Incarto n. 11.2012.72 (rinvio TF)
Lugano, 30 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.724 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 novembre 2003 dall'
avv. AO 1 (già patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);
vista la decisione 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emessa il 15 febbraio 2011 da questa Camera (inc. 11.2007.165) “sia con riferimento ai contributi alimentari per entrambi i figli fino al 31 luglio 2012 sia con riferimento agli oneri processuali nonché alle ripetibili della sede cantonale”;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 settembre 2007 dal Pretore del distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 gennaio 2001, emessa a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AO 1 (1964) a versare dal 1° luglio 2000 un contributo alimentare di fr. 2443.– mensili indicizzati alla moglie AP 1 (1968), ridotto a fr. 2368.– mensili dal 1° gennaio 2001, un contributo alimentare di fr. 700.– mensili indicizzati per il figlio D__________ (nato il 30 luglio 1994) e uno di fr. 700.– mensili indicizzati per il figlio S__________ (nato il 23 ottobre 1996), assegni familiari compresi (inc. DI.2000.47). Con sentenza del 18 novembre 2002 il Pretore ha poi ulteriormente ridotto a fr. 2064.50 mensili dal 1° ottobre 2001 il contributo alimentare per la moglie, mentre ha aumentato a fr. 800.– mensili quello per D__________. Un appello presentato il 2 dicembre 2002 da AO 1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 24 gennaio 2003 (inc. 11.2002.139).
B. Il 12 novembre 2003 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Pendente causa, i coniugi si sono accordati in via cautelare il 15 marzo 2005 nel senso di portare a fr. 800.– mensili anche il contributo alimentare per S__________ (inc. DI.2003.844). Con sentenza del 14 settembre 2007 il Pretore ha poi pronunciato il divorzio, ha dato il regime matrimoniale per sciolto e liquidato, ha soppresso “ogni obbligo alimentare del marito nei confronti della moglie”, ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1305.– mensili per D__________ e di fr. 1120.– mensili per S__________ fino all'ottobre del 2009, un contributo alimentare di fr. 1212.– mensili per ciascun figlio dal novembre del 2009 fino al luglio del 2012 e un contributo alimentare di fr. 995.– mensili per il solo S__________ dall'agosto all'ottobre del 2012, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia di fr. 2000.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Non sono state riscosse spese (inc. OA.2003.724).
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° ottobre 2007 per ottenere che il giudizio impugnato fosse riformato obbligando il marito a versare un contributo alimentare indicizzato per ciascun figlio di fr. 1645.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1815.– mensili fino alla maggiore età, come pure a corrisponderle fr. 58 458.65 in liquidazione del regime matrimoniale (o, subordinatamente, “a titolo di prestazione di libero passaggio o equa indennità”). Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Statuendo il 15 febbraio 2011, questa Camera ha parzialmente accolto l'appello, nel senso che ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1430.– mensili per D__________ e uno di fr. 1335.– mensili per S__________ fino al 31 luglio 2012, assegni familiari non compresi, e un contributo alimentare indicizzato di fr. 1690.– mensili per il solo S__________ dall'agosto all'ottobre del 2012, ridotto a fr. 1140.– mensili dal novembre del 2012 all'ottobre 2014, assegni familiari compresi. AO 1 è stato condannato
inoltre a versare a AP 1 fr. 58 458.65 con interessi al 5% in liquidazione del regime matrimoniale. Le spese processuali di primo grado sono state addebitate per un quarto a AP 1 e per il resto a AO 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 4500.– per ripetibili ridotte. La tassa di giustizia e le spese di appello (fr. 1500.– complessivi) sono state poste per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte (inc. 11.2007.165).
D. La decisione predetta è stata impugnata da AO 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale per ottenere che i contributi alimentari da lui dovuti ai figli sino al 31 luglio 2012 (maggiore età di D__________) si ritenessero comprendere gli assegni familiari, come quelli dovuti al solo figlio S__________ dopo di allora, e che il regime dei beni si considerasse liquidato senza obblighi da parte sua nei confronti di AP 1. Il Tribunale federale ha giudicato il 20 giugno 2012, accogliendo parzialmente il ricorso e annullando la sentenza di appello “sia con riferimento ai contributi alimentari per entrambi i figli fino al 31 luglio 2012 sia con riferimento agli oneri processuali nonché alle ripetibili della sede cantonale”. Su tali punti la causa è stata rinviata alla Camera per nuova decisione nel senso dei considerandi. Sulla liquidazione del regime matrimoniale invece il ricorso è stato respinto. Nei limiti del rinvio la decisione del Tribunale federale ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il rinvio del Tribunale federale verte sui contributi alimentari per i figli sino al 31 luglio 2012 (maggiore età di D__________), che questa Camera aveva determinato con gli assegni familiari in aggiunta. Per il lasso di tempo successivo i contributi fissati nella sentenza del 15 febbraio 2011 in favore del solo S__________, assegni familiari compresi, non sono stati impugnati davanti al Tribunale federale e sono passati in giudicato. Ora, al momento di stabilire i contributi di mantenimento fino al 31 luglio 2012 questa Camera aveva ricordato, nella sentenza del 15 febbraio 2011, che i fabbisogni in denaro stimati in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già gli assegni familiari, come le altre prestazioni di terzi a beneficio dei figli. Tali assegni si ritenevano dunque inclusi nel contributo di mantenimento – aveva soggiunto la Camera – quando il contributo alimentare copre il fabbisogno in denaro del figlio, non giustificandosi che il figlio riceva più di tale fabbisogno. Per contro gli assegni vanno corrisposti in aggiunta quando il contributo non copre il fabbisogno in denaro. E siccome nella fattispecie il fabbisogno in denaro dei figli rimaneva parzialmente scoperto fino alla maggiore età di D__________ (che sarebbe intervenuta il 30 luglio 2012), sino ad allora AO 1 è stato tenuto a versare l'intero contributo a suo carico, assegni familiari in aggiunta. Successivamente il fabbisogno in denaro del solo figlio S__________ risultava coperto. Dall'agosto del 2012 in poi gli assegni familiari percepiti dalla madre sarebbero quindi andati posti in deduzione del contributo alimentare versato dal padre (sentenza citata, consid. 3e).
Tribunale federale rileva (sentenza citata, consid. 4.4.1) che in concreto gli atti permettono unicamente di accertare un reddito di fr. 3321.40 mensili conseguito da AP 1 nel 2006 comprensivo degli assegni familiari, mentre non consentono di verificare se ciò valga anche per il reddito di fr. 3225.– mensili da lei conseguito nel 2007 (dato più recente su cui si è fondato il Pretore, che ha statuito il 14 settembre 2007). Nelle circostanze descritte occorrerebbe pertanto riaprire l'istruttoria e inquisire al riguardo. La questione è che, qualsiasi conclusione la Camera raggiunga in proposito, tale accertamento non sarebbe più – come si vedrà senza indugio – di alcun interesse pratico e attuale per il giudizio.
I-2006 pag. 669 n. 34c). L'art. 276 cpv. 3 CPC (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC) abilita esplicitamente il giudice del divorzio, del resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non sia ancora terminato. Può accadere così che una sentenza di primo grado risulti definitiva sullo scioglimento del matrimonio, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul diritto di visita, ma non sui contributi di mantenimento, i quali essendo impugnati – poco importa se con appello o con ricorso al Tribunale federale – continuano a essere regolati da misure a protezione dell'unione coniugale o da provvedimenti cautelari (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 49 e 50 ad art. 276). Tutt'al più, per evitare che un coniuge profitti della situazione cercando di procrastinare abusivamente un regime provvisionale che gli garantisce contributi alimentari più elevati di quelli a lui destinati dopo il divorzio, il giudice può ridurre o sopprimere i contributi cautelari (Tappy, op. cit., n. 48 ad art. 276 CPC).
Nella fattispecie i contributi alimentari per i figli disposti dal Pretore fino al 31 luglio 2012 nella sentenza di divorzio sono stati impugnati prima da AP 1 davanti a questa Camera (sopra, lett. C) e poi da AO 1 davanti al Tribunale federale (sopra, lett. D). Nel frattempo l'obbligo di mantenimento verso i figli è rimasto disciplinato da quanto il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord aveva deciso il 18 novembre 2002 a protezione dell'unione coniugale (fr. 800.– mensili per D__________), rispettivamente da quanto i genitori stessi avevano convenuto in via cautelare il 15 marzo 2005 davanti al giudice del divorzio (fr. 800.– mensili anche per S__________). E per finire i contributi fissati da questa Camera fino al 31 luglio 2012, annullati dal Tribunale federale con sentenza del 20 giugno 2012 (con motivazione pervenuta l'11 luglio successivo), non sono mai entrati in vigore, la data del 31 luglio 2012 essendo decorsa prima che questa Camera avesse modo di statuire nuovamente. Non ha più senso quindi accertare oggi se quei contributi dovessero comprendere gli assegni familiari (come sosteneva l'interessato davanti al Tribunale federale) o se quegli assegni dovessero andare in aggiunta ai contributi (come aveva stabilito questa Camera nella sentenza del 15 febbraio 2011). Analoga riflessione aveva già espresso questa Camera, per altro, nella sentenza del 15 febbraio 2011, ricordando che oggetto della sentenza di divorzio erano i contributi alimentari dovuti dopo lo scioglimento del matrimonio, non quelli dovuti pendente causa (consid. 3e in principio).
Se ne conclude che, nella misura in cui riguarda i contributi alimentari per i figli dovuti dopo lo scioglimento del matrimonio fino al 31 luglio 2012, l'appello di AP 1 va dichiarato senza interesse. Rimane da statuire “con riferimento agli oneri processuali nonché alle ripetibili della sede cantonale” (per riprendere la terminologia del Tribunale federale), ovvero sulle spese processuali di appello e su quelle di primo grado. Nella sentenza del 15 febbraio 2011 questa Camera aveva posto la tassa di giustizia e le spese (fr. 1500.– complessivi) per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Nelle stesse proporzioni essa aveva riformato il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede (fr. 2000.–), che il Pretore aveva suddiviso a metà, compensando le ripetibili (sentenza citata, consid. 4). Resta la questione di sapere se, nell'ipotesi in cui questa Camera avesse giudicato il 15 febbraio 2011 secondo le indicazioni che sono scaturite poi dalla sentenza del Tribunale federale, ciò avrebbe giustificato un diverso riparto della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili davanti ai due gradi di giurisdizione.
Dinanzi a questa Camera l'appellante AP 1 chiedeva di obbligare il marito a versare un contributo alimentare indicizzato per ciascun figlio di fr. 1645.– mensili fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1815.– mensili fino alla maggiore età, e a corrisponderle una somma di fr. 58 458.65 con interessi in liquidazione del regime matrimoniale (o, in subordine, “a titolo di prestazione di libero passaggio o equa indennità”). AO 1 proponeva di confermare la sentenza del Pretore, che non riconosceva alla moglie alcun conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale e prevedeva contributi alimentari per i figli assai più modesti (fr. 1212.– mensili per ciascun figlio sino al luglio del 2012 e fr. 995.– mensili per il solo S__________ dall'agosto all'ottobre del 2012, assegni familiari compresi). Statuendo il 15 febbraio 2011, questa Camera ha pienamente accolto la pretesa di AP 1 in liquidazione del regime dei beni e fissato contributi di mantenimento in favore dei figli per un ammontare intermedio tra la cifra stabilita dal Pretore e le richieste avanzate dall'appellante, sull'arco tuttavia di una durata estesa fino alla maggiore età di S__________ (ottobre del 2014) e non solo fino all'ottobre del 2012 (come aveva deciso il Pretore).
Sapere nelle circostanze descritte se i contributi alimentari dovuti da AO 1 per i figli fino al 31 luglio 2012 (meno di un anno e mezzo dal momento in cui aveva statuito la Camera) dovessero comprendere o no gli assegni familiari eventualmente riscossi dall'affidataria non avrebbe influito in misura apprezzabile sull'insieme degli oneri processuali e delle ripetibili. L'importo che l'appellato avrebbe potuto dedurre dai contributi alimentari per gli assegni familiari percepiti dall'affidataria limitatamente a quel periodo, in altri termini, non avrebbe giustificato un diverso riparto delle spese processuali e delle ripetibili determinate (nella proporzione di uno a tre) sul complesso del contenzioso patrimoniale pendente dinanzi a questa Camera. A minor ragione avrebbe legittimato una diversa riforma del dispositivo pretorile in materia di spese processuali e di ripetibili. Tanto meno ove si pensi che nelle cause relative al diritto di famiglia il giudice può prescindere da un riparto strettamente aritmetico legato al grado di soccombenza patrimoniale e ponderare equitativamente la posizione delle parti con riferimento anche agli interessi dei figli minorenni (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC: nel nuovo diritto: art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ne segue che in materia di spese e ripetibili non è il caso di scostarsi da quanto la Camera ha deciso il 15 febbraio 2011.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Per quanto riguarda i contributi alimentari in favore dei figli dovuti dopo il divorzio fino al 31 luglio 2012, l'appello è dichiarato senza interesse pratico e attuale.
Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello presentato il 1° ottobre 2007 da AP 1 dinanzi a questa Camera, la tassa di giustizia di fr. 1450.– e le spese di fr. 50.– sono poste per un quarto a carico di lei e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, la tassa di giustizia di fr. 2000.– è posta per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).