Incarto n. 11.2014.25

Lugano 3 giugno 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2006.51 (responsabilità degli organi di tutela) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 19 dicembre 2006 da

AO 1 (rappresentata dall'assistente __________ e patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 2 AP 3 e AP 1 († 2014), già in alla quale sono subentrati in qualità di eredi gli stessi AP 2 e AP 3 (patrocinati dall'avv. PA 1)

avv. __________

(patrocinato dall'avv. __________)


(† 2011), già in

cui sono subentrati in qualità di eredi



e



(patrocinato dall'avv. __________)


(† 2007), già in

cui sono subentrati in qualità di eredi



__________, e


(rappresentati dallo stesso __________),

giudicando sull'appello del 21 marzo 2014 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 febbraio 2014;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 27 ottobre 1980 la Delegazione tutoria di , viste le difficoltà incontrate da AO 1 (1948), vedova, nell'occuparsi dei figli F (1978), bisognosa di cure speciali, e G__________ (1980), ha istituito una curatela educativa in favore dei minori, nominando R__________ quale curatore educativo e specificando i suoi compiti come segue:

  1. La madre chiederà l'esplicito consenso del curatore per compiere atti che vadano oltre la normale cura dei figli e l'amministrazione dell'economia domestica, segnatamente:

a) per collocare i figli presso terze persone o istituti per un periodo superiore ai 3 giorni;

b) per effettuare operazioni bancarie con l'avvertenza che capitali spettanti ai figli dovranno essere depositati presso la __________ e potranno essere usati solo con il consenso del curatore al quale è data competenza di effettuare operazioni in nome dei curatelati;

c) per vendere o dare in consegna beni mobili o immobili;

d) per accettare la liquidazione di polizze di assicurazione o di casse pensioni;

e) per presentare domande di prestazioni sociali, assistenziali e analoghe.

B. Il 20 gennaio 1984 R__________ ha segnalato alla Delegazione tutoria che AO 1 aveva sottoscritto un'istanza per il rilascio di una cartella ipotecaria in garanzia di un mutuo concesso al di lei fratello. Esaminato il caso, il 5 giugno 1984 la Delegazione tutoria ha così deciso:

  1. Alla signora AO 1, vedova , è designato un assistente nella persona dell'arch. R in __________.

All'assistente designato sono devolute le competenze di cui all'art. 395 CC. La capacità civile di disporre della signora AO 1 è limitata di conseguenza.

  1. La competenza dell'assistente è estesa pure alle operazioni effettuate dalla signora AO 1, senza il suo consenso, e precedenti alla presente decisione.

  2. Si prescinde, per il momento, dalla pubblicazione del provvedimento.

R__________ ha comunicato il 4 settembre 2001 all'autorità tutoria di rinunciare all'incarico, i rapporti fra lui e la famiglia della pupilla essendosi deteriorati. Con decisione del 1° ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ lo ha così esonerato dall'ufficio con effetto dal 15 ottobre 2001 e ha designato __________ quale nuovo assistente, cui ha conferito “tutte le competenze dell'art. 395 CC”.

C. Il 14 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale __________ ha approvato “con riserva” il rendiconto finale consegnato da R__________, che dal 1984 non aveva mai presentato né rendiconti né rapporti morali scritti, accertando una sostanza netta attiva il 30 settembre 2001 di fr. 37 448.90. Adita da G__________, con decisione del 23 dicembre 2003 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha nondimeno annullato tale risoluzione, ordinando alla Commissione tutoria regionale di statuire nuovamente entro il 31 marzo 2004 “dopo aver fatto ricorso a una persona esperta in materia contabile”. Preso atto di un referto allestito il 22 aprile 2004 dal fiduciario commercialista S__________, con decisione del 29 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale __________ ha respinto l'approvazione del rendiconto finale, chiedendo all'assistente ulteriori spiegazioni e documenti. Preso atto delle osservazioni di R__________, l'11 ottobre 2014 la Commissione tutoria regionale ha poi approvato il rendiconto finale 1984–2001 “con le riserve esposte nei considerandi e in particolare relative alle gestioni degli anni 1986, 1987, 1990 e alla pigione stabilita per l'abitazione”. Il 21 dicembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto un ricorso inoltrato da R__________ contro tale risoluzione.

D. Il 19 dicembre 2006 AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Rivera AP 1, AP 2 e AP 3 (eredi fu R__________, deceduto nel febbraio del 2005), __________ D__________ (presidente della Delegazione tutoria dal __________ al __________ e della Commissione tutoria regionale __________ in seguito), S__________ R__________ (membro della Delegazione tutoria di __________ dal __________ al ), A (mem­bro dal __________ al ) ed E R__________ (membro dal __________ al __________) per ottenere da AP 1, AP 2 e AP 3 fr. 226 642.– a titolo di risarcimento danni e, nella misura in cui tale importo dovesse restare scoperto, la differenza da parte degli altri convenuti. Lo stesso giorno l'attrice ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, che il Pretore ha respinto con decreto del 21 dicembre 2006.

E. Nella loro risposta del 19 aprile 2007 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere la peti­zione, chiedendo finanche di dichiarare l'azione temeraria. Analoga conclusione hanno formulato nei loro memoriali del 2 maggio 2007 __________ D__________, S__________ R__________, A__________ ed E__________ R__________. AO 1 ha replicato l'8 giugno 2007, ribadendo le proprie richieste. Con duplica del 4 luglio 2007 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno confermato il loro punto di vista. In un allegato del 16 luglio 2007 __________ D__________ ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa, postulando una volta ancora il rigetto dell'azione. E__________ R__________ è deceduto il 19 agosto 2007 e nella lite gli sono subentrati gli eredi M__________, F__________, C__________ e D__________. Il 7 gennaio 2008 A__________ ha duplicato a sua volta, facendo valere anch'egli l'intervenuta prescrizione e contestando la propria legittimazione passiva. L'11 gennaio 2008 l'attrice ha chiesto di estromettere tale atto dal carteggio in quanto tardivo.

F. All'udienza preliminare del 15 febbraio 2008 tutti i convenuti hanno sollevato l'eccezione di prescrizione, che l'attrice ha contestato, così come ha avversato la carenza di legittimazione passiva opposta da A__________. Con decreto del 30 marzo 2009 il Pretore ha respinto l'eccezione dell'attrice inerente alla tardività della duplica presentata da A__________, ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto sollevata all'udienza preliminare da AP 1, AP 2 e AP 3, S__________ R__________ e M__________, F__________, C__________ e D__________, ha respinto la medesima eccezione in quanto fatta valere da __________ D__________ e A__________, così come la carenza di legittimazione passiva sollevata da quest'ultimo.

G. Quello stesso 30 marzo 2009 è iniziata l'istruttoria, nell'ambito della quale il perito fiscale __________ F__________ ha rilasciato il 28 dicembre 2011 un referto, delucidato il 27 novembre 2012. S__________ R__________ è deceduto il 23 dicembre 2011 e in causa gli sono subentrati N__________, R__________ e I__________ R__________. L'istruttoria è stata chiusa il 30 novembre 2012. Nel suo memoriale conclusivo del­l'11 marzo 2013 l'attrice ha confermato le proprie domande, riducendo nondimeno la pretesa a fr. 174 293.96. Nelle loro conclusioni del 16 aprile 2013 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno nuovamente chiesto di respingere la petizione e di dichiarare la causa temeraria. Nel proprio memoriale del 18 aprile 2013 __________ D__________ ha postulato una volta di più il rigetto della petizione. Al dibattimento finale AO 1 non è comparsa. AP 1, AP 2, AP 3 e __________ D__________ hanno riaffermato il loro punto di vista, mentre R__________, I__________ e D__________ R__________ sono rimasti silenti.

H. Statuendo il 20 febbraio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione in quanto proposta contro AP 1AP 2 e AP 3, condannando questi ultimi a rifondere solidalmente a AO 1 fr. 127 882.–, mentre ha respinto la petizione in quanto proposta contro __________ D__________, N__________, R__________ R__________, I__________ R__________, A__________, M__________, F__________ R__________, C__________ R__________ e D__________ R__________. La tassa di giustizia di fr. 5200.– e le spese di fr. 5361.60 sono state poste per fr. 7393.10 solidalmente a carico di AP 1, AP 2 e AP 3 e per fr. 3168.50 a carico di AO 1, alla quale i primi sono stati tenuti a rifondere, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 000.– per ripetibili, mentre l'attrice è stata obbligata a versare a __________ D__________ e A__________ fr. 7000.– ciascuno per ripetibili.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2i e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 21 marzo 2014 nel quale chiedono che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta anche nei loro confronti. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello. N__________ R__________, R__________ R__________, I__________ R__________, __________ D__________, A__________, M__________, F__________ R__________, C__________ R__________ e D__________ R__________ non sono stati invitati a presentare osservazioni. AP 1 è deceduta l'11 dicembre 2014, lasciando quali eredi i figli AP 2 e AP 3.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è pacificamente dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 174 293.96 (sentenza impugnata, pag. 31 consid. 8a con rinvio alla pag. 11 consid. L). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dei convenuti il 21 febbraio 2014. Introdotto il 21 marzo 2014, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

  1. Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la novella del Codice civile sulla “protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione”, che ha sostanzialmente modificato – fra l'altro – le nor­me sulla responsabilità degli organi di tutela, prevedendo la responsabilità oggettiva diretta del Cantone e nuove regole sulla prescrizione (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6394). In materia di responsabilità il diritto transitorio rimane disciplinato dall'art. 1 tit. fin. CC, sicché qualora un evento dannoso si sia concluso prima del 31 dicembre 2012, l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili è tuttora disciplinata dagli art. 426 segg. e 454 seg. vCC per quanto concerne la prescrizione, indipendentemente dal momento in cui la pretesa è fatta valere (Reusser in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 31 ad art. 14c tit. fin.). Premesso ciò, secondo l'art. 430 cpv. 1 vCC l'azione di responsabilità contro il tutore, i membri delle autorità di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone era di competenza del giudice civile. E gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti il diritto di famiglia – compreso il diritto di tutela (o della protezione dell'adulto, secondo la terminologia in vigore dal 1° gennaio 2013) – rientrano nella competenza per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

  2. Nella fattispecie il Pretore ha respinto la petizione in quanto proposta contro __________ D__________, N__________ R__________, R__________ R__________ e I__________ R__________ (eredi fu S__________ R__________), A__________ e M__________, F__________ R__________, C__________ R__________ e D__________ R__________ (eredi fu E__________ R__________), convenuti quali membri della Delegazione tutoria di __________, rispettivamente della Commissione tutoria regionale __________ dopo il 1° gennaio 2011. Ora, i convenuti in una causa di risarcimento danni non formano un litisconsorzio necessario neppure ove siano debitori solidali (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 70). Ciascun litisconsorte può condurre quindi la propria causa indipendentemente dagli altri (art. 71 cpv. 3 CPC). L'attrice non avendo impugnato la sentenza del Pretore, nei suoi confronti tale decisione è quindi passata in giudicato. I dispositivi n. 3 e 4.2 della sentenza di primo grado hanno assunto pertanto carattere definitivo.

  3. Nella propria sentenza il Pretore, qualificata la misura tutelare decisa dalla Delegazione tutoria il 5 giugno 1984 come assistenza cooperante, ha ritenuto che le attribuzioni di R__________ fossero limitate ai casi enunciati dall'art. 395 cpv. 1 vCC. Nonostante ciò – ha proseguito – egli si è occupato de facto dell'amministrazione dei redditi e della sostanza dell'attrice, oltrepassando i limiti del proprio incarico senza informare l'autorità tutoria dell'intensa gestione amministrativa da parte sua e del­l'incapacità della pupilla. Il primo giudice ha quindi vagliato le poste del danno elencate dall'attrice, riconoscendo a quest'ultima

fr. 17 466.– per il danno subìto dalla locazione di un appartamento in proprietà della figlia dell'assistente (pigione definita troppo onerosa), fr. 59 000.– e fr. 1500.– per prelevamenti eseguiti su due conti della pupilla (per i quali non era stato possibile determinare l'autore) e fr. 49 916.– per prelevamenti eseguiti dall'assistente o dalla di lui moglie (la cui destinazione non era stata spiegata). Secondo il Pretore, in tali casi l'illiceità sarebbe stata data anche qualora la pupilla avesse consentito alle operazioni, l'assistente avendo violato i principi di una diligente amministrazione. E in concreto l'assistente aveva mancato ai suoi doveri, poco importa se per intenzione o per negligenza, sia per quanto riguarda i prelevamenti ingiustificati dai conti dell'attrice sia per avere fatto concludere a quest'ultima un contratto di locazione troppo gravoso.

Il Pretore ha escluso invece la responsabilità dei membri dell'autorità tutoria, che non aveva conferito compiti di amministrazione all'assistente e non era stata informata né dell'importante e regolare attività gestionale di lui né delle esigenze denotate dalla pupilla, rilevando che neppure la richiesta di rapporti morali scritti avrebbe potuto impedire il danno ove si consideri che nei pur frequenti colloqui con il segretario della Delegazione tutoria l'assistente aveva sottaciuto la situazione.

A titolo abbondanziale il Pretore ha reputato che, foss'anche esclusa una responsabilità fondata sull'art. 426 vCC, R__________ sarebbe in ogni modo responsabile dei citati danni sulla base delle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato e dell'art. 41 CO. A tal fine egli ha accertato che AO 1 non aveva né la volontà né la capacità di discernimento per concludere un contratto di mandato. Egli ha stimato altresì che l'assistente non poteva essere considerato in buona fede quando ha prelevato e trattenuto i noti importi e ha stipulato il menzionato contratto di locazione, sicché sarebbe tenuto a risarcire il danno anche in virtù degli art. 420 e 423 CO, rispettivamente in ragione della responsabilità per atti illeciti dell'art. 41 CO. Alla luce di tutto ciò, in conclusione gli eredi di R__________ sono stati condannati a risarcire all'attrice la somma di complessivi fr. 127 882.–.

  1. Gli appellanti rammentano che nel caso specifico la Delegazione tutoria ha istituito un'inabilitazione giusta l'art. 395 cpv. 1 vCC supponendo che l'attrice fosse in grado di gestire da sé la propria sostanza. E siccome R__________ non era tenuto ad amministrare i beni della pupilla, egli nemmeno può essere ritenuto responsabile a norma dell'art. 426 vCC. A loro parere, la responsabilità dell'assistente fondata su tale disposizione andava circoscritta all'incarico fondato sull'art. 395 cpv. 1 vCC, ineccepibilmente assolto. Essi contestano pertanto che l'amministrazione di fatto dei beni dell'attrice da parte di R__________, ossia fuori dell'incarico di assistente cooperante, implichi una responsabilità giusta l'art. 426 vCC. In ogni modo, aggiungono, l'attrice non ha dimostrato di avere subìto danni. Essi fanno valere – in sintesi – che costei ha goduto di un appartamento di qualità consona alla pigione, che non è stato dimostrato chi abbia eseguito prelevamenti per fr. 60 500.– da conti su cui l'attrice aveva libera disposizione e che gli importi prelevati dall'assistente e dalla di lui moglie sono stati consegnati all'attrice come spillatico o trasferiti sul conto postale di lei.

Gli appellanti contendono altresì l'accertamento del Pretore, secondo cui l'attrice non era in grado di gestire i propri beni, ricordando che ciò è smentito sia dalla decisione della Delegazione tutoria, la quale ha rinunciato a prendere misure in tal senso, sia da una perizia psichiatrica allestita il 23 luglio 1986. Essi allegano che l'assistente si era informato regolarmente presso il segretario della Delegazione tutoria su come procedere, sicché non gli si possono muovere colpe, neppure per negligenza. Quanto a un'eventuale responsabilità in base alle norme sulla gestione d'affari senza mandato e sulla responsabilità per atti illeciti, gli appellanti ribadiscono che il danno non è stato provato, che l'assistente ha sempre agito a titolo gratuito, senza nulla nascondere, e che in ogni caso un'azione fondata su tali norme è prescritta. Infine essi lamentano che solo con la sentenza il Pretore ha trattato tali capi di responsabilità, omettendo così di dar loro la possibilità di esprimersi al riguardo o di indicare prove, onde una violazione del loro diritto di essere sentiti.

  1. Secondo l'art. 426 vCC il tutore e i membri dell'autorità di tutela dovevano, nell'adempimento del loro ufficio, osservare le norme di una diligente amministrazione ed erano responsabili dei dan­ni cagionati volontariamente o per negligenza. Tale disposizione si applicava anche ai curatori e agli assistenti legali per il rinvio figurante all'art. 367 cpv. 3 vCC (DTF 136 III 117 consid. 3 con riferimenti; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 399 n. 1058). La responsabilità fondata sull'art. 426 vCC si applicava in caso di atti o omissioni compiuti da organi di tutela nell'esercizio della loro funzione e presupponeva – come quella fondata sull'art. 41 segg. CO –

l'esistenza di un danno, di un nesso di causalità adeguata, dell'illiceità e di una colpa (DTF 136 III 117 consid. 3 con richiamo; sentenza del Tribunale federale 5A_687/2014 del 16 dicembre 2014, consid. 3.2.1). In particolare gli organi di tutela erano tenuti a usare nell'esercizio della loro funzione la diligenza di un buon amministratore, in difetto di che essi rispondevano di ogni danno provocato con intenzione o per negligenza (DTF 135 III 200 consid. 2.1).

  1. In concreto non è revocato in dubbio che come assistente legale di AO 1 R__________ fosse un organo di tutela. Litigiosa è l'estensione del suo incarico e la questione di sapere se egli abbia agito nell'adempimento del suo ufficio, come prescrive l'art. 426 vCC. Per gli appellanti R__________ era un mero assistente cooperante, come risulta dalla testimonianza dell'allora segretario della Delegazione tutoria e da una lettera della medesima Delegazione all'avv. , il provvedimento essen­do stato adottato proprio in seguito all'accensione di una cartella ipotecaria da parte della pupilla. L'attrice obietta che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha espressamente accertato come l'assistente avesse anche compiti di gestione del patrimonio secondo l'art. 395 cpv. 2 vCC, che il citato scritto non è una decisione formale ed è stato firmato dall'allora presidente della Delegazione tutoria, il quale come fratello di R era escluso dalle proprie funzioni. Nelle circostanze descritte giova pertanto esaminare la portata della decisione 5 giugno 1984 presa dalla Delegazione tutoria di __________ (doc. A).

a) L'inabilitazione prevista all'art. 395 vCC si differenziava dalla tutela per il fatto che, dal profilo quantitativo, i suoi effetti sulla capacità civile del pupillo erano limitati a determinati atti ed elementi del patrimonio e, dal profilo qualitativo, perché garantiva anzitutto gli interessi materiali del pupillo e solo in misura secondaria l'assistenza personale di lui (DTF 100 II 88; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 53 n. 170 segg.). Si distinguevano due forme di inabilitazione: l'assistenza legale cooperante, il cui scopo era di intervenire accanto al pupillo per consentire gli atti elencati all'art. 395 cpv. 1 vCC, e l'assistenza legale gerente, che doveva occuparsi dell'amministrazione della sostanza del pupillo, il quale conservava unicamente la libera disposizione delle rendite. Le due misure potevano essere cumulate (assistenza legale combinata: RDAT II-2000 pag. 254 consid. 3b). In tal caso l'assistito perdeva l'amministrazione dei beni e non poteva disporre liberamente nemmeno dei redditi (DTF 136 III 119 consid. 3.2.1; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.1995.280 del 15 marzo 1999, consid. 8 con riferimenti; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 63 n. 206; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 16 ad art. 395 vCC).

b) Nella fattispecie, come detto, il 5 giugno 1984 la Delegazione tutoria di __________ ha così deciso:

Alla signora AO 1, vedova , è designato un assistente nella persona dell'arch. R in __________.

All'assistente designato sono devolute le competenze di cui all'art. 395 CC. La capacità civile di disporre della signora AO 1 è limitata di conseguenza.

La Delegazione tutoria ha quindi nominato un “assistente” cui erano devolute le competenze dell'art. 395 vCC. La decisione di nomina non limitava le attribuzioni dell'interessato a quelle dell'art. 395 cpv. 1 vCC (assistente cooperante), ma conferiva al medesimo le attribuzioni previste dall'intera disposizione, istituendo in pratica un'assistenza legale combinata. Il testo dei dispositivi è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni.

c) Quanto ai motivi della decisione, l'autorità tutoria ha escluso esplicitamente la curatela e l'interdizione, come pure la privazione dell'autorità parentale o la curatela amministrativa (art. 393 n. 2 vCC), e ha fatto esplicito riferimento all'accensione di una cartella ipotecaria da parte di AO 1, concludendo che “appare opportuno che il mandato dell'assistente venga esteso anche a tale oggetto”. Se ne desume che la misura è stata sì originata da un episodio che rientrava fra gli atti enumerati all'art. 395 cpv. 1 vCC, ma che le attribuzioni dell'assistente erano intese anche alla gestione della sostanza nel senso dell'art. 395 cpv. 2 vCC. Tanto più ove si pensi che nella segnalazione del 23 maggio 1984 lo stesso R__________ proponeva di designare a AO 1 un'assistente a norma dell'art. 395 CC “con il preciso e doveroso intento di prestare valido aiuto nell'amministrazione del­l'economia domestica” (istanza nel fascicolo “richiamo dal­l'autorità tutoria di __________”, parte 2).

d) L'allora segretario della Delegazione tutoria ha ricordato che “agli occhi della DT i compiti di R__________ erano quelli del curatore educativo di cui alla primitiva decisione e in seguito con le limitazioni dell'art. 395 cpv. 1 CC. Il capoverso 2 della norma non entrava per noi in considerazione in quanto io ho sempre pensato che la signora AO 1 avesse la libera disposizione” (deposizione 29 maggio 2009 di : verbali, pag. 2). Egli ha affermato inoltre di avere spiegato a R che “aveva l'obbligo di riferire alla DT solo nei casi di applicazione dell'art. 395 cpv. 1 CC” e che “quando __________ mi ha chiesto se avesse dovuto pre­sentare dei rendiconti io gli ho detto di no ad eccezione di quanto precede” (loc. cit., pag. 3 in fondo). Infine, in una lettera del 12 dicembre 1984 firmata per la Delegazione tutoria dal presidente e dal segretario e trasmessa in copia a R__________ e all'avv. __________, che si era occupato di una pratica successoria in cui AO 1 era coinvolta quale erede, figura che:

con riferimento alla vostra domanda telefonica le confermiamo che la nostra decisione (…) concernente l'inabilitazione della signora AO 1 è da intendere, e del resto lo si desume dai motivi che hanno determinato il provvedimento, nel senso del cpv. 1 dell'art. 395 CC.

(doc. III richiamato, incarto prodotto dalla Commissione tutoria regionale __________, fascicolo 2 in fondo).

e) A ragione l'attrice obietta che quest'ultimo scritto non costituisce una decisione atta a modificare, nel rispetto del parallelismo delle forme, la portata della decisione presa il 5 giugno 1984. Quanto alle indicazioni ricevute da R__________, esse potevano vincolare tutt'al più l'autorità nei confronti di lui in forza del principio della buona fede, ma non modificare la portata di una misura tutoria adottata in precedenza. Che poi le intenzioni della Delegazione tutoria non corrispondessero al tenore della decisione effettivamente emessa è possibile. Rimane il fatto che, correttamente interpretata, la decisione in questione andava intesa come un'assistenza senza limitazioni. Ad analoga conclusione è giunta, del resto, anche l'Autorità di vigilanza sulle tutele nella sua decisione del 21 dicembre 2005 (doc. L, pag. 12 consid. 4b). E lo stesso R__________ deve avere compreso la decisione in tal senso, tant'è che per oltre 15 anni si è occupato del patrimonio della pupilla, mentre quest'ultima – destinataria della misura – non consta essere stata informata delle direttive rilasciate dall'autorità tutoria.

f) Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'art. 426 vCC si applicherebbe quand'anche si interpretasse la decisione del 5 giu­gno 1984 – per ipotesi – come istituzione di assistenza legale limitata ai compiti previsti all'art. 395 cpv. 1 vCC. Secondo l'art. 426 vCC invero l'autore del danno doveva avere agito (o omesso di agire) nell'adempimento delle sue funzioni, ossia dei compiti che gli erano stati conferiti ai fini della misura tutelare (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 400 n. 1059). Il funzionario di un'autorità tutoria che si occupasse di liquidare una successione perché così incaricato per testamento, ad esempio, non rispondeva in virtù dell'art. 426 vCC (esempio citato in: Egger, Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 426 CC, con rinvii). Nella fattispecie l'interessato non ha mai sostenuto di avere amministrato sostanza della pupilla in virtù di un rapporto giuridico che non fosse quello di assistente legale dell'attrice o di curatore dei figli, né gli appellanti pretendono ciò. Anzi, egli ha mostrato di ben conoscere le difficoltà dell'attrice nell'amministrazione del proprio patrimonio, tanto da assumere anche simili incombenze, salvo omettere di avvertire la Delegazione tutoria e impedire una verifica puntuale del suo operato. Anche sotto tale profilo egli ha mancato pertanto al compito di tutelare gli interessi della pupilla. Avendo trascurato di informare compiutamente l'autorità tutoria – per un verso – delle difficoltà riscontrate dall'assistita nell'amministrazione dei beni e – per altro verso – dei com­piti di gestione da lui assunti, egli ha mancato di agire nel­l'adempimento del proprio ufficio, come richiedeva invece l'art. 426 vCC.

  1. Per gli appellanti, comunque sia, l'attrice non ha dimostrato l'esistenza dei danni riconosciuti dal Pretore. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) Quanto alla firma del contratto di locazione per un alloggio appartenente alla figlia dell'assistente, il Pretore ha appurato che fino al 30 giugno 1998 l'attrice viveva con i figli in un appartamento, pagando fr. 877.– mensili (spese accessorie incluse), e che in seguito si è trasferita nell'appartamento in proprietà della figlia di R__________, spendendo fr. 1100.– mensili, aumentati a fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre 1999. Egli ha ricordato inoltre che il nuovo assistente dell'attrice, allarmato per l'entità del canone, ha trovato in breve alla pupilla una nuova sistemazione al costo di fr. 832.– mensili. Il pri­mo giudice ha escluso che l'interessata potesse validamente consentire a un contratto di locazione tanto oneroso e ha calcolato il danno in fr. 17 466.–, pari alla differenza fra quanto la pupilla pagava in precedenza e il canone di locazione per l'alloggio in proprietà della figlia del­l'assistente. Gli appellanti fanno valere che il secondo appartamento, situato in una casa bifamiliare, ha nettamente migliorato la qualità di vita del­l'attrice e sostengono che la pigione richiesta non era eccessiva per un simile alloggio. Avendo pagato una pigione adeguata per un appartamento migliore del precedente, l'attrice non ha patito anzi alcun danno, tanto meno considerando che essa era d'accordo e che il suo consenso non era viziato.

b) In merito all'adeguatezza della pigione chiesta all'attrice, A__________ F__________ ha constatato che il canone di locazione era “manifestamente esagerato” e non avrebbe dovuto eccedere fr. 600.– o 700.– mensili. Egli ha fondato la propria valutazione sulle fotografie agli atti e sulle pigioni che un suo cliente aveva fissato per due appartamenti in quella stessa zona e in quegli stessi anni (perizia del 28 dicembre 2011, pag. 3, punto n. 3.4). Ora, sarà anche vero che l'apprezzamento del perito appare scarno e sorretto da un solo raffronto. Anche F__________ tuttavia ha dichiarato che “a occhio e croce” le dimensioni del nuovo appartamento equivalevano a quello precedente, benché dall'esterno l'immobile si presentasse meglio (deposizione del 24 aprile 2009: verbali, pag. 3). Dagli atti si evince inoltre che le finiture dell'abitazione erano datate (fotografie doc. G). La valutazione del perito non appare pertanto insostenibile. Senza dimenticare che la figlia dell'assistente, proprietaria dell'immobile, non ha voluto rilasciare informazioni sul canone di locazione percepito dal successivo inquilino (interrogatorio formale di AP 3, del 20 maggio 2010: verbali, pag. 3, risposta n. 6).

c) Relativamente all'entità del danno, il Pretore ha rimproverato all'assistente di avere approvato un trasloco che comportava per l'attrice una spesa esagerata. Gli appellanti non negano che l'assistente, il quale ha sottoscritto il contratto (doc. B), sapesse come dal 1999 in poi il bilancio economico dell'attrice registrasse importanti disavanzi (doc. M: perizia 21 aprile 2004 di S__________ V__________, pag. 5 e allegati S, T, e U) e come l'aumento dell'onere locativo avrebbe pesato ancor più negativamente, tant'è che il nuovo assistente si è adoperato per ridurre al più presto la spesa (deposizione 24 aprile 2009, di V__________ D__________: verbali, pag. 4 a metà). Ora, un assistente risponde anche nel caso in cui lasci consumare sostanza alla persona inabilitata senza intervenire, venendo meno al suo dovere di amministrare coscienziosamente il patrimonio (DTF 136 III 119 consid. 3.2). Per di più, come ha sottolineato anche l'Autorità di vigilanza sulle tutele (doc. L, consid. 5), in concreto l'assistente versava in un potenziale conflitto d'interessi, l'immobile locato appartenendo a sua figlia, ciò che avrebbe imposto – tenuto conto anche della natura del contratto (art. 421 n. 6 vCC) – di interpellare la Com­missione tutoria per valutare la nomina di un curatore ad hoc (art. 392 n. 2 vCC). Indipendentemente dal consenso dell'attrice, pertanto, l'assistente legale risponde del danno cagionato da un trasloco non sostenibile dal punto di vista economico, che egli non ha impedito né segnalato all'autorità tutoria. E a ragione il primo giudice ha calcolato il danno in base alla differenza fra quanto la pupilla avrebbe speso restando nel precedente appartamento, dal quale non consta dovesse partire, e quanto ha pagato per il nuovo.

  1. Circa i prelevamenti dagli averi bancari dell'attrice, il Pretore ha quantificato il danno in complessivi fr. 60 500.– per dieci operazioni intervenute fra il 1986 e il 1996 su due libretti di risparmio della pupilla (operazioni delle quali, dato il tempo trascorso, non è stato pos­sibile individuare l'autore), così come un danno di complessivi fr. 49 906.– per prelievi eseguiti dall'assistente o dalla di lui moglie fra il 2000 e il
  2. Egli ha rammentato che, a prescindere dall'estensione del suo incarico, l'assistente si è occupato in maniera regolare e importante della gestione dei beni della pupilla, sicché non poteva trascurare di dover rispondere a lei e al­l'au­torità tutoria del proprio operato. A mente sua, la mancanza di documentazione circa la destinazione dei fondi prelevati è imputabile all'assistente, ciò che giustifica un alleggerimento del­l'onere probatorio in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO e del divieto dell'abuso di diritto secondo l'art. 2 cpv. 2 CC. Considerato che i prelievi non erano giustificati da esborsi in favore dell'attrice o dal di lei tenore di vita e che la pupilla si è sempre limitata a ritirare somme irregolari e non elevate, mentre l'assistente era solito far ritirare cifre consistenti e importi arrotondati, egli ha concluso che costui doveva essere l'autore anche di quei prelevamenti per i quali non era più disponibile la documentazione bancaria.

a) Quanto ai prelevamenti di fr. 60 500.– complessivi di cui non è stato possibile identificare l'autore, gli appellanti sottolineano che tale prova è impossibile da recare anche per loro, poiché la banca non conserva documenti vecchi più di vent'anni. Essi obiettano che anche l'attrice eseguiva prelevamenti da quei conti e aveva la libera disponibilità su tali beni, tanto che secondo una perizia del 23 luglio 1986 a quel momento essa curava da sé i suoi pagamenti. A loro dire, poi, gli addebiti sono riconducibili a spese effettuate dall'attrice all'insaputa dell'assistente, che non aveva l'obbligo di tenere una contabilità, e aggiungono che in quel periodo il figlio dell'attrice frequentava in internato una scuola privata, sicché il fabbisogno in denaro dei ragazzi non era sempre coperto dalle rendite.

b) Come ha ricordato il Pretore, nel caso in esame il perito giudiziario ha dichiarato di non poter esprimere alcun “giudizio sulla destinazione dei prelevamenti effettuati nel 1986, nel 1987, nel 1989 e nel 1990 di complessivi fr. 59 000.– in quanto le entrate correnti di cui disponeva [l'attrice] le permettevano di far fronte alle sue necessità correnti”, soggiungendo ad ogni modo di non avere “rinvenuto agli atti alcun documento che potesse giustificare queste maggiori uscite” (delucidazione scritta del 27 novembre 2012, pag. 2 verso il basso). Ad analoghe conclusioni era giunto il fiduciario

S__________ V__________ nella sua perizia del 21 aprile 2004 (doc. M, pag. 6 a metà e fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla Commissione tutoria). In simili circostanze, avessero inteso dimostrare che i prelevamenti in questione potevano giustificarsi per sovvenire alla retta scolastica del figlio o ad altre spese per i minori, i convenuti avrebbero dovuto sottoporre la questione al perito. Rimasto a livello di semplice affermazione senza il benché minimo riferimento alle risultanze istruttorie, il loro assunto non può trovare accoglimento in appello.

c) Non si disconosce che secondo una perizia allestita il 23 luglio 1986 dal dott. , psichiatra e psicoterapeuta, in quel tempo l'attrice eseguiva personalmente tutti i pagamenti e le spese (referto negli atti richiamati dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, fascicolo giallo 178/1985 “F S__________”, pag. 2 verso il basso). Il Pretore ha appurato poi sulla scorta della documentazione bancaria disponibile per il periodo successivo al 1999 che anche AO 1 aveva effettuato prelevamenti dai medesimi libretti di risparmio (cfr. anche doc. V richiamato). Quest'ultima oppone che, trattandosi di libretti al portatore, per compiere prelievi occorreva essere in possesso dei libretti e che già in precedenza l'assistente si era occupato di amministrare beni della famiglia. Dagli atti non risulta tuttavia che quei libretti fossero in esclusivo possesso dell'assistente, tant'è che – com'è stato dimostrato – anche l'attrice ha prelevato denaro dai medesimi. Certo, dai documenti bancari successivi al 1999 si evince che le somme ritirate dall'attrice solevano essere meno importanti di quelle ritirate dall'assistente e dalla di lui moglie. Il Pretore ha accertato però che l'attrice ha ritirato a sua volta importi ragguardevoli (ad esempio fr. 3800.– il 2 febbraio 1990) e che l'assistente ne ha ritirati anche di più contenuti (ad esem­pio fr. 733.– il 18 aprile 2001; sentenza impugnata, pag. 20 seg.).

È vero che l'accertamento testé evocato non basta per desu­mere che i prelevamenti intervenuti fra il 1986 e il 1996 siano opera dell'assistente. Né si può rimproverare a quest'ultimo di non avere conservato giustificativi di prelievi che egli nega finanche di avere eseguito. Ciò non toglie che, come si è visto (consid. 8d), un organo di tutela risponde anche delle proprie omissioni. Di fronte a prelevamenti tanto importanti e privi di giustificazioni apparenti, nella fattispecie l'assistente avrebbe dovuto reagire. Egli sostiene di non essere stato al corrente della situazione, ma al dott. __________ aveva assicurato che l'interessata non aveva accumulato debiti né speso più di quanto avesse a disposizione mensilmente (relazione citata, pag. 4 a metà). Per di più, anche la decisione di nomina dell'assistente quale curatore educativo dei figli prevedeva che l'attrice era tenuta a chiedere il consenso di lui “per operazioni bancarie” (nell'incarto richiamato dall'autorità di vigilanza, fascicolo giallo 178/1985 “F__________ S__________”). Già nel 1986 pertanto egli era tenuto a vigilare sulla situazione economica dell'attrice, a prescindere dal fatto che il segretario della Delegazione tutoria lo avesse dispensato

dal presentare rendiconti di carattere finanziario (sopra, consid. 7d). La responsabilità di lui è quindi data anche nell'ipotesi in cui i noti prelievi siano opera dell'attrice e i fondi siano stati da lei dilapidati o consegnati a terzi.

d) Riguardo alla quantificazione del danno è appena il caso di ribadire che, avesse reagito di fronte a esborsi tanto importanti da parte della pupilla, l'assistente avrebbe potuto impedire un consumo ingiustificato di sostanza. E se si pensa che un assistente gerente è tenuto a presentare rendiconti ogni due anni (art. 413 cpv. 2 vCC), a prescindere dalle indicazioni ricevute dal segretario della Delegazione tutoria in concreto l'assistente avrebbe dovuto reagire al più tardi entro un termine analogo. Ora, il Pretore ha accertato che dopo il 1987 sui noti libretti di risparmio sono stato operati quattro prelevamenti di cui non è stato possibile individuare l'autore: fr. 4000.– il 9 luglio 1989, fr. 5000.– il 9 ottobre 1990, fr. 5000.– l'8 novembre 1990 e fr. 1500.– il 7 marzo 1996 (sentenza impugnata, pag. 20). Il che è incontestato. Il danno riconducibile alle omissioni dell'assistente risulta così di complessivi fr. 15 500.–. Per il resto la pretesa dell'attrice va respinta.

e) In relazione ai prelevamenti di complessivi fr. 49 916.– eseguiti nel 2000 e 2001 dall'assistente e dalla di lui moglie da un libretto di risparmio presso la __________, gli appellanti fanno valere che secondo il perito almeno

fr. 16 800.– possono essere stati usati come spillatico. Chiamato a redigere una perizia per la Commissione tutoria regionale , S V__________ aveva presunto invero che tali importi fossero stati adoperati dall'attrice per la gestione corrente (doc. M, pag. 7 in alto e fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla medesima Commissione tutoria). Se non che, per tacere del fatto che il perito giudiziario __________ __________ ha dichiarato di non condividere tale ipotesi (delucidazione scritta del 27 novembre 2012, pag. 2 in alto), il Pretore ha scartato le conclusioni del fiduciario, sia per l'entità degli importi sia per le date ravvicinate dei prelievi (sentenza, impugnata, pag. 21 in basso). Con siffatti argomenti gli appellanti non si confrontano, limitandosi a evocare il referto di S__________ V__________. Al proposito non si ravvisano motivi dunque per scostarsi dalla conclusione del primo giudice.

Gli appellanti sostengono che secondo R__________ il denaro prelevato dalla __________ era stato trasferito sul conto postale dell'attrice per far fronte alle necessità di lei. Il perito giudiziario ha confermato in effetti che parte degli importi prelevati da quei conti è stata riversata sul conto corrente postale dell'attrice (delucidazione scritta del 27 novembre 2012, pag. 2 in alto). Se non che, per complessivi fr. 12 100.– prelevati dalla __________ nel 2001 non risulta un corrispettivo accredito sul conto postale, come aveva constatato il fiduciario S__________ V__________ nel suo referto del 21 aprile 2004 (loc. cit.; doc. M, pag. 7 in alto e fascicolo nero annesso all'incarto richiamato dalla Commissione tutori). Del resto, già nel suo referto del 28 dicembre 2011 il perito giudiziario, interpellato sulla destinazione di quei fondi (e di altri), non aveva “trovato riscontro con giustificativi che potessero comprovare la destinazione data a questi prelevamenti” (referto del 28 dicembre 2011 pag. 3 risposta n. 3.3c). Ne segue che, in definitiva, il danno per i prelievi ingiustificati dai libretti e i conti dell'attrice va confermato in complessivi fr. 65 416.–.

  1. Gli appellanti contestano quanto il Pretore ha rimproverato al­l'as­sistente, ovvero di non avere operato con la diligenza richiesta a un buon amministratore. Per il primo giudice l'eventuale consen­so della pupilla non liberava l'assistente dalle proprie responsabilità, men che meno pensando al fatto che in ambito patrimoniale l'intervento di un organo di tutela è mirato principalmente a conservare la sostanza del pupillo. I citati prelevamenti avendo leso il patrimonio dell'attrice e la firma del nuovo contratto di locazione non essendo nell'interesse di lei, il Pretore ha ritenuto adempiuti gli estremi dell'illiceità. Gli appellanti fanno valere che l'assistente non era incaricato di amministrare il patrimonio dell'attrice, sicché non era tenuto ad agire con la prudenza richiesta a un organo di tutela. A loro parere egli neppure aveva motivi di supporre che l'attrice non fosse in grado di gestire i suoi beni, sia perché la Delegazione tutoria aveva escluso la necessità di una misura in tal senso proprio nella decisione del 5 giugno 1984, sia perché a tale conclusione era giunto anche il dott. __________. Essi ricordano altresì che neppure nell'ambito della curatela in favore dei figli la Delegazione tutoria o l'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva ravvisato la necessità di intervenire. Sottolineano infine che l'attrice era in grado di amministrare i propri beni e di eseguire prelevamenti dai suoi conti.

a) Sulle mancanze dell'assistente rispetto agli obblighi di diligenza già si è detto (consid. 8d e 9d). Al riguardo basti ricordare che, a prescindere dall'estensione del suo incarico, un organo di tutela viola gli obblighi generali e di diligenza che gli incombono nell'adempimento del proprio ufficio ove ometta di informare l'autorità tutoria delle difficoltà riscontrate da un pupillo nell'amministrazione della propria sostanza. Commette un atto illecito, pertanto, l'organo di tutela che consente al pupillo di assumere oneri di locazione esagerati oppure che non reagisca entro un termine ragionevole di fronte a importanti e ingiustificate diminuzioni della sostanza (complessivi fr. 44 000.– in concreto nei soli anni 1986 e 1987) oppure – come nella fattispecie – che prelevi fr. 49 916.– dai conti della pupilla sull'arco di due anni senza saper dimostrare il loro uso, a maggior ragione ove si consideri che i prelevamenti sono avvenuti nei due anni precedenti la fine del suo incarico.

b) Per il resto non è dato a divedere come gli appellanti possano imputare all'autorità tutoria di non essere intervenuta allorquando nei vari colloqui con il segretario della Delegazione tutoria il medesimo assistente ha sottaciuto i compiti di gestione amministrativa da lui assunti (deposizione 29 maggio 2009 di __________ R__________: verbali a pag. 3 in basso). Quanto al dott. , non va trascurato che il professionista si è fondato sulle indicazioni fornitegli dell'assistente (referto del 23 luglio 1986, pag. 1 e pag. 4 a metà nell'incarto richiamato dall'autorità di vigilanza, fascicolo giallo 178/1985 “F S__________”). Lo stesso psichiatra, per altro, segnalava i limiti cognitivi dell'attrice, tanto da diagnosticare una “diminuzione congenita delle facoltà intellettive con particolare deficit aritmetico” (loc. cit., pag. 3 in basso e pag. 4 in fondo). Poco importa che l'attrice possa avere compiuto essa medesima i prelevamenti del 1989, 1990 e 1996 o che abbia consentito al trasloco o ai prelevamenti effettuati nel 2000 e nel 2001 dall'assistente. Come ha ricordato il primo giudice, il consenso del pupillo non libera l'organo di tutela dalle proprie responsabilità (Steinauer, op. cit., pag. 401 n. 1062b). Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. Gli appellanti si dolgono che il Pretore non ha illustrato i motivi per cui ha ritenuto sussistere anche il requisito della colpa, senza qualificarla come intenzione o negligenza. Ed essi escludono una colpa intenzionale, l'assistente non avendo mai inteso ledere gli interessi dell'attrice. A loro dire, egli si è sempre attenuto alle indicazioni del segretario della Delegazione tutoria, informandosi regolarmente e seguendo le di lui direttive.

L'argomentazione non può essere condivisa. Il segretario della Delegazione tutoria ha confermato, certo, che l'assistente si atteneva alle di lui istruzioni, chiedendo puntualmente ragguagli, e che egli medesimo lo aveva dispensato dal presentare rendiconti, a suo avviso non necessari (deposizione 29 maggio 2009 di __________ R__________: verbali, pag. 3). L'assistente però non ha mai discusso con lui questioni legate all'amministrazione della sostanza, pur avendone assunto le mansioni (loc. cit., pag. 3 in basso). __________ R__________ ha affermato inoltre di essere stato convinto che l'inabilitazione si limitasse all'art. 395 cpv. 1 vCC e la sua opinione era stata comunicata anche all'assistente, cui era stata trasmessa copia di una lettera inviata a suo tempo al­l'avv. __________ (sopra, consid. 7d). Mal si intravede perciò come l'assistente potesse presumere in buona fede di potersi occupare della gestione della sostanza dell'attrice in assenza di un incarico da parte dell'autorità tutoria e senza informare – nemmeno in linea generale – la Delegazione tutoria del proprio operato. La colpa di lui è pertanto data, se non altro come negligenza. Il nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell'assistente e il danno patrimoniale subìto dall'attrice non è invece controverso. In condizioni del genere il quesito di sapere se la responsabilità dell'assistente sia data anche in virtù delle norme sulla gestione d'affari senza mandato (nel cui ambito la prescrizione è, contrariamente all'opinione degli appellanti, decennale: art. 127 CO; Schmid in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 20 ad art. 420 CO) e della responsabilità per atto illecito (nel cui quadro la prescrizione è quella prevista dal diritto penale se l'azione di risarcimento per atto illecito deriva da un comportamento punibile: art. 60 cpv. 2 CO), ammessa dal Pretore in via abbondanziale, può rimanere aperta.

  1. Le spese della decisione odierna seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Si giustifica così di addebitarne due terzi agli appellanti in solido (art. 106 cpv. 3 CPC) e il rimanente terzo all'attrice, alla quale gli appellanti rifonderanno un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito della presente sentenza impone altresì la modifica degli oneri di prima sede nella misura in cui concernono l'attrice e gli appellanti. Alla luce delle richieste di giudizio dirette al Pretore e del grado di reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), si legittima una suddivisone a metà fra l'attrice e i convenuti in solido, compensate le ripetibili.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata sono così riformata:

  1. AP 2 e AP 3 sono condannati a versare solidalmente a AO 1 la somma di fr. 82 882.– con interessi al 5% dal 21 dicembre

  2. La tassa di giustizia di fr. 5200.– e le spese di fr. 5361.60, anticipate per fr. 3358.80 da AO 1 e per fr. 1252.80 da AP 2 e AP 3, vanno anticipate dall'attrice per la differenza e sono poste per la metà a carico di AO 1 e per l'altra metà a carico di AP 2 e AP 3 in solido.

4.1 Le ripetibili fra l'attrice e i convenuti AP 2 e AP 3 sono compensate.

II. Le spese di appello di fr. 10 000.– sono poste per due terzi a carico di AP 2 e AP 3 in solido e per il resto a carico di AO 1. AP 2 e AP 3 rifonderanno inoltre a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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