Incarto n. 11.2013.31

Lugano 11 giugno 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2008.432 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 luglio 2008 da

AP 1 ora in () (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 25 marzo 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 7 marzo 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 1 (entrambi del 1970), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 16 marzo 1995. Dal matrimonio non sono nati figli. Nel 1999 i coniugi hanno acquistato una villa a __________ (Spagna) per € 240 404.84. Broker assicurativo, il marito lavorava per la N__________, __________, , per la G, , succursale di __________ ed era amministratore unico della S SA, , attiva nella sicurezza personale. La moglie ha cominciato a lavorare nel marzo del 2006, prima come impiegata per la Si di __________ e poi come assistente al servizio catering per la __________ di __________. I coniugi vivono separati dall'aprile del 2006, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniu­gale di __________ (proprietà per piani n. 18 467 della particella n. 522 RFD, intestata al marito), sistemandosi in un appartamento a __________. Dalla separazione il marito ha versato alla moglie, d'intesa con quest'ultima, un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili.

B. Il 2 luglio 2008 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che in liquidazione del regime dei beni ogni coniuge ricevesse la metà degli acquisti dell'altro, oltre alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, e che il marito fosse tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili fino al “momento in cui la liquidazione del regime matrimoniale sarà terminata e completata con la devoluzione”.

C. Il 13 ottobre 2008 l'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto a AO 1 una rendita intera (grado di invalidità 100%) retroattiva­mente dal 1° febbraio 2007. Il 21 aprile 2009 il Tribunale di __________, sezione IV civile, ha omologato un verbale di separazione personale consensuale del 9 aprile precedente sottoscritto da AO 1 e AP 1 in cui i due dichiaravano di provvedere ciascuno al proprio mantenimento. Il 31 maggio 2009 AP 1 ha cessato l'attività lucrativa per la __________, cominciando a riscuotere indennità di disoc­cupazione.

D. Nella sua risposta del 25 settem­bre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'azione, contestando la competenza del Pretore. Con decreti del 29 gennaio 2010 il Pretore ha respinto l'eccezione d'incompetenza e ha respinto una richiesta della moglie intesa a vedersi riconoscere un contributo alimentare provvisionale. AP 1 ha replicato il 29 dicembre 2010 alla risposta del marito, mantenendo il proprio punto di vista, salvo chiedere in via subordinata la metà dell'immobile a __________, il versamento di almeno fr. 300 000.– in liquidazione del regime dei beni e un imprecisato importo a titolo di indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Essa ha postulato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con duplica del 17 gennaio 2011 il convenuto ha ribadito la sua posizione.

E. All'udienza preliminare del 30 marzo 2011 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e nel corso dell'istruttoria è stato condannato dal Pretore a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. L'istruttoria è terminata il 26 novembre 2012. Nel suo memoriale conclusivo del 10 gennaio 2013 AP 1 ha poi ribadito le proprie domande, precisando in fr. 1 680 945.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni e in fr. 72 858.– l'indennità chiesta in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC, non senza postulare in subordine l'attribuzione della proprietà dell'immobile a __________. Il dibattimento finale del 16 gennaio 2013 è andato deserto.

F. Statuendo il 7 marzo 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 194 207.35 in liquidazione del regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha riconosciuto ad AP 1 un'indennità adeguata sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC di fr. 68 139.– e ha respinto la richiesta di contributo alimentare. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore ha rifiutato all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 marzo 2013 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare a fr. 1 580 935.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni o, in via subordinata, di assegnarle la metà dell'immobile a __________ e di riconoscerle fr. 330 935.– in liquidazione del regime dei beni, così come un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili fino al “momento in cui la liquidazione del regime matrimoniale sarà terminata e completata con la devoluzione”. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 28 ottobre 2013 AP 1 si è trasferita definitivamente a __________.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussio­ne solo controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è sicuramente dato, ove appena si consideri la pretesa dall'attrice in liquidazione del regime dei beni. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla legale di AP 1 l'11 marzo 2013. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 25 marzo 2013, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude nuova documentazione: la propria tassazione 2011 (emessa il 6 marzo 2013), una richiesta per ottenere il sussidio di disoccupazione in Spagna, la relativa decisione favorevole (entrambe del 19 ottobre 2012), una decisione del 5 ottobre 2012 con cui l'Ufficio della migrazione concede ad AP 1 il permesso di assenza dalla Svizzera dal 4 al 31 dicembre 2012, una sentenza del 6 dicembre 2012 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha concesso a AO 1 una moratoria di tre mesi per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, una lettera del 14 gennaio 2013 con cui l'Ufficio di esecuzione di Lugano comunica ai creditori la designazione dell'avv. __________ quale commissario per l'appuramento dei debiti e una lettera del 23 gennaio 2013 con cui l'avv. PA 1 notifica al commissario i crediti della propria patrocinata.__________ L'11 novembre 2013 l'appellante ha prodotto inoltre una dichiarazione del 25 ottobre 2013 con cui la Banca __________ di __________ de __________ attesta che essa figura negli archivi come titolare di un conto e comunica le somme trasferite da tale conto al conto di AO 1 presso il medesimo istituto. L'appellante ha fatto seguire altresì estratti di un conto congiunto dei coniugi presso la medesima banca dal 1999 al 2008 e i giustificativi delle imposte pagate tramite la banca per l'immobile di __________ dal 2006 in poi.

Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, tranne la tassazione 2011 (emessa dopo la decisione impugnata), nella fattispecie tutti gli altri documenti – e segnatamente gli estratti bancari – potevano senz'altro essere sottoposti tempestivamente al Pretore. Ne discende la loro irricevibilità.

  1. Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, così come il contributo alimentare per moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Le controversie relative allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).

I. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. Il Pretore ha rilevato anzitutto che in concreto lo scioglimento del regime dei beni non risale al 2 luglio 2008, quando la moglie ha promosso azione di divorzio, bensì al 29 gennaio 2008, quando il marito ha adito il Tribunale di __________ con domanda di separazione giudiziale. Posto ciò, egli ha escluso che la moglie fosse comproprietaria e avesse sovvenzionato l'acquisto dell'immobile a __________, comperato dal marito, rimproverando alla medesima di non avere recato alcun elemento “né che confuti la bontà dell'iscrizione nei registri, né che dimostri il finanziamento attraverso risorse riconducibili a entrambi coniugi”. Né, a mente sua, si intravedono motivi che avrebbero trattenuto la moglie dall'intervenire “per correggere l'incongruenza dell'iscrizione a registro fondiario con la realtà”. Per di più, i pagamenti ai venditori erano stati eseguiti per ordine del solo marito, ancorché l'origine del denaro non fosse chiara. Secondo il Pretore, poi, nulla risultava sulla consistenza di risparmi accantonati dai coniugi durante i primi anni di matrimonio, quantunque AO 1 non fosse nuovo “a consistenti elargizioni da parte di famigliari”, avendo ricevuto in donazione dal padre – tra l'altro – l'abitazione coniugale di __________. Per il Pretore, quindi, l'immobile in Spagna risulta un bene proprio del marito, ciò che esclude di attribuire alla moglie la proprietà del bene, “nulla spettandole dalla liquidazione, se non limitatamente ai redditi dallo stesso derivanti”, ma per i quali essa niente ha preteso.

Il primo giudice ha riconosciuto ad AP 1, per contro, un credito di fr. 44 890.– (ammesso dal marito) per il valore dei mobili e delle suppellettili negli immobili di __________

e di __________. Egli le ha riconosciuto altresì un credito di

fr. 17 000.– per il valore di una collezione d'armi e uno di fr. 1250.– per il valore di due motociclette. Infine egli ha accolto la pretesa della moglie intesa a vedersi riconoscere la metà del valore di riscatto di due assicurazioni sulla vita del marito, per fr. 105 881.35, e ha riconosciuto alla stessa un credito di fr. 25 186.–, pari alla metà degli averi bancari del coniuge. In definitiva il Pretore ha calcolato così la spettanza di AP 1 in fr. 194 207.35.

  1. L'appellante contesta che l'immobile di __________ sia un bene proprio del marito, la presunzione di proprietà derivante dall'iscrizione nel registro fondiario non escludendo – a suo avviso – che il fondo rientri negli acquisti del titolare. Essa sottolinea che l'immobile è sempre stato considerato dai coniugi come un bene comune e che quella è sempre stata la reale e comune volontà sin dall'acquisto, la decisione di intestare il bene al marito essendo intesa nei confronti di terzi, ma non internamente, tant'è che il coniuge ha sempre parlato al plurale per descriverne l'acquisto e l'arredamento. L'appellante soggiunge che tale volontà è sempre stata riconfermata anche nel corso delle trattative per raggiungere una convenzione sugli effetti del divorzio, nel cui ambito il suo diritto su tale bene è rimasto indiscusso. Prova ne sia che l'ultima proposta abbozzata dal Pretore, la quale prevedeva un suo diritto alla metà del ricavo della vendita, era stata accettata dal marito seduta stante. L'interessata fa valere dipoi che AO 1 si è sempre disinteressato dal bene, né si è mai espresso in modo chiaro in pendenza di causa sul relativo destino, né si è battuto per riprenderne il possesso o difendere il suo diritto di proprietà.

Quanto al finanziamento del fondo, l'appellante fa notare che il marito non ha provato di averlo acquistato con mezzi propri, segnatamente con capitali provenienti dalla di lui famiglia. A mente sua, l'apertura di un conto ipotecario congiunto presso la Banca __________ di __________, sul quale lei faceva confluire i proventi della locazione dell'immobile, rende verosimile anzi che il finanziamento è avvenuto con acquisti dai quali “molto verosimilmente i coniugi ebbero ad attingere per acquistare l'immobile”, anche perché a quei tempi il marito conseguiva redditi elevati e i coniugi sostenevano un alto tenore di vita. L'appellante ricorda poi che il marito non ha dato seguito all'edizione dei giustificativi bancari e d'acquisto rivoltagli proprio per dimostrare le modalità di finanziamento, onde l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 210 CPC ticinese. In definitiva l'immobile va dunque attribuito agli acquisti del marito e a lei va riconosciuta la metà del suo valore (fr. 1 250 000.–) o, quanto meno, la mezza proprietà del fondo.

  1. Nella fattispecie non è contestato che l'immobile di __________ sia stato acquistato nel 1999 da AO 1, il quale ha stipulato il contratto di compravendita e figura quale proprietario nel registro spagnolo delle proprietà (doc. I e LL). E la persona iscritta, come ha ricordato il Pretore, beneficia della forza probante dell'art. 9 cpv. 1 CC (oltre che del nuovo art. 179 CPC), la quale va riconosciuta per principio anche ai registri esteri (Rüetschi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 36 ad art. 179 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A.3/2007 del 27 febbraio 2007 consid. 2). In simili circostanze incombeva quindi alla moglie dimostrare i diritti vantati sul bene, dimostrandone in particolare la comproprietà. Dagli atti però non emerge alcuna prova in tal senso. Che all'interrogatorio formale il convenuto abbia usato il plurale per riferirsi all'acquisto dell'immobile (“abbiamo acquistato la casa”: verbale del 22 novembre 2011, risposta n. 4), nulla indizia, ove appena si consideri che poco prima egli aveva usato il singolare per la medesima circostanza (“ho acquistato la villa”: risposta n. 3). Quanto al fatto che durante le trattative per giungere a una convenzione sugli effetti del divorzio il marito fosse disposto a suddividere il ricavo della vendita, ciò ancora non significa che egli riconoscesse di non essere l'esclusivo proprietario del bene. Per comporre una lite nelle vie amichevoli le parti devono far capo necessariamente a mutue concessioni, sicché il loro comportamento non pregiudica le rispettive ragioni in caso di trattative infruttuose. Nemmeno il fatto che il marito possa essersi dimostrato poco interessato all'immobile o che nulla abbia intrapreso per rivendicarne il possesso basta a sostanziare dubbi sulla titolarità del fondo, tanto meno se si pensa che dal 2007 AO 1 era intenzionato a vendere (interrogatorio formale: loc. cit., risposta n. 3). Nessuna prova conforta in ultima analisi un diritto dell'appellante sull'immobile in rassegna, il che esclude d'acchito la richiesta subordinata di attribuire ad AP 1 una quota di comproprietà, nessuna norma conferendo il diritto di ottenere (o di imporre) l'assegnazione di beni in natura a un coniuge contro la volontà dell'altro. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

  2. L'iscrizione della proprietà esclusiva di un immobile nel registro fondiario ancora non significa, per ciò soltanto, che il fondo sia un bene proprio del titolare (I CCA, sentenza inc. 11.2012.99 del 5 marzo 2015, consid. 6cd con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_676/2010 del 13 dicembre 2011, consid. 3.2.1). Determinante al proposito è la questione di sapere come sia stato finanziato l'acquisto dell'immobile, ciò che permette di attribuire il fondo ai beni propri o agli acquisti del coniuge intestatario.

a) Secondo l'art. 200 cpv. 3 CC fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti. Nella fattispecie spettava dunque a AO 1 dimostrare di avere profuso beni propri nella compravendita del fondo, non alla moglie dimostrare che l'acquisto è avvenuto con mezzi di entrambi i coniugi. La prova dell'appartenenza di un bene a una massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario), purché si tratti di una prova piena (Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 22 ad art. 200). Presunzioni di fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2011.100 del 24 settembre 2013, consid. 6c con riferimento ad Hausheer/Reus­ser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 39 ad art. 200 CC). In caso di investimento va dimostrato così il flusso concreto dei pagamenti e non solo la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2).

b) Nel caso specifico AO 1 ha sempre dichiarato che la compravendita del fondo è avvenuta “quasi esclusivamente” grazie a capitali dei suoi familiari (petizione, pag. 3 punto 5; replica, pag. 3). Non ha mai allegato tuttavia alcun elemento concreto. Dagli atti si evince unicamente che il prezzo ammontava a 40 milioni di pesetas, pari a € 240 404.84 (atto di compravendita “con surrogazione di ipoteca” dell'11 gennaio 1999: doc. I, 17° foglio) e che i coniugi erano contitolari di un conto presso la Banca __________, succursale di __________, __________ (doc. I, 28° foglio). Tutto si ignora però sull'origine dei fondi per l'acquisto dell'immobile. Certo, nell'atto di compravendita il marito ha dichiarato che i coniugi vivevano nel regime della separazione dei beni, ma simile dichiarazione – per altro unilaterale (doc. O: riassunto scritto del 17 ottobre 2007, pag. 2, 6° foglio) – non prova che la moglie intendesse riconoscere l'abitazione come bene proprio di lui. È vero inoltre che il 20 dicembre 1996 AO 1 ha ricevuto in donazione dal padre la proprietà per piani n. 18 467 della particella n. 552 RFD di __________ (doc. Y), tuttavia ciò non conferma che il fondo a __________ sia stato comperato con mezzi a lui pervenuti a titolo gratuito, come egli avrebbe dovuto dimostrare (cfr. Steinauer, op. cit., n. 7 ad art. 198 CC; Hausheer/Aeby-Müller, op. cit., n. 18 ad art. 198 CC).

c) Ne discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere con un minimo di certezza che l'acquisto della casa di __________ sia avvenuto con beni propri del marito. Né la natura dei fatti da accertare in concreto giustificava un alleggerimento del grado di prova (cfr. DTF 130 III 324 consid. 3.2). In circostanze del genere l'immobile va quindi ritenuto un acquisto del marito. E i redditi generati da un acquisto sono a loro volta acquisti, come fa valere l'appellante.

d) Un'altra questione è definire il valore venale dell'immobile in discorso al momento della liquidazione del regime dei beni (art. 211 e 214 cpv. 1 CC). L'appellante sostiene che tale valore ammonta ad almeno € 2 000 000.–, pari a fr. 2 500 000.–, sulla scorta di valutazioni eseguite da alcune agenzie immobiliari (doc. II e stima allegata alla lettera 28 settembre 2011 dell'avv. PA 1: act. XI). Il marito ha sempre contestato quella stima, indicando che il fondo potrebbe essere venduto “forse per un milione di franchi” (interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 3). Mancando un accordo tra coniugi, tocca al giudice dirimere la questione, valendosi eventualmente di un perito (sentenza del Tribunale federale 5C.85/2003 del 30 giugno 2003 consid. 3.2 pubblicato in: RNRF 84/2003 pag. 381 con rinvio a Hausheer/Reus­ser/Geiser, op. cit., n. 25 ad art. 211 CC; Steinauer, op. cit., n. 3 ad art. 211 CC; Hausheer/Aeby-Müller, op. cit., n. 6. ad art. 211 CC).

Non si disconosce che, dopo avere chiesto una perizia sul valore del fondo, l'attrice ha rinunciato alla prova. Si conviene altresì che il Pretore ha considerato l'immobile come un bene proprio del marito, ciò che avrebbe reso superflua l'esecuzio­ne di una perizia (Hausheer/Aeby-Müller, op. cit., n. 4 ad art. 211 CC). Né si trascura che – al limite – questa Camera potrebbe incaricare essa medesima uno specialista. Sta di fatto che in tale ipotesi essa sarebbe poi chiamata ad accertare direttamente – per la prima volta – il valore venale del bene, sottraendo le parti al loro giudice naturale e togliendo loro un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti. Ciò appare tanto meno opportuno ove si pensi che il fondo è indubbiamente l'oggetto di maggior valore toccato dalla liquidazione del regime matrimoniale (art. 318 cpv. 2 lett. c n. 2 CPC). Nelle condizioni descritte giova così rinviare gli atti al Pretore perché determini il valore dell'immobile a __________, conferendo alle parti il diritto di esprimersi sugli accertamenti che risulteranno da

un'eventuale perizia. In tale misura l'appello merita accoglimento.

  1. L'appellante contesta il valore di fr. 89 780.– attribuito dal Pretore ai mobili e alle suppellettili che si trovano negli stabili di __________ e di __________, rilevando che il marito stesso li avrebbe stimati in almeno fr. 103 000.–, riconoscendo ai soli quadri di __________ un valore di fr. 7000.–/8000.–. L'argomentazione è infondata. Intanto il marito non risulta avere stimato il valore di quei mobili e di quelle suppellettili in fr. 103 000.–. Inoltre ai quadri di __________ il marito ha riconosciuto non un valore di fr. 7000.–/8000.–, bensì di fr. 700.–/800.– (interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 5). In circostanze siffatte la stima dell'appellante, del tutto aleatoria, non risulta sorretta da alcun elemento oggettivo. Quanto ai tassi di cambio applicati dal Pretore nel giudizio impugnato, essi non sono litigiosi.

  2. Relativamente alla collezione di armi del marito, AP 1 sostiene che la valutazione dell'Ufficio di esecuzione, come quella del marito stesso, è più alta dei fr. 34 000.– stimati dal Pretore e raggiunge almeno fr. 41 250.–, onde un suo credito di fr. 20 625.– e non di soli fr. 17 000.–. Per tacere del fatto nondimeno che AO 1 ha dichiarato un valore a nuovo della collezione di fr. 30 000.–/40 000.–” (interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 1), il verbale di pignoramento allestito dall'Ufficio di esecuzione riporta una stima di fr. 33 980.– (doc. UU). Come l'appellante giunga a una valutazione di ben fr. 41 250.– non è dato di capire. Insufficientemente motivata, la pretesa si rivela perciò irricevibile.

  3. Per quanto riguarda il valore dei veicoli, l'appellante si duole

che il Pretore non abbia tenuto calcolo di una __________. A suo parere inoltre occorre fondarsi sui valori indicati dal marito, non fosse che per la mancata produzione da parte di lui dei documenti richiestigli in edizione. Oltre al valore di due moto __________ accertato dal Pretore, va considerato così quello di una moto __________ (fr. 20 000.–), quello di una __________ (fr. 2500.–), quello di una __________

(fr. 40 000.–), quello di una __________ (fr. 50 000.–) e quello della citata __________ (fr. 45 000.–), per complessivi fr. 160 000.–, di cui la metà in suo favore.

a) Nella fattispecie il Pretore ha fatto risalire lo scioglimento del regime dei beni al 29 gennaio 2008, data in cui è stata introdotta la domanda di separazione giudiziale davanti al Tribunale di __________ (art. 191 Codice civile italiano). Invero il momento in cui una separazione consensuale esplica i suoi effetti nel diritto italiano è controversa (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 2 ad art. 191 e 2 ad art. 193; v. anche Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 10ª edizione, n. II ad art. 191). Sia come sia, nessuno critica la decisione del Pretore su questo punto.

Ora, il 29 gennaio 2008 il marito risultava intestatario di due moto , di due __________ (una “” e una “__________”) e di una __________ (richiami IX). Egli ha dichiarato poi di avere venduto le tre vetture, indicando unicamente il ricavo per l'alienazione della __________ in fr. 2500.– (interrogatorio formale del 22 novembre 2011, risposta n. 2). Quanto al valore dei mezzi, l'appellante chiede di dipartirsi da quelli a nuovo indicati dal marito, procedendo a un “equo e prudente apprezzamento”. Come ha ricordato il Pretore, nondimeno, determinante in caso di alienazione successiva allo scioglimento del regime matrimoniale è il prezzo di vendita (sentenza del Tribunale federale 5C.81/2001 del 14 gennaio 2002 consid. 5b, pubblicato in: RNRF 84/2003 pag. 250; Steinauer, op. cit., n. 12 ad art. 214 CC; Hausheer/ Aeby-Müller, op. cit., n. 5 seg. ad art. 214 CC), di cui in con­creto tutto si ignora. Il valore d'acquisto non è di alcuna pertinenza, già per il fatto che secondo il normale andamento delle cose subisce un deprezzamento.

Certo, il convenuto non ha ottemperato all'edizione – decretata dal Pretore – dei contratti di vendita delle vetture. E secondo l'art. 210 CPC ticinese se una parte obbligata a produrre un documento non lo esibiva, doveva essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare. A prescindere dal fatto però che in concreto non si sa quali valori l'attrice intendesse dimostrare a sostegno della sua pretesa, ciò che non adempiva le premesse per applicare l'art. 210 CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.1996.50 dell'8 ottobre 1997, consid. 4), dopo essersi lamentata in un primo tempo per la mancata produzione della documentazione da parte del marito (lettera del 17 ottobre 2011 nel fascicolo “corrispondenza”) l'attrice non ha più insistito per l'assunzione della prova (verbale del 22 novembre 2011, pag. 4, e ordinanza di medesima data). Né sussisteva nel caso in esame uno stato di necessità che avrebbe permesso un alleggerimento dell'onere probatorio, l'attrice non avendo fatto nulla per rendere verosimile il valore dei veicoli usati (si pensi alle quotazioni “Eurotax”, scaricabili anche da Internet). Essa non può pretendere quindi che questa Camera si sostituisca ora alla sua diligenza. In definitiva, nel calcolo delle rispettive masse patrimoniali il Pretore terrà conto che negli acquisti di ogni coniuge va inserito il valore – da lui trascurato – relativo allo scioglimento della comproprietà sulla __________ (fr. 1250.– ciascuno; cfr. DTF 138 III 154 consid. 5.2).

b) Circa la __________, pacificamente presa in leasing dal convenuto nel febbraio del 2009, l'appellante dimentica che dopo lo scioglimento del regime dei beni non si creano più nuovi acquisti (Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 532 n. 1133, pag. 569 n. 1229 e pag. 599 n. 1306a), sicché poco importa quel che accade in seguito (cfr. DTF 138 III 199 consid, 4.3.2, 137 III 339 consid. 2.1.2 con riferimenti). Quanto alla moto __________, essa non esisteva più allo scioglimento del regime dei beni, essendo stata venduta nel 2001. Che fine abbia fatto il provento dell'alienazione non è dato di sapere. Ne segue che sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. L'appellante censura infine la divisione dei conti bancari, facendo valere che il primo giudice avrebbe dovuto fissare la data determinante per lo scioglimento del regime dei beni alla separazione di fatto e tenere conto di “diversi importi confluiti successivamente sui conti”. Essa definisce altresì arbitraria l'esclusione dal calcolo del conto __________, estinto dal marito il 20 febbraio 2009 con un prelevamento di fr. 52 249.95, “di cui fr. 26 125.– spettano alla moglie”. In ultima analisi essa rivendica sulla base di ciò un credito di complessivi fr. 75 929.–.

Sulla base di quale norma lo scioglimento del regime dei beni andrebbe fatto risalire alla separazione di fatto (1° aprile 2006) rimane un'incognita. Né l'appellante precisa quali altri importi sarebbero confluiti sui conti del marito, il mero rinvio ad atti di prima sede non potendosi considerare una motivazione sufficiente nel senso dell'art. 311 CPC (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2012.99 del 5 marzo 2015, consid. 9a). Contrariamente a quanto l'appellante sostiene, poi, il Pretore ha tenuto calcolo del conto previdenziale “__________(pilastro 3A”), tant'è che ha inserito negli acquisti del marito fr. 49 204.60 corrispondenti al saldo il 29 gennaio 2008. Perché ciò sarebbe erroneo l'appellante non spiega. Quanto ad accrediti sul conto successivi allo scioglimento del regime matrimoniale, essi non rientrano nel calcolo dell'aumento (sopra, consid. 10b). Una volta ancora di conseguenza l'appello vede la sua sorte segnata.

II. Sul contributo alimentare

  1. Relativamente contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha rilevato che nella misura in cui chiedeva un contributo pendente causa, AP 1 avrebbe dovuto instare per l'emanazione di un provvedimento cautelare, una decisione in

tal senso essendo stata emanata del resto il 29 gennaio 2010 (inc. DI.2008.855). Quanto al periodo dopo il divorzio, egli ha ritenuto la richiesta “difficilmente decifrabile, laddove l'attrice pretende che il diritto all'alimento si esaurisca con la piena soddisfazione delle pretese derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale”. Comunque sia, accertato un matrimonio di lunga durata, egli ha determinato il reddito di AO 1 in fr. 8577.65 mensili (corrispondenti alle rendite AI e LPP) a fronte di un fab­bisogno minimo di fr. 6574.20, non senza constatare che dal 15 giugno 2012 la disponibilità di fr. 2000.– mensili è pignorata per pagare debiti di fr. 44 370.–. Il primo giudice non ha mancato di ricordare che in precedenza il marito poteva contare su entrate ben più consistenti, ma che “l'irreversibilità dei problemi di salute e l'impossibilità di riprendere la sua attività di manager incide naturalmente sulla sua condizione economica e sul tenore di vita”. Inoltre – egli ha soggiunto – il marito non poteva fare assegnamento sull'appoggio economico dei familiari, giacché “l'agiatezza e lo stile di vita dei coniugi __________ si fondavano in primis sulle entrate garantite dall'attività professionale del convenuto”.

Per quel che riguarda AP 1, nel frattempo trasferitasi in Spagna, il Pretore ne ha accertato il reddito in € 2200.– mensili (€ 1500.– da attività lucrativa, € 713.50 dalla locazione dell'immobile a __________), mentre non ha riconosciuto il fabbisogno minimo di fr. 7000.– mensili da lei esposto, poiché “da un lato [esso] si fonda su documentazione vetusta rispetto al suo trasferimento (almeno per buona parte dell'anno) all'estero e dall'altro non è credibile a fronte della situazione reddituale e logistica accertata”. Egli ha operato così “un ridimensionamento delle spese correnti in misura equivalente al reddito conseguito”, onde la possibilità per l'interessata di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. Il primo giudice non ha mancato di constatare che il tenore di vita della moglie è inferiore a quello sostenuto dopo la separazione di fatto, ma a mente sua “la prerogativa dell'attrice di mantenere quello stile di vita si è definitivamente consumata con la separazione giudiziale davanti al Tribunale di __________”, ricordando che “il (lamentato) mancato accertamento da parte dell'autorità giudiziaria estera, dei parametri sui quali fondava l'accordo giudiziale sottoscritto dai coniugi, nulla toglie alla consapevolezza che AP 1 poteva (e doveva) avere sulla propria condizione e all'opportunità di rispettare il principio pacta sunt servanda per quanto accordato tra i coniugi”. Per finire il Pretore non ha riconosciuto all'attrice nessun contributo alimentare, anche perché “l'indennizzo ottenuto dalla liquidazione del regime matrimoniale e la ripartizione della previdenza professionale, unitamente all'età dell'attrice (42 anni compiuti) e al suo stato di salute, nonché all'attuale inserimento professionale potranno agevolarla nel percorso di indipendenza intrapreso”.

  1. L'appellante rimprovera al Pretore di avere esaminato il diritto a un contributo alimentare solo per il periodo posteriore al divorzio, senza statuire a titolo retroattivo, seppure l'art. 126 CC lo abilitasse a fissare l'inizio dell'obbligo contributivo anche prima della pronuncia del divorzio. La doglianza non può essere condivisa. Di regola un contributo alimentare a norma dell'art. 125 CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b). Per tenere conto di casi particolari il giudice del divorzio può stabilire nondimeno che in determinate fattispecie tale contributo alimentare decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione (art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), quand'anche altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impu­gnati. Anzi, secondo certi autori in circostanze eccezionali il giudice del divorzio può far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, op. cit., n. 4 in fine ad art. 126 CC). Eccezio­nale potrebbe essere – secondo Pichonnaz – il caso in cui una moglie non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 126 CC). Simile retroattività è nondimeno problematica, giacché contributi alimentari dovuti in costanza di matrimonio vanno definiti a norma dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 5).

In concreto è vero che pendente causa la moglie non ha percepito alcun contributo alimentare, salvo quello spontaneamente versato dal marito per un certo periodo. Resta il fatto che davanti al Tribunale di __________, chiamato a regolare la separazione dei coniugi, essa ha rinunciato a contributi di mantenimento (“ogni coniugi provvede al proprio mantenimento”: doc. 4), mentre in seguito la sua pretesa di contributo provvisionale è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 19 gennaio 2010 (inc. DI.2008.855). In simili circostanze l'appellante non può pretendere di fare retroagire il contributo ali­mentare dell'art. 125 CC, l'eccezione indicata poc'anzi non potendo ravvisarsi in un caso come quello in esame.

  1. L'appellante ribadisce di avere diritto al medesimo tenore di vita raggiunto durante la vita in comune o, per lo meno, allo stesso livello di vita sostenuto dal debitore alimentare. Essa contesta di essere in grado di far fronte autonomamente al proprio manteni­mento, almeno fin quando non avrà ricevuto quanto le è riconosciuto in liquidazione del regime dei beni. Rammenta che dopo la separazione essa ha esercitato un'attività lucrativa, guadagnando in media fr. 3500.– mensili, e che dopo un periodo di disoccupazione essa si è trasferita in Spagna, dove percepisce tra € 600.– e 1800.– mensili, insufficienti per considerarla indipendente e tanto meno per assicurarle il debito mantenimento. Essa critica altresì che il Pretore le abbia imputato il reddito derivante dalla locazione dell'immobile di __________, nessun diritto essendole stato riconosciuto su quel bene. A suo parere poi la rinuncia a contributi alimentari dichiarata davanti al Tribunale di Genova non costituisce una rinuncia al tenore di vita precedente la separazione, poiché “all'epoca i presupposti e le speranze (anche lavorative) erano ben diversi da quelli successivamente verificatisi e dell'effettiva situazione di indigenza finanziaria in cui essa – suo malgrado – si è ritrovata e si ritrova da oltre due anni”. In definitiva, considerata la disponibilità economica del marito di almeno fr. 4000.– mensili, dovendosi dedurre dal fabbisogno di lui il leasing dell'automobile, l'appellante rivendica un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili dal 30 giugno 2011 (termine della disoccupazione) fino alla devoluzione degli averi a lei spettanti in liquidazione del regime dei beni.

  2. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per prin­cipio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

a) Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 15).

b) Nella fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata 11 an­ni e il riparto dei ruoli ha influito manifestamente sulla situazione finanziaria della moglie, la quale dopo il matrimonio non ha esercitato alcuna attività lucrativa. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha omesso di accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, limitandosi a calcolare i loro fabbisogni personali dopo il divorzio. Quale fosse tale livello di vita non è dato di sapere, l'appellante prospettandone sì uno “alquanto agiato”, ma non quantificandolo per nulla e limitandosi per finire a rivendicare un contributo di fr. 4000.– mensili, corrispondente – apparentemente – a quanto versato spontaneamente dal marito per un certo periodo dopo la separazione (sentenza impugnata, consid. 8e). Né il tenore di vita è desumibile dagli atti, nessuna procedura a tutela dell'unione coniugale o di natura provvisionale, le cui risultanze potrebbero costituire un riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778), essendo stata esperita. In mancanza di elementi per determinare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, che spettava all'attrice addurre, nessun ulteriore margine può essere aggiunto così al fabbisogno minimo di lei.

In merito alla situazione odierna non va dimenticato dipoi che dal 28 ottobre 2013 AP 1 si è definitivamente trasferita in Spagna, come risulta dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (movpop), di modo che nemmeno il fabbisogno minimo di fr. 7000.– mensili da lei esposto è di ausilio. Ignorandosi a quanto ammontino le sue attuali necessità, non vi sono ragioni per scostarsi dall'importo di € 2200.– mensili fissato dal Pretore, non espressamente contestato dall'appellante, tanto più che non spetta a questa Camera indagare d'ufficio, in materia di contributi alimentari fra coniugi applicandosi il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

c) La seconda questione è di valutare se e in che misura l'appellante sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento, fermo restando che essa, trentaseienne al momento della separazione e senza problemi di salute, non nega di poter essere tenuta a svolgere un'attività lucrativa. Premesso ciò, l'interessata non contesta di poter guadagnare con un impiego a tempo pieno almeno i € 1500.– mensili determinati dal Pretore. Critica che le sia stato imputato il red­dito derivante dalla locazione dello stabile a __________

(€ 713.50 mensili), ripetendo di non avere alcun diritto sull'immobile. Ora, trattandosi di definire la situazione dell'appellante dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, appare effettivamente inverosimile che dopo di allora il convenuto sia intenzionato ad accordarle il diritto di continuare a riscuotere quell'introito da un fondo di sua proprietà. D'altro lato è vero che in esito all'attuale sentenza l'appellante riceverà una liquidazione del regime matrimoniale (correlata al valore venale dell'immobile). Ed essa medesima chiede un contributo ali­mentare (di fr. 4000.– mensili) dopo il divorzio solo fino al “momento in cui la liquidazione del regime matrimoniale sarà terminata e completata con la devoluzione”, cioè fino a quan­do essa non avrà incassato il capitale.

Nelle condizioni illustrate il problema è di sapere se fino al momento in cui avrà avuto modo di riscuotere la sua spettanza, l'appellante riuscirà a sopperire al proprio fabbisogno minimo di € 2200.– mensili. La risposta non può essere data da questa Camera, poiché tutto dipende dal lasso di tempo che il Pretore concederà a AO 1 per tacitare la moglie, senza dimenticare che il coniuge debitore di una partecipazione all'aumento può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato della somma gli arrecasse serie difficoltà (art. 218 cpv. 1 CC). Se fino a quel momento l'interessata potrà continuare a percepire € 713.50 mensili dalla locazione della casa a __________, il suo fabbisogno minimo risulterà coperto. In caso contrario il Pretore dovrà prevedere un contributo alimentare transitorio (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid. 4s). Il dispositivo della sentenza impugnata che rifiuta all'attrice ogni contributo di mantenimento va in ogni modo annullato, libero il Pretore di riconfermarlo ove giungesse alla conclusione che l'attrice è in grado di sovvenire al proprio fabbisogno minimo fino alla riscossione della somma.

III. Sulle spese processuali, le ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla questione del contributo alimentare a titolo retroattivo e largamente sulla liquidazione del regime dei beni. La contesa rimane aperta invece sul valore venale dell'immobile a __________ e sul contributo alimentare a tempo determinato. Tutto ponderato, si giustifica equitativamente di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Sugli oneri di prima sede il Pretore giudicherà ulteriormente al momento di emanare la nuova sentenza.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 non può essere accolta. Nelle cause di stato una simile richiesta va preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem. Il principio è quello, infatti, per cui i costi di causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 135 I 96 consid. 2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, op. cit., n. 49 alle note introduttive agli art. 117–123). In concreto l'appellante non pretende avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa di divor­zio, né sostiene che una richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa, tanto meno se si pensa che una tale partecipazione le era stata riconosciuta dal Pretore (decreto del 29 gennaio 2010). Il tutto senza dimentica che 30 giorni dopo la decorrenza del termine per appellare essa avrebbe potuto pretendere almeno l'indennità dell'art. 124 cpv. 1 CC (fr. 68 139.–), la decisione del Pretore essendo divenuta esecutiva al riguardo (art. 315 cpv. 1 CPC). In condizioni del genere non sono date le premesse per sollecitare il beneficio del gratuito patrocinio.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3, n. 5 e n. 6 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 1500.– complessivi sono poste per metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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