Incarto n. 11.2014.43

Lugano 17 agosto 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2011.49 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 26 settembre 2011 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 9 maggio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 31 marzo 2014 e sull'appello incidentale di AO 1 del 23 giugno 2014 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1946) e AO 1 (1952) si sono sposati a __________ il 31 agosto 1979. Dal matrimonio sono nati R__________ (il 31 dicembre 1980) e D__________ (il 21 gennaio 1983). Già dipendente delle __________ di __________, dal 1° settembre 1997 AP 1 è invalido al 100% e percepisce prestazioni

dal­l'Assicurazione per l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). La moglie ha ripreso nel 2001 un lavoro a tempo parziale per la __________ a __________. I coniugi si sono separati alla fine di giugno del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 2927 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________. Durante la separazione i coniugi hanno raggiunto un accordo stragiudiziale sulla suddivisione dei rispettivi conti bancari in virtù del quale il marito ha versato alla moglie nel giugno del 2011 la somma di fr. 40 000.–.

B. Il 26 settembre 2011 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, rivendicando la metà del valore dell'abitazione coniugale e il versamento di un'imprecisata indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC. Nella sua risposta del 28 novembre 2011 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha contestato la pretesa della moglie sull'immobile di __________, limitandosi a offrire un'indennità di fr. 10 000.– giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. All'udienza del 19 gennaio 2012 il Pretore aggiunto ha accertato la sussistenza del motivo di divorzio, i coniugi vivendo separati da più di due anni, decidendo di continuare la procedura di divorzio su azione di un coniuge (art. 292 cpv. 2 CPC).

C. Le prime arringhe si sono tenute il 29 marzo 2012 e l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è stato chiamato ad allestire una perizia sul valore dell'immobile di __________, è terminata il 14 ottobre 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 gennaio 2014 l'attrice ha precisato in fr. 99 766.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni e in fr. 119 950.– l'indennità adeguata sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC. Nel proprio allegato del medesimo giorno il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.

D. Con sentenza del 31 marzo 2014 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare alla moglie fr. 99 460.– in liquidazione del regime matrimoniale entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza e ha riconosciuto a AO 1 un'indennità adeguata di fr. 50 000.– sulla scorta dell'art. 124 cpv. 1 CC. Le spese processuali di complessivi fr. 7300.– sono state poste per tre decimi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 maggio 2014 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di ridurre a fr. 56 010.– quanto dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni e a fr. 10 000.– l'indennità adeguata dell'art. 124 CC. Nelle sue osservazioni del 24 giugno 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare a fr. 103 260.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni, come pure a fr. 117 253.– l'indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC. AP 1 ha concluso l'8 agosto 2014 per la reiezione dell'appello incidentale.

F. Il 22 marzo 2016 il vicepresidente della Camera ha invitato AO 1 a produrre un'attestazione della Cassa di compensazione AVS relativa all'importo della prevedibile rendita mensile AVS cui essa avrà diritto dopo il pensionamento, così come un'attestazione dell'Istituto di previdenza cui è affiliato il datore di lavoro di lei circa l'importo della prevedibile rendita mensile del “secondo pilastro” cui essa avrà diritto, sempre dopo il pensionamento. Contestualmente la , istituto di previdenza cui è affiliata l', è stata invitata a indicare la prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 dal 31 agosto 1979 (data del matrimonio) all'11 maggio 2014 (passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), come pure a spiegare la relazione tra la cifra di fr. 132 381.40 indicata quale prestazione di libero passaggio il 31 dicembre 2011 e quella di fr. 301 296.– indicata quale avere di vecchiaia su una comunicazione del 15 agosto 2011. Sulla documentazione acquisita le parti hanno avuto modo di esprimersi.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino le pretese pecuniarie avanzate dalla moglie. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisio­ne impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 1° aprile 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 2 aprile 2014, è rimasto sospeso dal 13 aprile al 27 aprile 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il 15 maggio 2014. Introdotto il 9 maggio 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile. L'invito a formulare osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC) essendo stato notificato all'attrice il 22 maggio 2014, anche l'appello incidentale inoltrato il 23 giugno 2014, ultimo giorno utile (art. 142 cpv. 3 CPC), è ricevibile.

  1. Litigiosi sono, come davanti al Pretore aggiunto, la liquidazione del regime dei beni e l'adeguata indennità dovuta alla moglie in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 CC. Il principio del divorzio è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Entrambi i coniugi avendo appellato i medesimi dispositivi della decisione impugnata, si giustifica in questa sede di trattare congiuntamente i due rimedi giuridici.

I. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. Premesso che lo scioglimento della partecipazione agli acquisti risale al 26 settembre 2011 (art. 204 cpv. 2 CC), il Pretore aggiunto ha accertato che la particella n. 2927 RFD di __________ è stata acquistata dal marito nel 1985 per fr. 350 000.–, finanziati con un mutuo ipotecario di fr. 250 000.– e con beni propri per fr. 80 000.– provenienti da una donazione di parenti. Circa i restanti fr. 20 000.–, egli li ha ascritti ad acquisti del marito, l'istruttoria non avendo permesso di chiarirne la provenienza né avendo confermato che – come asseriva la moglie – il finanziamento fosse avvenuto con ulteriori acquisti del marito per fr. 10 000.– destinati all'allestimento delle cartelle ipotecarie, al pagamento di varie tasse di allacciamento, di contributi vari e dei costi del geo­metra. Nelle condizioni descritte il Pretore aggiunto ha attribuito così l'immobile ai beni propri di AP 1.

Posto ciò, il primo giudice ha appurato che il marito ha ammortato il debito ipotecario con acquisti per fr. 92 500.– e che il 30 settembre 2011 il carico ipotecario ammontava ancora a complessivi fr. 157 500.–. Su tale base egli ha calcolato, fondandosi sul valore immobiliare aggiornato stimato dal perito in fr. 499 000.–, un plusvalore di fr. 149 000.–. Sottratto dal prezzo di acquisto il valore residuo dell'ipoteca, egli ha ritenuto che dei fr. 192 500.–, fr. 112 500.– (corrispondenti al 58%) sono acquisti e fr. 80 000.– (pari al 42%) beni propri. Applicate le medesime proporzioni

al plusvalore, egli ha determinato i beni propri in fr. 142 580.–

(fr. 80 000.– + fr. 62 580.–) e l'entità degli acquisti in fr. 198 920.–

(fr. 112 500.– + fr. 86 420.–), onde una partecipazione della moglie all'aumento di fr. 99 460.–. Il Pretore aggiunto non ha considerato invece le spese di manutenzione sopportate dal marito dopo la separazione, reputandole non dimostrate, la stima peritale di fr. 6000.– per la casa e di fr. 7000.– per il giardino “essendo puramente teorica”.

  1. L'appellante principale sostiene anzitutto di avere profuso nell'acquisto dell'immobile beni propri per fr. 100 000.– e non solo per fr. 80 000.–. Afferma che la documentazione bancaria da lui prodotta dimostra come tale somma sia stata addebitata a un suo conto, ciò che la moglie ha contestato solo nel memoriale conclusivo. A suo parere, quindi, sulla base del medesimo calcolo eseguito dal primo giudice l'aumento da suddividere non eccede fr. 164 020.–. Per di più, egli soggiunge, dopo la separazione egli ha provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria dello stabile, oltre che a versare gli interessi ipotecari e gli ammortamenti. Ciò è stato accertato anche dal perito, per il quale l'immobile “appare in ottime condizioni” e denota una “manutenzione regolare e accurataˮ, tanto da stimare i costi della stessa in fr. 13 000.– annui. L'interessato ricorda inoltre che la perizia era stata chiesta proprio per dimostrare i costi annui di manutenzione, per i lavori svolti personalmente egli non essendo in grado di produrre giustificativi. E siccome l'attrice ha beneficiato direttamente della manutenzione dello stabile, gli acquisti della medesima vanno ridotti di fr. 52 000.–, importo corrispondente ai costi da lui sopportati tra il giugno del 2009 e il giugno del 2013, momento in cui è stata esperita la perizia. In definitiva alla moglie vanno riconosciuti, egli adduce, non più di fr. 56 010.–.

  2. I principi che disciplinano la liquidazione del regime ordinario dei beni sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo basti rammentare che fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Nella fattispecie spettava dunque a AP 1 dimostrare di avere profuso beni propri nella compravendita del fondo. La prova dell'appartenenza di un bene a una massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario), purché si tratti di una prova piena (Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 22 ad art. 200). Presunzioni di fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 7a con riferimento ad Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 39 ad art. 200 CC). In caso di investimento va dimostrato così il flusso concreto dei pagamenti e non solo la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2).

a) Circa l'appartenenza ai suoi beni propri di fr. 20 000.– investiti nell'abitazione coniugale, l'interessato si limita a riaffermare che un ordine di pagamento del 26 febbraio 1985 dimostra come fr. 100 000.– siano stati addebitati a un suo conto. Il che è vero (doc. 3). Tale ordine di pagamento però dimostra unicamente che il titolare del conto ha autorizzato la propria banca a bonificare da un suo conto fr. 100 000.– in favore dei venditori. Salvo fr. 80 000.– ricevuti in donazione da __________ ed __________ (doc. 2), tutto si ignora sull'origine dei fondi restanti. Né vi sono riscontri concreti sulla consistenza del conto in questione, sul quale – come rileva il Pretore sen­za essere contraddetto dall'appellante – potevano confluire anche redditi da attività lucrativa.

Per di più, contrariamente all'opinione dell'appellante, già nel memoriale presentato alle prime arringhe la moglie muoveva dubbi sul fatto che per l'acquisto dell'immobile fossero stati impiegati fr. 100 000.– di beni propri, allegando che “per comprare la casa sono stati immessi acquisti (nel 1985) per pagare il trapasso (2% di fr. 350 000.–, fr. 20 000.–: cfr. doc. 3)”. Formulata all'inizio del dibattimento, la contestazione era ammissibile (art. 228 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CPC). Inoltre, contestando la qualifica di beni propri, l'attrice si esprimeva su una questione di diritto che il giudice avrebbe dovuto dirimere d'ufficio (art. 57 CPC) e non costituiva un'ammissione nel senso dell'art. 150 cpv. 1 CPC (Hasenböhler in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuen­­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 150 CPC). In simili circostanze il convenuto non poteva disconoscere che, per la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, incombeva a lui dimostrare la provenienza dei beni confluiti sui conti (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.99 del 5 marzo 2015, consid. 6d). Su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

b) Quanto ai costi di manutenzione ordinaria, fino allo scioglimento del regime dei beni le prestazioni lavorative di un coniuge che hanno contribuito al miglioramento o alla conservazione di un bene proprio e hanno generato un plusvalore possono – alla stessa stregua di quelle in denaro – giustificare un compenso corrispondente tra gli acquisti di quel coniuge e la massa cui il bene appartiene (art. 209 cpv. 3 CC; DTF 123 III 156 consid. 6a con riferimenti; Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivil­ge­setzbuches, 5ª edizione, pag. 297 n. 14.12; Stei­nauer, op. cit., n. 19 ad art. 209; I CCA, sentenza inc. 11.2002.113 del 12 agosto 2004, consid. 4c). Nella fattispecie l'eventuale credito del marito per prestazioni svolte su un suo bene proprio fino al 26 settembre 2011 andava ascritto perciò agli acquisti di lui (art. 197 cpv. 1 CC). Tale massa avrebbe avuto diritto di conseguenza a un compenso proporzionale (art. 209 cpv. 3 CC) o – quanto meno – nominale, trattandosi di semplici lavori di manutenzione (Deschenaux/Steinauer/ Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 548 n. 1168 con rinvio alla nota 21 in fine). Ciò avrebbe alimentato per finire il suo conto acquisti, il quale influenzando l'entità dell'aumento (art. 210 cpv. 1 CC) avrebbe fatto lievitare la spettanza della moglie (art. 215 CC). Eventuali spese sopportate per la manutenzione ordinaria non giovano dunque all'appellante.

Dopo lo scioglimento del regime dei beni, per contro, non si creano più attivi né si registrano altri passivi sul conto degli acquisti (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, op. cit., pag. 532 n. 1133), sicché poco importa quel che accade in seguito (cfr. DTF 138 III 199 consid. 4.3.2, 137 III 339 consid. 2.1.2 con riferimenti). Salvo debiti contratti tra lo scioglimento e la liquidazione del regime dei beni per migliorare o conservare il valore di acquisti, la composizione di questi ultimi è definitivamente fissata al momento dello scioglimento del regime (sentenze del Tribunale federale 5C.229/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 3.1.1 in: FamPra.ch 2013 pag. 652 e 5C.3/2004 del 14 aprile 2004 consid. 5.4.2, in: FamPra.ch 2005 pag. 121 seg.). Al riguardo l'art. 209 CC non è dunque applicabile (Stettler/Waelti, Droit civil: Le régime matrimonial, 2ª edizione, pag. 198 n. 367 con rinvio alla nota n. 684). La prestazione in denaro o lavorativa in favore di un bene proprio, per altro pacificamente a carico dell'appellante, non è più di rilievo per la liquidazione del regime dei beni. Né dalla perizia si evince quale sia l'incidenza dei costi di manutenzione ordinaria sul valore venale del fondo, di modo che non si può dire che l'attrice ne abbia “beneficiato direttamente”. Sotto questo profilo l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. Nell'appello incidentale AO 1 contesta il prezzo d'acquisto della casa a __________, il Pretore aggiunto avendo omesso di considerare a suo avviso le spese connesse all'operazione immobiliare, come quelle per la costituzione delle cartelle ipotecarie gravanti il fondo e poste a carico del compratore. Essa adduce che sulla base della tariffa notarile in vigore al momento della compravendita il prezzo d'acquisto dev'essere fissato in fr. 359 600.–. Gli acquisti profusi nel bene proprio del marito passerebbero perciò a fr. 122 100.– e la sua spettanza, considerata la partecipazione proporzionale al plusvalore, a fr. 103 260.–.

a) Davanti al Pretore l'attrice aveva preteso in liquidazione del regime dei beni il versamento di fr. 99 766.– (memoriale conclusivo del 31 gennaio 2014). La richiesta di giudizio formulata in appello per ottenere l'aumento della liquidazione da fr. 99 460.– a fr. 103 260.– si rivela quindi irricevibile. Né l'interessata sostiene, per ipotesi, che la pretesa avanzata per la prima volta in questa sede si riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore pur con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). In simili condizioni la pretesa dell'appellante incidentale si limita per finire a fr. 306.–

(fr. 99 766.– ./. fr. 99 460.–).

b) Posto ciò, qualora una massa patrimoniale abbia contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne sia derivato un plusvalore, tale massa ha diritto a un compenso proporzionale al contributo prestato (art. 209 cpv. 3 CC). Trattandosi dell'acquisto di un immobile, in particolare, il contributo comprende tutti i costi connessi al conseguimento della proprietà del bene, ovvero il prezzo d'acquisto, le spese notarili e le tasse d'iscrizione nel registro fondiario (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 15 ad art. 209 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 206 CC; Steinauer , op. cit., n. 10 ad art. 209 CC).

c) Nella fattispecie si desume dagli atti che il prezzo d'acquisto del fondo, di fr. 350 000.–, è stato soluto mediante pagamento in contanti di fr. 90 000.– e mediante assunzione del debito ipotecario per fr. 260 000.– per il resto. AP 1 si è impegnato altresì a rimborsare ai venditori le spese di costituzione delle cartelle ipotecarie, assumendo anche i costi dell'atto notarile e ogni altra spesa connessa (doc. 4). È vero che non risulta alcuna prova circa il pagamento delle spese notarili assunte né di quelle di trapasso nel registro fondiario. Resta il fatto che di fronte a una chiara allegazione (memoriale delle prime arringhe del 28 marzo 2012, pag. 2 punto 3), il convenuto non ha negato di avere fatto fronte a tali oneri. Ora, la sola tassa d'iscrizione del trapasso dell'immobile nel registro fondiario ammontava all'11‰ del valore di alienazione (fr. 3850.–). Se si considera che – come detto – il marito non ha dimostrato un investimento di beni propri superiore a fr. 80 000.– (sopra consid. 5a), l'aumento degli acquisti che hanno contributo alla compravendita dell'immobile si ripercuote sul plusvalore e, dunque, sulla partecipazione della moglie all'aumento. Limitata a fr. 306.–, la pretesa si rivela perciò fondata.

II. Sull'indennità adeguata dell'art. 124 CC

  1. Il Pretore aggiunto, constatato che per quanto riguardava il marito, invalido al 100% dal 1° settembre 1997, era sopraggiunto un caso di previdenza, ha riconosciuto alla moglie un'indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Egli ha accertato che a quel momento il marito aveva una prestazione di libero passaggio acquisita in costanza di matrimonio di fr. 86 626.–, passata a fr. 132 381.40 al raggiungimento dell'età pensionabile (dicembre del 2011) e a fr. 135 359.15 alla pronuncia del divorzio (31 marzo 2014). Quanto alla moglie, il primo giudice ha constatato una prestazione d'uscita al momento del divorzio di fr. 66 789.75. Ne ha dedotto che, “ipotizzando una divisione a metà”, alla moglie spetterebbe un indennizzo di fr. 68 569.40.

Relativamente alla situazione del convenuto una volta tacitata la moglie in liquidazione del regime dei beni, il primo giudice ha accertato che AP 1, salvo l'immobile di __________, non disporrà di altra sostanza e che le sue entrate si attesteranno in fr. 4050.– mensili complessivi (rendita AVS fr. 2320.– mensili, rendita LPP fr. 1721.95). L'attrice, dal canto suo, consegue un reddito di fr. 3207.25 mensili e disporrà di sostanza per fr. 139 460.– (fr. 40 000.– già ricevuti e fr. 99 460.– in liquidazione del regime dei beni). Per il Pretore aggiunto, il fatto che nessun coniuge abbia chiesto un contributo di mantenimento rende così presumibile che “i loro fabbisogni siano e saranno coperti grazie ai loro redditi”. Tenuto conto del lungo matrimonio e considerato che dal 1997 (invalidità del marito) al 2001 (ripresa dell'attività lucrativa della moglie) l'attrice ha già beneficiato dell'avere previdenziale accumulato dal marito “in quanto in tale periodo è stato unica­mente il convenuto a contribuire finanziariamente al mantenimento della famiglia”, egli ha stabilito l'indennità “consona e adeguata ai bisogni concreti della convenuta” in fr. 50 000.–.

  1. Riassunta la situazione finanziaria della moglie, l'appellante principale fa valere che dal 1° settembre 1997 al giugno del 2009 costei ha beneficiato “della rendita LPP che il marito percepiva” e che fino all'inizio dell'attività lavorativa (…), nel 2001, il di lei sostentamento è avvenuto esclusivamente con tali entrate”. Egli sostiene dipoi che i risparmi accumulati dai coniugi e già divisi (fr. 80 000.–) sono stati alimentati in larga misura dalla sua rendita LPP. Per l'appellante, quindi, un'indennità di fr. 10 000.– appare più che equa, anche perché egli non sarebbe in grado di far fronte a un importo più elevato senza cadere nell'indigenza.

a) I criteri per definire un'indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il giudice determina l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art. 122 CC che prevede di suddividere a metà la prestazione d'uscita maturata dal coniuge debitore. Ai fini dell'art. 124 cpv. 1 CC, tuttavia, non basta ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la prestazione d'uscita ove non fosse intervenuto l'evento previden­ziale, prima tappa del ragionamento. Occorre tenere conto anche della concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio, seconda tappa del ragionamento (DTF 133 III 404 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016, consid. 6.2.2.2; I CCA sentenza inc. 11.2013.47 del 16 giugno 2015, consid. 5 con riferimenti). E in tale ambito occorre tenere calcolo altresì del­l'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto la norma si riferisca unicamente al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (DTF 137 III 52 consid. 3.1).

b) Per quel che riguarda la prima tappa del ragionamento testé citato, il primo giudice si è fondato su un'attestazione rilasciata il 19 dicembre 2012 dalla __________, dalla quale si evince una prestazione di libero passaggio, il 31 dicembre 2011, di fr. 132 381.40 (fr. 86 626.– accumulati fino al momento dell'invalidità, oltre agli interessi remuneratori: “richiamo III compl.”), alla quale ha aggiunto ulteriori interessi fino alla data della sentenza di divorzio. AO 1 sostiene invece che fa stato l'importo di fr. 301 296.–, come risulta da un conteggio che __________ ha trasmesso il 15 agosto 2011 al proprio assicurato (“richiamo III”). Invitata a spiegare tale dato, la compagnia di assicurazione ha definito simile importo come “il totale che era esigibile al momento del pensionamento, se non fosse stata scelta da parte dell'assicurato una rendita annua”, precisando che per quanto riguarda la prestazione di libero passaggio di fr. 132 381.40 il 31 dicembre 2011, fr. 86 626.– equivalgono “al capitale compresi gli interessi di fr. 45 755.40, a partire dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 2011, esclusa la parte di risparmio” (lettera del 29 marzo 2016, acquisita in appello).

c) Tenuto conto che il caso di previdenza dovuto all'invalidità si è definitivamente realizzato al momento del pensionamento di AP 1, da allora non è più possibile calcolare una prestazione d'uscita, tant'è che l'avere di vecchiaia è convertito in rendita. In tal caso l'ipotetica prestazione da suddividere con la moglie non può ritenersi consistere unicamente in fr. 132 381.40, giacché quel dato non considera gli accrediti annui di vecchiaia versati dal 1° settembre 1997 al 31 dicem­bre 2011. In effetti, nel menzionare che simile importo non considera la “parte risparmio” (sulla nozione: art. 15 cpv. 2 LFLP), l'istituto di previdenza ha indicato che il piano previdenziale conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi per cui, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua a essere alimentato mediante accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. In tal modo l'invalido può disporre, in caso di pensionamento, di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo che percepisce il medesimo salario assicurato (cfr. per la previdenza obbligatoria l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 cpv. 1 OPP 2). L'ipotetica prestazione da suddividere è pertanto di fr. 301 296.–.

d) Quanto a AO 1, durante il matrimonio essa ha maturato una prestazione di libero passaggio di fr. 66 789.75 (doc. O). Ora, dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra i due crediti (art. 122 cpv. 2 CC), di modo che la moglie avrebbe diritto in concreto a fr. 150 648.–, mentre il marito a fr. 33 394.85. Ne deriva un conguaglio di fr. 117 253.15 in favore della moglie.

e) In merito ai concreti bisogni previdenziali delle parti, il Pretore aggiunto nulla ha accertato, salvo supporre che “i fabbisogni rispettivi siano e saranno coperti grazie ai loro redditi, anche se la moglie, dopo il suo pensionamento, subirà una sensibile riduzione delle sue entrate a causa del fatto che non ha potuto costituirsi un grosso capitale di previdenza professionale”. Ora, dagli atti e dalla documentazione acquisita in questa sede si evince che AP 1 percepisce una rendita AVS massima di attuali fr. 2350.– mensili e una rendita LPP di fr. 1721.– mensili, per complessivi fr. 4071.– mensili. Il suo fabbisogno minimo può essere definito in fr. 2910.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo [comprese elettricità e acqua potabile] fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 580.– [anche se al tasso ipotecario del 4.4%: doc. 7], manutenzione dell'immobile fr. 200.– stimati, assicurazione dello stabile fr. 61.– [doc. 11], premio della cassa malati fr. 500.– stimati, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 31.60 [come la moglie], tributi vari fr. 35.80 [doc.10], imposte fr. 300.– [richiamo II]), onde un margine disponibile di fr. 1161.– mensili. Egli possiede inoltre l'immobile di __________ e risultava possedere, nel 2011, sostanza liquida per complessivi fr. 92 517.– (dichiarazione fiscale richiamata). In esito alla liquidazione del regime dei beni la moglie vanta inoltre una pretesa di fr. 99 766.–.

Relativamente a AO 1, il 28 giugno 2016 essa ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento e percepisce una rendita AVS di fr. 1955.– mensili, come pure una rendita LPP di fr. 426.– mensili, per complessivi fr. 2381.– mensili (documentazione acquisita in appello). Il fabbisogno minimo di lei può essere determinato in fr. 2835.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo [già compresa la quota __________] fr. 1200.–, pigione [compreso il conguaglio delle spese accessorie] fr. 1355.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.60, premio della malati fr. 232.45, imposte fr. 20.–). L'attrice registra perciò un ammanco di fr. 454.– mensili. Tenuto conto che essa ha già ricevuto fr. 40 000.– in “liquidazione dei conti bancari” e otterrà altri fr. 99 766.– in liquidazione del regime dei beni, dal capitale di fr. 139 766.– essa potrà ricavare, su un arco di tempo valutabile attorno a 25 anni (aspettativa statistica di vita pari a 26.06: Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 6ª edizione, pag. 429, tavola Z3), ulteriori fr. 445.– mensili. Con entrate di complessivi fr. 2826.– mensili, essa si ritrova così con un lieve disavanzo.

f) Alla luce di quanto precede, rispetto al marito le esigenze previdenziali della moglie denotano una lacuna. La situazione economica di lei, poi, non appare migliore rispetto a quella del convenuto, la sua sostanza liquida, destinata a esaurirsi, essendo inferiore a quella immobiliare di lui (fr. 499 000.–). Tutto ponderato, quindi, non si intravedono ragioni per commisurare l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC scostandosi della divisione a metà delle prestazioni d'uscita. Né appare influire la circostanza che tra il 1997 e il 2001 la moglie ha beneficiato del­l'avere di previdenza accumulato dal marito, i coniugi avendo vissuto unicamente con le rendite percepite da quest'ultimo. Sulla questione di sapere se ciò giustifichi una riduzione della prestazione d'uscita la dottrina è invero divisa e il Tribunale federale ha lasciato il problema irrisolto (posizioni riassunte nella sentenza 5A_536/2013 del 19 marzo 2014). Sta di fatto che, anche per l'autore che preconizza una riduzione dell'avere di previdenza causato dal versamento di rendite invalidità (Geiser, Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls in: FamPra.ch 2002 pag. 97 a metà), tale metodo non appare appropriato (Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier in: Le droit du divorce, Zurigo 2008, pag. 64). Nella fattispecie si giustificherebbe dunque di riconoscere alla moglie, in linea di principio, un'indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC di fr. 117 253.15.

g) Per quel che riguarda la possibilità di finanziare tale indennizzo, l'appellante lamenta difficoltà nel reperire una somma di oltre fr. 10 000.–. E che dopo il versamento alla moglie di fr. 99 766.– l'interessato disponga di ancora di liquidità sufficiente è escluso. Egli potrebbe realizzare il proprio immobile, ma per tacere del fatto che l'alienazione richiederebbe tempo, ciò lo priverebbe di un alloggio a condizioni favorevoli. Quanto all'alternativa di un pagamento rateale, la soluzione appare impraticabile già per il fatto che ciò vale solo ove il debitore possa fruire dell'intero capitale (DTF 131 III 5 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 7h). Nelle circostanze illustrate non rimane che far capo alla possibilità – sussidiaria – di fissare una rendita (Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124 CC). A tal fine bisogna dipartirsi dall'ammontare dell'indennità adeguata (nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo il coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 70 anni (esempio di calcolo in: Baumann/Lauter­burg, FamKom Scheidung, 2ª edizione, n. 77 ad art. 124 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.8 del 17 novembre 2014, consid. 7h). Dipartendosi da un capitale di fr. 117 253.–, suddiviso per il coefficiente 12.89 (Stauffer/Schae­t­zle, Tables de capitalisation, 6ª edizione, tavola M1x), si ottiene una rendita annua di fr. 9096.45, pari a fr. 758.– mensili.

Se non che, con un tale importo la moglie beneficerebbe per finire di un margine di fr. 749.– mensili, mentre quello del marito si ridurrebbe a fr. 403.– mensili. Ciò per finire appare iniquo. Tutto ponderato, fissando una rendita di fr. 585.– mensili, corrispondenti a un'adeguata indennità di circa fr. 90 000.–, entrambi i coniugi beneficiano di un identico margine disponibile, il che appare molto più equo. Di per sé, inoltre, la rendita andrebbe ancorata all'indice nazionale dei prezzi al consumo. I redditi di AP 1 tuttavia non sono – né saranno – necessariamente adeguati al rincaro. Si giustifica così di prevedere un adeguamento limitato alla misura in cui anche i redditi di lui seguiranno l'evoluzione dei prezzi al consumo. L'appello incidentale merita accoglimento entro tali limiti.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la soccom­benza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle dell'appello

incidentale vanno invece suddivise (art. 106 cpv. 2 CPC), AO 1 ottenendo causa parzialmente vinta sulla liquidazione del regime dei beni e sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC. Valutato il suo grado di soccombenza, si giustifica così di porre a carico di lei tre settimi delle spese e il resto a carico della controparte, con obbligo di versare all'appellante incidentale un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

L'esito del giudizio odierno si riflette sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della sentenza impugnata. Considerate le rispettive domande davanti al Pretore, l'attrice esce vittoriosa per sei settimi, di modo che si giustifica di porre le spese in tale proporzione a carico del convenuto. Quanto all'indennità per ripetibili, il Pretore ha fissato quella piena in circa fr. 14 300.–, riducendola poi a fr. 10 000.– per tenere conto del grado di soccombenza del convenuto. In realtà l'attrice avrebbe dovuto ricevere dal convenuto sette decimi dell'indennità (fr. 10 010.–), ma nel contempo versare a quest'ultimo tre decimi della stessa (fr. 4290.–) onde ripetibili in favore di lei di fr. 5720.– per compensazione (analoghi esempi di calcolo in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 16 n. 35; Schmid in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 4 ad art. 106; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 106; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 280, n. 10.38; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ª edizione, pag. 162 n. 654). Tenuto calcolo del grado di soccombenza fissato in esito alla presente decisione, l'indennità in favore dell'attrice ammonta così a fr. 10 000.–, arrotondati.

  1. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è respinto.

II. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

III. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. In liquidazione del regime dei beni AP 1 è tenuto a versare a AO 1 la somma di fr. 99 766.– entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

  2. AP 1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di equa indennità adeguata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, una rendita vitalizia di fr. 585.– mensili. L'ammontare della rendita è ancorato al rincaro nella stessa misura in cui risulteranno adeguate al rincaro le rendite AVS e LPP percepite dal debitore.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 7300.– sono poste per un settimo carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

IV Le spese di tale appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste per tre settimi a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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