11.2014.74

Incarto n. 11.2014.74

Lugano, 10 marzo 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2009.40 (servitù di passo pedonale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 26 febbraio 2009 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

e AO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2)

e sulla riconvenzione presentata il 16 giugno 2008 nella causa OA.2008.29 della medesima Pretura da

R

(patrocinata dall'avv. PA 2)

nei confronti della stessa AP 1,

giudicando sull'appello del 2 settembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 luglio 2014;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietaria della particella n. 2623 RFD di __________ (255 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fon­do confina a ponente con la particella n. 1573, che appartiene

alla stessa AP 1 (244 m²) e su cui si trova un garage con portico, come pure con la particella n. 1575 (358 m²), proprietà di R__________, sulla quale sorge un'altra casa d'abitazione. AP 1 accede alla propria casa dalla strada pubblica (via __________) a piedi, passando sulla sua particella n. 1573 (subalterno b) sino al confine con la particella n. 1575. Dopo di che essa potrebbe continuare sulla medesima particella n. 1573 lungo un percorso lastricato in beole (di circa 20 m). Così facendo, tuttavia, essa ha modo di raggiungere il proprio stabile (sulla particella n. 2623) solo in corrispondenza con la porta della cantina. Per arrivare davanti all'ingresso dell'abitazione essa suole passare così lungo un percorso parallelo a quello lastricato in beole, sulla contigua particella n. 1575 (subalterno d). La parti­cella n. 1575 non è gravata di alcun onere di passo in favore della particella n. 2623.

B. Il 21 gennaio 2008 R__________ ha invitato AP 1 a non più passare sulla sua particella n. 1575 e a raggiungere la propria abitazione percorrendo il lastricato in beole sulla particella n. 1573, salvo per quanto riguarda gli ultimi tre o quattro metri desti­nati a guadagnare la soglia di casa. AP 1 ha ignorato la sollecitazione. Anzi, il 19 febbraio 2008 ha intentato causa nei confronti di R__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere una servitù di sporgenza sulla particella n. 1575 (questione estranea al diritto di passo). Se non che, nell'ambito di tale causa R__________ ha chiesto riconvenzionalmente al Pretore il 16 giugno 2008 di vietare a AP 1 e ai suoi ospiti o inquilini di passare sulla sua particella n. 1575 (inc. OA.2008.29). Con risposta riconvenzionale del­l'8 agosto 2008 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Il 3 ottobre 2008 R__________ ha venduto la particella n. 1575 a AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. AP 1 non avendo consentito ai nuovi proprietari di subentrare nella causa, R__________ ha continuato a stare in lite come attrice riconvenzionale.

C. Alla fine del 2008 AO 1 e AO 2 hanno sostituito la serratura del cancello all'ingresso del subalterno d del loro fondo per impedire il passaggio di terzi. Al che AP 1 ha promosso causa il 26 febbraio 2009 anche contro AO 1 e AO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse accertata l'esistenza di un diritto di passo pedonale gravante il subalterno d della particella n. 1575 in favore della sua particella n. 2623 e fosse ordinata

l'iscrizione della servitù nel registro fondiario. Essa ha motivato

la richiesta anzitutto come rettifica del registro fondiario (art. 977 cpv. 1 CC), subordinatamente come accertamento di servitù acquisita per usucapione (art. 662 CC) e in via ancor più subordinata come azione di accesso necessario (art. 694 CC). Nella loro risposta del 20 marzo 2009 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione.

D. L'udienza preliminare nella causa promossa da AP 1 contro AO 1 e AO 2 si è tenuta il 27 mag­gio 2009 e l'istruttoria, cominciata il 24 settembre seguente, è stata chiusa il 17 aprile 2014, l'assunzione di una perizia essendo durata più di tre anni. Nel frattempo, il 28 febbraio 2014, il Pretore ha proposto alle parti di disgiungere la riconvenzione nella causa relativa al diritto di sporgenza (inc. OA.2008.29) e di “deciderla con la sentenza nel­l'am­bito della causa inc. OA.2009.40”. AP 1 ha consentito il 3 marzo 2014, AO 1 e AO 2 il 7 marzo successivo. In quella causa le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 gennaio 2014 R__________ aveva confermato la domanda riconvenzionale, mentre nel proprio allegato del 30 gen­naio 2014 AP 1 aveva proposto di respingerla. Quanto al dibattimento finale nella causa promossa da AP 1 contro AO 1 e AO 2, le parti hanno rinunciato anche in tale sede al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 maggio 2014 AP 1 ha confermato la richiesta di petizione, invocando questa volta l'art. 975 CC e richiamando – subordinatamente – l'art. 694 CC. Nel loro allegato di quello stesso 14 marzo 2014 AO 1 e AO 2 hanno postulato il rigetto della petizione.

E. Con sentenza del 3 luglio 2014 il Pretore ha respinto la petizione di AP 1 contro AO 1 e AO 2, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 4113.– a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2000.– per ripetibili. Egli ha parzialmente accolto invece la riconvenzione di R__________ disgiunta dalla causa sul diritto di sporgenza (inc. OA.2008.29), nel senso che ha vietato a AP 1, ai suoi ospiti e ai suoi inquilini “di utilizzare il subalterno d del fondo particellare n. 1575”, salvo obbligare transitoriamente AO 1 e AO 2 a lasciar transitare AP 1, i suoi ospiti e i suoi inquilini lungo gli ultimi metri del subalterno (indicati su una planimetria) per raggiungere la soglia di casa, e ciò fino a nove mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di tale azione, di fr. 500.–, è stata posta per un quinto a carico di AO 1 e AO 2 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere AO 1 e AO 2 fr. 500.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 settembre 2014 per ottenere che la sua azione sia accolta e che la riconvenzione di R__________ disgiunta dalla causa sul diritto di sporgenza sia respinta. Nelle loro osservazioni del 5 novembre 2014 AO 1 e AO 2 propongono di rigettare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 3 lu­glio 2014. Nella fattispecie il processo di appello è retto così dalla legge nuova. Ora, secondo il nuovo diritto le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 15 000.– (sentenza impugnata, consid. 5b), come aveva precisato AP 1 in una lettera del 22 aprile 2009, importo che non appare inverosimile e che non è contestato nemmeno per la riconvenzione di R__________ disgiunta dalla causa sul diritto di sporgenza (inc. OA.2008.29).

  1. La tempestività dell'appello è data, la sentenza impu­gna­ta essendo giunta al legale dell'attrice il 4 luglio 2014. Sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il ter­mine di 30 giorni sarebbe scaduto così il 4 settembre 2014. Depositato il 2 set­tem­bre 2014, l'appello in esame è quindi ricevibile. Perples­sità potrebbero sorgere se mai nella misura in cui il Pretore ha statuito in merito all'art. 977 cpv. 1 CC, la cui applicazione andava trattata con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 25 e art. 5 vLAC combinato con gli art. 361 segg. CPC ticinese). Tali cause continuando essere oggetto di procedura sommaria anche nel nuovo diritto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.51 del 24 settembre 2015, consid. 1), il termine di appello era ridotto in proposito a 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Comunque sia, nell'appello AP 1 non si vale più dell'art. 977 CC (cui aveva rinunciato già nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore), evocando in sua vece l'art. 975 CC. E le cause ancorate all'art. 975 CC vanno trattate con il rito ordinario. Al riguardo non è il caso pertanto di attardarsi.

  2. L'azione con cui R__________ ha chiesto al Pretore nella causa inc. OA.2008.29 di vietare riconvenzionalmente a AP 1 e ai suoi ospiti o inquilini di passare sulla particella n. 1575 è stata introdotta il 16 giugno 2008. Il 3 ottobre 2008 l'attrice ha venduto la particella n. 1575 a AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. L'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese (applicabile in prima sede) prevedeva che, dandosi alienazione dell'oggetto litigioso, il processo continuasse fra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei confronti dell'acquirente. Questi poteva subentrare all'alienante, ma solo “con il consenso delle parti” (art. 110 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie AP 1 ha rifiutato a AO 1 e AO 2 tale possibilità, di modo che R__________ ha continuato a stare in lite come attrice. In appello si applica nondimeno la legge nuova, la quale dispone che qualora l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC). La controparte non può opporsi (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 83; Graber/Frei in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 19 ad art. 83). E nella fattispecie AO 1 e AO 2 sono subentrati a R__________, tant'è che con osservazioni del 5 novembre 2014 propon­gono di respingere l'appello. La stessa AP 1, del resto, non indicava più R__________ come controparte nemmeno nell'appello. La sostituzione di parte si è così perfezionata.

  3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che AP 1 fondava la sua petizione intesa a ottenere l'iscrizione di una servitù di passo pedonale sul subalterno d della particella n. 1575 in favore della propria particella n. 2623 come rettifica del registro fondiario (art. 977 cpv. 1 CC), salvo disconoscere che unicamente l'ufficiale del registro avrebbe potuto promuovere un'azione simile. Per di più, egli ha soggiunto, una rettifica del registro fondiario in virtù dell'art. 977 cpv. 1 CC non sareb­be più stata possibile dopo che il 3 ottobre 2008 AO 1 e AO 2 avevano acquistato la particella n. 1575 da R__________. Scartata dunque l'applicabilità del­l'art. 977 cpv. 2 CC, il Pretore ha esaminato se la servitù di passo potesse essere sorta per prescrizio­ne acquisitiva straordinaria a norma del­l'art. 662 CC, norma che AP 1 evocava in subordine, ma ha escluso anche tale eventualità, l'usucapione di una servitù non entrando in linea di conto ove il fondo serviente sia regolarmente intestato a un titolare nel registro fondiario.

Posto ciò, il Pretore ha vagliato la fattispecie nella prospettiva del­l'art. 694 cpv. 1 CC cui AP 1 si richiamava in ulteriore subordine. Al proposito egli ha accertato tuttavia che la particella n. 2623 non versa in uno stato di necessità tale da giustificare un accesso sul subalterno d della particella n. 1575, poiché AP 1 può raggiungere casa propria percorrendo comodamente il lastricato in beole sulla particella n. 1573. Il primo giudice non ha trascurato che tale passaggio consente di arrivare unicamente fino alla porta della cantina, non all'ingresso dell'abitazione. Egli ha ritenuto tuttavia che un accesso su fondo altrui non possa ottenersi per rimediare al mancato collega­mento interno fra un piano e l'altro di un edificio. A tale situazione deve rimediare la stessa attrice con opportune modifiche costruttive. Anche sotto questo profilo l'azione di AP 1 ha visto dunque la propria sorte segnata.

Quanto alla riconvenzione di R__________ disgiunta dalla parallela causa sul diritto di sporgenza, il Pretore l'ha reputata fondata proprio perché AP 1 non può pretendere di passare con i suoi ospiti o i suoi inquilini sul subalterno d della particella n. 1575. Il primo giudice ha tenuto conto del fatto nondimeno che AP 1 deve avere il tempo adeguato per eseguire un collegamento interno nel proprio stabile tra la cantina e l'abitazione. Ha concesso così a lei, ai suoi ospiti e i suoi inquilini di percorrere temporaneamente ancora per nove mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza gli ultimi metri del subalterno d, proprietà di AO 1 e AO 2. L'azione riconvenzionale è stata accolta per finire con tale restrizione.

  1. L'appellante non insiste più, in questa sede, sull'applicazione del­l'art. 977 cpv. 2 CC. Fa notare però che già nel memoriale conclusivo egli aveva precisato di fondare la propria azione sul­l'art. 975 CC, secondo cui chiunque sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che un'iscrizione nel registro fondiario sia cancellata o modificata. Nella fattispecie – essa continua – AO 1 e AO 2 hanno comperato la particella n. 1575 ben sapendo ch'essa deve passare sul loro fondo per entrare in casa. Essi erano consapevoli altresì che la servitù litigiosa era stata prevista fin dal 1965 (quando la particella n. 2623 è stata scorporata dall'originaria particella n. 1575), tranne non essere iscritta nel registro fondiario per disattenzione di un esecutore testamentario. Oltre a ciò, lo stato dei luoghi rendeva evidente la necessità dell'accesso pedonale. Essi non possono quindi definirsi in buona fede.

In subordine l'appellante torna a evocare l'art. 694 cpv. 1 CC, censurando la sentenza del Pretore siccome “estremamente severa e penalizzante”. Essa afferma che la creazione di un passaggio interno dalla cantina del proprio fabbricato ai vani abitabili imporrebbe opere di demolizione sproporzionate, dovendosi “modificare tutto il sistema di scale per i piani superiori”. Ribadisce inoltre che l'attuale stato di cose si riconduce a un'omessa iscrizione nel registro fondiario del 1965 a lei non imputabile, che in concreto il passaggio pedonale non richiede alcuna opera costruttiva e che l'esercizio del diritto avviene da almeno un quarantennio a questa parte senza inconvenienti. Rifiutarle un accesso necessario nelle circostanze descritte impedirebbe perciò un uso del fondo conforme alla sua destinazione.

  1. La rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda operazioni eseguite dall'ufficiale senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda, precisata dagli art. 140 segg. ORF, si riferisce a operazioni eseguite dell'ufficiale per svista o inavvertenza, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponde a documenti giustificativi di per sé validi e legittimi. La prima è una causa ci­vile fra proprietari fondiari destinata ad accertare materialmente l'esistenza o l'ine­si­stenza di un diritto o di un onere iscritto. La seconda è una procedura di indole amministrativa promossa dal­l'ufficiale del registro fondiario davanti al giudice civile per correggere una disattenzione (RtiD II-2011 pag. 709 consid. 7 con richiami, I-2005 pag. 796 consid. 4 con richiami; RDAT II-2003 pag. 189 consid. 4).

La possibilità dell'art. 977 CC è data all'ufficiale del registro fondiario (e a lui solo) anche per rimediare a iscrizioni e annotazioni omesse per svista o inavvertenza, ma viene meno se nel frattempo la proprietà del fondo è passata di mano (DTF 123 III 351 consid. 2a e 353 consid. 2d). L'azione fondata sul­l'art. 975 CC invece è esperibile da un proprietario fondiario anche qualora il fondo sia passato in proprietà di un terzo, a condizione di provare che il terzo non fosse in buona fede. Con tale azione, ad ogni modo, può essere chiesta la correzione o la cancellazione di iscrizio­ni inesatte, ma non – analogamente a quanto vale per l'art. 977 CC – l'esecuzio­ne di iscrizioni mancanti. Trattandosi di omissioni, o perché l'ufficiale del registro fondiario non abbia dato seguito a una richiesta o perché sia incorso in una svista, il nuovo proprietario è tutelato non già nel­l'affidamento in un'iscrizione o in un'annotazione (che non esiste), ma per l'effetto negativo della fede pubblica nel registro fon­diario (DTF 123 Ill 352 consid. 2c; nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5C.275/2005 del 15 marzo 2006, consid. 3.1 con rinvii; da ultimo: l CCA, sentenze inc. 11.2011.161 del 7 maggio 2014, consid. 10, e inc. 11.2013.51 del 24 settembre 2015, consid. 7). L'inavvertenza dell'ufficiale è, nelle condizioni descritte, senza rimedio.

  1. In concreto l'appellante postula l'iscrizione della servitù litigiosa nel registro fondiario sulla scorta dell'art. 975 CC con l'argomento che – come detto – AO 1 e AO 2 non sono in buona fede, poiché né l'uno né l'altra poteva ignorare l'esisten­za dell'accesso pedonale lungo la particella n. 1575, apparente già a prima vista. In realtà l'argomentazione è fuori tema. Quanto l'appellante chiede in effetti non è di correggere o di cancellare un'iscrizione nel registro fondiario, bensì di eseguire nel registro un'iscrizione che sarebbe stata omessa. E l'art. 975 CC – come l'art. 977 CC – non consente di eseguire iscrizioni mancanti qualora nel frattempo la proprietà per fondo sia cambiata, mentre la questione legata alla buona o cattiva fede del nuovo proprietario non è pertinente, in discussione essendo l'effetto negativo della fede pubblica nel registro fondiario. Senza dimenticare poi che nel caso specifico l'ufficiale del registro fondiario non risulta avere commesso omissione alcuna, nessuno avendogli mai chiesto di iscrivere una servitù di passo pedonale sul subalterno d della particella n. 1575. Tant'è che la stessa appellante imputa la dimenticanza non all'ufficiale del registro, ma all'esecutore testamentario del vecchio proprietario dell'originale particella n. 1575, dalla quale la particella n. 2623 è stata scorporata nel 1965. Ne segue che poco giova all'appellante valersi nella fattispecie del­l'art. 975 CC.

  2. Quanto alla nozione di servitù “apparente” cui l'appellante pare richiamarsi, è appena il caso di ricordare ch'essa non dà diritto

a un'iscrizione nel registro fondiario senza il consenso del proprietario del fondo serviente (RtiD I-2005 pag. 796 consid. 4). E in ogni modo essa richiede ulteriori indagini da parte dell'acquirente del fondo solo ove figuri iscritta – sia pure genericamente o lacunosamente – nel registro fondiario (come la stessa appellante riconosce: memoriale, pag. 10). Per il resto l'appellante sembra continuare a ragionare in termini di usucapione (in particolare alludendo al­l'esercizio quarantennale del diritto di passo), la quale tuttavia non è più data dopo il 1° gen­naio 1912 nem­meno in regime di registro fondiario provvisorio (Rep. 1993 pag. 175 consid. 3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.25 del 27 novembre 2009, consid. 10). Che la prescrizione acquisitiva pos­sa essere intervenuta anteriormente al 1° gen­naio 1912 l'appellante non prospetta, né ciò avrebbe spiegazione logica, fino al 1965 la particella n. 1575 e la particella n. 2623 formando un tut­t'uno. Anche al proposito l'ap­pello manca perciò di consistenza.

  1. In subordine l'appellante ribadisce che la servitù di passo pedonale sul subalterno d della particella n. 1575 va riconosciuta in favore della sua particella n. 2623 come accesso necessario a norma dell'art. 694 cpv. 1 CC. Essa non nega di poter raggiungere casa sua percorrendo il lastricato in beole sulla particella n. 1573, ma obietta che tale accesso le consente di arrivare unicamente alla porta della cantina, non ai locali abitativi. Per accedere a questi ultimi essa dovrebbe “modificare tutto il sistema di scale per i piani superiori” dello stabile, facendosi carico di costi esagerati. L'assunto potrebbe anche avere una sua valenza ove accertamenti oggettivi dimostrassero che il passo attuale (o l'altra possibilità di accesso pedonale che secondo il Pretore l'appellante potrebbe creare direttamente dalla via __________, senza nemmeno percorrere la sua particella n. 1573) consentirebbe un accesso ai vani abitativi dell'edificio solo investendo somme sproporzionate (RtiD I-2007 pag. 766 consid. 8a; v. anche RtiD II-2014 pag. 770 consid. 2.1). In tale evenienza la particella n. 2623 potrebbe anche trovarsi – diversamente dall'opinione apodittica del Pretore (sentenza impugnata, pag. 15 in alto) – in uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC. Sta di fatto che tutto si ignora nel caso specifico sui costi cui concretamente andrebbe incontro AP 1 per formare un accesso alla propria abitazione senza passare sulla particella n. 1575. L'interessata accenna genericamente – e solo nell'appello – al­l'esigenza di “modificare tutto il sistema di scale per i piani superiori”, ma nulla risulta al proposito né dai suoi allegati preliminari né tanto meno dalla perizia. Mancano dunque le premesse per affermare che la particella n. 2623 non abbia un accesso sufficiente dalla strada pubblica nell'ottica dell'art. 694 cpv. 1 CC. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.

  2. Nell'appello AP 1 chiede altresì che la riconvenzione di R__________ disgiunta dalla nota causa sul diritto di spor­genza (inc. OA.2008.29) sia respinta. La domanda non è sorretta però da alcuna motivazione, fondandosi sul presupposto che

l'azione della stessa AP 1 nei confronti di AO 1 e AO 2 debba essere accolta. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, la questione si rivela senza oggetto e non impone ulteriore disamina.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1 e AO 2, che hanno presentato una risposta all'appello per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge il minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammis­sibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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