Incarto n. 11.2014.108
Lugano 13 dicembre 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2014.1 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 29 gennaio 2014 dall'
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 22 dicembre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 novembre 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1945) e AO 1 (1946) si sono sposati a __________ il 7 aprile 1969. Dal matrimonio sono nati M__________ (1970) e N__________ (1980). Con sentenza del 16 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio per divorzio, omologando una convenzione che prevedeva – tra l'altro – quanto segue:
Per quanto concerne l'aspetto alimentare il marito verserà alla moglie un alimento mensile di fr. 3500.–, irriducibile fino al raggiungimento dell'età della pensione dell'avente diritto (ex moglie). A partire da quella data l'alimento verrà ridotto a fr. 3000.–, sempre a carattere irriducibile nel senso che (ad esempio) la rendita AVS che percepirà la ex moglie non andrà ridotta dell'alimento ma verrà percepita in aggiunta.
A titolo di garanzia della rendita alimentare la stessa viene dichiarata successibile per causa di morte dell'obbligato e in ogni caso si applicheranno le garanzie previste dal nuovo diritto qualora l'ex marito non dovesse pagare puntualmente l'alimento (ad esempio trattenute direttamente dai suoi debitori segnatamente conduttori).
Tale sentenza è passata in giudicato. Nel maggio del 2000 AP 1 si è risposato con __________ v__________, dalla quale ha divorziato nel 2006. Da quell'unione non sono nati figli.
B. Il 29 gennaio 2014 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la soppressione della pensione alimentare in favore di AO 1, facendo valere di non essere più in grado di versarla. Analoghe richieste egli ha formulato già in via cautelare.
C. All'udienza del 20 febbraio 2014, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa. Hanno proceduto immediatamente perciò al contraddittorio cautelare e alle prime arringhe. L'attore ha ribadito la propria domanda, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'azione, instando anch'essa per il gratuito patrocinio. Il 12 maggio 2014 il Pretore aggiunto ha ammesso entrambe le parti al beneficio del gratuito patrocinio.
D. L'istruttoria è iniziata il 26 febbraio 2014 e si è chiusa l'11 giugno successivo. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 21 luglio 2014 esse hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo il 17 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 dicembre 2014 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni se, trattandosi di modifiche vertenti su pretese pecuniarie, queste raggiungevano il valore di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la soppressione del contributo alimentare di fr. 3000.– mensili vita natural durante. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 18 novembre 2014, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 22 dicembre 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 è retta dalle norme antecedenti la revisione del diritto matrimoniale del 26 giugno 1998 (RU 1999 pag. 1118 seg.), fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC. La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (I CCA, sentenza inc. 11.2010.121 del 22 aprile 2013, consid. 3 con rinvii; v. anche Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 8 segg. ad art. 7a–7c tit. fin; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 7 ad art. 7a–7b tit. fin.). Il primo giudice si è fondato pertinentemente sui medesimi principi.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che la clausola di irriducibilità del contributo alimentare pattuita dalle parti nella convenzione sugli effetti del divorzio non ostasse a una richiesta di riduzione in caso di mutate circostanze. Premesso ciò, egli ha accertato che con un reddito da attività lucrativa di appena fr. 1473.– mensili al momento del divorzio l'attore sapeva di dover far fronte al contributo alimentare per l'ex moglie (rispettivamente di fr. 3500.– e di fr. 3000.– mensili) facendo capo al provento di fr. 10 000.– mensili generato dalla sua sostanza immobiliare. Il primo giudice ha appurato dipoi che l'attore percepisce oggi una rendita AVS di fr. 1797.– mensili, ma che la sua sostanza si è notevolmente ridotta, giacché dal 2004 egli non è più proprietario di immobili e beneficia solo di un usufrutto sull'appartamento in cui vive e dal quale è stato ricavato recentemente un altro alloggio da appigionare. Se non che, a mente del Pretore aggiunto, le operazioni immobiliari da lui condotte sono state affrontate senza adeguate garanzie di contropartita, nonostante la consapevolezza di dover versare all'ex moglie una pensione vitalizia, ciò che non giustificava sicuramente i mutui senza interessi elargiti al figlio N__________ e poi condonati. A parere del Pretore aggiunto, di conseguenza, l'impossibilità di far fronte al versamento del contributo alimentare è riconducibile a scelte unilaterali del debitore medesimo, senza che di tali scelte sia stata provata la necessità o l'imprevedibilità. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, nemmeno si può escludere che le alienazioni immobiliari siano state intraprese dall'ex marito per sottrarsi agli obblighi di mantenimento. Per il Pretore aggiunto, infine, l'attore non ha dimostrato neppure di avere fatto ragionevolmente il possibile per evitare di trovarsi nella situazione attuale. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
Nell'appello l'attore ribadisce di trovarsi oggi senza mezzi per far fronte al contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie. Egli contesta che l'azzeramento delle proprie risorse derivi da decisioni unilaterali, sostenendo che le operazioni da lui svolte erano dovute a uno stato di necessità e a contingenze imprevedibili. A suo dire, egli si era assunto l'impegno di versare una pensione vitalizia all'ex moglie perché ai tempi del divorzio possedeva una cospicua sostanza immobiliare pervenuta dalla sua famiglia. Tuttavia, egli soggiunge, nel corso degli anni tale sostanza si è consumata, avendo egli assunto debiti della moglie per complessivi fr. 450 000.– accumulati con l'esercizio della di lei attività lavorativa, avendo egli dovuto far fronte al mantenimento del figlio N__________ a lui affidato, avendo egli sostentato l'ex moglie per quasi vent'anni e avendo provveduto alla seconda moglie e ai di lei figli. Che il deterioramento della sua situazione finanziaria sia dovuto a circostanze non a lui imputabili è confermato anche – egli continua – dal figlio N__________, così come dalle dichiarazioni d'imposta.
L'attore espone poi i motivi che l'hanno indotto ad alienare la sostanza, rilevando che la decisione di vendere un “palazzo ” a L (particella n. 1658 RFD, di cui egli era comproprietario insieme con il fratello) non è stata presa da lui unilateralmente, che il ricavo della vendita è stato prestato al figlio N__________ perché acquistasse uno stabile di reddito ad A__________, su cui è stato costituito un usufrutto in suo favore, e un analogo stabile a B__________. In seguito l'immobile di A__________ è stato venduto, poiché il principale conduttore (un istituto bancario) era intenzionato a trasferirsi altrove, e la mancanza di introiti ha comportato la vendita anche dell'immobile di B__________. Riguardo alla donazione al figlio di una casa a Mu__________ (particella n. 87 RFD), acquistata in comproprietà con la seconda moglie nel 1998, l'appellante fa valere che l'operazione è avvenuta di comune accordo con l'altra comproprietaria e che egli si è garantito l'usufrutto su una parte dell'edificio. In ultima analisi, ricordata l'impossibilità alla sua età di esercitare un'attività lucrativa e l'introito della sola rendita AVS di fr. 1797.– mensili, egli reputa equo sopprimere il contributo di mantenimento per l'ex moglie, tanto più che – egli epiloga – costei si dichiara indigente, ma spende fr. 1800.– mensili per la locazione di un appartamento.
I criteri che giustificavano una modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC sono già stati evocati dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 9 segg.). Al proposito basti rammentare che, non diversamente dal diritto attuale (art. 129 CC; v. DTF 138 III 292 consid. 11.1.1), la soppressione di un contributo alimentare presupponeva, in capo al debitore, un peggioramento della situazione economica dovuta a una modifica delle circostanze ragguardevole, duratura e non prevista rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore medesimo (DTF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 231 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_822/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 4). Il giudizio implicava, per il resto, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.104 del 3 settembre 2012, consid, 3).
Nella fattispecie non è contestato che al momento del divorzio AP 1 conseguiva un reddito di fr. 1473.– mensili da attività indipendente e un reddito di fr. 10 000.– mensili dalla locazione della particella. n. 1658 RFD di L__________ (“palazzo ”, comproprietà in ragione di un mezzo con il fratello C). Egli era proprietario inoltre della particella n. 220 RFD di __________ (già abitazione coniugale, consistente in una villa di 10 locali con giardino, di 2525 m²), della particella n. 750 RFD, sempre a , e della particella n. 629 RFD di , situate in zona agricola, così come della quota di un quarto della particella n. 36 RFD di , gravata di usufrutto in favore della madre. Dagli atti risulta che dopo di allora egli ha venduto tali proprietà, che ha mutuato il ricavo della vendita della quota di comproprietà relativa alla particella n. 1658 RFD di L (tra 1.5 e 2 milioni di franchi) al figlio N perché acquistasse un immobile di reddito ad A (particella n. 1100 RFD), di cui egli si è riservato l'usufrutto, e un analogo immobile a B__________ (particella n. 1294 RFD). Nel 2008 il figlio ha venduto il primo immobile, rimborsando al padre il prestito ottenuto. Nel 2012 egli ha venduto anche il secondo immobile, riuscendo a restituire solo parzialmente il prestito, poi condonatogli dal padre. Infine nel 1998 AP 1 ha acquistato in comproprietà con la seconda moglie la particella n. 87 RFD di Mu__________ e, dopo esserne diventato proprietario esclusivo, l'ha donata nel 2004 al figlio N__________, conservando un usufrutto parziale vita natural durante sui “locali assegnati a sua libera disposizione”.
Al momento in cui ha promosso l'azione di modifica l'attore non era più proprietario di alcun fondo, beneficiava unicamente del citato diritto d'usufrutto parziale sull'immobile a Mu__________, percepiva una rendita AVS di fr. 1797.– mensili, cui si aggiungeva il provento di fr. 2370.– mensili per consulenze in ambito di infortunistica stradale e la tenuta di corsi di psicologia stradale nell'Università __________ di __________, e possedeva un capitale di complessivi fr. 347 470.–, di cui fr. 90 000.– corrispondenti a un prestito da incassare e fr. 34 000.– depositati presso un avvocato.
Relativamente alla sostanza immobiliare, appare escluso che AP 1 possa ricostituirsi quella esistente al momento del divorzio. Il problema è che nell'appello egli si limita a riaffermare i motivi che l'hanno indotto a spossessarsi degli immobili, contestando di averne deciso unilateralmente l'alienazione, ma non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui gli si possono rimproverare le modalità con cui egli ha proceduto alle operazioni, senza garantirsi un'adeguata contropartita nonostante sapesse di dover versare all'ex moglie un contributo alimentare a vita e senza poter contare su sufficienti introiti da attività lucrativa. Ora, per sostanziare una censura d'appello non basta ribadire il proprio convincimento, riprendendo quanto affermato nel memoriale conclusivo davanti al primo giudice. Occorre spiegare perché l'opinione del Pretore sarebbe erronea, ciò che nel caso specifico fa completo difetto. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52).
Incongruenze permangono Anche sul destino dell'operazione di B__________, ove appena si pensi che l'appellante ha dichiarato di avere condonato il debito al figlio e che i ricavi della vendita, dalla quale non è stato conseguito alcun guadagno, sono serviti “prevalentemente ad azzerare i debiti (ivi compresi quelli della ex moglie AO 1) e tasse arretrate di entrambi” (doc. H). Il figlio ha affermato invece di avere solo parzialmente rimborsato il prestito, salvo precisare che la ristrutturazione dell'immobile a Mu__________, costata fr. 80 000.–, è stata finanziata “con quanto rimaneva dall'operazione di B__________” (deposizione di N__________,
dell'11 giugno 2014: verbali, pag. 3).
Nelle circostanze descritte l'attore non risulta avere addotto, come gli incombeva, gli elementi necessari per consentire un affidabile raffronto tra la sua situazione al momento del divorzio e quella esistente al momento in cui egli ha introdotto l'azione di modifica. Le varie operazioni immobiliari saranno state fors'anche necessarie, non dovute a malvolere né a grossolana negligenza. Sta di fatto che, perfettamente a conoscenza dei suoi doveri di mantenimento verso la convenuta, l'appellante non poteva disconoscere che tali operazioni gli avrebbero precluso la possibilità di onorare il versamento di una pensione alimentare pattuita a vita, irriducibile e finanche “successibile in caso di morte dell'obbligato”, così come avrebbero impedito l'attivazione delle garanzie per il pagamento della pensione (“trattenute dirette dai conduttori”) previste nella convenzione sugli effetti del divorzio. Valesse il contrario, del resto, ogni obbligato alimentare potrebbe rinunciare di propria iniziativa – in tutto o in parte – a introiti di qualsiasi natura, senza assumere la responsabilità delle proprie opzioni. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo destituito fin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato intimato – appunto – alla controparte. Delle verosimili difficoltà finanziare in cui versa l'interessato si tiene conto, in ogni modo, moderando per quanto possibile gli oneri processuali.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).