Incarto n. 11.2014.14
Lugano, 25 luglio 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2013.351 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 7 ottobre 2013 dal
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 2 AP 3, e AP 1 (patrocinati dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 24 febbraio 2014 presentato da AP 2, dalla AP 3 e da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 febbraio 2014;
Ritenuto
in fatto: A. Il settimanale __________ ha pubblicato, tra il 1° maggio 2005 e il 1° settembre 2013, 19 articoli sul __________ di __________, di cui AO 1 è direttore. Sentitosi leso nella sua personalità dal contenuto di talune affermazioni, il 7 settembre 2013 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché ordinasse in via cautelare a AP 2, direttore responsabile del settimanale, alla AP 3, editrice del medesimo, e a AP 1, direttore del sito __________, di rimuovere dal sito appena citato e dall'archivio del __________ l'articolo __________, apparso il 1° settembre 2013, come pure la frase __________ figurante in una rubrica di spigolature (“Agudezas”) del 22 settembre successivo, pubblicazioni reperibili all'indirizzo __________
L'istante ha chiesto inoltre al Pretore che fosse vietato a AP 2 e alla AP 3 sempre in via cautelare, “di scrivere e/o far divulgare mediante il settimanale __________, così come attraverso altre pubblicazioni e media correlati al giornale e/o da loro controllati, in specie tramite il sito __________ in forma cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti, contributi, fotografie, disegni, immagini e simili, veritiere o alterate, e simili in qualsivoglia modo lesivi della [sua] personalità”. Infine egli ha chiesto di munire tutti i divieti cautelari della comminatoria prevista dall'art. 292 CP per disobbedienza a decisioni dell'autorità, oltre che di una multa disciplinare di fr. 5000.– per ogni violazione, e di far pubblicare il dispositivo del decreto sul __________ a spese dei convenuti.
B. All'udienza dell'8 novembre 2013, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza cautelare. AO 1 ha replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno ribadendo il proprio punto di vista. L'istruttoria è consistita nel richiamo di un fascicolo processuale della medesima Pretura e si è chiusa il 26 novembre 2013, quando il Pretore ha fissato alle parti un termine per formulare conclusioni scritte. L'istante non ha reagito, mentre i convenuti hanno presentato un memoriale del 4 dicembre 2013 in cui hanno proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Statuendo il 13 febbraio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare, nel senso che:
– ha vietato a AP 2 e alla AP 3 di usare nei confronti dell'istante le espressioni “clientelare direttore” o “a vantaggio dei suoi intrallazzi”, rispettivamente una forma linguisticamente comparabile nei contenuti, come pure di scrivere o far divulgare mediante __________ o attraverso altre pubblicazioni e media correlati al giornale o da loro controllati, in specie tramite il sito __________ in forma cartacea o elettronica, articoli, notizie, commenti, contributi, contenenti le menzionate espressioni (dispositivo n. 1);
– ha ordinato a tutti e tre i convenuti di rimuovere tali espressioni dal sito __________ e dall'archivio del settimanale nella misura in cui fossero ancora reperibili all'indirizzo __________ e __________ (dispositivo n. 2);
– ha comminato per ogni violazione dei suoi ordini l'applicazione dell'art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 5000.– (dispositivo n. 3);
– ha ordinato ai tre convenuti di pubblicare a loro spese il dispositivo del decreto cautelare, ad avvenuto passaggio in giudicato, sul __________ e sul sito __________ (dispositivo n. 4) e
– ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il decreto cautelare sarebbe decaduto (dispositivo n. 5).
Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per metà a carico dell'istate e per l'altra metà a carico dei convenuti, compensate le ripetibili (dispositivo n. 6).
D. Contro la decisione appena citata AP 2, la AP 3 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 febbraio 2014 nel quale chiedono che il decreto cautelare sia riformato respingendo l'istanza di AO 1. Nelle sue osservazioni del 7 aprile 2014 questi propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 17 febbraio 2014 (timbro postale sulla busta d'intimazione). Introdotto il 24 febbraio 2014, l'appello è in esame è pertanto ricevibile.
Nel decreto cautelare il Pretore ha ritenuto che le pubblicazioni censurate dall'istante adottano “un vocabolario espressivo e colorito”, ma nel loro insieme non appaiono lesive della personalità. Nella misura del resto in cui era stato qualificato come “sedicente professore”, l'istante aveva già ottenuto protezione grazie all'esercizio di un diritto di risposta e dopo di allora i convenuti non avevano più usato quella locuzione. Il __________ poi – ha continuato il Pretore – è un istituto della Città di __________, di modo che sussiste un interesse del contribuente (e del pubblico in genere) a conoscere qual è lo stipendio del direttore, qual è la tipologia del museo, qual è la funzione della struttura nel tessuto cittadino e qual è il ruolo dell'istante. Posto ciò, il Pretore ha reputato nondimeno che l'uso dell'epiteto “clientelare direttore” non fosse tollerabile, poiché evoca pratiche disoneste, favoritismi e scambi di impieghi, come inaccettabile è l'espressione “a vantaggio dei suoi intrallazzi” oltre confine, che richiama l'idea di traffici illeciti, affari illegali e attività equivoche. Pur riconoscendo che “le lesioni di cui trattasi sono ormai datate nel tempo”, egli ha ravvisato una presunzione di reiterazione nel “corso ordinario delle cose” e nelle notorie difficoltà finanziarie in cui versa la Città di __________, che mettono “sotto pressione l'offerta culturale della stessa”. Onde il divieto a AP 2 e alla AP 3 di usare nuovamente quei termini nei confronti dell'istante e l'ordine a tutti i convenuti di rimuovere tali espressioni dai due siti internet, con obbligo di pubblicare il dispositivo del decreto cautelare sul __________ e sul sito __________
Gli appellanti sostengono anzitutto che chi accetta di svolgere una pubblica funzione, soprattutto se ben retribuita, deve tollerare anche “maggiori ingerenze nella sua personalità”. Essere “clientelare” – essi affermano – significa unicamente “concedere vantaggi a chi può offrire un contraccambio”. Non è un complimento, ma non è nemmeno una lesione della personalità. Quanto agli “intrallazzi” oltre confine, i convenuti ricordano di avere rimproverato all'istante di avere acquistato a caro prezzo una mostra “considerata fallimentare sul __________ dalla Città di __________, del cui sindaco l'appellato sarebbe stato consulente”. Essi definiscono quindi la loro critica “incisiva”, ma compatibile con la libertà di espressione e la libertà di stampa. A prescindere da ciò, essi contestano che il decreto cautelare si giustificasse sotto il profilo dell'urgenza, l'istante avendo “temporeggiato parecchi mesi a partire da quando ha saputo del pregiudizio o del rischio di pregiudizio” prima di adire il giudice. Il termine “clientelare direttore” è stato usato infatti – essi adducono – sul __________ il 10 aprile 2011, mentre quello di “intrallazzi fallitalici” il 18 novembre e il 2 dicembre 2012, senza che l'istante reagisse. A distanza di anni – essi soggiungono – non sussiste più alcun rischio di reiterazione. Il decreto impugnato va quindi riformato nel senso di respingere interamente l'istanza cautelare di
Nel decreto cautelare il Pretore ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza che in caso contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti (dispositivo n. 5). AO 1 ha tempestivamente intentato causa il 14 marzo 2014 (inc. SE.2014.116 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1), ma solo contro AP 2 e la AP 1 non è stato convenuto in giudizio. Le ingiunzioni cautelari nei confronti di lui sono quindi venute a cadere e per quanto lo concerne l'appello è diventato senza oggetto. AO 1 inoltre non ha (più) chiesto di rimuovere le espressioni litigiose dal sito __________ né dall'archivio del __________ (dispositivo n. 2). I relativi ordini sono decaduti così anche nei confronti di AP 2 e della AP 3, il cui appello è divenuto al proposito senza oggetto. L'appello di AP 2 e della AP 3 conserva invece la sua attualità per quanto riguarda il divieto loro impartito di “scrivere e/o far divulgare” – ossia di reiterare facendo capo a mass media periodici – le espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi” nei confronti dell'istante (dispositivo n. 1), compresa la comminatoria di sanzioni in caso di inosservanza (dispositivo n. 3) e l'ingiunzione di pubblicare il dispositivo del decreto cautelare, ad avvenuto passaggio in giudicato, sul __________ e sul sito __________ (dispositivo n. 4).
Secondo l'art. 266 CPC il giudice può ordinare provvedimenti cautelari nei confronti dei “mass media periodici” soltanto se l'incombente lesione dei diritti è tale da poter causare dell'istante un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre condizioni sono cumulative. La norma riprende la disciplina dell'abrogato art. 28c CC e ha lo scopo di evitare che misure provvisionali, tra cui divieti di pubblicazione e ordini intesi alla rimozione di articoli, si traducano in provvedimenti censori, incompatibili con la libertà di stampa (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 1 ad art. 266 con riferimenti; nel vecchio diritto: RtiD
II-2009 pag. 640 consid. 2). Provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici vanno emanati perciò con grande riserbo (SJ 108/1986 pag. 223 in fondo; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 254 n. 634).
Ciò premesso, perché il divieto impartito a AP 2 e alla AP 3 di “scrivere e/o far divulgare” (ossia di reiterare facendo capo al __________ o ad altre pubblicazioni e media correlati al giornale o da loro controllati, in specie tramite il sito __________) le espressioni “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suo intrallazzi” nei confronti dell'istante si giustificasse occorreva – in primo luogo – che a un esame di verosimiglianza (come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari: Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 4 e 5 ad art. 261 CPC) la reiterazione di quei termini apparisse incombente e suscettiva di causare alla personalità all'istante un pregiudizio particolarmente grave (art. 266 lett. a CPC). La reiterazione doveva denotare in altri termini un'offesa qualificata, più incisiva di una lesione che giustificasse l'adozione di provvedimenti cautelari in casi ordinari (RtiD II-2009 pag. 640 consid. 4; Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 266 CPC). Accertato ciò, occorreva verificare che manifestamente non vi fosse alcun valido motivo a sostegno della lesione (art. 266 lett. b CPC) e che il divieto giudiziale non apparisse sproporzionato (art. 266 lett. c CPC).
Nella fattispecie il primo requisito da verificare è pertanto, dopo quanto si è spiegato, quello di accertare se la lesione alla personalità di AO 1 apparisse “incombente” (imminente, drohend). Tale è il caso in particolare, secondo giurisprudenza, quando il convenuto ha già commesso lesioni della personalità e sta per ripeterle o quando si ravvisano indizi concreti di un'imminente lesione. A tal fine non basta che sull'argomento siano già stati pubblicati articoli cui abbia fatto seguito un diritto di risposta dell'interessato. Occorre che il convenuto appaia in procinto di rinnovare la lesione originaria (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 254 n. 634a con richiamo a SJ 108/ 1986 pag. 223 nel mezzo; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 266), o perché ponga in atto preparativi in vista di ripetere la pubblicazione lesiva o perché contesti l'illiceità della precedente lesione (sentenze del Tribunale federale 5A_92/2010 del 16 ottobre 2010, consid. 6.1 e 5A_228/2009 dell'8 luglio 2009, consid. 4.1, in sic! 12/2009 pag. 888 con rinvii a DTF 124 III 74 consid. 2a e DTF 97 II 97 consid. 5b).
a) Il Pretore è partito dall'idea, nel decreto cautelare, che qualora un convenuto abbia già offeso una volta la personalità dell'istante il rischio di reiterazione si presume, sicché tocca poi al convenuto smentirlo (pag. 4 in fondo). V'è da domandarsi se un automatismo del genere sia condivisibile, in particolare ove la lesione risalga a molto tempo addietro. Sta di fatto che prima di risolvere l'interrogativo occorre esaminare, nel caso specifico, se il rischio di lesione per la personalità dell'istante apparisse “incombente”, poiché solo a tale condizione è lecita l'emanazione di provvedimenti cautelari a tutela della personalità nei confronti di mass media periodici. Un pericolo di reiterazione che non incombe non basta per sorreggere misure d'urgenza in virtù dell'art. 266 CPC. A maggior ragione ove si consideri che persino nel merito l'art. 28a cpv. 1 n. 1 CC assoggetta un'azione inibitoria al presupposto di una lesione “imminente”.
b) Invano si cercherebbe nel decreto impugnato un accenno al carattere imminente della lesione. Il Pretore si è limitato a presumere il rischio di reiterazione dell'offesa, corroborata a suo parere dalle notorie difficoltà finanziarie in cui versa il Comune di __________, le quali aumentano la pressione critica sull'offerta culturale cittadina. Nell'istanza AO 1 motivava l'urgenza cautelare, da parte sua, con l'argomento che la campagna stampa nei suoi confronti era “divenuta virulenta riguardo alla futura destinazione di __________, oggetto di un articolo pubblicato dal __________ il 1° settembre 2013 (doc. V1), ragione per cui la denigrazione nei suoi confronti sarebbe continuata “anche a causa dell'attualità di questo tema politico” (istanza del 7 ottobre 2013, pag. 15, punto 37). Che il __________ intendesse continuare l'invettiva contro “l'inutile museo delle carabattole africane”, il quale “costa al contribuente luganese 1.2 milioni di franchi” annui (doc. F), è senz'altro verosimile. Che così facendo il settimanale intendesse reiterare anche l'uso dei termini “clientelare direttore” e “a vantaggio dei suoi intrallazzi” nei riguardi dell'istante è già meno verosimile, tali espressioni essendo state usate dal periodico
una sola volta, rispettivamente il 10 aprile 2011 (doc. F) e il 18 novembre 2012 (doc. R). Che poi la reiterazione apparisse “incombente” non risulta da indizi concreti. Certo, la campagna stampa contro il museo del “ciarpame extraeuropeo” e contro il “direttore italiano strapagato” (doc. V1) proseguiva, ma che la destinazione di __________ facesse apparire imminente, al momento in cui ha statuito il Pretore (febbraio del 2014), la ripetizione di epiteti risalenti a quasi tre anni addietro (il primo) e a oltre un anno (il secondo) non poteva dirsi per ciò solo verosimile.
c) Tanto meno il decreto impugnato può trovare conferma ove si rammenti che – come detto (consid. 5) – provvedimenti cautelari nei confronti di mass media periodici vanno emanati con grande riserbo, non dovendo costituire una forma di censura preventiva. L'esistenza di una lesione “incombente” (e non solo possibile o fors'anche probabile), che giustificasse misure d'urgenza, andava vagliata perciò con debito rigore e non solo presunta in astratto. Nel caso precipuo mancavano indizi sufficienti che sostanziassero l'imminenza delle reiterazione in concreto. Ciò rende superfluo esaminare se, a un giudizio di verosimiglianza, la paventata lesione fosse suscettibile di causare alla personalità all'istante un pregiudizio particolarmente grave, se manifestamente non vi fosse alcun valido motivo a sostegno della lesione e se il divieto giudiziale non apparisse sproporzionato. La reiezione dell'istanza cautelare rende senza oggetto anche la comminatoria di sanzioni in caso di inosservanza e l'ingiunzione di pubblicare il dispositivo del decreto cautelare sul __________ e sul sito __________.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Gli appellanti postulano per il primo grado di giurisdizione un'indennità di fr. 1500.– a titolo di ripetibili, somma che appare sicuramente congrua all'entità delle prestazioni svolte dal patrocinatore nel caso in rassegna.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
L'istanza cautelare è respinta.
Le spese processuali di fr. 500.– complessivi sono poste a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
II. Le spese di appello, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).