Incarto n. 11.2013.29

Lugano 29 aprile 2016/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2011.84 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 novembre 2011 da

AO 1 († 2014), già in (patrocinato dall'avv. PA 2,) al quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa P

A e N

contro

AP 1

giudicando sull'appello del 15 marzo 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 febbraio 2013 e sull'appello incidentale del 14 maggio 2013 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1956), divorziato con due figlie (P__________ e A__________, ora maggiorenni) e AO 1 (1980), cittadina ucraina, si sono sposati a __________ il 12 novembre 2004. Dal nuovo matrimonio è nato N__________, il 22 febbraio 2006. Il marito era amministratore unico dell'impresa edile B__________ SA di __________. Inoltre egli era attivo nel commercio professionale di immobili. La moglie, già ballerina (ed estetista di formazione), non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati il 26 dicembre 2007.

B. In esito a un'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale presentata l'11 febbraio 2008 da AP 1, con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accertato che i coniugi vivono separati dal 26 dicembre 2007, ha affidato N__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4300.– mensili dal 1° gennaio 2008, come pure uno per il figlio di fr. 1080.– mensili (oltre all'assegno familiare) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e uno di fr. 1095.– mensili (oltre all'assegno familiare) dopo di allora, autorizzando il convenuto a porre in deduzione il canone di locazione e il premio di cassa malati della moglie e del figlio da lui pagati direttamente (inc. DI.2008.33). Un appello presentato il 5 giugno 2009 da AO 1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 23 dicembre 2011 (inc. 11.2009.93). Nel frattempo, nuovamente adito il 4 febbraio 2010 dal marito, con sentenza del 12 agosto 2011, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 3300.– mensili dal 1° luglio 2011 e quello per N__________ a fr. 1420.– mensili dal 1° luglio 2011 al 28 feb­braio 2012, rispettivamente a fr. 1590.– mensili (assegno familiare non compreso) da allora in poi (inc. DI.2010.33).

C. Il 15 novembre 2011 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento alternato di N__________ con esercizio congiunto dell'autorità parentale (o quanto meno un ampio diritto di visita), rifiutando contributi alimentari per la moglie, offrendone uno per il figlio di fr. 500.– mensili e postulando la divisione a metà della prestazione d'uscita da lui accumulata durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale. In via cautelare egli ha postulato l'eso­nero da qualsiasi contributo per la moglie e la riduzione a fr. 500.– mensili di quello per il figlio. All'udienza del 12 dicembre 2011, indetta per la “conciliazione sull'esistenza del motivo del divorzio”, la convenuta ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha proposto di respingere l'istanza cautelare.

Nella sua risposta del 31 gennaio 2012 AP 1 ha poi aderito, oltre che al principio del divorzio, al riparto a metà della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” prospettata dal marito, ma ha postulato l'affidamento del figlio con attribuzione del­l'autorità parentale esclusiva, riservato il diritto di visita paterno, ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 4454.– mensili fino al febbraio del 2018 e uno di fr. 2227.– mensili dal marzo del 2018 fino al febbraio del 2022, così come un contributo alimentare per il figlio di fr. 1597.– mensili sino al febbraio 2012, uno di fr. 1757.– mensili dal marzo del 2013, di fr. 1987.– mensili dal marzo del 2016, di fr. 2132.– mensili dal febbraio del 2022 e di fr. 2297.– mensili dal marzo del 2022 in poi (assegno familiare non compreso). Con replica del 27 febbraio 2012 AO 1 ha ribadito le proprie domande, opponendosi a quelle della moglie. Nella sua duplica del 27 marzo 2012 AP 1 ha riaffermato il proprio punto di vista. Statuendo con decreto cautelare del 15 giugno 2012, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio 2012 e quello per N__________ a fr. 1425.– mensili (assegno familiare incluso) dal 1° gennaio al 29 febbraio 2012 e a fr. 1585.– mensili da allora in poi.

D. L'udienza per le prime arringhe si è tenuta il 3 maggio 2012 e l'istruttoria è terminata il 19 settembre 2012. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 novembre 2012 AO 1 ha confermato le proprie domande, aumentando a fr. 550.– mensili il contributo alimentare offerto per il figlio. Nel suo memoriale del 28 novembre 2012 AP 1 ha reiterato a sua volta le proprie richieste, salvo ridurre a fr. 3000.– mensili fino al febbraio del 2008 e a fr. 2227.– mensili fino al febbraio del 2022 la richiesta di contributo alimentare per sé.

E. Con sentenza dell’8 febbraio 2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha regolato il diritto di visita paterno, ha accertato l'intervenuta liquidazione del regime dei beni, ha ordinato alla S__________ SA di __________ di trasferire dalle polizze di libero passaggio intestate al marito fr. 21 500.– su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1980.– mensili dal 1° marzo al 30 giugno 2013 e di fr. 580.– mensili fino al 29 febbraio 2016, come pure uno per N__________ di fr. 1580.– mensili dal 1° marzo al 30 giugno 2013, di fr. 1810.– mensili fino al 29 febbraio 2016, di fr. 2040.– mensili fino al 28 febbraio 2018 e di fr. 2240.– mensili fino alla maggiore età (assegno familiare compreso). Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 marzo 2013 nel quale postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di fissare in fr. 3000.– mensili fino al febbraio del 2016 e in fr. 2227.– mensili fino al febbraio del 2022 il contributo alimentare per sé, così come di aumentare a fr. 1585.– mensili fino al febbraio del 2013, a fr. 1757.– mensili fino al febbraio del 2016, a fr. 2132.– mensili fino al febbraio del 2022 e a fr. 2297.– mensili da allora in poi quello per il figlio. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2013 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale insta affinché il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per il figlio ridotto a fr. 550.– mensili fino alla maggiore età. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello incidentale. Con decisione del 17 dicembre 2013 il Pretore ha poi ordinato la liberazione in favore di AP 1 di una somma di fr. 25 000.– che il marito era stato tenuto a depositare nella procedura a tutela dell'unione coniugale in garanzia dei contributi alimentari per la moglie.

G. AO 1 è deceduto a __________ __________ il 25 giugno 2014. Suoi eredi sono le figlie P__________ e A__________, nate dal primo matrimonio, con il figlio N__________, nato dalle seconde nozze. Interpellati al proposito, costoro hanno confermato un interesse attuale e concreto all'emanazione della sentenza da parte di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è sicuramente dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 18 febbraio 2013 di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 20 marzo 2013. Introdotto il 15 marzo 2013, il rimedio è pertanto ricevibile. Tempestivo è anche l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato a AO 1 il 15 aprile 2013. Il termine per ricorrere in via incidentale sarebbe scaduto così il 15 maggio 2013 (art. 313 cpv. 1 CPC). Inoltrato il 14 maggio 2013, anche l'appello incidentale è ammissibile.

  1. AO 1 è deceduto durante il processo di secondo grado e i suoi eredi gli sono subentrati nella causa (art. 83 cpv. 4 CPC), non avendo rinunciato alla successione. Dal certificato ereditario rilasciato il 2 settembre 2015 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città risulta in effetti che eredi fu AO 1 sono i figli P__________ (1986), A__________ (1989) e N__________ (2006) __________.

  2. Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la convenuta e il figlio N__________ fino alla morte di AO 1, le pretese patrimoniali tra coniugi essendo trasmissibili per via ereditaria (sentenza del Tribunale federale 9C_789/2009 dell'11 giu­gno 2010, consid. 3.2). Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).

a) Un obbligo di mantenimento si estingue alla morte del debitore (art. 130 cpv. 1 CC; per i figli: Breitschimd in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4d ad art. 277; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 22 ad art. 277 CC). L'appello principale denota quindi un interesse concreto e attuale per i contributi di mantenimento dovuti dal debitore alla moglie e al figlio fino al giorno del decesso. Ora, fino al passaggio in giudicato dei dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi alimentari per moglie e figli, di regola il mantenimento loro continua a essere disciplinato da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o il giudice del divor­zio in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c con riferimenti). Può accadere così che una sentenza di primo grado risulti definitiva sullo scioglimento del matrimonio, sull'attribuzio­ne dell'autorità parentale e sul diritto di visita, ma non sui contributi di mantenimento, i quali – essendo impugnati – continuano a essere regolati da misure a protezione dell'unione coniugale o da provvedimenti cautelari (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 49 e 50 ad art. 276; I CCA, sentenza inc. 11.2012.72 del 30 luglio 2014, consid. 3).

b) In casi particolari il giudice del divorzio può invero stabilire che – eccezionalmente – il contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 125 cpv. 1 CC decorra già dal passaggio in giudicato del singolo dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), quand'anche altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016, consid. 5.3). In tali ipotesi il contributo di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC sostituisce, già da quel momento, il contributo alimentare fissato a protezione del­l'unione coniugale o in via cautelare nella causa di divorzio (RtiD I-2015 pag. 882; I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 del 11 giugno 2015 consid. 13 con rinvii). Per quanto riguarda eventuali figli minorenni, in genere ciò non fa differenza, i contributi provvisionali loro dovuti dai genitori prima e dopo il divorzio essendo calcolati secondo la prassi di questa Camera nello stesso modo. Per quanto riguarda il coniuge creditore, invece, un contributo alimentare dovuto sulla scorta dell'art. 125 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con un contributo alimentare determinato a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC.

c) In concreto il Pretore ha fatto decorrere il contributo di man­tenimento per la moglie dopo il divorzio già dal 1° marzo 2013. Non è dato di capire a che corrisponda tale data, la quale precede addirittura il passaggio in giudicato del dispositivo sullo scioglimento del matrimonio, intervenuto il 20 marzo 2013. Sta di fatto che, per quanto le parti non muovano contestazioni al riguardo, il primo giudice non poteva far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC prima del passaggio in giudicato del dispositivo sullo scioglimento del matrimonio, il periodo precedente essendo disciplinato dal suo stesso decreto cautelare del 15 giugno 2012, quando egli ha fissato il contributo provvisionale per la moglie in fr. 3000.– mensili e quello per il figlio in fr. 1585.– mensili (sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 feb­braio 2016, consid. 5.4). Il contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC per la moglie, in altri termini, va calcolato nella fattispecie sull'arco di tempo intercorso dal 20 marzo 2013 fino al decesso di AO 1, il 25 giugno 2014.

  1. Relativamente al contributo alimentare per la moglie, in particolare, il Pretore ha rilevato che il matrimonio è stato di breve durata, ma che grazie alla nascita del figlio AP 1 aveva il diritto di vedersi garantire – per principio – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Se non che – egli ha continuato – per finire costei si limitava a chiedere la copertura del proprio fabbisogno minimo di fr. 3380.– mensili. Quanto alla possibilità di far fronte al proprio mantenimento, il primo giudice non ha disconosciuto che la convenuta non aveva esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune e che il figlio N__________ aveva solo sei anni, ma ha ritenuto che l'interessata potesse “già ora reinserirsi professionalmente, nonostante l'età del figlio. Ciò anche e soprattutto per evitare di compromettere definitivamente il riacquisto dell'indipendenza economica: più passa il tempo, più le conoscenze professionali e le concrete possibilità di trovare un'occupazione, intorno ai 40 anni, si affievoliscono”.

Il Pretore non ha trascurato nemmeno che con “alta probabilità” AP 1, inattiva nel mondo del lavoro da quasi dieci anni, non avrebbe trovato un'occupazione in tempi brevi e che le sarebbe stato necessario un aggiornamento delle conoscen­ze professionali, sicché ha obbligato il marito a sovvenzionare il mantenimento di lei per tre anni al fine di promuoverne l'indipendenza economica. Considerata l'età del figlio e imposto alla moglie di consumare la propria sostanza in ragione di fr. 1400.– mensili, egli ha obbligato così l'attore a versare a AP 1 dal 1° marzo al 30 giugno 2013 un contributo alimentare di fr. 1980.– mensili, pari al disavanzo nel fabbisogno minimo di lei. In seguito egli ha imputato alla moglie un reddito ipotetico di almeno fr. 1400.– netti mensili per un'attività a metà tempo, onde una riduzione del contributo a fr. 580.– mensili fino al 29 febbraio 2016. In tal modo, per il Pretore, AP 1 avrebbe avuto “a disposizione il tempo necessario per coordinare al meglio la gestione di N__________, che deve abituarsi alla nuova situazione famigliare, e la sua attività professionale”. Infine il Pretore ha ritenuto che dal 1° marzo 2016, quando il figlio avrebbe compiuto 10 anni, la convenuta avrebbe potuto lavorare al 100% e provvedere da sé al proprio debito mantenimento.

In merito al figlio, il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in denaro facendo capo alla tabella 2013 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ne ha stabilito l'ammontare di conseguenza in fr. 1580.– mensili fino al giugno del 2013, in fr. 1810.– mensili

dal 1° luglio 2013 al febbraio del 2016, in fr. 2040.– mensili dal 1° marzo 2016 al febbraio del 2018 e di fr. 2240.– mensili da allora fino alla maggiore età.

Per quanto riguarda il marito, il Pretore ha accertato che alla fine del 2010 AO 1 aveva cessato l'attività di imprenditore immobiliare, riqualificandosi nel settore della ristorazione. Dal 1° marzo al 31 ottobre 2012 egli aveva gestito così, per conto di una società, l'Osteria __________ a __________, guadagnando fr. 3514.55 mensili. Secondo il Pretore, poi, dal 2013 l'attore non avrebbe più potuto contare sul reddito dalla sostanza immobiliare, ma avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 5000.– mensili (come egli riconosceva nel memoriale conclusivo), tanto più che la datrice di lavoro era una sua società ed egli avrebbe potuto influen­zarne l'andamento. Per il resto il primo giudice ha escluso che il marito disponesse di altre entrate. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il Pretore l'ha calcolato in fr. 4165.– mensili. AO 1 registrava così un margine disponibile di fr. 835.– mensili, il quale tuttavia era insufficiente per sopperire al mantenimento della famiglia. Dato nondimeno che l'attore fruiva di sostanza “facilmente realizzabile” per fr. 297 384.28 (fr. 147 384.28 “di liquidità su conti bancari” e fr. 150 000.– di “numerario, biglietti di banca, prestiti e altro dichiarati fiscalmente ancora al 31 dicembre 2011”), il primo giudice ha imposto al medesimo di attingere a tale patrimonio per fr. 10 900.– dal marzo al giugno del 2013, per fr. 49 760.– fino al febbraio del 2016, per fr. 28 920.– dal marzo del 2016 al febbraio del 2018 e per fr. 81 490.– dal marzo del 2018 fino al dicembre del 2022. Tutto ciò premesso, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1980.– mensili dal 1° marzo al 30 giugno 2013, ridotti a fr. 580.– dal 1° luglio 2013 al 29 febbraio 2016, e quello per il figlio in fr. 1580.– mensili per il primo periodo, in fr. 1810.– mensili per il secondo periodo, in fr. 2040.– mensili dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2018 e in fr. 2240.– mensili dal 1° marzo 2018 alla maggiore età, assegni familiari non compresi.

I. Sull'appello principale

  1. L'appellante ribadisce di non essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a metà tempo finché il figlio N__________ non avrà compiuto dieci anni, la decisione di imporle un reinserimento professionale al 50% già prima di allora e di estendere il grado d'occupazione al 100% dal decimo compleanno del figlio essendo contraria alla giurisprudenza. A mente sua la cura e l'educazione del figlio prevalgono sul reinserimento professionale già per il fatto che durante la vita in comune essa non ha esercitato un'attività lucrativa proprio per dedicarsi al figlio. La convenuta sottolinea inoltre le difficoltà per lei di trovare un'occupazione, poiché essa non ha mai lavorato come estetista, ha difficoltà linguistiche, non ha parenti in Svizzera cui appoggiarsi e per la cura di N__________ non poteva fare affidamento sul marito, che praticamente non ha mai esercitato il diritto di visita. L'obbligo a lei imposto di intraprendere un'attività di estetista entro tre mesi appare perciò irrealistico, tanto più di fronte a un mercato del settore pressoché saturo. Circa il consu­mo di sostanza l'appellante fa valere che solo dopo il memoriale conclusivo il marito ha accennato alla donazione di gioielli e pellicce, di modo che tali argomentazioni erano tardive. Per di più, essa nega di possedere valori per fr. 50 000.– e contesta di poter ricavare tale importo, i beni di lusso deprezzandosi pesantemente in caso di rivendita.

  2. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini del giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio sono nati figli comuni (come in concreto), sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dalla norma. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 del­l'8 febbraio 2016, consid. 6a e 6b).

  1. Nella fattispecie dal matrimonio è nato N__________, ragione per cui l'unione ha influito concretamente sulla situazione di AP 1, anche se la vita in comune è durata meno di dieci anni. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore non ha accertato il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, ma ha constatato che per finire la convenuta rivendicava il finanziamento del mero fabbisogno minimo, ciò che l'interessata non nega. La questione è di verificare se e in che misura AP 1 sia in grado di sopperire da sé a tale fabbisogno. Ora, per fissare l'entità dei contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Nel caso specifico l'appellante è priva di entrate, di modo che occorre definire se, dando prova di zelo, essa avrebbe una ragionevole possibilità di guadagno e quanto essa potrebbe conseguire. Un reddito ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessata, non avendo alcun carattere di penalità, il giudice deve decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo cal­colo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, consid. 6d).

Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge ha già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). Tale presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova

solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata dalla cura dovuta ai figli, inoltre, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale, di regola, solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no potrà essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni. L'applicazione di questi principi dipende in ogni modo dalle circostan­ze specifiche, segnatamente da quanto le parti avevano convenuto durante la vita in comune, dalla questione di sapere se un'attività lucrativa fosse già esercitata in quel periodo e se i figli sono affidati alle cure di terzi, come pure dalle capacità economiche dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_777/2014 del 4 marzo 2015, consid. 5.1.3 con riferimenti). Se la capacità contributiva di un marito è insufficiente per finanziare il mantenimento della famiglia, anche una moglie che durante la vita in comune è rimasta lontana dal mondo del lavoro può essere tenuta – suo malgrado – ad attivarsi professionalmente.

  1. Nel caso in rassegna N__________ è nato il 22 febbraio 2006 e al momento della separazione AP 1 aveva 27 anni. È pacifico altresì che durante la vita in comune costei si è dedicata esclusivamente alla cura del figlio. Che il marito abbia avversato tale riparto dei ruoli non risulta, né l'interessato ha mai preteso nulla del genere. Trattandosi di un figlio unico, poi, la convenuta non avrebbe potuto contare nemmeno sull'aiuto di figli maggiori. Quanto alla possibilità per AO 1 di coadiu­vare la moglie nella cura di N__________, l'eventualità appariva del tutto illusoria dopo che il 28 febbraio 2013 l'attore era partito per la Romania (comunicazione 8 aprile 2013 dell'avv. PA 2, agli atti). Nelle condizioni descritte si sarebbe giustificato perciò di far intraprendere (o riprendere) un'attività lucrativa a AP 1, nonostante l'affidamento di un figlio di età inferiore ai 10 anni, solo qualora il marito non disponesse di risorse sufficienti per finanziare il mantenimento della famiglia. Sulla situazione di lui si tornerà in appresso.

  2. Sempre per quanto attiene alla capacità di far fronte al suo debito mantenimento, l'appellante contesta di dover consumare la propria sostanza. A parte il fatto però che non è dato di capire perché il Pretore avrebbe dovuto ignorare le allegazioni dell'attore in merito a donazioni di gioielli e pellicce, circostanze risultanti dagli atti (inc. OA.2008.145 richiamato), l'interessata si limita ad affermare apoditticamente di non disporre di tali beni, ma non si confronta nemmeno di scorcio con la particolareggiata argomentazione del Pretore né contesta le fotografie prodotte dall'attore, che la ritraggono con i vari gioielli (doc. RRR a UUU). Quanto al deprezzamento di beni di lusso, esso non può darsi per scontato. Nella misura in cui il Pretore ha accertato sostanza di lei per fr. 50 000.– e ne ha previsto il graduale consumo (fr. 1400.– mensili per tre anni), la sentenza impugnata resiste dunque alla critica. Ciò non toglie che, a fronte di un fabbisogno minimo (non contestato) di fr. 3380.– mensili, l'appellante si è trovata fino al 25 giugno 2014 con uno scoperto di fr. 1980.– mensili.

  3. Circa la situazione del marito, AP 1 si duole che il Pretore abbia prestato fede a quanto l'attore intendeva far credere, ovvero che le sue attività erano fallimentari, in “totale dissonanza con la realtà e il tenore di vita”. Essa rammenta che il marito aveva deliberatamente abbandonato l'attività di immobiliarista solo per sottrarsi al pagamento dei contributi alimentari e si era cimentato nel settore della ristorazione con un ristorante e una gelateria solo per conseguire un guadagno “volutamente ai minimi termini, con la precisa volontà di non pagare contributi”. A suo parere, nulla impediva al marito di continuare nell'attività di promotore immobiliare, che per decenni gli aveva “consentito di mantenere agiatamente una prima famiglia con due figlie” e la seconda famiglia “in modo altrettanto agiato”. L'interruzione immotivata e prematura di tale attività nel preciso intento di pregiudicare moglie e figlio non meritava tutela, men che meno considerando che questa poteva essere svolta parallelamente alla gestione del ristorante. Per AP 1 poi il marito possedeva ancora beni mobili per fr. 1 310 160.–, come risultava dagli accertamenti fiscali, e aveva tentato in ogni modo di ridurre la sostanza immobiliare vendendo l'abitazione coniugale e donando alle figlie una proprietà per piani dal valore venale di almeno fr. 1 500 000.–. L'interessata epiloga rilevando come al marito andasse imposto un consumo di sostanza che gli permettesse di far fronte al mantenimento della famiglia, tanto più che quegli manteneva un tenore di vita elevato, concedendosi automobili di lusso, lunghe vacanze e una costosa abitazione. Ciò giustificava un contributo alimentare per lei di fr. 3000.– mensili fino al febbraio del 2016 e di fr. 2227.– mensili fino al febbraio del 2022, come pure un contributo per il figlio di fr. 1585.– mensili fino al febbraio del 2013, di fr. 1757.– mensili fino al febbraio del 2016, di fr. 2132.– mensili fino al febbraio del 2022 e di fr. 2297.– mensili da allora in poi.

a) I criteri che consentono di imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati ricordati (sopra, consid. 7). Essi valgono anche qualora in seguito a un cambiamento di professione il reddito sia calato significativamente senza che il debitore alimentare abbia dimostrato di avere intrapreso tutto quanto ci si poteva aspettare da lui per ricuperare il reddito conseguito in precedenza (DTF 128 III 6 prima frase; senten­za del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010, con­sid. 3.1 in: SJ 2011/133 I 177; sentenza 5A_34/2015 del 29 giugno 2015, consid. 7.1.1 con riferimenti).

b) In concreto il marito era amministratore unico, durante la vita in comune, dell'impresa edile B__________ SA ed era attivo anche nel commercio professionale di immobili. Come risulta dalla sentenza 23 dicembre 2011 di questa Camera (sopra, lett. B), il reddito di lui ammontava nel 2008 a complessivi fr. 153 910.– annui (fr. 68 962.– da attività dipendente, fr. 15 000.– da altri redditi, fr. 4948.– da titoli e fr. 65 000.– in media da attività indipendente), pari a circa fr. 12 800.– mensili. Dal decreto cautelare emesso dal Pretore l'11 agosto 2011 (inc. DI 2010.33) si evince una contrazione delle entrate a fr. 11 950.– mensili nel 2008, a fr. 11 845.– mensili nel 2009 e a fr. 11 500.– mensili nel 2010. Il 31 dicembre 2010 l'attore ha cessato l'attività indipendente e nel febbraio del 2012 ha conseguito il diploma cantonale di esercente. Dal 1° marzo al 31 ottobre 2012 egli ha poi gestito l'Osteria __________ a __________ per conto della società W__________ SA di , percependo uno stipendio di fr. 3515.55 netti mensili. Il pacchetto azionario della W SA, costituita il 31 marzo 2011, appartiene per il 95% alla F__________ SA, già B__________ SA, di cui AO 1 è azionista unico.

Dagli atti risulta altresì che nel settembre del 2011 l'attore ha venduto la proprietà per piani n. 12 014 della particella n. 2796 RFD di , conseguendo un utile di fr. 654 994.75, e che nel dicembre di quell'anno ha donato alle figlie P e A__________ la proprietà per piani n. 19 568 del medesimo fondo base. La sostanza nel 2011 si attestava a fr. 672 000.– (decreto cautelare del 15 giugno 2012). Dalla sentenza impugnata si evince altresì, senza contestazioni al riguardo, che nel 2013 la sostanza “facilmente realizzabile” ammontava a fr. 297 384.28.

c) La situazione professionale del marito durante la causa di divorzio non è evoluta invero senza destare interrogativi. AO 1 nondimeno ha spiegato di avere smesso l'attività di promotore immobiliare perché non disponeva più di capitali sufficienti (interrogatorio del 19 settembre 2012: verbali, pag. 3 risposta n. 7). Al__________, azionista al 5% della W__________ SA e amministratore unico della F__________, ha dichiarato da parte sua che, venuto a cadere un progetto immobiliare a __________, l'attività della società è cessata perché non si era trovata “alcuna altra possibilità di promozione immobiliare” e non c'era allora la “possibilità di lavorare in questo cam­po, tenuto conto delle nostre possibilità finanziarie”. Che tali generiche motivazioni bastino per giustificare il repentino abbandono di un'attività in un settore economico che tra il 2010 e il 2013 non poteva dirsi in sofferenza e aveva generato un reddito tale da permettere alla famiglia di beneficiare in concreto di un buon tenore di vita non appare evidente. Che l'unica possibilità per AO 1 fosse quella di riconvertirsi nel settore della ristorazione, ancorché legato a un'operazione immobiliare relativa all'acquisto dello stabile in cui è situata l'osteria __________, lascia perplessi, tanto più che l'interessato non aveva escluso la possibilità di lavorare “su incarico di terzi o con soldi di terzi” (interrogatorio del 19 settembre 2012: verbali, pag. 3, risposta n. 7).

Resta il fatto che, come si è detto, un guadagno ipotetico non costituisce una penalità, ma dev'essere realmente conseguibile. E sotto questo profilo l'appellante nemmeno quantifica l'ammontare del reddito che avrebbe voluto vedere imputato al marito, limitandosi a enunciati teorici e asserendo che costui disponeva di capacità economiche importanti, ma senza indicare quale effettiva possibilità quegli avrebbe avuto di svolgere l'occupazione esercitata in precedenza. Si conviene che nel 2013 la F__________ SA era ancora attiva, tuttavia nulla sostanzia l'ipotesi che essa avrebbe potuto continuare, poiché a tal fine essa avrebbe dovuto trovare clienti a sufficienza per consentire a AO 1 di ricavare nuovamente i redditi conseguiti dianzi. Ne segue che, concretamente, non soccorrono gli estremi nel caso specifico per scostarsi nella fattispecie dal reddito effettivo.

  1. Al reddito da attività lucrativa di un coniuge si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito ipotetico. Quando i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) delle parti sono sufficienti per assi­curare il fabbisogno della famiglia, il giudice non considera – di regola – l'am­montare della sostanza. Quando invece il fabbisogno della famiglia non è coperto, egli tiene calcolo anche del patrimonio, compresi i beni propri di ciascun coniuge. In tal caso egli deve rispettare nondimeno la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a un coniuge di far capo al proprio patrimonio se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 2.1.2 con riferimenti; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.68 del 2 luglio 2015, consid. 5a).

a) L'appellante censura il fatto che il Pretore non ha considerato nella sostanza del marito un importo di fr. 300 000.– accertato dall'autorità fiscale, dando credito alla tesi secondo cui l'attore non disponeva di tale somma. Dalla decisione 19 dicem­bre 2012 presa dall'Ufficio di tassazione di __________ risulta che l'autorità tributaria ha aggiunto ai dati dichiarati dal contribuente fr. 300 000.– alla voce “altri elementi sostanza mobiliare” (doc. AAA). Contro tale decisione AO 1 è insorto richiamando la deposizione di Al__________ davanti al Pretore e sostenendo, in sintesi, di avere impiegato tale somma per acquisti in favore della moglie (gioielli, pellicce e automobili) e per il sostentamento della famiglia (doc. BBB). Non è dato di sapere l'esito del reclamo.

b) Dalla deposizione di Al__________ risulta che, per quanto riguarda la sostanza esposta nella tassazione come “altri ele­menti della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 300 000.–, la ripresa fiscale si riconduceva verosimilmente alla tassazione 2005 o 2006, emessa dopo una promozione immobiliare a . L'autorità tributaria aveva constatato allora una diminuzione della sostanza del contribuente nella misura di fr. 300 000.–, che però non era documentata. Al aveva portato allora all'Ufficio di tassazione due classificatori di fatture, ma per finire l'Ufficio aveva accettato solo in parte i giustificativi e aveva proceduto alla nota ripresa di sostanza per fr. 300 000.–. Siccome ciò non aveva una reale incidenza e siccome in ogni modo non v'era sostanza imponibile, Al__________ e il contribuente avevano lasciato perdere, apparendo inutile che il primo fatturasse ore di lavoro per un ricorso (verbale del 19 settembre 2012, pag. 6).

c) A prescindere dal fatto che non è dato di sapere a quale tassazione il testimone si riferisse nella sua deposizione, dagli atti risulta che alla voce “altri elementi della sostanza mobiliare” l'autorità fiscale aveva già inserito nel 2003 fr. 200 000.– e nel 2004 fr. 500 000.– (verbale d'audizione su reclamo, del 22 dicembre 2007 nel carteggio fiscale: inc. DI.2008.33 richia­mato). Dalle successive dichiarazioni e tassazioni si desume che sotto quella voce sono stati dichiarati e accertati fr. 400 000.– nel 2005, fr. 350 000.– nel 2006 e fr. 300 000.– dal 2007 al 2010 (dichiarazioni e tassazioni negli incarti fiscali richiamati). Non è vero quindi che solo nel 2011 l'autorità fiscale abbia ripreso elementi patrimoniali. Che prima del 2011 il contribuente non abbia interposto reclamo solo perché ciò non avrebbe avuto conseguenze sul­l'ammontare dell'onere fiscale appare dubbio, la sostanza del contribuente avendo sempre comportato un carico d'imposta. Sia come sia, quanto precede non basta per accertare che l'importo di fr. 300 000.– sia meramente virtuale. Quanto alla giustificazione addotta dall'attore, egli ha documentato tutt'al più spese per complessivi fr. 96 120.– (doc. FFF a PPP). Nella sua disponibilità andavano inseriti quindi altri fr. 200 000.– di sostanza mobiliare (arrotondati).

d) Quanto alla sostanza immobiliare, è vero che nel dicembre del 2011 AO 1 ha donato alle figlie nate dal primo matrimonio la proprietà per piani n. 19 586 della particella n. 2796 RFD di __________. Ciò non doveva pregiudicare evidentemente gli obblighi alimentari cui l'interessato avrebbe dovuto far fronte in esito al secondo matrimonio. Di ciò occorrerà tenere conto al momento di valutare la possibilità, per lui, di consumare sostanza propria.

e) In definitiva, nella fattispecie il solo reddito del marito non ba­stava per finanziare il fabbisogno della famiglia. Entrambi i coniugi andavano tenuti perciò a intaccare il rispettivo patrimonio, ciascuno nella misura delle sue possibilità. Relativamente all'appellante, già si è detto che essa doveva finanziare con fr. 1400.– mensili il proprio fabbisogno sull'arco di tre anni, ma rimaneva con un disavanzo di fr. 1980.– mensili. Quanto al marito, secondo gli accertamenti del Pretore egli era in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo e conservava una disponibilità di fr. 835.– mensili. In realtà, tale disponibilità si riduce a fr. 635.–, giacché l'assegno familiare non va cumulato al reddito del genitore cui è corrisposto, ma va dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 423; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015, consid. 11). A AO 1 si imponeva dunque di erodere la propria sostanza mobiliare per colmare l'ammanco della moglie. Fino a quando ciò sarebbe stato sopportabile per lui è una questione che può rimanere indecisa, il sacrificio gravando sulla sua persona per poco più di un anno (dal 20 marzo 2013 al 25 giugno 2014). L'appello va dunque accolto entro tali limiti.

  1. In merito al fabbisogno in denaro del figlio N__________, il Pretore l'ha stimato, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, in fr. 1580.– mensili fino al giugno del 2013 e in fr. 1810.– mensili fino al febbraio del 2016, adeguando gli importi previsti nella tabella 2013 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo al costo effettivo dell'alloggio e al grado d'occupazione della madre. Considerato che AP 1 non è tenuta a svolgere un'attività lucrativa fino al 10° compleanno del figlio, dal marzo del 2013 al giugno del 2015 il fabbisogno in denaro di lui ammonta a fr. 1580.– mensili, dal quale va dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, per complessivi fr. 1380.– mensili. Risultando tale fabbisogno parzialmente scoperto, giacché il margine disponibile del padre non consente di farvi pienamente fronte, si giustificava di imporre a AO 1 di far capo alla sostanza per colmare la differenza. Anche al riguardo l'appello principale merita parziale accoglimento.

II. Sull'appello incidentale

  1. All'appello incidentale AO 1 accludeva una lettera del 5 febbraio 2013 con cui l'Ufficio dei registri di __________ comunica alla F__________ SA la cancellazione, avvenuta quel giorno, del diritto di compera in suo favore sulle particelle n. 1629, 1630 e 1633 RFD di __________. Foss'anche ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), tale documento non influisce in ogni modo sull'esito del giudizio.

  2. L'attore chiedeva di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, sostenendo – in sintesi – che a quest'ultima doveva essere imposta la ripresa immediata di un'attività lucrativa affinché potesse far fronte da sé al proprio debito mantenimento. Sulla possibilità di imporre alla moglie l'inizio o la ripresa di un'attività lucrativa prima del 10° compleanno di N__________ non giova ritornare. Basti ricordare che da genitori affidatari con figli di almeno 10 anni di età si può esigere l'esercizio di un'attività lucrativa quando la famiglia versa in ammanco, ciò che non è il caso in concreto.

  3. L'appellante contestava altresì di dover continuare a intaccare la sostanza. Faceva valere anzitutto che il suo reddito ammontava a fr. 3500.– mensili e non a fr. 5000.– (come aveva accertato il Pretore) e affermava che ormai egli non beneficiava più “di alcuna entrata per avere forzatamente interrotto l'attività di gerente”. A suo parere, poi, il consumo della sostanza a lui imposto era eccessivo, tanto più che nel tempo la sostanza era diminuita per far fronte al pagamento dei contributi alimentari in favore di moglie e figlio. Egli ribadiva di non essere più in giovane età e di non avere accumulato alcun capitale pensionistico, di modo che la sostanza era l'unica garanzia per il suo futuro. Soggiungeva che i contributi di mantenimento decretati dal Pretore in via cautelare avevano pregiudicato la sua attività di immobiliarista, così come la possibilità di esercitare il diritto di compera sulle particelle n. 1629, 1630 e 1633 RFD di . Il che, oltre a causargli la perdita dell'acconto di fr. 150 000.–, gli aveva impedito di “completare il progetto nell'ambito della ristorazione che gli avrebbe garantito il proprio sostentamento”, sicché egli era ormai senza lavoro e avrebbe dovuto cercare possibili impieghi all'estero. In definitiva egli sosteneva di non poter mettere a disposizione più di fr. 550.– mensili per il figlio N.

Per quel che è del reddito, è vero che la W__________ SA versava all'attore solo fr. 3500.– mensili (doc. LL). È verosimile altresì che l'attore non ricevesse più dalla B__________ SA la locazione di fr. 1500.– mensili. Nulla induceva a ritenere tuttavia che, mettendo opportunamente a profitto le sue capacità, egli non potesse guadagnare almeno fr. 5000.– mensili (tredicesima compresa), come prevede il contratto collettivo dei settori alberghiero e ristorazione per lavoratori che hanno superato l'esame professionale (gerente o cameriere qualificato: I CCA, sentenza inc. 11.2010.21 del 17 aprile 2012 consid. 5). A maggior ragione se si pensa che come proprietario economico della W__________ SA egli ne poteva orientare le decisioni. Per il resto, il mancato esercizio del diritto di compera relativo agli immobili in cui era situato l'esercizio pubblico ancora non significava che l'attività nel settore della ristorazione gli fosse preclusa. Quanto al fatto che il 28 febbraio 2013 l'appellante si sia stabilito in Romania, è vero che un debitore di contributi alimentari è, in linea di principio, libero di trasferire il domicilio all'estero. La riduzione del reddito che ne deriva non può tuttavia essere invocata a scapito del creditore alimentare ove si possa pretendere che egli continuasse a conseguire il reddito precedente (I CCA, sentenza inc. 11.2012.81 del 21 mar­zo 2014, consid. 5a con riferimenti). Sul consumo di sostanza, limitato al lasso di tempo compreso dal marzo del 2013 al giugno del 2014, si è per altro già detto, senza che le argomentazioni dell'appellante inducano a concludere altrimenti. L'appello incidentale vede così la sua sorte segnata.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Gli oneri dell'appello principale seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene un aumento del contributo alimentare per sé, ma non nella misura richiesta. Tenuto calcolo del fatto che con ogni verosimiglianza dopo il 10° anno di N__________ essa avrebbe dovuto intraprendere un'attività lucrativa atta a consentirle di far fronte al proprio debito mantenimento, giacché non si sarebbe potuto ragionevolmente estendere oltre il sacrificio imposto al marito, appare equo porre a suo carico tre quarti delle spese processuali e obbligarla a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello incidentale seguono invece la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la convenuta non avendo presentato osservazioni.

Quanto alle spese di prima sede, la convenuta chiede di addebitarle interamente all'attore, con obbligo di rifonderle fr. 10 000.– per ripetibili. L'accoglimento meramente parziale dell'appello principale non giustifica tuttavia una simile suddivisione, né l'esito del giudizio incide in maniera apprezzabile sulla chiave di riparto decisa dal Pretore (tre quinti a carico del marito, il resto a carico della moglie), che può rimanere invariato.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente, come si è visto (consid. 1), la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. AO 1 è condannato a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1980.– mensili dal 20 marzo 2013 al 25 giugno 2014.

  2. AO 1 è condannato a versare un contributo alimentare per il figlio N__________ di fr. 1380.– mensili dal 20 marzo 2013 al 25 giugno 2014, assegni familiari non compresi.

II. Le spese dell'appello principale, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui non è diventato privo d'interesse, l'appello incidentale è respinto.

IV. Le spese dell'appello incidentale, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1.

V. Notificazione a:

–; – avv.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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