Incarto n. 11.2013.44
Lugano 24 giugno 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2011.19 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 16 agosto 2011 da
AO 1 (ora:) e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 21 maggio 2013 presentato da AP 1 contro la decisione del 15 aprile 2013 con cui il Pretore ha statuito su un'“eccezione di carenza di legittimazione passiva per difetto di litisconsorzio necessario” sollevata dal convenuto;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (ora S__________) e AO 2 sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. 235 RFD di , su cui sorge una casa di abitazione. Il lato nord del fondo confina con la particella n. 253, che appartiene a AP 1 e A in ragione di metà ciascuno. Su di essa si trova una casa d'abitazione e una strada che corre lungo il confine con la particella n. 235, a una quota leggermente più alta rispetto a quest'ultima. Su tale lato la strada è cinta da una fila di lastre in granito disposte verticalmente che con il passare del tempo si sono inclinate verso la particella n. 235.
B. Il 17 giugno 2011 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera, chiedendo di citare AP 1 a un'udienza di conciliazione e di rilasciare loro l'autorizzazione ad agire affinché il convenuto fosse condannato a “riparare la strada mapp. 253 RFD __________ nel rispetto delle regole dell'arte ed a eliminare la recinzione in piode” o, in subordine, affinché essi fossero autorizzati a intervenire a spese del vicino. All'udienza del 15 luglio 2011 le parti non hanno raggiunto un accordo, di modo che il giorno stesso il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire per far valere “la pretesa nei confronti del convenuto dipendente dall'impossibilità di recintare il terreno di loro proprietà” (inc. CM.2011.31).
C. AO 1 e AO 2 hanno convenuto il 16 agosto 2011 AP 1 davanti al Pretore con un'”azione di ripristino e riparazione del danno (art. 641 e segg., 679 e 684 segg. CC)” in procedura semplificata per ottenere, già in via cautelare e senza contraddittorio, l'allestimento di una perizia che determinasse “lo stato della strada mapp. 253 RFD __________, l'entità dei danni arrecati al mappale n. 235 RFD __________ e le misure di riparazione da intraprendere” (richiesta di giudizio n. 1), l'interruzione del ”transito di veicoli pesanti lungo la strada mappale n. 253 RFD __________” fino a definizione della perizia (richiesta di giudizio n. 2) e la cessazione di ogni intervento lungo la strada in questione fino a definizione della perizia (richiesta di giudizio n. 3). Nel merito essi hanno chiesto di ordinare al convenuto la messa in atto, a sue spese, delle riparazioni e degli interventi stabiliti dalla perizia (richiesta di giudizio n. 4) o, in subordine, l'autorizzazione di attuarli a spese del convenuto (richiesta di giudizio n. 5). Le richieste di giudizio n. 2, 3 e 4 sono state formulate con la comminatoria dell'art. 292 CP.
D. Con decreto del 24 agosto 2011 il Pretore ha respinto l'istanza supercautelare, ha fissato al convenuto un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e ha indetto il contraddittorio, che si è svolto il 9 settembre 2011. In quella circostanza le parti hanno raggiunto un accordo in cui chiedevano al Pretore di ordinare una perizia limitata a una prima valutazione del caso, a eseguire “un'ispezione oculare della strada e relativo confine” in presenza del perito e a continuare il contraddittorio sulla cautelare dopo il sopralluogo. Lo stesso 9 settembre 2011 il Pretore ha nominato il perito e ha convocato le parti per il sopralluogo, che si è tenuto il 30 settembre 2011. All'udienza del 3 novembre 2011, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione di merito, il convenuto ha poi proposto di respingere la petizione e ha contestato la propria legittimazione passiva, facendo valere che insieme con lui andava citata in giudizio A__________, comproprietaria del fondo. Il perito ha consegnato il proprio referto il 14 novembre 2011. Il 29 febbraio 2012 il Pretore ha assegnato ad A__________ un termine di 10 giorni per ratificare gli atti processuali compiuti da AP 1. L'interessata ha dichiarato il 23 marzo 2012 di rifiutare.
E. Il 16 aprile 2012 il Pretore ha chiuso l'istruttoria e deciso di limitare l'oggetto del giudizio all'esame della legittimazione passiva. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, accomodandosi di conclusioni scritte del 30 aprile e del 15 maggio 2012 in cui hanno riaffermato le rispettive domande. Statuendo il 15 aprile 2013, il Pretore ha accertato l'esigenza di un litisconsorzio necessario “limitatamente all'azione in cessazione della turbativa nel senso degli art. 679 e 641 cpv. 2 CC per le misure ed interventi ordinati dalla perizia e riguardanti il mappale 253 RFD __________ del convenuto (in comproprietà)”. Di conseguenza ha fissato agli attori un termine di 15 giorni per completare la domanda di conciliazione, pena l'inammissibilità dell'azione intesa alla cessazione della turbativa. Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste per tre quarti a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 maggio 2013 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione per carenza di legittimazione passiva e di porre le spese a carico degli attori, con obbligo di rifondergli un imprecisato “maggior importo” per ripetibili. Nelle loro osservazioni dell'8 luglio 2013 gli attori propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese. Tale decisione è impugnabile allora in modo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se ciò non è il caso, è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC).
Nella fattispecie il Pretore ha statuito sull'esigenza di un litisconsorzio necessario, presupposto la cui mancanza porrebbe fine senza indugio alla causa (art. 70 cpv. 1 CPC). Si tratta dunque di una decisione incidentale nel senso dell'art. 237 cpv. 1 CPC (Killias in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 32 in fine ad art. 237 con riferimento a DTF 113 II 283 e 110 II 505). Il valore litigioso di almeno fr. 25 000.– indicato dalle parti medesime (appello, pag. 5; petizione, pag. 2), inoltre, appare verosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 22 aprile 2013. Introdotto il 21 maggio 2013 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è dunque ricevibile.
azioni di risarcimento del danno, compresa quella fondata sull'art. 679 CC, fra le indivisibili le azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC) e quelle tendenti a prevenire un danno o a eliminare immissioni moleste (art. 679 e 684 CC).
Ciò posto, il Pretore ha ravvisato nella causa promossa dagli attori due azioni distinte, l'una volta alla “cessazione di turbativa laddove implica misure di ripristino sul fondo vicino” e l'altra “in riparazione del danno sotto forma di prestazioni laddove indica misure di ripristino sul proprio fondo (degli attori)” (sentenza impugnata, pag. 6). Relativamente alla prima, egli ha rilevato che, trattandosi di prestazioni indivisibili, i comproprietari andavano convenuti in litisconsorzio necessario, come eccepiva il convenuto. E siccome A__________ non aveva ratificato gli atti processuali di quest'ultimo, in concreto il litisconsorzio necessario faceva difetto. Per evitare formalismi eccessivi, ad ogni modo, il Pretore ha ritenuto di concedere agli attori la possibilità di completare l'indicazione delle parti convenute entro 15 giorni, riproponendo entro quel termine un'istanza di conciliazione “aggiornata” e rifacendo i successivi atti processuali, senza di che la petizione sarebbe stata respinta. Riguardo all'azione di risarcimento del danno, invece, il Pretore l'ha reputata proponibile anche contro uno solo dei comproprietari, secondo i principi della solidarietà, ragione per cui ha respinto l'eccezione del convenuto, quand'anche fondata sull'art. 58 CO.
agli attori la possibilità di emendare gli atti incompleti. Quanto all'altra pretesa, egli contesta che si tratti di un'azione di risarcimento del danno, la petizione limitandosi a chiedere l'esecuzione di “riparazione” e “interventi” in conformità alle indicazioni peritali allorché si ignora se siano date davvero le premesse per un risarcimento. Circa l'autorizzazione ad agire del 15 luglio 2011,
infine, essa concerneva a parere del convenuto unicamente l'oggetto dell'istanza di conciliazione, ovvero la riparazione della strada e l'eliminazione della cinta in piode, sicché l'azione andava respinta anche per tale motivo.
a) Come questa Camera ha ricordato ancora di recente (sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con rinvii), nel vecchio Codice di procedura civile cantonale il requisito di un litisconsorzio necessario (attivo o passivo) era considerato un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC ticinese), ossia un requisito di forma, e qualora un difetto di forma potesse essere sanato entro breve, il giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99 cpv. 3 CPC ticinese). Coerentemente, ove un atto processuale fosse diretto solo contro una parte degli interessati, il giudice invitava chi aveva presentato l'atto a rimediare “entro un termine adeguato” (art. 47 CPC ticinese), ovvero a completare la designazione del litisconsorzio (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c).
b) L'attuale Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio necessario (art. 70 CPC) non più alla forma, bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito, anch'essa esaminata d'ufficio (DTF 139 III 507 consid. 1.2 e 3). Non il diritto di procedura, ma il diritto sostanziale stabilisce invero quando è necessaria una conduzione congiunta della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali casi l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente, manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta in quanto infondata” (FF 2006 pag. 6651 all'art. 68 cpv. 1 del disegno di legge, menzionato nella sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 con rinvio anche all'orientamento della dottrina più recente in materia).
c) Ne segue che in concreto il Pretore avrebbe senz'altro dovuto respingere l'azione tendente alla cessazione della turbativa per carenza di legittimazione passiva, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in circostanze analoghe (sentenza inc. 11.2013.43 del 19 gennaio 2015, consid. 9 in fine). I precedenti di questa Camera menzionati dal Pretore (I-2005 pag. 802 n. 78c; Rep. 1989 pag. 169) si riferiscono
al vecchio Codice di procedura civile, mentre l'opinione di Trezzini (op. cit., pag. 265 in basso), secondo cui in caso di litisconsorzio necessario incompleto il giudice può assegnare alla parte un termine per rimediare al difetto (come nel vecchio diritto ticinese) appare isolata. Per il resto, non vi era nella fattispecie un'urgenza tale che giustificasse l'azione di un singolo litisconsorte in nome degli altri (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 16 ad art. 70).
d) Il rigetto dell'azione volta alla cessazione della turbativa e all'adozione di misure di ripristino sul fondo vicino non significa, ad ogni modo, che gli attori non possano più promuovere causa per ottenere i provvedimenti in rassegna. Significa semplicemente che essi devono procedere, se insistono, simultaneamente contro entrambi i comproprietari di tale particella. La presente sentenza non loro impedisce in effetti di agire nei confronti del litisconsorzio necessario completo, non sussistendo identità di parti fra quest'ultimo e le persone originariamente convenute. Essa non dispiega quindi forza di giudicato che osti a una nuova azione sul medesimo oggetto (I CCA, sentenza inc. 11.2013.43 del 5 maggio 2015, consid. 10 con riferimento a Borla-Geier in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 8 ad art. 70).
a) La validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio (DTF 139 III 273), anche perché l'autorizzazione come tale non è impugnabile (DTF 140 III 227). Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la validità della medesima (DTF 140 III 227). E siccome ciò deve avvenire d'ufficio, poco importa che – come nel caso in esame – la questione sia sollevata per la prima volta in appello. Ora, per essere valida l'autorizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC (Trezzini, op. cit., pag. 938 seg.; Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,n. 11 ad art. 202 CPC; Killias, op. cit., n. 19 ad art. 227 CPC).
b) Nella fattispecie l'istanza di conciliazione del 17 giugno 2011 mirava a ottenere che il convenuto fosse “condannato a riparare la strada mappale n. 253 RFD __________ nel rispetto delle regole dell'arte e a eliminare la recinzione in piode, rispettivamente, qualora si rifiutasse, che gli attori siano autorizzati a intervenire a spese del convenuto”. L'autorizzazione ad agire del 15 luglio 2011 riguarda, da parte sua, “la pretesa nei confronti del convenuto dipendente dall'impossibilità di recintare il terreno di loro proprietà (particella n. 235 RFD di __________), e meglio come risulta da questo incarto di conciliazione”. Quanto alla petizione del 16 agosto 2011, essa tendeva a che fosse ordinato al convenuto, “a sue spese, di porre in atto le riparazioni e gli interventi stabiliti dalla perizia (…), dietro comminatoria dell'art. 292 CP”, subordinatamente a che gli attori fossero “autorizzati a porre in atto le riparazioni e gli interventi stabiliti dalla perizia (…), a spese del signor AP 1”.
c) Intanto ci si può domandare se l'oggetto dell'autorizzazione ad agire corrisponda nel caso specifico all'oggetto dell'istanza di conciliazione, non risultando che all'udienza del 15 luglio 2011 la richiesta di giudizio sia stata estesa o modificata. Comunque sia, l'oggetto dell'autorizzazione ad agire non corrisponde affatto alla richiesta di petizione, per lo meno nella misura in cui gli attori postulano – oltre alla cessazione della turbativa e all'adozione di misure di ripristino sul fondo vicino – l'esecuzione di riparazioni e interventi sul loro stesso fondo. Poco importa che gli attori si valgano dell'art. 58 CO. Essi non hanno mai invocato le premesse per una mutazione dell'azione (art. 227 cpv. 1 CPC). Certo, il convenuto avrebbe potuto contestare la validità dell'autorizzazione ad agire già davanti al Pretore. Non consta però che egli abbia tardato a procedere in spregio della buona fede processuale (art. 52 CPC) o che con la sua remora abbia provocato maggiori spese giudiziarie. Non è quindi il caso di soffermarsi al proposito.
Il convenuto si duole infine dell'importo per ripetibili (ridotte) attribuitogli dal primo giudice (fr. 500.–), definito esiguo alla luce del valore litigioso e dell'impegno da lui profuso per far valere i suoi mezzi di difesa. Se non che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, dandosi contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (DTF 134 III 235). Ciò vale anche in materia di ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92 n. 1108). Di quanto l'indennità per ripetibili assegnatagli dal Pretore andrebbe maggiorata nella fattispecie l'appellante non indica, nemmeno per ordine di grandezza. Su questo punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, irricevibile.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza pressoché integrale degli attori (art. 106 cpv. 1 CPC). Equitativamente si giustifica perciò che essi sopportino solidalmente quattro quinti degli oneri, con obbligo di rifondere all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che seguono la piena soccombenza degli attori.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta per carenza di legittimazione passiva.
Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste solidalmente a carico degli attori in solido, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili.
II. Le spese di appello, di fr. 600.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quinto a carico dell'appellante medesimo e per il resto solidalmente a carico degli attori, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).