Incarto n. 11.2013.88
Lugano, 16 settembre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2013.31 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 gennaio 2013 dallo
Stato del Cantone Ticino (rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona)
contro
AP 1,
giudicando sull'appello del 3 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 6 settembre 2013;
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 aprile 2011 G__________ (14 luglio 1993), figlia di __________ (1934) e AP 1 (1962), è stata affidata in internato dalla Commissione tutoria regionale 6 alla Fondazione __________ nell'ambito di un progetto destinato a giovani tra i 16 ai 20 anni che vivono situazioni di disagio, i quali sono ospitati in appartamenti e seguiti da educatori nella prospettiva di un inserimento professionale. Fino alla maggiore età la retta per il collocamento di G__________ presso la Fondazione __________ è stata pagata dalla madre, alla quale l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento anticipava il contributo di mantenimento paterno.
B. Dopo la maggiore età della figlia AP 1 ha rifiutato di continuare i pagamenti. La Fondazione __________ ha chiesto così il versamento delle rette all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dal 1° luglio 2011 ha anticipato alla Fondazione __________ la somma di fr. 480.– mensili. Accertato che __________ percepisce solo una rendita minima AVS e prestazioni complementari, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha invitato il 28 febbraio 2012 AP 1 a firmare una convenzione di mantenimento per la copertura della retta relativa all'internato della figlia. Senza esito.
C. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, il 23 gennaio 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha promosso causa perché AP 1 fosse obbligata a rimborsargli le rette versate alla Fondazione __________ per l'internato di G__________ dopo la maggiore età (fr. 4980.– dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2012 e fr. 480.– mensili dal 1° ottobre 2012 fino al termine della presa a carico o fino al compimento del 20° anno, ma non oltre fr. 9780.– complessivi). Chiamata a esprimersi per scritto, AP 1 ha proposto il 20 febbraio 2013 di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha chiesto che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fosse condannato a versarle fr. 20 000.– in riparazione del torto morale. Con osservazioni del 22 marzo 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha proposto di respingere la riconvenzione.
D. Al dibattimento del 17 aprile 2013 le parti hanno confermato le loro richieste. Terminata l'istruttoria il 27 giugno 2013, alla discussione finale del 3 settembre 2013 esse hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza del 6 settembre 2013, il Pretore ha respinto tanto l'azione principale quanto la riconvenzione. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese dell'azione principale sono state poste a carico dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese della riconvenzione sono state addebitate ad AP 1, con obbligo di rifondere all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 ottobre 2013 per ottenere che sia accolta la sua riconvenzione e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non è stato comunicato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della riparazione per torto morale chiesta dall'appellante (fr. 20 000.–). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione del Pretore è stata notificata ad AP 1 lunedì 9 settembre 2013. Introdotto il 3 ottobre 2013, l'appello è stato presentato quindi in tempo utile.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha richiamato anzitutto l'art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui, qualora il figlio non abbia ancora ultimato la propria formazione alla maggiore età, i genitori devono continuare a provvedere al suo mantenimento per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, fino al momento in cui tale formazione possa normalmente concludersi. Titolare del diritto – egli ha proseguito – è il figlio maggiorenne oppure l'ente pubblico che provvede al suo mantenimento, in qualità di cessionario legale. Accertata così la legittimazione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento a chiedere la rifusione del contributo alimentare anticipato alla Fondazione __________ per la retta mensile in internato di G__________ dopo la maggiore età (art. 289 cpv. 2 CC), il primo giudice ha nondimeno respinto la richiesta, non avendo la figlia intrapreso alcuna adeguata formazione professionale. Per quel che era della riconvenzione, il Pretore aggiunto non ha riscontrato alcuna pressione indebita dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento o della Fondazione __________ nei confronti di AP 1. Avendo essa rifiutato di firmare una convenzione di mantenimento dopo la maggiore età di G__________, egli ha rilevato, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si è limitato a promuovere causa, il che è avvenuto senza alcuna costrizione a un consenso qualsiasi. Onde, per finire, anche il rigetto della riconvenzione.
Litigiosa rimane, in concreto, la pretesa di fr. 20 000.– avanzata da AP 1 a titolo di riparazione per torto morale. Costei si duole che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le abbia chiesto di contribuire alla retta per l'internato della figlia maggiorenne indebitamente, senza alcun mandato e nella consapevolezza di non avere il benché minimo diritto. Essa lamenta di avere subìto attacchi assillanti e intimidatori. Rimprovera inoltre all'Ufficio di avere condotto indagini sulla sua famiglia senza motivo né autorizzazione tramite una perizia di cui essa critica il contenuto, ciò che ha leso il suo diritto alla privatezza, con l'unico scopo di rovinare l'immagine sua e dei suoi familiari. L'Ufficio avrebbe profittato in sintesi della situazione drammatica da lei vissuta con la figlia, riaprendo una ferita che da anni essa tentava di guarire. Tale comportamento l'avrebbe seriamente irritata, avrebbe turbato la serenità familiare e avrebbe esercitato su lei una pressione psicologica durata dal 28 febbraio 2012 (invito a firmare la convenzione di mantenimento) fino al 6 settembre 2013 (emanazione della sentenza impugnata). Il che giustifica, a suo avviso, il versamento dell'indennità richiesta.
a) L'art. 49 cpv. 1 CO subordina il versamento di un'indennità per torto morale – fra l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità che dev'essere oggettivamente e soggettivamente grave (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 19 segg. ad art. 49 CO con riferimenti). Un'indennità per riparazione del torto morale può essere pretesa, in altri termini, solo quando le sofferenze subìte dal richiedente superino per intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (FF 1982 II 671 n. 272). Né il versamento di una somma in denaro è la regola: essa si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO). Incombe al richiedente allegare e dimostrare le circostanze dalle quali si desume, per la grave lesione patita, la sua personale sofferenza (RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7).
b) Nella fattispecie l'attrice riconvenzionale non ha dimostrato alcuna grave sofferenza. Essa ha dichiarato che il comportamento dei funzionari dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento “ha causato molta rabbia e turbato la serenità famigliare nonché causato una pressione psicologica durata dal 28 febbraio 2012 al 6 settembre 2013” (appello, pag. 3 in basso), ma ciò non basta per sostanziare una grave sofferenza personale, tanto meno suscettibile di giustificare il versamento di una somma in denaro. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o tribolazioni. Agli atti non figurano né rapporti specialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche contrariato l'appellante, le avrà dato pensiero, l'avrà infastidita, tuttavia ciò non risulta averle recato più disturbo di quanto un ordinario contenzioso aperto con l'autorità amministrativa avrebbe cagionato a un'altra persona posta nelle medesime circostanze. Già dal profilo soggettivo non si intravedono dunque i presupposti per la prospettata applicazione dell'art. 49 cpv. 1 CO.
c) Si aggiunga che in concreto non si scorgono nemmeno gli estremi oggettivi per far capo alla norma testé citata. Intanto non è vero che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non potesse procedere nei confronti dell'interessata. L'ente pubblico che provvede al mantenimento di un figlio è legittimato a chiedere al debitore alimentare il versamento del contributo (art. 289 cpv. 2 CC). Se il contributo non è ancora stato fissato dal giudice e il genitore rifiuta di firmare una convenzione di mantenimento, l'ente pubblico è abilitato a promuovere azione di mantenimento in surrogazione dei diritti del figlio (Perrin in: Commentaire romand, Basilea 2010, CC I, n. 10 ad art. 289 con rinvio; v. anche Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 750 in fondo). Ciò vale altresì per figli maggiorenni agli studi cui i genitori siano tenuti a provvedere finanziariamente giusta l'art. 277 cpv. 2 CC. In concreto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha sopperito al mantenimento di G__________ dopo la maggiore età versando la retta dell'internato alla Fondazione __________. Era legittimato pertanto a far sottoscrivere accordi di mantenimento ai genitori (art. 5 cpv. 1 lett. f del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1) e, risultando infruttuosa la proposta, a intentare azione di mantenimento in surrogazione della figlia, come rappresentante dello Stato del Cantone Ticino (art. 69 cpv. 2 del regolamento citato).
L'appellante denuncia una persecuzione psicologica messa in atto nei suoi confronti dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. In realtà dagli atti non si evince nulla del
genere. Il tono usato dall'Ufficio nelle tre lettere precedenti l'istanza di conciliazione è corretto e mal si comprende come possano ravvisarsi cenni minacciosi o intimidatori (doc. G, I, M). L'istanza di conciliazione medesima e gli atti della causa di merito non denotano alcunché di inopportuno né tanto meno di vessatorio. Certo, per finire il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ma non perché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non fosse legittimato ad agire o perché non avesse provveduto al mantenimento di G__________, bensì perché nel caso specifico G__________ non poteva dirsi “in formazione”, avendo semplicemente tentato di trovare un indirizzo formativo o lavorativo con lo svolgimento di taluni stages professionali, senza adempiere compiutamente le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC per ottenere un contributo alimentare dopo la maggiore età (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Ciò non significa che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento abbia agito in malafede o nella consapevolezza di riscuotere un indebito.
d) L'appellante censura una grave violazione oggettiva della sua personalità per avere, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, esperito indagini commissionando all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni “un sintetico rapporto inerente all'evoluzione della relazione tra la madre (…) e la figlia” (doc. P), del 5 dicembre 2012. Essa fa valere di non essere stata interpellata al proposito e che l'unico scopo di quel rapporto era – come detto – di denigrare lei e la sua famiglia. Simili impressioni sono puramente personali. Per promuovere un'azione di mantenimento in surrogazione di G__________ l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento doveva sincerarsi previamente che la rottura delle relazioni con la madre non fosse imputabile esclusivamente al comportamento della figlia maggiorenne, poiché se così fosse stato il giudice avrebbe potuto rifiutare un contributo di mantenimento già per tale motivo (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2). E non avrebbe avuto senso avviare una causa in condizioni siffatte. Senza dimenticare poi che sul contenuto del rapporto l'appellante ha potuto esprimersi davanti al Pretore aggiunto, autorità giudiziaria munita di pieno potere cognitivo, di modo che una qualsivoglia disattenzione del suo diritto di esprimersi risulterebbe sanata (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2 con richiami).
e) In ultima analisi, nulla indizia nella fattispecie una grave violazione soggettiva né oggettiva della personalità della convenuta o della sua famiglia. Men che meno emergono elementi concreti atti a comprovare una qualsivoglia intenzione, da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, di offendere la reputazione o la privatezza dell'appellante o dei suoi congiunti. L'autorità ha intrapreso semplicemente quanto prevede la legge, quand'anche al singolo genitore ciò possa riuscire sgradevole o addirittura ostile. Che poi il giudice adito respinga un'eventuale azione di mantenimento promossa dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in surrogazione del figlio – come nel caso specifico – rientra nel possibile andamento delle cose e non va interpretato come la dimostrazione che lo Stato abbia inteso colpire o provocare un danno morale o materiale al genitore convenuto.
Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che l'appellante è priva di formazione giuridica e ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale, si modera adeguatamente l'ammontare della tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, non essendosi chieste osservazioni all'appello.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (l'azione principale riguardava il versamento di fr. 9780.–, la riconvenzione una riparazione di fr. 20 000.–).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).