Incarto n. 11.2013.50
Lugano 17 marzo 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2012.215 (nullità di matrimonio, subordinatamente divorzio per motivi gravi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 luglio 2012 da
AP 1 (già patrocinato dall'avv. )
contro
AO 1 (Repubblica Popolare Cinese) (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 3 giugno 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 maggio 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1974), cittadina cinese, si sono conosciuti nel febbraio del 2011 su un sito internet (__________) e hanno cominciato a intrattenere scambi di corrispondenza in inglese per posta elettronica. L'8 dicembre 2011 AO 1, ottenuta un'autorizzazione limitata di “soggiorno per contrarre matrimonio”, è giunta in Svizzera ed è andata ad abitare con AP 1. Il 18 gennaio 2012 AP 1 e AO 1 hanno adottato con atto pubblico rogato dal notaio __________ di __________ la separazione dei beni. I due si sono sposati a __________ il 3 febbraio 2012. Nel giugno del 2012 la moglie è tornata in Cina.
B. Con petizione non motivata del 12 luglio 2012 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando l'annullamento del matrimonio o – in subordine – il divorzio per motivi gravi giusta l'art. 115 CC. All'udienza di conciliazione del 10 ottobre 2012, indetta per accertare l'esistenza di un motivo di annullamento del matrimonio o di divorzio e la possibilità di un'intesa sulle relative conseguenze, è comparso il solo marito. Constatata l'impossibilità di un'intesa fra i coniugi, il Pretore ha assegnato all'attore un termine di 60 giorni per motivare la petizione.
C. Nel suo memoriale del 28 novembre 2012 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, facendo valere – in sintesi – di avere contratto matrimonio perché dolosamente indotto in errore su qualità personali essenziali della consorte. Egli ha rifiutato alla moglie inoltre ogni contributo alimentare e si è opposto a qualsiasi riparto della prestazione d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale. AO 1, cui gli atti sono stati notificati per via edittale, non si è costituita in giudizio.
D. All'udienza del 30 aprile 2013, indetta per il dibattimento, il Pretore ha proceduto all'interrogatorio dell'attore, unico comparente. Non dovendosi assumere altre prove, con arringa finale tenuta immediatamente l'attore ha riconfermato le proprie domande. Statuendo con sentenza del 2 maggio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 1500.– complessivi a carico dell'attore. Il 24 maggio 2013 AO 1 ha trasmesso al Pretore una sua presa di posizione sulla vicenda.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2013 nel quale chiede di accogliere la sua petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nella sua risposta del 13 giugno 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 18 agosto 2014 AP 1 ha inoltrato personalmente alla Camera una replica spontanea corredata di nuovi documenti.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate in una causa di nullità del matrimonio (art. 294 cpv. 1 CPC) o di divorzio su azione di un coniuge (art. 290 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Se l'appello riguarda controversie esclusivamente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiungere fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Quest'ultima restrizione è estranea al caso specifico, in cui contesa è la validità stessa del vincolo. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 6 maggio 2013 (timbro postale sulla busta d'intimazione acclusa all'appello), sicché il termine per ricorrere sarebbe scaduto il 5 giugno 2013. L'attore ha inviato l'appello il 3 giugno 2013 alla Pretura, che il 6 giugno 2013 l'ha trasmesso a questa Camera. Ciò non pregiudica tuttavia la ricevibilità del rimedio giuridico, il Tribunale federale avendo avuto modo di precisare recentemente che il termine per appellare si reputa osservato anche se l'atto perviene in tempo utile all'autorità inferiore (sentenza 4A_476/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.6 destinato a pubblicazione).
L'attore ha accluso alla propria replica spontanea dell'8 agosto 2014 copia di uno scambio di corrispondenza intervenuto per posta elettronica l'8 e il 10 agosto 2013 con il Consolato generale svizzero a Guangzhou (Cina), una sua lettera del 3 luglio 2013 all'Ufficio della migrazione di Bellinzona, una del 26 agosto 2013 all'analogo Ufficio federale a Berna, una del 21 giugno 2013 al proprio legale e un documento del 5 ottobre 2012 qualificato come biglietto aereo, scritto in parte con caratteri cinesi. Sulla proponibilità di tali atti ci si può interrogare, sia perché una replica introdotta oltre un mese dopo la notifica delle osservazioni all'appello (anche tenendo conto delle ferie giudiziarie: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) appare già a un primo esame tardiva, sia perché la tempestività con cui sono stati inoltrati i documenti appare dubbia (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC). Sia come sia, fossero anche ricevibili, come si vedrà oltre simili documenti poco o punto giovano all'attore.
Per quel che concerne l'annullamento del matrimonio, il Pretore ha accertato nella sentenza impugnata che l'attore si valeva dell'art. 107 n. 3 CC invocando un errore sulle conoscenze linguistiche e sull'identità della moglie, qualità personali da lui definite essenziali. Egli ha rilevato però che, potessero anche considerarsi qualità essenziali, le conoscenze linguistiche della convenuta erano note all'attore già prima di sposarsi, avendo egli vissuto con lei per due mesi e avendo con lei adottato mediante atto pubblico la separazione dei beni. Quanto al preteso errore sull'identità della consorte, il primo giudice l'ha ritenuto non provato e per di più in aperto contrasto con le verifiche eseguite dall'Ufficio di stato civile e dall'Ufficio della migrazione.
Tra la Svizzera e la Repubblica popolare Cinese non risultano convenzioni che regolino il foro o il diritto applicabile a cause di stato. Ora, l'art. 45a LDIP (entrato in vigore il 1° luglio 2013) prevede per le azioni di nullità del matrimonio la competenza dei tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, dei tribunali del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d'origine di uno dei coniugi (cpv. 1), i quali applicano il diritto svizzero (cpv. 2). Fino al 30 giugno 2013 la competenza dei tribunali svizzeri era data in applicazione analogica delle norme sull'azione di divorzio (RtiD lI-2012 pag. 790 consid. 4a), ovvero in concreto dall'art. 59 lett. b LDIP che prevedeva per l'azione di divorzio la competenza dei tribunali svizzeri al domicilio dell'attore se questi dimorava in Svizzera da almeno un anno o era cittadino svizzero, mentre il diritto svizzero era applicabile in virtù dell'art. 44 cpv. 1 vLDIP (Courvoisier in: Basler Kommentar, IPRG, 3ª edizione, n. 2 ad art. 45a). Nelle circostanze descritte la competenza del giudice adito e l'applicabilità della legge svizzera sono fuori dubbio.
L'appellante fa valere che inizialmente gli scambi di corrispondenza con la convenuta erano “profondi, molto elaborati e in ottimo inglese”. Solo dopo il matrimonio egli sostiene di essersi accorto che la personalità della moglie era molto semplice e “non corrispondeva in alcun modo a quanto contenuto nei testi ricevuti tramite posta elettronica”. Già dopo l'arrivo in Svizzera – egli prosegue – il comportamento di lei non si accordava per nulla con la levatura intellettuale di quei messaggi, tant'è che poco dopo il matrimonio essa ha cominciato a manifestare l'intenzione di porre fine ai suoi giorni e di voler rientrare in Cina. L'appellante afferma così di essere stato indotto in errore su qualità essenziali dell'altro coniuge, ciò che giustifica a suo parere l'annullamento del matrimonio in virtù dell'art. 107 n. 3 CC. Il problema è che, così argomentando, egli non si confronta nemmeno di scorcio con le motivazioni del Pretore. Non pretende che la mancanza di qualità essenziali non fosse riscontrabile prima del matrimonio, non contesta di avere vissuto con la convenuta quasi due mesi prima di sposarla e neppure di avere sottoscritto con lei una convenzione matrimoniale. Ne segue che su questo punto l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Comunque sia, si volesse anche transigere dal profilo formale ed esaminare l'appello nel merito, l'esito del giudizio non muterebbe. Intanto l'attore mette in forse che la convenuta possa essere l'autrice della corrispondenza intercorsa per posta elettronica, dolendosi di essere stato indotto in errore su qualità essenziali di lei, ma non ha mai preteso di avere contratto matrimonio credendo di sposare un'altra persona (art. 107 n. 2 CC). Egli non ha mai asserito, in altri termini, di avere sposato il giorno delle nozze una donna dall'identità diversa da quella che credeva di maritare (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_804/2008 del 30 giugno 2009 consid. 3.1 con riferimenti). Del resto, un errore sulla persona non è dato per il solo fatto che un soggetto si sposi dichiarando false generalità o usando documenti contraffatti
(a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 107; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 8 ad art. 107).
Relativamente alle scarse conoscenze linguistiche e al comportamento successivo della moglie, difforme dal contenuto dei messaggi, v'è da domandarsi se possa farsi discorso di qualità personali oggettivamente e soggettivamente essenziali nel senso dell'art. 107 n. 3 CC (casistica in: a Marca, op. cit., n. 20 segg. ad art. 107 CC; Geiser, op. cit., n. 11 ad art. 107 CC). A prescindere da ciò, come ha rilevato il primo giudice l'attore non ha dimostrato che la convenuta gli abbia intenzionalmente fatto credere o gli abbia sottaciuto circostanze determinanti ai fini del matrimonio (cfr. a Marca, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 107 CC; Geiser, op. cit., n. 10 e 13 ad art. 107 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5ª edizione, pag. 77 seg. n. 306 e 307). L'appellante ha ammesso di essersi accorto delle limitate conoscenze linguistiche della fidanzata fin dall'arrivo di lei in Svizzera (verbale del 30 aprile 2013, pag. 2 in alto e in basso). Senza dimenticare che già nell'estate del 2011 egli si era recato in Cina per incontrare la futura sposa (dichiarazione di AO 1, del 20 settembre 2011, nel fascicolo richiamato dall'Ufficio della migrazione). Dopo l'arrivo della convenuta in Svizzera poi i due hanno convissuto quasi due mesi prima di sposarsi e hanno svolto insieme la procedura preparatoria del matrimonio, stipulando anche una convenzione matrimoniale per la separazione dei beni. Secondo la comune esperienza della vita e il normale andamento delle cose l'attore non può dunque non avere notato prima del matrimonio le scarse capacità linguistiche della convenuta e la sua indole semplice. Ne discende che sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.
L'appellante ribadisce che dal giugno del 2012, quando la moglie è rimpatriata, egli non ha più contatti con lei. E la fisica assenza della consorte senza alcuna prospettiva di riavvicinamento rende il matrimonio oggettivamente insopportabile “siccome del tutto inutile”. Egli sottolinea altresì che “la delusione e le ferite provocate dalla realtà a fronte delle premesse (e promesse non mantenute)” giustificano il divorzio anche dal profilo soggettivo, rendendo insoffribile e vano il periodo di attesa, la decorrenza del biennio di separazione non conducendo ad alcuna modifica della situazione, come dimostra il fatto che a un anno dalla partenza della convenuta nulla è cambiato.
a) Un coniuge può chiedere il divorzio prima della scadenza dei due anni prevista dall'art. 114 CC quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente
esigere da lui la continuazione dell'unione (art. 115 CC). Tale norma, sussidiaria rispetto a quella dell'art. 114 CC, fa stato ove la reazione emotiva e mentale che induce il coniuge richiedente a ritenere insopportabile la continuazione del vincolo per due anni sia oggettivamente comprensibile (DTF 129 III 4 consid. 2.2 con riferimenti). Non essendo possibile stabilire a priori una casistica, il giudice statuisce applicando le norme del diritto e dell'equità (art. 4 CC) senza porre esigenze troppo severe all'esistenza di gravi motivi (DTF 129 III 4 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_177/2012 del 2 maggio 2012, consid. 2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 1143).
b) Ciò premesso, è vero che – contrariamente a quanto indica il Pretore – dottrina e giurisprudenza non sono univoche nel valutare sotto il profilo dell'art. 115 CC le conseguenze dell'abbandono ingiustificato di un coniuge da parte dell'altro (Steck in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 23 ad art. 115 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Anzi, la lunga assenza di un coniuge partito senza lasciare né dare notizie di sé parrebbe un “motivo grave” giusta l'art. 115 CC, in particolare perché la persona assente non ha modo di
esprimere un eventuale consenso al divorzio (Fankhauser in: FammKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 115 CC con rimandi). Da quando tuttavia, il 1° giugno 2004, il periodo di separazione obbligatorio è stato ricondotto da quattro a due anni l'insopportabilità dell'attesa va giudicata con maggiore riserbo (Fankhauser, loc. cit.; Sandoz in: Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CC).
c) Nella fattispecie è pacifico che verso la metà di giugno del 2012 AO 1 è rientrata definitivamente in Cina e che l'attore ha promosso causa di divorzio il 12 luglio 2012, nemmeno un mese dopo la partenza, riconoscendo di non avere intrapreso alcunché per mettersi in relazione con lei dopo di allora (verbale del 30 aprile 2013, pag. 2 in fondo e pag. 3 verso l'alto). Non solo: egli si è opposto al rilascio del visto necessario perché essa potesse tornare in Svizzera, foss'anche per pochi mesi (lettere del 3 luglio e del 26 agosto 2013 agli Uffici della migrazione di Bellinzona e di Berna, prodotte l'8 agosto 2014). In condizioni del genere, salvo la versione del marito, nulla dimostra che al momento in cui l'attore ha intentato causa di divorzio la partenza della convenuta fosse ingiustificata e definitiva o che essa si disinteressasse del matrimonio.
d) Certo, la convenuta non si è costituita in giudizio, ma ciò si deve essenzialmente alla mancata indicazione del recapito di lei da parte dell'attore, onde la notifica degli atti giudiziari per via edittale. Ricevuta la decisione impugnata per invio postale, tuttavia, essa ha immediatamente reagito, contestando la versione dei fatti narrata del marito. Per quanto la vita in comune sia stata breve, l'attore non ha dunque dimostrato – come gli incombeva (Sandoz, op. cit., n. 21 ad art. 115 CC con riferimenti) – che la continuazione del matrimonio per due anni fosse oggettivamente insopportabile. E l'inutilità di aspettare la scadenza del biennio non è un motivo sufficiente per applicare l'art. 115 CC. La delusione, le “ferite provocate dalla realtà a fronte delle promesse (e promesse non mantenute)” o il disinganno soggettivamente avvertito dall'appellante non bastano per sostanziare "motivi gravi” nella prospettiva dell'art. 115 CC, tanto meno ove siano addotti genericamente e non trovino concreti riscontri. Stati d'animo negativi, ripercussioni sul piano emotivo, sofferenze di natura psicologica, pur comprensibili, sono comuni in caso di problemi coniugali e connotano gran parte delle procedure di divorzio, ma non bastano a rendere per ciò solo insopportabile la separazione biennale dell'art. 114 CC.
Se ne conclude che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese della decisione odierna, inclusi fr. 869.90 per la traduzione dell'ordinanza 28 giugno 2013 notificata per commissione rogatoria internazionale (art. 95 cpv. 2 lett. d CPC), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come detto (consid. 1) – di una causa che investe la validità del vincolo matrimoniale, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).