Incarto n. 11.2014.71
Lugano 29 settembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2014.1718 (rettificazione di dati relativi allo stato civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 aprile 2014 da
L__________ G__________, già in e ora di ignota dimora
nella procedura che la oppone al
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Ufficio dello stato civile,
per ottenere la rettifica di dati relativi allo stato civile del figlio Ma__________ B__________ (2011),
giudicando sull'appello del 22 agosto 2014 presentato da L__________ G__________ contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 30 luglio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 maggio 2011 L__________ B__________ è giunta in Svizzera, proveniente dall'Italia, e ha presentato una domanda d'asilo al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, indicando di essere cittadina eritrea di etnia tigrina, nata a O__________ il 12 aprile 1988, figlia di D__________ B__________ e di E__________ Yoh__________. Incinta da oltre otto mesi, essa ha dichiarato che il padre del nascituro è Gor__________, sedicente cittadino eritreo da lei conosciuto in Libia, di cui non ha saputo dire ove si trovasse. Nella banca dei dati sulle impronte digitali AFIS dell'Ufficio federale di polizia L__________ B__________ figura come L__________ B__________é, nata il 12 aprile 1986.
B. Il 5 luglio 2011 L__________ B__________ ha dato alla luce all'Ospedale __________ di __________ un figlio, Ma__________, che è stato iscritto negli atti dello stato civile come Ma__________ B__________. Il 13 ottobre 2011 l'Ufficio federale della migrazione (UFM), accertato che L__________ B__________ beneficiava in Italia di un permesso di soggiorno in seguito alla concessione della protezione sussidiaria rilasciato a nome di L__________ G__________, cittadina eritrea nata a He__________ il 12 dicembre 1988, non è entrato in materia sulla domanda d'asilo e ha rinviato la richiedente insieme con il figlio in Italia, Stato competente per trattare il caso in applicazione del Regolamento Dublino II.
C. Il 30 settembre 2013 L__________ B__________ si è ripresentata a __________ come L__________ G__________, nata a O__________ l'11 dicembre 1988, figlia di D__________ B__________ e di Yoh__________ E__________, e ha depositato un'altra domanda di asilo in Svizzera a nome suo e del figlio M__________, da lei indicato con il cognome G__________. Con decisione del 31 ottobre 2013 l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rifiutato una volta ancora di entrare in materia sulla domanda d'asilo e ha disposto il trasferimento verso l'Italia. Un ricorso presentato dai richiedenti il 27 novembre 2013 contro tale decisione è stato respinto il 5 dicembre 2013 con decisione D-6662/2013 dal Tribunale amministrativo federale.
D. Il 18 aprile 2014 L__________ G__________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – la seguente rettificazione dei dati dello stato civile relativi al figlio Ma__________:
madre G__________ L__________, 12.11.1988, Eritrea, figlio G__________ Ma__________, 05.07.2011, Eritrea.
Il Pretore aggiunto ha trattato l'istanza come introdotta dal figlio, rappresentato dalla madre. Chiamato a formulare osservazioni, l'Ufficio cantonale dello stato civile si è rimesso il 5 maggio 2014 alla decisione del Pretore. All'udienza del 17 giugno 2014, indetta per il dibattimento, è stata sentita L__________ G__________, la quale ha dichiarato – in sintesi – di chiamarsi davvero L__________ G__________, di essere nata il 12 novembre 1988, di essere figlia di Ha__________ G__________ e N__________ R__________. Su invito del Pretore aggiunto, essa ha prodotto il 16 luglio 2014 un certificato di nascita eritreo. Tradotto dal tigrino, il contenuto del documento risulta il seguente:
Stato di Eritrea
Amministrazione sub regione di Gol__________ Ufficio di registrazione del popolo Certificato di nascita
Numero di registro __________
Numero di identificazione
Questo registro di nascita è registrato nell'ufficio del registro del popolo dell'amministrazione sub regione di Gol__________
Nome L__________ T__________
Nome del padre T__________ (G__________ Ha__________)
Luogo di nascita Gol__________ (Me__________)
Data di nascita 12/04/1988
Ora
Sesso Femminile
Nazionalità Eritrea
Nome della madre N__________ B__________ D__________
Indirizzo Svizzera
Questo certificato di nascita con numero di dossier __________ è stato registrato il giorno 23/06/014 nell'ufficio dell'amministrazione di Gol__________.
Questo attestato è stato rilasciato per essere presentato all'autorità.
Gol__________, data 23/06/014
Nome e firma
Ufficio del registro del popolo
E. Statuendo il 30 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di rettificazione dello stato civile e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico dell'istante. Contestualmente egli ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la decisione appena citata L__________ G__________ è insorta a questa Camera con un appello del 22 agosto 2014 in cui chiede che, conferitole il gratuito patrocinio, la sua richiesta di rettificazione sia accolta e i cognomi indicati nell'atto di nascita del figlio siano modificati in G__________. Nelle sue osservazioni del 5 settembre 2014 l'Ufficio dello stato civile propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Un'azione volta alla rettificazione dell'iscrizione di dati relativi allo stato civile, alla quale si applica la procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 3 CPC), non è una controversia patrimoniale, sicché la decisione è impugnabile senza riguardo a questioni di valore entro 10 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata all'istante il 31 luglio 2014 (tracciamento degli invii n. __________). Introdotto il 22 agosto 2014, l'appello in esame risulterebbe quindi tardivo, la sospensione dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Il Pretore aggiunto tuttavia non ha reso attento il destinatario di tale eccezione (art. 145 cpv. 3 CPC) e in circostanze del genere le ferie giudiziarie interrompono (o inibiscono) il decorso del termine nonostante il contrario testo di legge, quand'anche il destinatario della decisione sia un avvocato (DTF 139 III 83 consid. 5). Ne segue che l'appello in oggetto va considerato ricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.40 del 6 ottobre 2015, consid. 1).
Il Pretore aggiunto ha ritenuto l'azione di rettifica dello stato civile come promossa dal figlio Ma__________ rappresentato dalla madre. L'appello in rassegna però è presentato da L__________ G__________ a proprio nome. Ci si può domandare di conseguenza se essa sia legittimata ad agire. Ora, un'azione di rettifica di dati relativi allo stato civile può essere intentata da chiunque renda verosimile un interesse alla completezza e alla correttezza delle iscrizioni (DTF 135 III 391 consid. 3). Tale interesse sussiste anche nel caso in cui l'istante postuli la correzione di un'iscrizione che si fonda su indicazioni erronee da lui medesimo rilasciate all'ufficiale dello stato civile (loc. cit., consid. 3.3.3). Trattandosi di richiedenti l'asilo che al momento dell'entrata in Svizzera forniscono informazioni inveritiere sul nome e la data di nascita e che successivamente chiedono la rettificazione di tali dati sulla base all'art. 42 CC, la relativa domanda non costituisce un abuso di diritto, giacché l'interesse pubblico non è quello di mantenere iscrizioni sbagliate (loc. cit., consid. 3.4.2). In concreto L__________ G__________, che in Italia è titolare di un permesso di soggiorno, può dunque reputarsi abilitata a postulare la rettifica dell'atto di nascita riguardante il figlio, rilasciato dalle autorità svizzere a nome di Ma__________ B__________.
All'appello L__________ G__________ acclude copia di un certificato di nascita rilasciato dall'autorità eritrea, sul quale non compaiono più tuttavia il nome della madre né quello di T__________, che secondo l'appellante è il secondo marito della madre. A prescindere dalla sua dubbia ricevibilità (art. 317 cpv. 1 CPC), nondimeno, il documento è praticamente un duplicato di quello presentato in prima sede (doc. M). Per quanto si vedrà in appresso, esso non sussidia in ogni modo ai fini della causa.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza per materia (a norma dell'art. 22 CPC) e l'applicabilità del diritto svizzero (conformemente all'art. 40 LDIP), ha giudicato ininfluente che il 30 settembre 2013 le autorità svizzere abbiano rilasciato un permesso N per richiedenti l'asilo a nome di L__________ G__________ e del figlio Ma__________ G__________, la registrazione dei dati in quel frangente fondandosi sulle mere dichiarazioni della madre e non su documenti ufficiali dello stato d'origine. Ciò posto, il primo giudice ha constatato incongruenze sul cognome, sulla data e sul luogo di nascita, come pure sulla paternità e maternità della madre del bambino. A mente sua, neppure il certificato di nascita acquisito in pendenza di causa comprova le dichiarazioni dell'interessata, ma certifica – se mai – che il cognome di lei è T__________. Per di più, ha rilevato il Pretore aggiunto, l'interessata ha fornito versioni discordanti anche sul padre di Ma__________. Nelle condizioni descritte egli ha definito l'interessata non credibile e le sue dichiarazioni non attendibili. Onde, in mancanza di prove sull'inesattezza dell'iscrizione negli atti dello stato civile, il rigetto dell'istanza.
L'appellante rievoca le proprie traversie personali e ribadisce
l'esigenza di rettificare l'atto di nascita del figlio per metterne il cognome in consonanza con il proprio, che figura sul permesso di soggiorno in Italia, in modo da comprovare il nesso di maternità e farsi rilasciare in Italia un permesso anche per il figlio. Essa si duole che il Pretore aggiunto abbia considerato i dati anagrafici da lei dichiarati in concomitanza con la seconda richiesta di asilo in Svizzera come frutto delle sue sole dichiarazioni, trascurando che anche i dati indicati al momento del suo primo arrivo in Svizzera erano frutto delle sue sole dichiarazioni. Salvo che – essa allega – la prima volta le dichiarazioni rilasciate erano inveritiere, come altri richiedenti l'asilo fanno per timore di essere rimandati in Italia. Precisato ciò, essa riafferma la correttezza dei dati forniti ora al Pretore aggiunto, i quali risultano a mente sua anche dal suo certificato di nascita, e dice di non capacitarsi di perché la Svizzera non li ritenga verosimili, tanto più che la sua vita sarà in Italia e che Ma__________ è suo figlio.
Quanto al certificato di nascita prodotto davanti al Pretore aggiunto, in particolare, l'appellante spiega che il suo vero padre è quello indicato tra parentesi, mentre il primo nome è quello del secondo marito di sua madre e di chi ha chiesto il rilascio del documento, così come risulta – a suo dire – dal nuovo certificato accluso all'appello. Essa sottolinea poi le difficoltà di ottenere documenti dall'Eritrea, le autorità locali assimilando il suo comportamento a quello di un disertore. Relativamente alle incongruenze notate dal Pretore aggiunto, essa fa valere che, oltre allo sbaglio iniziale da lei sempre ammesso, gli altri sono semplici errori di scritturazione. I documenti agli atti avvalorerebbero quindi la sua tesi, sicché la decisione impugnata “è troppo rigida e severa rispetto alle gravose conseguenze” che derivano a madre e figlio. In definitiva essa chiede di accogliere l'istanza di rettificazione e di modificare l'atto di nascita del figlio, indicando il cognome G__________ per entrambi.
La rettificazione degli atti dello stato civile (art. 42 CC) è destinata a correggere iscrizioni inesatte fin dal momento in cui sono state eseguite, o per errore dell'ufficiale o perché questi è stato tenuto all'oscuro di fatti rilevanti (DTF 135 III 391 consid. 3 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2015.70 del 22 settembre 2015, consid. 1 con riferimenti). Chi chiede la rettifica deve recare la prova di quanto afferma. Ove l'ufficiale dello stato civile sia stato indotto in errore, le iscrizioni vanno emendate non appena ne sia dimostrata l'inesattezza (DTF 135 III 389 consid. 3.4). La prova da addurre dev'essere piena e non lasciare spazio al dubbio (sentenza del Tribunale federale 5A.10/2004 del 27 aprile 2004; v. anche sentenza 25 ottobre 2005 della seconda Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo in: ZR 105/2006 pag. 260). La semplice verosimiglianza dell'inesattezza non basta, invece, per giustificare una rettifica (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2013, del 30 gennaio 2014, consid. 3.1 pubblicato in: SJ 2014 I 204).
Nella fattispecie risulta che l'appellante ha via via fornito nomi, date e luoghi di nascita, paternità e maternità diversi. Inizialmente essa si è presentata come L__________ B__________, nata a O__________ il 12 aprile 1988, figlia di D__________ B__________ e di Yoh__________ E__________ (verbale di audizione del 12 maggio 2011 al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, nel fascicolo “richiami I”). In seguito ha dichiarato di essere L__________ B__________, nata il 12 aprile 1988, figlia di D__________ B__________ e di Yow__________ E__________ (notifica di nascita del 5 luglio 2011, nel fascicolo citato). Successivamente si è detta L__________ B__________, nata a E__________ il 12 aprile 1988 (certificato di domicilio del Comune di __________ del 12 luglio 2011, nel fascicolo citato). Più tardi, nell'ambito della seconda richiesta d'asilo, si è proposta come L__________ G__________, nata a O__________ l'11 dicembre 1988 (doc. D e E). Davanti al Pretore aggiunto ha prodotto poi documenti rilasciati da autorità italiane nei quali essa figura come L__________ G__________, nata a He__________ il 12 novembre 1988 (doc. B e C), oltre a un certificato di nascita emesso dall'autorità eritrea, con traduzione (doc. M e N), dal quale emerge che essa si chiama L__________ T__________, la madre N__________ B__________ D__________ e il padre T__________, che a mente sua sarebbe in realtà il secondo marito della madre (mentre tra parentesi figura il nome di G__________ Ha__________, che l'appellante afferma essere il suo padre biologico). All'appello L__________ G__________ acclude copia inoltre dello stesso certificato di nascita rilasciato dall'autorità eritrea, sul quale non compaiono più tuttavia il nome della madre né quello di T__________. Infine nella banca dati sulle impronte digitali AFIS, dell'Ufficio federale di polizia, essa è registrata come L__________ B__________é, nata il 12 aprile 1986.
Si può convenire con l'appellante che talune discrepanze possano ricondursi a incomprensioni linguistiche, a variazioni fonetiche o a incongruenze di traduzione. Sta di fatto che la situazione rimane confusa e che l'errore nell'atto di nascita del figlio è lungi dall'essere dimostrato. Sarà anche vero che l'interessata ha dissimulato la propria identità al momento della prima richiesta
d'asilo. Nulla comprova tuttavia che siano autentiche le generalità da essa dichiarate in occasione della seconda (deposizione del 17 giugno 2014). Che in Italia essa sia registrata con il cognome G__________ e benefici di un permesso di soggiorno con tale cognome non basta per dimostrare che il cognome dichiarato in Svizzera sia errato e quello indicato in Italia sia giusto. Né essa pretende di avere documentato la propria identità alle autorità italiane, tanto meno se si pensa che ha indicato loro di essere nata a He__________ il 12 novembre 1988, allorché secondo il certificato di nascita essa è nata a Gol__________ (Me__________) il 12 aprile 1988. Le sole dichiarazioni dell'interessata ancora non provano, pertanto, l'inesattezza del cognome B__________ nell'atto di nascita del figlio.
Relativamente al certificato di nascita eritreo prodotto in prima sede (doc. M e N), esso sarebbe stato sicuramente atto a provare l'identità dell'istante. Da tale documento risulta tuttavia che il nome proprio dell'appellante è seguito dal patronimico T__________ e non dal cognome G__________. L'appellante sostiene che l'incongruenza è dovuta al fatto che T__________ è il secondo marito della madre e la persona che ha chiesto il rilascio del documento, mentre il suo vero padre è quello indicato tra parentesi (Ha__________ G__________). Ancora una volta però l'appellante pretende di essere creduta sulle sue sole affermazioni. È possibile che in Eritrea non esistano i cognomi nel senso europeo del termine e che ognuno erediti esclusivamente il nome del padre, eventualmente del nonno (https://www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-i.pdf). Se non che, in concreto nemmeno a livello di verosimiglianza si può ritenere che Ha__________ G__________ sia il padre biologico dell'appellante e che questa abbia assunto il patronimico di lui. Né soccorre la copia del certificato di nascita prodotta in questa sede, trattandosi palesemente di una manomissione del certificato sottoposto al Pretore aggiunto, dal quale sono state cancellate o sostituite indicazioni precedenti. In tali circostanze, dandosi allegazioni e documenti contraddittori, una rettifica dei dati dello stato civile non può entrare in linea di conto.
Che la decisione impugnata possa sembrare soggettivamente all'interessata troppo rigorosa e severa è comprensibile. La giurisprudenza però è chiara: per rettificare dati dello stato civile non bastano elementi di attendibilità né, men che meno, le sole dichiarazioni del richiedente. Occorrono prove univoche. Certificati che lasciano spazio al dubbio non bastano e non giova manipolarli. Gli intralci e i disagi burocratici che l'appellante può trovarsi ad affrontare in Italia non giustificano che si transiga sulla serietà delle prove necessarie per modificare atti dello stato civile svizzeri. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le particolarità del caso, la precaria situazione finanziaria dell'appellante e il fatto ch'essa abbia agito senza l'ausilio di un legale si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata in questa sede.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione che riguarda una rettificazione di dati relativi allo stato civile è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF 135 III 391 consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
Notificazione a:
– L__________ G__________, nelle vie edittali; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).