Incarto n. 11.2012.68
Lugano 23 agosto 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO. 2012.51 (tutela giurisdizionale in casi manifesti) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 20 aprile 2012 da
AO 1 , e AO 2 (rappresentati dall'RA 1 e per esso dalla RA 2)
contro
AP 1;
premesso che nell'ambito di procedure esecutive promosse nei confronti di __________, la RA 2 amministra su incarico dell'RA 1 la particella n. 123 RFD di __________, sezione di __________;
rammentato che con decisione del 5 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Blenio ha accolto un'istanza di tutela giurisdizionale in casi manifesti presentata il 20 aprile 2012 da AO 1 e AO 2, membri della comunione ereditaria fu __________ (1952-2011), volta a ottenere la riconsegna del citato fondo occupato senza valido titolo da AP 1;
constatato che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 giugno 2012 per ottenere – così sembrerebbe – l'annullamento del giudizio impugnato;
ricordato che con ordinanza del 2 luglio 2012 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 18 luglio 2012, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti,
preso atto che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che con ordinanza del 24 luglio 2012 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 6 agosto 2012 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
osservato che il plico raccomandato è stato ritornato dalla posta al Tribunale d'appello siccome “non ritirato” e che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento alcuno;
rilevato che secondo l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in caso di invio postale raccomandato non ritirato la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
considerato che quest'ultima disposizione, valida anche quando il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii, trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti a un procedimento di adoperarsi affinché possano essere loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti);
ritenuto che AP 1, appellante, doveva manifestamente attendersi l'intimazione di atti giudiziari e doveva prendere quindi tutte le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lui destinati (cfr. DTF 134 V 52 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 in: RtiD II-2009 pag. 132);
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie presunte nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che le spese giudiziali dello stralcio vanno a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);
stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
decreta: 1. L'appello è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.