Incarto n. 11.2014.44

Lugano 28 ottobre 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2011.32 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 dicembre 2011 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2) e AO 3 alla quale sono subentrati in pendenza di causa gli stessi AO 1 AP 1 e AO 2,

giudicando sull'appello del 19 maggio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 1° aprile 2014;

Ritenuto

in fatto: A. A__________ (1924), domiciliato a , è deceduto a __________ il 7 gennaio 2009, lasciando quali eredi la moglie AO 3 (1927) con i figli AO 1 (1952), AP 1 (1954) e AO 2 (1961). Dopo avere redatto vari testamenti olografi, in quello più recente, del 22 dicem­bre 2006 (“Mie disposizioni ereditarie e divisione con espresso invito alla non pubblicazione”), A ha attribuito alla moglie un conto bancario con un saldo di fr. 232 708.– “dichiarato al fisco” e l'usufrutto dell'abitazione coniugale (particella n. 516 RFD di ), al figlio AO 1 un fondo a __________ denominato “” e il condono di un prestito di fr. 200 000.–, alla figlia AP 1 gli averi di un conto bancario “non dichiarato al fisco” oltre a un terreno a __________ “mapp. __________” e alla figlia AO 2 gli averi di un altro conto bancario “non dichiarato al fisco” insieme con la particella n. 516 RFD di , gravata dell'usufrutto in favore della madre. I testamenti non sono stati pubblicati. Il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rilasciato il 14 gennaio 2009 un certificato ereditario attestante che unici eredi fu A sono la moglie e i tre figli.

B. Nell'aprile del 2009 gli eredi hanno sottoscritto un contratto di divisione che confermava, fra l'altro, le attribuzioni degli immobili volute dal de cuius, stabiliva determinati conguagli in favore di AP 1, prevedeva la ripartizione di alcuni averi bancari tra le due sorelle e costituiva un diritto di usufrutto in favore della madre su altri averi bancari intestati nel frattempo ai tre figli, con obbligo per AO 1 di provvedere al sostentamento della madre nel caso in cui tali averi si fossero esauriti. Nel contratto si specificava che l'accordo considerava anche eventuali anticipi ereditari e chiudeva definitivamente la procedura di divisione. Se non che, il 30 dicembre 2010 AP 1 ha comunicato alla madre e ai fratelli di non ritenersi vincolata dal negozio giuridico, essendo stata indotta dolosamente in errore sui suoi diritti ereditari nella successione paterna.

C. Decaduto infruttuoso il 7 settembre 2011 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.122), il 9 dicembre 2011 AP 1 ha convenuto AO 3, AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse dichiarato nullo, rispettivamente fosse rescisso, il contratto citato dianzi e si procedesse alla divisione dell'eredità accertando il valore del compendio e delle quote spettanti ai singoli eredi, con relativi obblighi di collazione di determinati beni o importi da parte dei due fratelli. In subordine essa ha chiesto la riduzione delle liberalità elargite dal padre ai fratelli di lei. Con risposta del 23 aprile 2012 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'azione in ordine, subordinatamente nel merito, facendo valere anzitutto la perenzione o la prescrizione delle pretese. In via subordinata, fosse stata accolta in tutto o in parte la petizione, essi hanno chiesto che l'attrice fosse tenuta a restituire quanto ricevuto a titolo di conguaglio in virtù del noto accordo. AO 3 non si è invece costituita in giudizio.

D. Il Pretore aggiunto ha citato le parti a un'udienza del 30 maggio 2012, in esito alla quale ha deciso di limitare preliminarmente il giudizio all'esame della tempestività della petizione, della ricevibilità delle domande di accertamento, della perenzione dell'azione di riduzione e del rispetto del termine previsto all'art. 31 CO. Ha assegnato così all'attrice un termine di 30 giorni per replicare. Nel suo memoriale del 2 luglio 2012 AP 1 ha proposto di respingere tutte le eccezioni, aumentando anche gli importi delle liberalità in favore di AO 2 di cui aveva chiesto l'accertamento ai fini della collazione e della riduzione. Con duplica del 3 settembre 2012 AO 1 e AO 2 hanno ribadito le loro eccezioni, opponendosi inoltre alla modifica della domanda. All'udienza del 16 ottobre 2012 il Pretore aggiunto ha preliminarmente accolto la richiesta di mutazione dell'azione, completando di conseguenza le richieste di giudizio. Le parti hanno notificato anche svariate prove che il giudice ha ammesso. L'istruttoria sulle eccezioni, avviata seduta stante, è stata chiusa il 10 luglio 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali ognuna ha confermato il proprio punto di vista.

E. Statuendo il 1° aprile 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. A mente sua il contratto di divisione ereditaria non è nullo e qualora fosse stato viziato il termine previsto dall'art. 31 CO era decorso, così come perenta era l'azione di riduzione. Le spe­se di complessivi fr. 8500.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 20 000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 maggio 2014 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo tutte le eccezioni sollevate dai convenuti. Nella loro risposta del 27 giugno 2014 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. AO 3, rimasta silente anche in secondo grado, è deceduta il 12 dicembre 2015, lasciando quali gli eredi i tre figli parti in causa.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale requisito è pacificamente dato nella fattispecie, il primo giudice avendo fissato il valore litigioso in fr. 1 000 000.– (sentenza impugnata, consid. 8). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 2 aprile 2014 (timbro postale sulla busta d'intimazione prodotta con l'appello). Il termine di ricorso, rimasto sospeso dal 13 al 27 aprile 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sarebbe scaduto così sabato 17 maggio 2014, salvo prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 19 maggio 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, verificata la tempestività della petizione, ha scartato anzitutto l'obiezione dei convenuti, secondo cui l'attrice non poteva limitarsi a formulare richieste di accertamento, ma avrebbe dovuto promuovere

un'azione di condanna. Egli ha esaminato poi la domanda intesa all'annullamento del contratto di divisione, qualificando il negozio giuridico alla stregua di una transazione “in merito a quanto disposto dal de cuius circa la divisione dei beni”, l'intento degli ere­di essendo quello di rispettare la volontà del testatore “cercando di attualizzare quelle disposizioni che non risultavano più realizzabili”. E se tale era il proposito – ha soggiunto il primo giudice – le liberalità del padre, note all'attrice ma non menzionate nella disposizione di ultima volontà, “non erano da accertare”. Per di più, pur sollecitata in tal senso, l'attrice aveva omesso ogni verifica prima di firmare l'intesa. Stando al Pretore aggiunto, quindi, l'attrice “a torto si crede in diritto di fare valere una circostanza sottaciuta nell'ambito dell'accordo transattivo: infatti chi sigla un'intesa con riserva mentale non può valersi in seguito di tale restrizione”.

Ciò posto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'attrice fosse a conoscenza di tutti i dati necessari già al momento dell'apertura della successione, o al più tardi nell'aprile del 2009, e avrebbe potuto compiere tutte le verifiche già allora, sicché poco importa che essa abbia ricevuto fotocopia delle disposizioni di ultima volontà del padre solo nel luglio del 2010. Ne ha concluso, il primo giudice, che “se per assurdo fosse stata ammissibile l'azione di nullità/annullabi­lità dell'accordo sottoscritto nell'aprile del 2009, questa sarebbe stata prescritta”, la comunicazione di cui al­l'art. 31 CO – intervenuta il 31 dicembre 2010 – essendo inesorabilmente tardiva. E analogamente era ormai perenta l'azione di riduzione, già un mese dopo la sottoscrizione dell'accordo di divisione l'attrice avendo cominciato a esprimere dubbi e a manifestare malcontento. In definitiva, ha epilogato il Pretore aggiunto, “dell'inattività (mancanza di verifiche legali), prima e dopo la sottoscrizione del contratto di divisione”, solo l'attrice può essere ritenuta responsabile. La decisione di tornare nell'autunno del 2010 sugli accordi presi è fuori termine e per nulla dettata da un'improvvisa scoperta, che invero l'attrice non ha saputo circostanziare e, quel che più conta, comprovare”. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

  1. Nelle osservazioni all'appello AO 1 e AO 2 ribadiscono che la petizione è tardiva, il termine di tre mesi per far valere la pretesa oggetto della procedura di conciliazione essendo irreparabilmente spirato. Essi lamentano che il giudice ha ignorato la dottrina più autorevole, secondo cui il termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC decorre dalla data dell'autorizzazione ad agire anche quando la stessa è notificata successivamente, e che la comunicazione orale è determinante anche se fa seguito a quella scritta. Ricordato che l'udienza di conciliazione si è tenuta il 6 settembre 2011 e che l'autorizzazione ad agire è del 7 settembre successivo, essi reputano che la petizione presentata il 9 dicembre 2011 è inammissibile. La questione va esaminata senza indugio.

a) Premesso che il verbale della mancata conciliazione va distinto dal rilascio dell'autorizzazione ad agire, il Pretore aggiunto ha ritenuto nella fattispecie che il termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la parte ha ricevuto l'autorizzazione ad agire, a prescindere dalla data di quest'ultima. E siccome in concreto l'autorizzazione ad agire è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'8 settembre 2011, secondo l'art. 142 cpv. 1 CPC il termine di tre mesi è cominciato a decorrere l'indomani. In applicazione dell'art. 142 cpv. 2 CPC esso sarebbe giunto a scadenza così il 9 dicembre 2011. La petizione era dunque tempestiva.

b) Secondo l'art. 209 cpv. 3 CPC l'autorizzazione ad agire permette di promuovere causa entro tre mesi dalla notificazione. Il termine decorre dalla notifica dell'autorizzazione medesima (DTF 140 III 229 consid. 3.1 con rinvio a DTF 138 III 618 consid. 2.3). La dottrina condivide tale indirizzo (Infanger: in Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 22 ad art. 209; Wyss in: Baker & McKenzie, Schwei­zerische ZPO, Berna 2010, n. 5 ad art. 209; Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 173), contrariamente a quanto prevedevano taluni codici di procedura cantonali (Egli in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/ S.Gallo 2011, n. 17 ad art. 209). Del resto anche gli autori citati dai convenuti si sono allineati a tale orientamento (Gloor/Um­bricht Lukas in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 209). La contraria opinione di Ernst/Oberholzer (in: Fristen und Fristbrerechnung ge­mäss Zivilprozessordung, Zurigo/San Gallo 2013, pag. 31) rimane pertanto isolata.

c) Si aggiunga che in concreto nulla muterebbe nemmeno se ci si volesse dipartire dalla data di emanazione dell'autorizzazione ad agire. Il termine di tre mesi va calcolato infatti secondo gli art. 142 segg. CPC (Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 209; Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 209; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 941, n. 3.B ad art. 209; Alvarez/Peter in: Berner Kom­mentar, ZPO, edizione 2012, n. 9 ad art. 209). Nella fattispecie l'autorizzazione ad agire è datata 7 settembre 2011, sicché il termine sarebbe cominciato a decorrere l'indomani (art. 142 cpv. 1 CPC) e sarebbe scaduto l'8 dicembre 2011 (art. 142 cpv. 2 CPC), giorno festivo (art. 1 della legge canto­nale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotta il 9 dicembre 2011, primo giorno utile, la petizione sarebbe stata in ogni modo tempestiva (art. 142 cpv. 3 CPC). Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto ha respinto l'intempestività eccepita dai convenuti.

  1. L'appellante ricorda che l'accertamento della nullità del contratto di divisione ereditaria è una questione pregiudiziale all'azione di divisione, la quale contempla anche richieste di condanna, e ribadisce che in concreto tale accordo raffigura un contratto successorio abdicativo nella misura in cui essa ha rinunciato implicitamente a spettanze proprie nella successione materna. Un simile contratto necessitava tuttavia – essa soggiunge – della forma autentica, di modo che nel caso specifico l'atto è nullo per vizio di forma. AP 1 contesta inoltre che quell'accordo costituisse una transazione, facendo valere di avere sottoscritto l'intesa senza dedicarsi ad approfondimenti o muovere obiezioni perché attraversava un periodo di traversie personali e finanziarie, note ai fratelli. Essa si duole che i convenuti non l'hanno debitamente informata, non le abbiano dato copia delle disposizioni di ultima volontà del padre, non l'abbiano ragguagliata sugli anticipi ereditari ricevuti, profittando delle sue difficoltà finanziarie e della sua passività, fino a indurla dolosamente a sottoscrivere il contratto sapendo del suo errore. Essa rammenta di avere ricevuto copia delle disposizioni paterne di ultima volontà solo nel luglio del 2010 e che fino ad allora non le è stato possibile svolgere alcuna verifica. Sostiene altresì di avere cominciato a nutrire dubbi solo dopo il febbraio del 2010, al momento in cui ha ricevuto la documentazione bancaria, sicché comunicando il

31 dicembre 2010 ai coeredi di non ritenersi vincolata dal contratto di divisione essa ha rispettato il termine dell'art. 31 CO. Quanto all'azione di riduzione, a suo parere il termine non è neppure cominciato a decorrere, non conoscendosi l'ammontare della sua porzione legittima e mancando ogni informazione sugli anticipi ereditari, che i coeredi avrebbero dovuto fornirle spontaneamente.

  1. In concreto i limiti del giudizio fissati dal Pretore aggiunto al­l'udienza del 30 maggio 2012 in conformità all'art. 125 lett. a CPC erano chiari. Il primo giudice ha esaminato così la tempestività della petizione, la sua ricevibilità per quanto riguardava la domanda di accertamento (di collazione e di riduzione), la perenzione dell'azione di riduzione e il rispetto del termine di cui all'art. 31 CO (un anno). Il problema è che vagliando la ricevibilità della richiesta di accertamento circa la nullità o l'annullabilità del contratto di divisione egli si è sospinto oltre, escludendo altresì che l'attrice potesse sollevare la questione, avendo essa firmato l'atto con riserva mentale. Se non che, una simile disamina atteneva al merito e non alla ricevibilità dell'azione di accertamento. Andava quindi analizzata al momento di statuire sul­l'esistenza dell'asserito vizio contrattuale. Tant'è che, secondo i convenuti, l'azione di accertamento era irricevibile perché “la divisione era interamente attuata” e l'attrice era in grado di quantificare rivendicazioni concrete (risposta, pag. 4). Il Pretore aggiunto ha trasceso di conseguenza i limiti della de­cisione pregiudiziale, precorrendo l'esito della lite. Già per questo motivo l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

  2. Si aggiunga che in concreto la domanda intesa all'accertamento della nullità o all'annullamento del contratto di divisione era proponibile. Certo, per principio un'azione di accertamento non è data se l'erede può ottenere ragione mediante un'azione di condanna (DTF 84 II 692 consid. 1 e 2; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 704 n. 1396a). Nella fattispecie tuttavia la domanda dell'attrice non era indipendente, bensì funzionale all'azione di divisione promossa simultaneamente, ciò che legittimava l'interesse di AP 1 (Rouiller in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 12 ad art. 638 CC; Mabillard in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erb­recht, 3ª edizione, n. 10 ad art. 638 CC; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_337/2013 del 23 ottobre 2013).

  3. Comunque sia, e per abbondanza, nel caso specifico il rigetto della petizione appare a dir poco prematuro. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che il contratto di divisione configuri una transazione stragiudiziale avente per oggetto quanto disposto dal testatore circa la divisione dei propri beni, sicché l'attrice non può invocare errori né, tanto meno, pretendere di avere firmato l'accordo nel dubbio. Egli ha constatato che la stipulazione dell'accordo è stata preceduta da riunioni durante le quali l'attrice aveva sollevato obiezioni soprattutto in merito al terreno di __________ e al conteggio accluso alla proposta di divisione. Essa sapeva inoltre degli anticipi ereditari e delle donazio­ni elargite dal padre ai fratelli, ma si è dichiarata d'accordo di rispettare le volontà del genitore, sicché i convenuti non erano tenuti a informarla su tali liberalità (sentenza impugnata, consid. 4 a 6).

L'appellante obietta che gli eredi erano d'accordo sin dall'inizio di ossequiare alla volontà paterna e che nelle discussioni precedenti la firma del contratto essa si è limitata a sollecitare chiarimenti, senza sollevare obiezioni o rivendicazioni. A suo parere, non sussistendo contestazioni, non si può dire nemmeno che il contratto di divisione sia una transazione e che essa abbia consape­volmente rinunciato ai propri diritti. I convenuti oppongono che un accordo di divisione ereditaria è, appunto, una transazione suscettibile di porre fine ai rapporti successori fra le parti, la clausola n. 7 del contratto prevedendo esplicitamente che la firma dell'atto chiudeva definitivamente la divisione ereditaria.

a) Intanto v'è da domandarsi se per il solo fatto che prima di giungere alla firma del contratto di divisione, nell'aprile del 2009, si siano tenute “diverse riunioni tra le parti e diverse sono state le obbiezioni, in particolare di AP 1” l'accordo in rassegna configuri una transazione stragiudiziale, ove appena si pensi che un contratto di divisione può a sua volta – come ogni altro accordo – essere preceduto da discussioni (Steinauer, op. cit., pag. 703 n. 1393). Ad ogni buon conto, si volesse pur scorgere nel citato accordo una transazione, il vizio invocato dall'attrice non si riferisce a un elemento di fatto o di diritto controverso che si sarebbe dovuto risolvere (caput controversum). Come si vedrà ancora, non risulta che prima di firmare l'atto AP 1 avanzasse pretese in rapporto agli anticipi ereditari ricevuti dai fratelli né, tanto meno, che essa fosse a conoscenza delle norme sull'obbligo di collazione. E se essa ignorava ciò, mal si intravede come potesse sottoscrivere l'accordo con riserva mentale, ovvero dichiarando intenzionalmente altro rispetto a quanto essa voleva (v. sentenza del Tribunale federale 5C.202/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 4.4.2 con rinvii; v. anche Zellweger-Gutknecht/Bucher in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 11 ad art. 1; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione, pag. 223). Del resto secondo lo stesso Pretore aggiunto i coeredi non erano tenuti a rilasciare informazioni sugli anticipi ricevuti, l'intesa comune essendo quella di rispettare le volontà del defunto (sentenza impugnata, pag. 17 a metà). La decisione di respingere senz'altro la petizione si rivela dunque affrettata, a maggior ragione ove si consideri che – come sottolinea l'appellante – il primo giudice nemmeno ha esaminato il vizio di forma che a mente sua inficia il contratto.

b) Nelle circostanze descritte la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al Pretore aggiunto affinché statuisca sulla nullità o l'annullabilità del contratto di divisione. Non incombe invece a questa Camera condurre processi come autorità di primo grado (se non nei casi previsti dalla legge). Anzi, giudicasse direttamente essa medesima per la prima volta, le parti si vedrebbero – né più né meno – sottrarre un grado di giurisdizione. È vero che qualora in concreto il termine dell'art. 31 CO fosse decorso, un rinvio della causa al primo giudice risulterebbe superfluo. Giovi dunque esaminare tale questione.

  1. L'art. 31 cpv. 1 CO prevede che un contratto viziato da errore o dolo si considera ratificato se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione. Il termine decorre dal momento in cui il dolo o l'errore sono stati scoperti (art. 31 cpv. 2 CO). Esso è perentorio (DTF 114 II 141 consid. 3b). Semplici dubbi non bastano tuttavia per farlo decorrere (DTF 108 II 105 consid. 2a con rinvii; cfr. anche Schmidlin in: Berner Kommentar, edizione 2013, n. 125 ad art. 31 CO; Schwenzer in: Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 12 ad art. 31). Non basta neppure un'ignoranza colposa (Schwenzer, op. cit., n. 12 ad art. 31 con rinvio a DTF 109 II 434 consid. 2). In caso di dolo occorre che la vittima scopra non solo l'errore, ma anche l'inganno che ne costituisce la causa. Se il dolo è perpetrato per omissione, la vittima deve aver avuto conoscenza di tutti i fatti essenziali che l'autore le ha intenzionalmente dissimulato, ovvero di tutti i fatti che, se le fossero stati noti, l'avrebbero dissuasa dallo stipulare il contratto (SJ 1988 pag. 487 consid. 2a).

  2. Nella fattispecie è pacifico che il 31 dicembre 2010 AP 1 ha comunicato agli altri eredi (madre e fratelli) di non ritenersi vincolata al contratto di divisione (doc. N e O). Controverso è sapere quando e come essa abbia scoperto l'errore e il dolo di cui si vale. Ora, tocca a chi invoca un vizio della volontà provare di aver osservato il termine dell'art. 31 cpv. 1 CO, mentre incombe alla controparte dimostrare che il contratto è stato ratificato, quanto meno per atti concludenti, nonostante la conoscenza del vizio della volontà (DTF 108 II 106 in alto; sentenza del Tribunale federale 4C.25/2000 del 29 giugno 2000 consid. 3b; Chappuis in: Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 54 ad art. 31).

a) Secondo il Pretore aggiunto l'attrice conosceva tutti gli elementi per promuovere causa già all'apertura della successione o – al più tardi – nell'aprile del 2009, quando avrebbe potuto esperire le verifiche necessarie, tanto più che essa ha cominciato a manifestare malcontento e dubbi appena un mese dopo la firma del contratto (sentenza impugnata, consid. 7). L'appellante ribadisce che il termine annuo è cominciato a decorrere nel caso in esame non prima dell'agosto 2010, quando essa ha potuto esporre la situazione al proprio attuale patrocinatore, pochi giorni dopo avere ottenuto dal fratello copia delle disposizioni di ultima volontà del padre. Solo allora –adduce – essa si è resa conto di essere stata circuita e di essersi trovata in errore al momento in cui ha sottoscritto il contratto. Ai convenuti l'attrice rimprovera in particolare di avere disatteso l'obbligo d'informazione prescritto all'art. 610 CC, il fratello AO 1 per non averle consegnato copia dei testamenti, la sorella AO 2 per non averle rimesso copia di tre disposizioni di ultima volontà da lei rinvenute ed entrambi per non averla resa edotta degli anticipi ereditari ricevuti dal padre, sottacendo che tali anticipi soggiacevano a collazione, se non altro al valore di stima per quanto riguarda il fondo ricevuto dalla sorella. I convenuti obiettano che, usando la debita attenzione e diligenza, l'attrice avrebbe potuto rendersi conto di quanto si duole già nel maggio del 2009, allorché ha riferito alla sorella AO 2 di essere scontenta del contratto.

b) Per quanto attiene alla mancata consegna dei testamenti, l'attrice ha dichiarato di avere saputo che il padre aveva lasciato varie disposizioni di ultima volontà il giorno stesso della morte, quando il fratello ha aperto una busta che li conteneva per verificare se vi fossero disposizioni sulle esequie (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 34 in alto). Tale busta è poi stata riaperta in presenza di tutti gli eredi alcuni giorni dopo, quando il fratello ha riassunto il contenuto delle disposizioni più recenti (loc. cit., pag. 34 a metà). In tale occasione ha appreso che un terreno di __________ a lei destinato era stato venduto nel frattempo (loc. cit., pag. 35 in alto). In una successiva riunione del febbraio 2009, su sua richiesta, il fratello l'ha informata più precisamente sulla posizione di tale terreno, dicendole che il ricavato non c'era più (loc. cit., pag. 36). Come ha appurato il Pretore aggiunto, essa conosceva pertanto il tenore delle disposizioni testamentarie. Del resto l'interessata non pretende di averne ignorato il contenuto, ma unicamente di non averlo potuto sottoporre al parere di un legale fino al luglio del 2010, quando ne ha ricevuto una copia. E quest'ultima circostanza non è contestata neppure da AO 1 (interrogatorio del 13 marzo 2013: verbali, pag. 30 a metà).

Relativamente alle disposizioni di ultima volontà e ai conteggi sulla divisione della sostanza del padre rinvenuti in seguito dalla sorella AO 2 (doc. 10 a 12), è vero che costei si è limitata a consegnare tale documentazione al fratello e che l'attrice non risulta esserne stata informata (interrogatorio del 28 gen­naio 2013: verbali, pag. 14). Neppure l'appellante, tuttavia, pretende che se avesse saputo di tali disposizioni, per altro anteriori al testamento del 22 dicembre 2006 (doc. L e 1), essa non avrebbe firmato il contratto di divisione. Tanto meno essa fa valere diritti derivanti da tali disposizioni. L'omissione è quindi irrilevante per l'errore fatto valere dall'attrice.

Quanto agli anticipi ereditari di cui hanno beneficiato i fratelli, l'appellante ha riconosciuto di avere sempre saputo che la sorella AO 2 aveva ricevuto un terreno dal padre per costruirvi la casa (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 40). Inoltre nel testamento era indicato che il figlio AO 1 aveva già ricevuto sia “il terreno del __________ dove ha edificato il palazzo” sia un prestito di fr. 200 000.– “anticipato per la costruzione del palazzo” (doc. L, pag. 1 a metà). L'appellante non poteva ignorare quindi che il fratello aveva fruito di liberalità quando il padre era ancora in vita, circostanza che secondo la sorella AO 2 era nota “a tutti” (interrogatorio del 28 gennaio 2013: verbali, pag. 12 verso il basso). Essa lamenta invero che i fratelli non le hanno reso noto il valore di tali donazioni, ma non pretende di avere presunto importi erronei al momento di firmare il contratto né di avere supposto che le cessioni fossero a titolo oneroso. Non risulta, invece, che l'attrice fosse a conoscenza delle clausole sull'obbligo di collazione contenute nei contratti di donazione immobiliare e di cessione a titolo di anticipo ereditario stipulati dal padre con il figlio AO 1 e la figlia AO 2 (doc. 31, pag. 2 n. 5; doc. 32, pag. 2 n. 2). Essa non sapeva neppure che la sorella AO 2 avesse ricevuto anche fr. 81 592.– complessivi dal genitore (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 35), liberalità della cui esistenza e del cui ammontare è stata informata solo in pendenza di causa (risposta del 23 aprile 2012, pag. 24). Fermo restando che – contrariamente a quanto sostengono i convenuti – non risulta che ciò fosse noto in famiglia, AO 1 avendolo solo intuito (interrogatorio del 13 marzo 2013: verbali, pag. 29 a metà).

In merito ai dubbi manifestati dall'attrice, l'interessata ha rico­nosciuto come non le fosse sfuggito che nel testamento erano stati privilegiati i fratelli, in particolare perché il terreno di __________ a lei destinato era già stato venduto e che a dire del fratello il provento della vendita non c'era più (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 36 a metà). Inoltre essa aveva notato che nel conteggio per il calcolo dei conguagli annesso alla bozza di contratto di divisione ereditaria non era menzionato il valore del fondo attribuito al fratello AO 1, ma pensava che così risultasse svantaggiata la sorella AO 2 (loc. cit., pag. 37 in alto). Non si disconosce neppure che essa aveva espresso dubbi sulla correttezza dell'accordo già nel 2009, dopo l'estate secondo l'attrice medesima (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 40 in alto e pag. 43 a metà), in maggio secondo la sorella AO 2 e il fratello AO 1 (interrogatori del 28 gennaio e 13 marzo 2013: verbali, pag. 18 e 29 a metà). A quel momento essa ha chiesto anche copia dei testamenti al fratello, che l'ha invitata alla consultazione nel proprio studio (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 39 a metà). AO 2 ha dichiarato nondimeno che tali dubbi concernevano il terreno a __________, come pure operazioni bancarie su conti destinati al sostentamento della ma­dre e il mancato pagamento da parte del fratello della sua quota delle spese per il funerale del padre (interrogatorio del 28 gennaio 2013: verbali, pag. 18 in alto). Inoltre, sempre secondo la sorella, tra la fine dell'estate 2009 e l'inizio del 2010 l'attrice le aveva riferito di avere consultato un “avvocato donna (…) che l'aveva tranquillizzata, dicendole che tutte le procedure erano conformi”, salvo ricominciare a lamentarsi all'inizio del 2010 (loc, cit., pag. 18 in basso). Di tale consulenza, tuttavia, non v'è traccia nella deposizione dell'attrice (verbali, pag. 39 da metà), che ha sostenuto invece di avere interpellato un avvocato solo nel febbraio del 2010 (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 39 in basso).

c) In definitiva, al momento di sottoscrivere il contratto di divisione l'attrice ignorava unicamente che la sorella aveva ricevuto una liberalità di fr. 81 592.– e che i contratti di donazione immobiliare in favore dei fratelli riservavano espressamente l'obbligo di collazione per il terreno donato al fratello e limitavano tale obbligo per quello ceduto alla sorella al valore di stima, di fr. 21 879.–. Ci si potrebbe domandare se tali circostanze fossero essenziali per l'attrice, ossia se qualora essa ne avesse conoscenza non avrebbe firmato il contratto. Sia come sia, ciò di cui si duole l'appellante non è di avere ignorato quei fatti, ma di essere stata indotta in errore sulle proprie spettanze ereditarie. E dagli atti non risulta che al momento di firmare il contratto di divisione essa fosse a conoscenza delle disposizioni sull'obbligo di collazione (art. 626 segg. CC).

Certo, l'appellante sapeva dei terreni ricevuti dai fratelli. Non constava tuttavia essere cosciente del fatto che in virtù del­l'obbligo di collazione a carico dei coeredi il valore di tali fondi entrava in linea di conto – almeno di regola – ai fini della divisione. Non si disconosce che nel contratto figura una clausola secondo cui l'accordo “considera eventuali anticipi ereditari” (doc. F, n. 7). Di tale clausola, inserita nella bozza allestita dal fratello su richiesta della sorella AO 2 (interrogatorio del 28 gennaio 2013: verbali, pag. 17 da metà), essa afferma di non avere notato l'aggiunta (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 42 in basso), se non altro prima che il legale da lei consultato nel febbraio del 2010 attirasse la sua attenzione sulla portata e l'incidenza di eventuali anticipi ricevuti dai fratelli (loc. cit., pag. 43 in alto). Neppure AO 1, del resto, pretende di avere fornito alle sorelle spiegazioni su tale aspetto. Egli ha dichiarato di essersi limitato ad accertare che tutti gli eredi fossero d'accordo di rispettare le disposizioni paterne, preoccupandosi di pareggiare la situazione fra le due sorelle e di verificare se la “legittima era rispettata” (interrogatorio del 13 marzo 2013: verbali, pag. 26 verso l'alto). L'attrice non risulta quindi essersi resa conto, almeno fino al febbraio del 2010, che le donazioni in favore dei fratelli andassero prese in considerazione per il calcolo della sua spettanza ereditaria, né che eventuali dub­bi da parte sua abbiano trovato conferma prima che essa abbia sottoposto all'attuale patrocinatore il contenuto del testamento.

d) Non si trascura che – come ha sottolineato il Pretore aggiunto – l'appellante avrebbe potuto eseguire le opportune verifiche rivolgendosi a un legale e sollecitare copia dei testamenti, degli atti di donazione e di anticipo ereditario prima di sottoscrivere l'accordo o, per lo meno, quando ha cominciato a nutrire dubbi. Anche perché la bozza di contratto di divisione le era stata consegnata già nel febbraio del 2009 (doc. E) e la sorella le aveva consigliato più volte di far capo a una consulenza, domandandole finanche esplicitamente se fosse sicura di firmare (interrogatorio di AO 2: verbali, pag. 16 a metà e pag. 17; interrogatorio di AP 1: verbali, pag. 37 a metà, pag. 38 a metà e pag. 39 in alto). Neppure si ignora che, per giurisprudenza, l'errore di diritto è ammesso solo con riserbo e a titolo eccezionale (Schmidlin in: Commentaire romand, op. cit., n. 85 segg. ad art. 23 e 24 CO con rinvii). Nondimeno, come detto, il termine dell'art. 31 CO non decorre in caso di ignoranza colposa. Determinante ai fini del giudizio è che l'attrice ha scoperto l'errore (o l'inganno) che invoca al più presto nel febbraio del 2010 e che, quindi, la comunicazione del 31 dicembre 2010 è intervenuta entro il termine annuo dell'art. 31 CO. Sapere poi se l'errore di diritto di cui l'attrice si duole giustifichi l'invalidazione del contratto di divisione, se l'obbligo d'informazione dei fratelli si estendesse non solo alle circostanze di fatto (liberalità ricevute dal padre), ma anche alle norme di legge applicabili a tali liberalità e se in tale omissione si ravvisino gli estremi del dolo sono questioni che non vanno esaminate in questa sede.

  1. Quanto all'azione di riduzione, l'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce che essa “si prescrive” in un anno dal momento in cui gli ere­di hanno conosciuto la lesione dei loro diritti (il termine asso­luto di dieci anni computati dalla pubblicazione delle dispo­sizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente, non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una perenzione, che il giudice verifica d'ufficio. Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere sono ammissibili azioni anche con richieste non cifrate). Se poi la lesio­ne della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere al momento in cui l'erede scopre di essere stato escluso dalla successione (RtiD I-2007 pag. 756 consid. 4a; v. anche DTF 138 III 358 consid. 5.2). In altre parole, il decorso del termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC presuppone la conoscenza della morte del disponente, del diritto alla legittima e dell'esistenza di una liberalità suscettibile di riduzione lesiva della porzione legittima, fermo restando che per la valutazione di quest'ultimo punto l'erede deve conoscere la consistenza approssimativa del compendio successorio e quello della liberalità (DTF 121 III 249 consid. 2b; Steinauer, op. cit., pag. 431 n. 824a e 824b).

a) Secondo il Pretore aggiunto, come si è visto, l'attrice era a conoscenza di tutti gli elementi necessari per promuovere l'azione di riduzione già all'apertura della successione o, al più tardi, nell'aprile del 2009 e avrebbe potuto esperire tutte le verifiche già allora, sicché non può valersi della propria inattività (sentenza impugnata, consid. 7). L'appellante obietta che la madre ha sostanzialmente rinunciato a ogni diritto nella successione del marito, di modo che essa ha diritto alla quota ereditaria di un terzo e occorre ancora verificare se essa abbia ricevuto almeno un quarto della successione paterna a titolo di porzione legittima. Nell'incertezza, il termine per l'azione di riduzione non è quindi cominciato a decorrere. L'interessata fa valere inoltre che non poteva procurarsi i dati per valutare gli anticipi ereditari, mentre i fratelli avrebbero dovuto informarla spontaneamente. I convenuti obiettano, da parte loro, che le considerazioni sulla quota ereditaria della madre sono irrilevanti.

b) Che l'attrice sapesse della morte del padre è pacifico, né essa poteva ignorare di essere erede legittimaria, aspetto sul quale ha finanche riconosciuto di essersi ragguagliata (interrogatorio del 20 marzo 2013: verbali, pag. 38 a metà). Essa parrebbe sostenere che per il calcolo della sua porzione legi­ttima occorrerebbe fare astrazione della quota della madre, la quale ha sostanzialmente rinunciato ai propri diritti nella successione del marito. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che la pretesa rinuncia della madre è riconducibile se mai al contratto di divisione ereditaria dell'aprile del 2009 e non a una disposizione di ultima volontà del padre o a una di lui liberalità. L'appellante potrà quindi far valere un'eventuale lesione della sua porzione legittima nella successione materna a causa di tale disposizione, sempre che il noto accordo non venga frattanto invalidato in esito alla presente causa. Non si ravvisano pertanto incertezze sui diritti dell'attrice, in termini di quota, che ostassero al decorso dell'art. 533 cpv. 1 CC.

c) Perché cominci a decorrere il termine dell'art. 533 cpv. 1

CC non occorre che l'erede riceva copia del testamento (Steinauer, op. cit., pag. 431 n. 824b e rinvio alla nota 46). In concreto l'appellante sapeva delle liberalità fatte dal padre ai fratelli e non ha mai sostenuto, per ipotesi, di avere creduto che tali cessioni fossero avvenute a titolo oneroso. Al più tardi quando ha letto il testamento del 22 dicembre 2006, inoltre, essa ha appreso del prestito di fr. 200 000.– concesso dal padre al fratello AO 1 e del relativo condono. Prima dell'avvio dell'attuale procedura, di conseguenza, essa ignorava solo le donazioni per complessivi fr. 81 592.– ricevute dalla sorella AO 2, sicché per quanto concerne tali liberalità il termine dell'art. 533 cpv. 1 CC non può essere decorso.

Quanto alle altre tre liberalità oggetto dell'azione di riduzione, neppure l'interessata pretende di non avere avuto conoscenza dei beni che componevano l'eredità o di quelli oggetto delle liberalità paterne. Lamenta che fino al momento in cui i convenuti non hanno prodotto la relativa documentazione in giudizio essa non aveva “sufficienti e attendibili elementi di valutazione”. Ciò non le ha impedito tuttavia di promuovere azione di riduzione né, tanto meno, di procedere a una stima almeno approssimativa del compendio ereditario e del valore degli anticipi ricevuti dai fratelli (petizione, pag. 13). Perché ciò non le sarebbe stato possibile entro l'anno dalla firma del contratto di divisione essa non spiega. Ne segue che, in quanto diretta contro la donazione della particella n. 324 al fratello AO 1, quella della particella n. 1272 alla sorella AO 2 e contro il condono del prestito di fr. 200 000.– sempre al fratello AO 1, al momento in cui è stata intentata l'odierna azione di riduzione il termine annuo era ormai perento.

  1. In ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che la perenzione dell'azione di nullità inerente al contratto di divisione ereditaria per errore o dolo va respinta, onde il rinvio degli atti al primo giudice perché esamini tali questioni, mentre va accertata la perenzione dell'azione di riduzione relativamente

alla donazione della particella n. 324, a quella della particella n. 1272 e al condono del prestito di fr. 200 000.–. Quanto agli oneri del giudizio odierno, lo stato attuale della procedura non permette di definire attendibilmente l'entità delle conclusioni. L'appellante ottiene causa vinta in ogni modo sulla perenzione dell'azione di nullità riguardante il contratto di divisione che, secondo le sue valutazioni, potrebbe consentirle di aumentare la partecipazione nell'eredità paterna di un importo nell'ordine di fr. 1 000 000.– (petizione, pag. 1). Nondimeno l'esito finale della causa rimane incerto ed essa si è vista respingere per perenzione anche l'azione di riduzione formulata in via subordinata per quanto concerne le liberalità più consistenti. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Quanto agli oneri processuali di prima sede, il primo giudice statuirà al riguardo con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC).

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1 e 11).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. L'eccezione di tardività della petizione è respinta.

  2. L'eccezione di irricevibilità delle richieste di accertamento è respinta.

  3. L'eccezione di perenzione dell'azione di nullità relativa al contratto di divisione ereditaria è respinta.

  4. L'eccezione di perenzione dell'azione di riduzione è accolta per quanto riguarda le seguenti liberalità:

– donazione della particella n. 324 RFD di __________ a AO 1;

– donazione della particella n. 1272 RFD di __________ a AO 2;

– condono del prestito di fr. 200 000.– a AO 1.

Per quanto concerne le donazioni di complessivi fr. 81 592.– a AO 2, l'eccezione di perenzione inerente all'azione di riduzione è respinta.

  1. Il giudizio sulle spese della presente decisione è rinviato al pronunciato finale.

Gli atti sono rinviati al primo giudice per il seguito della procedura.

II. Le spese di appello, di complessivi fr. 4000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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