttavia, tale constatazione non implica in concreto la concessione di un accesso necessario “coinvolgente tutto il sedime riguardante la cava 9”. Come testé illustrato, già nella sua prima valutazione il dott. __________ B__________ aveva rilevato la possibilità di raggiungere – con qualche accorgimento – il fondo dell'attrice grazie alla pista di cantiere esistente (sopra, consid. 5d). Non si intravedono estremi per scostarsi da simile accertamento, condiviso dalla stessa attrice (memoriale conclusivo, pag. 8 in basso).
c) Rimane da definire la superficie su cui concedere l'accesso necessario. L'appellante chiede di respingere interamente la petizione, ma ciò è escluso, non potendosi rimettere in discussione – per quanto si è detto – che la particella n. 4650 versi in uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC. Si tratta di individuare così il percorso necessario dell'accesso, dipartendosi dalla pista di cantiere esistente, e di definire l'accesso meno pregiudizievole per fondo serviente. Ora, invitato il 21 settembre 2017 da questa Camera a precisare graficamente il tracciato esatto del percorso esistente lungo la cava n. 9 e a determinare il “minimo prolungamento necessario” per consentire uno sfruttamento adeguato e razionale della particella n. 4650 arrecando il minor pregiudizio possibile alla particella n. 4649 (art. 316 cpv. 3 CPC), il perito ha risposto nel suo complemento del 23 novembre 2017 che l'estensione della pista può essere limitata – grazie all'impiego di una gru di tipo “derrick” entro la particella n. 4650 – “alla base della parete” (a una quota di 360 m s.l.m, ovvero 40 m più in basso rispetto al ciglio della particella n. 4650), con un accesso della pendenza di circa il 5%. In ogni caso tale soluzione avrebbe implicato un parziale sconfinamento nell'area della cava n. 8 in uso a terzi (loc. cit., pag. 6; doc. FF modificato).
Sulla scorta di una valutazione dell'ing. __________ M__________, il Patriziato ha deplorato il 30 gennaio 2018 l'inattendibilità del complemento peritale, ritenendolo viziato da un manifesto errore nel calcolo della pendenza (che invece del prospettato 5% risultava in media di circa il 40%). Da parte sua l'attrice ha obiettato il 13 aprile 2018 che né la delucidazione peritale del 23 novembre 2017 né l'analisi di fattibilità dell'ing. __________ M__________ tenevano conto della possibilità attuale di raggiungere la particella n. 4650 senza dover far capo a una nuova strada. Preso atto di simili contestazioni, questa Camera ha sollecitato l'11 giugno 2018 un'ulteriore delucidazione dal dott. __________ B__________ e ha convocato le parti a un sopralluogo del 27 agosto 2018. Contestualmente essa ha invitato il perito a limitare il suo esame alla fattibilità di “un tracciato tutto all'interno della cava n. 9 che consenta – segnatamente con l'impiego di una gru ʽderrick’ – lo sfruttamento adeguato e in sicurezza del fondo n. 4650 senza dover ricorrere a un prolungamento della pista di cantiere”, giacché una risposta affermativa a tale quesito avrebbe reso superflui gli altri quesiti relativi al prolungamento della pista.
Il 14 gennaio 2019 il dott. __________ B__________ ha risposto affermativamente alla questione. Indicando il tracciato della pista esistente sulla planimetria acclusa alla sentenza del Pretore (doc. FF), egli ha precisato che è possibile evitare lo sconfinamento dalla cava n. 9, a condizione che il terreno venga sistemato adeguatamente per consentire l'uso di un “derrick” dal braccio di 60–70 m sulla particella n. 4650 (referto, pag. 5 e 7). Alla luce di questa chiara e motivata valutazione specialistica, confermata dagli accertamenti del sopralluogo che hanno permesso di riscontrare l'esistenza, lungo il percorso indicato dal perito, di un tracciato all'interno della cava n. 9, non v'è motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito, non più discusso neppure dalle parti.
d) In definitiva l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che l'accesso necessario alla particella n. 4650 da iscrivere a carico della particella n. 4649 andrà esercitato lungo la striscia segnata in giallo (all'interno della cava n. 9) sulla planimetria allegata, che forma parte integrante del presente giudizio. Venendo a cadere la possibilità di modificare – su tutta l'area della cava n. 9 – la pista di cantiere esistente, si impone inoltre di riformare anche il dispositivo n. 1.2 § del giudizio impugnato, cancellando la facoltà per l'attrice di provvedere a un “eventuale spostamento”. Per quel che è della sistemazione (e manutenzione) in sicurezza della pista esistente, invece, l'attrice va rimessa alle proprie responsabilità.
L'appellante contesta infine l'indennizzo di fr. 4000.– che il Pretore gli ha riconosciuto per la concessione all'attrice di un accesso necessario sull'area della cava n. 9. Il primo giudice ha ritenuto l'ammontare adeguato, oltre che non avversato. Il Patriziato obietta che tutte le pretese della controparte sono state puntualmente contestate, inclusa l'indennità offertagli. A parte ciò, esso fa valere di non aver potuto immaginare che il Pretore avrebbe concesso il passo su un'area di oltre 8000 m². Nel caso in cui fosse confermata l'estensione stabilita dal Pretore, l'indennità dovrebbe essere pertanto, a suo parere, “ben diversa” da quella assegnata. La doglianza risulta senza oggetto. Come si visto, in concreto l'ipotesi di un accesso necessario che gravi su tutta l'area della cava n. 9 non entra in linea di conto. D'altro lato neppure l'attrice, confrontata – al più tardi in esito ai complementi peritali esperiti in appello – con la possibilità di delimitare a una zona ben definita il tracciato dell'accesso necessario, non ha chiesto una riduzione dell'indennità a suo carico. In proposito la sentenza impugnata sfugge perciò a ulteriore disamina.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto per quanto riguarda la sua resistenza all'accesso necessario riconosciuto dal Pretore all'attrice, mentre ottiene causa vinta nella misura in cui vede limitare il passo a una striscia di terreno ben delimitata all'interno della cava n. 9. Per il resto, la AO 1 pur presentando osservazioni tardive e quindi irricevibili, ha partecipato attivamente alla procedura di appello, in particolare al fine di definire quesiti e controquesiti peritali. Tutto ponderato, si giustifica così di addebitare al AP 1 la metà degli oneri processuali e di porre l'altra metà a carico dell'attrice, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non influisce invece sul dispositivo inerente alle spese di primo grado, che il Pretore ha posto a carico della AO 1 e che questa non contesta di dover assumere nemmeno nelle osservazioni del 4 marzo 2016 in cui postula la piena conferma della sentenza impugnata.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso accertato dal Pretore (sopra, consid. 1) raggiunge la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1.1 La petizione è accolta, nel senso che sulla particella n. 4649 RFD di __________, sezione di __________, è costituita una servitù di accesso necessario pedonale e con veicoli di cantiere in favore della particella n. 4650 RFD di __________, sezione di __________o, da esercitare sulla striscia di terreno segnata in giallo all'interno della cava n. 9 sulla planimetria acclusa, dichiarata parte integrante della presente sentenza. L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Riviera è invitato a iscrivere la servitù di accesso necessario al passaggio in giudicato dell'attuale decisione.
1.2 La ditta AO 1 verserà al AP 1 un'indennità di fr. 4000.– al momento dell'iscrizione della servitù di accesso necessario nel registro fondiario.
1.3 La ditta AO 1 provvederà a sue spese alle opere di costruzione e di manutenzione della pista da cantiere oggetto del diritto di accesso necessario.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di complessivi fr. 9000.– (di cui fr. 6199.41 per i complementi peritali), da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).