Incarto n. 11.2013.27
Lugano 30 novembre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa AC.2011.1 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 maggio 2011 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
PI 1, PI 2, PI 3 († 2013), già in cui sono subentrati in qualità di eredi
__________ e
(rappresentati dallo stesso __________) AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) e AP 2 (patrocinata dall'avv. PA 3);
giudicando sull'appello del 12 marzo 2013 presentato da AP 1 e sull'appello del 15 marzo 2013 presentato da AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 marzo 2013;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1905), domiciliato a , è deceduto il 19 marzo 1991, lasciando quali eredi la moglie L (1914) con i figli L__________ L__________ (1934), PI 3 (1936), AO 1 (1941), S__________ (1943), AP 1 (1948) e AP 2 (1953). Fra gli oltre quaranta fondi del compendio ereditario figura la particella n. 138 RFD di __________, sulla quale sorge la casa in cui hanno vissuto prima i coniugi e poi la sola vedova. Con testamento olografo del 3 novembre 1996 quest'ultima ha disposto quanto segue:
In piena lucidità delle mie facoltà fisiche e mentali intendo esprimere la mia volontà e rispettando anche il desiderio del mio povero marito di lasciare dopo la mia morte la mia parte di casa di __________ a mio figlio S__________.
Il resto della proprietà che mi spetta sia diviso in parte uguale con tutti i miei figli.
L__________ è deceduta a __________ il 10 febbraio 2000, lasciando quali eredi i figli. Il 26 aprile 2000 il notaio O__________ ha pubblicato il testamento olografo del 3 novembre 1996 davanti al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, dandone comunicazione agli eredi con lettere del 5 maggio 2000. S__________ è deceduto l'11 giugno 2003, lasciando quali eredi la moglie G__________ (1945) e il figlio M__________ (1964).
B. Su richiesta di AP 1, con decreto dell'11 dicembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato la divisione delle eredità fu __________ e L__________, nominando l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Durante la procedura di divisione, il 10 marzo 2004, è deceduta L__________, cui sono succedute le figlie PI 1 (1963) e PI 2 (1965), mentre M__________ ha rinunciato il 9 giugno 2004 a ogni pretesa nella successione del padre S__________ in favore di G__________, che il 20 settembre 2006 ha ceduto le proprie ragioni ereditarie ad AO 1. Nel frattempo, il 21 ottobre 2004, il notaio divisore ha iniziato la stesura di un inventario unico per le due eredità, che è continuata il 22 giugno 2006. Talune contestazioni sul valore dei fondi sono state risolte dal Pretore con sentenza del 25 maggio 2010 (inc. AC.2006.3). L'inventario unico è stato chiuso il 10 febbraio 2011. Essendo sorte contestazioni al riguardo, il notaio divisore ha trasmesso il 1° marzo 2011 gli atti al Pretore, che il 10 maggio 2011 ha assegnato ad AO 1 un termine di 20 giorni per far accertare in giudizio le sue pretese, tra cui “l'inserimento fra i passivi della successione di L__________ di un legato a suo favore”.
C. Il 30 maggio 2011 AO 1 ha promosso causa contro PI 1, PI 2, PI 3, AP 1 e AP 2 perché fra i passivi della successione fu L__________ fosse inserito un legato in suo favore corrispondente a metà della particella n. 138, chiedendone altresì l'attribuzione o, in subordine, perché fra i passivi della successione fosse inserito un legato in suo favore corrispondente al valore della metà del fondo o, in via ancor più subordinata, perché fra i passivi della successione fosse inserito un legato in suo favore da determinare. PI 2 e PI 1 si sono rimesse al giudizio del Pretore. Analoga posizione ha assunto PI 3. AP 1 ha proposto di respingere la petizione e altrettanto ha fatto AP 2.
D. L'udienza preliminare si è tenuta il 17 agosto 2011 ed è continuata il 20 settembre 2011. Ultimata l'istruttoria il 15 febbraio 2012, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel proprio, del 16 aprile 2012, AO 1 ha postulato una volta ancora l'accoglimento dell'azione, mentre nei loro allegati del 13 e 16 aprile 2012 AP 1 e AP 2 hanno ribadito il loro punto di vista. PI 3 si è limitata a confermare “quanto scritto in precedenza”.
E. Statuendo il 4 marzo 2013, il Pretore ha ordinato al notaio divisore di iscrivere tra i passivi della successione fu L__________ un prelegato in favore di AO 1 consistente nel diritto di quest'ultima a un mezzo della particella n. 138, autorizzando il notaio stesso a far iscrivere nel registro fondiario, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, AO 1 come proprietaria in ragione di un mezzo del citato immobile. Egli ha precisato altresì che la parte spettante ad AO 1 nella restante successione fu L__________ sarebbe stata da ridurre a concorrenza di fr. 14 584.40, importo che sarebbe stato da attribuire per fr. 7292.15 (0.6% dell'intera eredità) a AP 2 e per fr. 7292.15 (0.6% dell'intera eredità) a AP 1. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono state poste, metà ciascuno, a carico di AP 1 e di AP 2, tenute a rifondere all'attrice fr. 5000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 marzo 2013 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Il 15 marzo 2013 ha appellato la sentenza del Pretore anche AP 2, formulando la medesima richiesta di giudizio. Chiamata a esprimersi, PI 3 si è limitata il 19 aprile 2013 a postulare l'esonero da ogni spesa. Analoga domanda hanno formulato PI 2 e PI 1 il 24 aprile 2013, rimettendosi per il resto al giudizio della Camera. In due memoriali di risposta del 7 maggio 2013 AO 1 ha proposto invece di respingere gli appelli. In seguito alla morte di PI 3, il 18 maggio 2013, nel processo sono subentrati il marito E__________ con i figli M__________e, R__________ e V__________.
Considerando
in diritto: 1. La causa davanti al Pretore è stata trattata con la procedura accelerata degli art. 390 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 479 cpv. 1 del vecchio CPC ove si trattava di contestazioni circa
l'iscrizione di oggetti o pretese nell'inventario eretto nel quadro di un'azione di divisione ereditaria. Il primo giudice ha ritenuto applicabile alla causa, ancorché introdotta dopo il 1° gennaio 2011, l'abrogata procedura cantonale in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC, la procedura di divisione essendo stata avviata con istanza del 2 giugno 2003. La nozione di “procedimenti già pendenti” secondo l'art. 404 cpv. 1 CPC è invero discussa in dottrina (cfr. Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 11 e segg. ad art. 404 con numerosi rimandi). Sia come sia, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta nella fattispecie il 4 marzo 2013. L'appello è retto così dalla legge nuova.
Ciò premesso, il Codice di diritto processuale civile svizzero non contempla più norme specifiche sulla divisione ereditaria, né l'art. 249 lett. c CPC annovera fra le cause della procedura sommaria le contestazioni d'inventario. Nel nuovo diritto tali azioni sono disciplinate perciò dalla procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30 000.– (art. 243 cpv. 1 CPC) e dalla procedura ordinaria oltre tale valore (art. 219 CPC), onde in concreto l'appellabilità della decisione pretorile entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 347 200.–, cifra che non appare inverosimile e che non è contestata dalle parti. Quanto alla tempestività dei ricorsi, la sentenza impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle convenute il 5 marzo 2013. Depositati il 12 e il 15 marzo 2013, gli appelli in esame sono quindi ricevibili.
Nelle condizioni descritte il primo giudice ha ritenuto che la pretesa della legataria non si sia prescritta, il termine decennale dell'art. 601 CC essendo stato interrotto dal riconoscimento della pretesa stessa figurante sia nell'inventario del 21 ottobre 2004 sia in quello del 22 giugno 2006. A mente sua poi il comportamento dell'attrice non denota abuso di diritto, giacché l'attrice non era vincolata alle posizioni assunte prima della cessione delle ragioni ereditarie o prima che le cedesse G__________. Per di più, ha continuato il Pretore, L__________ poteva senz'altro legare la quota di un fondo intestato al coniuge defunto, essendo proprietaria comune dell'immobile insieme con gli altri eredi del marito, dal momento che una pretesa ereditaria può anche formare oggetto di legato. Quanto all'estensione del medesimo, il Pretore ha concluso che indicando “la mia parte di casa” la defunta intendeva destinare la metà del fondo e non solo la metà dello stabile. Per finire egli ha accertato che il valore del legato eccede la porzione disponibile della successione, ragione per cui ha ridotto la quota spettante all'attrice di fr. 14 584.30, attribuendo la differenza a AP 1 e AP 2 nella misura di fr. 7292.15 ciascuna.
Le appellanti si dolgono anzitutto che il Pretore non abbia dichiarato inammissibili le richieste subordinate dell'attrice, non cifrate. Ora, sarà anche vero che l'attrice non ha quantificato le pretese formulate in subordine nella petizione (pag. 19), riprodotte ancora come tali nel memoriale conclusivo (pag. 34). Sta di fatto che, per finire, il Pretore ha accolto la domanda principale volta a ottenere che nell'inventario della successione fosse iscritto un prelegato in favore dell'attrice consistente nella quota di un mezzo della particella n. 138. In simili circostanze poco giova che le domande subordinate non fossero sufficientemente determinate.
Ribadiscono le appellanti che il testamento di L__________ non contiene alcun prelegato, bensì una mera norma divisionale. A loro parere “il resto della proprietà” non ha lo stesso significato della “parte restante della successione”, sicché la madre ha unicamente disposto di un singolo oggetto dell'eredità, senza concedere alcun privilegio al figlio S__________. Per di più – esse soggiungono – gli eredi si sono sempre dichiarati convinti che la madre non intendesse favorire un figlio rispetto agli altri. Ciò è dimostrato dal fatto che prima di cedere le loro ragioni ereditarie né G__________, vedova del beneficiario S__________, né l'attrice avevano mai adombrato l'esistenza di un prelegato. Anzi, G__________ non aveva preteso nemmeno l'inserimento del legato nell'inventario, chiedendo solo di essere liquidata con un conguaglio, rispettivamente con l'attribuzione di due fondi di poco valore.
a) L'attribuzione di un oggetto della successione a un erede vale come norma divisionale e non come legato, a meno che una diversa intenzione risulti dalla disposizione per causa di morte (art. 608 cpv. 3 CC; v. anche l'art. 522 cpv. 2 CC). La norma divisionale dà a un erede il diritto di ottenere uno o più beni della successione, ma lascia invariato l'ammontare delle singole quote, nel senso che l'erede deve lasciarsi imputare sulla sua quota il valore del bene attribuitogli. In caso di prelegato (legato costituito in favore di un erede), invece, il beneficiario ottiene prioritariamente il bene in questione e prende parte ancora alla divisione ereditaria, salvo disposizioni legali imperative o disposizioni testamentarie. La presunzione legale dell'art. 608 cpv. 3 CC può essere sovvertita con la prova del contrario, la quale non sottostà a esigenze troppo severe. Tuttavia la volontà di legare a un erede un bene in aggiunta alla quota successoria deve desumersi almeno per indizi dal testamento (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2014 del 12 gennaio 2015, consid. 3.1.2 riassunta in: SJ 2015 pag. 201; v. anche Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 18 ad art. 608 CC). Elementi estrinseci possono servire – se mai – a interpretare le indicazioni che già emergono dal testamento, ma non a rimediare a indicazioni mancanti (RtiD I-2015 pag. 893 consid. 6a e 6b con rinvii).
b) L'intenzione di L__________ di lasciare la sua “parte di casa” al figlio S__________ in aggiunta alla quota ereditaria risulta manifesta dal testo stesso del testamento, secondo cui solo “il resto” spetta a tutti i figli in parti uguali. E per “tutti i figli” si intende, con ogni evidenza, anche lo stesso S__________. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare per altro che un testamento, il quale preveda l'attribuzione di un determinato bene a un erede e la divisione del “resto della successione” un quarto ciascuno ai quattro eredi istituiti (compreso l'erede beneficiario del bene in questione) contiene un prelegato (DTF 115 II 326 consid. 1b; v. anche Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione n. 19 ad art. 608 CC con rinvii; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 271 nota 7 con rimandi; Schaufelberger/Keller Lüscher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19 ad art. 608; Wolf/Eggel in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 38 ad art. 608 CC). Ne segue che in proposito gli appelli sono destinati all'insuccesso.
c) Più delicato è individuare l'oggetto del prelegato. La particella n. 138 comprende in effetti la casa d'abitazione (subalterno A), una “sostra” (subalterno B), un'autorimessa consistente in uno stabile di due piani (subalterno D), al cui piano terreno si trova un alambicco e al piano superiore un fienile (doc. L), e un “prato-campo” (subalterno c) coltivato in gran parte a vigna. Che nella sua accezione letterale il termine “casa” designi un edificio abitativo è indubbio. L__________ era sprovvista tuttavia di cognizioni giuridiche e si esprimeva con il linguaggio della gente comune. E comunemente il termine “casa mia” non si riferisce al solo edificio, bensì in senso generale a tutto lo spazio in cui si vive, senza distinzione di subalterni. “Lasciare la casa” a un erede esprime quindi la volontà di lasciare tutto il fondo e non solo lo stabile senza il terreno annesso attraverso cui si accede. Certo, in concreto il terreno annesso permetterebbe l'edificazione di altri fabbricati, come prospettava __________, rappresentante della madre AO 1 nella procedura di divisione (doc. 2 prodotto da AP 1 e doc. 3 prodotto da AP 2, pag. 4 a metà e pag. 5). Se la reale volontà della testatrice fosse stata quella di frazionare la particella n. 138, scorporando la sola casa d'abitazione, è ragionevole presumere tuttavia ch'essa ne avrebbe accennato. Tanto più che nella fattispecie la casa non è straniata dal terreno, nell'autorimessa trovandosi – come detto – un alambicco correlato all'uso del terreno con vigna “rimessa a nuovo” (doc. L). Senza dimenticare che le appellanti non si confrontano con l'argomentazione “abbondanziale” del Pretore, secondo cui elementi estrinseci corroborano tale interpretazione. Al proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
d) Quanto al fatto che “la parte di casa” cui si riferisce il testamento corrisponda alla quota di un mezzo della particella n. 138, è vero che gli eredi diventano proprietari in comune dei beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC). Alla morte di , quindi, la moglie L ha acquisito la proprietà comune insieme con i figli sulla nota particella e sugli altri beni dell'eredità del marito. Ciò non toglie che la quota ereditaria di un coniuge in concorso con i discendenti sia pari alla metà della successione (art. 462 n. 1 CC). Non si vede quindi perché la testatrice non avrebbe potuto lasciare al figlio S__________ la sua spettanza di un mezzo relativa a quel fondo. Né il giudizio impugnato è contestato nella misura in cui il Pretore ha disposto, oltre all'iscrizione nell'inventario del noto prelegato in favore dell'attrice, l'iscrizione nel registro fondiario della quota di un mezzo del fondo a nome dell'attrice medesima. Su questo punto non occorre dunque attardarsi.
e) Gli appellanti sostengono che la particella n. 138 non figura tra gli attivi della successione fu L__________. Se non che, quest'ultima è erede del marito e alla morte di lui è divenuta per legge, insieme con gli altri eredi, proprietaria comune dell'immobile, senza necessità di iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 2 CC). Al momento del di lei decesso “la parte di casa”, indivisa, perteneva dunque al di lei compendio ereditario, indipendentemente dal fatto che il notaio divisore abbia omesso di iscrivere fra gli attivi della defunta la partecipazione nella successione del marito. Per il resto, come ha ricordato dal Pretore, oggetto di un legato può essere anche un'interessenza ereditaria (Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 34 ad art. 484 CC), al pari di un diritto obbligatorio alla trasmissione di una proprietà o di una quota di comproprietà (Burkart in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 60 ad art. 484 CC). Anche sotto tale profilo gli appelli si rivelano così destituiti di fondamento.
f) In una lettera del 13 giugno 2006 al notaio divisore, __________ ha affermato invero che “nella volontà dei genitori c'è sempre stato il principio di non privilegiare nessun figlio rispetto ad altri, ma solo di concedere degli anticipi in considerazione del momento” e che “nella volontà dei genitori c'è sempre stato il principio di evitare qualsiasi discriminazione fra i figli nell'attribuzione dei beni in Valle e al Piano” (doc. 2 prodotto AP 1 rispettivamente doc. 3 prodotto fa AP 2, pag. 4 a metà e 5 in alto). È pacifico inoltre che G__________, moglie di S__________, non ha mai preteso di inserire il legato fra i passivi della successione fu L__________ (deposizione 8 febbraio 2012 dell'avv. : verbali, pag. 2), ma aveva proposto di essere liquidata con un conguaglio “piuttosto che mediante attribuzione dell'immobile” (doc. VI, richiamato, foglio 21 del brevetto del 21 ottobre 2004) o mediante assegnazione di due immobili del valore di fr. 8950.– (inventario del 22 giugno 2006: doc. I richiamato nell'inc. DI.2003.135, foglio 32). Le predette affermazioni dell'attrice precedono tuttavia l'accordo del 20 settembre 2006 con cui G le ha ceduto le proprie ragioni ereditarie nelle due successioni (doc. O), sicché non sorprende che a quel momento il suo rappresentante sostenesse una tesi del genere.
Inoltre, pur ammettendo che G__________ non abbia mai preso in considerazione la possibilità di valersi del prelegato, ciò ancora non significa che essa avesse rinunciato al medesimo, tant'è che si era riservata ogni diritto “scaturente dalle disposizioni testamentarie” in caso di mancata accettazione (doc. P). Del resto una dichiarazione redatta dall'esecutore testamentario e firmata dagli eredi, secondo cui una clausola testamentaria va intesa come semplice norma di divisione, non costituisce ancora un contratto di divisione né tanto meno può essere considerata – da sé sola – come una rinuncia al legato (DTF 115 II 327 consid. 2 con rinvii). Tali prese di posizione, pertanto, non vincolavano l'attrice nella presente procedura, men che meno ove si consideri che determinante ai fini dell'interpretazione di una disposizione per causa di morte è la volontà del disponente e non il modo in cui un terzo in buona fede potrebbe comprenderla (DTF 131 III 108 consid. 1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_850/2010 del 4 maggio 2011, consid. 3.1; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 15 ad art. 608 CC). Appurato che non si ravvisa nella fattispecie una rinuncia al legato da parte del beneficiario né un'intesa vincolante a titolo di contratto di divisione fra eredi, poco giova come costoro abbiano (inizialmente) inteso – foss'anche di comune accordo – la disposizione a causa di morte. Ne segue che al riguardo gli appelli mancano di consistenza.
AP 1 si duole del fatto che il Pretore non ha esaminato la validità dell'accordo sulla cessione delle ragioni ereditarie e ribadisce che l'intesa non concerneva i diritti di legatario, sia perché il contratto non contiene riferimenti al proposito sia perché G__________ non ha mai fatto valere pretese fondate sul legato. A suo dire poi la cessione è nulla, giacché un erede può disporre unicamente della propria quota ideale e non di singoli oggetti della successione. L'argomentazione non può essere condivisa. Già il Pretore ha sottolineato che il testo della cessione parla esplicitamente di “tutti i propri diritti e le ragioni ereditarie sotto qualsiasi titolo di sua spettanza (doc. O)”, sicché nulla induce a dubitare che G__________ non abbia ceduto anche le pretese derivanti dal legato, di per sé cedibili. E siccome non risulta che G__________ abbia rinunciato ai diritti che le derivavano dalla disposizione testamentaria, nulla impediva che essa ne disponesse per cessione. La cessione non riguardava dunque un “singolo oggetto” in violazione dell'art. 635 CC. G__________ ha ceduto all'attrice non solo le sue “ragioni ereditarie”, ossia l'insieme dei diritti che le ridondavano dalla sua posizione di erede, bensì “tutti i propri diritti”, e dunque anche quelli di beneficiaria del legato.
Le appellanti ripetono che la pretesa dell'attrice è prescritta, contestando che il relativo termine sia stato interrotto dalle dichiarazioni firmate il 21 ottobre 2004 o da quelle rilasciate il 22 giugno 2006 in sede di continuazione d'inventario. A loro dire, in tali occasioni l'esistenza di un prelegato non era litigiosa, sicché le dichiarazioni contenute in quegli atti non possono avere interrotto la prescrizione. Tanto meno ove si pensi che controversa era solo l'interpretazione dei termini “parte di casa”, ossia la questione di sapere se la testatrice intendesse riferirsi al mero stabile o all'intero fondo, al punto che l'avv. __________ G__________, rappresentante di G__________, prospettava l'assegnazione a quest'ultima di un conguaglio anziché l'assegnazione in natura dell'immobile.
a) A norma dell'art. 601 CC l'azione del legatario si prescrive in dieci anni dalla comunicazione della disposizione o dal giorno dell'esigibilità del legato o da quello in cui il legato è diventato posteriormente esigibile. Se il testamento non dispone altro, un legato diventa esigibile – al più presto – al momento in cui il gravato accetta la successione o non può più rinunziarvi (art. 562 cpv. 2 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.46 del 28 marzo 2013, consid. 3b). La decorrenza della prescrizione dipende pertanto dalla situazione concreta (casistica in: Abt, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 2 ad art. 601 CC con rimandi). Il termine può inoltre essere interrotto conformemente all'art. 135 CO (Abt, op. cit., n. 3 ad art. 601 CC con rinvii).
b) In concreto è pacifico che il notaio incaricato di pubblicare il testamento ha comunicato agli eredi la disposizione di ultima volontà con lettere raccomandate inviate il 5 maggio 2000 (deposizione dell'avv. O__________: verbale del 15 febbraio 2012, pag. 3; doc. VII richiamato). Si può ragionevolmente presumere quindi che gli eredi abbiano ricevuto comunicazione della disposizione, al più tardi, alla scadenza del termine di giacenza della raccomandata. La prescrizione è pertanto cominciata a decorrere da quella data, che il Pretore ha fissato “indicativamente” nel 13 maggio 2000, ciò che le parti non contestano. Ne discende che quando l'attrice ha promosso causa, il 30 maggio 2011, il termine decennale di prescrizione era scaduto da undici mesi.
c) L'art. 135 n. 1 CO stabilisce che la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento di debito da parte del debitore. Il riconoscimento di debito consiste in una manifestazione di volontà in cui il debitore dichiara al creditore di essere cosciente che un'obbligazione giuridica determinata lo vincola nei confronti di lui. Tale volontà si manifesta per mezzo di una comunicazione, orale o scritta, eventualmente da interpretare secondo i principi dell'affidamento, o finanche per atti concludenti. Non occorre che il debitore esprima la volontà di obbligarsi o di interrompere la prescrizione. È sufficiente che esprima la convinzione per cui il debito sussiste, almeno nel suo principio (DTF 119 II 378 consid. 7a e 7b; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_269/2014 del 17 marzo 2015, consid. 9.1.1 con rimandi).
d) Nel caso specifico figura nell'inventario del 21 ottobre 2004 (foglio 21, nel doc. VI richiamato) quanto segue:
(…) In merito all'interpretazione del testamento olografo di L__________, l'avv. G__________ precisa sin d'ora che la sua assistita non pretende necessariamente l'assegnazione in natura della parte dell'immobile di cui è questione, ma è d'accordo con un conguaglio.
Il signor __________ ribadisce che al momento in cui la defunta ha disposto per testamento non era la legale proprietaria del bene in parola, per cui la parte cui si fa riferimento nel testamento dovrà essere corrisposta tenendo conto del valore della parte di edificio limitatamente alla quota di un mezzo a lei spettante nell'ambito dell'eredità del marito.
L'avv. G__________ replica che è possibile disporre per testamento di sue interessenze ereditarie.
D'accordo le parti e il notaio la questione verrà riaffrontata al momento in cui si procederà all'effettiva divisione dei beni qui inventariati.
Nella continuazione d'inventario del 22 giugno 2006 (doc. I richiamato nell'inc. DI.2003.135, foglio 61) è stato ribadito:
(…) In merito all'interpretazione del testamento olografo di L__________ le parti si riservano di esprimersi in sede di divisione.
Non è evidente che cosa gli eredi intendessero per “questione” né che cosa fosse ancora da delucidare in sede di divisione circa “l'interpretazione del testamento”. Il notaio divisore ha riferito tuttavia che la pretesa derivante dal legato “non era stata iscritta nei passivi poiché non era stata formulata dall'avv. G__________ e perché il problema era stato rinviato alla divisione”, “d'accordo le parti e il notaio”. Il “problema del legato” – egli ha soggiunto – “era arcinoto al notaio e alle parti con riferimento al testamento di L__________, e questo già all'epoca di G__________, ossia quando lui era ancora patrocinatore della signora G__________” (deposizione 8 febbraio 2012 dell'avv. : verbali, pag. 2). Dagli atti risulta in effetti che fin dal momento in cui hanno ricevuto copia del testamento dal notaio O le parti sono state rese edotte che la disposizione poteva essere interpretata come legato (doc. VII richiamato; deposizione 15 febbraio 2012 dell'avv. O__________: verbali, pag. 3).
e) Alla luce di quanto precede le appellanti non potevano ignorare quale “questione” si dovesse chiarire “al momento della divisione”. Ci si può domandare nondimeno se, rinviando la disamina del prelegato a una fase successiva della divisione (come concepita nel Cantone Ticino: RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3), gli eredi non abbiano quanto meno riconosciuto il legato nel suo principio, interrompendo la prescrizione. L'interrogativo può rimanere irrisolto, poiché ad ogni modo le appellanti non potrebbero valersi in buona fede della prescrizione. Nel noto brevetto gli eredi hanno concordemente deciso in effetti – come si è visto – di rinviare l'interpretazione del testamento di L__________, e quindi la disamina del prelegato, a una fase successiva della divisione. Se l'attrice non ha promosso causa senza indugio, ciò si deve pertanto all'affidamento suscitato da tale intesa. Anche volendo dubitare pertanto – come sostengono le appellanti – che il termine di prescrizione sia stato validamente interrotto dalle citate dichiarazioni di rinvio, invocare la prescrizione dopo quanto si è lasciato intendere all'attrice costituirebbe un comportamento abusivo, contrario al principio dell'affidamento (DTF 131 III 437 consid. 2).
Le appellanti sostengono a loro volta che il comportamento dell'attrice trascende nell'abuso, poiché – in estrema sintesi – prima di stipulare il noto accordo di cessione delle ragioni ereditarie G__________ o AO 1 non hanno mai sostenuto l'esistenza di un legato. G__________ non poteva quindi cedere all'attrice pretese che nemmeno immaginava esistere. A loro parere, l'inoltro della presente causa dopo avere tenuto una siffatta posizione davanti al notaio divisore e durante tutta la procedura di divisione ereditaria denota un agire contraddittorio (venire contra factum proprium) che non merita tutela. La censura non è fondata. Già si è detto che le posizioni assunte precedentemente dall'attrice e da G__________ non sono vincolanti, quest'ultima non essendosi mai espressa definitivamente sul prelegato o sulla sua quota ereditaria (sopra, consid. 4f). Nulla ostava pertanto alla cessione dei diritti sgorganti dal testamento. Quanto al fatto di tardare nel far valere una pretesa, ciò non costituisce di per sé un abuso (DTF 126 III 344 consid. 7a, 125 I 19 consid. 3g con riferimenti). Se poi si considera che le parti hanno man mano concordemente rinviato l'interpretazione del testamento a una successiva fase della divisione o, per lo meno, hanno indotto il beneficiario a posticipare l'avvio della causa (sopra, consid. 6e), non si può rimproverare a G__________ o all'attrice di avere rivendicato fuori tempo l'esistenza del prelegato. Anche su quest'ultimo punto gli appelli vedono dunque la loro sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ogni appellante rifonderà altresì all'attrice, che ha presentato due allegati di risposta, un'adeguata indennità per ripetibili.
Relativamente ai rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (sopra consid. 1) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono poste a carico delle appellanti in ragione di metà ciascuno. Ogni appellante rifonderà inoltre ad AO 1 fr. 3500.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv.;
– avv.;
– avv.;
–;
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).