11.2012.64

Incarto n. 11.2012.64

Lugano 27 febbraio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2012.1 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 2 gennaio 2012 da

AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 ora (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 15 giugno 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 6 giugno 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1951) e AP 1 (1957), cittadina messicana, si sono sposati a __________ il 24 ottobre 1989. Dal matrimonio sono nati A__________ (il 17 ottobre 1992) e O__________ (il 25 ottobre 1995). Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 18 ottobre 2005 dalla moglie, con decreto supercautelare del 25 ottobre 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha affidato i figli alla madre, ha attribuito in uso a quest'ultima e ai figli l'abitazione coniugale (“__________”) situata sulla particella n. 966 RFD di __________, appartenente al marito, con obbligo di assumere l'onere ipotecario e assicurativo dal 1° ottobre 2004 (inc. DI.2005.151).

B. Il 2 gennaio 2012 AO 1 ha chiesto al Pretore, nell'ambito di una causa di divorzio da lui intentata il 14 settembre 2006, di obbligare la moglie a riconsegnargli entro il 7 agosto successivo la particella n. 966 (“”). All'udienza del 1° febbraio 2012, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la propria richiesta, mentre la convenuta ha proposto di respingerla. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. AO 1 ha ribadito il 30 maggio 2012 la sua posizione. AP 1 ha proposto il 26 maggio 2012 di respingere l'istanza. Statuendo il 6 giugno 2012, il Pretore ha accolto l'istanza, ha revocato l'attribuzione in uso a moglie e figli dell'abitazione posta sulla particella n. 966 (“”) e ha ordinato alla convenuta di riconsegnare il fondo all'istante entro il 7 agosto 2012. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili.

C. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 giugno 2012 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la reiezione dell'istanza e la conseguente riforma della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2012, riaffermate il 12 luglio successivo, AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Con decreto del 21 settembre 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello.

D. Il 23 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto al Pretore di scindere il giudizio sul principio del divorzio da quello sulle conseguenze accessorie. Alla discussione del 4 dicembre 2012 AP 1 vi si è opposta. Con decisione del 4 gennaio 2013 il Pretore ha disposto il rinvio a separato giudizio della liquidazione del regime dei beni. Il 26 aprile 2013 la terza Camera civile del Tribunale di appello ha dichiarato inammissibile un reclamo introdotto dalla convenuta contro tale decisione (inc. 13.2013.7). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 contro simile giudizio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_415/2013 del 15 luglio 2013. Il 5 novembre 2013 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha disposto la divisione delle prestazioni d'uscita accumulate dal marito in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Tale decisione è passata in giudicato.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 6 giugno 2012, è stato notificato al patrocinatore dell'appellante il giorno successivo. L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, vertendo esclusivamente su controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, ove si pensi all'interesse della convenuta a mantenere l'uso dell'abitazione a __________. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in

esame è quindi ricevibile.

  1. AP 1 chiede di respingere l'istanza cautelare presentata da AO 1 e che le sia lasciata in uso la “” (particella n. 966), come prevedeva il decreto supercautelare del 25 ottobre 2005. Ora, la liquidazione del regime matrimoniale non essendo ancora terminata (la moglie rivendica fr. 100 000.– per investimenti eseguiti nell'immobile), la “” continua a soggiacere al regime provvisionale (DTF 120 II 2 consid. 2b). Sta di fatto che in esito al divorzio la moglie chiedeva unicamente un diritto di abitazione sulla “” fino alla maggiore età del figlio O, non oltre. E siccome questi è diventato maggiorenne in pendenza di appello, il 25 ottobre 2013, la pretesa è ormai caduca. Ciò premesso, sapere se l'appellante possa continuare a occupare provvisoriamente l'abitazione familiare non ha più alcun interesse pratico né attuale. L'appello va pertanto stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).

  2. Nelle circostanze descritte rimane unicamente da statuire sulle spese e le ripetibili dell'attuale decreto, fermo restando che le spese giudiziarie di una causa diventata senza interesse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in:

Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107).

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha constatato che rispetto all'ottobre del 2005 le circostanze attinenti all'interesse dei figli erano notevolmente cambiate, entrambi i ragazzi essendosi ormai trasferiti in Messico. Quanto alla convenuta, egli ha accertato che anch'essa aveva dichiaratamente perso ogni effettivo interesse all'abitazione di , alla quale per altro il suo interesse era puramente funzionale a quello dei figli, che era appunto venuto meno. Per il primo giudice la “” aveva perduto così nel corso del tempo il carattere di abitazione familiare, ciò che faceva apparire la soluzione adottata nel 2005 “come anacronistica e non più sorretta da giustificati motivi, non potendo valere in particolare come tale un ipotetico (poiché di tale a tutt'oggi si tratta) interesse attuale di O__________ a trascorrere qualche periodo di vacanza in Ticino, durante il quale il figlio avrebbe comunque la possibilità di soggiornare presso la casa paterna a __________”. Per il Pretore, inoltre, seppure di secondaria importanza, il mancato pagamento da parte della convenuta degli oneri ipotecari relativi all'immobile costituiva un elemento “non del tutto irrilevante nell'ottica della presente lite”. Anche perché, egli ha soggiunto, le giustificazioni da lei addotte circa l'esistenza di un credito a dipendenza del mancato pagamento da parte dell'istante di contributi per i figli dal 2004 all'ottobre del 2005 e durante il periodo in cui i contributi erano stati anticipati dall'Ufficio del sostegno sociale non entravano in linea di conto, il primo ordine di pagamento a carico di AO 1 essendo stato decretato dal mese di ottobre 2005, mentre creditore nei confronti di lui per il secondo periodo non sarebbe la convenuta, bensì l'ente pubblico.

  2. L'appellante contestava che l'abitazione coniugale le fosse stata assegnata in uso per tenere conto essenzialmente degli interessi dei figli. Rimproverava al Pretore di avere interpretato erroneamente un passaggio del suo memoriale di risposta e di avere riesumato una sua comunicazione di posta elettronica del 2010, estrapolandola dal contesto. A suo parere, poi, non era intervenuta alcuna modifica delle circostanze alla base del noto decreto. Infine essa affermava che l'istante non aveva alcun interesse giuridico a chiedere la modifica del provvedimento in questione.

a) Per tacere del fatto che il decreto cautelare del 25 ottobre 2005 menzionava espressamente come l'alloggio fosse stato attribuito in uso alla madre e ai figli, l'interesse di questi a rimanere nel loro ambiente costituisce uno dei principali criteri che il giudice prende in considerazione per attribuire un'abitazione familiare pendente causa (cfr. RtiD I-2009 pag. 623). E siccome in concreto i figli erano stati affidati alla madre, costei non poteva seriamente sostenere che la conclusione del primo giudice fosse “frutto di pura e semplice presunzione”. Inoltre, se non per il fatto di detenere la custodia dei figli, non si vede quale motivo potesse giustificare l'attribuzione dell'immobile in uso all'appellante, la quale non poteva far valere alcun interesse professionale, poiché dal 1° giugno 2005 aveva preso in locazione un appartamento in via __________ a __________ proprio per motivi “lavorativi” (audizione della convenuta del 17 aprile 2012: verbali, pag. 4; contratto di locazione nel fascicolo "edizione dalla convenuta”). Sotto questo profilo l'appello sarebbe quindi stato verosimilmente destinato all'insuccesso.

b) Né si può dire che quando il marito ha presentato l'istanza di modifica la situazione non fosse mutata, la maggiore età di A__________ e il trasferimento di entrambi i figli in Messico non risultando meramente temporanei. Che la situazione della moglie non si fosse modificata era possibile, ma non ciò impediva al Pretore di adattare i provvedimenti cautelari alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 276 cpv. 1 CPC). Anche su questo punto nulla poteva rimproversi al primo giudice.

c) Del resto non si poteva dire nella fattispecie che il marito non avesse interesse a chiedere una modifica del provvedimento cautelare. A prescindere del fatto che l'immobile di __________ gli appartiene, l'appellante non contestava di risiedere durevolmente in Messico, dove vivono stabilmente anche i figli, né revocava in dubbio di avere usufruito dell'abitazione tra l'inizio del 2011 e l'aprile del 2012 solo tre mesi e mezzo effettivi, per altro discontinui. Essa neppure negava di non pagare più gli interessi ipotecari dal maggio del 2010, onere cui doveva sovvenire il marito, debitore solidale verso la banca, e nulla mutava al riguardo che nell'ambito di una procedura esecutiva l'istante non possedesse un titolo di rigetto dell'opposizione per ottenere dalla moglie la rifusione di quanto versato. Relativamente alla giustificazione addotta per il mancato pagamento, l'interessata non si confrontava con l'argomentazione del Pretore, secondo cui l'obbligo contributivo del marito verso i figli decorreva dall'ottobre del 2005 e che per il resto creditore del coniuge era l'ente pubblico, il quale aveva anticipato i contributi alimentari. Infine l'appellante non confutava l'accertamento del Pretore secondo cui essa impediva al marito l'accesso allo stabile per eseguire i normali lavori di manutenzione, favorendo così il deprezzamento dell'immobile. Una volta di più la decisione del Pretore sarebbe quindi resistita alla critica.

d) L'appellante metteva finanche in dubbio, senza trarre particolari conclusioni, che nel 2005 la “__________” fosse l'abitazione familiare. La separazione di fatto dei coniugi non avrebbe fatto decadere tuttavia tale qualifica (DTF 136 III 259 consid, 2.1), né l'interessata spiegava in virtù di quale diritto essa potesse usare gratuitamente uno stabile appartenente all'istante, né per quale motivo quest'ultimo avrebbe dovuto continuare a lasciarle in uso un proprio immobile senza corrispettivo. In definitiva, non fosse diventato caduco, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto. Le spese processuali seguono così la soccombenza dell'appellante, ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che il processo di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG). L'appellante rifonderà in ogni modo alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

  1. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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