Incarto n. 11.2012.76

Lugano, 7 novembre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2012.341 (nomina di un rappresentante a comunio­ni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del dell'11 maggio 2012 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 20 luglio 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'11 luglio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. L'11 maggio 2012 AO 1 (1957) ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città la nomina di un rappresentante alle comunioni ereditarie dei genitori F__________ (1913-2003), già in , e A (1921-2009), già in __________, i cui unici eredi sono lei medesima e il fratello AP 1 (1960). A sostegno del provvedimento essa ha invocato la necessità di amministrare razionalmente e di mantenere il valore delle sostanze relitte, dolendosi di essere regolarmente esclusa da ogni decisione e da ogni atto di disposizione sui beni ereditari. Al contraddittorio del 3 luglio 2012 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, facendo valere che questa andava trattata con la procedura ordinaria, non con quella sommaria, e che in ogni modo non sussistono gli estremi per designare un rappresentante alle comunioni ereditarie. Statuendo l'11 luglio 2012, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto e ha accolto l'istanza, designando quale rappresentante delle comunioni ereditarie l'avv. __________ di __________. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 650.– per ripetibili.

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 luglio 2012 per ottenere che la richiesta di AO 1 sia respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 20 agosto 2012 l'istante propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare a una comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). Il provvedimento è di volontaria giurisdizione (Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 30 ad art. 28; Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 11 ad art. 28; Martin-Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2011, n. 21 in fine ad art. 28), tant'è che i Cantoni possono dichiarare competente a tal fine un'autorità amministrativa (art. 54 tit. fin. CC). Ove essi optino – come il Ticino (art. 86a lett. i LAC) – per un'autorità giudiziaria, si applica la procedura sommaria del nuovo Codice a norma dell'art. 248 lett. e CPC (FF 2006 pag. 6627 a metà). Tutt'al più la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria può avvenire come provvedimento cautelare nell'ambito di un'azione di divisione (Weibel in: Abt/Weibel,

Praxis­kommentar Erb­recht, 2ª edizione, n. 63 in fine ad art. 602 CC). In nessun caso, ad ogni modo, essa è disciplinata dal rito ordinario. Manifestamente a torto il convenuto rimprovera pertanto al Pretore di avere applicato una procedura erronea.

  1. Il Pretore ha accolto la richiesta di AO 1, in concreto, per non avere AP 1 mai informato l'istante “circa le entrate e le uscite relative alla gestione degli immobili” delle successioni, oltre che per non essere disposto a rilasciare informazione alcuna. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, il convenuto ha rinviato la sorella ad assumere informazioni presso il notaio divisore designato il 13 aprile 2012 nel quadro della parallela azione di divisione ereditaria, salvo impedire egli stesso l'entrata in funzione di quel notaio, rifiutandogli l'anticipo di fr. 2000.–richiesto sull'onorario, mentre AO 1 ha regolarmente corrisposto la sua quota di fr. 2000.–. La nomina di un rappresentante si legittima così, a mente del Pretore, sia per consentire all'istante di accedere agli atti delle successioni sia per far sì che il notaio divisore possa procedere nelle proprie incombenze. Ciò permetterà a AO 1 di verificare la corretta amministrazione dei beni da parte del fratello e di comprovare eventuali manchevolezze oggi impossibili da dimostrare. Che costui non versi alcun canone di locazione per l'occupazione di un immobile appartenente al compendio delle successioni non basta in effetti – ha concluso il primo giudice – per giustificare la nomina di un rappresentante alle comunioni ereditarie.

  2. I coeredi possessori di oggetti dell'eredità o debitori del defunto sono tenuti, all'atto della divisione, a fornire ogni indicazione al riguardo (art. 607 cpv. 3 CC). Tutti gli eredi inoltre devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta divisione del­l'eredità (art. 610 cpv. 2 CC). Contrariamente a quanto sembra evincersi da tali norme, l'obbligo di informazione tra eredi non sussiste solo all'atto o ai fini della divisione, ma sin dall'apertura della successione, e comprende tutto quanto può essere oggettivamente utile nella prospettiva della divisione ereditaria (Weibel, op. cit., n. 32 in fine e 33 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC con rinvii). L'informazione dev'essere spontanea, ma ove occorra può essere ottenuta nelle vie giudiziarie, convenendo l'erede renitente davanti al giudice all'ultimo domicilio del defunto (Weibel, op. cit., n. 18 e 40 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC). L'erede che viola i propri doveri d'informazione risponde dei danni causati (art. 41 segg. CO) e qualora rifiuti di ottemperare a un'ingiunzione giudiziaria può vedersi comminare l'applicazione dell'art. 292 CP (Weibel, op. cit., n. 36 e 38 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC). L'azione di informa­zione può preludere anche – o può essere correlata – a una peti­zione d'eredità, a un'azione di collazione, a un'azione di riduzione o a un'azione di divisione (Weibel, op. cit., n. 18a e 46 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC con rimandi).

  3. La nomina di un rappresentante si giustifica allorché la comunione ereditaria sia nell'incapacità di agire (sentenza del Tribunale federale 5D_133/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 5.1), in particolare – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare – quando divergenze tra eredi rendano impossibile o nettamente più complicata una razionale amministrazione della sostanza indivisa (RtiD II-2008 pag. 651 n. 27c con citazioni). Diritti e obblighi di un rappresentante nominato dall'autorità si identificano, per l'essenziale, con quelli di un esecutore testamentario (dispensato però dal procedere alla divisione) o di un amministratore ufficiale (Steinauer, Les droits des successions, Berna 2006, pag. 570 n. 1224; Schaufelberger/Keller in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 47 ad art. 602; Weibel, op. cit., n. 71 ad art. 602 CC; Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 592 a metà). La mancanza di informazioni tra eredi non indizia necessariamente, ad ogni modo, una carente amministrazione della sostanza indivisa, tant'è che nel caso specifico nulla denota insufficienze di gestione da parte del convenuto, mentre il fatto che costui non versi alcun corrispettivo per l'uso di un immobile delle successioni ancora non basta – nemmeno secondo il Pretore – a giustificare la nomina di un rappresentante alle due comunioni ereditarie. Ne segue che in concreto la violazione dei doveri d'informazione che l'attrice imputa (a ragione o a torto) al convenuto non è sufficiente per sorreggere il provvedimento impugnato (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2008.167 del 18 agosto 2009, consid. 5).

  4. Il Pretore ha motivato la sua decisione, oltre che con la finalità di permettere all'istante l'accesso agli atti delle successioni, con lo scopo di far sì che il notaio divisore riceva l'anticipo di fr. 2000.– rifiutato dal convenuto (“Non verserò nessun anticipo e aspetterò fino a che mia sorella si ravveda”: doc. B). Stando al Pretore, in effetti, “le spese di divisione (compenso del notaio) sono a carico della comunione ereditaria” (sentenza impugnata, pag. 6 nel mezzo). Ora, è pacifico che i costi di una devoluzione ereditaria sono per principio a carico della successione. Quelli per l'apposizione di sigilli (art. 552 CC), per la confezione di un inventario (art. 553 e 584 cpv. 2 CC), per l'intervento di un amministratore d'ufficio (art. 554 CC), per diffide a eredi ignoti (art. 555 CC), per la retribuzione di eventuali periti chiamati a stimare il valore di beni, per l'opera di un liquidatore d'ufficio (art. 593 segg. CC), per il compenso di un esecutore testamentario (art. 517 seg. CC) e per la pubblicazione di disposizioni di ultima volontà (art. 556 segg. CC) gravano quindi gli attivi della successione. A carico della successione è anche la rimunerazione del rappresentante della comunione ereditaria (Piotet, op. cit., pag. 593 in alto con rinvio). I costi della divisione, per contro, sono a carico degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 162 n. 263 in fine con richiami di dottrina). Che l'onorario di un notaio divisore vada quindi addebitato alla successione – come reputa il Pretore – appare dubbio. Per di più, nella fattispecie il notaio divisore si è rivolto individualmente ai due eredi, chiedendo un anticipo di fr. 2000.– a ciascuno di loro. La quota di AP 1 risulta quindi a carico suo, non delle comu­nioni ereditarie.

Comunque sia, si volesse pure supporre giustificata la nomi­na di un rappresentante che prelevi fr. 2000.– dai fondi delle comunioni ereditarie a destinazione del notaio divisore, non si legittimerebbe una misura tanto incisiva come quella di un rappresentante con poteri generali di gestione (un rappresentante designato dall'autorità si presume tale, alla stessa stregua di un amministratore d'ufficio: Steinauer, loc. cit.; Piotet, loc. cit.). Le sue competenze andrebbero limitate al versamento dell'anticipo chie­sto dal notaio divisore, non sussistendo indizi per ritenere – come detto – che il convenuto amministri inadeguatamente i beni delle eredità. Se non che, in concreto la nomina di un amministratore per ciò solo apparirebbe sproporzionata, già dal profilo dei costi. AO 1 non pretende infatti di non poter anticipare essa medesima la somma di fr. 2000.– sollecitata dal notaio divisore al convenuto, chiedendo al Pretore di tenerne conto nel dispositivo sulle spese dell'azione di divisione. Non pretende nemmeno che l'anticipo di fr. 4000.– sia esagerato. Dovesse poi il convenuto persistere nel rifiutare qualsiasi ragguaglio sui beni da lui amministrati, l'istante potrà sempre rivolgersi al Pretore con un'azione di informazione, la quale implica per AP 1 le conseguenze accennate (sopra, consid. 3). Se ne conclude che il provvedimento impugnato non appare validamente confortato né dall'uno né dall'altro motivo addotto dal Pretore. Deve pertanto essere annullato.

  1. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza del 10 agosto 2012 presentata da AO 1 per ottenere l'esecutività anticipata della decisione pretorile.

  2. Le spese della decisione attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle di primo grado seguono identica sorte.

  3. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la nomina di un rappresentante a comunioni ereditarie parrebbe poter formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore litigioso (cfr. sulla nomina di un amministratore d'ufficio: sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. L'istanza è respinta.

  2. Le spese processuali di fr. 400.– complessivi sono poste a carico del­l'istante, che rifonderà al convenuto fr. 650.– per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 750.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

III. Notificazione:

–; –.

Comunicazione:

– __________, __________;

– Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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