Incarto n. 11.2014.50
Lugano, 28 gennaio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2008.376 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 9 aprile 2008 da
AO 1, AO 2, e AO 3 (patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 al quale è subentrato in pendenza di causa
(entrambi patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 16 giugno 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 15 maggio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. A__________ era proprietario della particella n. 652 RFD di __________ (già particella n. 1829 VM di __________, di 1186 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Tale fondo è limitrofo a una strada comunale (particella n. 646: via ), dalla quale accede direttamente. Il 16 febbraio 2000 A
ha scorporato dalla particella un'area di 593 m² (ripostiglio 18 m², superficie non edificata-humus 575 m²), che è andata a formare la nuova particella n. 653 (già particella n. 2627 VM), compresa a sua volta nella zona edificabile. Privo di accesso alla pubblica via, tale fondo confina a est con una strada privata posta sul subalterno h della particella n. 648 (di complessivi 3723 m²), proprietà di AP 1. Su tale subalterno grava una servitù di passo veicolare in favore di altre sette particelle (n. 650, 651, 659, 660, 662, 663 e 2151). A__________ è deceduto il 17 maggio 2002. In seguito alla divisione ereditaria, l'11 dicembre 2002 AO 1, AO 2 e AO 3 sono divenuti comproprietari un terzo ciascuno della particella n. 653, mentre la particella n. 652 è toccata a L__________, la quale ha donato il 9 febbraio 2005 la quota di un mezzo al marito __________.
B. Il 9 aprile 2008 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che AP 1 fosse condannato a iscrivere sul subalterno h della sua particella n. 648 una servitù di accesso necessario con ogni veicolo in favore della loro particella n. 643, offrendo in contropartita un'indennità di fr. 6000.–. L'azione è stata trattata con la vecchia procedura di istanza unica (art. 291 segg. CPC ticinese) e all'udienza del 6 maggio 2008, indetta per il contraddittorio, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno ribadito la loro domanda, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'azione, contestando anzitutto il valore litigioso di soli fr. 6000.–. In sede di replica e duplica orali le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista, notificando svariate prove. Mediante ordinanza dell'11 giugno 2008 il Pretore ha accertato che il valore litigioso è superiore a fr. 8000.– e che la causa andava trattata perciò con la procedura ordinaria, di modo che ha assegnato al convenuto un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta.
C. Nella sua risposta del 7 luglio 2008 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Con replica del 10 settembre 2008 gli attori hanno confermato la loro richiesta. Il convenuto ha duplicato il 7 ottobre 2008, riaffermando il suo punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 novembre 2008 e l'istruttoria, cominciata il 19 gennaio 2009, è stata chiusa il 20 novembre 2013. Nel loro memoriale conclusivo del 2 gennaio 2014 gli attori hanno poi ribadito la richiesta di accesso necessario da esercitare sul subalterno h della particella n. 648, limitatamente tuttavia ai primi 60 m della strada privata a partire dalla pubblica via, offrendo un'indennità di fr. 6000.– o, in subordine, di fr. 8500.–. Nel suo allegato conclusivo del 3 gennaio 2014 il convenuto ha proposto nuovamente di respingere la petizione. Al dibattimento finale del 13 gennaio 2014 gli attori hanno confermato la loro domanda, mentre il convenuto ha postulato ulteriormente il rigetto della petizione.
D. Statuendo con sentenza del 15 maggio 2014, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che ha condannato AP 1 a iscrivere in favore della particella n. 653 una servitù di accesso necessario con ogni veicolo da esercitare sui primi 60 m della strada privata posta sul subalterno h della sua particella n. 648. AO 1, AO 2 e AO 3 sono stati condannati a versare solidalmente a AP 1, contestualmente all'iscrizione della servitù, un'indennità di fr. 7203.60. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, come pure i costi della perizia giudiziaria, oltre a tasse e spese delle ordinanze relative all'assunzione di tale prova, sono state poste per metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 giugno 2014 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta. Nelle loro osservazioni dell'8 settembre 2014 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di rigettare l'appello. Constatato che il 30 dicembre 2011 AP 1 aveva donato la particella n. 648 alla figlia F__________, il presidente di questa Camera ha impartito al medesimo il 6 novembre 2015 un breve termine per comunicare se l'acquirente intendesse subentrargli nella causa e se egli fosse d'accordo. Il 12 novembre 2015 F__________ ha dichiarato di subentrare nel processo e con lettera di quello stesso giorno AP 1 ha dichiarato di approvare il subingresso. Gli attori, cui le dichiarazioni sono state trasmesse, hanno comunicato il 30 novembre 2015 di opporsi alle “considerazioni di merito” contenute nella dichiarazione di F__________.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in oltre fr. 30 000.– (sentenza impugnata, consid. 7), importo che non appare inverosimile e che non è messo in discussione. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 20 maggio 2014. Depositato il 16 giugno 2014, l'appello in esame è quindi tempestivo.
a AP 1, il quale ha consentito al subingresso.
L'avente diritto ha ratificato inoltre l'operato del proprio dante causa. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata.
Con le osservazioni all'appello gli attori producono una lettera del 29 agosto 2014 in cui il Municipio di __________ attesta che è in corso una revisione del piano regolatore comunale riguardante il comparto “Stazione” a , inclusa la zona “”. Successivo all'emanazione della sentenza impugnata, il documento è ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Circa l'ammissibilità degli argomenti contenuti nella dichiarazione del 12 novembre 2015 in cui F__________ comunica di subentrare al padre nel processo, già nell'appello il convenuto affermava che la particella degli attori è “perfettamente raggiungibile dalla strada cantonale e dispone di un collegamento sufficiente”, come pure che nella zona è prevista l'esecuzione di una strada comunale. Poco importa dunque la proponibilità di simili argomentazioni nella dichiarazione di subingresso. F__________ sottolinea invero la presenza di due figli piccoli che “si trovano spesso sulla strada” privata, ma se si pensa che la nota strada privata è usata già oggi per raggiungere in automobile quattro fondi edificati e 18 posteggi (doc. 1, pag. 1), lo stato di pericolo non apparirebbe aggravarsi apprezzabilmente. In simili circostanze giova procedere senza indugio all'esame del ricorso.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che agli attori non possa rimproverarsi di avere trascurato, al momento di formare la nuova particella n. 653, la creazione di un accesso sufficiente, il frazionamento non essendo opera loro. Ciò premesso, egli ha accertato che la particella n. 653 è posta nella zona edificabile del piano regolatore, che il fondo non dispone di alcun accesso alla rete viaria, che l'autorità comunale prevede la formazione di una strada pubblica destinata a sovrapporsi – almeno nel primo tratto – all'attuale strada privata situata sul subalterno h della particella n. 648, che tale progetto figura anche nella recente proposta di modifica del piano regolatore e che l'odierna strada privata sul subalterno h della particella n. 648 consente già oggi l'accesso veicolare a sette particelle vicine. Per quel che è della particella n. 653 – ha continuato il Pretore – essa versa in uno stato di necessità, poiché è priva di qualsiasi collegamento stradale, mentre il subalterno h della particella n. 648 è quello su cui si può ragionevolmente esigere la costituzione di un accesso con minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Onde l'accoglimento dell'azione sotto questo profilo. Relativamente all'indennità che spetta al convenuto, il primo giudice l'ha commisurata alle risultanze della perizia giudiziaria, calcolandola in relazione alla superficie occupata dalla servitù (60 m di lunghezza, 3.60 m di larghezza), esclusa ogni compensazione per l'asserita impossibilità di realizzare sei posteggi sul fondo serviente, già gravato di servitù di passo veicolare in favore di terzi.
L'appellante fa valere che l'accesso al fondo degli attori è sempre avvenuto direttamente dalla strada comunale (via ) attraverso l'attuale particella n. 652, percorso che è tuttora praticabile, sicché l'accesso necessario va chiesto ai proprietari di quel fondo. Egli adduce inoltre che la particella degli attori dista appena 30 m dalla pubblica via ed è raggiungibile a piedi senza problemi, ciò che non giustifica la costituzione di un passo veicolare. Quanto al fatto che la strada posta sul subalterno h del suo fondo torni utile anche ad altre proprietà, egli rileva che si tratta di immobili suoi o di suoi familiari. In condizioni del genere – egli fa valere – gli eredi fu A devono creare un proprio accesso sui loro fondi o attendere la costruzione della nuova strada comunale. L'appellante contesta altresì l'indennità fissata dal Pretore (fr. 7203.60), chiedendo di portarla a fr. 55 900.–, anche perché la servitù gli impedirà di creare sei posteggi, arrecandogli un danno di almeno fr. 21 798.–, mentre gli attori potranno conservare l'intero terreno edificabile, da lui stimato in fr. 60 000.–. In conclusione l'appellante ribadisce che gli attori non hanno dimostrato di avere chiesto prioritariamente l'accesso necessario ai proprietari della particella n. 652, né di avere comprovato che l'accesso attuale sia insufficiente o che la particella n. 653 sia inutilizzabile senza un passo carrabile. Tanto meno essi hanno documentato di avere preventivamente fatto capo agli strumenti del diritto pubblico, sollecitando l'intervento del Comune. Nulla giustificherebbe perciò l'accoglimento della petizione.
Il diritto all'accesso necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria) un'“espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla strada pubblica e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami). I piani regolatori dovrebbero già assicurare a tutti i fondi compresi nelle zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, di modo che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero risultare superflui. Può accadere nondimeno che fondi inseriti nella zona edificabile non si trovino sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza stabilisce che in tal caso il proprietario intenzionato a ottenere un accesso necessario deve valersi anzitutto degli strumenti offerti dal diritto amministrativo. Se può sollecitare l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT, non sussiste per principio uno stato di necessità che giustifichi l'applicazione dell'art. 694 CC. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario invocando l'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via facendo capo ai rimedi del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami). Il principio è già stato richiamato più volte da questa Camera (RtiD I-2012 pag. 892 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.52 del 17 settembre 2015, consid. 6 con riferimenti).
In concreto la particella degli attori è compresa nella zona edificabile R3 (residenziale semi intensiva) del piano regolatore (doc. O; doc. I richiamato: estratto del piano delle zone del piano regolatore del Comune di __________, approvato il 21 giugno 2000). Quest'ultimo prevede la realizzazione di una “strada comunale di raccolta” larga 4.5 m che, dipartendosi dalla via , si sovrappone – per l'essenziale – all'esistente strada privata sul subalterno h della particella n. 648, costeggiando il fondo degli attori, per poi proseguire con un nuovo tratto lungo altre proprietà, fino a collegarsi con la strada cantonale (doc. N; doc. I richiamato, estratto del piano del traffico). Il 27 agosto 2012 il Municipio di __________ ha avviato lo studio per una variante del piano regolatore (lettera 29 agosto 2014 del Municipio, prodotta in appello dagli attori). Il rapporto di pianificazione, dell'ottobre 2013, continua a prevedere – come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 5.3) – la citata strada di raccolta (‹www.). La procedura intesa alla modifica del piano regolatore continua ora con l'esame preliminare del progetto da parte del Dipartimento del territorio (art. 25 segg. Lst [RL 7.1.1.1]; lettera 29 agosto 2014 prodotta dagli appellanti).
Interpellato dagli attori, l'11 marzo 2008 il Municipio ha dichiarato che la realizzazione della strada comunale prevista nel piano del traffico è prevista a “medio/lungo termine” (doc. N). Ove si consideri che tale strada figurava già nel piano regolatore comunale del 1982 (doc. I richiamato, estratto del piano del traffico) e che a tutt'oggi è solo segnata sulla carta, non è dato a divedere quando essa sarà attuata. Certo, l'art. 19 cpv. 2 LPT dispone che le zone edificabili vanno equipaggiate dall'ente pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione, conformemente del resto all'art. 5 LCAP (RS 843). Se l'urbanizzazione non è eseguita entro quelle scadenze, i proprietari fondiari possono provvedere da sé, secondo i piani approvati, o anticipare loro stessi i costi dell'urbanizzazione (art. 19 cpv. 3 LPT, art. 38 Lst [RL 7.1.1.1] corrispondente al vecchio art. 80 LALPT). Sta di fatto che nel vigente piano regolatore comunale non consta sussistere un programma di urbanizzazione destinato all'esecuzione della nuova strada, mentre la variante allo studio deve ancora essere approvata. Non risulta di conseguenza – né l'appellante ha mai preteso – che gli attori possano anticipare essi medesimi i costi di realizzazione dell'opera. Ne segue che il diritto pubblico non offre agli attori strumenti idonei per ottenere in tempi ragionevolmente prevedibili l'avvio dei lavori per la costruzione della nuova infrastruttura.
Nelle condizioni illustrate non può seriamente contestarsi che la particella n. 653 versi in uno stato di necessità. Un accesso “sufficiente” alla pubblica via nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC deve assicurare uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 237 n. 1863; Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 6 ad art. 694 con rimandi). Trattandosi di un terreno edificato posto all'interno di una località, di regola l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). L'art. 694 cpv. 1 CC non conferisce il diritto di arrivare per forza fino alla soglia di casa (I CCA, sentenza inc. 11.2012.16 del 19 novembre 2014, consid. 7 con rimandi; v. anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c; I-2007 pag. 766 consid. 8a). Tuttavia un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino edifici abitativi o di vacanza deve poter essere raggiunto sino al confine – per principio – con veicoli a motore, dovendosi assicurare un adeguato accesso anche ai mezzi di soccorso e di servizio, sempre che la topografia dei luoghi ciò permetta.
Nella fattispecie la particella n. 653 non è ancora fabbricata, ma il convenuto non revoca in dubbio che gli attori abbiano intenzione di costruire, tanto ch'egli ha incaricato un tecnico di calcolare l'indennità in suo favore nel caso in cui gli attori procedessero all'edificazione e necessitassero di sei posteggi (doc. 1, pag. 2; deposizione di __________ del 24 marzo 2009, verbali pag. 4 in basso). Sarà anche vero che la particella n. 653 dista solo una trentina di metri dalla pubblica via. A parte il fatto però ch'essa non dispone neppure di un passo pedonale, trattandosi di un fondo destinato all'edilizia abitativa l'accesso non è sufficiente per principio – come detto – se non consente di raggiungere in automobile almeno i confini della proprietà. Eccezioni sono pensabili per terreni in notevole pendenza (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; RtiD I-2012 pag. 893 consid. 9), ciò che tuttavia non è il caso in concreto. Poco importa dunque che oggi la particella n. 653 non abbisogni di un accesso carrozzabile perché è usata come giardino dai comproprietari della contigua particella n. 652 (deposizione di __________ del 13 luglio 2009, verbali pag. 2). La mancanza di qualunque collegamento denota un evidente stato di necessità nel senso dell'art. 694 CC.
a) L'odierna particella n. 653 (vecchia particella n. 2627 VM) è stata costituita per frazionamento il 16 febbraio 2000, quando l'allora proprietario A__________, zio degli attori, ha scorporato 593 m² dall'originaria particella n. 652 (vecchia particella n.1829 VM) per creare un nuovo fondo (doc. P, Q e R). Tale proprietà non ha mai avuto alcun accesso alla pubblica via. L'attuale comproprietaria della particella n. 652 ha confermato che prima del frazionamento si raggiungeva la porzione di terreno andata a costituire la particella n. 653 attraverso
l'odierna particella n. 652, come si è continuato a fare in seguito. Essa ha precisato che a confine tra la particella n. 653 e la strada privata formante il subalterno h della particella n. 648 esiste sì un cancello (perizia, pag. 34 in fondo), ma che tale passaggio non è mai stato adoperato. Infine essa ha soggiunto che, così come stanno oggi le cose, non è possibile arrivare in automobile fino alla particella n. 653 attraverso la particella n. 652, ma che ciò sarebbe possibile creando un accesso a tale scopo, mai chiesto tuttavia dagli attori (deposizione di __________ del 13 luglio 2009, verbali pag. 2).
b) Alla luce di quanto precede è manifesto che il vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la concessione del passo” in conformità all'art. 694 cpv. 2 CC sono i comproprietari della particella n. 652. Nulla induce a supporre – contrariamente a quanto pretendeva il convenuto (replica, pag. 3 in alto) – che ciò non sia fattibile, né è mai stato preteso che una soluzione siffatta cagionerebbe agli attori costi di costruzione e di manutenzione esagerati oppure arrecherebbe ai comproprietari della particella n. 652 inconvenienti sproporzionati. Mal si intravedono dunque i presupposti per derogare in concreto – per di più eccezionalmente – all'ordine di priorità previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC, tanto meno ove si pensi che nell'applicazione di tale norma la giurisprudenza è generalmente restrittiva per il ragguardevole pregiudizio che un passo necessario può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 238 n. 1863a; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a).
c) Non si disconosce che, secondo il Pretore, il subalterno h della particella n. 648 è la superficie di terreno su cui si può costituire un accesso alla particella n. 653 con minor danno. Il criterio del “minor danno” non basta tuttavia per scostarsi dall'ordine di priorità previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC. A tal fine occorre – come si è spiegato – che tale ordine non tenga debito conto degli interessi del proprietario richiedente o degli interessi del proprietario designato dall'art. 694 cpv. 2 CC, esigendo dall'uno o dall'altro sacrifici sproporzionati (sentenza del Tribunale federale 5A_299/2007 del 30 novembre 2007, consid. 5 con riferimenti). L'art. 694 cpv. 3 CC non va interpretato nel senso che una soluzione più economica o più conveniente possa prevalere sull'ordine legale. Lo “stato preesistente della proprietà e della viabilità” implica sicuramente, in concreto, inconvenienti per i comproprietari della particella n. 652, tenuti a sopportare il transito veicolare da e per la particella n. 653. Implica inconvenienti anche per gli attori, cui incomberebbe la costruzione e la manutenzione dell'accesso. Dagli atti non si evincono tuttavia elementi quantitativi o qualitativi che facciano apparire tali svantaggi esagerati al punto da imporre una deroga al criterio dello stato preesistente e giustificare la costituzione di una servitù di passo su un fondo estraneo allo stato anteriore della proprietà e della viabilità. Poco giova dunque che sulla particella n. 648 l'ente pubblico intenda formare – senza che sia dato di sapere quando – una “strada comunale di raccolta”.
d) Si aggiunga che nel caso specifico una deroga al citato principio apparirebbe urtante anche per altri motivi. Come si è spiegato, in concreto la particella n. 653 è senza accesso per volontà di chi l'ha creata, A__________, il quale ha frazionato il 16 febbraio 2000 la vecchia particella n. 1829 VM (sopra, consid. a). È vero quindi che – come ha accertato il Pretore – gli attori non sono essi medesimi responsabili dello stato di necessità in cui si trova la particella n. 653. È altrettanto vero però che l'erede di un proprietario immobiliare regolarmente iscritto nel registro fondiario non è un “terzo” qualsiasi (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 142 n. 588; Pfister von Schulthess, Der Schutz des öffentlichen Glaubens im schweizerischen Sachenrecht, Zurigo 1969, pag. 45). Deve lasciarsi imputare anzi le azioni del de cuius. Si accogliesse l'azione di accesso necessario nella fattispecie, un proprietario immobiliare potrebbe staccare e lasciare senza accesso una porzione del proprio fondo, salvo pretendere poi dal vicino la concessione di un accesso necessario, ciò che gli consentirebbe anche di risparmiare la superficie necessaria per dotare il fondo scorporato di un collegamento lungo il fondo residuo. L'art. 694 cpv. 1 CC non è destinato tuttavia a operazioni del genere. Che A__________ abbia lasciato la particella n. 653 senza accesso contando sul fatto che nel frattempo l'ente pubblico realizzasse la “strada comunale di raccolta” nulla muta, non giustificando ciò soltanto la costituzione di una servitù di passo su un fondo estraneo allo stato anteriore della proprietà e della viabilità.
Se ne conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello in esame merita accoglimento. Ciò comporta la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'azione. Le spese processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la soccombenza degli attori in solido (art. 106 cpv. 1 e 3 seconda frase CPC). Il convenuto postula la rifusione di fr. 1500.– per ripetibili tanto per la procedura davanti al Pretore quanto per la procedura di appello. Dato il valore litigioso di oltre fr. 30 000.– (sopra, consid. 1), tali indennità sono sicuramente rispettose dell'art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge – come detto – la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, come pure i costi della perizia giudiziaria, oltre alle tasse e alle spese delle ordinanze relative all'assunzione di tale prova, sono poste a carico degli attori in solido, i quali rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico di AO 1, AO 2 e AO 3, i quali rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).