Incarto n. 11.2013.97
Lugano 18 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, giudice supplente
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa OA.2008.105 (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 23 dicembre 2008 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello dell'8 novembre 2013 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 ottobre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 2007 la C__________, , ha stipulato un contratto di leasing con la AO 1 riguardante una B nera del 2006. La vettura è stata gravemente danneggiata da M__________, allora membro del consiglio di amministrazione della C__________, in un incidente occorsogli a __________ il 25 dicembre 2007. È stata poi riparata dalla AP 1, che il 9 aprile 2008 ha trasmesso alla C__________ una fattura di fr. 64 187.10. La , presso cui il veicolo era assicurato con una polizza di “casco totale”, ha rifiutato la copertura del danno perché al momento dell'infortunio il conducente aveva un tasso alcolemico superiore all'1.5‰. La C, da parte sua, non ha pagato la fattura. Il 4 settembre 2008 la AP 1 ha convenuto perciò la C__________ e il suo amministratore unico E__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il versamento di fr. 64 187.10 con interessi (inc. OA.2008.569).
B. La AP 1 esercitando sull'automobile un diritto di ritenzione, il 23 dicembre 2008 la AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC ticinese) e dell'art. 292 CP – la consegna immediata del mezzo. Nella sua risposta del 24 febbraio 2009 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. In pendenza di causa, il 13 febbraio 2009, la C__________ è stata dichiarata in fallimento, procedura che il 27 marzo 2009 è stata sospesa per mancanza di attivi. Il 30 marzo 2009 l'attrice ha introdotto una replica, confermando la petizione. La convenuta ha duplicato il 20 aprile 2009, ribadendo la propria posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 28 maggio 2009. La C__________ è poi stata radiata d'ufficio il 17 agosto 2009 dal registro di commercio, nessuna opposizione essendo stata introdotta contro la cancellazione (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC). Statuendo il 22 gennaio 2010 sull'azione promossa dalla AP 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato la causa dai ruoli nella misura in cui era diretta contro la C__________ e ha respinto l'azione nella misura in cui era diretta contro E__________, non personalmente responsabile del debito societario.
C. L'istruttoria nella causa pendente tra la AO 1 e la AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è terminata il 4 maggio 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 maggio 2010 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Nel proprio, del 4 giugno 2010, l'attrice ha riconfermato a suo turno le rispettive domande. Con sentenza del 9 settembre 2010 il Pretore ha poi accolto la petizione e condannato la AP 1
a consegnare all'attrice il veicolo litigioso sotto comminatoria
dell'esecuzione effettiva. Se non che, un appello presentato il 24 settembre 2010 dalla AP 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 29 maggio 2013 da questa Camera, la quale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.2010.111).
D. Statuendo il 17 ottobre 2013, il Pretore ha nuovamente accolto l'azione e ha ordinato alla AP 1, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva, di consegnare la vettura all'attrice entro tre giorni dal passaggio in giudicato della decisione. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 5500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 novembre 2013 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2014 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause intentate prima del 1° gennaio 2011 continuano a essere disciplinate dalla procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Poco importa che la sentenza emessa il 9 settembre 2010 sia stata annullata da questa Camera il 29 maggio 2013 e gli atti ritornati al Pretore per nuovo giudizio, il processo davanti a quest'ultimo continuando in base alla vecchia procedura (sentenza del Tribunale federale 4A_174/2014 del 5 maggio 2014, consid. 4 con rinvio alla sentenza 4A_641/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 2.2). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di rivendicazione, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si pensi al valore venale dell'automobile rivendicata (fr. 85 431.–). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 ottobre 2013. Introdotto l'8 novembre 2013, il rimedio in esame è dunque ricevibile.
Statuendo il 29 maggio 2013, questa Camera ha ritenuto per contro – in sintesi – che il Pretore non poteva considerare “estinto” il credito della AP 1 verso la C__________ (e quindi decaduto il diritto di ritenzione) solo perché la ditta debitrice era stata cancellata dal registro di commercio. Essa ha rammentato che un credito rimasto scoperto continua a essere garantito da pegno (o da diritto di ritenzione) anche dopo il fallimento del debitore, senza che per la realizzazione del pegno occorra reinscrivere la società nel registro di commercio. Precisato ciò, non bastava tuttavia per giustificare il diritto di ritenzione nel caso specifico che la convenuta fosse in possesso dell'automobile e che il credito verso la società fallita fosse connesso all'automobile. Il veicolo essendo proprietà di terzi, si imponeva di verificare che la convenuta non fosse a conoscenza di ciò o ignorasse che la debitrice non potesse disporre del veicolo. Se alla convenuta poteva essere nota la proprietà della AO 1, occorreva verificare allora se la convenuta potesse presumere in buona fede che la debitrice fosse stata autorizzata ad affidarle il mezzo per il ricupero e la riparazione. Implicando accertamenti di fatto non esperibili per la prima volta dalla Camera, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
l'aspetto dell'art. 895 cpv. 3 CC e quindi della buona fede della AP 1”, il Pretore ha accertato che quest'ultima sapeva come il veicolo non appartenesse alla C__________ e come, per di più, la convenuta non avesse ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo, i responsabili della C__________ preferendo attendere prima il parere della loro assicurazione. Prova ne sia – ha soggiunto il primo giudice – che solo dopo avere conosciuto le conclusioni del perito dell'__________ i responsabili della C__________ hanno ceduto alla AP 1 i diritti dell'immobiliare nei confronti della compagnia assicuratrice. In sostanza, ha continuato il Pretore, la convenuta si era messa a riparare il veicolo senza aspettare la valutazione del perito assicurativo e senza nemmeno attendere che la C__________ le cedesse i suoi diritti nei confronti dell'. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – la AP 1 non può essere considerata in buona fede “circa la capacità di disporre del veicolo da parte della C” quando ha eseguito la riparazione. Al contrario: mancava finanche la condizione di base per giustificare un diritto di ritenzione.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato che nessun ordine di procedere le era stato impartito, mentre secondo la decisione di questa Camera egli avrebbe dovuto appurare se essa potesse presumere in buona fede che la C__________ fosse stata autorizzata ad affidarle il veicolo per il ricupero e la riparazione. Determinante sarebbe quindi la sua buona fede circa l'autorizzazione ad affidarle l'automezzo per un determinato fine e non la sua buona fede circa l'autorizzazione a eseguire la riparazione. Quanto importa è – a suo avviso – che essa credesse la C__________ abilitata a disporre del veicolo per conferirle l'incarico di riparazione, ovvero essere autorizzata dal proprietario a stipulare il contratto d'appalto. Se e quando la manifestazione della volontà della detentrice in relazione alla conclusione del contratto d'appalto è poi effettivamente giunta non ha incidenza sulla sua buona fede, giacché tale nozione è “inserita in un contesto di diritti reali e non di diritto delle obbligazioni”.
Dandosi una decisione emessa su rinvio dell'autorità giudiziaria superiore (art. 318 cpv. 1 lett. b n. 1 CPC), l'autorità di primo grado è vincolata ai considerandi di tale sentenza (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1397; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 318; Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 669 n. 1545 con riferimenti; Stauber in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 20 ad art. 318). Essa non può sospingersi oltre i limiti del rinvio o fondare la propria decisione su altre basi, né le parti possono far valere ragioni escluse o estranee al precedente giudizio.
a) Nella decisione del 29 maggio 2013 questa Camera aveva rinviato gli atti al Pretore perché verificasse la buona fede della convenuta, la quale poteva ignorare che la C__________ non era proprietaria dell'automobile o non era abilitata a disporre del veicolo, rispettivamente poteva sapere che la C__________ non era proprietaria dell'automobile o non era abilitata a disporre del veicolo, ma poteva ragionevolmente supporre che tale ditta fosse autorizzata a far eseguire la riparazione (criterio riassunto in: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 486 n. 3184a in fine con richiami). Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che, comunque fosse, la convenuta non aveva ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo, ma aveva proceduto all'esecuzione dell'opera di propria iniziativa. Quand'anche potesse presumere che la C__________ fosse abilitata a far riparare l'automobile, di conseguenza, essa non poteva esercitare in buona fede il diritto di ritenzione. Mal si comprende perché tale ragionamento trascenda i limiti del rinvio. Contrariamente all'opinione dell'appellante, nel giudizio precedente il Pretore non aveva accertato se alla convenuta fosse o non fosse stato conferito l'incarico di procedere alla riparazione. Si era limitato a ritenere – erroneamente – che, estinto il debitore, si era estinta anche la pretesa. L'esistenza di un contratto d'appalto non era stata trattata nemmeno da questa Camera. Su tal punto il Pretore non era vincolato perciò ad alcun considerando della sentenza di rinvio.
b) Ciò premesso, nell'appello la AP 1 non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, che le rimprovera di avere riparato il veicolo di propria iniziativa, senza ricevere alcun incarico dai responsabili della C__________. La conclusione secondo cui essa non può vantare alcun credito verso la C__________ è dunque corretta. Un diritto di ritenzione deve fondarsi su un credito esistente ed esigibile (DTF 105 II 192; I CCA, sentenza inc. 11.1996.133 del 19 gennaio 1997, consid. 4 con richiami; Rampini/Schulin/Vogt in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 33 ad art. 895; v. anche Oftinger/Bär in: Zürcher Kommentar, edizione 1981, n. 76 ad art. 895 CC), ciò che fa difetto nel caso specifico. In circostanze del genere nulla sussidiano le convinzioni soggettive dell'appellante sul potere di disporre della C__________ per affidarle la riparazione. Nessun affidamento poteva invero sussistere in un incarico mai ricevuto.
Quanto ai responsabili della C__________, l'appellante non evoca il benché minimo elemento idoneo a sostanziarle il convincimento che costoro fossero abilitati a rappresentare gli interessi della AO 1. Il mero fatto che M__________ l'abbia incaricata di prelevare il veicolo, depositarlo presso la D__________ e trasportarlo poi in carrozzeria nulla indizia al proposito. Tanto meno ove si consideri che di fronte a una dicitura come quella figurante sulla licenza di circolazione (“178: vietato il cambiamento del detentore”) nulla impediva alla convenuta di porre domande e di esigere chiarimenti (cfr. Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 272 ad art. 895 CC con rinvio ai n. 814 segg. ad art. 884 CC; Oftinger/Bär, op. cit., n. 138 ad art. 895 CC con rinvio al n. 356 ad art. 884 CC). Il solo fatto di credere, sulla base di impressioni personali, che il detentore del veicolo impegnasse il proprietario del veicolo non basta per dimostrare di avere fatto prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò non lascia spazio ad alcuna protezione della buona fede (art. 3 cpv. 2 CC). Destituito di consistenza, anche su quest'ultimo punto l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili.
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).