Incarto n. 11.2012.36
Lugano, 31 ottobre 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.93 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione (“istanza”) del 22 giugno 2010 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 2 (2002) e AO 1 (2008), (rappresentati dalla madre RA 1 , e patrocinati dall’avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 10 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 27 marzo 2012 e un contestuale decreto cautelare con cui il Pretore ha revocato un assetto provvisionale definito pendente causa;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 luglio 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1971) e RA 1 (1969), omologando una convenzione in cui il primo si impegnava – fra l'altro – a versare alla seconda i seguenti contributi alimentari indicizzati:
– per la figlia AO 2 (nata il 28 dicembre 2002):
fr. 1050.– mensili dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010,
fr. 1100.– mensili dal 1° aprile 2010 al 28 dicembre 2014 e
fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2015 fino alla maggiore età,
assegni familiari non compresi;
– per il figlio AO 1 (nato il 30 marzo 2008):
fr. 915.– mensili dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010,
fr. 1100.– mensili dal 1° aprile 2010 al 28 dicembre 2020 e
fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2021 fino alla maggiore età,
assegni familiari non compresi.
La convenzione stabiliva inoltre che gli assegni familiari di complessivi fr. 400.– mensili sarebbero stati percepiti direttamente dalla madre (clausola n. 2.2) e che il contributo alimentare per i figli era fisso, nel senso che il marito non avrebbe potuto invocare come motivo di riduzione un aumento dell'attività lucrativa della moglie (clausola n. 3.4). Nessun contributo alimentare è stato pattuito in favore di quest'ultima.
B. Il 22 giugno 2010 AP 1 ha convenuto i figli davanti al medesimo Pretore perché – conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sentenza di divorzio fosse modificata, riducendo il contributo di mantenimento in favore di AO 2 a fr. 417.– mensili indicizzati e quello in favore di AO 1 a fr. 367.30 mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere di avere avuto il 21 gennaio 2010 un terzo figlio (N__________) dalla sua compagna __________ (1973), poi sposata il 10 luglio 2010, onde una sensibile contrazione della sua disponibilità economica nei confronti dei figli nati dal primo matrimonio. Sull'assetto cautelare pendente causa le parti hanno raggiunto un accordo il 20 luglio 2010, omologato dal Pretore. Con risposta del 19 ottobre 2010 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. L'attore ha replicato il 17 novembre 2010, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per AO 2 almeno a fr. 550.– mensili indicizzati e quello per AO 1 almeno a fr. 425.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. I convenuti hanno duplicato il 3 gennaio 2011, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 28 febbraio 2011 e l'istruttoria si è conclusa nel giugno successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 20 giugno 2011 l'attore ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per AO 2 a fr. 625.65 mensili indicizzati e quello per AO 1 a fr. 506.05 mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. Nel loro memoriale dell'11 agosto 2011 i convenuti hanno postulato una volta di più il rigetto dell'azione. Il 31 agosto 2011 AP 1 ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per AO 2 a fr. 570.20 mensili indicizzati e quello per AO 1 a fr. 444.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. Statuendo con sentenza del 27 marzo 2012, il Pretore ha respinto l'azione, revocando l'assetto cautelare definito pendente causa. A mente sua – e in sintesi – il nuovo matrimonio dell'attore ancora non giustificava una riduzione dei contributi fissati nella convenzione sugli effetti del divorzio, conservando egli la possibilità di onorarli. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 4000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 aprile 2012 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo alimentare per AO 2 a fr. 819.10 mensili indicizzati e quello per AO 1 a fr. 637.80 mensili indicizzati, assegni familiari non compresi. L'appello non è stato notificato ai convenuti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio era retta, fino al 31 dicembre 2010, dalla procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (anche per quanto riguardava i contributi di mantenimento in favore di figli minorenni: RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Alle impugnazioni si applica nondimeno il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare la decisione del Pretore era dunque, in concreto, di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Il giudizio impugnato essendo stato notificato all'attore il 28 marzo 2012, sotto questo profilo l'appello in esame, introdotto il 10 aprile 2012, è sicuramente ricevibile.
All'appello l'attore acclude documenti nuovi: una decisione con cui l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha assegnato il 15 febbraio 2011 __________ a un corso di perfezionamento presso la __________ di __________ (doc. A), vari attestati di cassa malati sui premi mensili a carico suo, della seconda moglie e del figlio N__________ per il 2011 e il 2012 (doc. B), la ricevuta dell'imposta di circolazione 2012 relativa al veicolo di __________ (doc. C), come pure attestati del premio per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile 2012 a carico della medesima (doc. D). Sull'ammissibilità di tali prove non soccorre attardarsi, giacché – come si vedrà in appresso – tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio (consid. 8 a 10).
La legittimazione attiva o passiva in un'azione volta alla modifica del contributo alimentare per un figlio compete – secondo la giurisprudenza più recente – sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365). In casi analoghi questa Camera era già pervenuta, del resto, al medesimo risultato (RtiD I-2009 pag. 615 consid. 2). Legittimamente quindi l’attore ha convenuto in giudizio, davanti al Pretore, i figli minorenni nati primo matrimonio.
Nella decisione impugnata il Pretore è giunto alla conclusione che AP 1 ha mezzi sufficienti per continuare a erogare ai figli del primo matrimonio il contributo alimentare omologato dal giudice del divorzio. Egli ha fondato il suo ragionamento sul bilancio della nuova famiglia, in cui ha considerato il reddito di entrambi i coniugi, il rispettivo fabbisogno minimo e il fabbisogno in denaro del figlio comune, accertando una metà eccedenza spettante all'attore di fr. 3040.10 mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, di fr. 2445.20 mensili nel 2011 e di fr. 2452.05 mensili nel 2012. Tale importo – ha rilevato il Pretore – permette a AP 1 di continuare a versare i contributi per AO 2 e AO 1 pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio. Nell'appello l'attore contesta sia il reddito suo e della seconda moglie, sia i fabbisogni minimi della nuova famiglia, sia il fabbisogno minimo della prima moglie sia il fabbisogno in denaro dei figli nati dal primo matrimonio. Si tratta di censure che sono parzialmente fuori tema, come si spiegherà subito.
I contributi di mantenimento per figli minorenni fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La modifica o la soppressione di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non previsto rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (ad esempio, al momento del divorzio: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 286), sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca a decisioni unilaterali del debitore. La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 120 II 178 consid. 3a, 292 consid. 4b). Essa comporta un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).
Il criteri adottati da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare in favore di un figlio minorenne ove il padre si fosse risposato nel frattempo e avesse avuto altri figli sono stati pubblicati, da ultimo, in RtiD II-2010 pag. 639. Essi tenevano conto anche del reddito e del fabbisogno minimo della nuova moglie del debitore. In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato tuttavia che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (non del proprio fabbisogno minimo secondo il diritto civile), e per di più limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa – eventualmente – avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2. Solo in tali circostanze entra in linea di conto anche il fabbisogno minimo del nuovo coniuge.
Ciò premesso, nella fattispecie importa definire anzitutto il minimo esistenziale dell'attore calcolato secondo i principi del diritto esecutivo, poiché AP 1 può valersi del nuovo matrimonio per chiedere una riduzione dei contributi alimentari spettanti ai figli avuti dalla prima moglie solo ove sia lesa tale garanzia. Se ciò non è il caso, l'azione va respinta già per questo motivo. Ora, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste, trattandosi di un debitore sposato, nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della pigione relativa all'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a
eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla fattispecie – nel caso in cui un convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).
Alla luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'attore secondo il diritto esecutivo si compone della metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili: FU 68/2009 pag. 6292), della metà del costo dell'alloggio coniugale (fr. 900.– mensili, volendo riconoscere la spesa di fr. 1800.– mensili fatta valere dall'appellante), del premio della cassa malati obbligatoria (fr. 197.60, volendo riconoscere il premio del 2012: doc. B di appello), delle spese d'automobile indispensabili per raggiungere il posto di lavoro (fr. 653.05 mensili calcolati dal Pretore, non contestati), onde un totale di fr. 2600.65 mensili. Non entrano in considerazione invece i premi delle assicurazioni non obbligatorie (dell'economia domestica, contro la responsabilità civile, per le coperture complementari alla cassa malati secondo la LCA), che esulano dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, né le imposte. Non entra in considerazione neppure il rimborso di debiti verso terzi, i contributi di mantenimento prevalendo per loro natura su altri obblighi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). A ragione pertanto il Pretore non ha tenuto calcolo del rimborso di fr. 1094.55 mensili che l'appellante deve alla __________ per avere acceso il 30 luglio 2007 (durante il primo matrimonio) un mutuo di fr. 50 000.– destinato ad acquistare l'arredamento coniugale. E non è vero nemmeno che ciò sia avvenuto “senza una riga di spiegazione” (appello, pag. 7 in alto). Il Pretore ha rilevato con chiarezza che i contributi alimentari del diritto di famiglia prevalgono sul rimborso di altri debiti (sentenza impugnata, pag. 13 in fondo), per tacere del fatto che la rateazione verso la __________ si è estinta nel frattempo, il 30 luglio 2012 (dopo 60 mensilità: doc. N nell'incarto di divorzio OA.2009.79, richiamato).
Il reddito dell'attore, dipendente della , è stato accertato dal Pretore in fr. 5700.– mensili netti nel 2009 (al momento del divorzio), in fr. 6358.20 mensili netti nel 2010 (l'azione di modifica è stata presentata il 22 giugno 2010) e in fr. 6363.50 mensili netti nel 2011, senza assegni familiari. L'interessato non pretende di avere subìto decurtazioni di stipendio dopo di allora. Eccepisce di non avere più percepito gli assegni familiari per AO 2 e AO 1 dopo il 30 aprile 2010, di modo che dal suo reddito andrebbero dedotti fr. 1600.– annui (memoriale, pag. 7 in basso), ma la pretesa è infondata. I redditi di AP 1 calcolati dal Pretore relativamente al 2010 e al 2011 sono già al netto degli assegni familiari per i figli del primo matrimonio (riscossi dalla madre, come prevedeva la convenzione sugli effetti del divorzio). Non si giustificano così altre detrazioni. E con un reddito mensile di fr. 6360.– netti (arrotondati), l'appellante non può lamentare una lesione del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (fr. 2600.– arrotondati). Tanto al momento in cui ha promosso causa quanto al momento in cui ha statuito il Pretore, in effetti, egli poteva continuare a versare il contributo alimentare per AO 2 e AO 1 di fr. 1100.– mensili ciascuno (tra il novembre del 2009, data di riferimento nella convenzione sugli effetti del divorzio, e il marzo del 2012 non è intervenuto praticamente alcun rincaro), devolvendo una cifra analoga a N. Certo, la __________ avrebbe dovuto accontentarsi di un rimborso rateale dilazionato, ma non poteva ignorare sin dall'inizio che nuovi obblighi di famiglia sarebbero prevalsi – in tutto o in parte – sulla tempestiva restituzione del mutuo.
Ne segue che, non dovendo __________ essere chiamata ad assistere economicamente l'attore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), non giova interrogarsi sui redditi né sul fabbisogno di lei. Men che meno interessano i redditi o il fabbisogno della prima moglie, cui l'attore non versa alcun contributo di mantenimento e il cui eventuale miglioramento della situazione economica non avrebbe giustificato – secondo la convenzione sugli effetti del divorzio – alcuna riduzione del contributo alimentare per AO 2 e AO 1. In una lettera del 31 agosto 2012 l'attore comunica a questa Camera, per vero, che in pendenza di appello la seconda moglie ha esaurito le indennità di disoccupazione, che la famiglia si è trasferita in un appartamento per il quale paga fr. 1750.– mensili più fr. 250.– di spese accessorie e che __________ si è vista aumentare il premio della cassa malati a fr. 211.50 mensili. A supporre tuttavia che di tali fatti nuovi si possa tenere conto, nulla muta in concreto. La situazione in cui versa __________ – come detto – non è di rilievo nella prospettiva del giudizio, mentre il nuovo canone di locazione fa lievitare il minimo esistenziale dell'attore da fr. 2600.– a fr. 2700.– mensili (arrotondati). Con un reddito mensile di fr. 6360.– netti (arrotondati) egli può nondimeno continuare a devolvere fr. 1100.– mensili a ogni figlio. Si riduce – evidentemente – il margine disponibile per onorare altri debiti, ma l'attore dev'essere consapevole che gli obblighi alimentari occorrono per il sostentamento corrente dei creditori e prevalgono su altre pendenze.
Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. L'emanazione del giudizio di merito rende senza oggetto ogni contesa inerente all'assetto cautelare. Nella misura in cui AP 1 dichiarava di appellare pertanto, oltre alla sentenza del Pretore, un decreto cautelare contestuale alla decisione impugnata, il rimedio giuridico va dichiarato caduco, i contributi di mantenimento per i figli pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio rimanendo invariati.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato comunicato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello, essa non può trovare accoglimento. La citata sentenza del Tribunale federale (DTF 137 III 59), determinante ormai per l'indirizzo della prassi, è stata pubblicata nel maggio del 2011. Non aveva dunque alcuna possibilità di successo l'introduzione di un appello, il 10 aprile 2012, fondato ancora sulla giurisprudenza di questa Camera risalente al dicembre del 2009 (sopra, consid. 6). E un appello senza probabilità di esito favorevole non dà diritto al gratuito patrocinio (art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica verosimilmente difficile in cui versa l'attore si tiene conto, in ogni modo, moderando nei limiti del possibile gli oneri processuali. Si aggiunga che nella fattispecie aveva perduto ogni parvenza di buon diritto già la causa di primo grado, e ciò ancor prima che l'attore formulasse conclusioni scritte. Che in simili condizioni la concessione del gratuito patrocinio si giustificasse ugualmente, del resto, l'interessato non pretende. Rivendica il beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore in base all'asserita fondatezza dell'appello, ipotesi che tuttavia – come si è visto – cade nel vuoto.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è diretto contro la decisione di merito, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare contestuale alla sentenza impugnata, l'appello è dichiarato senza oggetto.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.