11.2013.43

Incarto n. 11.2013.43

Lugano 19 gennaio 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2012.205 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 ottobre 2012 da

AP 1 e AP 2 ora in (patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

e AO 1, (patrocinati dagli avv. PA 2 e PA 2 ),

giudicando sull'appello del 15 maggio 2013 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 aprile 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono comproprietari, rispettivamente per 1/5 e per 4/5, della particella n. 896 RFD di __________ (1043 m²), nella frazione di __________, su cui sorge una casa

d'abitazione. La particella è collegata alla pubblica via, verso nord, per mezzo di un viottolo comunale largo circa 1.5 m che permette il transito di piccoli mezzi a motore. Sul fronte sud il fondo confina con le particelle n. 414 (252 m²), appartenente a J__________, n. 418 (683 m²), appartenente a __________ e __________ in ragione di metà ciascuno, e n. 420 (1697 m²), appartenente ad AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno.

B. Il 3 febbraio 2012, AP 2 e AP 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo di citare AO 1 e AO 2 a un'udienza di conciliazione perché sulla particella n. 420 fosse costituita – previo versamento di un'indennità – una servitù di accesso necessario con ogni veicolo in favore della loro particella n. 896. All'udienza del 16 aprile 2012 essi hanno esteso la loro richiesta alle particelle n. 891 e n. 576, anch'esse proprietà dei convenuti. Le parti non hanno raggiunto un accordo, di modo che il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti il 10 settembre 2012 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.81).

C. Il 29 ottobre 2012 AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 e AO 2 davanti al medesimo Pretore per ottenere che, dietro versamento di fr. 25 000.– a titolo di indennità, fosse iscritto sulla particella n. 420 un accesso necessario con ogni veicolo in favore della loro particella n. 896 “da esercitare sulla superficie evidenziata sulle planimetrie prodotte in cau­sa o sulla superficie designata dal perito giudiziale”. Nella loro rispo­sta del 18 gennaio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione in ordine per non avere gli attori convenuto in giudizio anche i proprietari delle particelle n. 414 e 418, a loro avviso toccate dal previsto per­corso. In subordine essi hanno chiesto di respingere l'azione nel merito.

D. Al dibattimento tenutosi il 6 febbraio 2013 per la discussione e l'istruttoria dell'eccezione sollevata dai convenuti, gli attori hanno contestato l'esigenza di un litisconsorzio necessario, ciò che i convenuti invece hanno ribadito. L'istruttoria ha avuto luogo seduta stante e le arringhe finali hanno fatto seguito immediatamente, le parti confermandosi nelle loro posizioni. Statuendo il 10 aprile 2013, il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile, gli attori avendo omesso di convenire in giudizio (anche) la proprietaria della particella n. 414, J__________. Le spese processuali di fr. 700.– complessivi sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere solidalmente ai convenuti fr. 1200.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 15 maggio 2013 in cui chiedono di riformare la decisione del Pretore, respingendo l'eccezione sollevata dai convenuti. Nelle loro osservazioni del 5 luglio 2013 AO 1 e AO 2 propongono di rigettare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni su azioni intese all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC), trattate con la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso di un accesso necessario è, come per tutte le cause relative a servitù, quello che il passo ha per il fondo dominante o la svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (FF 2006 pag. 6662 in basso; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_413/2009 del 2 febbraio 2010, consid. 1.2). In concreto manca qualsiasi indicazione al riguardo. Ove si consideri tuttavia che gli attori hanno offerto ai proprietari della particella n. 420 un'indennità di fr. 25 000.– in contropartita dell'accesso (petizione, pag. 4), il valore litigioso di fr. 10 000.– appare dato. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al legale degli attori il 16 aprile 2013. Consegnato alla posta il 15 maggio 2013, l'appello in esame è dunque tempestivo.

  1. Al memoriale gli appellanti accludono un messaggio di posta

elettronica loro inviato il 5 maggio 2013 da J__________ e . Tale comunicazione conferma, secondo gli attori, che la proprietaria della particella n. 414 è d'accordo di iscrivere una servitù di passo veicolare sul proprio fondo “una volta che i qui appellanti avranno ottenuto il diritto di passo necessario sulla particella degli appellati” (appello, pag. 4). Ciò renderebbe superfluo convenire J in giudizio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se sono fatti valere immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il documento è successivo all'emanazione della decisione impugnata, ma v'è da domandarsi se gli appellanti non potessero procurarselo dianzi. Comunque sia – e come si vedrà oltre (consid. 7) – il messaggio di posta elettronica poco o punto sussidia alle tesi degli appellanti. Tanto vale dunque reputarlo ammissibile.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che un passo necessario va chiesto ai proprietari di tutte le particelle toccate dal tracciato, i quali devono essere convenuti alla stregua di litisconsorti necessari (I CCA, sentenza inc. 11.2002.93 del 13 dicembre 2004, consid. 6 con richiami). Nella fattispecie – ha continuato il primo giudice – l'accesso chiesto dagli attori non passerebbe solo sulla particella n. 420 di AO 1 e AO 2, ma anche sulla particella n. 414 di J__________, la quale tuttavia non è stata convenuta in giudizio, né ha mai consentito all'iscrizione di una servitù sul proprio fondo. Gli attori non avendo coinvolto tutti i proprietari dei terreni interessati dal percorso, la petizione andava così dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale.

  2. Gli appellanti contestano l'esigenza di citare in giudizio nel caso specifico la proprietaria della particella n. 414. Fanno valere di avere chiesto l'accesso necessario sulla sola particella n. 420 – in sintesi – perché quest'ultima è già gravata di un onere di passo veicolare in favore della particella n. 414, perché la proprietaria di tale fondo ha espresso il proprio accordo alla costituzione della servitù – come dimostrerebbe il documento nuovo accluso all'appello – e perché il passaggio sulla particella n. 414 servirebbe unicamente a rendere l'accesso più comodo, ma non sarebbe di per sé indispensabile (memoriale, pag. 2 e 3 in alto). Nelle condizioni descritte non sussisteva dunque, dal loro punto di vista, l'esigenza di convenire J__________ in litisconsorzio necessario.

  3. La giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare che una causa di accesso necessario non si promuove per fasi successive (I CCA, senten­za inc. 11.2010.142, citata, consid. 6b). Chi postula un accesso necessario deve citare in giudizio l'insieme dei proprietari toccati dal percorso previsto, i quali devono potersi difendere tutti in giudizio. Formalmente costoro formano così un litisconsorzio necessario (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8b con richiami di dottrina; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.142 del 25 settembre 2013, consid. 6a). In concreto gli appellanti non discutono tale principio (anzi, lo danno per acquisito: memoriale, pag. 3). Non contestano nemmeno che l'accesso necessario da loro postulato passerebbe anche – seppur per poco – sulla particella n. 414 (come attesta il doc. D). La sola questione è di sapere pertanto se nella fattispecie fosse superfluo convenire in giudizio J__________ per le particolarità del caso specifico.

  4. Il primo argomento addotto dagli appellanti per giustificare la mancata citazione in giudizio di J__________ consiste nella circostanza che la particella n. 420 è già gravata di un onere di passo pedonale e veicolare in favore della particella n. 414. Mal si com­prende tuttavia perché ciò consentirebbe al beneficiario di un accesso necessario iscritto sulla particella n. 420 di transitare anche sulla particella n. 414. Al proposito la motivazione degli appellanti manca di consistenza.

  5. Il secondo argomento degli attori verte sul presunto consenso di J__________, la quale sarebbe d'accordo di iscrivere sulla propria particella n. 414 una servitù di passo pedo­nale e veicolare in favore del loro fondo. Che ciò renderebbe superfluo convenire l'interessata in giudizio è evidente. Che un accesso necessario possa essere costituito anche per convenzione è indubbio (I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6 in principio con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Sta di fatto che la proprietaria della particella n. 414 non risulta avere assicurato nulla del genere. Secondo gli appellanti l'accordo emergerebbe “dagli atti” (memoriale, pag. 3 in alto). Invano però si cercherebbero simili atti. Quanto al documento nuovo prodotto in appello, nel messaggio di posta elettronica J__________ si limita a dichiarare la propria disponibilità a discutere la questione al momento in cui gli attori avranno ottenuto un diritto di passo veicolare dai convenuti (“Sobald Sie im Besitz einer schriftlichen Zusage/Bewilli­gung für ein Zu­fahrts­recht von Frau und Herr AO 1 sind, werden wir uns mit Ihnen zusammensetzen”). La circostanza ch'essa sia pronta a discutere ancora non significa tuttavia – e da lungi – ch'essa sia pronta ad accettare l'esito della sentenza in una causa tra gli attori e i convenuti né che sia incline ad accogliere senz'altro la richiesta degli attori. Anche al proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  6. Il terzo argomento di cui si valgono gli appellanti si riconduce

all'affermazione per cui il passaggio sulla particella n. 414 servirebbe unicamente a rendere l'accesso più comodo, ma non sarebbe in sé necessario. Si tratta di una tesi manifestamente infondata. La planimetria prodotta dagli stessi attori (doc. D) dimostra come il percorso – seppur breve – sulla particella n. 414 sia indispensabile per la transitabilità carrabile dell'accesso, il quale altrimenti sarebbe finanche più angusto del viottolo a nord che collega oggi la particella n. 896 alla pubblica via. Su questo punto l'asserto degli appellanti non è serio. Ne segue che, omettendo di citare in giudizio la proprietaria della particella n. 414, gli attori hanno disatteso – come i convenuti hanno eccepito davanti al Pretore – l'esigenza di convenire in litisconsorzio necessario tutti i proprietari toccati dall'accesso richiesto. L'appello vede così la propria sorte segnata.

  1. Nel vecchio Codice di procedura civile cantonale il requisito di un litisconsorzio necessario (attivo o passivo) era considerato un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC ticinese), ossia un requisito di forma. E qualora un difetto di forma potesse essere sanato entro breve, il giudice assegnava un termine a tal fine (art. 99 cpv. 3 CPC ticinese). Coerentemente, ove un atto processuale fosse diretto solo contro una parte degli interessati, il giudice invitava chi aveva presentato l'atto a rimediare “entro un termine adeguato” (art. 47 CPC ticinese). Azioni di accesso necessario promosse solo contro una parte dei convenuti andavano quindi rinviate al procedente perché completasse la designazione del litisconsorzio (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8c).

L'attuale Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio necessario non più alla forma, bensì alla legittimazione, cioè alla qualità per agire o per essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito (DTF 139 III 507 consid. 1.2). Il diritto sostanziale stabilisce invero quando è necessaria una conduzione congiunta della causa in veste di attori o convenuti. “Se in tali casi l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente, manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta in quanto infondata” (FF 2006 pag. 6651 all'art. 68 cpv. 1 del disegno di legge). È l'orientamento seguito anche dalla dottrina più recente (Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 70 con riferimenti; Borla-Geier in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 7 ad art. 70 con rinvii). Ne segue che in concreto il Pretore non avrebbe dovuto dichiarare la petizione irricevibile, ma respingerla nel merito. Al riguardo la sentenza impugnata va precisata di conseguenza.

  1. Il rigetto della petizione non significa che gli attori non possano più promuovere causa per ottenere l'accesso richiesto. Significa semplicemente che devono procedere, se insistono per il noto tracciato (doc. D), simultaneamente contro i proprietari della particella n. 420 e contro la proprietaria della particella n. 414. La presente sentenza non impedisce in effetti di agire nei confronti del litisconsorzio necessario, non sussistendo identità di parti fra quest'ultimo e le persone originariamente convenute (Borla-Geier, op. cit., n. 8 ad art. 70 CPC).

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti rendere verosimile, ove intendano adire il Tribunale federale, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso che la petizione è respinta.

  1. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv. ; – avvocati e .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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