Incarto n. 11.2012.6
Lugano 22 marzo 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2007.116 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 2 luglio 2007 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2011 presentato da RE 1 nei confronti della decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto il 18 novembre 2011 una sua istanza del 29 settembre 2011 volta alla ricusazione del perito giudiziario;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1970) e RE 1 (1964) si sono sposati a __________ l'8 settembre 2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come magazziniere per la __________ a __________. La moglie è maestra di scuola elementare. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1754 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno), per trasferirsi prima a __________, nei pressi di __________ e poi a __________.
B. Il 2 luglio 2007 CO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'assegnazione dell'abitazione coniugale e offrendo alla moglie fr. 32 660.– in liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 2 ottobre 2007 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale dietro rimborso al marito dei beni propri investiti nell'immobile e metà del saldo tra il valore peritale del fondo, dedotta l'ipoteca, e l'insieme dei beni propri investiti dalle parti. Essa ha postulato inoltre la metà del maggior valore acquisito dalle particelle n. 1143 RFD di __________, n. 122 e 552 RFD di __________, appartenenti al marito. Il Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale.
C. All'udienza preliminare sulle conseguenze accessorie oggetto di disaccordo, il 14 maggio 2008, RE 1 ha chiesto, tra l'altro, l'esecuzione di una perizia per accertare il valore degli immobili, ciò che il Pretore ha ammesso. Il 5 luglio 2009 l'arch. __________ ha consegnato la perizia a lei commissionata. L'attore ha postulato il 31 agosto 2009 la completazione del referto, chiedendo – tra l'altro – di stimare il valore degli interventi di riattazione eseguiti “sulla base della documentazione fotografica e delle fatture allegate all'istanza” (quesito n. 4.3). La convenuta si è opposta alla richiesta l'8 ottobre 2009, postulando lo stralcio del quesito n. 4.3. Con ordinanza del 29 ottobre 2009 il Pretore ha ammesso le domande di complemento, salvo il quesito contestato. La perita ha completato il 20 giugno 2010 il proprio referto, del quale CO 1 ha chiesto l'8 luglio 2010 un'ulteriore delucidazione, che è seguita il 14 luglio 2010.
D. Il 21 febbraio 2011 RE 1 ha chiesto sulla base dell'audizione di __________, sentito il 10 febbraio precedente, l'edizione dal marito dei bollettini relativi al trasporto del materiale in elicottero per la ristrutturazione dell'immobile a __________. PI 1 ha prodotto l'11 marzo 2011 un fascicolo (doc. UU) contenente fotografie e originali delle fatture inerenti alla ristrutturazione, postulando un'integrazione della perizia sulla scorta della documentazione prodotta e l'assunzione suppletoria di due fotografie. RE 1 si è opposta alle richieste. Con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha ammesso la documentazione presentata da CO 1 e ha modificato l'ordinanza del 29 ottobre 2009, ammettendo il citato quesito n. 4.3. Il 31 agosto 2011 la convenuta ha chiesto l'annullamento di tale ordinanza. Il Pretore aggiunto ha assegnato il 27 settembre 2011 ad CO 1 un termine di 15 giorni per versare un anticipo di fr. 3000.– destinato alla completazione della perizia.
E. Il 29 settembre 2011, RE 1 ha chiesta la ricusazione dell'arch. __________. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2011 la perita ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo d'astensione. CO 1 ha proposto il 10 ottobre 2011 di respingere l'istanza. Statuendo il 18 novembre 2011, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di ricusazione e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 150.– complessivi) a carico di RE 1.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 19 settembre 2011 alla terza Camera civile del Tribunale d'appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio o, in subordine, la ricusazione della perita direttamente da parte del secondo grado di giurisdizione. La terza Camera civile ha trasmesso il reclamo l'11 gennaio 2012 a questa Camera per competenza (inc. 13.2011.94). Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ciò vale non solo per le decisioni finali, ma anche per le decisioni incidentali, come quelle sulla ricusazione (DTF 138 III 43 consid. 1.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_628/2011 del 17 febbraio 2012, consid. 2 con richiami). In concreto il giudizio del Pretore aggiunto è stato comunicato il 18 novembre 2011, sicché l'ammissibilità dell'impugnazione va esaminata secondo il diritto nuovo. Ora, la decisione con cui un giudice statuisce sulla ricusa di un ausiliario del tribunale, compreso un perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Il reclamo va introdotto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), ma se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale il termine è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 321 cpv. 2 CPC).
consid. 2.2). Svariati autori seguono il medesimo orientamento (Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 50; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 3 ad art. 50; Kiener in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 50). Tappy soggiunge che, a prescindere dall'indole sommaria della procedura, una decisione in materia di ricusa va considerata in ogni modo alla stregua di una “disposizione ordinatoria processuale” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC, onde la sua impugnabilità entro dieci giorni (in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 e 32 ad art. 50).
Che una decisione in tema di ricusa costituisca una “disposizione ordinatoria processuale” è, a sua volta, un'opinione largamente condivisa (Kiener, op. cit., n. 4 ad art. 50 CPC; Livschitz in:
Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 2 ad art. 50; Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 e 5 ad art. 50; Blickenstorfer in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 319; A. Staehlin/D. Staehlin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 6 n. 28; A. Staehlin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 4 ad art. 124; cfr. anche Cocchi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 85, Gasser/Rickli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 2 ad art. 50 e Weber in: Basler Kommentar, ZPO, edizione 2010, n. 4 ad art. 50, i quali rinviano all'art. 319 lett. b n. 1 CPC).
Solo Jeandin reputa che una decisione riguardante una ricusa costituisca un'“altra decisione” a norma dell'art. 319 lett. b CPC (in: CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319), il cui termine di reclamo è quello applicabile alla procedura di merito (n. 10 ad art. 321 CPC). In dottrina v'è tuttavia chi sostiene che il termine di reclamo contro le “altre decisioni” dell'art. 319 lett. b CPC è sempre di dieci giorni (Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 470; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, op. cit., pag. 1413, Hungerbühler in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 321; Gasser/Rickli, op. cit., n. 3 ad art. 319 CPC; cfr. altresì Hoffmann-Nowotny in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 17 ad art. 319).
In definitiva, dovendo una decisione in materia di ricusa essere impugnata entro dieci giorni, nel caso specifico il reclamo si dimostra tardivo. La sentenza del Pretore è stata intimata venerdì 18 novembre 2011 ed è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta martedì 22 novembre 2011 (timbro postale sul retro della busta di intimazione allegata all'appello). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere pertanto mercoledì 23 novembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza lunedì 2 dicembre 2011. Consegnato alla posta mercoledì 21 dicembre 2011, il reclamo va dichiarato pertanto irricevibile (art. 143 cpv. 1 CPC).
Non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore si è limitato a riprodurre gli art. 319 e 321 CPC, senza specificare esplicitamente il termine di reclamo. Il carattere sommario della procedura di ricusazione non poteva sfuggire tuttavia alla patrocinatrice della reclamante, tanto meno ove si consideri che già sotto l'egida del diritto ticinese la procedura che disciplinava la trattazione di una ricusa era quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC ticinese), per sua natura sommaria (art. 361 segg. CPC ticinese), nella quale il termine per appellare era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese).
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece il problema di ripetibili, non essendo state chieste osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la ricusazione – seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.