11.2014.77

Incarto n. 11.2014.77

Lugano, 12 agosto 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SE.2014.116 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 14 marzo 2014 dal

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1, e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 9 settembre 2014 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore il 25 agosto 2014;

Ritenuto

in fatto: A. Il settimanale __________ ha pubblicato, tra il 1° mag­gio 2005 e il 1° settembre 2013, 19 articoli sul __________, di cui AO 1 è __________. Sentitosi leso nella sua personalità dal contenuto di talune affermazioni, il 7 settembre 2013 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di provvedimenti cautelari nei confronti di AP 1, direttore responsabile del settimanale, la AP 2, società editrice del medesimo, e __________, direttore del sito __________. Con decreto cautelare del 13 febbraio 2014 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che:

– ha vietato a AP 1 e alla AP 2 di usare nei confronti dell'istante le espressioni “clientelare direttore” o “a vantaggio dei suoi intrallazzi”, rispettivamente una forma linguisticamente comparabile nei contenuti, come pure di scrivere o far divulgare mediante __________ o attraverso altre pubblicazioni e media correlati al giornale o da loro controllati, in specie tramite il sito __________ in for­ma cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti, contributi, contenenti le menzionate espressioni;

– ha ordinato a tutti e tre i convenuti di rimuovere tali espressioni dal sito __________ e dall'archivio del settimanale nella misura in cui fossero ancora reperibili all'indirizzo ‹__________ e __________;

– ha comminato per ogni violazione dei suoi ordini l'applicazione dell'art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 5000.–;

– ha ordinato ai tre convenuti di pubblicare a loro spese il dispositivo del decreto cautelare, ad avvenuto passaggio in giudicato, sul __________ e sul sito __________ e

– ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il decreto cautelare sarebbe decaduto.

Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per metà a carico dell'istante e per l'altra metà a carico dei convenuti, compensate le ripetibili (inc. CA.2013.351).

Tale decreto è stato appellato il 24 marzo 2014 da AP 1, dalla AP 2 e da __________ davanti a questa Camera, che con sentenza del 25 luglio 2016 lo ha riformato, respingendo l'istanza cautelare (inc. 11.2014.14).

B. Nel frattempo, il 14 marzo 2014, AO 1 ha intentato causa contro AP 1 e la AP 2 per ottenere che fosse accertata un'illecita lesione della sua personalità mediante sette affermazioni pubblicate sul __________ e sul sito __________ tra il 1° maggio 2005 e il 1° settembre 2013, come pure che fosse vietato ai convenuti di scrivere o divulgare articoli contenenti siffatte affermazioni su tali mass media o su mass media a essi correlati, il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di disobbedienza. L'attore ha chiesto inoltre che i convenuti fossero condannati a versargli l'importo simbolico di fr. 1.– in riparazione del torto morale e fossero tenuti a pubblicare il dispositivo della sentenza sul __________, oltre che sul sito __________. AP 1 e la AP 2 hanno proposto il 3 aprile 2014 di respingere la petizione. Al dibattimento del 3 giugno 2014 le parti si sono limitate a confermarsi nelle rispettive allegazioni. Non sono state offerte prove. Nel verbale il Pretore ha indicato così che avrebbe deciso senza ulteriore contraddittorio.

C. Statuendo il 25 agosto 2014, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che:

– ha accertato l'intervenuta lesione della personalità dell'attore da parte di AP 1 e della AP 2 tramite

l'uso delle espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi”;

– ha vietato ai convenuti di usare all'indirizzo dell'attore le espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi”, rispettivamente una forma linguisticamente comparabile nei contenuti;

– ha proibito ai medesimi di scrivere o di far divulgare mediante il settimanale __________ o attraverso altre pubblicazioni e media a esso correlati, in forma cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti o contributi contenenti le citate espressioni;

– ha comminato una multa disciplinare di fr. 5000.– a ogni contravventore in caso di disobbedienza alle sue ingiunzioni e

– ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________ entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.

Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 9 settembre 2014 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione. Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2014 AO 1 propone di respingere l'ap­pello.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami). Nella fattispecie l'attore ha chiesto al Pretore di accertare una lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi da altre pubblicazioni lesive nei suoi confronti. Solo in funzione di ciò egli ha postulato una riparazione (simbolica) del torto morale, né la sua iniziativa denotava – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. Sta di fatto che la decisione del Pretore è appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 27 agosto 2014 (timbro postale sulla busta d'intimazione). Depositato il 9 settembre 2014, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

  1. Con le osservazioni all'appello l'attore produce copia di un articolo apparso il 31 gennaio 2014 sul sito __________ dal titolo __________, come pure copia di un articolo pubblicato il 9 febbraio 2014 sul __________ dal titolo __________. Si tratta di documenti che l'attore avrebbe già potuto produrre con la debita diligenza all'inizio del dibattimento davanti al Pretore, il 3 giugno 2014 (art. 229 cpv. 2 CPC). Esibiti per la prima volta in appello, tali mezzi di prova non sono ricevibili (si veda ancora in appresso, consid. 5).

  2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. Non solo, quindi, contro l'autore di un testo, ma anche contro il redattore responsabile di un organo di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno partecipato alla diffusione di un giornale (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa in fine con rinvio). L'art. 28a cpv. 1 CC precisa inoltre che l'attore può chiedere al giudice:

– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),

– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o

– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”).

La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore è abilitato a mutare la propria domanda in ogni tempo (RtiD II-2015 pag. 786 in alto con riferimenti). L'art. 28a cpv. 2 CC autorizza altresì l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera di mass media periodici, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubbli­cata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica (RtiD II-2015 pag. 786 consid. 2 con numerosi riferi­menti di dottrina). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni che l'interessato può promuovere per il risarcimento del danno, per la riparazione del torto morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e per la consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).

  1. L'azione inibitoria (o “di astensione”) e quella di rimozione (art. 28a cpv. 1 n. 1 e 2 CC) hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accerta­mento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), invece, è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, tale azione – imprescrittibile (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 4b) – tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.23 del 12 gennaio 2016, consid. 4 con rinvio a Steinauer/Fountoulakis, Droit des person­nes

physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, Droit des personnes, arti­cles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 segg. ad art. 28a CC).

Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due conclusioni cumulative – l'una di accertamento (richiesta di giudizio n. II/1), l'altra inibitoria (richiesta di giudizio n. II/2) – per le stesse lesioni della personalità. O l'offesa mi­nacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, oppure l'offesa si era ormai consumata e non era più né attuale né imminente, e in un caso del genere rimaneva solo l'azio­ne di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. Il Pretore non poteva quindi accogliere l'azione di accertamento e l'azione inibitoria in simultanea con riferimento alle medesime offese (dispositivi n. 1.1, rispettivamente n. 1.2 e 1.3).

  1. Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessario (Steinauer/Fountoula­kis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii). Identico principio vale per le sanzioni disposte dall'art. 343 cpv. 1 CPC.

L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con certezza

che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente chiarezza quali comportamenti del convenuto dovreb­bero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a essere più preciso (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie il Pretore ha specificato – pertinentemente – che sarebbe stata punita la ripetizione dei termini “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi”. La comminatoria di sanzioni non poteva estendersi invece all'uso di “una forma linguisticamente comparabile nei contenuti”, poiché una simile genericità è fonte di insicurezza per il convenuto e implica un apprezzamento da parte dell'autorità di esecuzione, ciò che non è ammissibile.

  1. Per tornare al caso in esame, si è visto che l'attore ha promos­so simultaneamente un'azione di accertamento e un'azione di inibizione, ma che la prima è sussidiaria alla seconda (sopra, consid. 4). Va quindi esaminata prioritariamente l'azio­ne di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della per­sonalità sia “imminente” (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC) – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazio­ne del momento in cui il giudice statuisce; se la lesione si consuma – o si ripete – in corso di causa, l'azione inibitoria va respinta e rimane solo l'azione di accertamento (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami).

a) Nella fattispecie le espressioni “clientelare direttore” e “a vantag­gio dei suoi intrallazzi” censurate dal Pretore sono state usate dal __________ la prima il 10 aprile 2011 (doc. F nell'inc. CA.2013.351, giudicato da questa Camera il 25 luglio 2016) e la seconda il 10 novembre 2012 (doc. R nell'incarto citato). Nel primo articolo, di __________, si leggeva quanto segue:

Il venditore di fumo __________ in __________!!

E nümm a pagum… purtroppo anche il biglietto di ritorno!!

Il tagliàn venditore di fumo AO 1, autoproclamatosi professore, di lavoro (addìo, lavoro…) fa lo strapagato e clientelare direttore del __________ Ovvero l'inutile __________ che costa al contribuente __________ 1.2 milioni di franchi all'anno, per colpa del quale si spreca una splendida proprietà come __________ ed i cui visitatori annuali si contano sulle dita di una mano!!

Ebbene il venditore di fumo __________ verrà mandato, naturalmente a spese del contribuente __________, in __________ a seguito di uno degli inutili scambi che vanno tanto di moda adesso!!

(…)

Nel secondo articolo, sempre di __________, figurava tra l'altro:


AO 1 fa campagna per __________

E chi paga per le attività fallitaliche a favore del __________ di __________ del noto venditore di fumo tagliàn accasatosi a __________ a spese degli svizzerotti fessi? Forse il contribuente __________? E chissà come mai improvvisamente è comparsa a __________ una fallimentare mostra del __________, mostra acquistata a caro prezzo proprio dalla città di __________? Quando si dicono le coincidenze!!

(...)

Uella, ma la vogliamo capire che per il venditore di fumo AO 1 __________ è semplicemente una mucca da mungere a vantaggio dei suoi intrallazzi d'Oltreconfine?

Ricordiamo che quando il citato personaggio quest'estate si è assentato per ben un mese (uella!) chi gli mandava un messaggio di posta elettronica riceveva una risposta automatica in cui si indicava di prendere contatto con un indirizzo e-mail della __________!

b) Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che “tacciare una persona di clientelismo significa (…) accusarla di una pratica disonesta, ossia di approfittare della sua posizione nell'amministrazione comunale per instaurare un sistema di favoritismi e di scambi (in particolare di posti di lavoro) con delle persone che altrimenti non avrebbero alcun titolo per godere di questi favori. Evidentemente si tratta di un giudizio di valore che squalifica gravemente l'attore e che i convenuti non hanno saputo comprovare quo alla veridicità. Di conseguenza, esso lede gravemente l'onore dell'attore, senza (palesemente) il sostegno di alcun motivo giustificativo. La stessa conclusione vale per l'affermazione d'intrallazzare oltre confine, poiché anche il concetto d'intrallazzo ha la medesima capacità di lesione dell'onore, visto che significa un traffico illecito, un affare illegale, un'attività equivoca” (pag. 4). Posto ciò, nelle circostanze descritte occorre deter­minare se ci si trovi effettivamente di fronte a lesioni della personalità. In caso affermativo, bisognerà valutare se nella fattispecie si dessero i requisiti di una lesione “imminente” (a norma del­l'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC) che giustificasse l'accoglimento di un'azione inibitoria.

c) Per “clientelare” si intende – e al proposito nemmeno gli appellanti muovono contestazioni – “che è proprio, che si riferisce al clientelismo, che si basa sul clientelismo”, ovvero su “un sistema di rapporti fra persone fondato su favoritismi e benefici personali che si instaura, soprattutto in ambito politico, tra cittadini e personaggi influenti al fine di ottenere reciproci vantaggi” (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, supplemento 2004, pag. 229; analogamente: Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli, edizione online, in: ‹www. gran­didizionari.it›; Garzanti Linguistica, in: ‹www.garzantilin­guisti­ca.it›). Certo, la natura altamente polemica del __________ nei confronti del __________ e del suo __________ erano facilmente intuibili – se non evidenti – anche a un lettore occasionale. La parzialità dell'articolo non poteva sospingersi tuttavia fino ad accusare l'interessato di profittare della sua carica di dirigente per ottenere vantaggi instaurando un sistema di favoritismi, se non altro in mancanza di ele­menti concreti. Inoltre il testo faceva leva sul­l'equivoco, assi­milando “uno degli inutili scambi che vanno tanto di moda adesso” con uno scambio di benefici. L'esagerazione provocatoria poteva indurre così anche un lettore spassionato a sospettare che, copertamente, il direttore del museo si desse a reconditi clientelismi, con vergognosi abusi di funzione.

Non si trascura che – come sottolineano gli appellanti – persone attive nella vita pubblica sono chiamate a sopportare maggiori ingerenze nella loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto si riferisce alla loro attività pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa), ma ciò non giustifica gratuite insinuazioni sulla loro onorabilità. Senza dimenticare che il direttore di un museo non è equiparabile a chi sceglie di confrontarsi nell'arena politica, il quale deve accomodarsi di un grado di pubblicità più elevato, o a chi si espone all'interesse del pubblico, comparendo volontariamente su organi di stam­pa. Per di più, anche trattandosi di persone attive nella vita pubblica, l'esternazione di giudizi di discredito privi di qualsiasi riscontro effettivo trascende in una lesione della personalità (DTF 138 III 656 consid. 4.4.3), poiché la maldicenza degrada inutilmente. E in concreto l'epiteto di “clientelare direttore” non poggia su alcun elemento concreto, esaurendosi in una generica accusa di nepotistico esercizio dell'attività professionale. Ne segue che, apostrofata in

tal modo, la personalità dell'attore è stata lesa a norma del­l'art. 28 CC.

d) Più delicata è la qualifica della locuzione “a vantag­gio dei suoi intrallazzi” d'oltre confine. Non si disconosce che il termine “intrallazzo” si riferiva in origine a un affare combinato illegalmente, a uno scambio o un traffico illecito e clandestino e – per estensione – in politica, a un intrigo, a un compromesso disonesto, a un'attività svolta illegalmente per procacciarsi voti o favori (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. VIII, pag. 331). Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare (sentenza inc. 11.1997.101 del 7 dicembre 1998, consid. 5), nondimeno, secondo il Tribunale federale “il carattere diffamatorio del termine è piuttosto discutibile”, “nel senso che trattasi di un termine poco lusinghiero”, ma il cui uso è divenuto oggi assai frequente e, in conseguenza di una tendenza riduttiva comune a molte espressioni in origine chiaramente ingiuriose, ha assunto connotati meno drastici, così da situarsi spesso in quella zona grigia costituita dalla frontiera tra il vero e proprio ʻscam­bio illecito di beni e di favoriʼ, e per estensione ʻin­trigo, imbroglio’, e il meno offensivo ʻmalcostume o malvezzoʼ, tant'è che l'espressione di ʻintral­lazzo politico’ è “oggidì longanimamente tollerata nelle cerchie interessate” (sentenza del Tribunale federale 6S.238/1990 del 9 luglio 1990, consid. 1b; cfr. anche DTF 116 IV 152 consid. 5, dello stesso giorno).

Nell'articolo del 10 novembre 2012 il __________ definiva l'attore come consulente di un'associazione che “cura la campagna elettorale di __________”, allora sindaco di __________, e riferiva che nello spazio espositivo di __________ era stata allestita una mostra “acquistata a caro prezzo proprio dalla città di __________”, lamentando che “con i soldi di __________ si va ad ingrassare le disastrate casse __________ acquistando mostre fallimentari (…)”. Onde la deduzione che “per il venditore di fumo AO 1 __________ è semplicemente una mucca da mungere a vantaggio dei suoi intrallazzi d'Oltreconfine”. Ora, si conviene che, per rapporto al diritto penale

il diritto civile garantisce una protezione più estesa (I CCA, sentenza inc. 11.1997.101 del 7 dicembre 1998, consid. 5 con rinvii) e che, preso in astratto, il richiamo a “intrallazzi d'oltre confine” poteva pregiudicare seriamente l'onestà professionale del­l'attore. L'espressione andava apprezzata però nel contesto del­l'articolo. Sulla vena polemica – e finanche caustica – del __________ non soccorre ripetersi (consid. c). L'espressione censurata figurava inoltre dopo

l'esposizione di concreti elementi di fatto – non contestati dall'attore – ed era contenuta in una frase che già per la sua formulazione era facilmente riconoscibile agli occhi di qualsiasi lettore medio come una requisitoria personale e soggettiva dell'articolista. In simili circostanze la locuzione “a vantaggio dei suoi intrallazzi” costituiva sì una sferzante critica, ma era riconoscibile come un'invettiva partigiana, non come una pretenziosa affermazione oggettiva. Ancorché malevola e ai limiti dell'ammissibile, essa non poteva dirsi quindi lesiva della personalità dell'attore.

e) Alla luce di quanto precede rimane da valutare se per l'offesa di “clientelare direttore” si desse in concreto un rischio di reiterazione im­minente (nel senso del­l'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC). Nella sentenza del 25 luglio 2016 in materia cautelare (sopra, lett. A, consid. 7b) questa Camera ha lasciato aperta la questione di sapere se in concreto sussistesse un'alea di recidiva, poiché – comunque fosse – il pericolo non appariva “incombente” (nell'accezione del­l'art. 266 lett. a CPC) per giustificare una misura d'urgenza. Che tale valutazione possa risultare diversa con pieno potere cognitivo – e non solo a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari – è dubbio. Comunque sia, si volesse anche prescindere dall'esigenza di una lesione “imminente” per il giudizio di merito, nella fattispecie il rischio di reiterazione scorto dal Pretore non può essere condiviso.

È vero che un indizio di recidiva può essere ravvisato nel fatto che un convenuto abbia già leso una volta la personalità dell'attore (DTF 124 III 74 consid. 2a), come pure nel fatto che un convenuto contesti l'illiceità della lesione commessa (orientamento criticato in dottrina: Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 2 ad art. 28a). Un simile indizio non basta però – da sé solo – per creare automaticamente una presunzione che sovverta l'onere della prova (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). A tal fine occorrono elementi concreti che inducano a presumere il convenuto in procinto di rinno­vare la lesione. Considerazioni d'ordine generale, come “la notoria situazione di difficoltà finanziarie della città di __________”, che “mette (altrettanto notoriamente) sotto pressione l'offerta culturale della stessa” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso), non suffragano necessariamente un rischio di reiterazione. Tanto meno ove si pensi che l'epiteto di “clientelare __________” è stato usato dal __________ unicamente il 10 aprile 2011 e non è più stato ripetuto in seguito, sebbene la campagna stampa contro il __________ sia continuata (come dimostra il doc. C, di per sé irricevibile, pro­dotto dall'attore in appello). Si potrà eccepire che il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 febbraio 2014 ha trattenuto il periodico dalla recidiva. Resta il fatto che, prima di allora, per quasi tre anni il termine non è più stato ripetuto.

Per di più, il pericolo di reiterazione non si è sicuramente rinnovato dopo la sentenza del 25 luglio 2016 con cui questa Camera ha annullato il decreto cautelare del primo giudice. Da un lato __________, autore dell'articolo pubblicato il 10 aprile 2011, è deceduto nel marzo del 2013. Dall'altro è notorio che il __________ libererà le sale della __________ di __________ e non si trasferirà nella __________ (ipotesi aborrita dal __________), bensì nella __________, sul lungolago di __________ __________. Se le condizioni non erano tali per intravedere un rischio di recidiva al momento in cui ha statuito il Pretore, ancor meno esse giustificano oggi l'accoglimento di un'azione inibitoria volta a proibire – sotto comminatoria di pena – la ripetizione del termine “clientelare direttore”. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento. Ciò fa decadere le sanzioni che il Pretore ha comminato nel caso in cui fossero state disattese le ingiunzioni inibitorie.

  1. Dopo quanto precede è necessario esaminare se per l'offesa di “clientelare direttore” nei confronti dell'istante si giustifichi di accogliere l'azione di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC).

a) L'accoglimento di un'azione di accertamento presuppone che sussista una situazione pregiudizievole per l'attore, ossia che la lesione continui a produrre “effetti molesti” (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E una situazione pregiudizievole per l'attore, ovvero un interesse legittimo all'azione di accertamento, è data ove persistano strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo del­l'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione al­l'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui del pregiudizio, un'azione di accertamento configurandosi come il seguito di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo passato non entra in linea di conto. Chi chiede di accertare una lesione della propria personalità deve allegare perciò l'esistenza di postumi molesti riconducibili a un'offesa che continua a dispiegare effetti negativi, minando la sua reputazione (turbativa “latente” durevole: DTF 127 III 486 a metà). La gravità del pregiudizio non importa (loc. cit.). Importa che la lesione non si sia estinta da sé con il passare del tempo, ma che sia suscettibile di ripetersi, oppure che sussista un'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora – appunto – la situazione dovesse ripresentarsi (sopra, consid. 4).

Trattandosi di una lesione arrecata mediante organi di stampa, secondo giurisprudenza gli effetti di un'offesa alla personalità si presumono, giacché gli articoli lesivi rimangono in circolazione. Le moderne tecniche di archiviazione consentono inoltre di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti, sicché la possibilità di ritrovare in tal modo un determinato articolo – o determinati articoli – di stampa è idonea a lasciare strascichi. Dandosi una lesione arrecata mediante organi di stampa, l'attore non è esonerato dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo all'azione di accertamento, ovvero dall'allegare quale interesse pratico e attuale continui ad avere l'azione (cfr. DTF 123 III 388 in alto con rimandi). È dispensato però dall'onere della prova. Qualora egli si dolga di effetti latenti, secondo giurisprudenza spetta poi al convenuto vincere la citata presunzione e dimostrare che le circostanze sono mutate al punto da togliere ogni interesse pratico e attuale al­l'azione di accertamento (DTF 127 III 485 in basso).

b) Nella fattispecie i convenuti hanno contestato davanti al Pretore “il presupposto del perdurare degli effetti molesti”, facen­do valere che incombeva all'attore “dimostrare se e quali effetti molesti persistono” (risposta, pag. 4 a metà). Così argomentando tuttavia essi hanno perduto di vista che, trattandosi di effetti molesti conseguenti a una lesione della personalità dovuta a mass media periodici, incombeva loro – in virtù della citata presunzione – dimostrare un cambiamento di circostanze tale da togliere ogni interesse pratico e attuale al­l'azione di accertamento. Solo a quel momento l'attore avreb­be dovuto provare il sussistere di conseguenze lesive. Nem­meno in questa sede però gli appellanti allegano un mutamento di circostanze. Per il resto, come questa Camera ha già avuto modo di accertare (sentenza inc. 11.2013.23 del 12 gennaio 2016, consid. 8), le copie arretrate del __________ a sono tuttora consultabili nell'archivio della Biblioteca cantonale a __________. La possibilità per qualsiasi utente di capitare in tal modo sull'articolo del 10 aprile 2011 contenente l'espressione “clientelare direttore” è idonea a lasciare strascichi. L'azione di accertamento serve proprio a eliminare gli effetti residui di tale pregiudizio. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

  1. In definitiva la sentenza del Pretore va riformata per quanto riguarda l'azione inibitoria, non sussistendo apprezzabile rischio di reiterazione della lesione. Va parzialmente confermata invece per quanto concerne la sussidiaria azione di accertamento, relativamente al termine “clientelare direttore” adoperata nell'articolo del 10 aprile 2011. Quanto alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________, gli appellanti non contestano il provvedimento, ma ciò non toglie che le modalità di pubblicazione vadano fissate con precisione (se ne veda un esempio in DTF 126 III 217 in basso, citato da Jeandin, op. cit., n. 17 in fine ad art. 28a CC). Sotto questo profilo la Camera deve così rimediare alla sommarietà della sentenza impugnata (dispositivo n. 3), non senza ricordare che l'inserzione su quarto di pagina è – per prassi – la dimensione minima di un annuncio che attiri l'attenzione di un lettore medio su un organo di stampa (Rieben, La protection de la personnalité contre les atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civile et de la loi contre la concurrence déloyale, in: SJ 2007 II 226 nota 104). L'attore non avendo chiesto avvisi più grandi, non tocca a questa Camera sostituirsi alla cura del medesimo. L'articolo censurato essendo apparso inoltre in una pagina interna (la 16ª) dedicata alla rubrica “Cantone”, occorre specificare che la pubblicazione deve avvenire in una pagina dedicata alla medesima rubrica. La sentenza del Pretore va modificata e integrata conseguentemente.

  2. Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono il rigetto del­l'azione inibitoria e dell'azione di accertamento relativamente all'espressione “a vantag­gio dei suoi intrallazzi”, mentre escono sconfitti per quanto concerne la medesima azione relativamente all'espressione “clientelare direttore”. Non bisogna dimenticare tuttavia che un'azione era sussidiaria all'altra e che in discussione davanti a questa Camera erano unicamente i due termini predetti, di cui l'uno è risultato lesivo della personalità e l'altro no. Tutto ponderato, a un giudizio equitativo si giustifica perciò suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili.

Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, il Pretore ha posto le spese di complessivi fr. 500.– per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili. Gli appellanti non contestano tali ammontari né la chiave di riparto fissata dal primo giudice. Si limitano a proporre l'addebito all'attore delle spese e dell'indennità piena per ripetibili (fr. 4500.–) in esito al postulato accoglimento del loro ricorso, il quale tuttavia consegue causa vinta solo in parte. Tenuto conto del fatto che l'attore è stato indotto a piatire da una legittima doglianza circa un'avvenuta violazione della sua personalità, si giustifica equitativamente – in ultima analisi – di ripartire a metà anche le spese processuali di prima sede e di compensare le ripetibili.

  1. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è accertata l'illecita lesione della personalità di AO 1 mediante l'uso del termine “clientelare direttore” nell'articolo “Il venditore di fumo __________ in __________!!” pubblicato il 10 aprile 2011 dal __________, periodico di cui AP 1 è direttore responsabile e la AP 2 è società editrice.

  2. È ordinato a AP 1 e alla AP 2 di pubblicare a proprie spese, con responsabilità solidale, sul __________, su un quarto di pagina della rubrica “Cantone”, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il testo che segue:

La prima Camera civile del Tribunale d'appello,

statuendo con sentenza del 12 agosto 2016

nella causa promossa da

AO 1, __________

contro

AP 1, __________, e

AP 2, __________,

ha deciso:

È accertata l'illecita lesione della personalità di AO 1 mediante l'uso del termine “clientelare direttore” nell'articolo “Il venditore di fumo __________ in __________!!” pubblicato il 10 aprile 2011 dal __________, periodico di cui AP 1 è direttore responsabile e la AP 2 è società editrice.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

II. Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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