Incarto n. 11.2013.30

Lugano 3 luglio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2010.746 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 ottobre 2010 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

e

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 22 marzo 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 febbraio 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1973) si sono sposati a __________ l'11 maggio 2002. Dal matrimonio è nata M__________, il 19 marzo 2004. Il marito lavorava per la __________ a __________. Di formazione aiuto parrucchiera, la moglie lavorava a tempo parziale come segretaria nella ditta individuale del padre (__________di __________). I coniugi vivono separati dalla fine del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a . Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale da lui promossa il 12 febbraio 2010, all'udienza del 19 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo dei coniugi sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento della figlia alla madre, sul diritto di visita paterno, su un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per la moglie e su uno di fr. 1200.– mensili per M, assegni familiari non compresi (inc. DI.2010.252).

B. Lo stesso 19 ottobre 2010 AO 1 e AP 1 hanno registrato a verbale davanti al medesimo Pretore una richiesta di divorzio comune con accordo sul riparto a metà della prestazione d'uscita da loro maturata presso la rispettiva cassa pensione durante il matrimonio. All'udienza del 1° marzo 2011, destinata alla loro audizione, essi hanno comunicato di essersi accordati anche sull'affidamento di M__________ alla madre, sull'autorità parentale congiunta, sul diritto di visita paterno e sulla necessità di una curatela educativa in favore della figlia. I coniugi hanno confermato altresì la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Il 12 settembre 2011 AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. __________.

C. Il Pretore ha invitato le parti il 3 novembre 2011 a esprimersi sulle conseguen­ze litigiose del divorzio e a indicare le prove. Nel suo memoriale del 14 novembre 2011 AO 1 ha offerto alla moglie la metà del valore di riscatto di un'assicurazione di previdenza vincolata, ha rifiutato ogni contributo alimentare per lei e ne ha proposto uno di fr. 1200.– mensili per M__________ fino alla maggiore età (assegni fa­miliari non compresi). Nel suo allegato di quello stesso giorno AP 1 ha rivendicato un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni e chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 1566.– mensili fino al 30 marzo 2016, ridotto a fr. 1251.– mensili dopo di allora fino al 30 marzo 2022, come pure uno per la figlia di fr. 1480.– mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1795.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 31 gennaio 2012.

D. L'11 dicembre 2012 il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria, prendendo atto dell'accordo dei coniugi sull'affidamento di M__________ alla madre, sull'autorità parentale congiunta, sul diritto di visita paterno, sulla revoca della curatela educativa in favore della figlia e sul riparto a metà della prestazione d'uscita accumulata dalle parti durante il matrimonio. Costoro hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 gennaio 2013 AP 1 ha quantificato in fr. 31 185.80 la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni e ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 1850.– mensili fino al 30 marzo 2016, ridotto a fr. 1535.– mensili dopo di allora fino al 30 marzo 2022, così come uno per la figlia di fr. 1480.– mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1795.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi. Nel suo allegato del 31 gennaio 2013 AO 1 ha offerto fr. 9317.65 in liquidazione della citata assicurazione di previdenza vincolata, ha offerto un contributo alimentare per M__________ di fr. 1275.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1585.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), rifiutando ogni contributo alimentare alla moglie.

E. Con sentenza del 26 febbraio 2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato l'accordo sull'affidamento di M__________ alla madre, sull'autorità parentale congiunta, sul diritto di visita del padre e sulla suddivisione degli averi previdenziali, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 5843.20 in liquidazione del regime matrimoniale e ha ordinato alla __________ assicurazione di trasferire su un conto di AP 1 fr. 9317.60 in liquidazione della polizza di previdenza vincolata. AO 1 è stato obbligato inoltre a versare un contributo alimentare indicizzato per M__________ di fr. 1530.– mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1795.– men­sili fino alla maggiore età (assegni familiari non inclusi). Non sono stati riconosciuti contributi alimentari alla moglie. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui la moglie è stata tenuta a versare fr. 1000.– per ripetibili ridotte. AP 1 è stata esentata da spese processuali e si è vista respingere il beneficio del gratuito patrocinio.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 marzo 2013 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di riconoscerle fr. 16 529.20 in liquidazione del regime dei beni, come pure un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1817.– mensili fino al 30 marzo 2016 e di fr. 1535.– mensili fino al 30 marzo 2022. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2013 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale della moglie il 27 febbraio 2013. Introdotto il 22 marzo 2013, l'appello è di conseguenza ricevibile.

  1. Alle sue osservazioni del 16 maggio 2013 AO 1 allega copia di un decreto d'accusa emanato il 6 maggio 2013 dal Ministero pubblico nei confronti di AP 1 per denuncia mendace, falsa testimonianza e calunnia con una proposta di pena pecuniaria sospesa di 180 aliquote giornaliere da fr. 50.– l'una. In pendenza di appello le parti hanno poi trasmesso a questa Camera copia dell'opposizione al citato decreto d'accusa e copia del decreto di stralcio emesso dal presidente della Corte delle assise correzionali in seguito a ritiro dell'opposizione. Ora, secondo l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono imme­diatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. In concreto la documentazione è ricevibile, le parti avendola prodotta senza indugio.

  2. Litigiosi rimangono, nella fattispecie, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Lo scioglimento del matrimonio è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). Per quel che concerne la liquidazione della partecipazione agli acquisti, il Pretore ha accertato in fr. 11 686.40 complessivi gli acquisti del marito e in fr. 18 635.25 il valore di riscatto della nota polizza di “terzo pilastro” presso la __________ assicurazioni, onde il riconoscimento della metà in favore della moglie (fr. 5843.20 e fr. 9317.60). Il Pretore ha respinto invece la pretesa di quest'ultima volta a reintegrare negli acquisti del marito fr. 33 058.40, corrispondenti al saldo il 1° gennaio 2010 di un conto di risparmio presso la __________ a __________ (somma usata dal coniuge per sistemarsi nella nuova abitazione e pagare spese legali), sia perché la moglie non aveva avanzato pretese sui nuovi acquisti, sia perché “gli acquisti utilizzati prima dello scioglimento – e quindi utilizzati in costanza di regime dei beni – non soggiacciono alla divisione, fatta eccezione dei casi menzionati nell'art. 208 cpv. 1 CC, pacificamente non dati nella specie”.

L'appellante eccepisce che a norma dell'art. 197 cpv. 2 n. 5 CC gli acquisiti di un coniuge comprendono anche i beni destinati a sostituire acquisti. E siccome i mobili e le suppellettili comperati dal marito sostituiscono il denaro speso, “è evidente che il coniu­ge che non sa come l'altro coniuge abbia speso i soldi prelevati possa chiedere in giudizio la metà di quanto prelevato, invece di dover istruire la causa sui beni acquisiti dall'altro in sostituzione degli acquisti”. L'interessata sostiene inoltre che il pagamento dei costi di patrocinio non poteva essere preso in considerazione, poiché si tratta di spese private che il marito avrebbe dovuto finanziare con beni propri e non con risparmi coniugali, per la metà spettanza di lei. Ciò posto, a suo avviso per calcolare l'aumento da dividere tra i coniugi occorre “prima compensare le spese legali private attinenti alla massa dei beni propri del marito con la sua massa degli acquisti”, conformemente all'art. 209 cpv. 1 CC. In definitiva, essa chiede che in liquidazione del regime le siano riconosciuti ulteriori fr. 16 529.20.

a) Nel caso in esame il marito è titolare di un conto di risparmio presso la __________ a __________ (n. __________), il cui

saldo ammontava il 1° gennaio 2010 a fr. 33 058.40, scesi il 19 ottobre 2010 a fr. 1008.40 (doc. O). Egli ha dichiarato di avere adoperato quel denaro per “sistemarsi nella sua nuova abitazione, per comprare i mobili e le suppellettili necessari e per pagare le spese legali sia dell'avv. PA 2 che dell'avv. P__________ che mi segue nella procedura penale”. Egli ha precisato di avere speso fr. 3000.– per la cameretta della figlia, di avere destinato altri fr. 3000.– per il deposito in garanzia del contratto di locazione, di avere pagato fr. 1500.– per un divano e “per tutto l'occorrente per abitare nel nuovo appartamento” (interrogatorio formale del 22 maggio 2012, risposta n. 2).

b) I principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6). Al riguardo basti rammentare che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, in costanza di matrimonio ogni coniuge ha la libera disponibilità dei propri acquisti (art. 201 cpv. 1 CC; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 7 e 9 ad art. 201), fermo restando che al momento della liquidazione del regime vanno reintegrate nei beni di lui le liberalità elargite negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il consenso dell'altro coniuge, eccettuati i regali d'uso, e le alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 CC). Tale norma non prevede invece di reintegrare negli acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo fatto che nel passato quel bene abbia fatto parte degli acquisti (DTF 118 II 30 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2009.24 del 13 novembre 2012, consid. 4b).

c) Per quel che è del compenso tra acquisti e beni propri di un coniuge, i costi dovuti alla causa di divorzio o a procedimenti penali non sono connessi a un bene in particolare, sicché gravano la massa degli acquisti (art. 209 cpv. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 530 n. 1130). Ciò non lascia spazio, nella fattispecie, a compensi tra masse del marito. Quanto ai beni comperati dal marito con denaro prelevato dal noto conto bancario, si tratta una volta ancora di acquisti (“surrogazione patrimoniale”: art. 197 cpv. 2 n. 5 CC). La pretesa in liquidazione del regime dei beni andava riferita perciò ai beni sostituiti, esistenti al momento in cui è stata promossa l'istanza comune di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Sta di fatto che la moglie non ha

avanzato pretese in relazione alla mobilia né alle suppellettili comperati dal marito, di cui si ignora per altro il valore venale (art. 214 cpv. 1 CC). Ancora nel memoriale conclusivo del 29 gennaio 2013 essa si limitava a rivendicare la metà del saldo il 1° gennaio 2010 del conto bancario (pag. 10), quantunque conoscesse la destinazione del denaro prelevato. Ne discende che sulla liquidazione del regime dei beni l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Quanto al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato che nella fattispecie il matrimonio è durato sette anni, che dall'unione è nata M__________ (2004) e che tra il 1998 e il gennaio del 2009 AP 1

ha sempre lavorato a tempo parziale nel­l'azienda del padre. Per il primo giudice il matrimonio e la nascita della figlia non hanno dunque pregiudicato la capacità lucrativa della moglie. Anzi, “il fatto che AP 1 abbia sempre lavorato a tempo parziale durante il matrimonio fino a poco prima della sospensione del­l'unione coniugale indica che la convenuta non ha inteso dedicarsi esclusivamente al ruolo di casalinga e madre, ma ha voluto mantenere in costanza di matrimonio quantomeno una parziale indipendenza economica, la stessa che aveva prima di sposarsi, dato che anche allora lavorava unicamente al 50%” (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). Il Pretore ha ritenuto così che l'età dell'interessata (40 anni al momento della decisione) non costituisse un ostacolo d'ordine professionale e che, pur dovendosi ancora occupare di M__________ (9 anni al momento del divorzio), AP 1 ha sempre lavorato al 50% durante la vita in comune, manifestando la volontà di riprendere un'occupazione al 50% quando si è iscritta nel maggio del 2011 all'Ufficio regionale di collocamento.

Ciò posto, il Pretore non ha trascurato che, pur con un diploma di aiuto parrucchiera, AP 1 non ha mai esercitato tale attività, ma ha svolto lavori di segretariato e di pulizia nella ditta del padre. Egli ha reputato nondimeno che, in ogni modo, essa potrà “certamente trovare un'attività a tempo parziale pari al 50% che le permette di guadagnare mensilmente quanto le serve per coprire il proprio fabbisogno” di fr. 2678.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 800.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 397.60, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 25.75, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 5.60). Non soccorrevano dunque le premesse per l'attribuzione di un contributo alimentare. Al contrario: dopo i 16 anni della figlia la convenuta potrà portare a tempo pieno il suo grado d'occupazione. Onde – ha concluso il Pretore – l'inutilità di vagliare gli estre­mi dell'art. 125 cpv. 3 CC invocati dal marito per rifiutare l'erogazione di ogni contributo.

  1. Nell'appello AP 1 contesta di dover riprendere un'attività lucrativa prima del 10° compleanno di M__________. Sostiene che con un diploma di aiuto parrucchiera nemmeno potrebbe tagliare i capelli e che l'attività di segretariato per la ditta del padre, di cui per altro non dispone di alcun diploma, le permetteva di guadagnare soli fr. 1500.– mensili. L'appellante ammette di essersi

iscritta all'Ufficio regionale di collocamento, ma fa notare di essersi vista rifiutare le prestazioni in seguito a “un contestato ritardo nella consegna delle ricerche di lavoro” e successivamente di avere inutilmente cercato occupazione. A suo dire è escluso dunque che essa possa sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo, tanto più che il Pretore nemmeno ha indicato quale attività essa potrebbe concretamente svolgere. Per l'appellante, infine, non sussistono neppure le premesse per una soppressione del contributo alimentare in forza dell'art. 125 cpv. 3 CC, il procedimento penale avviato contro il marito e il suocero essendo stato abbandonato per mancanza di indizi, mentre quello nei suoi confronti non ha avuto seguito.

a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio che abbia inciso concretamente sulla di lui situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, se il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; i_204 pag. 735 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7).

b) Relativamente alla questione di sapere se e in che misura la moglie sia in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid, 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 8a).

Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; RtiD i-2014 pag. 736 consid. 4e). D'altro lato la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche. Così, un coniuge può essere tenuto a intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già esercitava un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono custoditi da terzi (loc. cit.; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 9c).

c) Quanto al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (primo stadio del ragionamento), il Pretore ha omesso ogni indagine, limitandosi a determinare il fabbisogno minimo della moglie al momento del giudizio. Comunque sia, le pretese patrimoniali fra coniugi sono rette dal principio dispositivo (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2) e AP 1 si limita a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo. Il “debito mantenimento” dell'interessata – nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC – va quindi stabilito in fr. 2678.95 mensili. Ciò premesso, occorre determinare se e in che misura l'interessata sia in grado di finanziare da sé tale “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento). Nel caso in rassegna, tuttavia, il quesito di sapere se all'appellante vada imposta un'attività lucrativa prima del decimo anno di età di M__________ può rimanere indecisa. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio i con­tributi di mantenimento sono disciplinati in via provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2,2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c) o rimangono disciplinati da precedenti misure a protezione dell'unione coniugale. Di regola, un contri­buto alimentare fondato sugli art. 125 cpv. 1 CC comincia a decorrere solo dopo di allora (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb; da ultimo: I CCA, sen­tenza 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 4). E siccome M__________ ha oggi già 10 anni, la questione è superata.

d) Relativamente al periodo successivo ai 10 anni della figlia, si conviene che il Pretore non ha compiutamente esaminato le condizioni per imputare all'appellante un reddito virtuale. Non tanto per la questione dell'età, giacché a 41 anni e con una figlia di 11 anni l'interessata, senza particolari problemi di salute, può sicuramente essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa (sopra consid. b), quanto per il problema di sapere quale attività AP 1 possa effettivamente svolgere. In concreto appare poco verosimile invero che costei ritrovi un impiego di segretaria, essendo priva di formazione al riguardo, o come aiuto parrucchiera, attività che non ha mai intrapreso. Tutto quanto si può esigere dunque è che essa trovi un impiego a metà tempo in un settore non qualificato, come ad esempio quello delle pulizie. Ciò non le permetterebbe tuttavia di guadagnare più di fr. 1500.– netti mensili (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 8c; si veda anche l'art. 22 lett. a del contratto normale di lavoro per il personale domestico e il contratto collettivo imprese di pulizia e facility services, in: __________. Come essa potrebbe guadagnare fr. 2600.– netti mensili, secondo le aspettative del Pretore, con un'attività lucrativa al 50% non è dato a divedere. Per assicurare il proprio debito mantenimento mancano quindi all'interessata fr. 1178.95 mensili.

  1. Alla luce di quanto precede occorrerebbe seguire il terzo stadio del ragionamento e domandarsi se il marito possa equamente essere chiamato a contribuire al mantenimento della moglie in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Se non che, AO 1 rifiuta all'appellante qualsiasi contributo alimentare valendosi dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC (osservazioni all'appello, pag. 6). Il Pretore non ha esaminato la questione, reputando che AP 1 possa sostentarsi da sé. Tale non risultando che questo sia il caso, occorre affrontare il tema.

a) Secondo l'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo risulta manifestamente iniquo, in particolare, ove l'avente diritto abbia commesso “un grave reato contro l'obbligato”. Tale disposizione si ispira alle finalità degli art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di ripetizione di beni donati. Determinante è la gravità concreta dell'infrazione, non la designazione giuridica astratta dell'illecito quale crimine o delitto (art. 10 cpv. 2 e 3 CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la vita e l'integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio, ma anche la calunnia può – dandosi il caso – costituire un grave reato. L'art. 125 cpv. 3 CC va applicato perciò con una certa cautela (RtiD II-2008 pag. 646 consid. 5c con riferimenti: v. anche Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 161 ad art. 125; Roussianos/ Auberson in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 9 ad art. 477 CC; Fankhauser in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 13 ad art. 477 CC).

b) In concreto risulta dagli atti che nell'aprile del 2010 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per atti sessuali con fanciulli nei confronti di G__________, padre di AO 1, su segnalazione del primario del servizio pediatria dell'Ospedale , il quale aveva reso note talune dichiarazioni di AP 1. Nel maggio del 2010 il procedimento è stato esteso allo stesso AO 1, dopo un interrogatorio di AP 1. Se non che, condotte le necessarie indagini, il Procuratore pubblico ha emanato il 28 giugno 2012 un decreto di abbandono, poiché appariva “evidente che nella fattispecie non vi è il benché minimo indizio per concludere che __________ G abbia commesso i fatti addebitatigli”, così come appariva “evidente che nella fattispecie non vi sia il benché minimo indizio di

reato neppure a carico di AO 1” (doc. R, pag. 9 e 14). Tale decisione è passata in giudicato (doc. S).

Con decreto d'accusa del 6 maggio 2013 AP 1 è poi stata riconosciuta colpevole di denuncia mendace per avere falsamente incolpato AO 1 e il suocero G__________ di avere abusato sessualmente della figlia M__________, come pure di falsa testimonianza per avere dichiarato – contrariamente al vero – di avere riscontrato personalmente sulla figlia indizi o segni di abusi sessuali, abusi che a suo dire la figlia le aveva rivelato essere opera del nonno e del padre. AP 1 è stata condannata altresì per calunnia, avendo comunicato a terzi – sapendo di dire cosa non vera – che il marito aveva mostrato filmini pornografici alla figlia e che lui e il suocero avevano abusato sessualmente della bambina. AP 1 ha sollevato opposizione al citato decreto d'accusa, ma il 23 dicembre 2013 l'ha ritirata, sicché la sua condanna è passata in giudicato.

c) Sulla scorta delle citate accuse AP 1 ha chiesto al Pretore, il 19 aprile 2010, di sospendere il diritto di visita paterno alla figlia, ma senza esito. Ha ottenuto tale sospensione invece il 24 agosto 2010, il Procuratore pubblico avendo segnalato al Pretore quanto l'interessata aveva dichiarato a verbale, sicché il Pretore ha disposto un diritto di visita sorvegliato da esercitare alla __________ di __________ un paio d'ore la settimana. La sorveglianza è poi stata tolta nell'ottobre successivo, quando il Procuratore pubblico ha comunicato al Pretore che allo stadio delle informazioni preliminari non era emerso alcun elemento concreto a carico di AO 1 (appello, pag. 3). Visto quanto precede, non può seriamente essere revocato in dubbio che l'appellante ha commesso un grave reato (nel senso dell'art. 125 cpv. 3 n. 3 CC) contro il marito e il di lui padre, accusati di condotta infamante. Anche perché la denuncia non si riconduce a

un'azione inconsulta, dovuta a un'emozione o a un impeto d'ira, ma a un disegno ideato e condotto con determinazione, ove si consideri che, dopo essersi limitata in un primo tempo a riferire all'autorità penale che il marito aveva avuto atteggiamenti “malsani e inadeguati” nei confronti della figlia (7 maggio 2010), l'interessata ha successivamente incolpato il marito di avere mostrato alla figlia immagini pornografiche e di avere abusato sessualmente della bambina (22 agosto e 22 settembre 2010: decreto d'abbandono del 28 giugno 2012, doc. R pag. 9 consid. 11).

Simile comportamento appare inescusabile e ancor più riprovevole ove si pensi che ha leso in modo significativo le relazioni tra padre e figlia, tanto che M__________ “vive situazioni di stress prima, dopo e durante i momenti che passa con lui (rapporto di valutazione psicologica del 23 maggio 2011 di , nel fascicolo “corrispondenza ecc.”). Per di più, le ignobili accuse mosse deliberatamente a AO 1 sono anche state divulgate alla maestra di scuola elementare di M, onde la condanna di AP 1 per calunnia. In circostanze del genere l'appellante non può pretendere di colpire nell'intimo il marito con mezzi sordidi e sleali, pretendendo poi un contributo alimentare per essere reintegrata nella situazione in cui versava durante il matrimonio. Ne discende che, nel risultato, il rifiuto di un contributo alimentare resiste alla critica. L'appello è destinato così all'insuccesso.

  1. Nell'appello AP 1 postula altresì l'addebito degli oneri di prima sede al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 3000.– a titolo di ripetibili. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.

  2. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, adeguate ripetibili.

  3. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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